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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 22/03/2024, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
Proc. N. 2936/2022 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 liata in Prato Viale Della Repubblica 298 presso lo studio dell'avv. Margherita MARI , che la rappresenta e difende come da mandato allegato ex art. 83 cpc al ricorso e a spese dello stato giusta delibera 22/09/2022 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato;
Fax: 0574/582010 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice
Contro
:
( c.f. ); CP_2 C.F._2
Convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'8 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la parte attrice: “…sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti presidenziali, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione con rinuncia dei termini per conclusionali.…”
Per il P.M. Visto
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 8 dicembre 2022, ha Controparte_1 proposto domanda di separazione del matrimonio contratto in NC (Marocco) con , trascritto nel Registro degli CP_2
Atti di Matrimonio del Comune di Montemurlo al N. 1 P. 2 S. C anno 2016. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio in NC (Marocco) con
[...]
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_2
Montemurlo al N. 1 P. 2 S. C anno 2016;
- che, dalla loro unione sono nati tre figli, nato a [...] Per_1 il 4/09/2022, maggiorenne, (nato a [...] il Persona_2
16/07/2007) e (nata a [...] il [...]) entrambi Per_3 minorenni;
- che, il rapporto tra i coniugi negli ultimi anni era diventato sempre più conflittuale, in ragione delle gravi incomprensioni insorte, con contrasti e dissapori che avevano determinato il venir meno dell' affectio coniugalis;
- che in virtù della frattura irreversibilmente determinatasi,
[...]
aveva lasciato il domicilio ed aveva trovato altra sistemazione;
CP_2
- che la ricorrente disponeva di un reddito di circa € 600,00 mensili, tanto che era stata avanzata, ed accolta, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che era intenzione dunque della ricorrente richiedere la separazione personale dei coniugi in conformità con la vigente legge italiana, così come disposto dall'art. 31 comma 2 della Legge 218/1995, con assegnazione della casa familiare, affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina dei diritti di visita del padre, nonché assegno per il mantenimento, anche per il figlio maggiore ancora non autonomo economicamente, compresa quota per le spese straordinarie . Dopo la comparizione in sede presidenziale e l'adozione dei provvedimenti provvisori, si procedeva ad istruttoria quindi la causa era riservata in decisione all'udienza dell'8 novembre 2023 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Separazione 1. La separazione personale e il divorzio tra le odierne parti sono regolati dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1259/2010, la cui valenza universale ne consente l'applicazione ai cittadini di Stati extraeuropei la cui residenza abituale al momento della domanda si trovi all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea: poiché la residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda si trovava in Italia, si applica la legge italiana, che non consente il divorzio per saltum al di fuori di specifiche ipotesi previste dall'art. 3, legge n. 898/1970, che in questo caso non ricorrono. Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso e delle dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, dai quali emerge l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge la presente pronuncia è circoscritta alle disposizioni relative all'affidamento dei figli ancora minorenni ed al mantenimento anche del figlio maggiorenne, ma ancora non autonomo economicamente.
§ Affidamento 2., In particolare, quanto all'affidamento, già in sede presidenziale si è ritenuto di fare applicazione al principio della pari capacità dei genitori nell'accudire i figli ancora minori (Trib. Milano 14.1.2015) e del diritto del minore alla bi-genitorialità riconosciuto sin dalla legge 54 del 2006, e bilanciato in caso di disgregazione del nucleo familiare con la necessità di garantire stabilità al minore individuando un parametro per modulare i tempi di permanenza presso il padre, modulato anche in ragione della loro età e del loro prioritario interesse (cfr. Cass. 19594/2011) ed in assenza di elementi per escludere o porre in dubbio la capacità di gestire le necessità quotidiane dei ragazzi.
In tale prospettiva, la forma di affidamento condiviso privilegiata dal legislatore non è apparsa pregiudizievole per l'interesse dei due figli ancora minori consentendo di mantenere l' insostituibile ruolo genitoriale di entrambi i genitori e riservando ad entrambi le decisioni più importanti.
pagina 3 di 7 D'altra parte, su tale punto nessuna contestazione è stata sollevata dalla ricorrente, la quale ha concluso per l'affidamento condiviso dei ragazzi ad entrambi i genitori.
§ Collocazione e visite 3. Circa il loro collocamento , si è ritenuto di tenere conto della permanenza continuativa presso la madre, evitando scelte traumatiche ovvero eccessivi stravolgimenti alle abitudini oramai instaurate , in modo da mantenere l'equilibrio raggiunto, ed al contempo consentire frequentazioni anche con il padre, consentendo in ogni caso la possibilità di differenti soluzioni concordate tra i genitori, ove rispettose della stabilità delle abitudini quotidiane di vita dei ragazzi. Richiamate le superiori argomentazioni in ragione delle valutazioni assolutamente positive rispetto alla scelta operata, la dimora abituale dei minori presso la madre dovrà essere confermata in via definitiva . Quanto alla disciplina delle visite del genitore non collocatario, con provvedimento dell'8 settembre 2023 è stato previsto che il padre possa vedere e tenere con sé i figlio previo accordo con la madre circa modalità e tempi compatibilmente con le esigenze della prole e, in difetto di accordo, che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a week end alternati e almeno un giorno durante la settimana. In assenza di accordi, venendo incontro alle indicazioni della ricorrente, unica parte costituita, la disposizione può essere integrata prevedendo che il padre possa prelevare i ragazzi alle ore 12,00 del sabato e trattenersi con loro sino alle ore 21,00 della domenica successiva. Nel corso dell'istruttoria non sono emerse criticità rispetto alle soluzioni adottate, pur dovendosi segnalare che la ricorrente nel concludere ha richiamato i provvedimenti presidenziali in cui era prevista una disciplina lievemente difforme, prevedendo il diritto di visita un giorno infrasettimanale (salvo differente accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva). Tenuto conto che le differenti soluzioni prospettate potranno sempre essere adottate concordemente, sempre rispettando le esigenze manifestate dai figli e venendo incontro ai loro desideri, si ritiene di confermare ed integrare quanto disposto in sede presidenziale in assenza di segnalazioni di esigenze di segno contrario. Tanto con la precisazione che, nei periodi di chiusura della scuola, i ragazzi potranno essere prelevati dal padre presso la madre. pagina 4 di 7 § Mantenimento 4. Quanto al mantenimento, dovrà tenersi conto non soltanto della situazione reddituale delle parti, ma anche patrimoniale delle parti. Ebbene, sotto il profilo economico la ricorrente ha prodotto documentazione risalente ai redditi percepiti nel 2021 dalla quale risulta che, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 3320,48 annui, facendosi carico tuttavia delle spese per i figli. All'udienza presidenziale ha dichiarato di vivere ad Agliana in una casa famiglia, reperita tramite l'ausilio degli assistenti sociali dopo lo sfratto subito nell'ottobre 2022 e di lavorare con un contratto indeterminato, con mansioni di addetta alla mensa presso i Vigili del fuoco di Montemurlo, percependo uno stipendio mensile di 400 € per tredici mensilità, oltre ad assegno unico di € 300,00 per ogni figlio. Ha soggiunto che il marito ha sempre svolto lavori saltuari. Sulla scorta di tali dati, ritiene a riguardo il Collegio che la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti debba essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione, senza necessità di dettagliati approfondimenti istruttori. A tal fine, infatti, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi da loro percepiti, attraverso l'acquisizione di precisi dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive condizioni economiche di entrambi i genitori desunta dalla complessiva consistenza del loro patrimonio, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità suscettibili di valutazione economica, tenendo conto delle modifiche avvenute nel corso degli anni e degli sviluppi imminenti e prevedibili. Allo stato, in considerazione dell'affidamento condiviso, del collocamento del minore presso la madre, delle presumibili maggiori spese che ella dovrà sostenere, si ritiene sussistano le condizioni per mantenere a carico del padre, un contributo di mantenimento nella misura di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, co una differente ripartizione, tuttavia, e cioè 200 € per ogni figlio minore, ed € 100 per il figlio maggiore, sino a quando non sarà del tutto economicamente indipendente. Tale importo, d'altra parte, costituisce il normale parametro di partecipazione alle spese minime che vengono generalmente sostenute in considerazione dell'età e delle esigenze scolastiche, formative e ricreative dei figli. Infine, le spese del procedimento andranno poste a carico della parte soccombente, così come liquidate pagina 5 di 7 in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e della ridotta complessità delle questioni sollevate, con ripetibilità a favore dello Stato per la parte anticipata.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Controparte_1
(Marocco) il 5/11/76 e BG ( Marocco) CP_2 il 5.6.1979, sposati a a NC (Marocco il 12/08/2009, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montemurlo al n. 1, parte II, serie C, anno 2016; Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montemurlo di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Dispone, L'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, disciplinando i diritti di visita del padre secondo quanto precisato in parte motiva;
Dispone,
che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento dei tre figli l'importo mensile complessivo di € 500,00 ( 200 per ogni figlio minore e 100€ per il figlio maggiore), con rivalutazione monetaria secondo gli indici annuale, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e documentate;
Condanna Il resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3809,00 per compensi professionali oltre alle spese vive per notifica e CU, spese generali, IVA e CPA , con ripetibilità a favore dello Stato per la parte anticipata.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2023, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Sirgiovanni Presidente rel. est. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 536/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._1 liata in Prato Viale Della Repubblica 298 presso lo studio dell'avv. Margherita MARI , che la rappresenta e difende come da mandato allegato ex art. 83 cpc al ricorso e a spese dello stato giusta delibera 22/09/2022 Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato;
Fax: 0574/582010 Pec: vvocati.prato.it Email_1
Attrice
Contro
:
( c.f. ); CP_2 C.F._2
Convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza dell'8 novembre 2023 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni. Per la parte attrice: “…sia pronunciata la separazione personale dei coniugi con conferma dei provvedimenti presidenziali, chiedendo che la causa sia trattenuta in decisione con rinuncia dei termini per conclusionali.…”
Per il P.M. Visto
pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 8 dicembre 2022, ha Controparte_1 proposto domanda di separazione del matrimonio contratto in NC (Marocco) con , trascritto nel Registro degli CP_2
Atti di Matrimonio del Comune di Montemurlo al N. 1 P. 2 S. C anno 2016. A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio in NC (Marocco) con
[...]
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di CP_2
Montemurlo al N. 1 P. 2 S. C anno 2016;
- che, dalla loro unione sono nati tre figli, nato a [...] Per_1 il 4/09/2022, maggiorenne, (nato a [...] il Persona_2
16/07/2007) e (nata a [...] il [...]) entrambi Per_3 minorenni;
- che, il rapporto tra i coniugi negli ultimi anni era diventato sempre più conflittuale, in ragione delle gravi incomprensioni insorte, con contrasti e dissapori che avevano determinato il venir meno dell' affectio coniugalis;
- che in virtù della frattura irreversibilmente determinatasi,
[...]
aveva lasciato il domicilio ed aveva trovato altra sistemazione;
CP_2
- che la ricorrente disponeva di un reddito di circa € 600,00 mensili, tanto che era stata avanzata, ed accolta, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che era intenzione dunque della ricorrente richiedere la separazione personale dei coniugi in conformità con la vigente legge italiana, così come disposto dall'art. 31 comma 2 della Legge 218/1995, con assegnazione della casa familiare, affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e disciplina dei diritti di visita del padre, nonché assegno per il mantenimento, anche per il figlio maggiore ancora non autonomo economicamente, compresa quota per le spese straordinarie . Dopo la comparizione in sede presidenziale e l'adozione dei provvedimenti provvisori, si procedeva ad istruttoria quindi la causa era riservata in decisione all'udienza dell'8 novembre 2023 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.
pagina 2 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ Separazione 1. La separazione personale e il divorzio tra le odierne parti sono regolati dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a), Reg. (UE) n. 1259/2010, la cui valenza universale ne consente l'applicazione ai cittadini di Stati extraeuropei la cui residenza abituale al momento della domanda si trovi all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea: poiché la residenza abituale comune dei coniugi al momento della domanda si trovava in Italia, si applica la legge italiana, che non consente il divorzio per saltum al di fuori di specifiche ipotesi previste dall'art. 3, legge n. 898/1970, che in questo caso non ricorrono. Nel merito sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. in base al tenore del ricorso e delle dichiarazioni rese personalmente dalla ricorrente, dai quali emerge l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge la presente pronuncia è circoscritta alle disposizioni relative all'affidamento dei figli ancora minorenni ed al mantenimento anche del figlio maggiorenne, ma ancora non autonomo economicamente.
§ Affidamento 2., In particolare, quanto all'affidamento, già in sede presidenziale si è ritenuto di fare applicazione al principio della pari capacità dei genitori nell'accudire i figli ancora minori (Trib. Milano 14.1.2015) e del diritto del minore alla bi-genitorialità riconosciuto sin dalla legge 54 del 2006, e bilanciato in caso di disgregazione del nucleo familiare con la necessità di garantire stabilità al minore individuando un parametro per modulare i tempi di permanenza presso il padre, modulato anche in ragione della loro età e del loro prioritario interesse (cfr. Cass. 19594/2011) ed in assenza di elementi per escludere o porre in dubbio la capacità di gestire le necessità quotidiane dei ragazzi.
In tale prospettiva, la forma di affidamento condiviso privilegiata dal legislatore non è apparsa pregiudizievole per l'interesse dei due figli ancora minori consentendo di mantenere l' insostituibile ruolo genitoriale di entrambi i genitori e riservando ad entrambi le decisioni più importanti.
pagina 3 di 7 D'altra parte, su tale punto nessuna contestazione è stata sollevata dalla ricorrente, la quale ha concluso per l'affidamento condiviso dei ragazzi ad entrambi i genitori.
§ Collocazione e visite 3. Circa il loro collocamento , si è ritenuto di tenere conto della permanenza continuativa presso la madre, evitando scelte traumatiche ovvero eccessivi stravolgimenti alle abitudini oramai instaurate , in modo da mantenere l'equilibrio raggiunto, ed al contempo consentire frequentazioni anche con il padre, consentendo in ogni caso la possibilità di differenti soluzioni concordate tra i genitori, ove rispettose della stabilità delle abitudini quotidiane di vita dei ragazzi. Richiamate le superiori argomentazioni in ragione delle valutazioni assolutamente positive rispetto alla scelta operata, la dimora abituale dei minori presso la madre dovrà essere confermata in via definitiva . Quanto alla disciplina delle visite del genitore non collocatario, con provvedimento dell'8 settembre 2023 è stato previsto che il padre possa vedere e tenere con sé i figlio previo accordo con la madre circa modalità e tempi compatibilmente con le esigenze della prole e, in difetto di accordo, che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori a week end alternati e almeno un giorno durante la settimana. In assenza di accordi, venendo incontro alle indicazioni della ricorrente, unica parte costituita, la disposizione può essere integrata prevedendo che il padre possa prelevare i ragazzi alle ore 12,00 del sabato e trattenersi con loro sino alle ore 21,00 della domenica successiva. Nel corso dell'istruttoria non sono emerse criticità rispetto alle soluzioni adottate, pur dovendosi segnalare che la ricorrente nel concludere ha richiamato i provvedimenti presidenziali in cui era prevista una disciplina lievemente difforme, prevedendo il diritto di visita un giorno infrasettimanale (salvo differente accordo, il mercoledì dall'uscita di scuola fino alla mattina successiva). Tenuto conto che le differenti soluzioni prospettate potranno sempre essere adottate concordemente, sempre rispettando le esigenze manifestate dai figli e venendo incontro ai loro desideri, si ritiene di confermare ed integrare quanto disposto in sede presidenziale in assenza di segnalazioni di esigenze di segno contrario. Tanto con la precisazione che, nei periodi di chiusura della scuola, i ragazzi potranno essere prelevati dal padre presso la madre. pagina 4 di 7 § Mantenimento 4. Quanto al mantenimento, dovrà tenersi conto non soltanto della situazione reddituale delle parti, ma anche patrimoniale delle parti. Ebbene, sotto il profilo economico la ricorrente ha prodotto documentazione risalente ai redditi percepiti nel 2021 dalla quale risulta che, ha percepito redditi da lavoro dipendente pari ad € 3320,48 annui, facendosi carico tuttavia delle spese per i figli. All'udienza presidenziale ha dichiarato di vivere ad Agliana in una casa famiglia, reperita tramite l'ausilio degli assistenti sociali dopo lo sfratto subito nell'ottobre 2022 e di lavorare con un contratto indeterminato, con mansioni di addetta alla mensa presso i Vigili del fuoco di Montemurlo, percependo uno stipendio mensile di 400 € per tredici mensilità, oltre ad assegno unico di € 300,00 per ogni figlio. Ha soggiunto che il marito ha sempre svolto lavori saltuari. Sulla scorta di tali dati, ritiene a riguardo il Collegio che la situazione patrimoniale e la corrispondente capacità contributiva delle parti debba essere oggetto di complessiva e non frazionata valutazione, senza necessità di dettagliati approfondimenti istruttori. A tal fine, infatti, non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi da loro percepiti, attraverso l'acquisizione di precisi dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive condizioni economiche di entrambi i genitori desunta dalla complessiva consistenza del loro patrimonio, quale espressa da ogni forma di reddito od utilità suscettibili di valutazione economica, tenendo conto delle modifiche avvenute nel corso degli anni e degli sviluppi imminenti e prevedibili. Allo stato, in considerazione dell'affidamento condiviso, del collocamento del minore presso la madre, delle presumibili maggiori spese che ella dovrà sostenere, si ritiene sussistano le condizioni per mantenere a carico del padre, un contributo di mantenimento nella misura di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, co una differente ripartizione, tuttavia, e cioè 200 € per ogni figlio minore, ed € 100 per il figlio maggiore, sino a quando non sarà del tutto economicamente indipendente. Tale importo, d'altra parte, costituisce il normale parametro di partecipazione alle spese minime che vengono generalmente sostenute in considerazione dell'età e delle esigenze scolastiche, formative e ricreative dei figli. Infine, le spese del procedimento andranno poste a carico della parte soccombente, così come liquidate pagina 5 di 7 in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e della ridotta complessità delle questioni sollevate, con ripetibilità a favore dello Stato per la parte anticipata.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: Pronuncia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Controparte_1
(Marocco) il 5/11/76 e BG ( Marocco) CP_2 il 5.6.1979, sposati a a NC (Marocco il 12/08/2009, come da atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Montemurlo al n. 1, parte II, serie C, anno 2016; Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Montemurlo di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
Dispone, L'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, disciplinando i diritti di visita del padre secondo quanto precisato in parte motiva;
Dispone,
che il padre corrisponda alla madre per il mantenimento dei tre figli l'importo mensile complessivo di € 500,00 ( 200 per ogni figlio minore e 100€ per il figlio maggiore), con rivalutazione monetaria secondo gli indici annuale, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie preventivamente comunicate e documentate;
Condanna Il resistente a rifondere in favore della ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3809,00 per compensi professionali oltre alle spese vive per notifica e CU, spese generali, IVA e CPA , con ripetibilità a favore dello Stato per la parte anticipata.
Così deciso in Prato nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2023, su relazione del dott. Michele Sirgiovanni. Si comunichi.
Il Presidente est. Dott. Michele Sirgiovanni
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