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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 241/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 4.2.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARELLO EMANUELE, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso il cd “domicilio digitale” PEC:
Email_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
– contumace -
e contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
- resistente -
rappresentata e difesa dall'Avv. ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce ai ricorsi,
con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Piazza Corvetto 2/5.
OGGETTO: retribuzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Il ricorrente agiva in giudizio nei confronti della propria ex datrice di lavoro CP_1
e di per ottenerne la condanna in solido al pagamento di importi riferiti
[...] CP
a retribuzione, tredicesima 2024, TFR e spettanze di fine rapporto maturati nel corso del rapporto dal 3.6.2021 al 29.7.2024 alle dipendenze di durante il quale era CP_1
stato utilizzato nell'ambito di appalto presso – fino al 30.6.2024, per essere CP
poi sospeso unilateralmente dal lavoro -, che conveniva in giudizio quale responsabile solidale ex artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/03.
2. Nella contumacia di si costituiva eccependo preliminarmente Controparte_1 CP
l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati nell'ambito del rapporto conclusosi il
3.7.2019 e negando fondatezza alle pretese avversarie a fronte del mancato adempimento degli oneri probatori circa impiego in appalto commissionato da sosteneva altresì l'inapplicabilità nei suoi confronti del disposto di cui CP
all'art. 1676 c.c. in assenza di appalto diretto e, quanto all'azione svolta ex art. 29 D.Lgs.
276/03, evidenziava doversi fare esclusivo riferimento ai crediti aventi natura strettamente retributiva.
3. Non ammesse le istanze istruttorie per le ragioni di cui all'ordinanza emessa in prima udienza, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
4. Va precisato che le pretese di cui al ricorso sono riferite unicamente al periodo lavorativo dal 3.6.2021 al 29.7.2024, da cui l'inconferenza dell'eccezione di prescrizione sollevata da CP
5. Stante la mancanza di specifica contestazione ad opera di deve ritenersi CP
accertato nel presente giudizio che il ricorrente quando era alle dipendenze di CP_1
nel periodo dal 3.6.2021 al 30.6.2024 operava nell'ambito di subappalto con committente principale CP
6. I crediti azionati nei confronti di sono direttamente discendenti dall'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro, in assenza di prova - il cui onere gravava su parte datoriale –
2 dell'adempimento degli obblighi di retribuzione anche differita e della fruizione di ferie e permessi da parte del ricorrente, oltre che della non addebitabilità al datore di lavoro della inutilizzazione del dall'1.7.2024 fino alle sue dimissioni. Pt_2
7. Ne consegue che vada condannata al pagamento in favore del ricorrente degli CP_1
importi azionati in giudizio, come da conteggi coerenti con la documentazione in atti
(contratto di lavoro e busta paga), e dunque per € 10.508,12, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
8. Quanto a inapplicabile l'art. 1676 c.c. stante l'assenza di rapporto diretto CP
con sussiste una sua responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/03 che CP_1
tuttavia va limitata agli importi aventi carattere strettamente retributivo: vanno dunque espunti da quelli azionati in giudizio nei suoi confronti l'indennità sostituiva delle ferie e permessi non goduti, che hanno almeno in parte funzione risarcitoria/indennitaria, e le somme corrispondenti alle retribuzioni non pagate durante il periodo di sospensione dall'attività lavorativa, in cui alcuna attività è stata prestata a favore di CP
9. Ne consegue che va condannata ex art. 29 D.Lgs. 276/03, in solido con CP
, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 7.774,11 - come da CP_1
quantificazione operata sulla base dei conteggi di parte ricorrente escludendo la retribuzione dovuta per luglio 2024, il rateo di tredicesima riferito a luglio 2024, le indennità per ferie e permessi non goduti e ricalcolando di conseguenza il TFR - oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna al pagamento in CP_1
favore del ricorrente dell'importo di € 10.508,12, in solido ex art. 29 D.Lgs. 276/03 con
3 per il minore importo di € 7.774,11, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT CP
ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì in solido con a rifondere al procuratore del ricorrente – CP_1 CP
che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.110,00, da maggiorarsi del 30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 09/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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