CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 13/05/2026, n. 17369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17369 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: De FI RI nato a [...] il [...] De FI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati nell’interesse di RI De FI e di AN De FI;
rilevato che nelle more della trattazione è stata prodotta l’intervenuta remissione di querela nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con rituale accettazione, in presenza della quale si chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
considerato che
, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., atteso che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante;
che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata;
che, dunque, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;
ritenuto che
da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;
ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17369 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 14/04/2026 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letti i ricorsi presentati nell’interesse di RI De FI e di AN De FI;
rilevato che nelle more della trattazione è stata prodotta l’intervenuta remissione di querela nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, con rituale accettazione, in presenza della quale si chiede che sia dichiarato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
considerato che
, alla luce di ciò, la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell’art. 152 cod. pen., atteso che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante;
che la remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata;
che, dunque, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva;
ritenuto che
da quanto esposto consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela;
ritenuto, infine, che le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17369 Anno 2026 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 14/04/2026 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perche' il reato e' estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 2