Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3098
CASS
Sentenza 3 marzo 2001

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Ove l'assicurato, in possesso del requisito sanitario e di quello contributivo, abbia presentato domanda di pensione di inabilità e successivamente, sino alla morte, abbia continuato l'attività lavorativa o abbia percepito un reddito da lavoro, deve ritenersi che tale situazione costituisca elemento impeditivo del diritto alla pensione e precluda pertanto l'acquisizione da parte degli aventi causa del diritto alla pensione di reversibilità, a nulla rilevando che l'attività lavorativa e il reddito da lavoro si siano realizzati prima o dopo la presentazione della domanda amministrativa o la concessione della pensione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3098
    Data del deposito : 3 marzo 2001

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