Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2732
CASS
Sentenza 26 novembre 1999

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L'avvenuta adozione del piano paesistico regionale non legittima la realizzazione, senza alcuna autorizzazione, di opere ritenute, a giudizio dell'autore, compatibili con lo stesso; ma semplicemente fa venire meno il carattere di assolutezza ed inderogabilità del vincolo di inedificabilità, previsto "medio tempore" dall'art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985 n. 431, rendendo, quindi, autorizzabili, ovviamente dalla competente autorità amministrativa, le opere compatibili.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 1 sexies della legge 8 agosto 1985 n. 431 è necessario non solo che si verifichino interventi non autorizzati su zone vincolate, ma che gli stessi siano idonei ad incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a protezione. Ne consegue che sono inscrivibili nella sfera dell'irrilevanza penale tutti gli interventi che non pongono neppure astrattamente in pericolo il paesaggio.

Ai sensi dell' art. 1 quinquies del D.L.. 27 giugno 1985 n. 312, introdotto dalla legge 1 agosto 1985 n. 431, in nessun caso è possibile derogare al divieto di inedificabilità da esso posto, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; interventi per i quali, ai sensi dell' art. 82, comma ottavo, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, così come sostituito dall'art. 1 del D.L. 312 del 1985, non è richiesta l'autorizzazione ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/1999, n. 2732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2732
    Data del deposito : 26 novembre 1999

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