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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 30245/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Onorina Salvi per procura Parte_1 allegata al ricorso,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1
- contumace -
OGGETTO: pensione di vecchiaia – risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come in ricorso e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 giugno 2024 la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l in persona del legale rappresentante pro- CP_1 tempore, esponendo:
- di avere presentato in data 21 marzo 2022 domanda di pensione di anzianità n. 2150921100059;
- di avere ricevuto in data 25 ottobre 2022 comunicazione di rigetto da parte dell' , sul presupposto della mancanza dei requisiti minimi di CP_1 contribuzione;
- di avere riscontrato che, secondo un aggiornamento dell'estratto conto previdenziale, a oggi ricavabile dalla posizione previdenziale individuale, l' ha inopinatamente eliminato il periodo di contribuzione dal 15 agosto CP_1 2002 al 30 aprile 2006, come emerge dall'estratto conto scaricato in data CP_1
26 ottobre 2022;
- che, tuttavia, secondo l'estratto conto del 27 gennaio 2022, lei CP_1 poteva tuttavia vantare di circa 18 anni di contribuzione;
- di avere confidato legittimamente e in buona fede nella bontà di quanto certificato dall' nel suddetto estratto conto e di avere sottoscritto in data CP_1
27 novembre 2018 un accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro in essere con con effetto risolutivo a far data dal 2 Controparte_2 gennaio 2019, basato sull'assoluta certezza di potere raggiungere agevolmente i requisiti minimi per il perfezionamento del diritto alla pensione;
- di avere, al riguardo, ritenuto di potere sommare ai 18 anni di contribuzione 18 mesi di riscatto di periodi di maternità, nonché 6 mesi di contribuzione volontaria;
- di avere presentato in data 26 ottobre 2018 domanda di estratto conto certificativo all' al fine di verificare ulteriormente la propria posizione CP_1 previdenziale, cui l'ente previdenziale in data 2 aprile 2020 aveva dato riscontro negativo, rifiutando il rilascio dell'ECOCERT e adducendo come motivazione la presenza di contribuzione ex;
Pt_2
- di avere proceduto, pertanto, a richiedere un appuntamento presso la sede di Roma, via dell'Amba Aradam n 5 – Polo FFSS IPOST per la CP_1 data del 16 settembre 2019, ricevendo durante tale incontro da parte del funzionario apposito estratto conto certificativo, riportante un totale di CP_1 contribuzione ex , accreditata alla data, pari a 17 anni, 10 mesi e 18 Pt_2 giorni;
- di avere provveduto a riscattare, al fine di raggiungere il requisito mimino di 20 anni di contribuzione, i periodi di maternità (numero 18 mesi per 3 figli), nonché a versare, previa apposita domanda approvata dall' , 6 CP_1 mesi e 11 giorni di contribuzione volontaria (periodo dal 20 marzo 2019 al 30 settembre 2019);
- di avere raggiunto, attraverso tali versamenti un totale di 1.050 settimane utili di contribuzione, superiori al predetto limite minimo di 20 anni e 1.040 settimane contributive, come evincibile dall'estratto conto CP_1 scaricato in data 27 gennaio 2022. Alla stregua di queste premesse la ricorrente, allegando di essere stata in ogni caso tratta in inganno sulla esatta posizione contributiva da parte dell' nonché di avere esperito, sia pure infruttuosamente, il procedimento CP_1 per la composizione della vertenza in sede amministrativa, ha chiesto a questo Tribunale di:
“1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente percepire Pt_1 la pensione di anzianità a far data dal 21 marzo 2022, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, accertato il raggiungimento del requisito di 20 anni di contribuzione;
2 2) per l'effetto disporre l'annullamento del provvedimento di reiezione della domanda di pensione in esame e, riconosciuto il raggiungimento del requisito di 20 anni di contribuzione e l'illegittima eliminazione dall'estratto conto previdenziale periodo di contribuzione dal 15 agosto 2002 al 30 aprile 2006, intimare all' l'immediata liquidazione della pensione dalla data di CP_1 compimento del diritto, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1 e 2, intimare comunque all l'immediata CP_1 liquidazione della pensione dalla data di compimento del diritto – coincidente con il compimento del 67 anno di età - con annesso versamento dei relativi interessi dovuti al ritardo nel pagamento, per il legittimo affidamento della ricorrente per i motivi meglio specificati nei punti III e IV delle Pt_1 considerazioni in diritto.
4) In via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande sub 1), 2) e 3), condannare l' al CP_1 risarcimento del danno, nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre alla ripetizione delle somme versate dalla ricorrente a titolo di Pt_1 contribuzione volontaria e maternità pari ad €19.988,73 (di cui € 5262,05 quali contributi volontari ed €14.726,68 quali contributi maternità) come da ricevute che si allegano alla presente, oltre ad interessi legali sulla somma suddetta”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituito in giudizio l' sicché all'udienza del 9 ottobre 2024 ne è stata dichiarata la contumacia. CP_1
La controversia è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, il ricorso non è fondato e va rigettato.
Emerge dagli atti di causa che la ricorrente, contrariamente a quanto esposto in ricorso, non abbia presentato una domanda di pensione di anzianità, bensì, al compimento dell'età pensionabile, una domanda di pensione di vecchiaia, respinta dall' per la mancanza del requisito contributivo (20 CP_3 anni di contribuzione, pari a 1040 settimane di contributi), con la precisazione che sono stati accreditati in favore della ricorrente contributi in misura pari a 16 anni e 6 mesi e che, in particolare, non risulta versata contribuzione nel periodo tra il 15 agosto 2002 e il 30 aprile 2006 (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Nessuna prova è stata offerta in merito all'effettivo versamento da parte del datore di lavoro della contribuzione dovuta per il Controparte_2 periodo dal 15 agosto 2002 al 30 aprile 2006, con riferimento al quale il
3 Tribunale di Roma aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato con la ricorrente e disposto, tra l'altro, la condanna alla regolarizzazione contributiva (cfr. doc. n. 11 del ricorso). Detta sentenza, peraltro, è stata confermata dalla Corte di appello di Roma (cfr. doc. n. 12 del ricorso). Tuttavia, in assenza di prova dell'effettivo accredito di contribuzione da parte del datore di lavoro, non può operare il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., per il quale le prestazioni previdenziali spettano anche in relazione ai contributi dovuti e non versati, giacché detto principio opera nei limiti della prescrizione contributiva e vale, peraltro, non soltanto ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione, ma anche per la relativa quantificazione (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., n. 10119 del 10 giugno 2012). In definitiva, essendo ormai decorso il termine di prescrizione per il periodo dal 15 agosto 2002 al 30 giugno 2006, in assenza di effettivo versamento – non provato in giudizio – i relativi contributi non possono essere computati in favore della ricorrente, a prescindere dal fatto che siffatto obbligo di versamento gravasse sul datore di lavoro. Resta salva, in ogni caso, la possibilità del lavoratore che ha conseguito un danno pensionistico, da perdita della pensione, di esperire nei confronti del datore di lavoro responsabile dell'inadempimento dell'obbligo contributivo l'azione risarcitoria ex art. 2116, comma 2, c.c. o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. Si tratta, tuttavia, di capi di domanda estranei al presente giudizio.
3. Quanto alla domanda risarcitoria proposta nei confronti dell' CP_1 come correttamente dedotto in ricorso la Suprema Corte ha da lungo tempo affermato che “una erronea indicazione (in eccesso) del numero dei contributi versati, solo apparentemente sufficienti a fruire di pensione di anzianità, il danno sofferto dall'interessato per la successiva interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni e del versamento dei contributi, è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, in quanto fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante su enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita, fornendo informazioni errate o anche dichiaratamente approssimative, pur se contenute in documenti privi di valore certificativo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 21454 del 19 settembre 2013). Ancora, la Corte di legittimità ha ribadito la responsabilità derivante dalla comunicazione in capo all' richiamando il precedente di Cass. n. CP_1
3195\2012 che “nell'ipotesi in cui un ente previdenziale, avente personalità giuridica di diritto privato, comunichi ad un proprio assicurato un'informazione erronea in ordine all'avvenuta maturazione del requisito
4 contributivo occorrente per poter fruire della pensione di vecchiaia, pur non essendo applicabile l'art. 54 della legge 9 marzo 1989, n. 88, il quale pone a carico dell' l'obbligo di comunicare agli assicurati l'entità dei contributi CP_1 versati, merita nondimeno tutela, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., l'affidamento dell'assicurato, essendo altresì gli organi degli enti previdenziali privati, per l'attività di amministrazione e di gestione svolta, in possesso di dati e di conoscenze, che comportano la titolarità di poteri e di connessi doveri, anche di comunicazione, da esercitare con diligenza. Ne consegue che grava sull'ente previdenziale l'obbligo di risarcire il danno derivato dall'erronea comunicazione e dalla conseguente decisione dell'assicurato di cancellarsi dall'albo professionale” (cfr. Cass., sez. lav., n. 23050 del 3 ottobre 2017). Invero, richiamando i precedenti di legittimità, più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “Questa Corte ha in più occasioni ribadito che l' CP_1 risponde delle erronee comunicazioni della posizione contributiva rese a seguito di specifica domanda dell'interessato, che lo abbiano indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, responsabilità derivante dall'inadempimento dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 della l. n. 88 del 1989, esercitabile sulla base del poteri di indagine e certificazione di cui dispone l'ente (v. Cass. n. 21454 del 19/09/2013, Cass. n. 23050 del 03/10/2017, Cass. n. 2498 del 1/2/2018). L'anzidetta responsabilità ha natura contrattuale, in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Cass. 02/05/2016, n. 8604, Cass. n. 27118 del 15/11/2017). 12. L'assicurato ha tuttavia l'obbligo di intervenire per interrompere il processo che determina l'evento produttivo di danno quando l'erroneità dei dati forniti dall'istituto sia riscontrabile sulla base dell'ordinaria diligenza, esercitabile nell'ambito dei dati che rientrano nella sua normale sfera di conoscibilità. Qualora egli non si attivi in tal senso e rassegni comunque le proprie dimissioni presentando domanda di pensione malgrado l'evidente erroneità dei dati contributivi a lui comunicati, concorre al verificarsi dell'evento dannoso, ai sensi del I comma dell'art. 1227 c.c., con la conseguente possibilità per il giudice di limitare il risarcimento dovuto. In tal senso l' ipotesi va distinta da quella, disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., cui ha fatto talora riferimento la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 8604 del 02/05/2016, cit.), riferibile ad un comportamento dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno già prodottosi, diverso dal contributo alla sua originaria causazione.” (così Cass., sez. lav., n. 23114 del 17 settembre 2019).
Si tratta di un indirizzo che, come espressamente rappresentato dalla sentenza da ultimo richiamata, pone una responsabilità risarcitoria, di natura
5 contrattuale, in capo all' , sulla base delle informazioni fornite CP_3 all'assicurato su richiesta specifica di quest'ultimo, sia pure ove non siano rispettate le particolari forme di richiesta e il rilascio della certificazione da parte dell' ex art. 54 della legge n. 88/1989 (come affermato in Cass., CP_1
23050/2017, nel quale il documento relativo alla posizione contributiva era stato comunque fornito dall' , su carta intestata dell'ente e la relativa CP_1 circostanza non era stata adeguatamente contestata dall' ). CP_3
4. Alla stregua di questi principi, nessuna responsabilità risarcitoria può essere ascritta all' per la cessazione del pregresso rapporto di lavoro della CP_1 ricorrente, poiché l'accordo di risoluzione consensuale del contratto di lavoro in essere con è stato stipulato dalla ricorrente in data 27 Controparte_2 novembre 2018, laddove il primo documento asseritamente rilasciato dall'Istituto, di cui all'allegato n. 7 della produzione documentale, recherebbe la data del 16 settembre 2019. Sicché la determinazione di risolvere il precedente rapporto di lavoro non può dirsi eziologicamente collegata a una comunicazione dell' in CP_1 ordine alla situazione contributiva della lavoratrice. Quanto alla contribuzione volontaria e al riscatto del periodo di maternità facoltativa, secondo quanto prospettato dalla ricorrente l' CP_1 avrebbe fornito una ricostruzione contributiva inesatta, computando in suo favore il periodo contributivo da agosto 2002 ad aprile 2006, in questo modo, inducendola in errore sulla sua esatta situazione contributiva, di guisa da determinarla nel richiedere il riscatto e versare i contributi volontari. L'unico documento precedente ai predetti versamenti è proprio quello prodotto sub 7, consistente nell'asserita attestazione rilasciata dall' CP_1 durante l'incontro del 16 settembre 2019. A parte che si tratta di una stampa estratta da un terminale informatico e priva di qualsivoglia indicazione che possa renderla univocamente riconducibile all' soprattutto quale documento attestante dati specifici, in CP_1 ogni caso il documento in questione non consente di fondare la domanda attorea.
Anzitutto, anche a ipotizzare che fosse stata rappresentata una anzianità contributiva di 17 anni, 10 mesi e 18 giorni, come dedotto in ricorso, invero, sommando 1 anno e 6 mesi versati a titolo di riscatto della maternità e altri 6 mesi e 11 giorni di contribuzione volontaria non si arriverebbe comunque al limite minimo di 20 anni di contribuzione, sicché il mancato raggiungimento del requisito sarebbe in ogni caso imputabile a un erroneo calcolo della ricorrente. Ciò basta a sconfessare l'assunto attoreo in ordine all'incidenza causale della comunicazione dell' sulle determinazioni adottate per raggiungere il CP_1 periodo minimo contributivo.
6 Peraltro, nella colonna indicante la totale anzianità contributiva è chiaramente esposto il dato “anni 14, mesi 10 e giorni 14”, corrispondente a quanto poi indicato dall' nel rigetto della domanda amministrativa sulla CP_3 contribuzione effettivamente versata in favore della ricorrente. E infatti, tenuto conto della contribuzione volontaria già versata al momento della verifica sulla situazione contributiva del 16 settembre 2019, effettuata con decorrenza dal 20 marzo 2019, sommando l'ulteriore periodo di contribuzione volontaria (sino al successivo 30 settembre 2019) e i 18 mesi a titolo maternità si raggiungono i 16 anni e 6 mesi di contribuzione che l' CP_1 ha rappresentato nel respingere la domanda di pensione. In altri termini, nell'unico documento proveniente dall' in riscontro CP_1 alla richiesta della ricorrente non è stata prospettata una situazione come quella indicata in ricorso.
4.1 Preme, peraltro, per completezza rappresentare che, a tenere conto dell'estratto conto previdenziale di gennaio 2022 (doc. n. 4 del ricorso), il periodo che appariva coperto da contribuzione da parte di Controparte_2 tra agosto 2002 e aprile 2006 riguardava oltre tre anni e mezzo di contributi: ossia, un periodo molto superiore a quello di 2 anni, 11 mesi e 4 giorni che secondo la ricorrente sarebbe stato indicato come incluso nel montante contributivo nel documento del 16 settembre 2019. Detto ultimo periodo, inoltre, non è stato incluso nell'anzianità contributiva, ma considerato solo “in diritto”, alludendo a una situazione non effettiva, ma solo potenziale o teorica. Di nessun pregio, infine, è l'estratto conto previdenziale del 27 gennaio 2022, non soltanto perché successivo ai versamenti dei contributi di maternità e, quindi, successivo al momento in cui la ricorrente sarebbe stata indotta in errore, ma anche perché si tratta di documento non rilasciato direttamente dall' , ma acquisito d'ufficio dai terminali, sicché recante espressamente CP_3
l'indicazione dell'assenza di natura certificativa e il carattere provvisorio, inidoneo ad attestare la situazione contributiva in vista del futuro trattamento pensionistico, specificamente invitando l'utente ad acquisire un documento certificativo.
5. Per questo complesso di ragioni le domande attoree vanno rigettate, non potendosi imputare all' nemmeno le determinazioni della ricorrente CP_3 in ordine al riscatto di periodi contributivi o di versamento di contributi volontari. Nulla a provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell' CP_1
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente
7 pronunciando, nella contumacia dell' rigetta il ricorso. CP_1
Nulla a provvedere sulle spese di lite. Roma, 16 febbraio 2025. Il giudice Cesare Russo
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