CA
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3091/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8967/2024, vertente
TRA
, . , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , tutti rappresentati Parte_5 Parte_6 Parte_7 e difesi dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliati in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b; APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,12; APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p,c, nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, “Con ricorso ritualmente notificato i ricore,ti in epigrafe [gli odierni appellanti ndr] hanno convenuto in giudizio il
[...]
e , premettendo di essere tutti dipendenti Controparte_1 del attualmente in servizio all'estero a seguito di Controparte_2 procedura di mobilità professionale e collocati fuori ruolo presso il M.A.E.C.I., ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. Scuola e del decreto legislativo n. 64/2017, hanno contestato la legittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari a € 46,52 chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità della trattenuta, di ordinare al MAECI l'interruzione della stessa con condanna del convenuto alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori di legge e con vittoria di spese da distrarsi. Il MAECI si è costituito eccependo la prescrizione di somme relative al quinquennio antecedente il deposito del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda . Richiamava in particolare il disposto dell'art 1 comma 37 della L 549/95.”. Il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza del Tribunale hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e , che contestano lamentando, con unica articolata censura, la non
[...] Parte_7
“APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE DEL Controparte_2
DEL D.P.R. N. 18/1967 E DELLA LEGGE N. 549/1995 … In maniera del tutto illogica il M.A.E.C.I., CP_ sull'errato presupposto che ai ricorrenti non verrebbe corrisposta l effettua sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede la trattenuta mensile pari ad € 46,52 a titolo di CP_ conglobamento. In realtà, ai dipendenti del la Controparte_2 viene corrisposta nello stipendio tabellare con la conseguenza che, operando il M.A.E.C.I. anche la detrazione a titolo di conglobamento sulle somme relative all'assegno di sede, ne consegue una doppia detrazione sullo stipendio del personale della scuola destinato all'estero, che non trova alcuna ratio normativa, ovvero una illegittima detrazione/trattenuta, non supportata da alcuna normativa applicabile ai ricorrenti”.
Resiste allo spiegato gravame, con apposita memoria, il MAECI, che “chiede quindi a codesta Ecc.ma Corte – in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione in primo grado e in questa sede riproposta perché implicitamente ritenuta assorbita dal primo giudice – di dichiarare comunque prescritti i diritti economici maturati nel periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla data di ricezione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio da parte dell'Amministrazione resistente, non essendo stati prodotti in sede di merito atti precedenti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, o in subordine dalla data di ricezione del primo atto ritenuto idoneo dal giudice adito ad interrompere il predetto termine di prescrizione. Peraltro, qualora codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere implicitamente rigettata (e quindi non assorbita) la suddetta eccezione da parte del Tribunale, la si propone anche come motivo di appello incidentale avverso quella parte della decisione con cui il Giudice, giudicando direttamente nel merito, avrebbe implicitamente rigettato la suddetta questione preliminare. Per questa ragione, la presente comparsa viene notificata al procuratore avversario in qualità di avvocato degli appellanti principali, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ. … Da ultimo, si rileva – con riguardo al cumulo tra rivalutazione ed interessi sulle somme di cui è causa – che lo stesso non spetta, perché trattandosi di pubblici dipendenti l'art. 429 c.p.c. è derogato dagli artt. 22, co. 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 16, co. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che consentono la percezione degli interessi moratori nella sola parte eventualmente eccedente la rivalutazione monetaria, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13624/2020”.
L'appello è fondato e, a tal fine, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte n. 2745/2025, secondo cui: “L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009). 4 L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati 5 nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti"; Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -". Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi 6 tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale. Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare". Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole 7 equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e dell'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”.
Riconosciuta, quindi, l'illegittimità della trattenuta in questione, osserva il Collegio che il non ha sollevato alcuna contestazione sui periodi di destinazione all'estero. CP_1 ma ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata nell'originaria memoria difensiva. Alcuni lavoratori prima della notifica del ricorso in primo grado avevano inviato al M.A.E.C.I. atto di formale diffida e messa in mora, cui il CP_1 aveva dato riscontro, seppur negativo. In ogni caso gli stessi appellanti hanno limitato la domanda alle somme non coperte da prescrizione quinquennale, ove eccepita. L'appello incidentale, pertanto, va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza, e. liquidate come da dispositivo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, dell'avere il procuratore degli appellati difeso 8 parti, vanno poste a carico del appellante. CP_1
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello principale e in riforma della gravata sentenza, dichiara la illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte agli appellanti a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari a
€ 46,52 e ordina al MAECI l'interruzione della stessa con condanna del detto lla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, nei limiti della CP_1 prescrizione quinquennale, oltre accessori di legge:
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna il MAECI al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 3.777,80 e per il presente grado, in € 4.514,90, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 11.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3091/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 8967/2024, vertente
TRA
, . , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , tutti rappresentati Parte_5 Parte_6 Parte_7 e difesi dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente domiciliati in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b; APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
E
rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,12; APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p,c, nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, “Con ricorso ritualmente notificato i ricore,ti in epigrafe [gli odierni appellanti ndr] hanno convenuto in giudizio il
[...]
e , premettendo di essere tutti dipendenti Controparte_1 del attualmente in servizio all'estero a seguito di Controparte_2 procedura di mobilità professionale e collocati fuori ruolo presso il M.A.E.C.I., ai sensi e per gli effetti del C.C.N.L. Scuola e del decreto legislativo n. 64/2017, hanno contestato la legittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari a € 46,52 chiedendo, previo accertamento dell'illegittimità della trattenuta, di ordinare al MAECI l'interruzione della stessa con condanna del convenuto alla restituzione delle somme CP_1 illegittimamente trattenute, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre accessori di legge e con vittoria di spese da distrarsi. Il MAECI si è costituito eccependo la prescrizione di somme relative al quinquennio antecedente il deposito del ricorso e contestando nel merito la fondatezza della domanda . Richiamava in particolare il disposto dell'art 1 comma 37 della L 549/95.”. Il Tribunale rigettava il ricorso e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza del Tribunale hanno proposto appello , Parte_1 Parte_2
, , , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
e , che contestano lamentando, con unica articolata censura, la non
[...] Parte_7
“APPLICABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE DEL Controparte_2
DEL D.P.R. N. 18/1967 E DELLA LEGGE N. 549/1995 … In maniera del tutto illogica il M.A.E.C.I., CP_ sull'errato presupposto che ai ricorrenti non verrebbe corrisposta l effettua sulle somme loro corrisposte a titolo di assegno di sede la trattenuta mensile pari ad € 46,52 a titolo di CP_ conglobamento. In realtà, ai dipendenti del la Controparte_2 viene corrisposta nello stipendio tabellare con la conseguenza che, operando il M.A.E.C.I. anche la detrazione a titolo di conglobamento sulle somme relative all'assegno di sede, ne consegue una doppia detrazione sullo stipendio del personale della scuola destinato all'estero, che non trova alcuna ratio normativa, ovvero una illegittima detrazione/trattenuta, non supportata da alcuna normativa applicabile ai ricorrenti”.
Resiste allo spiegato gravame, con apposita memoria, il MAECI, che “chiede quindi a codesta Ecc.ma Corte – in accoglimento dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione in primo grado e in questa sede riproposta perché implicitamente ritenuta assorbita dal primo giudice – di dichiarare comunque prescritti i diritti economici maturati nel periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla data di ricezione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio da parte dell'Amministrazione resistente, non essendo stati prodotti in sede di merito atti precedenti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione, o in subordine dalla data di ricezione del primo atto ritenuto idoneo dal giudice adito ad interrompere il predetto termine di prescrizione. Peraltro, qualora codesto Ecc.mo Collegio dovesse ritenere implicitamente rigettata (e quindi non assorbita) la suddetta eccezione da parte del Tribunale, la si propone anche come motivo di appello incidentale avverso quella parte della decisione con cui il Giudice, giudicando direttamente nel merito, avrebbe implicitamente rigettato la suddetta questione preliminare. Per questa ragione, la presente comparsa viene notificata al procuratore avversario in qualità di avvocato degli appellanti principali, ai sensi dell'art. 436 cod. proc. civ. … Da ultimo, si rileva – con riguardo al cumulo tra rivalutazione ed interessi sulle somme di cui è causa – che lo stesso non spetta, perché trattandosi di pubblici dipendenti l'art. 429 c.p.c. è derogato dagli artt. 22, co. 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e 16, co. 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che consentono la percezione degli interessi moratori nella sola parte eventualmente eccedente la rivalutazione monetaria, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13624/2020”.
L'appello è fondato e, a tal fine, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte n. 2745/2025, secondo cui: “L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009). 4 L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati 5 nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni - Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti"; Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -". Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi 6 tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale. Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare". Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole 7 equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e dell'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”.
Riconosciuta, quindi, l'illegittimità della trattenuta in questione, osserva il Collegio che il non ha sollevato alcuna contestazione sui periodi di destinazione all'estero. CP_1 ma ha riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata nell'originaria memoria difensiva. Alcuni lavoratori prima della notifica del ricorso in primo grado avevano inviato al M.A.E.C.I. atto di formale diffida e messa in mora, cui il CP_1 aveva dato riscontro, seppur negativo. In ogni caso gli stessi appellanti hanno limitato la domanda alle somme non coperte da prescrizione quinquennale, ove eccepita. L'appello incidentale, pertanto, va rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza, e. liquidate come da dispositivo, tenendo conto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.m. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, dell'avere il procuratore degli appellati difeso 8 parti, vanno poste a carico del appellante. CP_1
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello principale e in riforma della gravata sentenza, dichiara la illegittimità della trattenuta del cd. “Conglobamento” operata sulle somme corrisposte agli appellanti a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari a
€ 46,52 e ordina al MAECI l'interruzione della stessa con condanna del detto lla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, nei limiti della CP_1 prescrizione quinquennale, oltre accessori di legge:
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna il MAECI al pagamento delle spese di entrambi gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 3.777,80 e per il presente grado, in € 4.514,90, oltre, per entrambi i gradi, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 11.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste