Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/07/2025, n. 19740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19740 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Oscuramento disposto
AULA 'B'
2025
1919
Numero registro generale 23430/2024 Numero sezionale 1919/2025 Numero di raccolta generale 19740/2025 Data pubblicazione 16/07/2025
Oggetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
R.G.N. 23430/2024
Cron.
Rep.
Ud. 09/04/2025
PU
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA ESPOSITO
- Presidente -
Dott. FRANCESCA SPENA
- Consigliere-
Dott. GABRIELLA MARCHESE
Dott. LUIGI CAVALLARO
Dott. LUCA SOLAINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- Consigliere - - Consigliere -
- Rel. Consigliere -
sul ricorso 23430-2024 proposto da: RI OL MA, rappresentata
dall'avvocato EZIO BONANNI;
contro
e
difesa
- ricorrente -
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
nonchè contro
MINISTERO DELL'INTERNO;
- controricorrente -
- intimato -
Firmato Da: LUCA SOLAINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 11c1e811df9c944 - Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 417c03e6a599
Oscuramento disposto
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avverso la sentenza n. 293/2024 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 17/06/2024 R.G.N. 51/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OL FILIPPI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso, inammissibilità per il resto;
udito l'avvocato LAURA OSTILI per delega verbale avvocato EZIO BONANNI.
R.G. 23430/24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSo Con sentenza del giorno 17.6.2024 n. 293, la Corte d'appello di Lecce respingeva l'appello principale di AO IA IR avverso la sentenza del tribunale di Taranto che aveva rigettato la domanda di quest'ultima volta al riconoscimento dello status di equiparata a vittima del dovere, perché aveva svolto un ruolo di ausilio in favore della Marina Militare in "particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l'ordinarietà", ai sensi dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266/05, avendo provveduto a lavare tute e abiti del marito che aveva prestato la propria attività di servizio alle dipendenze della Marina Militare, in presenza di elementi radioattivi, tossici, nocivi e cancerogeni, comprese nanoparticelle di metalli pesanti e fibre di amianto. L'odierna ricorrente aveva esposto di essere rimasta contaminata essa stessa per i residui presenti non solo sul corpo del coniuge, già riconosciuto vittima del dovere, ma sulle tute e uniformi indossate dallo stesso, indumenti che ella aveva provveduto a lavare e che le avevano causato una neoplasia per
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la quale era stata sottoposta a intervento chirurgico e terapie chemioterapiche. La Corte d'appello, nel confermare la sentenza di rigetto di primo grado, ha ritenuto che la IR difettasse di interesse ad agire in giudizio per la domanda diretta a far accertare incidenter tantum il nesso causale tra la condotta attribuita al Ministero della Difesa e i danni riportati dalla appellante ai fini di una futura e separata azione civile diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, in quanto l'interesse ad agire in giudizio deve essere concreto, attuale e immediato, non potendo il processo essere attivato solo in previsione di possibili effetti futuri. In riferimento al riconoscimento dello status di vittima del dovere, la Corte d'appello, sulla base della disciplina richiamata, ha ritenuto che possono essere vittime del dovere o equiparati coloro che siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio, perché la tutela è apprestata nei confronti di chi è rimasto vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività che li abbia esposti a uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio e, ancor più, rispetto a ogni altro lavoratore o cittadino;
pertanto, la medesima Corte ha ritenuto che l'appellante non si trovasse in nessuna delle situazioni previste, ai fini dell'estensione dei benefici previsti per le vittime del dovere dall'art. 1079 del DPR n. 90/10. In buona sostanza, secondo la Corte d'appello, l'attività lavaggio degli indumenti del coniuge militare (anche se contaminati da agenti chimici o nocivi derivanti dalle caratteristiche dei luoghi di lavoro dove il coniuge aveva
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di
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prestato la propria attività) era stata svolta dall'appellante in ragione del rapporto di solidarietà coniugale e familiare, in luoghi e in circostanze oggettive e soggettive differenti rispetto a quelli che potevano essere rilevanti secondo il citato art. 1079, e al di fuori di qualsiasi incarico o investitura da parte della pubblica amministrazione. La Corte d'appello rigettava anche la questione di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla CGUE e assorbiva l'appello incidentale del Ministero della Difesa. Avverso tale sentenza, AO IA IR ricorre per cassazione, sulla base di nove motivi, illustrati da memoria, mentre il Ministero della Difesa ha resistito con controricorso. Il PG ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso del rigetto del ricorso. Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e per omessa pronuncia sui motivi di appello e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 e 111 Cost, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per assenza di disamina e pronuncia della sentenza con la quale è stato certificato il cancro al coniuge per effetto di intossicazione da metalli pesanti, passata in giudicato. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 100 c.p.c., in relazione con l'art. 1 comma 564 della legge n. 266/05 e con l'art. 1 comma 1 lett. b) e c) del DPR n. 243/06 e in combinato
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disposto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e anche da 29 a 32 e ancora 37, 38 e 41 comma 2 Cost. e gli artt. 153 e 156 TFUE e 157 TFUE, in relazione a quanto oggetto di domanda amministrativa e/o insorgenza dell'asbestosi e di quanto fatto valere con il ricorso introduttivo del giudizio, nonché la violazione degli artt. 1078 e 1079 del DPR n. 90/10, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d'appello non aveva ravvisato l'interesse ad agire della ricorrente per l'azione di risarcimento del danno, in quanto per effetto delle patologie neoplastiche delle quali erano affetta sia lei che il marito, entrambi i coniugi avevano aspettative di vita ridotte per effetto delle condotte colpose imputate al Ministero della Difesa, da ciò l'interesse ad agire a futura memoria, a titolo di accertamento della responsabilità dell'amministrazione per l'insorgenza delle patologia in questione. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 comma 1 lettere b) e c) del DPR n. 243/06 100 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36 e anche da 29 a 32 e ancora 37, 38 e 41 comma 2 Cost. e gli artt. 153 e 156 TFUE e 157 TFUE e lettura costituzionalmente orientata dell'art. 143 c.c., in combinato disposto con gli artt. 1078 e 1079 del DPR n. 90/10 e dell'art. 603 del d.lgs. n. 66/10, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2 e 3 Cost. in combinato disposto con le norme di cui agli artt. 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38 e 41 Cost. e con la norma di cui all'art. 1 comma 564 della legge n. 266/05, in combinato disposto con l'art. 1 comma 1 lettere b) e c) del DPR n. 243/06 e in relazione
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lettura
agli artt. 153 e 156 TFUE e 157 TFUE e costituzionalmente orientata dell'art. 143 c.c. nonché violazione degli artt. 1078 e 1079 del DPR n. 90/10, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 1 comma 1 lett. b) e c) del DPR n. 243/06 e dell'art. 1 comma 564 della legge n. 266/05, in combinato disposto con l'art. 5 commi 1 e 5 della legge n. 206/04 (speciale elargizione) e con l'art. 5 commi 3 e 4 della legge n. 206 cit. (assegno mensile) e con l'art. 2 della legge n. 407/98 (assegno vitalizio), in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Nei superiori terzo, quarto e quinto motivo, aventi sostanzialmente analogo contenuto, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello aveva erroneamente fatto discendere dalla circostanza che la IR non avesse prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa, l'impossibilità di richiedere la tutela assistenziale prevista per le vittime del dovere, mentre ciò sarebbe stato possibile, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina vigente in materia di vittime del dovere. Con il sesto motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 132 comma 1 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Con il settimo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 132, primo comma n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
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Con l'ottavo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., Nei superiori sesto, settimo e ottavo motivo, aventi sostanzialmente analogo contenuto, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione sempre con riferimento all'omessa considerazione del richiamato giudicato del Consiglio di Stato riferito alla dipendenza da causa di servizio del cancro diagnosticato al marito della ricorrente. Con il nono motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 420 e 421 c.p.c. e dell'art. 445 c.p.c., in combinato disposto con tutte le norme riportate nei capi III, IV e V del presente ricorso in cassazione, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva emesso la sentenza impugnata senza che fossero state prese in considerazione le richieste istruttorie formulate dalla controparte e senza fondare la sentenza sulle prove. Il primo motivo è inammissibile, perché non decisivo, e perché non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte d'appello secondo cui la ricorrente non può essere considerata come vittima del dovere in quanto non è stata legata alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio, né è rimasta vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività che la abbia esposto a uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici e, ancor più, rispetto a ogni altro lavoratore o cittadino. Inoltre, il motivo censura alcuni aspetti riferiti alla valutazione dei fatti, che sono
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di competenza del giudice del merito ed incensurabili in cassazione, in particolare, in presenza di una doppia decisione "conforme". Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati, in quanto l'interesse ad agire per un'azione pro futuro deve essere escluso, come correttamente rilevato dalla Corte d'appello, perché l'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione quando non sia strumentale a un'azione attuale che sia immediatamente diretta ad ottenere una sentenza di condanna nei confronti della stessa Amministrazione non può arrecare di per sé, alcuna utilità al ricorrente (cfr. Cass. n. 12733/24, dove si afferma che il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, v. anche, Cass. n. 6749/12). Anche in questo caso i predetti motivi sottolineano la sussistenza del nesso causale tra la contaminazione degli agenti nocivi e il cancro contratto, ma non si confrontano con l'effettiva statuizione espressa dalla Corte territoriale, secondo cui la ricorrente, non avendo un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione né avendo adempiuto a uno speciale dovere nei confronti della collettività, non poteva essere considerata vittima del dovere. Il sesto, settimo e ottavo motivo, sono del pari infondati, perché presentano le stesse modalità di censura, nei confronti delle stesse tematiche del quarto e del quinto. Il nono motivo è inammissibile, perché contesta le decisioni istruttorie e le conseguenti valutazioni che sono di competenza del giudice del merito e sono incensurabili in cassazione, se non mei limiti dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. novellato, nella
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specie neppure deducibile, in presenza di una doppia decisione "conforme". Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. In caso di diffusione della presente pronuncia, vanno oscurati i nomi delle parti private, venendo in rilievo dati sensibili per la natura della patologia di cui sono affette.
P.Q.M.
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a pagare al Ministero della Difesa e al Ministero dell'Interno, in solido, le spese di lite che liquida nell'importo di € 3.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9.4.25.
Il Relatore
Dott. Luca Solaini
Il Presidente Dott.ssa Lucia Esposito
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