TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1926 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2021 / 1926 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025, alle ore 9:25 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. RANDAZZO GIOVANNI e l'avv. MARIA GRAZIA GUARDO Parte_1
Per l'avv. VOZZA EMANUELA , oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CP_1
CAPPELLO
I difensori di parte ricorrente evidenziano che anche parte convenuta da atto dell'orientamento di questo Tribunale sulla natura del rapporto di lavoro dei lavoratori poi transitati nell'IRSAP, limitandosi la convenuta ad allegare nelle note conclusive, a fondamento delle proprie tesi, solo la pendenza del giudizio di appello che interessa soggetti diversi dal ricorrente. Si riporta alle deduzioni svolte in atti e precisa che in punto di fatto non vi è stata contestazione sui conteggi, come precisati nelle note autorizzate. Chiede che la causa venga decisa e, in subordine, chiede pronunciarsi ordinanza ingiunzione sulle somme trattenute, come quantificate nelle note del
1.7.2022. L'avv. CAPPELLO insiste nelle proprie domande come formulate negli atti e nei verbali di causa;
contesta quanto dedotto e richiesto da controparte e, in particolare, nella richiesta di ingiunzione immediata;
si riporta alle note conclusive depositate in data 6.4.2023 e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1926 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 08/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1926/2021 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, viale Tunisi n. 24, presso lo studio dell'avv. RANDAZZO Giovanni dal quale, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. GUARDO Pasqualina Mariagrazia, è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
Controparte_2
(P.I ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, viale F. Scaduto n. 2, presso lo studio dell'avv. VOZZA Emanuela, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 05.10.2021, esponeva: Parte_1
- di aver prestato regolare servizio presso l' , nei cui ruoli era transitato senza Controparte_2
soluzione di continuità dal in forza della Controparte_3
determinazione n. 164 del 21.02.2017;
- che in virtù della superiore determinazione era stata allo stesso riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro, l'anzianità di servizio maturata e posseduta, nonché il medesimo trattamento
2 economico goduto nell'ente di provenienza, ove era inquadrato con la qualifica di Istruttore
Direttivo, categoria C e posizione economica C5;
- che prima dell'immissione nei ruoli consortili avvenuta in data 16.12.1993, era stato addetto, dal
20.11.1978, alla gestione delle opere acquedottistiche in Priolo Gargallo (SR), affidata sempre al
; Controparte_3
- che con Determinazione del Direttore Generale dell' n.159 del 15.06.2019 era stato CP_1 disposto il suo collocamento in quiescenza con pensione anticipata in base alla normativa “quota
100”, con decorrenza dall'1.10.2019.
Il ricorrente lamentava che, a seguito della propria richiesta avanzata in data 05.07.2021, volta ad ottenere il pagamento della prima quota di maturata secondo la normativa sopra richiamata, Pt_2 gli era stata trasmessa la Determinazione n. 192 del 23.07.2021 del Direttore Generale dell' CP_1
avente ad oggetto il trattamento di fine servizio dovuto al lavoratore ed il recupero delle somme asseritamente erogategli in precedenza;
nella suddetta determinazione veniva specificato che, con
Determinazione del Direttore Generale n. 195 dell'01.06.2020 era stato rideterminato in € 264,47 mensili il reddito differenziale di anzianità (RDA) allo stesso spettante, in misura ridotta rispetto a quello di € 605,69 indicato dal ed in godimento al dipendente all'atto Controparte_3 del transito all' in data 01.01.2017. Deduceva, poi, che era stato disposto il recupero delle CP_1 somme asseritamente versate in eccedenza dal momento del transito nei ruoli dell' CP_1
(01.01.2017) fino alla cessazione del rapporto in data 01.10.2019, per la complessiva somma di €
8.904,99 al netto e che l'IRSAP aveva provveduto, altresì, a quantificare e comunicare al
[...]
le somme che a proprio avviso sarebbero state indebitamente pagate da tale Controparte_3
al per il medesimo titolo di RDA mensile, per il periodo Gennaio 2010 – CP_3 Pt_1
Dicembre 2016, in complessivi € 22.667,24 netti. Aggiungeva, poi, che l'IRSAP nella quantificazione del T.F.S. spettante al dipendente aveva ritenuto di dover applicare l'art. 10, comma
1 della L.R. n. 21 del 09.05.1986 con assoggettamento al trattamento di quiescenza normativamente previsto per i dipendenti statali quantificando il trattamento dovuto al ricorrente nell'importo complessivo di € 72.904,31.
Il ricorrente deduceva poi di aver ricevuto dall'IRSAP, in data 28.07.2021, con accredito su conto corrente bancario, l'importo di € 31.769,45, senza alcuna specificazione o trasmissione di cedolino.
Rilevava poi di aver provveduto, con pec del 06.08.2021, alla impugnazione della suddetta determinazione n, 192 del 23.07.2021, richiedendo all'Ente copia del cedolino paga relativo all'importo di TFS pagato tramite il sopracitato bonifico, con specifica puntuale delle trattenute effettuate e della loro causale, nonché copia della relazione istruttoria del responsabile del
3 procedimento prot. n. 12817 del 03.05.2021, diffidando l'Ente a procedere in ogni caso all'immediato pagamento in proprio favore della quota di TFS indebitamente trattenuta e non liquidata, fino all'importo scaduto di € 50.000,00 lordi.
Con nota di riscontro del 3.08.2021 l' trasmetteva il prospetto di calcolo del trattamento di CP_1
fine servizio e la relazione istruttoria del 13.5.2021, confermando i conteggi come sopra specificati e le relative trattenute.
Alla luce delle superiori premesse, deduceva l'illegittimità della determinazione del Direttore
Generale n. 192 del 23.07.2021 che aveva richiamato la precedente Determinazione n. 195 dell'01.06.2020 nella parte in cui aveva proceduto a rideterminare il RDA spettante al dipendente, non computando – come invece correttamente effettuato dal – il servizio Controparte_3
non di ruolo prestato alle dipendenze di detto presso le gestioni acquedottistiche CP_3 antecedentemente all'inquadramento in ruolo con decorrenza dal 16.12.1993. Sottolineava, poi, che l' era tenuto, a seguito del transito del personale dai ruoli del nei CP_1 Controparte_3
propri ruoli, al mantenimento economico e giuridico dello stesso trattamento fruito presso il
, senza soluzione di continuità con riconoscimento del rapporto di lavoro e anzianità di CP_3 servizio maturata, in applicazione sia di quanto disposto dall'art. 19 della L.R. n. 8/2012, sia dei principi di cui all'art. 2112 c.c. sia infine della stessa intesa contrattuale con il Controparte_3
e con lo stesso ricorrente.
[...]
Deduceva, inoltre, che la rideterminazione del RDA spettante al dipendente e del conseguente TFS avrebbe dovuto essere preceduta dall'annullamento, da parte del solo di Siracusa, CP_3
degli atti deliberativi con cui si era proceduto alla determinazione della voce in questione;
annullamento, invero, precluso dall'affidamento ingenerato nel dipendente anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, in ossequio al disposto di cui all'art. 21 nonies della legge n.
241/1990.
Lamentava, poi, la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha affermato l'irripetibilità dell'emolumento, avente carattere retributivo e non occasionale , corrisposto da una P.A. in modo costante e duraturo senza riserve ad un lavoratore in buona fede.
Contestava, infine, i criteri di calcolo del TFS adoperati dall' che aveva ritenuto di applicare CP_1 alla fattispecie in esame il primo comma dell'art. 10 della L.R. n. 21 del 9.5.1986 con assoggettamento al trattamento di quiescenza normativamente previsto per i dipendenti statali , in luogo del comma secondo della citata disposizione ai sensi del quale le disposizioni di cui alla L.R.
4 2/1962 ai fini del trattamento di quiescenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale in servizio all'entrata in vigore della L.R. citata.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione CP_2 di Giudice del Lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che l' importo di
T.F.S. spettantegli è pari complessivamente ad € 88.081,93 al lordo delle ritenute erariali ed ad €
75.525,40 al netto di tali ritenute, e non ad € 72.904,31 al lordo delle ritenute erariali ed ad €
63,341,68 al netto di tali ritenute come erroneamente computato dall' IRSAP, e che illegittime ed indebite per quanto esposto in ricorso, e comunque inammissibili in assenza di alcuna pronuncia giudiziaria, sono le trattenute operate dall' IRSAP dal T.F.S., per recupero ed accantonamento di supposti crediti insussistenti, ed addirittura, per quanto concerne l' accantonamento, mai reclamati dal che ne sarebbe titolare;
- quindi condannare l' CP_3 [...]
– in persona del Presidente legale rappresentante con sede in Controparte_4
Palermo Via Ferruzza 5 P.IV , a pagare in favore di esso ricorrente la differenza di € P.IVA_1
43.755.95, già conteggiata al netto delle ritenute erariali, dovuta rispetto al minor importo di €
31.769,45 corrisposto in data 28 Luglio 2021, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria del credito a partire dalla data della maturazione sino al soddisfo.- Si chiede che sia emessa alla prima udienza di comparizione Ordinanza ai sensi dell' artt. 423 c.p.c. per il pagamento delle somme incontestate (senza tener conto delle trattenute per recupero ed accantonamento di supposti crediti insussistenti come sopra indebitamente operate dall' ) rispettivamente pari: a) € 11.102,21 - CP_1
corrispondenti alla differenza tra la prima quota di T.F.S. maturata al 16 Giugno 2021 pari al lordo delle ritenute erariali ad € 50.000,00 ed € 42,871,66 al netto di tali ritenute - e quella di €
31.769,45 viceversa erogata - di cui si richiede che sia ordinato all' IRSAP il pagamento immediato perché già scaduto;
b) ed all' importo di € 31,572,23 pari alla differenza tra l' importo quantificato e riconosciuto dovuto dall' IRSAP - di € 72.904,31 al lordo delle ritenute erariali e di
€ 63,341,68 al netto di tali ritenute - e quello anzidetto di € 31.769,45 corrisposto in data 28 Luglio
2021 - di cui si chiede che sia ordinato all' il pagamento in favore del ricorrente alla data CP_1
del 16 Giugno 2022 in cui maturerà la seconda quota di T.F.S..
Con memoria difensiva depositata in data 29.03.2022 si costituiva l' , contestando CP_2
quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;
nello specifico, eccepiva la natura privatistica del rapporto afferente l'attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 18.11.1978 al
16.12.1993 presso il Servizio Gestione Acque Ciane – Quota 100 – Chiarificatore, precisando che solo in seguito all'inquadramento posto successivamente in essere dal in data 19.07.1995, CP_3
con decorrenza 16/12/1993, il ricorrente veniva inserito nelle quote organiche del stesso, CP_3
5 acquisendo così la qualifica di dipendente pubblico. Evidenziava che con Delibera n. 161/1996, il
, nell'effettuare la ricostruzione di carriera del dipendente, quantificava erroneamente il CP_3
trattamento economico dello stesso, con riferimento al Reddito Differenziale di Anzianità, inserendo, invero, e monetizzando illegittimamente il periodo di servizio privato prestato alle dipendenze delle ex gestioni acquedottistiche.
Rilevava che con L.R. 8/2012 è stata prevista la soppressione e messa in liquidazione tra gli altri del e la contestuale istituzione dell' con il successivo trasferimento a Controparte_3 CP_1 quest'ultimo dell'attività precedentemente svolta dai Consorzi ed il conseguente transito dei dipendenti dei Consorzi in liquidazione in seno alle piante organiche dell' Precisava che CP_1
l' era succeduto a titolo particolare nel rapporto di lavoro già intercorrente tra il personale in CP_1
transito e il , subentrando così nella stessa posizione del Controparte_3
precedente datore di lavoro relativamente a tutti gli obblighi, diritti e poteri, compreso quello di modificare ed emendare le posizioni erroneamente attribuite al personale scaturenti da atti amministrativi precedentemente adottati dal . Deduceva, pertanto, che era del tutto CP_3
infondata la eccepita violazione dei limiti di competenza ed eccesso di potere, e che vi era l'assoluta legittimità sotto il profilo formale del provvedimento di rideterminazione del trattamento economico del dipendente nonché del provvedimento di determinazione del trattamento di fine servizio.
In ordine poi agli eccepiti motivi di nullità degli atti a fronte della presunta violazione dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, ovvero la disciplina relativa al c.d. annullamento in autotutela degli atti amministrativi, l'IRSAP rilevava che l'attività espletata dalla Pubblica Amministrazione volta alla verifica della regolarità della spesa pubblica ed all'eventuale recupero di somme indebitamente corrisposte non ha in alcun modo natura provvedimentale e pertanto non soggiace alla disciplina prevista dall'art. 21 nonies della suddetta legge (si tratterebbe, dunque, di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi); per ciò che concerne, poi, la richiamata – in ricorso - buona fede del dipendente, ha ancora osservato che la stessa non può essere considerata di ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recupero, e che pertanto, le eventuali doglianze circa la percezione delle somme in buona fede da parte del dipendente erano da considerarsi recessive rispetto ai principi di autotutela amministrativa.
Con ordinanza del 07.07.2022 veniva rigettata la domanda ex art. 423 c.p.c. e, istruita la causa in via documentale, e, assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 5.4.2024, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, giova evidenziare che su analoghe fattispecie si è già espresso questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (cfr. sentenze nn. 380/2024 del 7.5.2024, prodotta dal ricorrente, nn.
664/2023 del 02.08.2023, 659/2023 del 31.07.2023, n. 665/2023 del 02.08.2023, 768/2023 del
11.10.2023, 764/2023 del 11.10.2023, 767/2023 del 11.10.2023, 765/2023 del 11.10.2023 ; sent. 876 del 16.11.2020); in particolare i Giudici delle citate sentenze, con motivazioni pienamente condivisibili, che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., possono di seguito essere interamente richiamate e trascritte, effettuando un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della vicenda che ha interessato la questione afferente il controllo delle posizioni economiche dei dipendenti degli ex Consorzi ASI transitati nei ruoli IRSAP, in accordo alla sentenza del Tar di
Catania n.1841 del 23 settembre 1997 e al parere n. 209/1998 reso dalla Regione Siciliana, hanno statuito la non ripetibilità delle somme rideterminate, partendo dal presupposto della natura di rapporto di pubblico impiego del servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dapprima delle
Gestioni Acquedottistiche, poi acquisiti dai Consorzi ASI e successivamente transitati all'IRSAP, precisando che “deve essere affermata la natura di rapporto di pubblico impiego del servizio pre- ruolo prestato dal ricorrente (…) alle dipendenze dei Consorzi ASI con riferimento alle Gestioni
Acquedottistiche – Ciane – Quota 100 – Chiarificatore, dunque, il provvedimento datoriale adottato dall' che, partendo dal presupposto della natura privatistica, ha negato l'anzianità CP_1
di servizio in contrasto con i principi enunciati dal giudice amministrativo (richiamati in questa sede), va dichiarato illegittimo e, pertanto, disapplicato. Ne discende, l'illegittimità della
Determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n. 179 dell'1.06.2020 (così come tutte le altre di eguale tenore) e, per l'effetto, l'ente datoriale dovrà cessare la procedura di recupero e restituire alla ricorrente le somme eventualmente già ripetute mediante trattenuta mensile ovvero sul TFR
(….)”.
Come accertato dal TAR Sicilia con sentenza del 23 settembre 1997, nello specifico, i rapporti di lavoro pre-ruolo instaurati nell'ambito delle Gestioni Acquedottistiche – Ciane – Quota 100 –
Chiarificatore del Consorzio ASI di Siracusa vanno qualificati come rapporti di pubblico impiego
“In particolare, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, previsti dall'art. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (che ha sostituito l'art. 144 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523) e, nella Regione
Sicilia, soggetti, altresì, alla disciplina della Legge Regionale 4 gennaio 1984, hanno la qualità di enti pubblici non economici, svolgendo un'attività priva di connotati imprenditoriali ed indirizzata al perseguimento, con strumenti pubblicistici, di finalità di ordine generale. Conseguentemente, nessuna rilevanza assume la circostanza che al rapporto di lavoro dei dipendenti del predetto
7 impiegati nelle gestioni acquedottistiche sia stato applicato il CCNL Metalmeccanici, CP_3
stante la natura giuridica di pubblico impiego svolto alle dipendenze di un ente pubblico non economico. Invero, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego ha luogo in conseguenza dell'inserimento del prestatore di lavoro, in posizione di subordinazione e con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico, in correlazione ai propri fini istituzionali (come nella specie, riferiti alla gestione acquedotti), senza che rilevino in senso contrario né l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato né la mancanza di un formale atto di nomina. Inoltre, come accertato dal Giudice Amministrativo, il quale ente pubblico non economico, ha inserito i CP_3 lavoratori addetti alla gestione acquedotti direttamente nella struttura pubblica dell'ente, anziché in un'organizzazione separata dotata di autonomia e operante con criteri imprenditoriali, costituiti dalla tendenziale corrispondenza dei ricavi ai costi”.
Il Giudice Amministrativo ha, quindi, concluso per la natura di pubblico impiego del servizio pre - ruolo prestato dal personale ex acquedottistico (e, quindi, identica natura per quello prestato dal ricorrente).
A ciò si aggiunga che la Regione Siciliana, con parere n. 209/1998, si era già espressa in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro degli ex dipendenti del transitati all' CP_3 CP_1 seppur su fattispecie differente, precisando che: “Essenziale… è la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso fra gli interessati e l'Ente consortile, anteriormente alla immissione in ruolo. Sul punto, decisiva appare la sentenza n. 1841 del 23 settembre 1997 del , che, CP_5
decidendo su un ricorso tendente ad accertare la natura del rapporto di lavoro pregresso, presentato proprio da un dipendente addetto alla gestione acquedotti del ha Controparte_3
statuito che detto rapporto di lavoro pregresso deve essere qualificato quale rapporto di lavoro pre-ruolo, sia perché l'Ente consortile aveva inserito tali lavoratori direttamente nella struttura pubblica dell'Ente e non in un'organizzazione separata dotata di propria autonomia e gestita con criteri imprenditoriali, sia perchè lo stesso Ente consortile (peraltro "con provvedimenti adottati ed approvati da codesto Assessorato") ha operato il riconoscimento dei servizi pregressi (ai sensi della L.r. 15 agosto 1988, n. 11), con ciò scegliendo di disciplinare il nuovo status degli interessati
e qualificando implicitamente il pregresso rapporto di lavoro come di "impiego pubblico non di ruolo".
Alla luce delle superiori premesse, e in adesione alle precedenti pronunce di questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, deve essere riconosciuta la natura di rapporto di pubblico impiego del servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente alle dipendenze del Parte_1 CP_6
8
[...] con riferimento alle Gestioni Acquedottistiche e, conseguentemente deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell' che, qualificando il suddetto servizio quale rapporto di CP_1 natura privatistica, ha negato l'anzianità di servizio in contrasto con i principi enunciati dal giudice amministrativo (sopra richiamati).
Ne discende l'illegittimità delle Determinazioni del Direttore Generale dell'IRSAP n. 192 del
23.7.2021 e n. 195 dell'1.6.2020, nella parte in cui hanno rideterminato l'importo del reddito differenziale di anzianità (RDA) e il TFS dovuto sulla scorta della errata qualificazione del rapporto di lavoro, con conseguente illegittimità della trattenuta operata dall'IRSAP sul TFS maturato dal ricorrente.
In ordine al quantum del TFS spettante al ricorrente osserva il giudicante essendo il stato Pt_1 assunto nell'anno 1978 (e quindi antecedentemente alla L.R. 21/1986), ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, devono applicarsi le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 e 5 della L.R. 2/1962 e dall'art. 6 quarto comma della L.R. 11/1963 secondo cui l'indennità in questione va commisurata (fino alle nuove modalità di calcolo poi introdotte dall'art. 20 comma 6 della L.R. 21/2003) a tanti dodicesimi dall'ultima retribuzione quanti sono gli anni di servizio, in conformità al secondo comma dell' art. 10 della L.R. 21/1986, che prevede che le disposizioni di cui alla L.R. 2/1962 e successive modifiche ai fini del trattamento di quiescenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale in servizio all'entrata in vigore della detta L.R. 10/1986.
Sulla base di tali premesse appaiono, quindi, corretti i conteggi– non contestati dalla convenuta - operati dal ricorrente che, come specificato nelle note autorizzate, ha quantificato il TFS maturato nella somma di € 88.081,93 al lordo delle ritenute erariali, essendo l'ammontare del TFS maturato dalla data di assunzione sino al 31.12.2014 documentato dal bilancio di liquidazione al 31.12.2014 adottato con provvedimento a firma congiunta dall' e dal CP_1 Controparte_7 del 21.4.2015 (pari ad € 78.343,74) e dovendosi aggiungere a tale importo le quote di detto trattamento maturate per il servizio successivo sino alla data dell'1 ottobre 2019 di cessazione del rapporto, con quantificazione complessiva della somma di € 88.081,93.
Alla luce delle superiori considerazioni, il TFS spettante al ricorrente deve essere determinato nell'importo di € 88.081,93 al lordo delle ritenute erariali (€ 75.525,40 al netto delle ritenute ), somma da cui deve essere detratta la somma di € 31,769,45, già corrisposta dall' a tale titolo;
CP_1
conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo di €
43.755,95 al netto delle ritenute erariali (pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto pagato dalla resistente).
9 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni giuridiche trattate e all'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, preso attodell'illegittimità delle Determinazioni del Direttore
Generale dell'IRSAP n. 195 dell' 1.06.2020 e n. 192 del 23.7.2021 nella parte in cui hanno rideterminato Reddito Differenziale di anzianità e hanno disposto il ricalcolo del TRF/TFS, in conseguenza dell'errata qualificazione del rapporto di lavoro, le disapplicae, pertanto, dichiara irripetibili le relative somme a tali titoli spettanti;
2. condanna l'IRSAP al pagamento il favore del ricorrente della somma netta di € 43.755,95 a titolo di TFS residuo spettante, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere del credito sino al soddisfo;
3. condanna l'IRSAP alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 4.216,00 , oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA, come per legge.
Siracusa, 08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2021 / 1926 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 maggio 2025, alle ore 9:25 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. RANDAZZO GIOVANNI e l'avv. MARIA GRAZIA GUARDO Parte_1
Per l'avv. VOZZA EMANUELA , oggi sostituito dall'avv. ALESSANDRA CP_1
CAPPELLO
I difensori di parte ricorrente evidenziano che anche parte convenuta da atto dell'orientamento di questo Tribunale sulla natura del rapporto di lavoro dei lavoratori poi transitati nell'IRSAP, limitandosi la convenuta ad allegare nelle note conclusive, a fondamento delle proprie tesi, solo la pendenza del giudizio di appello che interessa soggetti diversi dal ricorrente. Si riporta alle deduzioni svolte in atti e precisa che in punto di fatto non vi è stata contestazione sui conteggi, come precisati nelle note autorizzate. Chiede che la causa venga decisa e, in subordine, chiede pronunciarsi ordinanza ingiunzione sulle somme trattenute, come quantificate nelle note del
1.7.2022. L'avv. CAPPELLO insiste nelle proprie domande come formulate negli atti e nei verbali di causa;
contesta quanto dedotto e richiesto da controparte e, in particolare, nella richiesta di ingiunzione immediata;
si riporta alle note conclusive depositate in data 6.4.2023 e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.1926 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 08/05/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1926/2021 tra
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Siracusa, viale Tunisi n. 24, presso lo studio dell'avv. RANDAZZO Giovanni dal quale, sia unitamente che disgiuntamente all'avv. GUARDO Pasqualina Mariagrazia, è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- ricorrente contro
Controparte_2
(P.I ) in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_1
Palermo, viale F. Scaduto n. 2, presso lo studio dell'avv. VOZZA Emanuela, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c, depositato in data 05.10.2021, esponeva: Parte_1
- di aver prestato regolare servizio presso l' , nei cui ruoli era transitato senza Controparte_2
soluzione di continuità dal in forza della Controparte_3
determinazione n. 164 del 21.02.2017;
- che in virtù della superiore determinazione era stata allo stesso riconosciuta la continuità del rapporto di lavoro, l'anzianità di servizio maturata e posseduta, nonché il medesimo trattamento
2 economico goduto nell'ente di provenienza, ove era inquadrato con la qualifica di Istruttore
Direttivo, categoria C e posizione economica C5;
- che prima dell'immissione nei ruoli consortili avvenuta in data 16.12.1993, era stato addetto, dal
20.11.1978, alla gestione delle opere acquedottistiche in Priolo Gargallo (SR), affidata sempre al
; Controparte_3
- che con Determinazione del Direttore Generale dell' n.159 del 15.06.2019 era stato CP_1 disposto il suo collocamento in quiescenza con pensione anticipata in base alla normativa “quota
100”, con decorrenza dall'1.10.2019.
Il ricorrente lamentava che, a seguito della propria richiesta avanzata in data 05.07.2021, volta ad ottenere il pagamento della prima quota di maturata secondo la normativa sopra richiamata, Pt_2 gli era stata trasmessa la Determinazione n. 192 del 23.07.2021 del Direttore Generale dell' CP_1
avente ad oggetto il trattamento di fine servizio dovuto al lavoratore ed il recupero delle somme asseritamente erogategli in precedenza;
nella suddetta determinazione veniva specificato che, con
Determinazione del Direttore Generale n. 195 dell'01.06.2020 era stato rideterminato in € 264,47 mensili il reddito differenziale di anzianità (RDA) allo stesso spettante, in misura ridotta rispetto a quello di € 605,69 indicato dal ed in godimento al dipendente all'atto Controparte_3 del transito all' in data 01.01.2017. Deduceva, poi, che era stato disposto il recupero delle CP_1 somme asseritamente versate in eccedenza dal momento del transito nei ruoli dell' CP_1
(01.01.2017) fino alla cessazione del rapporto in data 01.10.2019, per la complessiva somma di €
8.904,99 al netto e che l'IRSAP aveva provveduto, altresì, a quantificare e comunicare al
[...]
le somme che a proprio avviso sarebbero state indebitamente pagate da tale Controparte_3
al per il medesimo titolo di RDA mensile, per il periodo Gennaio 2010 – CP_3 Pt_1
Dicembre 2016, in complessivi € 22.667,24 netti. Aggiungeva, poi, che l'IRSAP nella quantificazione del T.F.S. spettante al dipendente aveva ritenuto di dover applicare l'art. 10, comma
1 della L.R. n. 21 del 09.05.1986 con assoggettamento al trattamento di quiescenza normativamente previsto per i dipendenti statali quantificando il trattamento dovuto al ricorrente nell'importo complessivo di € 72.904,31.
Il ricorrente deduceva poi di aver ricevuto dall'IRSAP, in data 28.07.2021, con accredito su conto corrente bancario, l'importo di € 31.769,45, senza alcuna specificazione o trasmissione di cedolino.
Rilevava poi di aver provveduto, con pec del 06.08.2021, alla impugnazione della suddetta determinazione n, 192 del 23.07.2021, richiedendo all'Ente copia del cedolino paga relativo all'importo di TFS pagato tramite il sopracitato bonifico, con specifica puntuale delle trattenute effettuate e della loro causale, nonché copia della relazione istruttoria del responsabile del
3 procedimento prot. n. 12817 del 03.05.2021, diffidando l'Ente a procedere in ogni caso all'immediato pagamento in proprio favore della quota di TFS indebitamente trattenuta e non liquidata, fino all'importo scaduto di € 50.000,00 lordi.
Con nota di riscontro del 3.08.2021 l' trasmetteva il prospetto di calcolo del trattamento di CP_1
fine servizio e la relazione istruttoria del 13.5.2021, confermando i conteggi come sopra specificati e le relative trattenute.
Alla luce delle superiori premesse, deduceva l'illegittimità della determinazione del Direttore
Generale n. 192 del 23.07.2021 che aveva richiamato la precedente Determinazione n. 195 dell'01.06.2020 nella parte in cui aveva proceduto a rideterminare il RDA spettante al dipendente, non computando – come invece correttamente effettuato dal – il servizio Controparte_3
non di ruolo prestato alle dipendenze di detto presso le gestioni acquedottistiche CP_3 antecedentemente all'inquadramento in ruolo con decorrenza dal 16.12.1993. Sottolineava, poi, che l' era tenuto, a seguito del transito del personale dai ruoli del nei CP_1 Controparte_3
propri ruoli, al mantenimento economico e giuridico dello stesso trattamento fruito presso il
, senza soluzione di continuità con riconoscimento del rapporto di lavoro e anzianità di CP_3 servizio maturata, in applicazione sia di quanto disposto dall'art. 19 della L.R. n. 8/2012, sia dei principi di cui all'art. 2112 c.c. sia infine della stessa intesa contrattuale con il Controparte_3
e con lo stesso ricorrente.
[...]
Deduceva, inoltre, che la rideterminazione del RDA spettante al dipendente e del conseguente TFS avrebbe dovuto essere preceduta dall'annullamento, da parte del solo di Siracusa, CP_3
degli atti deliberativi con cui si era proceduto alla determinazione della voce in questione;
annullamento, invero, precluso dall'affidamento ingenerato nel dipendente anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, in ossequio al disposto di cui all'art. 21 nonies della legge n.
241/1990.
Lamentava, poi, la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU che ha affermato l'irripetibilità dell'emolumento, avente carattere retributivo e non occasionale , corrisposto da una P.A. in modo costante e duraturo senza riserve ad un lavoratore in buona fede.
Contestava, infine, i criteri di calcolo del TFS adoperati dall' che aveva ritenuto di applicare CP_1 alla fattispecie in esame il primo comma dell'art. 10 della L.R. n. 21 del 9.5.1986 con assoggettamento al trattamento di quiescenza normativamente previsto per i dipendenti statali , in luogo del comma secondo della citata disposizione ai sensi del quale le disposizioni di cui alla L.R.
4 2/1962 ai fini del trattamento di quiescenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale in servizio all'entrata in vigore della L.R. citata.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione CP_2 di Giudice del Lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare che l' importo di
T.F.S. spettantegli è pari complessivamente ad € 88.081,93 al lordo delle ritenute erariali ed ad €
75.525,40 al netto di tali ritenute, e non ad € 72.904,31 al lordo delle ritenute erariali ed ad €
63,341,68 al netto di tali ritenute come erroneamente computato dall' IRSAP, e che illegittime ed indebite per quanto esposto in ricorso, e comunque inammissibili in assenza di alcuna pronuncia giudiziaria, sono le trattenute operate dall' IRSAP dal T.F.S., per recupero ed accantonamento di supposti crediti insussistenti, ed addirittura, per quanto concerne l' accantonamento, mai reclamati dal che ne sarebbe titolare;
- quindi condannare l' CP_3 [...]
– in persona del Presidente legale rappresentante con sede in Controparte_4
Palermo Via Ferruzza 5 P.IV , a pagare in favore di esso ricorrente la differenza di € P.IVA_1
43.755.95, già conteggiata al netto delle ritenute erariali, dovuta rispetto al minor importo di €
31.769,45 corrisposto in data 28 Luglio 2021, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria del credito a partire dalla data della maturazione sino al soddisfo.- Si chiede che sia emessa alla prima udienza di comparizione Ordinanza ai sensi dell' artt. 423 c.p.c. per il pagamento delle somme incontestate (senza tener conto delle trattenute per recupero ed accantonamento di supposti crediti insussistenti come sopra indebitamente operate dall' ) rispettivamente pari: a) € 11.102,21 - CP_1
corrispondenti alla differenza tra la prima quota di T.F.S. maturata al 16 Giugno 2021 pari al lordo delle ritenute erariali ad € 50.000,00 ed € 42,871,66 al netto di tali ritenute - e quella di €
31.769,45 viceversa erogata - di cui si richiede che sia ordinato all' IRSAP il pagamento immediato perché già scaduto;
b) ed all' importo di € 31,572,23 pari alla differenza tra l' importo quantificato e riconosciuto dovuto dall' IRSAP - di € 72.904,31 al lordo delle ritenute erariali e di
€ 63,341,68 al netto di tali ritenute - e quello anzidetto di € 31.769,45 corrisposto in data 28 Luglio
2021 - di cui si chiede che sia ordinato all' il pagamento in favore del ricorrente alla data CP_1
del 16 Giugno 2022 in cui maturerà la seconda quota di T.F.S..
Con memoria difensiva depositata in data 29.03.2022 si costituiva l' , contestando CP_2
quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso;
nello specifico, eccepiva la natura privatistica del rapporto afferente l'attività lavorativa svolta dal ricorrente dal 18.11.1978 al
16.12.1993 presso il Servizio Gestione Acque Ciane – Quota 100 – Chiarificatore, precisando che solo in seguito all'inquadramento posto successivamente in essere dal in data 19.07.1995, CP_3
con decorrenza 16/12/1993, il ricorrente veniva inserito nelle quote organiche del stesso, CP_3
5 acquisendo così la qualifica di dipendente pubblico. Evidenziava che con Delibera n. 161/1996, il
, nell'effettuare la ricostruzione di carriera del dipendente, quantificava erroneamente il CP_3
trattamento economico dello stesso, con riferimento al Reddito Differenziale di Anzianità, inserendo, invero, e monetizzando illegittimamente il periodo di servizio privato prestato alle dipendenze delle ex gestioni acquedottistiche.
Rilevava che con L.R. 8/2012 è stata prevista la soppressione e messa in liquidazione tra gli altri del e la contestuale istituzione dell' con il successivo trasferimento a Controparte_3 CP_1 quest'ultimo dell'attività precedentemente svolta dai Consorzi ed il conseguente transito dei dipendenti dei Consorzi in liquidazione in seno alle piante organiche dell' Precisava che CP_1
l' era succeduto a titolo particolare nel rapporto di lavoro già intercorrente tra il personale in CP_1
transito e il , subentrando così nella stessa posizione del Controparte_3
precedente datore di lavoro relativamente a tutti gli obblighi, diritti e poteri, compreso quello di modificare ed emendare le posizioni erroneamente attribuite al personale scaturenti da atti amministrativi precedentemente adottati dal . Deduceva, pertanto, che era del tutto CP_3
infondata la eccepita violazione dei limiti di competenza ed eccesso di potere, e che vi era l'assoluta legittimità sotto il profilo formale del provvedimento di rideterminazione del trattamento economico del dipendente nonché del provvedimento di determinazione del trattamento di fine servizio.
In ordine poi agli eccepiti motivi di nullità degli atti a fronte della presunta violazione dell'art. 21 nonies della L. 241/1990, ovvero la disciplina relativa al c.d. annullamento in autotutela degli atti amministrativi, l'IRSAP rilevava che l'attività espletata dalla Pubblica Amministrazione volta alla verifica della regolarità della spesa pubblica ed all'eventuale recupero di somme indebitamente corrisposte non ha in alcun modo natura provvedimentale e pertanto non soggiace alla disciplina prevista dall'art. 21 nonies della suddetta legge (si tratterebbe, dunque, di un atto dovuto che non lascia all'Amministrazione alcuna discrezionale facultas agendi); per ciò che concerne, poi, la richiamata – in ricorso - buona fede del dipendente, ha ancora osservato che la stessa non può essere considerata di ostacolo all'esercizio del potere-dovere di recupero, e che pertanto, le eventuali doglianze circa la percezione delle somme in buona fede da parte del dipendente erano da considerarsi recessive rispetto ai principi di autotutela amministrativa.
Con ordinanza del 07.07.2022 veniva rigettata la domanda ex art. 423 c.p.c. e, istruita la causa in via documentale, e, assegnato il procedimento allo scrivente magistrato in data 5.4.2024, all'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6 Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, giova evidenziare che su analoghe fattispecie si è già espresso questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (cfr. sentenze nn. 380/2024 del 7.5.2024, prodotta dal ricorrente, nn.
664/2023 del 02.08.2023, 659/2023 del 31.07.2023, n. 665/2023 del 02.08.2023, 768/2023 del
11.10.2023, 764/2023 del 11.10.2023, 767/2023 del 11.10.2023, 765/2023 del 11.10.2023 ; sent. 876 del 16.11.2020); in particolare i Giudici delle citate sentenze, con motivazioni pienamente condivisibili, che, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., possono di seguito essere interamente richiamate e trascritte, effettuando un'accurata ricostruzione normativa e giurisprudenziale della vicenda che ha interessato la questione afferente il controllo delle posizioni economiche dei dipendenti degli ex Consorzi ASI transitati nei ruoli IRSAP, in accordo alla sentenza del Tar di
Catania n.1841 del 23 settembre 1997 e al parere n. 209/1998 reso dalla Regione Siciliana, hanno statuito la non ripetibilità delle somme rideterminate, partendo dal presupposto della natura di rapporto di pubblico impiego del servizio pre-ruolo prestato alle dipendenze dapprima delle
Gestioni Acquedottistiche, poi acquisiti dai Consorzi ASI e successivamente transitati all'IRSAP, precisando che “deve essere affermata la natura di rapporto di pubblico impiego del servizio pre- ruolo prestato dal ricorrente (…) alle dipendenze dei Consorzi ASI con riferimento alle Gestioni
Acquedottistiche – Ciane – Quota 100 – Chiarificatore, dunque, il provvedimento datoriale adottato dall' che, partendo dal presupposto della natura privatistica, ha negato l'anzianità CP_1
di servizio in contrasto con i principi enunciati dal giudice amministrativo (richiamati in questa sede), va dichiarato illegittimo e, pertanto, disapplicato. Ne discende, l'illegittimità della
Determinazione del Direttore Generale dell'IRSAP n. 179 dell'1.06.2020 (così come tutte le altre di eguale tenore) e, per l'effetto, l'ente datoriale dovrà cessare la procedura di recupero e restituire alla ricorrente le somme eventualmente già ripetute mediante trattenuta mensile ovvero sul TFR
(….)”.
Come accertato dal TAR Sicilia con sentenza del 23 settembre 1997, nello specifico, i rapporti di lavoro pre-ruolo instaurati nell'ambito delle Gestioni Acquedottistiche – Ciane – Quota 100 –
Chiarificatore del Consorzio ASI di Siracusa vanno qualificati come rapporti di pubblico impiego
“In particolare, i Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale, previsti dall'art. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (che ha sostituito l'art. 144 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523) e, nella Regione
Sicilia, soggetti, altresì, alla disciplina della Legge Regionale 4 gennaio 1984, hanno la qualità di enti pubblici non economici, svolgendo un'attività priva di connotati imprenditoriali ed indirizzata al perseguimento, con strumenti pubblicistici, di finalità di ordine generale. Conseguentemente, nessuna rilevanza assume la circostanza che al rapporto di lavoro dei dipendenti del predetto
7 impiegati nelle gestioni acquedottistiche sia stato applicato il CCNL Metalmeccanici, CP_3
stante la natura giuridica di pubblico impiego svolto alle dipendenze di un ente pubblico non economico. Invero, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego ha luogo in conseguenza dell'inserimento del prestatore di lavoro, in posizione di subordinazione e con carattere di continuità, nell'ambito dell'organizzazione dell'ente pubblico, in correlazione ai propri fini istituzionali (come nella specie, riferiti alla gestione acquedotti), senza che rilevino in senso contrario né l'assoggettamento del rapporto alla disciplina sostanziale dettata da un contratto collettivo di diritto privato né la mancanza di un formale atto di nomina. Inoltre, come accertato dal Giudice Amministrativo, il quale ente pubblico non economico, ha inserito i CP_3 lavoratori addetti alla gestione acquedotti direttamente nella struttura pubblica dell'ente, anziché in un'organizzazione separata dotata di autonomia e operante con criteri imprenditoriali, costituiti dalla tendenziale corrispondenza dei ricavi ai costi”.
Il Giudice Amministrativo ha, quindi, concluso per la natura di pubblico impiego del servizio pre - ruolo prestato dal personale ex acquedottistico (e, quindi, identica natura per quello prestato dal ricorrente).
A ciò si aggiunga che la Regione Siciliana, con parere n. 209/1998, si era già espressa in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro degli ex dipendenti del transitati all' CP_3 CP_1 seppur su fattispecie differente, precisando che: “Essenziale… è la qualificazione del rapporto di lavoro intercorso fra gli interessati e l'Ente consortile, anteriormente alla immissione in ruolo. Sul punto, decisiva appare la sentenza n. 1841 del 23 settembre 1997 del , che, CP_5
decidendo su un ricorso tendente ad accertare la natura del rapporto di lavoro pregresso, presentato proprio da un dipendente addetto alla gestione acquedotti del ha Controparte_3
statuito che detto rapporto di lavoro pregresso deve essere qualificato quale rapporto di lavoro pre-ruolo, sia perché l'Ente consortile aveva inserito tali lavoratori direttamente nella struttura pubblica dell'Ente e non in un'organizzazione separata dotata di propria autonomia e gestita con criteri imprenditoriali, sia perchè lo stesso Ente consortile (peraltro "con provvedimenti adottati ed approvati da codesto Assessorato") ha operato il riconoscimento dei servizi pregressi (ai sensi della L.r. 15 agosto 1988, n. 11), con ciò scegliendo di disciplinare il nuovo status degli interessati
e qualificando implicitamente il pregresso rapporto di lavoro come di "impiego pubblico non di ruolo".
Alla luce delle superiori premesse, e in adesione alle precedenti pronunce di questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, deve essere riconosciuta la natura di rapporto di pubblico impiego del servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente alle dipendenze del Parte_1 CP_6
8
[...] con riferimento alle Gestioni Acquedottistiche e, conseguentemente deve essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento dell' che, qualificando il suddetto servizio quale rapporto di CP_1 natura privatistica, ha negato l'anzianità di servizio in contrasto con i principi enunciati dal giudice amministrativo (sopra richiamati).
Ne discende l'illegittimità delle Determinazioni del Direttore Generale dell'IRSAP n. 192 del
23.7.2021 e n. 195 dell'1.6.2020, nella parte in cui hanno rideterminato l'importo del reddito differenziale di anzianità (RDA) e il TFS dovuto sulla scorta della errata qualificazione del rapporto di lavoro, con conseguente illegittimità della trattenuta operata dall'IRSAP sul TFS maturato dal ricorrente.
In ordine al quantum del TFS spettante al ricorrente osserva il giudicante essendo il stato Pt_1 assunto nell'anno 1978 (e quindi antecedentemente alla L.R. 21/1986), ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, devono applicarsi le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 e 5 della L.R. 2/1962 e dall'art. 6 quarto comma della L.R. 11/1963 secondo cui l'indennità in questione va commisurata (fino alle nuove modalità di calcolo poi introdotte dall'art. 20 comma 6 della L.R. 21/2003) a tanti dodicesimi dall'ultima retribuzione quanti sono gli anni di servizio, in conformità al secondo comma dell' art. 10 della L.R. 21/1986, che prevede che le disposizioni di cui alla L.R. 2/1962 e successive modifiche ai fini del trattamento di quiescenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale in servizio all'entrata in vigore della detta L.R. 10/1986.
Sulla base di tali premesse appaiono, quindi, corretti i conteggi– non contestati dalla convenuta - operati dal ricorrente che, come specificato nelle note autorizzate, ha quantificato il TFS maturato nella somma di € 88.081,93 al lordo delle ritenute erariali, essendo l'ammontare del TFS maturato dalla data di assunzione sino al 31.12.2014 documentato dal bilancio di liquidazione al 31.12.2014 adottato con provvedimento a firma congiunta dall' e dal CP_1 Controparte_7 del 21.4.2015 (pari ad € 78.343,74) e dovendosi aggiungere a tale importo le quote di detto trattamento maturate per il servizio successivo sino alla data dell'1 ottobre 2019 di cessazione del rapporto, con quantificazione complessiva della somma di € 88.081,93.
Alla luce delle superiori considerazioni, il TFS spettante al ricorrente deve essere determinato nell'importo di € 88.081,93 al lordo delle ritenute erariali (€ 75.525,40 al netto delle ritenute ), somma da cui deve essere detratta la somma di € 31,769,45, già corrisposta dall' a tale titolo;
CP_1
conseguentemente, la resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo residuo di €
43.755,95 al netto delle ritenute erariali (pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto pagato dalla resistente).
9 Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla natura delle questioni giuridiche trattate e all'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento del ricorso, preso attodell'illegittimità delle Determinazioni del Direttore
Generale dell'IRSAP n. 195 dell' 1.06.2020 e n. 192 del 23.7.2021 nella parte in cui hanno rideterminato Reddito Differenziale di anzianità e hanno disposto il ricalcolo del TRF/TFS, in conseguenza dell'errata qualificazione del rapporto di lavoro, le disapplicae, pertanto, dichiara irripetibili le relative somme a tali titoli spettanti;
2. condanna l'IRSAP al pagamento il favore del ricorrente della somma netta di € 43.755,95 a titolo di TFS residuo spettante, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal sorgere del credito sino al soddisfo;
3. condanna l'IRSAP alla refusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 4.216,00 , oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA, come per legge.
Siracusa, 08/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
10