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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 9153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9153 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 9 dicembre 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6154/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso C.F._1 domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Ricorrente E
(C.F. , in persona del Presidente p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, n. 387, rappresentato e difeso, giusto Controparte_2 incarico legale a firma del Presidente p.t. dell'Ente del 24 luglio 2025, dall'avvocato Germaine
Popolo presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata al C.so Umberto I, 182.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.03.2025 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato alle dipendenze della società convenuta fino al 31.03.2018, con qualifica di operatore certificatore con parametro retributivo 180 presso l'impianto di Napoli, deduceva di aver svolto – con particolare riferimento al periodo compreso tra il 2013 ed il 2023 – attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, ed in particolare oltre il limite di 250 ore dal gennaio 2013 a dicembre 2015 e, a decorrere dal 01 gennaio 2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo;
precisava altresì che, ancorché l'art. 28 del CCNL RI 27.11.2000 stabilisca che, “in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, aveva prestato lavoro straordinario in un numero elevato di ore straordinarie nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo dal 2013 che gli aveva determinato un danno da usura psicofisica. ; concludeva chiedendo a questo Giudice di voler accogliere le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo dal 2014 al secondo semestre del
2018, aveva fornito ingenti ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto il limite massimo consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 20.407,35 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica il tutto con vittoria delle spese di lite con distrazione”.
Si costituiva in giudizio l la quale, con plurime argomentazioni Controparte_1 giuridiche, deduceva l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, in subordine chiedeva la rideterminazione degli importi, vinte le spese di lite.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente pronuncia.
La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “ a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
RI del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa *”il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”
(Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo di cui al ricorso dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psicofisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato.
Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il CCNL RI (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”. Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario.
Il criterio seguito è stato ritenuto congruo anche dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n.
4588/2024).
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito cioè , trattandosi di risarcimento del danno , dalla data di formulazione della domanda di risarcimento , fino al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio , si compensano nella misura di 1/3 e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo anche in considerazione della ripetitività della controversia e del numero delle parti.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda condanna la resistente al pagamento in favore di Pt_1
della somma di euro 3.192,00 oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al
[...] saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento dell'ulteriore metà liquidata in € 900,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 11-12-2025 Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 9 dicembre 2025, all'esito trattazione in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 6154/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Biondi e con lo stesso C.F._1 domiciliato telematicamente al seguente indirizzo PEC: Email_1
Ricorrente E
(C.F. , in persona del Presidente p.t. dott. Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Napoli al Corso Garibaldi, n. 387, rappresentato e difeso, giusto Controparte_2 incarico legale a firma del Presidente p.t. dell'Ente del 24 luglio 2025, dall'avvocato Germaine
Popolo presso il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata al C.so Umberto I, 182.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.03.2025 il ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato alle dipendenze della società convenuta fino al 31.03.2018, con qualifica di operatore certificatore con parametro retributivo 180 presso l'impianto di Napoli, deduceva di aver svolto – con particolare riferimento al periodo compreso tra il 2013 ed il 2023 – attività lavorativa ben oltre il limite massimo di ore di straordinario consentite dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento, ed in particolare oltre il limite di 250 ore dal gennaio 2013 a dicembre 2015 e, a decorrere dal 01 gennaio 2016, oltre il limite di 150 ore per ogni semestre lavorativo;
precisava altresì che, ancorché l'art. 28 del CCNL RI 27.11.2000 stabilisca che, “in luogo del limite fissato dall'art. 5, comma 3, del d. lgs. n. 66/2003, il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali fosse fissato in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”, aveva prestato lavoro straordinario in un numero elevato di ore straordinarie nei periodi specificamente indicati nel ricorso introduttivo dal 2013 che gli aveva determinato un danno da usura psicofisica. ; concludeva chiedendo a questo Giudice di voler accogliere le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare che il ricorrente, nel periodo dal 2014 al secondo semestre del
2018, aveva fornito ingenti ore di lavoro straordinario in eccedenza rispetto il limite massimo consentito dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
per l'effetto condannare la convenuta società al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 20.407,35 a titolo di risarcimento del danno da usura psicofisica il tutto con vittoria delle spese di lite con distrazione”.
Si costituiva in giudizio l la quale, con plurime argomentazioni Controparte_1 giuridiche, deduceva l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto, in subordine chiedeva la rideterminazione degli importi, vinte le spese di lite.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda risulta parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente pronuncia.
La questione controversa attiene al riconoscimento del danno da usura psico-fisica derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario eccedente i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 5 D.lgs. n. 66/2003, che disciplina il lavoro straordinario stabilendo che “il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto” e che, in difetto di disciplina collettiva, è ammesso previo accordo tra datore e lavoratore per un periodo non superiore a 250 ore annuali. La norma prevede inoltre che il lavoro straordinario è ammesso in relazione a: “ a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione”.
Nel settore del trasporto pubblico locale, tale disciplina è integrata dall'art. 28 del CCNL
RI del 28.11.2015 che, in deroga al limite di 250 ore annue, fissa *”il limite massimo delle prestazioni lavorative straordinarie individuali in 150 ore per ogni periodo di 26 settimane consecutive”. L'art. 27 dello stesso CCNL stabilisce inoltre che “la durata dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive” e che “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario”. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “la prestazione lavorativa 'eccedente', che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura-psico fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto”
(Cass. n. 26450/2021). Dal punto di vista probatorio, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 12540/2019), il danno da usura psicofisica causato dal superamento dei limiti di orario si distingue nettamente dal danno biologico.
Mentre per quest'ultimo è necessaria la prova di una specifica patologia medicalmente accertabile, il danno da usura si configura come conseguenza normale del superamento significativo e continuativo dei limiti orari, in quanto lesione del diritto costituzionalmente garantito al riposo e alla salute. Ai fini del risarcimento è quindi sufficiente che il lavoratore dimostri l'esistenza dei turni eccedenti, la loro durata e l'entità dello sforamento rispetto ai limiti legali e contrattuali. Spetta invece al datore di lavoro, in ossequio al principio della vicinanza della prova e in considerazione dell'obbligo di protezione derivante dall'art. 2087 c.c., dimostrare l'esistenza di legittime deroghe, la fruizione di riposi compensativi o l'adozione di concrete misure organizzative per prevenire l'usura.
La volontarietà del lavoratore nella prestazione dello straordinario non può configurare concorso di colpa né escludere il diritto al risarcimento, in quanto l'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087
c.c. ha fondamento costituzionale nel diritto al riposo e alla salute, diritti indisponibili che permangono anche in caso di disponibilità del lavoratore. Il superamento dei limiti di orario, infatti, non costituisce una mera questione quantitativa o retributiva, ma incide su diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, la cui tutela non può essere rimessa alla volontà del singolo lavoratore, spesso condizionata da esigenze economiche o da pressioni ambientali. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato attraverso le buste paga il numero complessivo di ore di straordinario prestate nel periodo di cui al ricorso dimostrando un superamento significativo e continuativo dei limiti orari previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare, dalle buste paga prodotte in atti emerge che il lavoratore ha svolto, in alcuni periodi, un numero di ore di straordinario significativamente eccedenti il limite delle 150 ore per semestre stabilito dall'art. 28 del CCNL. Tale superamento dei limiti contrattuali, protrattosi per un considerevole arco temporale, costituisce di per sé, secondo l'orientamento della Suprema Corte, un elemento presuntivo dell'esistenza del danno da usura psicofisica. D'altra parte, va rilevato che la società resistente, pur eccependo l'esistenza di legittime deroghe ai limiti ordinari previste dalla contrattazione collettiva a causa di eccezionali esigenze tecnico-produttive e difficoltà nell'assunzione di nuovo personale, non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla effettiva fruizione da parte del lavoratore di riposi giornalieri o settimanali compensativi, idonei a ridurre o compensare la maggiore penosità del lavoro straordinario effettuato.
Nemmeno può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione quinquennale. Il diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal superamento dei limiti di orario costituisce infatti una fattispecie di responsabilità contrattuale, in quanto violazione dell'obbligo di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c., e come tale è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.. Venendo alla verifica concreta delle ore eccedenti i limiti contrattuali, occorre analizzare la documentazione prodotta dalle parti.
In ordine alla quantificazione del danno da usura psico-fisica derivante dal sistematico superamento dei limiti di orario, occorre procedere alla liquidazione secondo criteri equitativi ex art. 1226 c.c., in conformità con i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità. La determinazione del quantum debeatur deve pertanto fondarsi su parametri oggettivi, pur nell'ambito dell'inevitabile discrezionalità che caratterizza la valutazione equitativa. A questo riguardo deve escludersi la congruità di un criterio di quantificazione che includa nella base di calcolo del risarcimento l'intera retribuzione oraria che comporterebbe un'inammissibile duplicazione del compenso per la medesima attività, in quanto oggetto del riconoscimento risarcitorio è esclusivamente il danno da usura psicofisica, non dovendo tale importo compensare la prestazione lavorativa già regolarmente retribuita con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
In tal senso deve ritenersi che il criterio base di quantificazione debba individuarsi nelle maggiorazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva a compensazione della maggiore penosità della esecuzione della prestazione lavorativa per il lavoro straordinario, lavoro notturno, festivo che rappresentano, in via presuntiva, un indice di ristoro del pregiudizio subito dal prestatore di lavoro.
Pertanto, non possono condividersi i conteggi di parte attrice basati sul riconoscimento di un importo pari alla integrale retribuzione erogata per le ore di lavoro straordinario svolto. In linea con i principi di cui al CCNL di settore, deve considerarsi, quale parametro di riferimento, la maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne.
In applicazione del sopra richiamato criterio, vanno condivisi i conteggi proposti dalla società resistente.
Tale importo appare congruo e proporzionato a risarcire il danno da usura psicofisica determinato dallo svolgimento di un numero significativo di ore di straordinario eccedenti i limiti contrattuali perché riconosce al lavoratore quel plus, che vede aumentare la propria paga oraria, per aver svolto un'attività di natura straordinaria. Il CCNL RI (art. 17 CCNL 1976 in atti) prevede, infatti, una maggiorazione percentuale del 10% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario diurne e del 30% sulla retribuzione base oraria per le ore di straordinario notturne: “La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario prevista dalle leggi vigenti nel settore è computata sulle quote orarie della retribuzione normale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente accordo aumentata dei ratei di 13° e 14° mensilità e viene fissata per tutte le aziende nella misura del 10%... elevazione delle percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno: … al 30% per lavoro notturno non compreso in turni avvicendati”. Tale criterio di calcolo appare corretto, andandosi ad aggiungere tale importo, liquidato equitativamente a titolo di danno da usura, a quello già corrisposto per tali ore a mero titolo di lavoro straordinario.
Il criterio seguito è stato ritenuto congruo anche dalla Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n.
4588/2024).
Su tale somma, liquidata all'attualità, devono essere calcolati interessi al saggio legale e la rivalutazione monetaria, secondo indici Istat, dalla maturazione del credito cioè , trattandosi di risarcimento del danno , dalla data di formulazione della domanda di risarcimento , fino al soddisfo.
Le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio , si compensano nella misura di 1/3 e seguono la soccombenza per il residuo, liquidato in dispositivo anche in considerazione della ripetitività della controversia e del numero delle parti.
Dispone che la presente sentenza, emessa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta, sia comunicata alle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda condanna la resistente al pagamento in favore di Pt_1
della somma di euro 3.192,00 oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al
[...] saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
Compensa per metà le spese di lite e condanna la resistente al pagamento dell'ulteriore metà liquidata in € 900,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione
Si comunichi
Napoli, 11-12-2025 Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Anna Maria Beneduce