Ordinanza cautelare 26 novembre 2025
Ordinanza cautelare 10 febbraio 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Nordauto Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7C49A845A, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Nicola Altieri e Francesco Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio, Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Trentino Alto-Adige, non costituita in giudizio;
nei confronti
OT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Ceccaroli e Marco Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bologna, via Santo Stefano, n. 23;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, notificato in data 31.10.2025:
- del provvedimento del 3 ottobre 2025, con il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara della Nordauto Service S.r.l.;
- del verbale della seduta del 17 settembre 2025, nella parte in cui ha dichiarato l’ammissione del concorrente OT S.r.l. alla successiva fase di gara;
- del verbale di gara del 19 settembre 2025, nel quale la Commissione di gara ha deciso di svolgere alcuni approfondimenti;
- del verbale di gara del 24 settembre 2025, nel quale la Commissione di gara, visionata la relazione tecnica e gli allegati della Nordauto Service S.r.l. e della OT S.r.l., ha dato mandato al RUP di inviare richiesta di chiarimenti ai concorrenti nel termine di cinque giorni;
- della nota del 24 settembre 2025, con la quale il RUP ha formulato i chiarimenti e richiesto alla Nordauto Service S.r.l. di rispondere entro il termine di 5 giorni;
- della nota del RUP del 30 settembre 2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento del termine fissato per la presentazione dei chiarimenti;
- del verbale di gara del 3 ottobre 2025, nel quale si è proceduto: all’esclusione del concorrente Nordauto Service S.r.l., all’ammissione del concorrente OT S.r.l. alla fase successiva di gara; all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica; alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente OT S.r.l. e per tutto quanto avvenuto in pregiudizio del concorrente Nordauto Service S.r.l.;
- del disciplinare di gara (paragrafo 13 sesto comma), nella parte in cui ha previsto il termine di 5 giorni per fornire risposta ai chiarimenti, se interpretato, detto termine, con la sanzione dell’esclusione per la mancata risposta;
- del silenzio serbato dal RUP e dalle stazioni appaltanti sulla richiesta di annullamento in autotutela trasmessa in data 27 ottobre 2025;
nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali e successivi ancorché non specificamente individuati e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 c.p.a. e domanda risarcitoria per equivalente ex artt. 30 e 124 c.p.a..
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, notificati in data 18.11.2025:
oltre alla richiesta di annullamento degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo,
- della comunicazione del 3 novembre 2025 del RUP in risposta alla formulata istanza di autotutela;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nordauto Service S.R.L. il 26.1.2026:
per l’annullamento, previa sospensiva:
- del provvedimento numero 62914/2025 del 29 dicembre 2025, comunicato alla ricorrente in data 3 gennaio 2026, con il quale l’Agenzia del Demanio, Direzione regionale Trentino Alto Adige e il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, hanno deciso l’approvazione della proposta di aggiudicazione della gara a favore dell’operatore OT s.r.l.;
- nonché del verbale della RUP del 29 ottobre 2025 con il quale si attesta l’esito positivo del controllo dei requisiti in ordine all’assenza di cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del codice dei contratti;
- dei verbali prot. 58143 del 13 novembre 2025, eseguito il 12 novembre 2025, nonché del verbale contestuale del 12 novembre 2025 sul controllo prevenzione incendi e prot. 60523 del 27 novembre 2025 eseguito il 26 novembre 2025 che attestano l’esito favorevole dei sopralluoghi di idoneità tecnica dei veicoli e dei locali da destinare a depositeria svolti dalla Polizia Stradale e dal gruppo di lavoro appositamente istituito;
- nonché contro il provvedimento del 3 ottobre 2025 sottoscritto il 6 ottobre 2025 con il quale è stata disposta la esclusione dalla gara della Nordauto Service s.r.l. e l’ammissione di OT s.r.l. alle successive fasi di gara;
- del verbale della seduta 17 settembre 2025 nella parte in cui ha dichiarato l’ammissione del concorrente OT alla successiva fase di gara;
- del provvedimento del 17 settembre 2025 di ammissione del concorrente OT alla successiva fase di gara;
- del verbale di gara del 19 settembre 2025 nella quale la Commissione di gara ha deciso di svolgere alcuni approfondimenti;
- del verbale di gara del 24 settembre 2025 nella quale la Commissione di gara, visionata la relazione tecnica e allegati della Nordauto Service s.r.l. e della OT s.r.l., ha dato mandato al RUP di inviare richiesta di chiarimenti ai concorrenti nel termine di cinque giorni;
- della nota del 24 settembre 2025 con la quale il RUP ha formulato i chiarimenti e ha richiesto alla OT s.r.l. di procedere alla identificazione e dislocazione degli O.E. distribuiti sul territorio e modalità per il requisito dell’intervento in 30 minuti;
- della nota del RUP del 30 settembre 2025 con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento del termine fissato per la presentazione dei chiarimenti;
- del verbale di gara del 3 ottobre 2025 nel quale si proceduto: all’esclusione del concorrente Nordauto Service s.r.l., all’ammissione del concorrente OT s.r.l. alla fase successiva di gara; all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica; alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente OT s.r.l. e per tutto quanto avvenuto in pregiudizio del concorrente Nordauto Service s.r.l.;
- nonché di tutti gli atti prodromici, contestuali e successivi ancorché non specificamente individuati e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto ex artt. 121 e 122 cpa e domanda risarcitoria per equivalente ex art. 30 e 124 c.p.a..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio e del Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, di OT S.r.l. e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il consigliere FA AR;
Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
( Salva diversa specificazione, i documenti di seguito indicati si riferiscono a quelli dimessi in giudizio dalla ricorrente)
1. Il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Trentino Alto Adige, in qualità di Stazioni appaltanti, con determina a contrarre, prot. n. 26493/2025 del 29 luglio 2025, hanno indetto la “ Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del D. Lgs. 285/1992 ambito territoriale provinciale di Bolzano CIG-B7C49A845A” (doc. 2 ).
2. Alla gara hanno partecipato, quali operatori singoli, la ricorrente Nordauto Service S.r.l. e OT S.r.l..
3. Con verbale del 17 settembre 2025, i concorrenti, valutata la documentazione amministrativa di ciascuno, venivano ammessi alla fase successiva (doc. 4).
5. Nella seduta del 19 settembre 2025 la Commissione di gara decideva di svolgere alcuni approfondimenti, in relazione al contenuto dell’offerta tecnica di entrambi i concorrenti, e fissava a tal fine la seduta del 24 settembre 2025 (doc. 5).
In questa seduta, veniva incaricato il RUP di richiedere chiarimenti a entrambi i concorrenti (doc. 6).
6. Con nota del 24 settembre 2025, il RUP inviava alla Nordauto Service S.r.l. la seguente comunicazione: “ l’impresa intende utilizzare una “rete di collaboratori” (pagina 1 della Relazione Tecnica), allegando a tal fine un elenco di Depositerie con relativi “ accordi commerciali ”. Poiché gli atti di gara prevedono solamente tre fattispecie che consentono all’Operatore Economico di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni ovvero:
1. Il subappalto (cfr. art. 2, comma 3, del Capitolato);
2. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese – RTI (cfr. art. 4 del Disciplinare).
3. L’avvalimento (cfr. art. 7 del Disciplinare);
Considerato che nel DGUE codesto operatore economico ha dichiarato che non intende ricorrere alla fattispecie menzionata nel punto 1 (subappalto) e, tantomeno, partecipa alla gara in forma associata con altri O.E., (punto 2: R.T.I.), qualora i rapporti con la “ rete di collaboratori ” (Depositerie) si intendano riconducibili al rimanente istituto, previsto nel punto 3 (avvalimento), si chiede di fornire chiarimenti producendo la relativa documentazione prescritta dall’art. 7 del Disciplinare.
Per tanto si invita l’Operatore Economico a trasmettere i chiarimenti sopra richiesti entro il termine di 5 giorni dalla ricezione della presente … si precisa che il mancato riscontro entro il termine indicato comporterà l’esclusione dell’Operatore Economico in indirizzo ” (doc. 7).
7. Con nota del 29 settembre 2025, la ricorrente presentava richiesta di proroga del termine assegnato. Tale istanza veniva respinta con successiva nota del 30 settembre 2025, in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara (doc. 8 e doc. 9).
8. Nella seduta del 3 ottobre 2025, la Commissione di gara decideva di procedere all’esclusione dell’operatore Nordauto Service S.r.l. per la “ carenza di requisiti oggettivi ” e di ammettere l’operatore OT S.r.l., procedendo poi all’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica e per l’offerta economica con proposta di aggiudicazione della gara (doc. 10).
9. Con provvedimento di esclusione del 3 ottobre 2025, veniva specificata la carenza del requisito oggettivo indicato nel verbale della commissione: “ Nella relazione tecnica, la stessa ha infatti dichiarato di avvalersi, nello svolgimento ordinario del servizio, della collaborazione di altre imprese. Tuttavia, il rapporto con le stesse, denominato “ accordo commerciale ” non risulta riconducibile ad alcuno degli istituti contemplati dagli atti di gara (Disciplinare par. 4 e 7 e Capitolato par. 3, punto 2) ” (doc.1).
10. Con nota del 27 ottobre 2025, la ricorrente segnalava le ragioni di illegittimità del provvedimento di esclusione e avanzava richiesta di annullamento in autotutela (doc. 11).
11. Rimasta inevasa tale richiesta, ha proposto l’odierno ricorso, depositato in data 6.11.2025, previa sospensione dell’efficacia degli impugnati provvedimenti, sollevando le seguenti censure:
11.1. “ Violazione degli artt. 1, 5, 70, 95, 96, 99, 100, 104 del d. lgs n. 36 del 2023, violazione degli artt. 97 Cost., 1, 3, 6 e 12 L. 241/1990. Violazione del bando, del disciplinare e del capitolato, violazione dell’art. 214bis d.lgs. 295/1992.
Violazione dell’art. 3 legge 241/1990 per carenza assoluta di motivazione.
Travisamento dell’offerta tecnica del concorrente Nordauto Service S.r.l..
Violazione del punto 4, 6 e 7 del Disciplinare di Gara. Irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della omessa o comunque carente istruttoria, dell'errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Omessa verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale .”
11.2. “ Violazione degli artt. 1, 70 e 104 del d.lgs. 36 del 2023. Violazione degli artt. 5, 70, 95, 96, 99, 100, d. lgs. n. 36 del 2023. Violazione degli artt. 97 Cost., 1, 3, 6 e 12 L. 241/1990. Violazione del principio di tassatività e eccesso di potere per sviamento. Violazione dell’art. 3 legge 241/1990 per carenza assoluta di motivazione .”
12. In data 6.11.2025 si è costituita in giudizio la controinteressata con memoria di stile.
13. In data 12.11.2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, per il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano e per l’Agenzia del Demanio, che ha sostenuto l’inammissibilità e l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso e l’insussistenza dei presupposti per la richiesta misura cautelare.
14. In data 19.11.2025 la ricorrente ha depositato motivi aggiunti avverso la nota del 3 novembre 2025 a firma del RUP, in risposta alla formulata istanza di autotutela, con i quali ha ripreso il primo motivo di ricorso.
15. In vista della camera di consiglio del 25.11.2025 seguivano le memorie difensive delle parti: della ricorrente e della controinteressata in data 20.11.2025; dell’Amministrazione resistente in data 21.11.2025.
16. La domanda cautelare veniva rigettata per difetto di fumus con l’ordinanza di questo Tribunale n. 124/2025, che fissava per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 28.1.2026.
17. In data 26.1.2026 venivano depositati ulteriori motivi aggiunti, con richiesta di misura cautelare, contro il provvedimento del 29 dicembre 2025 comunicato al concorrente Nordauto Service s.r.l. in data 3 gennaio 2026, con cui la Stazione appaltante procedeva all’aggiudicazione della gara alla concorrente OT s.r.l.. La ricorrente formulava sei motivi di ricorso:
17.1. “ Violazione degli artt.1, 5, 70, 95, 96, 99,100, 104 del d.lgs n. 36 del 2023, violazione degli artt. 97 COST., 1, 3, 6 e 12 L. n. 241/1990. Violazione del bando, del disciplinare e del capitolato, violazione dell’art. 214-bis d.lgs. 295/1992. Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 carenza assoluta di motivazione Travisamento dell’offerta tecnica della concorrente controinteressata. Violazione del punto 4, 6 e 7 del Disciplinare di Gara. Irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Disparità di trattamento. Omessa verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo alla concorrente controinteressata. ”.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria non avendo provveduto la stazione appaltante ad accertare la disponibilità dell’area indicata quale deposito dei veicoli oggetto di gara da parte della concorrente controinteressata.
Nonché per disparità di trattamento con il ricorrente dato che, allorquando è emerso che la disponibilità dell’area è pervenuta alla concorrente controinteressata da un rapporto di collaborazione, la Commissione di gara non ha provveduto a richiedere la ragione giuridica del suddetto rapporto di collaborazione, diversamente da come avvenuto con il ricorrente allorquando questi ha dichiarato di servirsi di una rete di collaboratori.
17.2. “ Violazione degli artt.1, 5, 70, 95, 96, 99,100, 104 del d.lgs n. 36 del 2023, violazione degli artt. 97 COST., 1, 3, 6 e 12 L. n. 241/1990. Violazione del bando, del disciplinare e del capitolato, violazione dell’art. 214-bis d.lgs. 295/1992. Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 carenza assoluta di motivazione Travisamento dell’offerta tecnica della concorrente controinteressata. Violazione del punto 4, 6, 7, 14.3 del Disciplinare di Gara. Irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Disparità di trattamento. Carenza del requisito della disponibilità dell’area per il deposito dei veicoli oggetto di gara ”.
Il concorrente avrebbe dovuto essere escluso stante la carenza del requisito della disponibilità dell’area di deposito per la mancata allegazione del contratto di avvalimento stipulato con l’impresa proprietaria dell’area adibita a deposito.
17.3. “ Violazione degli artt.1, 5, 70, 95, 96, 99, 100, 104 del d.lgs n. 36 del 2023, violazione dell’art. 38, del d.P.R. 445/2000; violazione degli artt. 97 COST., 1, 3, 6 e 12 L. n. 241/1990. Violazione del bando, del disciplinare e del capitolato, violazione dell’art. 214-bis d.lgs. 295/1992. Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; carenza assoluta di motivazione. Travisamento dell’offerta tecnica della concorrente controinteressata. Violazione del punto 4, 6, 7, 12 e 13 del Disciplinare di Gara. Irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Disparità di trattamento. Mancata risposta a quanto richiesto con il soccorso istruttorio .”
La concorrente controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per mancata/incompleta risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante con il soccorso istruttorio.
17.4. “ Violazione degli artt. 5, 70, 91, 95, 96, 99,100 d.lgs. n. 36 del 2023; violazione degli artt. 97 COST., 1, 3, 6 e 12 L. n. 241/1990. Violazione del bando, del disciplinare e del capitolato; violazione dell’art. 214-bis d.lgs. 295/1992. Travisamento dell’offerta della concorrente controinteressato. Violazione del punto 15 del Disciplinare di Gara. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Omessa verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione Errore e travisamento dei criteri di attribuzione dei fattori ponderali per induzione in errore sulla dislocazione dell’operatore economico sul territorio provinciale” .
Il concorrente avrebbe dovuto essere escluso per carenza del requisito della capacità tecnica di intervenire nel termine di 30 minuti avendo indicato l’esistenza di una sola sede, la cui collocazione non sarebbe in grado di raggiungere tutti i possibili punti di intervento.
17.5. “ Violazione degli artt. 5, 70, 95, 96, 99,100, d.lgs. n. 36 del 2023; violazione degli artt. 97 COST., 1, 3, 6 e 12 L. n. 241/1990. Violazione del bando, del disciplinare e del capitolato. Violazione dell’art. 214-bis d.lgs. 295/1992. Travisamento dell’offerta della concorrente controinteressata. Violazione del punto 6.3, 15 e 17 del Disciplinare di Gara. Irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Omessa verifica della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e professionale. Violazione dell’art. 17 del disciplinare di gara che impone ad ogni commissario di attribuire il punteggio. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di trasparenza e disparità di trattamento, dato che, ai sensi dell’art. 17 del disciplinare i Commissari avrebbero dovuto esprimere ciascuno il proprio voto e poi calcolare la media, mentre in realtà è stato attribuito un unico punteggio.”.
Al concorrente aggiudicatario sarebbe stato attribuito un punteggio errato che non avrebbe tenuto conto dell’isolata dislocazione sul territorio provinciale, condizione che non sarebbe in grado di garantire i tempi di intervento richiesti dal capitolato tecnico. Inoltre il punteggio sarebbe carente di motivazione in violazione del disciplinare in quanto immotivato e carente della valutazione per ogni singolo concorrente.
17.6. “ Violazione degli artt.1, 5, 70, 95, 96, 99, 100, 104 del d.lgs. n. 36 del 2023; violazione degli artt. 97 COST., 1, 3, 6 e 12 L. n. 241/1990. Violazione del bando, del disciplinare e del capitolato, violazione dell’art. 214-bis d.lgs. 295/1992. Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; carenza assoluta di motivazione. Travisamento dell’offerta tecnica della concorrente controinteressata. Violazione dei punti 16 e 17 del Disciplinare di Gara. Irragionevolezza manifesta. Difetto di motivazione, contraddittorietà intrinseca. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’omessa o comunque carente istruttoria, dell’errore sui presupposti di fatto, della carente motivazione. Incongrua, immotivata e non pertinente indicazione nell’offerta economica della concorrente controinteressata degli effettivi costi della sicurezza e della manodopera .”.
La concorrente controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver indicato gli effettivi costi della sicurezza e della manodopera quantificati rispettivamente in euro 3.750,00 e euro 45.000,00.
18. All’udienza pubblica del 28.1.2026, fissata per il merito, la ricorrente faceva presente di aver impugnato con motivi aggiunti l’aggiudicazione della gara, chiedendo l’applicazione della misura cautelare. Il Collegio rinviava pertanto per la trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 10.02.2026.
19. In vista di tale udienza, l’Amministrazione resistente depositava la propria memoria difensiva in data 4.2.2026, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi aggiunti di ricorso.
20. In data 5.2.2026 la ricorrente depositava una memoria difensiva in replica alle argomentazioni dell’Amministrazione.
21. In data 6.2.2026 era la volta della controinteressata a depositare le proprie ragioni difensive.
22. Seguiva l’ulteriore memoria della ricorrente depositata in pari data.
23. Con ordinanza n. 11/2026, emessa a seguito dell’udienza cautelare del 10.2.206, questo Tribunale, ritenendo i motivi aggiunti non sorretti dal necessario fumus , dava seguito alla precedente ordinanza cautelare n. 124/2025, rigettando la relativa istanza e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica dell’8.4.2026.
24. In data 18.3.2026 la ricorrente dimetteva una nuova memoria difensiva, cui replicava la controinteressata in data 27.3.2026.
25. All’udienza di merito dell’8.4.2026, nessuno presente per le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
26. Il ricorso introduttivo è infondato.
27. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento.
27.1. La ricorrente sostiene che il provvedimento di esclusione sia privo di un adeguato supporto normativo e non specifichi chiaramente quale “ requisito oggettivo ” mancherebbe, costringendo l’impresa a una difficile operazione interpretativa per capire le ragioni dell’amministrazione.
L’impresa esclusa afferma di essere ampiamente in possesso di tutti i requisiti minimi richiesti dal disciplinare in termini di capacità tecnica e professionale, senza necessità di ricorrere a soggetti terzi. Nello specifico dichiara di disporre tanto dei mezzi di recupero, che dell’area di deposito prevista:
(i) cinque carri attrezzi (2 per veicoli <1,5t e 3 per veicoli >1,5t), oltre a mezzi per autocarri, autobus e un’officina mobile, superando il minimo di tre mezzi richiesti;
(ii) un’area di ben 5.095 mq e ulteriori 2.865 mq coperti per veicoli incidentati, a fronte di un requisito minimo di soli 500 mq.
Il cuore della contestazione riguarda la rete di collaboratori citata nella relazione tecnica.
Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente qualificato tale rete come un contratto di avvalimento irregolare. L’impresa esclusa sostiene invece che si trattava di una semplice ricognizione di imprese disponibili a svolgere la funzione di “ deposito temporaneo ”, fattispecie prevista espressamente dall’art. 3, comma 7 del Capitolato Tecnico per situazioni eccezionali.
Inoltre, anche se fosse considerato avvalimento, si tratterebbe di avvalimento premiale (finalizzato a migliorare l’offerta e il punteggio) e non “ necessario” (per raggiungere i requisiti minimi). Pertanto, un’eventuale irregolarità avrebbe dovuto comportare solo un minor punteggio e non l’esclusione dalla gara. Al riguardo il motivo di ricorso richiama l’art. 10 del d.lgs. 36/2023, sottolineando che le cause di esclusione sono tassative. Si accusa perciò la Commissione di aver interpretato in modo irragionevole l’offerta tecnica, ignorando che l’impresa avrebbe partecipato in forma singola e avrebbe dichiarato nel DGUE di non volersi avvalere di altri soggetti per il possesso dei requisiti.
In sintesi, la ricorrente ritiene che l’amministrazione abbia trasformato ingiustificatamente un elemento migliorativo dell’offerta in una carenza di requisiti, violando il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.
27.2. La resistente Amministrazione contesta la tesi del ricorrente secondo cui la rete di collaboratori costituirebbe un “ avvalimento premiale” o una mera ricognizione. Al contrario, rileva come lo stesso ricorrente abbia ammesso che tale rete fosse necessaria per garantire il rispetto del tempo di intervento di 30 minuti previsto dal capitolato oltre il proprio raggio operativo; da ciò la difesa deduce che si tratti di un vero e proprio avvalimento necessario , in quanto, in assenza di tale rete, l’operatore non sarebbe stato in grado di soddisfare il requisito oggettivo di copertura territoriale richiesto dalla gara.
La stessa difesa evidenzia, inoltre, una totale assenza della documentazione prescritta, sottolineando che il concorrente non avrebbe prodotto alcuno dei documenti richiesti dall’art. 7 del Disciplinare e dall’art. 104 del d.lgs. 36/2023, quali il contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente o il DGUE delle imprese ausiliarie. La stessa carenza sarebbe stata giustificata dall’operatore con la presunta eccessiva complessità degli adempimenti per le ditte collaboratrici.
Viene poi richiamato il principio di auto-responsabilità, unitamente a quello della par condicio tra i concorrenti, anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato: secondo tale orientamento, un operatore che abbia dichiarato di avvalersi di soggetti terzi nel DGUE o nell’offerta tecnica non può successivamente modificare la propria posizione in corso di gara, sostenendo di possedere autonomamente i requisiti, configurandosi altrimenti un inammissibile avvalimento “ ad abundantiam ” in violazione della parità di trattamento.
La difesa invoca altresì il cosiddetto “principio del risultato ”, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, evidenziando come l’Amministrazione sia tenuta a selezionare operatori in grado di garantire tempestività, qualità e correttezza tecnica nell’esecuzione del servizio. Ne consegue, che un’offerta incapace di assicurare l’intervento entro 30 minuti su tutto il territorio provinciale deve ritenersi inattendibile e, pertanto, legittimamente esclusa.
Si contesta inoltre l’uso prospettato delle cosiddette “depositerie temporanee ”, osservando che la ricorrente avrebbe inteso utilizzare la rete di collaboratori come modalità ordinaria di esecuzione del servizio, mentre l’art. 3 del Capitolato Tecnico consente il ricorso a tali strutture soltanto in via eccezionale e residuale, ad esempio in caso di esaurimento dei posti disponibili, e comunque previa autorizzazione, non potendo esse costituire la base logistica principale.
Infine, quanto alla dedotta carenza di motivazione, la difesa richiama la nota del RUP del 3 novembre 2025, nella quale si chiarisce che l’operatore, pur avendo escluso il subappalto nel DGUE, ha successivamente indicato nella relazione tecnica “ accordi commerciali ” non previsti dalla lex specialis , incorrendo così in una grave carenza di requisiti, che avrebbe reso illegittima l’esecuzione del servizio.
27.3. Rileva il Collegio che le ragioni difensive sollevate dalla resistente Amministrazione colgono nel segno.
Nella presente fattispecie il Capitolato Tecnico non si limita a descrivere il servizio, ma integra le previsioni del bando e del disciplinare definendo gli standard operativi e i parametri economici vincolanti.
Mentre il bando definisce l’oggetto, il capitolato stabilisce l’obbligo di reperibilità 24 ore su 24 e l’intervento sul luogo del fermo entro 30 minuti dalla richiesta dell’Organo Accertatore.
Il disciplinare richiede una relazione tecnica che deve essere redatta proprio sulla base delle modalità realizzative definite nel capitolato (es. gestione ordinaria, situazioni straordinarie e gestione informatica dati).
Pertanto, i documenti di gara (bando, disciplinare e capitolato) non vietano di avere una sola depositeria con i mezzi di soccorso e recupero a ciò necessari, ma impongono dei requisiti minimi di capacità e dei vincoli operativi che rendono necessaria un’attenta valutazione della struttura sul territorio.
Per la singola depositeria, oltre ai requisiti di capacità minima (deve avere una superficie non inferiore a 500 mq, non frazionabile e deve essere idonea al parcheggio di almeno 50 autoveicoli; deve inoltre includere un'area specifica di almeno 20 mq per i veicoli incidentati), il requisito più stringente è proprio l’obbligo di intervenire sul luogo della chiamata entro 30 minuti dalla richiesta dell’Organo Accertatore. Data l’estensione e la conformazione del territorio della Provincia di Bolzano è impossibile garantire questo tempo di risposta in tutta la provincia partendo da un unico punto. Per questa evidente ragione, il disciplinare richiede una planimetria provinciale (scala 1:500.000) che evidenzi come l’operatore sia distribuito sul territorio. La qualità e l’adeguatezza della “ distribuzione dello stesso sul territorio ” sono elementi che concorrono direttamente all’attribuzione del punteggio tecnico (fino a 70 punti) che impone una soglia minima (42/70).
Orbene, sulla base della documentazione di gara, la scelta della ricorrente manifestata nella sua relazione tecnica di dichiarare “ collaborazioni future” , anziché di formalizzare il subappalto o l’avvalimento, non è sanzionata immediatamente con una singola clausola di esclusione denominata in questo modo, ma attiva diverse clausole di esclusione e divieti tassativi che portano alla medesima conseguenza, determinandosi un’offerta tecnica palesemente irregolare o inadeguata. Un operatore con un’unica sede, capace di coprire solo una limitata parte del territorio provinciale connessa al limite temporale di intervento (max 30 minuti), che non dichiara subappalti è tecnicamente inidoneo a rispettare le prestazioni richieste dalla documentazione di gara.
Il Disciplinare, infatti, stabilisce che le offerte che non rispettano i documenti di gara, incluse le specifiche tecniche, sono considerate irregolari e vengono escluse.
Pertanto, se il concorrente non dimostra di poter garantire l’intervento in 30 minuti (specifica tecnica obbligatoria) tramite mezzi propri o collaboratori formalmente contrattualizzati, l’offerta è tecnicamente inattendibile.
Il Disciplinare, altresì, è perentorio: l’operatore deve indicare le prestazioni che intende subappaltare già nel DGUE e, « in caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato »
Pertanto, un operatore che dichiara di voler concludere contratti solo dopo l’aggiudicazione si troverebbe nell’impossibilità legale di utilizzare quei collaboratori, rendendo la sua struttura operativa insufficiente.
Del resto, anche il Capitolato Tecnico vieta espressamente di « integrare o sostituire con nuovi soggetti gli affidatari del servizio rispetto a quello o a quelli definiti in sede di gara ».
Ebbene, presentare una rete di imprese “future” viola questa norma, poiché i soggetti collaboratori devono essere individuati e vincolati sin dal momento dell’offerta.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica (come il numero di mezzi e le depositerie) deve essere dimostrato al momento della partecipazione.
Perciò, riferirsi a collaborazioni future non è considerato un mezzo di prova idoneo, a differenza dell’avvalimento, che richiede un contratto già firmato digitalmente e allegato all’offerta.
In sintesi, pur non sussistendo una clausola che citi testualmente quale causa di esclusione le “collaborazioni future”, il sistema normativo della gara (divieto di subappalto non dichiarato e divieto di modifiche alla struttura) rende la scelta del concorrente ricorrente causa di inammissibilità della propria offerta e quindi di esclusione immediata.
Soccorre in proposito, quale criterio ermeneutico della lex specialis, anche il principio del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023), a mente del quale l’amministrazione deve tendere al miglior risultato possibile, in “difesa” dell’interesse pubblico per il quale viene prevista una procedura ad evidenza pubblica, con esigenza di “ privilegiare l’effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, prendendo in considerazione i fattori sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che la stessa sia vanificata” (Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2025, n. 6337 e 4 giugno 2024, n. 4996). Difatti, pur se l’art. 1 cit. fa riferimento al “ risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione ”, non può certo ritenersi che il principio sia diretto a raggiungere un affidamento e una esecuzione del contratto “ quali che siano ”. Al contrario, l’affidamento della commessa e l’esecuzione del contratto devono essere funzionali al raggiungimento degli interessi pubblici che la commessa mira a soddisfare e il principio del risultato deve senz’altro essere inteso in tale ottica.
Pertanto, nel caso che ci occupa, tale principio consente di leggere le previsioni della lex specialis quali dirette a garantire che l’affidamento e l’esecuzione del servizio soddisfino gli interessi pubblici perseguiti, e quindi l’adeguato e tempestivo intervento in 30 minuti tramite mezzi propri o collaboratori formalmente contrattualizzati dalla richiesta dell’Organo Accertatore. Di conseguenza, gli enunciati di collaborazione, essendo necessari per raggiungere tale risultato, devono essere intesi quali requisiti delle offerte previsti a pena di esclusione dalla gara.
28. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
28.1. Questo motivo contesta la legittimità del provvedimento di esclusione sotto il profilo procedurale, sostenendo che l’amministrazione abbia operato in violazione dei principi di buona fede e di massima partecipazione, avendo ingiustificatamente negato una proroga richiesta per fornire chiarimenti. In particolare, la ricorrente evidenzia come l’esclusione sia stata disposta senza accogliere la richiesta di differimento al 6 ottobre 2025, necessaria per rispondere ai chiarimenti tecnici sollecitati dalla stazione appaltante.
A tal riguardo, si sottolinea che l’art. 13 del Disciplinare di gara, pur prevedendo un termine di cinque giorni per la trasmissione dei chiarimenti, non ne qualificherebbe espressamente la natura perentoria, né stabilirebbe che la mancata risposta comporti l’automatica esclusione. Viene inoltre rilevata l’irragionevolezza della tempistica assegnata, considerato che la richiesta di chiarimenti sarebbe stata trasmessa dalla Stazione appaltante nella serata di mercoledì 24 settembre 2025, con conseguente decorrenza del termine fino a lunedì 29 settembre, periodo in larga parte coincidente con il fine settimana e, pertanto, inidoneo a consentire un’adeguata elaborazione di una risposta tecnica articolata.
La ricorrente richiama altresì il principio di buona fede di cui all’art. 5 del d.lgs. 36/2023, che impone un dovere di reciproca correttezza tra amministrazione e operatori economici, sostenendo che il diniego di una breve proroga, non pregiudizievole per l’interesse pubblico e idoneo invece a garantire un più ampio confronto concorrenziale, si porrebbe in contrasto con tale principio. A ciò si aggiunge la dedotta carenza di motivazione del provvedimento di rigetto, in quanto l’amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni sottese al diniego, circostanza che, secondo la ricorrente, vizierebbe l’atto del 30 settembre 2025 e, conseguentemente, l’intero provvedimento di esclusione.
Infine, viene richiamato il principio del favor partecipationis , come elaborato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui, in presenza di clausole ambigue o situazioni dubbie, l’amministrazione è tenuta a privilegiare l’interpretazione che favorisca la più ampia partecipazione alla gara, al fine di individuare l’offerta più vantaggiosa.
28.2. La difesa dell’Amministrazione, oltre a contestare fermamente la tesi del ricorrente, secondo cui il termine di 5 giorni non sarebbe perentorio, sottolinea che l’operatore ha comunque inviato i chiarimenti il 30 settembre 2025 (seppur in ritardo) e che l’Amministrazione li ha valutati. Pertanto, il motivo di ricorso è considerato inammissibile poiché l’impresa ha esercitato la sua facoltà, rendendo la mancata proroga irrilevante ai fini pratici.
Inoltre, basandosi sulle stesse dichiarazioni del ricorrente (che ammetteva il rifiuto dei collaboratori a fornire i documenti perché ritenuti “ troppo complessi ”), la difesa della stazione appaltante osserva che una proroga non avrebbe cambiato l’esito, dato che i documenti richiesti non sarebbero stati comunque nella disponibilità dell’operatore.
Del resto, la difesa specifica che il soccorso istruttorio serve a produrre documenti che l’operatore doveva già possedere al momento dell’offerta. Poiché l'impresa ha dichiarato che i collaboratori si sono rifiutati di compilarli solo dopo la richiesta di chiarimenti, è evidente che tali documenti non esistevano “ a monte ”, rendendo la carenza non sanabile.
28.3. Il Collegio concorda con le ragioni difensive dell’Amministrazione resistente e ritiene il motivo di ricorso inammissibile per difetto di interesse, essendo stati comunque vagliati i chiarimenti tardivi offerti dalla ricorrente, che non sarebbe stata in ogni caso in grado di produrre un formale contratto di avvalimento, indiscutibilmente “necessario ” anziché “ premiale ”, per l’impossibilità di un’unica sede di deposito di raggiungere ogni angolo della provincia di Bolzano in 30 minuti dalla chiamata dell’agente accertatore.
29. Il rigetto del ricorso introduttivo per l’accertata legittimità dell’esclusione della ricorrente disposta dalla stazione appaltante, se comporta ex se anche il rigetto dei primi motivi aggiunti presentati contro il rigetto dell’istanza di autotutela, per il difetto del presupposto costituito dall’illegittimità del provvedimento di cui si chieda la rimozione in via di autotutela, non esonera il Collegio dall’obbligo di scrutinare i secondi motivi aggiunti presentati contro il provvedimento di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18.4.2019, n. 2534, per la quale: “ Il concorrente che abbia impugnato gli atti della procedura di gara precedenti l’aggiudicazione – normalmente il provvedimento che ne ha disposto esclusione – è tenuto ad impugnare anche il provvedimento di aggiudicazione sopravvenuto nel corso del giudizio a pena di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ciò in ragione del carattere inoppugnabile del provvedimento finale, attributivo dell’ utilitas all’aggiudicatario. Fermo restando, quindi, l’onere di impugnazione immediata dell’esclusione - quale atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo - rimane fermo l’onere del concorrente escluso di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento avviato con l'indizione della gara, ovverosia l’atto di approvazione della graduatoria finale .”).
30. Il primo motivo dei secondi motivi aggiunti denuncia l’illegittimità della procedura per difetto di istruttoria e disparità di trattamento in relazione alla posizione della concorrente controinteressata.
In sintesi, la ricorrente contesta quanto segue:
- la stazione appaltante non avrebbe accertato se la controinteressata disponesse realmente del titolo giuridico per l’area di deposito (minimo 500 mq), requisito di partecipazione la cui mancanza comporterebbe l’esclusione. La controinteressata aveva dichiarato nel DGUE di non avvalersi di terzi per i requisiti, ma in un verbale di sopralluogo è emerso che l’area di deposito appartiene a un’altra ditta ed è disponibile solo tramite un “ contratto di collaborazione ”, mai allegato agli atti, né verificato dalla Commissione;
- la ricorrente evidenzia che, mentre lei è stata esclusa proprio per aver citato una “ rete di collaboratori ”, la Commissione avrebbe accettato acriticamente la “ collaborazione ” della controinteressata senza chiedere chiarimenti sulla sua natura giuridica;
- considerato che la controinteressata ha depositato in giudizio un contratto di comodato, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza per sostenere che rapporti di collaborazione generici o “ comodati precari ” non offrono la certezza e la stabilità necessarie a garantire la disponibilità dei beni strumentali per l’intera durata del servizio.
30.1. Il motivo è infondato.
Il sopralluogo sull’area di deposito indicata dalla controinteressata è stato svolto alla presenza del proprietario che ha indicato la controinteressata come avente la legittima disponibilità dell’area in virtù di un contratto di “ collaborazione ” e non di un contratto concluso oralmente. Tale contratto, che soddisfa tutti i requisiti di stabilità richiesti dalla giurisprudenza citata dal ricorrente per un caso analogo (durata quinquennale, prorogabilità, scopo esecuzione dell’appalto in contesa; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. V, 7.11.2025, n. 8675) è stato dimesso dalla controinteressata (docc. A, B e C) e risulta sottoscritto nelle date 27 e 29 agosto 2025, prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte (1.9.2025 - doc. 4 dell’Amministrazione resistente). La firma digitale non è accompagnata da marca temporale, ma la relativa contestazione della ricorrente, contenuta nella memoria depositata in data 18.3.2026, è stata svolta con semplice memoria, anziché con “ atto ritualmente notificato alle controparti come richiesto dalla disciplina dei motivi aggiunti”, sì da risultare inammissibile (cfr. TAR Lazio, sez. III- quater, 3.3.2026, n. 4019, che richiama il principio di diritto per cui “ il contenuto degli scritti difensivi deve limitarsi a illustrare gli argomenti a sostegno delle ragioni dedotte nel ricorso, non potendo gli stessi introdurre nuovi motivi o censure con cui far valere l'illegittimità dell'atto impugnato. Sono quindi inammissibili le censure introdotte per la prima volta nel giudizio con semplice memoria depositata ai sensi dell'art. 73, dovendo essere introdotte con la proposizione di un atto ritualmente notificato alle controparti come richiesto dalla disciplina dei motivi aggiunti” (cfr. ex multis , T.A.R. per il Lazio-Roma, sez. III, 11.12.2025, n. 13882/2015; T.A.R. per la Sicilia – Palermo, sez. III, 22.05.2023, n. 1685).”.
Osserva, in ogni caso, il Collegio, che il disciplinare di gara non imponeva la produzione documentale del titolo di disponibilità dell’area di deposito. Al punto 14. “ domanda di partecipazione e documentazione amministrativa”, infatti, in relazione all’area di deposito si limitava a richiedere una “ Relazione tecnica di cui al par. 14.2.5 sull’area di deposito con relativa planimetria ”. Al paragrafo 12.2.4. (anziché 12.2.5.) specificava quindi i contenuti della suddetta relazione, senza affrontare il tema della disponibilità giuridica dell’area e della relativa documentazione probatoria. La necessità di produrre il titolo che consente la disponibilità dell’area di deposito è prevista, invero, solo all’art. 8 del Capitolato tecnico e riguarda il diverso caso del potenziamento della struttura operativa dell’aggiudicatario. Infatti, mentre per il concorrente la verifica del possesso del titolo può essere differita al momento dei controlli preliminari all’aggiudicazione, per l’aggiudicatario non sussiste alcuna possibilità di differimento e il titolo va immediatamente presentato.
Ed ancora, l’art. 3, punto 2, del Capitolato tecnico, ai sensi del quale “ Le depositerie debbono rispondere ai requisiti richiesti dal disciplinare di gara (capacità tecnica)”, circoscrive la “capacità tecnica” dell’offerente alle sole qualità intrinseche del bene indipendentemente dalla sua titolarità.
Non sussiste, pertanto, la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente. Il contratto di comodato della controinteressata costituisce un contratto di collaborazione solo in termini atecnici. Il proprio rapporto di collaborazione, quello evocato dalla ricorrente, riguardava all’evidenza delle attività che la stessa non sarebbe stata in grado di svolgere perché esterne al proprio raggio di intervento (attività di recupero e custodia dei veicoli), per le quali risultava indispensabile il ricorso all’ausilio di altre imprese. Nel caso del contratto di comodato in parola, invece, non v’è alcun soggetto terzo chiamato all’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara, in quanto tali prestazioni sono svolte dalla stessa concorrente.
31. Il secondo motivo dei secondi motivi aggiunti lamenta la mancata osservanza della disciplina sull’avvalimento.
Secondo la ricorrente, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata allegazione del contratto di avvalimento stipulato con l’impresa proprietaria dell’area adibita a deposito.
Il richiamo a un generico rapporto di “ collaborazione ” per ottenere la disponibilità di un’area di proprietà di terzi dovrebbe essere necessariamente qualificato come avvalimento, l’unico strumento previsto dall’art. 104 del Codice per acquisire un requisito di partecipazione da un altro operatore.
La mancanza di un contratto di avvalimento renderebbe invalido il rapporto di collaborazione citato, determinando l’assenza del requisito essenziale della disponibilità dell’area in capo alla controinteressata.
31.1. Anche questo motivo non merita accoglimento per l’assorbente ragione che la documentazione di gara non imponeva di allegare il titolo della disponibilità dell’area di deposito. Tale titolo, in ogni caso, ben avrebbe potuto essere rappresentato dal contratto di comodato dimesso in giudizio dalla controinteressata, dal momento che la risorsa materiale, l’area di deposito, messa a disposizione potrebbe provenire anche da un soggetto non imprenditore, quando un contratto di avvalimento richiede che le parti siano necessariamente delle imprese (cfr. art. 104, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale: “ L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto .”).
32. Il terzo motivo di ricorso nei secondi motivi aggiunti sostiene che la concorrente controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara a causa di una risposta mancante o comunque incompleta e irregolare alla richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante tramite soccorso istruttorio.
Le contestazioni mosse dalla ricorrente si articolano su tre profili principali:
- la ricorrente evidenzia che la risposta ai chiarimenti non è stata sottoscritta dal legale rappresentante della controinteressata, ma è pervenuta tramite una nota (verosimilmente un messaggio mail o PEC) a firma di un avvocato, che non avrebbe prodotto alcun atto che giustificasse il suo intervento in nome e per conto dell’operatore economico rappresentato. Poiché la risposta a un chiarimento tecnico costituirebbe un atto integrativo dell’offerta, da cui derivano obblighi per l’esecuzione, essa andrebbe assunta esclusivamente dal legale rappresentante. Né la carenza di legittimazione potrebbe essere sanata con una ratifica successiva, poiché questa avverrebbe dopo la scadenza del termine perentorio di cinque giorni assegnato per la risposta;
- questo motivo di ricorso contesta altresì il fatto che le informazioni non siano state trasmesse secondo le modalità tassative previste dal disciplinare di gara. Il disciplinare (punti 2.3 e 12) imponeva che tutte le comunicazioni e le integrazioni documentali avvenissero esclusivamente attraverso la piattaforma telematica (“ Sistema” ) e fossero sottoscritte con firma digitale. La trasmissione avvenuta con modalità diverse (PEC o mail semplice) dovrebbe considerarsi, secondo la ricorrente, come mai avvenuta, “ tamquam non esset ” e del tutto improduttiva di effetti giuridici;
- anche nel merito, infine, la risposta fornita dalla controinteressata viene giudicata del tutto insufficiente. Alla richiesta del RUP di identificare e ubicare gli operatori distribuiti sul territorio, la controinteressata si sarebbe limitata a indicare i nomi delle ditte senza specificarne la posizione geografica. Sulle modalità, poi, per garantire l’intervento entro 30 minuti, la risposta si sarebbe limitata a richiamare tautologicamente il contenuto dell’offerta tecnica originale, che la Commissione aveva però già giudicato lacunosa richiedendo appunto l’integrazione.
32.1. Anche questo motivo non merita accoglimento.
Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che la PEC dell’avvocato della controinteressata, il medesimo difensore che la rappresenta nel presente giudizio, contenente la risposta alla richiesta di chiarimenti della stazione appaltante (doc. 25 dell’Amministrazione resistente) non reca in allegato la procura (doc. 28 dell’Amministrazione resistente). Tuttavia, essa allega la richiesta di chiarimenti indirizzata alla controinteressata ed è trasmessa per conoscenza alla stessa: circostanze che costituiscono significativo indice della riferibilità dell’atto alla parte assistita.
La comunicazione, inoltre, reca espressamente la spendita del nome della controinteressata, essendosi il difensore qualificato come agente “ in nome e per conto ” della medesima (c.d. contemplatio domini).
In presenza di tali elementi, richiesta di chiarimenti, contemplatio domini e trasmissione della risposta per conoscenza alla controinteressata, non emergevano profili oggettivi idonei a far sorgere dubbi in ordine alla legittimazione del difensore, né, conseguentemente, presupposti per l’attivazione di verifiche da parte della stazione appaltante. Del resto, la stessa Amministrazione non ha ritenuto di richiedere la produzione della procura, pur potendo a tale scopo eventualmente ricorrere al soccorso istruttorio (cfr. TAR Veneto, sez. I, 11 settembre 2024, n. 2142 e i principi ivi richiamati) senza che potessero sussistere ragioni di decadenza per la controinteressata, dal momento che è noto che il negozio compiuto dal rappresentante senza procura può essere sanato mediante ratifica, che ha efficacia retroattiva e può intervenire anche mediante atti concludenti (cfr. Cass. Civ., sez. II, 4.2.2021, n. 2617).
Quanto al secondo profilo, la risposta ai chiarimenti contestata dalla ricorrente, se non è avvenuta secondo le modalità tassative previste dal disciplinare di gara, che ai punti 2.3 e 12 imponeva che tutte le comunicazioni e le integrazioni documentali avvenissero esclusivamente attraverso la piattaforma telematica (“ Sistema ”) e fossero sottoscritte con firma digitale, ha utilizzato la forma stabilita esattamente dalla stazione appaltante, sì da non poter muovere alcuna contestazione all’operato della controinteressata.
In relazione poi all’ultimo profilo, declinato in due sottoprofili, la controinteressata ha risposto con sufficiente precisione alla richiesta della stazione appaltante di identificare e ubicare gli operatori distribuiti sul territorio, fornendo i nomi delle due ditte incaricate e le relative sedi, situate rispettivamente nel Comune di Salorno, nella parte meridionale della provincia di Bolzano, e nel Comune di Rodengo, ubicato sull’altopiano sovrastante la Valle Isarco, in prossimità dell’accesso alla Val Pusteria.
Tale dislocazione territoriale, articolata tra l’area meridionale e quella centro-settentrionale del territorio provinciale, ha consentito all’Amministrazione di riconoscere un sufficiente grado di copertura per l’esercizio delle attività di recupero e custodia dei mezzi oggetto del bando di gara.
Quanto al secondo sottoprofilo, sulle modalità per garantire l’intervento entro 30 minuti, secondo il quale la risposta si sarebbe limitata a richiamare tautologicamente il contenuto dell’offerta tecnica originale, la controinteressata, non solo, ha ribadito di essere in grado di assicurare tale tempistica mediante il ricorso ai propri mezzi e a quelli delle imprese subappaltatrici, ma ha anche richiamato la giurisprudenza amministrativa, specifica su questo punto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13.5.2021, n. 3772), per la quale “il rispetto delle prescrizioni temporali previste all’art. 2, comma 2, lett. b), del Capitolato tecnico…rientra nella fase esecutiva del contratto…”.
Ebbene, ritiene il Collegio, che le censure articolate dalla ricorrente, incentrate sulla pretesa inidoneità della dislocazione territoriale delle imprese raggruppate a garantire il rispetto dei tempi di intervento previsti dal capitolato, attengono in realtà al piano dell’esecuzione del contratto e non incidono sulla validità dell’offerta tecnica. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, la valutazione dell’offerta in sede di gara deve essere condotta alla luce degli impegni assunti dall’operatore economico e della loro coerenza con le prescrizioni della lex specialis , senza che possa richiedersi una verifica anticipata della concreta capacità di esecuzione del servizio, se non nei casi di manifesta inattendibilità o impossibilità dell’offerta. Nel caso di specie, l’aggiudicatario ha espressamente assunto l’impegno a garantire l’intervento entro i termini stabiliti, prospettando altresì un modello organizzativo idoneo a tal fine, sicché le difficoltà ipotizzate ex adverso , lungi dal configurare un vizio genetico dell’offerta, integrano, al più, profili rilevanti nella successiva fase esecutiva del rapporto contrattuale (cfr. negli stessi termini TAR Toscana, sez. II, 24.2.2025, n. 292, ai sensi della quale: “ Ritiene inoltre il Collegio che sia fondata la prospettazione della parte resistente, secondo cui, acquisito l’impegno dell’operatore economico all’esecuzione del recupero in trenta minuti (unico elemento necessario, per quanto qui rileva, ai fini dell’ammissione alla gara), la concreta osservanza del termine per la realizzazione del recupero dei mezzi costituisce un mero requisito di esecuzione, la cui inosservanza integrerà, nel caso, un inadempimento contrattuale dopo la stipula, ma non potrà essere causa di esclusione dalla gara .”).
33. Pure il quarto motivo dei secondi motivi aggiunti è infondato.
La ricorrente contesta l’ammissione della controinteressata alla gara, sostenendo che non possieda la capacità tecnica necessaria a garantire interventi entro 30 minuti come richiesto dal capitolato.
In particolare, afferma che l’impresa disporrebbe di un’unica sede operativa, troppo distante per rispettare i tempi di intervento su tutto il territorio provinciale, e che la presunta presenza di altre unità locali sarebbe falsa o comunque non documentata dalle visure camerali.
Inoltre, viene ritenuto inadeguato il ricorso al subappalto per garantire il rispetto dei tempi, trattandosi di una soluzione incerta e non stabile.
33.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento per le ragioni già esposte in merito al motivo di ricorso che precede. La controinteressata ha indicato tre sedi operative con la risposta ai chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante e ha manifestato il proprio impegno a garantire la tempestività di intervento richiesta mediante il ricorso al subappalto. La giurisprudenza in precedenza riportata, in fattispecie analoghe alla presente, ha indicato che il rispetto della tempistica attiene all’esecuzione del contratto e che può trovare ingresso in sede di ammissione delle offerte solo ove la proposta del contraente appaia manifestamente inadeguata o contraddittoria. Tanto non si presenta nell’odierna fattispecie, in cui la proposta della controinteressata, unitamente ai chiarimenti offerti, dividendo il territorio provinciale in tre bacini d’intervento, mostra un’idoneità astratta ad assicurare i tempi di intervento imposti dal capitolato tecnico.
34. Il quinto motivo lamenta la violazione delle regole di trasparenza nel punteggio, denunciando la mancata osservanza del punto 17 del disciplinare di gara. La regola imponeva che ogni singolo commissario attribuisse un coefficiente e che il punteggio finale derivasse dalla media di questi. Dai verbali del 3 ottobre risulterebbe invece che il punteggio è stato riportato solo in misura globale (es. 30 punti per il servizio ordinario), impedendo di verificare il rispetto dell’iter procedimentale e della soglia di sbarramento di 42/70. La ricorrente conclude che il provvedimento sarebbe illegittimo per difetto di motivazione e “ palese irragionevolezza valutativa ”, chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e l’esclusione della controparte.
34.1. Anche questo motivo non coglie nel segno.
È infondata la doglianza con cui la ricorrente lamenta la violazione del punto 17 del disciplinare di gara per la mancata esplicitazione, nei verbali, dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e del relativo calcolo medio.
La censura è in primo luogo inammissibile, poiché si risolve in una contestazione del tutto formale circa le modalità di verbalizzazione delle operazioni di gara, senza alcuna fondata deduzione in ordine al pregiudizio che la società ricorrente possa averne subito.
La doglianza è comunque infondata nel merito.
Il disciplinare non prevedeva un obbligo di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, bensì imponeva unicamente che ne fosse calcolata la media. Il parametro normativo invocato dalla società ricorrente è dunque stato pienamente rispettato.
Tale circostanza non è messa in dubbio dalla mancata verbalizzazione dei singoli punteggi attribuiti, giacché, esclusa l’ipotesi della falsità materiale (che la ricorrente nemmeno adombra), « la motivazione di sintesi implicitamente sottesa al punteggio attribuito, sia pure anche in una cifra numerica identica, esprime in modo affidabile e convincente quale sia stato il giudizio di ognuno dei commissari, come riferibile all'intero collegio ed è quella che è stata resa sulle varie offerte » (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 2.2.2022, n. 1247). Negli stessi termini vedasi recentemente anche TAR Piemonte, sez. I, 30.1.2026, n. 170.
Si consideri altresì che la procedura di gara ha infatti visto l’ammissione alla fase valutativa delle offerte di un unico operatore economico, con la conseguenza che l’attività della Commissione non era finalizzata ad una comparazione tra offerte concorrenti, bensì alla verifica della conformità e dell’adeguatezza dell’unica offerta rispetto ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis , tra cui il superamento della soglia di 42/70 punti.
In tale contesto, la circostanza che i verbali riportino il punteggio finale attribuito ai singoli criteri risulta pienamente idonea a rendere comprensibile l’esito della valutazione, non essendo necessario, ai fini della legittimità dell’azione amministrativa, un livello di dettaglio tale da riprodurre analiticamente ogni passaggio interno del processo valutativo.
Né la ricorrente ha fornito elementi idonei a dimostrare che la Commissione si sia discostata dai criteri stabiliti dal disciplinare, limitandosi a prospettare una censura meramente formale, perché priva di fondati riscontri sostanziali. La ricorrente, infatti, omette di indicare, che, a seguito dei chiarimenti richiesti, le sedi di intervento risultavano triplicate e il rispetto del tempo di intervento era affidato anche ai subappaltatori, da verificare comunque nella fase di esecuzione del contratto e non in quella di valutazione dell’offerta tecnica, secondo l’appropriata giurisprudenza amministrativa indicata dalla stessa controinteressata.
Pertanto, alla luce di quanto precede, il punteggio attribuito appare coerente con il contenuto dell’offerta tecnica, la cui idoneità è stata oggetto di valutazione da parte dell’organo tecnico competente, nell’ambito di una discrezionalità che, secondo consolidati principi, è sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti: circostanze che nel caso di specie non risultano dimostrate.
35. Anche l’ultimo motivo di ricorso risulta destituito di fondamento.
Il sesto motivo di ricorso contesta che l’offerta economica dell’aggiudicataria sia inadeguata, in quanto i costi indicati per manodopera e sicurezza risulterebbero fortemente sottostimati.
In particolare, la ricorrente sostiene che le somme dichiarate non siano compatibili con un servizio attivo 24 ore su 24, che richiederebbe un numero minimo di dipendenti per garantire i turni e i riposi previsti dalla legge. Inoltre, tali importi sarebbero inferiori ai minimi stabiliti dal contratto collettivo di settore, risultando quindi irrealistici.
Secondo il ricorso, questa incongruità non costituirebbe un semplice errore, ma una vera e propria omissione rilevante, tale da rendere l’offerta economicamente insostenibile e da giustificare l’esclusione del concorrente e l’annullamento dell’aggiudicazione.
35.1. Questo sesto motivo è infondato in quanto si basa su un presupposto errato, ossia che il servizio oggetto di appalto richieda una struttura organizzativa autonoma e interamente dedicata. In realtà, l’attività di recupero dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214- bis del d. lgs. n. 285/1992, si inserisce nell’ambito di un servizio già ordinariamente svolto h24 dall’aggiudicataria nel settore del soccorso stradale, costituendone una mera estensione. Ne consegue che i costi indicati in offerta devono essere considerati come costi incrementali e non come costi complessivi di una struttura da istituire ex novo .
Parimenti infondata è la deduzione secondo cui il servizio h24 imporrebbe l’impiego stabile di un numero minimo di dipendenti dedicati, potendo la reperibilità essere garantita attraverso l’organizzazione del personale già in organico e mediante sistemi di turnazione.
Anche la contestazione relativa alla violazione dei minimi contrattuali risulta generica, non essendo supportata da un’analisi concreta dei costi in relazione all’effettiva organizzazione aziendale.
In definitiva, la ricorrente si limita a prospettare un’asserita incongruità dell’offerta sulla base di ipotesi astratte, senza fornire elementi oggettivi idonei a dimostrare l’effettiva insostenibilità economica del servizio. Ne consegue, che la censura deve essere respinta, in conformità alla consolidata giurisprudenza (cfr. recentemente TAR Lazio, sez. V- ter, 30.3.2026, n. 5870) per cui “ La valutazione in ordine alla congruità dei costi della manodopera, dunque, rientra nel procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, il quale, per giurisprudenza costante, da cui non emergono ragioni per discostarsi, “ costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione” (ex plur., Cons. Stato, sez. V, 14.4.2023, n. 3811).
36. Per quanto precede sono infondati sia il ricorso introduttivo che i primi e i secondi motivi aggiunti.
37. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge sia il ricorso introduttivo che i primi e i secondi motivi aggiunti.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell’Amministrazione resistente e della controinteressata, che sono liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila,00) a favore di ciascuna parte, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TE KI, Presidente
Edith Engl, Consigliere
Alda Dellantonio, Consigliere
FA AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA AR | TE KI |
IL SEGRETARIO