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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/10/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela MASCARELLO Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora M. PAPPALETTERE Consigliere
Dott.ssa Roberta COLLIDÀ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 862/2024 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Alessandria, Via Trotti n. 46, presso lo studio dell'avv. Massimo Grattarola che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
-appellante- nei confronti di
1 , residente in [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Alessandria, Corso Crimea n. 69, presso lo studio dell'avv. Daniela Pesce che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
-appellata-
In contraddittorio con
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del Sost. Proc. Dott.ssa M. Nuccio cha ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso.
Avente ad oggetto: impugnazione avverso sentenza di separazione personale tra le parti pronunciata dal Tribunale Ordinario di Alessandria in data 9 gennaio 2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante:
“Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma parziale dell'appellata sentenza
- ridurre il contributo al mantenimento dei figli a carico del sig.
[...]
alla somma complessiva di € 500,00 mensili oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie
- Compensare le spese della fase di primo grado.
Vinte le spese della presente fase”.
2 Parte appellata:
“Voglia la Corte d'appello di Torino, respingere l'appello proposto dal sig. perché inammissibile Parte_1
e comunque infondato.
Col favore delle spese e dei compensi del grado”.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I Signori e contraevano matrimonio in CP_1 Parte_1
Castellazzo Bormida in data 29.09.2002.
Dal matrimonio nascevano i figli (nato il [...] in Per_1
Alessandria) e (nato il [...] in [...]). Persona_2
Con ricorso depositato in data 01.04.2021 la signora chiedeva al CP_1
Tribunale di Alessandria di pronunciare la separazione personale dal coniuge, con addebito al marito.
In corso di giudizio di primo grado veniva effettuata l'istruttoria con produzioni e acquisizioni documentali, incarico ai Servizi Sociali e Sanitari e svolgimento di una CTU.
Il Tribunale, con sentenza in data 9 gennaio 2024, pronunciava la separazione personale delle parti.
Respingeva la domanda della signora di addebito della separazione al CP_1
marito.
Affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre (affido c.d. super Per_2
esclusivo), con collazione abituale presso la stessa.
Sospendeva le visite padre – figlio, con attivazione di visite alla presenza di educatore solo a fronte di volontà in tal senso del minore.
Disponeva la prosecuzione della presa in carico da parte di NPI/Servizio
Psicologia ASL Alessandria per a discrezione dei Servizi Sanitari. Per_2
3 Invitava i genitori a proseguire, ciascuno, un percorso psicologico di supporto alla capacità genitoriale.
Poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1
ordinario dei figli, la somma di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione dicembre 2022), oltre al 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria.
Condannava poi il signor a rimborsare alla signora le spese Pt_1 CP_1
processuali e poneva le spese di CTU a carico dello stesso nella misura del
75%, mentre il restante 25% veniva posto a carico della signora . CP_1
Il Tribunale di Alessandria, in punto di addebito della separazione, respingeva la domanda di addebito della separazione spiegata dalla moglie, tenuto conto della documentazione in atti dalla quale non emergeva la prova in ordine alle condotte fondanti l'addebito con relativa causalità sul venir meno della convivenza matrimoniale. Invero, la moglie imputava al marito la crisi del matrimonio rappresentando condotte maltrattanti protratte per tutto il matrimonio, anche comprensive di violenza sessuale. Tuttavia, le condotte censurate venivano descritte in modo assolutamente generico e poco chiaro tanto nel ricorso quanto nella memoria integrativa nonché nella stessa documentazione di cui al procedimento penale pendente nei confronti del signor Pt_1
Quanto all'affidamento del figlio minore , il Tribunale, tenuto conto Per_2
degli esiti della CTU, delle dichiarazioni rese dal minore e di quanto emerso dalla relazione sociale, riteneva che l'affidamento esclusivo del minore alla madre corrispondesse all'interesse dello stesso. Nella specie la CTU aveva evidenziato che il padre presentava “insufficienti funzioni paterne”, nonché
“una serie di elementi prognostici negativi per il recupero della genitorialità”,
4 mentre “la signora , per quanto coinvolta nel conflitto con il signor CP_1
, presenta adeguate funzioni genitoriali”. Inoltre, i genitori non Pt_1
sembravano assolutamente in grado di comunicare, né di confrontarsi tra loro;
in particolare, la signora mostrava delle criticità nel garantire CP_1
l'accesso all'altro genitore. Pertanto, l'affido esclusivo c.d. rafforzato appariva necessario per evitare un coinvolgimento negativo del minore nell'esercizio disfunzionale della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, dove il genitore onerato di prendere le decisioni nell'interesse del figlio avrebbe comunque dovuto informare l'altro genitore circa lo stato di salute del minore e la sua quotidianità.
Rispetto agli incontri tra il padre ed il minore, questi erano stati già sospesi nel maggio 2022, indicando ai genitori modalità di avvicinamento “indiretto” ai figli (regali, lettere, visite alla presenza di un educatore, nonché un percorso di mediazione intergenerazionale). Tuttavia, tali cautele non avevano sortito una ripresa dei rapporti padre – figlio. Pertanto, il Tribunale decideva di mantenere la sospensione delle visite, prevedendone la riattivazione alla presenza dell'educatore solamente a fronte di una volontà espressa in tal senso dal minore.
In punto di mantenimento il Primo Giudice osservava infine che il contributo a carico del padre, stabilito in sede di reclamo avanti a Corte nella CP_2
somma mensile complessiva di € 800,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, doveva essere confermato, tenuto conto dell'ultima dichiarazione dei redditi del signor relativa all'anno di imposta 2022, Pt_1
della media degli stipendi di cui alle buste paga prodotte dalla signora CP_1
per sedici mensilità, del canone di locazione pari a € 450,00 sostenuto dall'appellata, della posizione lavorativa precaria di quest'ultima e dell'assenza di contatti del padre con i figli.
5 Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello il signor Pt_1
evidenziando, in primo luogo, l'erronea valutazione circa l'entità del contributo al mantenimento posto a suo carico.
Rappresentava invero che la situazione economica della signora fosse CP_1
nettamente migliorata, come dimostrato dal fatto che alla stessa era stato revocato il gratuito patrocinio per superamento del limite di reddito. Inoltre,
l'appellata percepiva € 150,00 mensili di assegno unico per i figli, raggiungendo un reddito complessivo superiore ai € 2.000,00. Rilevava, altresì, che la signora aveva rinunciato ai sussidi INPS e che CP_1
presentava una spiccata attitudine a perdere i posti di lavoro (negli ultimi quindici anni la donna aveva cambiato una decina di posti di lavoro).
Precisava ancora che con il contributo versato dallo stesso alla signora CP_1
raggiungeva la somma complessiva di € 3.000,00 mensili.
Chiedeva quindi di poter corrispondere un contributo mensile per i due figli di
€ 500,00, oltre la metà delle spese straordinarie .
Si doleva infine dell'ingiusta condanna alle spese in primo grado chiedendone, pertanto, la compensazione.
Si costituiva in giudizio la signora domandando il rigetto del gravame in CP_1
quanto inammissibile e comunque infondato. Essa, nel merito, osservava che il signor non aveva perso occasione per screditarla e che il limite di Pt_1
reddito per mantenere il gratuito patrocino non era troppo elevato (nel 2023 era di circa 12.800,00 euro).
L'appellata, inoltre, evidenziava che, a far data dal 2023, l'assegno unico per le spettasse nella misura del 50% e pari a euro 150 mensili. Tuttavia Per_1
tale somma era minima tenuto conto del costo di mantenimento ordinario di due ragazzi (uno studente universitario e l'altro studente delle superiori).
L'appellata, altresì, precisava di non aver rinunciato ad alcun contributo INPS, ma che, per poter consentire al figlio di avvalersi gratuitamente del sostegno
6 di professionisti del Servizio, aveva rinunciato al proprio supporto psicologico in quanto il Servizio non aveva la possibilità di mettere a disposizione gratuitamente molteplici supporti a vantaggio di diversi componenti del nucleo familiare.
L'appellata riferiva che si era resa necessaria la locazione di una camera a
Genova per in quanto quest'ultimo non riusciva a viaggiare per Per_1
frequentare l'università e che, pertanto, essa stava facendo di tutto per consentire al figlio di proseguire gli studi, contrariamente al padre che non aveva mai contribuito alle spese dell'alloggio.
Rilevava che il contributo al mantenimento pari alla somma di € 500 per i due figli proposto dal signor era apparso insufficiente, mentre quanto Pt_1
disposto dai Giudici di Primo Grado (€ 400,00 per ciascun figlio) risultava congruo considerando: l'assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli a carico del padre;
la fruizione dell'ex casa coniugale da parte dell'appellante anche quale proprietario esclusivo;
il reddito dell'appellante pari ad €
29.592,00 complessivi nell'anno 2022 diverso da quello della signora CP_1
che aveva prodotto un reddito complessivo di € 15.667,00; la retribuzione media della signora pari a circa € 1.500,00 mensili, il versamento di un CP_1
canone di locazione mensile di € 450,00 a carico della stessa, i costi delle utenze del nucleo e i costi di trasporto per poter raggiungere il luogo di lavoro, nonché la locazione di una stanza presso la sede universitaria per con spesa di € 380,00 mensili). Per_1
In punto spese l'appellata rilevava che vi fosse perfetta coincidenza tra chiesto e pronunciato, in quanto la domanda di assegno di mantenimento per il coniuge non era stata riproposta, chiedendosi la sola conferma dell'assegno già disposto in primo grado.
In data 14.01.2025 il signor depositava apposita memoria volta a Pt_1
confutare la comparsa di costituzione avversaria, insistendo, pertanto,
7 sull'appello proposto e allegando le comunicazioni whatsapp intercorse tra le parti.
La signora eccepiva l'irritualità della suddetta memoria, chiedendo a CP_1
Codesta Corte di non tener conto né delle argomentazioni avversarie né delle produzioni allegate, non comprendendo il motivo per cui l'odierno procedimento di appello non avrebbe dovuto seguire un ordinato procedere entro i canoni previsti dal codice di rito.
Parte appellante e parte appellata producevano nuovi documenti nelle note autorizzate di precisazione delle conclusioni.
La Corte all'udienza del 6 giugno 2025 si riservava di valutare ammissibilità e rilevanza di tali documenti nuovi e tratteneva la causa a decisione concedendo i termini di giorni 20 per le conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
La causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che i motivi di appello vertono esclusivamente sull'entità del contributo al mantenimento dei figli dovuto dal signor e Parte_1
sulla condanna al 50% delle spese di lite in primo grado, previa compensazione per il restante 50% come disposto dalla sentenza di primo grado del Tribunale di Alessandria emessa in data 9 gennaio 2024.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria datata 18 dicembre 2024, non essendo stata autorizzata ed essendo la presente causa disciplinata dal rito ante riforma Cartabia che non prevede replica alcuna se non autorizzata nonché l'inammissibilità dei documenti nuovi con la stessa depositati ( sub. 04-05-06 e 07 in quanto documenti che avrebbero già potuto essere prodotti con l'atto di appello iscritto il 15 luglio
2024).
Parimenti inammissibile deve essere dichiarata la memoria datata 13 gennaio
2025 di parte appellante in quanto non autorizzata.
8 Ciò posto debbono invece ritenersi ammissibili e rilevanti le nuove produzioni effettuate dalle parti con rispettive memorie in data 21 maggio 2025 in quanto la stessa Corte aveva invitato le parti all'udienza del 24 gennaio 2025 ad aggiornare la documentazione fiscale relativa al periodo di imposta 2023 e la signora ha aggiornato le produzioni fiscali allegando il modello 730 CP_1
relativo al periodo di imposta 2023 e la certificazione unica del periodo di imposta 2024 ed inoltre ha aggiornato i dati relativi alla propria posizione lavorativa produzione lavorativa producendo, in particolare, la lettera di licenziamento da parte della , l'attestazione di CP_3
disoccupazione e la domanda per la SP.
Il signor ha invece depositato la certificazione di lavoro dipendente Pt_1
relativa all'anno 2024 così fornendo prova dei propri redditi da lavoro dipendente pari a euro 33.522,59.
Come nuova circostanza fattuale, occorre dare atto che , a partire quantomeno dal marzo 2025 il figlio non è più convivente con la Per_1
madre ma è andato ad abitare per conto proprio anche se ha domandato con lettera dell'avvocato un sostegno economico ad entrambi i genitori e la signora con e-mail del 20 febbraio 2025 dichiarava di nulla opporre ad CP_1
un pagamento diretto a mani del figlio.
La circostanza relativa al venir meno della convivenza del figlio con la madre spiega effetti giuridici rilevanti in quanto è di per sé idonea a far venir meno il diritto di quest'ultima di domandare un contributo al mantenimento per il figlio a partire dal mese di marzo 2025. Per_1
Non è possibile in grado di appello integrare il contraddittorio con un terzo e cioè con il figlio il quale, se vorrà agire in giudizio, per il proprio Per_1
mantenimento dovrà farlo in separato ed autonomo giudizio convenendo in causa entrambi i genitori.
9 Pertanto il presente appello concerne esclusivamente il contributo al mantenimento dovuto dal signor per il figlio ( nato Pt_1 Persona_2
nel 2007) e tuttora convivente con la madre signora . CP_1
Non vi è dubbio- ad avviso di questa Corte- che la situazione economico- patrimoniale del signor sia nettamente migliore rispetto a Parte_1
quella della signora . CP_1
Egli infatti è proprietario esclusivo della casa ex familiare dove abita.
Inoltre percepisce un reddito da lavoro dipendente presso la LA
Dispensing spa come da certificazione unica periodo di imposta 2024 pari a circa 25.000 euro netti annui corrispondenti su dodici mensilità a circa 2100 euro mensili.
La signora ha perso il lavoro a partire dal 1 febbraio 2025 per CP_1
licenziamento a causa di giustificato motivo oggettivo dato dalla
[...]
e percepisce la SP pari a euro 1056 netti mensili. Controparte_4
Risulta poi che la stessa si sia attivata per ottenere l'attestato come operatore socio sanitario come da comunicazione dell' ( cfr. Parte_2
doc. 15). Sicuramente la signora è dotata sia per l'attitudine al lavoro CP_1
sia per l'età ( è nata nel 1975) di una buona capacità lavorativa suscettibile di essere messa a frutto.
Dalla certificazione unica anno 2024 risulta che la signora abbia CP_1
percepito un reddito di euro 3391 annui mentre dalla dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2023 risulta un reddito da lavoro dipendente pari a circa
25.000 euro.
Costituisce comunque un dato inconfutabile che la signora abbia CP_1
subito un mutamento della posizione lavorativa risultanto a tutt'oggi disoccupata e percependo esclusivamente il sussidio SP e l'assegno unico per i figli. Essa inoltre vive in casa condotta in locazione al canone mensile di euro 450 e deve farsi carico delle relative utenze.
10 Pertanto, si ritiene che , considerati i redditi del signor e previa Pt_1
comparazione con la meno florida e meno stabile situazione reddituale della signora , il contributo al mantenimento per il figlio CP_1 Persona_2
debba essere confermato in euro 400 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie a condizione che queste ultime siano preventivamente concordate e poi documentate ad eccezione di quelle urgenti per le quali comunque è necessaria la successiva documentazione.
Deve invece essere dichiarato non dovuto a favore della signora
[...]
il contributo al mantenimento per il figlio con effetto dal CP_1 Per_1
marzo 2025 in quanto il figlio non è più convivente con la madre per ammissione di entrambe le parti in causa ( cfr. memorie conclusive).
Per quanto concerne le spese di lite di primo grado, la pronuncia del
Tribunale di Alessandria che le ha poste a carico per il 50% del signor Pt_1
risulta corretta considerato che la signora è risultata soccombente in CP_1
punto addebito della separazione ma è risultata vittoriosa in punto affidamento in via esclusiva del figlio e in punto contributo per il Per_2
mantenimento dei figli che il signor chiedeva di corrispondere in Pt_1
misura inferiore.
Pertanto in parte qua la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Ricorrono fondati motivi per compensare le spese di lite del presente grado considerato il parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M
11 La Corte d'Appello di Torino Sezione MINORENNI E FAMIGLIA In parziale accoglimento dell'appello, conferma il contributo al mantenimento del figlio , oramai Per_2 maggiorenne, convivente con la madre signora in euro 400 CP_1 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie preventivamente concordate e poi documentate, salvo il caso dell'urgenza in cui le spese dovranno comunque essere successivamente documentate. Dichiara non dovuto il contributo al mantenimento del figlio a favore Per_1 della signora a partire dal marzo 2025. CP_1
Conferma per il resto. Dichiara compensate per intero le spese di lite del presente grado. Torino 23 luglio 2025 Si comunichi Il Presidente est. Carmela Mascarello
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