CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1096/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, vertente
TRA
(P. Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona della Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 13/9/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell'Organo di Direzione Generale, elettivamente domiciliata in , alla Via V. Cortese n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria e Parte_1 dall'Avv. Anna Muraca dell'Ufficio Legale dell' giusta procura in calce all'atto di Pt_1
citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Dr. , CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in , alla Via G. Schipani n. 110, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 dell'Avv. Sergio Gidaro, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'On. le Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata:
1 1) accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata ordinanza emessa in favore della nel giudizio R.G. n. 1923/2020 dal Tribunale di CP_1
Catanzaro – Dott.ssa Alessia Dattilo e depositata in data 20 maggio 2021.
2) condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile per difetto di interesse ovvero rigettare per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO:
1. rigettare l'appello dell' , siccome infondato in fatto e in diritto;
Controparte_3
2. confermare integralmente, per l'effetto, l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data
20.05.2020, nel procedimento R.G. n. 1923/2020;
3. in via gradata e condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, accogliere la domanda subordinata – avanzata in 1° grado dall'appellata e implicitamente ritenuta assorbita dal Tribunale – e per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno, a titolo Controparte_3
di responsabilità contrattuale ovvero, in via alternativa o concorrente, a titolo di responsabilità extracontrattuale, in favore dell'appellata, da quantificarsi, anche in via equitativa, in € 21.252,37
(ventunomiladuecentocinquantadue/37), ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4. in via di estremo subordine e condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, accogliere la domanda ulteriormente subordinata – avanzata in 1° grado dall'appellata e implicitamente ritenuta assorbita dal Tribunale – e per l'effetto condannare l' , Controparte_3
a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., alla corresponsione in favore dell'appellata di un indennizzo pari a € 20.189,72 (ventimilacentottantanove/72), ovvero ad altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
5. condannare l' al pagamento di spese e competenze del presente grado di Controparte_3 giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 §1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l'1/06/2020, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio l' , in Controparte_4
persona del Direttore pro tempore, davanti al Tribunale di Catanzaro per ivi sentir condannare la resistente al pagamento della somma di euro 21.252,37 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di adempimento contrattuale e a saldo delle prestazioni rese dalla ricorrente nell'anno 2019 oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., a decorrere dal 60° giorno successivo alla trasmissione della fattura n. 1 del 9/01/2020 di € 51.221,05 emessa per pagamento delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2019 dalla RSA Casa Amica ovvero, in subordine a decorrere dalla data di proposizione della domanda. In via gradata ha chiesto la condanna al pagamento della medesima somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
In via di estremo subordine, ha chiesto altresì il pagamento della somma di euro 20.189,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha assunto che:
➢ la casa di cura da essa gestita, RSA Casa Amica, ha stipulato in data 27.02.2019 un contratto con l' in forza del quale sono state erogate delle prestazioni a Controparte_3
carattere sociosanitario in favore di pazienti anziani con patologie croniche e in esecuzioni di provvedimenti autorizzativi al ricovero adottati dalla stessa
[...]
; Parte_1
➢ in relazione al pagamento di prestazioni erogate nel periodo gennaio 2019 – dicembre
2019, ha emesso fatture per un importo complessivo pari a euro 760.069,82, un valore che va al di sotto del tetto massimo di spesa fissato e nello specifico nella somma di euro
900.880,49, previsto dall'art. 4, co.
5.1 del contratto del 27.02.2019;
➢ inoltre, della suddetta somma (euro 760.069,82) la quota del 70%, pari a euro 651.868,71, era a carico del mentre la quota del 30%, pari a euro 108.201,11, Controparte_5
era a carico del Fondo Sociale Regionale;
➢ l' resistente non ha sollevato alcuna questione per le prestazioni relative Parte_1
al Fondo Sociale Regionale mentre per le prestazioni relative al Fondo Sanitario ha comunicato che le prestazioni erogate nel mese di dicembre 2019 non potevano essere remunerate in quanto comportavano lo sforamento del tetto contrattuale;
3 Cont
➢ pertanto, con nota n. 9274 del 27.01.2020 l' ha chiesto di emettere una nota di credito dell'importo di euro 21.252,37 a parziale storno della somma di € 51.221,05 portata nella fattura n. 1 del 09/01/2020 per le prestazioni del mese di dicembre 2019.
Tuttavia, ha evidenziato la società ricorrente che considerato che la mancata emissione della nota di credito richiesta dall' avrebbe comportato il blocco, da parte di quest'ultima, Controparte_3
di ogni ulteriore pagamento dovuto in suo favore, la ricorrente ha provveduto a emettere in data
11.02.2020 la nota di credito n. 1 di 21.252,37, a parziale storno della detta fattura n. 1 del
09.01.2020, pur contestando la legittimità della richiesta e formulando ampia riserva di agire per la tutela dei propri diritti.
Con successivo atto di diffida trasmesso a mezzo p.e.c. in data 24.03.2020 ha chiesto CP_1 all' di corrisponderle l'importo di € 21.252,37, quale valore delle prestazioni Controparte_3
Cont richieste dalla medesima regolarmente rese dalla R.S.A. Casa Amica nel dicembre 2019 e non remunerate dall' , oltre interessi ex D. Lgs. 231/02. Parte_1
Dopo la suddetta diffida, non è intervenuto alcun riscontro positivo da parte dell' Controparte_3
e, pertanto, la società ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di condanna della resistente al pagamento dell'importo pari ad € 21.252,37, oltre interessi come per legge e/o rivalutazione monetaria.
Inoltre, dopo aver ritenuto come sussistente l'obbligazione contrattuale dell' in Controparte_3
ordine al pagamento del credito per cui è causa, trattandosi di richiesta infra budget e non ultra budget, ha chiesto altresì che sulla predetta somma siano riconosciuti anche gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 da conteggiare sulla somma dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione della fattura n. 1 del 9.01.2020, emessa per il pagamento delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2019, o in subordine dalla data di proposizione della domanda.
Incardinato il procedimento n. 1923/2020 R.G.A.C., con comparsa depositata il 3.11.2020, si è costituita in giudizio l' , in persona della Commissione Parte_1
Straordinaria nominata con D.P.R. del 13/9/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell'Organo di Direzione Generale, per resistere alla domanda e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, l' resistente ha chiesto una pronuncia di inammissibilità della domanda ex Pt_1
adverso formulata, per le seguenti ragioni:
➢ con la stipula del contratto del 27.02.2019 ha accettato la clausola di CP_1 salvaguardia in esso contenuta all'art. 14 che preclude l'esercizio di ogni azione giudiziaria
4 in relazione ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto;
➢ la suddetta clausola prevede, infatti, che: “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimento di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente atto, la struttura privata rinuncia alle azioni/ impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”;
➢ nel contratto stipulato all'art. 4 punti 9 e 10 è previsto che oltre il tetto massimo fissato nell'importo di € 630.616,34 non sono riconosciuti oneri a carico del servizio sanitario regionale. Ne consegue, dunque, che non si possa ravvisare alcun inadempimento contrattuale e alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, né alcuna responsabilità extracontrattuale in capo alla resistente.
Sul punto, ha ulteriormente precisato che nessun rilievo può avere la circostanza per la quale il tetto massimo complessivo non sia stato superato avendo la società erogato prestazioni a carico del Fondo sociale al di sotto del tetto contrattuale, in quanto il rapporto giuridico - economico con le strutture private accreditate è disciplinato mediante la stipula di appositi contratti che stabiliscono e definiscono volumi massimi di prestazioni distinti per tipologie e per modalità di assistenza, remunerazione complessiva e limite massimo di spesa. Inoltre, priva di alcun valido fondamento deve essere ritenuta l'asserzione della ricorrente secondo la quale la suddivisione del budget sarebbe alla stessa inopponibile atteso che la stessa ha sottoscritto un contratto che prevedeva la rigida ripartizione tra prestazioni a carico del fondo sanitario regionale e prestazioni a carico del fondo sociale regionale che non sono fra loro fungibili e interscambiabili.
Infatti, come si evince dalla relazione prot. n. 35650 del 31/03/2020 del Direttore del Distretto
Socio-Sanitario di , una volta esaurito il budget previsto per l'erogazione di prestazioni Parte_1
afferenti al fondo sanitario non possono, poi, essere liquidate ulteriori prestazioni della stessa tipologia, a nulla rilevando che non sia stato ancora esaurito il budget relativo alle prestazioni gravanti sul fondo sociale e, quindi, il budget complessivo. Si deve, pertanto, considerare che: 1) non vi è assolutamente interscambiabilità o possibile compensazione tra i fondi previsti dal contratto;
2) di ciò la società ricorrente era ben consapevole al momento della sottoscrizione del contratto stesso e quando ha emesso la nota di credito n. 1 dell'11/02/2020.
In relazione, alla domanda formulata ex art. 2041 c.c., parte resistente ha chiesto che debba essere rigettata perché: 1) manca la prova dell'arricchimento e non esiste alcun riconoscimento dell'utilità
5 della prestazione, 2) l'esistenza di un contratto stipulato tra le parti preclude la possibilità di esperire l'azione di cui all'art. 2041 c.c.
Infine, ha evidenziato che non sono dovuti nemmeno gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, atteso che per il loro riconoscimento sono indispensabili la liquidità del credito e la messa in mora dell'azienda, requisiti che però difettano nel caso di specie.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 20.05.2021, il Tribunale di Catanzaro ha:
1) accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato l , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., della somma di € 21.252,37, oltre agli interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231 per come richiesti in ricorso, con decorrenza dal 60° giorno successivo all'acquisizione della fattura relativa alle prestazioni erogate al soddisfo;
2) condannato l' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione, in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella misura di €
145,50 per esborsi ed € 3.235,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In estrema sintesi, il Tribunale ha prima ricostruito la vicenda in esame premettendo che CP_1 ha agito in giudizio eccependo l'inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria
[...]
provinciale in relazione al mancato pagamento della fattura n. 1 del 9.01.2020, emessa per l'importo di € 51.221,05, della quale è stato richiesto dalla resistente lo storno per l'importo di €
21.252,37.
Poi, ha ritenuto come provato l'onere probatorio posto a carico della società ricorrente in ipotesi di inadempimento di una obbligazione. Sul punto, ha dato atto delle seguenti circostanze: 1) ha prodotto il contratto intercorso con l' ; 2) ai sensi dell'art. 4 CP_1 Controparte_3
comma 5.1 del suddetto contratto è previsto espressamente che per le RSA che erogano le prestazioni in favore degli anziani, il budget complessivo è di euro 900.880,49 3) i provvedimenti di autorizzazione ai ricoveri sono stati rilasciati dall' resistente;
3) le fatture emesse per un Pt_1
importo complessivo di euro 760.069,82 rientrano nella predetta previsione contrattuale.
Successivamente, il giudice di prime cure si è soffermato sul rilievo sollevato dall'
[...]
secondo cui nel contratto stipulato vi è la previsione di cui all'art. 14 bis in forza della CP_3
quale è precluso alla ricorrente la possibilità di esperire qualunque azione giudiziaria. In realtà, però, ha chiarito il Tribunale che con la citata disposizione contrattuale è stato previsto che la
6 società ricorrente debba rinunciare ai contenziosi già pendenti o da instaurare in relazione ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, contrattualmente previsti.
Inoltre, non ha trovato condivisione la tesi dell' secondo la quale l'importo Controparte_3
reclamato supera il tetto massimo fissato in euro 630.616,34 posto a carico del fondo sanitario regionale in quanto l'effettivo tetto massimo da non sforare doveva essere quello complessivo di euro 900.880,49.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il giudice di prime cure ha concluso nel senso di ritenere, da un lato, che la società ricorrente ha dimostrato di aver chiesto il pagamento delle fatture per le prestazioni erogate nel 2019 nei limiti del budget contrattualmente previsto, e, da altro lato, ha affermato che parte resistente non ha fornito alcuna prova contraria. Di conseguenza, ha ritenuto che l'azienda debba provvedere al pagamento della somma richiesta di € 21.252,37, a totale copertura della fattura n. 1 del 9.01.2020, emessa per l'importo complesso di € 51.221,05, il cui storno è illegittimo, in quanto la somma richiesta rientra nel budget contrattualmente fissato.
Sulla predetta somma, ha poi riconosciuto anche gli interessi moratori richiesti ai sensi del D. Lgs.
n. 231/2002 perché ricorrono tutti i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità e, nel caso di specie: la produzione in giudizio del contratto intercorso con l' . Controparte_3
Infine, in relazione al profilo della decorrenza degli interessi, il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente gli interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e ss mm, con decorrenza dal 60° giorno successivo all'acquisizione della fattura relativa alle prestazioni erogate sino all'effettivo soddisfo per le seguenti ragioni: 1) l'art. 4 comma 1 della citata normativa ha stabilito che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
2) il comma 5 lettera b. dell'art. 4 stabilisce che il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 2 è però raddoppiato per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta ordinanza, l' , in persona della Parte_1
Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 13/9/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell'Organo di Direzione Generale, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15.06.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 08.10.2021 si è costituita in giudizio in persona CP_1
del legale rappresentante p.t. Dr. , per resistere al gravame e chiederne il rigetto. CP_2
7 Con le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 27.10.2021, è stata chiesta chiedono la riunione, per connessione oggettiva, del presente giudizio n. 1096/2021 R.G.A.C. con il giudizio n. 1097/2021 R.G.A.C.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2021, con provvedimento depositato in data 24.12.2021, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria, ha rigettato le richieste istruttorie e ha rinviato la causa all'udienza del 12.07.2023 per la precisazione delle conclusioni. Con il medesimo provvedimento è stata rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti n. 1096/2021 R.G.A.C. e n. 1097/2021 R.G.A.C., trattandosi di impugnazioni proposte contro ordinanze diverse.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 9.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni depositando le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con provvedimento depositato il
17.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un unico motivo di gravame l' censura Parte_1 complessivamente la sentenza per “Violazione di legge – Erronea motivazione”.
In particolare, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha concluso nel senso di ritenere che PA. abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico CP_6 allegando il contratto mentre ha ritenuto come non provato dall' alcuna Controparte_3 sussistenza dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, per poi in definitiva accogliere la domanda sull'erroneo presupposto del mancato superamento del tetto contrattuale fissato.
In realtà, però, il Tribunale non ha considerato le seguenti circostanze: 1) il contratto stipulato con l'odierna appellata in data 27.02.2019 ha previsto l'acquisto di prestazioni relative al fondo sanitario regionale per un importo massimo di € 630.616,34; 2) è ormai pacifico che il rapporto giuridico - economico con le strutture private accreditate è disciplinato mediante la stipula di appositi contratti che stabiliscono e definiscono volumi massimi di prestazioni distinti per tipologie e per modalità di assistenza, remunerazione complessiva e limite massimo di spesa;
3) CP_1
ha sottoscritto un contratto in cui si è espressamente previsto una rigida ripartizione tra
[...]
prestazioni poste a carico del fondo sanitario regionale e prestazioni rientranti nel fondo sociale regionale, fissandone i rispettivi importi massimi remunerabili (€ 630.616,34 FONDO
SANITARIO - € 270.264,15 FONDO SOCIALE); 4) l' ha correttamente Controparte_3
provveduto a remunerare le prestazioni relative al fondo sanitario nei limiti previsti dal contratto.
8 Inoltre, evidenzia parte appellante che, attenendosi fedelmente alle clausole contrattuali sulla fissazione dei rispettivi tetti di spesa, per le prestazioni afferenti al fondo sanitario rese al di sopra del tetto previsto, non potendo provvedere al pagamento di ulteriori importi a carico fondo sanitario già esaurito, ha richiesto alla società appellata l'emissione di una nota di credito dell'importo di € 21.252,37. Peraltro, la previsione di due budget distinti e separati verrebbe vanificata se poi si dovesse ritenere possibile una compensazione tra i due fondi, così come richiesto da CP_1
Precisato quanto sopra, l' ritiene che sia errata anche la motivazione del giudice Controparte_3
di prime cure sulla clausola contrattuale ex art. 14 comma I perché è errato il presupposto tenuto in considerazione. Infatti, il tetto massimo da non sforare non è quello di euro 900.880,49 ma quello di euro 630.616,34.
Sostiene l'appellante che è del tutto inconferente anche il richiamo operato dal giudice di prime cure alle sentenze n. 2802/2019 e n. 23067/2016 della Corte di Cassazione, poiché siffatte pronunce riguardano una tematica diversa da quella oggetto di causa.
Infine, osserva l' che il Tribunale abbia errato anche quando ha accolto la Controparte_3
domanda di pagamento degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 riconoscendo anche quelli moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 60° giorno successivo all'acquisizione della fattura, sull'assunto che gli stessi decorrerebbero senza la necessità di una messa in mora dell'appellante.
Infatti, se da un lato, ha circoscritto la motivazione alla sola eccezione della messa in mora, da altro lato, però, ha omesso di pronunciarsi sull' eccezione sollevata dall' in Controparte_3
ordine alla carenza di liquidità del credito.
In ogni caso, conclude parte appellante che la non debenza degli interessi moratori consegue alla non debenza della somma pretesa extra budget.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Cont La difesa svolta dall' sin dal primo grado del giudizio e reiterata in questo grado secondo cui nel caso in esame verrebbe in rilievo non la ipotesi – oggetto di numerose pronunce di merito e di Cont quelle di legittimità richiamate ne provvedimento impugnato – di rifiuto dell' di pagare prestazioni a carico del fondo sociale regionale, bensì l'ipotesi affatto diversa di rifiuto di remunerare una tipologia di prestazioni, quelle socio sanitarie, con il budget previsto per altre prestazioni ovvero quelle sociali. La tesi qui espressa è tuttavia assolutamente avulsa dal contenuto del contratto stipulato tra le parti la cui lettera rende evidente che le prestazioni acquistate dall'erogatore sono di un'unica specie che è quella appunto delle prestazioni proprie dell'RSA.
9 Il tenore dell'art. 5 del contratto non lascia adito a dubbi
Per le strutture che erogano prestazioni di RSA Anziani il budget assegnato all'erogatore per
l'anno 2019 dal decreto commissariale di riferimento ( n. 35 del 22 febbraio 2019 ) è di €
630.616,34 come di seguito calcolato:
5.1 gg di degenza n. 6439 a retta giornaliera 139,91= € 990.880,49 - il 30$ a Parte_2 carico del fondo sociale = € 630.616,34 a carico del Controparte_5
E più che evidente che non vi sia alcuna distinzione tra le prestazioni che sono prestazioni RSA
Anziani mentre l'unica distinzione è la ripartizione della spesa tra fondo socio sanitario e fondo sociale, ripartizione che secondo la consolidata giurisprudenza richiamata nel provvedimento in questione non ha rilevanza esterna e determina comunque l'insorgenza dell'obbligazione per l'intero in capo alle Parte_3
Dalla infondatezza di tale profilo di censura, discende altresì la correttezza dell'ordinanza impugnata con riferimento alla irrilevanza ai fini della presente controversia della rinuncia contenuta nell'art. 14 del contratto alla contestazione giudiziale dei provvedimenti sui tetti di spesa.
Per quanto riguarda infine il profilo degli interessi ex decreto legislativo n. 231 del 2002 il motivo
è in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione relativa alla mancanza di costituzione in mora perché in parte qua il motivo non si confronta con la motivazione resa dal giudice di primo grado che ha richiamato espressamente il dettato del comma 5 dell'art. 4 della disposizione normativa in commento.
E' invece infondato in relazione alla mancata risposta del tribunale all'eccezione riguardante la mancanza di liquidità del credito. L'appellante, infatti, lungi dall'allegare perché nello specifico caso il credito dovrebbe considerarsi illiquido si limita a richiamare la giurisprudenza, ivi compresa quella di questa Corte, che ha negato la liquidità rispetto tuttavia a prestazioni di tutt'altra natura in cui era la stessa previsione contrattuale a dettare una rigida procedimentalizzazione dei pagamenti che si articolava attraverso il sistema degli acconti e della validazione delle prestazioni: nulla di tutto questo è previsto nel contratto riguardante le prestazioni della RSA le cui prestazioni sono oggetto di autorizzazione preventiva ( nel caso di specie regolarmente presente e documentata ) e non di validazione successiva.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM
n. 55 del 2014 come modificati da DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 5.201 ad € 26.000 )
Attesto il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catanzaro depositata in data 20.05.2021, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 5809 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1096/2021 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 9.10.2024, vertente
TRA
(P. Iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona della Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 13/9/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell'Organo di Direzione Generale, elettivamente domiciliata in , alla Via V. Cortese n. 25, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria e Parte_1 dall'Avv. Anna Muraca dell'Ufficio Legale dell' giusta procura in calce all'atto di Pt_1
citazione in appello;
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Dr. , CP_1 P.IVA_2 CP_2
elettivamente domiciliata in , alla Via G. Schipani n. 110, presso lo studio dell'Avv. Parte_1 dell'Avv. Sergio Gidaro, il quale la rappresenta e la difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per : “Voglia l'On. le Corte d'Appello di Catanzaro, Parte_1 previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza impugnata:
1 1) accogliere il presente gravame e, conseguentemente, annullare e/o riformare l'impugnata ordinanza emessa in favore della nel giudizio R.G. n. 1923/2020 dal Tribunale di CP_1
Catanzaro – Dott.ssa Alessia Dattilo e depositata in data 20 maggio 2021.
2) condannare la Società appellata al pagamento delle spese e competenze delle due fasi di giudizio, oltre agli oneri riflessi nella misura di legge in luogo di IVA e CPA, trattandosi di difensori iscritti all'Albo speciale degli Avvocati”.
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, rigettata ogni contraria CP_1
istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare inammissibile per difetto di interesse ovvero rigettare per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza impugnata;
NEL MERITO:
1. rigettare l'appello dell' , siccome infondato in fatto e in diritto;
Controparte_3
2. confermare integralmente, per l'effetto, l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data
20.05.2020, nel procedimento R.G. n. 1923/2020;
3. in via gradata e condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, accogliere la domanda subordinata – avanzata in 1° grado dall'appellata e implicitamente ritenuta assorbita dal Tribunale – e per l'effetto condannare l' al risarcimento del danno, a titolo Controparte_3
di responsabilità contrattuale ovvero, in via alternativa o concorrente, a titolo di responsabilità extracontrattuale, in favore dell'appellata, da quantificarsi, anche in via equitativa, in € 21.252,37
(ventunomiladuecentocinquantadue/37), ovvero in altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
4. in via di estremo subordine e condizionatamente all'accoglimento dell'appello principale, accogliere la domanda ulteriormente subordinata – avanzata in 1° grado dall'appellata e implicitamente ritenuta assorbita dal Tribunale – e per l'effetto condannare l' , Controparte_3
a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., alla corresponsione in favore dell'appellata di un indennizzo pari a € 20.189,72 (ventimilacentottantanove/72), ovvero ad altra somma maggiore o minore ritenuta più conforme a giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
5. condannare l' al pagamento di spese e competenze del presente grado di Controparte_3 giudizio, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 §1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato l'1/06/2020, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio l' , in Controparte_4
persona del Direttore pro tempore, davanti al Tribunale di Catanzaro per ivi sentir condannare la resistente al pagamento della somma di euro 21.252,37 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di adempimento contrattuale e a saldo delle prestazioni rese dalla ricorrente nell'anno 2019 oltre interessi ex art. 4 e 5 D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., a decorrere dal 60° giorno successivo alla trasmissione della fattura n. 1 del 9/01/2020 di € 51.221,05 emessa per pagamento delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2019 dalla RSA Casa Amica ovvero, in subordine a decorrere dalla data di proposizione della domanda. In via gradata ha chiesto la condanna al pagamento della medesima somma o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale o extracontrattuale.
In via di estremo subordine, ha chiesto altresì il pagamento della somma di euro 20.189,72, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha assunto che:
➢ la casa di cura da essa gestita, RSA Casa Amica, ha stipulato in data 27.02.2019 un contratto con l' in forza del quale sono state erogate delle prestazioni a Controparte_3
carattere sociosanitario in favore di pazienti anziani con patologie croniche e in esecuzioni di provvedimenti autorizzativi al ricovero adottati dalla stessa
[...]
; Parte_1
➢ in relazione al pagamento di prestazioni erogate nel periodo gennaio 2019 – dicembre
2019, ha emesso fatture per un importo complessivo pari a euro 760.069,82, un valore che va al di sotto del tetto massimo di spesa fissato e nello specifico nella somma di euro
900.880,49, previsto dall'art. 4, co.
5.1 del contratto del 27.02.2019;
➢ inoltre, della suddetta somma (euro 760.069,82) la quota del 70%, pari a euro 651.868,71, era a carico del mentre la quota del 30%, pari a euro 108.201,11, Controparte_5
era a carico del Fondo Sociale Regionale;
➢ l' resistente non ha sollevato alcuna questione per le prestazioni relative Parte_1
al Fondo Sociale Regionale mentre per le prestazioni relative al Fondo Sanitario ha comunicato che le prestazioni erogate nel mese di dicembre 2019 non potevano essere remunerate in quanto comportavano lo sforamento del tetto contrattuale;
3 Cont
➢ pertanto, con nota n. 9274 del 27.01.2020 l' ha chiesto di emettere una nota di credito dell'importo di euro 21.252,37 a parziale storno della somma di € 51.221,05 portata nella fattura n. 1 del 09/01/2020 per le prestazioni del mese di dicembre 2019.
Tuttavia, ha evidenziato la società ricorrente che considerato che la mancata emissione della nota di credito richiesta dall' avrebbe comportato il blocco, da parte di quest'ultima, Controparte_3
di ogni ulteriore pagamento dovuto in suo favore, la ricorrente ha provveduto a emettere in data
11.02.2020 la nota di credito n. 1 di 21.252,37, a parziale storno della detta fattura n. 1 del
09.01.2020, pur contestando la legittimità della richiesta e formulando ampia riserva di agire per la tutela dei propri diritti.
Con successivo atto di diffida trasmesso a mezzo p.e.c. in data 24.03.2020 ha chiesto CP_1 all' di corrisponderle l'importo di € 21.252,37, quale valore delle prestazioni Controparte_3
Cont richieste dalla medesima regolarmente rese dalla R.S.A. Casa Amica nel dicembre 2019 e non remunerate dall' , oltre interessi ex D. Lgs. 231/02. Parte_1
Dopo la suddetta diffida, non è intervenuto alcun riscontro positivo da parte dell' Controparte_3
e, pertanto, la società ricorrente è stata costretta ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di ottenere una pronuncia di condanna della resistente al pagamento dell'importo pari ad € 21.252,37, oltre interessi come per legge e/o rivalutazione monetaria.
Inoltre, dopo aver ritenuto come sussistente l'obbligazione contrattuale dell' in Controparte_3
ordine al pagamento del credito per cui è causa, trattandosi di richiesta infra budget e non ultra budget, ha chiesto altresì che sulla predetta somma siano riconosciuti anche gli interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 da conteggiare sulla somma dovuta a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione della fattura n. 1 del 9.01.2020, emessa per il pagamento delle prestazioni rese nel mese di dicembre 2019, o in subordine dalla data di proposizione della domanda.
Incardinato il procedimento n. 1923/2020 R.G.A.C., con comparsa depositata il 3.11.2020, si è costituita in giudizio l' , in persona della Commissione Parte_1
Straordinaria nominata con D.P.R. del 13/9/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell'Organo di Direzione Generale, per resistere alla domanda e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, l' resistente ha chiesto una pronuncia di inammissibilità della domanda ex Pt_1
adverso formulata, per le seguenti ragioni:
➢ con la stipula del contratto del 27.02.2019 ha accettato la clausola di CP_1 salvaguardia in esso contenuta all'art. 14 che preclude l'esercizio di ogni azione giudiziaria
4 in relazione ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto;
➢ la suddetta clausola prevede, infatti, che: “In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimento di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente atto, la struttura privata rinuncia alle azioni/ impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”;
➢ nel contratto stipulato all'art. 4 punti 9 e 10 è previsto che oltre il tetto massimo fissato nell'importo di € 630.616,34 non sono riconosciuti oneri a carico del servizio sanitario regionale. Ne consegue, dunque, che non si possa ravvisare alcun inadempimento contrattuale e alcuna violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, né alcuna responsabilità extracontrattuale in capo alla resistente.
Sul punto, ha ulteriormente precisato che nessun rilievo può avere la circostanza per la quale il tetto massimo complessivo non sia stato superato avendo la società erogato prestazioni a carico del Fondo sociale al di sotto del tetto contrattuale, in quanto il rapporto giuridico - economico con le strutture private accreditate è disciplinato mediante la stipula di appositi contratti che stabiliscono e definiscono volumi massimi di prestazioni distinti per tipologie e per modalità di assistenza, remunerazione complessiva e limite massimo di spesa. Inoltre, priva di alcun valido fondamento deve essere ritenuta l'asserzione della ricorrente secondo la quale la suddivisione del budget sarebbe alla stessa inopponibile atteso che la stessa ha sottoscritto un contratto che prevedeva la rigida ripartizione tra prestazioni a carico del fondo sanitario regionale e prestazioni a carico del fondo sociale regionale che non sono fra loro fungibili e interscambiabili.
Infatti, come si evince dalla relazione prot. n. 35650 del 31/03/2020 del Direttore del Distretto
Socio-Sanitario di , una volta esaurito il budget previsto per l'erogazione di prestazioni Parte_1
afferenti al fondo sanitario non possono, poi, essere liquidate ulteriori prestazioni della stessa tipologia, a nulla rilevando che non sia stato ancora esaurito il budget relativo alle prestazioni gravanti sul fondo sociale e, quindi, il budget complessivo. Si deve, pertanto, considerare che: 1) non vi è assolutamente interscambiabilità o possibile compensazione tra i fondi previsti dal contratto;
2) di ciò la società ricorrente era ben consapevole al momento della sottoscrizione del contratto stesso e quando ha emesso la nota di credito n. 1 dell'11/02/2020.
In relazione, alla domanda formulata ex art. 2041 c.c., parte resistente ha chiesto che debba essere rigettata perché: 1) manca la prova dell'arricchimento e non esiste alcun riconoscimento dell'utilità
5 della prestazione, 2) l'esistenza di un contratto stipulato tra le parti preclude la possibilità di esperire l'azione di cui all'art. 2041 c.c.
Infine, ha evidenziato che non sono dovuti nemmeno gli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, atteso che per il loro riconoscimento sono indispensabili la liquidità del credito e la messa in mora dell'azienda, requisiti che però difettano nel caso di specie.
La causa è stata istruita documentalmente.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., depositata in data 20.05.2021, il Tribunale di Catanzaro ha:
1) accolto la domanda e, per l'effetto, ha condannato l , Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., della somma di € 21.252,37, oltre agli interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231 per come richiesti in ricorso, con decorrenza dal 60° giorno successivo all'acquisizione della fattura relativa alle prestazioni erogate al soddisfo;
2) condannato l' , in Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione, in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite, che si liquidano nella misura di €
145,50 per esborsi ed € 3.235,00 per competenze professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
In estrema sintesi, il Tribunale ha prima ricostruito la vicenda in esame premettendo che CP_1 ha agito in giudizio eccependo l'inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria
[...]
provinciale in relazione al mancato pagamento della fattura n. 1 del 9.01.2020, emessa per l'importo di € 51.221,05, della quale è stato richiesto dalla resistente lo storno per l'importo di €
21.252,37.
Poi, ha ritenuto come provato l'onere probatorio posto a carico della società ricorrente in ipotesi di inadempimento di una obbligazione. Sul punto, ha dato atto delle seguenti circostanze: 1) ha prodotto il contratto intercorso con l' ; 2) ai sensi dell'art. 4 CP_1 Controparte_3
comma 5.1 del suddetto contratto è previsto espressamente che per le RSA che erogano le prestazioni in favore degli anziani, il budget complessivo è di euro 900.880,49 3) i provvedimenti di autorizzazione ai ricoveri sono stati rilasciati dall' resistente;
3) le fatture emesse per un Pt_1
importo complessivo di euro 760.069,82 rientrano nella predetta previsione contrattuale.
Successivamente, il giudice di prime cure si è soffermato sul rilievo sollevato dall'
[...]
secondo cui nel contratto stipulato vi è la previsione di cui all'art. 14 bis in forza della CP_3
quale è precluso alla ricorrente la possibilità di esperire qualunque azione giudiziaria. In realtà, però, ha chiarito il Tribunale che con la citata disposizione contrattuale è stato previsto che la
6 società ricorrente debba rinunciare ai contenziosi già pendenti o da instaurare in relazione ai provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, contrattualmente previsti.
Inoltre, non ha trovato condivisione la tesi dell' secondo la quale l'importo Controparte_3
reclamato supera il tetto massimo fissato in euro 630.616,34 posto a carico del fondo sanitario regionale in quanto l'effettivo tetto massimo da non sforare doveva essere quello complessivo di euro 900.880,49.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il giudice di prime cure ha concluso nel senso di ritenere, da un lato, che la società ricorrente ha dimostrato di aver chiesto il pagamento delle fatture per le prestazioni erogate nel 2019 nei limiti del budget contrattualmente previsto, e, da altro lato, ha affermato che parte resistente non ha fornito alcuna prova contraria. Di conseguenza, ha ritenuto che l'azienda debba provvedere al pagamento della somma richiesta di € 21.252,37, a totale copertura della fattura n. 1 del 9.01.2020, emessa per l'importo complesso di € 51.221,05, il cui storno è illegittimo, in quanto la somma richiesta rientra nel budget contrattualmente fissato.
Sulla predetta somma, ha poi riconosciuto anche gli interessi moratori richiesti ai sensi del D. Lgs.
n. 231/2002 perché ricorrono tutti i presupposti delineati dalla giurisprudenza di legittimità e, nel caso di specie: la produzione in giudizio del contratto intercorso con l' . Controparte_3
Infine, in relazione al profilo della decorrenza degli interessi, il Tribunale ha riconosciuto alla ricorrente gli interessi ex d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e ss mm, con decorrenza dal 60° giorno successivo all'acquisizione della fattura relativa alle prestazioni erogate sino all'effettivo soddisfo per le seguenti ragioni: 1) l'art. 4 comma 1 della citata normativa ha stabilito che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento;
2) il comma 5 lettera b. dell'art. 4 stabilisce che il termine di 30 giorni di cui al precedente comma 2 è però raddoppiato per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta ordinanza, l' , in persona della Parte_1
Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. del 13/9/2019 per la provvisoria gestione con conferimento delle attribuzioni dell'Organo di Direzione Generale, ha proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 15.06.2021, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 08.10.2021 si è costituita in giudizio in persona CP_1
del legale rappresentante p.t. Dr. , per resistere al gravame e chiederne il rigetto. CP_2
7 Con le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 27.10.2021, è stata chiesta chiedono la riunione, per connessione oggettiva, del presente giudizio n. 1096/2021 R.G.A.C. con il giudizio n. 1097/2021 R.G.A.C.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.10.2021, con provvedimento depositato in data 24.12.2021, il Collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di inibitoria, ha rigettato le richieste istruttorie e ha rinviato la causa all'udienza del 12.07.2023 per la precisazione delle conclusioni. Con il medesimo provvedimento è stata rigettata la richiesta di riunione dei due procedimenti n. 1096/2021 R.G.A.C. e n. 1097/2021 R.G.A.C., trattandosi di impugnazioni proposte contro ordinanze diverse.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 9.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni depositando le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e con provvedimento depositato il
17.10.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
2.2. Con un unico motivo di gravame l' censura Parte_1 complessivamente la sentenza per “Violazione di legge – Erronea motivazione”.
In particolare, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando ha concluso nel senso di ritenere che PA. abbia assolto l'onere probatorio posto a suo carico CP_6 allegando il contratto mentre ha ritenuto come non provato dall' alcuna Controparte_3 sussistenza dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, per poi in definitiva accogliere la domanda sull'erroneo presupposto del mancato superamento del tetto contrattuale fissato.
In realtà, però, il Tribunale non ha considerato le seguenti circostanze: 1) il contratto stipulato con l'odierna appellata in data 27.02.2019 ha previsto l'acquisto di prestazioni relative al fondo sanitario regionale per un importo massimo di € 630.616,34; 2) è ormai pacifico che il rapporto giuridico - economico con le strutture private accreditate è disciplinato mediante la stipula di appositi contratti che stabiliscono e definiscono volumi massimi di prestazioni distinti per tipologie e per modalità di assistenza, remunerazione complessiva e limite massimo di spesa;
3) CP_1
ha sottoscritto un contratto in cui si è espressamente previsto una rigida ripartizione tra
[...]
prestazioni poste a carico del fondo sanitario regionale e prestazioni rientranti nel fondo sociale regionale, fissandone i rispettivi importi massimi remunerabili (€ 630.616,34 FONDO
SANITARIO - € 270.264,15 FONDO SOCIALE); 4) l' ha correttamente Controparte_3
provveduto a remunerare le prestazioni relative al fondo sanitario nei limiti previsti dal contratto.
8 Inoltre, evidenzia parte appellante che, attenendosi fedelmente alle clausole contrattuali sulla fissazione dei rispettivi tetti di spesa, per le prestazioni afferenti al fondo sanitario rese al di sopra del tetto previsto, non potendo provvedere al pagamento di ulteriori importi a carico fondo sanitario già esaurito, ha richiesto alla società appellata l'emissione di una nota di credito dell'importo di € 21.252,37. Peraltro, la previsione di due budget distinti e separati verrebbe vanificata se poi si dovesse ritenere possibile una compensazione tra i due fondi, così come richiesto da CP_1
Precisato quanto sopra, l' ritiene che sia errata anche la motivazione del giudice Controparte_3
di prime cure sulla clausola contrattuale ex art. 14 comma I perché è errato il presupposto tenuto in considerazione. Infatti, il tetto massimo da non sforare non è quello di euro 900.880,49 ma quello di euro 630.616,34.
Sostiene l'appellante che è del tutto inconferente anche il richiamo operato dal giudice di prime cure alle sentenze n. 2802/2019 e n. 23067/2016 della Corte di Cassazione, poiché siffatte pronunce riguardano una tematica diversa da quella oggetto di causa.
Infine, osserva l' che il Tribunale abbia errato anche quando ha accolto la Controparte_3
domanda di pagamento degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 riconoscendo anche quelli moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 60° giorno successivo all'acquisizione della fattura, sull'assunto che gli stessi decorrerebbero senza la necessità di una messa in mora dell'appellante.
Infatti, se da un lato, ha circoscritto la motivazione alla sola eccezione della messa in mora, da altro lato, però, ha omesso di pronunciarsi sull' eccezione sollevata dall' in Controparte_3
ordine alla carenza di liquidità del credito.
In ogni caso, conclude parte appellante che la non debenza degli interessi moratori consegue alla non debenza della somma pretesa extra budget.
Il motivo è infondato in tutte le sue articolazioni e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Cont La difesa svolta dall' sin dal primo grado del giudizio e reiterata in questo grado secondo cui nel caso in esame verrebbe in rilievo non la ipotesi – oggetto di numerose pronunce di merito e di Cont quelle di legittimità richiamate ne provvedimento impugnato – di rifiuto dell' di pagare prestazioni a carico del fondo sociale regionale, bensì l'ipotesi affatto diversa di rifiuto di remunerare una tipologia di prestazioni, quelle socio sanitarie, con il budget previsto per altre prestazioni ovvero quelle sociali. La tesi qui espressa è tuttavia assolutamente avulsa dal contenuto del contratto stipulato tra le parti la cui lettera rende evidente che le prestazioni acquistate dall'erogatore sono di un'unica specie che è quella appunto delle prestazioni proprie dell'RSA.
9 Il tenore dell'art. 5 del contratto non lascia adito a dubbi
Per le strutture che erogano prestazioni di RSA Anziani il budget assegnato all'erogatore per
l'anno 2019 dal decreto commissariale di riferimento ( n. 35 del 22 febbraio 2019 ) è di €
630.616,34 come di seguito calcolato:
5.1 gg di degenza n. 6439 a retta giornaliera 139,91= € 990.880,49 - il 30$ a Parte_2 carico del fondo sociale = € 630.616,34 a carico del Controparte_5
E più che evidente che non vi sia alcuna distinzione tra le prestazioni che sono prestazioni RSA
Anziani mentre l'unica distinzione è la ripartizione della spesa tra fondo socio sanitario e fondo sociale, ripartizione che secondo la consolidata giurisprudenza richiamata nel provvedimento in questione non ha rilevanza esterna e determina comunque l'insorgenza dell'obbligazione per l'intero in capo alle Parte_3
Dalla infondatezza di tale profilo di censura, discende altresì la correttezza dell'ordinanza impugnata con riferimento alla irrilevanza ai fini della presente controversia della rinuncia contenuta nell'art. 14 del contratto alla contestazione giudiziale dei provvedimenti sui tetti di spesa.
Per quanto riguarda infine il profilo degli interessi ex decreto legislativo n. 231 del 2002 il motivo
è in parte inammissibile e in parte infondato.
E' inammissibile nella parte in cui l'appellante si duole del rigetto dell'eccezione relativa alla mancanza di costituzione in mora perché in parte qua il motivo non si confronta con la motivazione resa dal giudice di primo grado che ha richiamato espressamente il dettato del comma 5 dell'art. 4 della disposizione normativa in commento.
E' invece infondato in relazione alla mancata risposta del tribunale all'eccezione riguardante la mancanza di liquidità del credito. L'appellante, infatti, lungi dall'allegare perché nello specifico caso il credito dovrebbe considerarsi illiquido si limita a richiamare la giurisprudenza, ivi compresa quella di questa Corte, che ha negato la liquidità rispetto tuttavia a prestazioni di tutt'altra natura in cui era la stessa previsione contrattuale a dettare una rigida procedimentalizzazione dei pagamenti che si articolava attraverso il sistema degli acconti e della validazione delle prestazioni: nulla di tutto questo è previsto nel contratto riguardante le prestazioni della RSA le cui prestazioni sono oggetto di autorizzazione preventiva ( nel caso di specie regolarmente presente e documentata ) e non di validazione successiva.
Alla luce dei rilievi fin qui svolti l'appello deve essere rigettato.
10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del DM
n. 55 del 2014 come modificati da DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento ( da € 5.201 ad € 26.000 )
Attesto il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Catanzaro depositata in data 20.05.2021, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in
€ 5809 oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%. Distrae le spese in favore del procuratore costituito;
dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
11