Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Ove l'assicurato, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, abbia presentato domanda di pensione di inabilità e successivamente, sino alla morte, abbia continuato l'attività lavorativa o abbia percepito un reddito da lavoro, deve ritenersi che tale situazione costituisca elemento impeditivo del diritto alla pensione e precluda pertanto l'acquisizione da parte degli aventi causa del diritto alla pensione di reversibilità, a nulla rilevando che l'attività lavorativa e il reddito da lavoro si siano realizzati prima o dopo la presentazione della domanda amministrativa o la concessione della pensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale Istituto, rappresentato difeso dagli avvocati STARNONI GIORGIO, PASSARO RI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GG IS, ET DA, ET OL, quali eredi di ET RI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 218/98 del Tribunale di VITERBO, depositata il 29/04/98 R.G.N. 952/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1 dicembre 1994 IA
LL, IE TI e AO TI, nella qualità di eredi di RI TI, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Viterbo, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS, esponendo che il 17 dicembre 1993 il loro dante causa aveva presentato domanda di pensione di inabilità in quanto affetto da un complesso morboso che escludeva totalmente la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
L'INPS, aveva concesso soltanto l'assegno di invalidità. In data 27 settembre 1994, però, il loro congiunto era deceduto.
Chiedevano, pertanto, nella qualità di eredi dell'assicurato, la condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei della pensione di inabilità nel frattempo maturati sino al decesso del congiunto. Con sentenza in data 5 marzo 1996 il Pretore adito, ritenendo provato che dal gennaio 1994 il TI non avesse più prestato attività lavorativa, dopo averlo dichiarato inabile, sulla base della disposta consulenza tecnica, condannava l'INPS a corrispondere agli eredi i ratei della pensione di inabilità dal primo giugno 1994 sino al 27 settembre 1994, data di decesso dell'assicurato, oltre gli interessi dalle singole scadenze e oltre le spese del giudizio. Con sentenza in data 19 marzo - 29 aprile 1998 il Tribunale di Viterbo rigettava l'appello dell'INPS osservando che sulla base del chiaro disposto di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222, interpretato conformemente dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7783 del 14 luglio 1993, l'incompatibilità dei compensi percepiti dall'assicurato in riferimento alla pensione di inabilità sussiste solo per l'attività lavorativa prestata dopo il provvedimento di concessione della pensione. La revoca della pensione, perciò, secondo il Tribunale, è prevista dalla legge soltanto per i compensi percepiti con attività lavorativa svolta dopo il provvedimento di concessione della pensione di inabilità.
Da ciò il Tribunale traeva la conclusione che non potesse avere alcuna rilevanza ai fini della revoca della pensione l'attività svolta dal TI, posto che egli era deceduto in data 1 giugno 1994 e, quindi, in data anteriore al formale riconoscimento del suo diritto, avvenuto con il provvedimento di concessione della pensione di inabilità.
L'INPS ricorre per cassazione con unico motivo.
Gli intimati hanno depositato procura senza, tuttavia, partecipare all'udienza di discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto ricorso l'INPS deduce che in violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 e, comunque, con omessa ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia il Tribunale, pur dando atto dell'attualità lavorativa della percezione della retribuzione da parte del TI nel periodo 1 giugno - 27 settembre 1994, data del suo decesso, abbia, tuttavia, riconosciuto ai suoi eredi il diritto a percepire per tale periodo i ratei della pensione di inabilità in quanto attribuita con formale provvedimento di concessione successivo alla morte dell'assicurato. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite, aderendo a un orientamento minoritario di questa Corte (v. Cass. 27 giugno 1988 n. 4344; Cass. 19 giugno 1991 n. 6926) con sentenza n. 7783 del 14 luglio 1993 hanno ritenuto che a norma dell'art. 2 quinto comma della legge 12 giugno 1984 n. 222, in caso di morte dell'assicurato avvenuta dopo la presentazione della domanda amministrativa, il già sorto diritto alla pensione di inabilità, anche se non operativo in capo all'assicurato, determinerebbe al momento della morte di quest'ultimo l'automatico sorgere del diritto alla pensione di riversibilità, ragguagliata al contenuto economico della pensione di inabilità, in favore degli eredi, sussistendo i requisiti sanitari e quelli economici. Tuttavia, hanno sottolineato le Sezioni Unite, se l'assicurato in possesso dei requisiti sanitari e contributivi continui a percepire compensi lavorativi dopo la presentazione della domanda di pensione di inabilità e fino alla morte, i compensi lavorativi sarebbero incompatibili con la pensione già concessa o riconosciuta della quale, perciò, va disposta la revoca.
In altri termini, secondo le Sezioni Unite, "la rinuncia ai trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione e la cancellazione dagli elenchi e albi indicati dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 non costituiscono requisiti costitutivi ulteriori per il sorgere del diritto della pensione di inabilità in aggiunta al requisito sanitario e a quello contributivo ma sono soltanto condizioni di erogabilità della pensione in relazione a un diritto già sorto, condizioni che, tuttavia, vanno accertate dal giudice al fine di stabilire la concreta erogabilità o meno del trattamento pensionistico con una decorrenza che, in caso di rinuncia o di cancellazione effettuata successivamente alla presentazione della domanda di pensione, va fissata nel primo giorno successivo a quello della rinuncia o della cancellazione".
La tesi delle Sezioni Unite non può essere condivisa, anche perché essa muove dall'egualmente non condivisibile presupposto secondo cui la percezione di un reddito di lavoro e, persino, lo svolgimento di qualsiasi - se pur minima - attività lavorativa produttiva di reddito non sarebbe di ostacolo al conseguimento del diritto a percepire la pensione di inabilità.
Se fosse vera siffatta ipotesi, però, non potrebbe in alcun modo giustificarsi la disposizione di cui al quinto comma del citato art. 2, in forza del quale - come le stesse Sezioni Unite precisano in aderenza al chiaro dettato della legge - l'assicurato, a cui sia stata riconosciuta la pensione di inabilità deve subire la revoca della pensione, ove si accerti comunque che egli successivamente a tale riconoscimento abbia percepito compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato.
Invero, il secondo comma dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 non pretende alcuna rinuncia a compensi di lavoro perché al primo comma ha chiarito che costituisce ineludibile requisito costitutivo del diritto alla pensione di inabilità l'accertamento che l'assicurato si trovi, a causa di difetto fisico o mentale, nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Lo svolgimento, perciò, di qualsiasi attività lavorativa da parte dell'assicurato produttiva di reddito costituisce condizione ostativa per il sorgere del diritto alla pensione di inabilità. Questa viene concessa soltanto se l'assicurato non sia percettore di reddito di lavoro.
L'accertata circostanza che egli percepisca un reddito di lavoro, infatti, rende evidente che non sussiste l'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa produttiva di reddito e che il grave difetto fisico o mentale da cui è affetto non rileva ai fini della concessione della pensione di inabilità proprio perché non gli impedisce di svolgere la detta attività lavorativa.
Peraltro l'assicurato, per avere concessa la pensione di inabilità, deve rinunciare a tutti i trattamenti previdenziali e assistenziali di cui egli sia percettore in sostituzione della retribuzione.
Tale rinuncia, ponendosi come condizione sospensiva del provvedimento di concessione della pensione di inabilità, fa sorgere il diritto a tale provvedimento soltanto nel momento in cui essa viene manifestata.
Invero, il legislatore ha inteso radicalmente modificare il sistema previgente (art. 10 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e successive modifiche), in forza del quale non si richiedeva per la concessione della pensione che l'assicurato fosse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa bensì un'attività che assicurasse soltanto un reddito di lavoro inferiore, entro certi limiti, rispetto a quello normalmente esigibile dalla sua capacità di guadagno (e cioè inferiore a metà per gli impiegati e a un terzo per gli operai prima che intervenisse la Corte Costituzionale con sentenza n. 160 del 6 luglio 1971 e, dopo tale sentenza, a un terzo sia per impiegati e sia per operaio. Con il sistema introdotto dalla legge n. 222 del 1984, invece, o si richiede una ridotta capacità di lavoro, che non esclude la possibilità per l'assicurato di percepire un sia pur ridotto reddito di lavoro (come per l'assegno di invalidità) oppure si richiede la totale esclusione della capacità di lavoro, la quale logicamente esclude che l'assicurato possa svolgere una qualsiasi attività lavorativa o che possa percepire qualsiasi reddito riconducibile a un'attuale attività di lavoro (è questo il caso della pensione di inabilità).
Da ciò consegue che costituisce elemento impeditivo del diritto alla pensione di inabilità il fatto che l'assicurato svolga una qualsiasi attività lavorativa o che percepisca un reddito da attualità di lavoro, a nulla rilevando che tale attività e tale reddito si siano realizzati prima o dopo la presentazione della domanda amministrativa di pensione di inabilità o prima o dopo il provvedimento di concessione della pensione di inabilità. Nella specie, non essendo contestato che il TI avesse svolto attività lavorativa produttiva di reddito dal momento della presentazione della domanda amministrativa sino al momento del suo decesso, non poteva aver diritto alla pensione di inabilità. Non poteva perciò, trovare accoglimento la domanda delle eredi che ne avevano fatto richiesta.
Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dall'INPS, la sentenza impugnata va cassata.
In conseguenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la domanda delle eredi dell'assicurato proposta con ricorso depositato in data 1 dicembre 1994 va rigettata.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo risultante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 134 del 1994, nulla va disposto per le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda.
Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001