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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 193. Sigilli 1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile , quando non e' possibile procedere immediatamente al loro inventario.
2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori.
4. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell' articolo 758 del codice di procedura civile .
Note all'art. 193:
- Si riporta il testo dell' articolo 758 del codice di procedura civile :
"Art. 758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.
Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.".
2. Il curatore puo' richiedere l'assistenza della forza pubblica.
3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non e' agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori.
4. Per i beni e le cose sulle quali non e' possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell' articolo 758 del codice di procedura civile .
Note all'art. 193:
- Si riporta il testo dell' articolo 758 del codice di procedura civile :
"Art. 758. Cose su cui non si possono apporre sigilli e cose deteriorabili.
Se vi sono oggetti sui quali non e' possibile apporre i sigilli, o che sono necessari all'uso personale di coloro che abitano nella casa, se ne fa descrizione nel processo verbale.
Delle cose che possono deteriorarsi, il giudice puo' ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario a norma degli articoli 532 e seguenti.".
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Massa, sentenza 06/08/2025, n. 58Provvedimento: SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE ART. 49 CCII EPUBBLICA TALIANAR I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri giudici: Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente Dott. Rossella Soffio Giudice Dott. Elisa Pinna Giudice rel., est. Riunito in Camera di Consiglio in data 04/08/2025, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente SENTENZA DI DICHIARAZIONE DI Controparte_1 GIUDIZIALE EX ART. 49 D. LGS. 14/2019 NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 72/ DELL'ANNO 2025 R.G.P.U. CONTRO Controparte_2 - PARTE RESISTENTE …Leggi di più...
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