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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/12/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 1324/2024 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e di- Parte_1 P.IVA_1 fesa dall'avv. GAVIOLI RITA;
- parte attrice opponente - contro
cod. fisc. rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. PORCU GUIDI TOMMASO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “In via principale: revocare, annullare, dichiarare nullo
o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e comunque dichiarare che la società
[...] in persona del legale rappresentante sig. non è tenuta a corri- Parte_1 Parte_2 spondere alcuna somma alla società (già Controparte_1 Controparte_2
per i motivi esposti in narrativa. In via parimenti principale, accertare e dichia-
[...] rare la sussistenza del credito vantato da nei confronti di Parte_1 [...] (già della somma di euro 75.636,23 per CP_1 Controparte_2 i motivi di cui in narrativa. In via anticipatoria ed urgente, condannare, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., la società (già Controparte_1 Controparte_2 all'immediato versamento della somma non contestata di euro 75.636,23 in favore di
[...] In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.. Parte_3
Conclusioni parte convenuta: “Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 343/2024 del 13.05.2024 del Tribunale di Pistoia, munendo quest'ultimo di ef icacia esecutiva;
c) Accertare e dichiarare l'estinzione del credito di Euro 75.636,23 vantato da per compensazione ex art. 1241 cod. civ. e Parte_1 s.s. e pertanto rigettare la richiesta di emissione di ordinanza per il pagamento di somme contestate ex art. 186 bis c.p.c. avanzata dall'opponente. d) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, con gli accessori di legge, da liquidarsi in favore del sotto- scritto procuratore, che si dichiara antistatario”
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di avere effettuato fornitura di merci a CP_1 favore di per un credito complessivo di € 98.110,82, decurtato Parte_1 del proprio debito per € 76.636,23, ha chiesto che il Tribunale emettesse decreto ingiuntivo per la differenza di € 18.180,00.
In accoglimento della domanda, il Tribunale aveva emesso il decreto in- giuntivo 13 maggio 2024 n. 343.
Avverso di esso ha proposto opposizione ritenendo che: Parte_1
a) le fatture emesse non sarebbero attinenti al contratto di affitto di azien- da che lega le parti avendo la società “sempre acquistato in totale autonomia, sin dal 2019 (anno di stipula del contratto di affitto) ad oggi, i vini necessari per la sua attività”;
b) parte opposta si sarebbe dichiarata debitrice delle somma oggetto di compensazione.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) “l'assenza di qualsiasi pattuizione all'interno del contratto di affitto di ramo d'azienda in merito alla fornitura di vini operata in favore di Parte_4 quale conduttrice del ramo d'azienda sin dall'inizio del rapporto locatizio,
[...] non costituisce affatto prova del fatto che negli anni l'opponente non abbia utilizza- to i vini di proprietà di avendo la stessa concesso la possibilità di CP_1 CP_1 utilizzo della propria cantina;
b) “in seguito alla sottoscrizione del primo contratto di affitto di ramo
d'azienda tra in data 23.01.20218 era stato redatto l'inventario Controparte_1 della cantina che si produce … al fine di consentirne l'utilizzo al conduttore”;
c) “l'utilizzo della cantina vini era una facoltà concessa all'opponente e non un'imposizione”;
d) la somma di € 75.636,23 era stata oggetto di compensazione e, quindi, non dovuta.
2.- Colgono nel segno le considerazioni della parte opposta dal momento che il riferimento al contratto di affitto di azienda non esclude che i rapporti tra le parti per questione diverse da quel rapporto siano regolamentati al di fuori
2 dell'accordo “a monte”, mentre il fatto che parte opponente abbia acquistato in autonomia i vini non esclude che essa abbia utilizzato quelli della cantina CP_1
A fronte di una oggettiva carenza deduttiva dell'opponente, è stata comun- que espletata istruttoria orale dalla quale è emerso che i vini della cantina CP_1 veniva utilizzati, su accordo delle parti, per i clienti del ristorante. La teste
[...]
commercialista della parte opposta, nel confermare che effettivamente Tes_1
i vini della cantina erano stati utilizzati dall'opponente (cap. a), ha specificato che
“via via che venivano usati i vini ci venivano comunicato e poi emettevano fatture”.
La circostanza - confermata anche dalla teste ma in maniera generica Tes_2 in quanto non ha specificato in che modo avesse appreso quanto dichiarato – è confermata anche dal fatto che venivano fatti periodicamente inventari (teste Pe- pe: “io ho fatto inventari nella cantina”, “gli inventari venivano fatti sicuramente a chiusura bilancio;
gli inventati venivano fatti alla presenza alla presenza di
[...] di sicuro per ”; teste “raramente io andavo ac- Per_1 Parte_1 Tes_2 compagnata da per verificare la disponibilità delle varie bottiglie ma sapevo Pt_2 solo questo e non ho mai fatto una contabilità specifica dei vini (era a budget: cioè: si sceglieva le tipologie di vini e si quantificava la spesa totale a persona compreso tutto)”). L'inventario dell'8 ottobre 2018 (doc. 7 parte opposta) conferma la circo- stanza.
Deve poi essere stigmatizzato il tentativo di parte opponente di strumenta- lizzare il riconoscimento della somma dovuta da al fine della richiesta di CP_1 emissione addirittura del provvedimento ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c. poiché essa era stata sì riconosciuta ma era anche stata portata lealmente in compensa- zione e, quindi, già - per così dire - “consumata”.
L'opposizione deve quindi essere rigettata.
Le spese legali vengono quantificate in relazione alla somma ingiunta, nel- lo scaglione medio e per tutte le voci della tabella ministeriale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo 13 maggio 2024 n. 343 ottenuto da CP_1
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 che si quantificano in € 7.600,00 oltre accessori disponendone il CP_1
3 pagamento a favore dell'avv. Porcu Guidi Tommaso che se ne è dichiarato antici- patario.
Pistoia, 11/12/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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