Articolo 1867 del Codice civile
Articolo 1866Articolo 1868
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19 aprile 1942
Art. 1867.

(Riscatto forzoso).

Il debitore di una rendita perpetua puo' essere costretto al riscatto:
1) se e' in mora nel pagamento di due annualita' di rendita;
2) se non ha dato al creditore le garanzie promesse, o se, venendo a mancare quelle gia' date, non ne sostituisce altre di uguale sicurezza;
3) se, per effetto di alienazione o di divisione, il fondo su cui e' garantita la rendita e' diviso fra piu' di tre persone.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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