Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
1)Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2)Dott. Cristina Midulla Consigliere
3)Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2421/2019, posta in decisione in data 25.10.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
BAUCINA in data 25/08/1948, (C.F. Parte_2
), (C.F. ), con il C.F._2 Parte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'Avv. FANZONE GIANDUILIO MARIA e dell'Avv. e con elezione di domicilio in via VIA CATANIA, 25 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
LA PROPRIA MANDATARIA Controparte_1
(P. IVA Parte_4
1
LUIGI ( ) e con elezione di domicilio in via VIA C.F._3
VALDINOTO N.10 90100 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e i suoi fideiussori (erede della sig.ra Parte_3 Parte_1
) e , citavano innanzi al Tribunale di Palermo la Persona_1 Parte_2
(cessionaria dei rapporti di cui è causa, originariamente Controparte_1
intrattenuti con CO di IC s.p.a, in particolare, del conto corrente n.2103.410.2917.80, intestato alla in virtù del quale era stato emesso il Parte_3
decreto ingiuntivo n.813/97 nei confronti della società e delle garanti e Per_1
e di un mutuo fondiario del 22.01.1993 intestato alla sig.ra , Pt_2 Pt_2
chiedendo che fosse rideterminato l'esatto ammontare delle relative esposizioni a seguito di versamenti effettuati in epoca successiva all'emissione del d.i. non opposto, deducendo: a) per il conto corrente, la nullità della pattuizione relativa agli interessi a causa del superamento del tasso soglia usura, nonché dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale, chiedendo il ricalcolo degli interessi applicati al conto corrente al tasso legale con decorrenza dall'1.10.1987 “tenendo conto dei versamenti effettuati”; b) per il mutuo, l'indeterminatezza del tasso d'interesse; c) per le fideiussioni prestate dalle e l'insussistenza ovvero l' Per_1 Pt_2 estinzione qualora “l'importo per cui venne prestata la fideiussione fosse risultato inferiore all'importo delle somme complessivamente ricevute dalla creditrice”, chiedendo, ove tali somme fossero risultate eccedenti il montante ipotecario, che fosse ordinata “la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria sui beni dei fideiussori” ai sensi dell'art.2884 c.c.
Si costituiva deducendo l'infondatezza, in fatto e in Controparte_1
diritto, delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
2 Disposta C.T.U. contabile, veniva depositata una prima relazione, in data
13.12.2017 e una seconda relazione in data 30.10.2018. I crediti della banca venvano quantificati, quanto al decreto ingiuntivo in € 3.359.301,73 alla data del 30.9.2017 con la prima relazione e ricalcolato in € 497.997,27 con la seconda relazione;
quanto al mutuo fondiario in € 590.792,74 alla data del 15.12.2017.
Con sentenza n. 3865/2019 del 24/07/2019, il Tribunale, accogliendo parzialmente le domande formulate dagli attori, dichiarava l'usura sopravvenuta del tasso di interesse moratorio del contratto di c/ c n.2103-410-2917-80; dichiarava il credito della banca relativo al rapporto di c/c n. 2103-410-2917-80, alla data del
30.09.2017, pari ad € 497.997,27; dichiarava la nullità per indeterminatezza della clausola relativa al tasso di interesse corrispettivo del contratto di mutuo del
22.01.1993 rep.99563 racc. n.7988; dichiarava dovuta dalla alla banca con Pt_2
riferimento al rapporto di mutuo, alla data del 15/12/2017, l'importo di € 590.792,74; compensava tra le parti le spese di lite e di C.T.U..
Avverso la suddetta sentenza, proponevano appello la società Parte_3
(erede della sig.ra ) e Parte_1 Persona_1 Parte_2
La e, per essa, la mandataria Controparte_1 [...]
costituendosi, chiedeva il rigetto del gravame, spiegando al Parte_4
contempo appello incidentale
In data 25.10.2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
APPELLO PRINCIPALE
Per una migliore comprensione della causa, va premesso che la vicenda processuale trae origine da due rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti, originariamente intrattenuti con CO di IC s.p.a (poi ceduti a
[...]
, e specificamente vengono in rilievo: Controparte_1
Il conto corrente n.2103.410.2917.80 (indicato d'ora in poi come n. ***780), disdettato il 27.3.1997, intestato alla (estratti conto prodotti in Parte_3
primo grado), assistito da fideiussioni prestate da e Persona_1 Pt_2
3 giusta lettere di fideiussione del 16.4.1982 e lettere limitative del 12.5.1992 Pt_2
(non rinvenute in atti e solo richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo di cui infra);
il contratto di mutuo del 22/01/1993 intestato a (Atto di Parte_2
erogazione finale e quietanza del 01/03/1993).
Con riferimento al rapporto di c/c ***780, l'istituto di credito ha ottenuto in data
24.11.1997 dal Tribunale di Palermo il decreto ingiuntivo (D.I.) n. 813/97, mai opposto, con cui era stato ingiunto alla società (debitore principale) Parte_3
e ai fideiussori (le sigg.re e , il pagamento di Persona_1 Parte_2
Lire 428.223.925 (€ 223.360,37), quale saldo debitore alla data del 30.9.1997, oltre agli interessi di mora, dovuti al tasso convenzionale del 16,50%, e con la capitalizzazione trimestrale dall'1.10.1997 al soddisfo.
È fatto accertato e incontestato che, successivamente all'emissione del D.I. – per quanto di interesse in questa sede – risultano essere stati effettuati i seguenti versamenti:
- versamento di € 15.000,00 del 28.12.2005 da Parte_3
- versamento di assegno di € 12.000,00 da Parte_3
- versamento di € 200.150,00 in data 9.10.2007 effettuato da CP_2
(da detta somma detratto l'importo imputato al pagamento delle cambiali agrarie dalla stessa accese);
- versamento di € 100.000,00 in data 09.10.2007 effettuato da Persona_1
;
[...]
- incasso giudiziale di € 147.308,50 (di cui € 138.591,25 per sorte ed
€.8.717,25 per il ristoro delle spese della procedura ex art.2770 c.c.), rinveniente dalla vendita dell'appartamento sito in Palermo Via Ausonia n°
150 effettuata in sede di procedura esecutiva RG Es. 996/95 promossa ai danni di . Persona_1
Ciò posto, ragioni di ordine logico impongono di affrontare il terzo motivo di impugnazione dell'appello principale, relativo all'asserita “mancata titolarità del rapporto dedotto in prime cure da parte della riguardante, quindi, la CP_3
titolarità rapporti di cui è causa.
Il motivo è infondato.
4 Innanzitutto, occorre rilevare che la censura è estremamente generica, formulata in poche righe, nelle quali si deduce esclusivamente che la conseguente “attività defensionale illegittima” avrebbe comportato “l'utilizzo di documentazione, ai fini del decidere, di cui doveva, invero, essere dichiarata (come rilievo anche d'ufficio) la relativa inutilizzabilità”, senza specificare puntualmente il fondamento delle proprie ragioni.
Trattasi, peraltro, di domanda sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio e, in ogni caso, infondata. Ed invero gli appellanti contestano la legittimazione della citandola nel presente giudizio quale “mandataria CP_3 della , pur avendo in realtà la perduto la predetta Controparte_1 CP_3
qualità, già nel corso del giudizio di primo grado, essendo stata sostituita dalla come evidenzia la documentazione prodotta in atti. Parte_4
In prime cure, infatti, la si è regolarmente costituita con comparsa di CP_3
costituzione e risposta e depositando procura speciale (v. atti depositati in primo grado del 29.11.2013; atti depositati in appello del 18.3.2020), ma a essa successivamente è subentrata la , con comparsa di costituzione del 24.7.2014 Pt_4
depositata in primo grado in pari data.
Passando al merito, con il primo motivo, l'appellante principale assume che ha errato il Tribunale a ritenere applicabile, nel caso di specie, il disposto dell'art. 1194
c.c., quanto alla imputazione dei pagamenti prima agli interessi e poi al capitale.
Il motivo è infondato.
È noto, al riguardo, che l'art. 1194 c.c. contiene un criterio legale di imputazione, in forza del quale il debitore, senza il consenso del creditore, non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese.
A dire degli appellanti principali, i versamenti sarebbero stati effettuati specificandone l'imputazione “in conto capitale”, per cui la diversa imputazione
(effettuata, in conformità al disposto dell'art.1194 c.c., prima agli interessi) sarebbe espressione di un comportamento “in mala fede” del creditore. Tale tesi è del tutto infondata, stante l'impossibilità di derogare al predetto criterio di imputazione in assenza del consenso del creditore (1194 co. 1 c.c.), non riscontrato, di fatto, nella documentazione in atti: gravava, infatti, sul debitore l'onere di allegare che il detto
5 creditore aveva consentito che il pagamento fosse imputato al capitale anziché agli interessi.
Pertanto, correttamente il ctu, nel tenere conto dei pagamenti frattanto intervenuti, ha applicato il criterio legale di imputazione ex art. 1194 c.c., conseguenza automatica di ogni pagamento (v. Cass. n. 13567/2024).
E' appena il caso di osservare che le altre specifiche doglianze delle imputazioni appaiono del pari infondate;
quanto all'imputazione di €. 300.150,00, (pag. 14 atto di appello) la stessa sentenza della Suprema Corte richiamata chiarisce, a seguire, che
“il suddetto principio (quello sancito dall'art. 1194 c.c.) è tuttavia applicabile se al conto acceda un'apertura di credito ex art. 1842 c.c., ove il correntista abbia effettuato versamenti o su conto c.d. scoperto desinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento o su conto in passivo, a cui non acceda l'apertura di credito”, che è la fattispecie in esame. Quanto a € 147.308,50 (atto di appello pag.
15), esso non costituisce un pagamento coattivo in senso proprio, ma il risultato dell'esecuzione immobiliare su immobile di una debitrice, fattispecie ben differente.
E infine, come meglio si vedrà in prosieguo, non è stata violazione di normativa antiusura.
Il motivo è infondato, altresì, nella parte in cui gli appellanti contestano l'imputazione dei versamenti effettuata dal C.T.U. di primo grado a deconto delle varie posizioni debitorie. Ed invero, quanto richiesto dagli appellanti in realtà coincide con le operazioni concretamente poste in essere dal C.T.U., (fatta eccezione per l'applicazione del criterio ex art. 1194 c.c., come sopra specificato). In particolare, come emerge dalla seconda relazione tecnica depositata in primo grado
(v. integrazione ctu 1° grado del 30.10.2018), con riguardo al c/c n. ***780 il C.T.U. ha considerato versamenti per un ammontare totale di € 395.995,44, di cui:
- € 15.000,00, quale versamento del 28.12.2005 da Parte_3
- € 12.000,00, quale versamento di assegno da Parte_3
- € 130.404,19 (dal versamento di € 200.150,00 in data 9.10.2007 effettuato da essendo imputati i restanti € 69.745,81 a deconto del mutuo da CP_2
questa contratto);
- € 100.000,00, quale versamento in data 09.10.2007 effettuato da Persona_1
;
[...]
6 - € 138.591,25 (dall'incasso giudiziale di € 147.308,50, escluse le spese di procedura pari a €.8.717,25).
Queste operazioni coincidono con quelle richieste dagli appellanti-debitori, i quali, nell'atto di appello contestano principalmente il criterio di imputazione dei versamenti ex art. 1194 c.c., ma continuano anche a ribadire l'errata imputazione degli stessi sotto il profilo delle posizioni debitorie, in particolare, chiedono di imputare €27.000,00 (risultante dalla somma dei primi due versamenti, pari a
€15.000,00 e €12.000,00) a deconto del debito nascente dal conto corrente n. ***780 del 24.11.1997 (atto di appello p. 13). Già in comparsa conclusionale del primo grado
(richiamata anche nell'atto di appello, “Erronea imputazione dei versamenti Pt_5 effettuati”, pag. 11 e ss.) concludevano: “i primi due versamenti [di € 15.000,00 e di
€ 12.000,00] … non potevano che essere imputati a deconto del solo debito nascente dal conto corrente n° 2103-410-2917-80 per il quale l'Istituto ottenne il decreto ingiuntivo n° 813/97. (…) Invece … vennero dal creditore arbitrariamente distribuiti
a deconto anche dei crediti riconducibili alla posizione;
…con il Parte_2 versamento della somma di € 300.000,00 da una parte sono state estinte le ragioni di credito relative alle cambiali per il debito residuo delle stesse a quella data, ovvero per €.69.745,81, mentre la restante somma di € 230.254,19 avrebbe dovuto essere imputata, per le ragioni sopra esposte, al solo decreto ingiuntivo”. Infine, nelle richieste conclusive dell'atto di appello, si limitano genericamente a domandare, a riguardo, l'accertamento del credito nascente dal conto corrente n. ***780 “tenendo conto dei versamenti effettuati e dell'incasso della somma di € 147.308,50” (atto di appello p. 24).
Dunque, l'imputazione dei versamenti come risultante dalla seconda relazione di ctu di 1° grado del 30.10.2018 è stata effettuata correttamente, sia per quanto riguarda il rispetto del criterio ex art. 1194 c.c., sia per la valutazione delle posizioni debitorie così come considerate dagli stessi appellanti (in disparte la correttezza del calcolo del debito residuo detratti i versamenti predetti, sui quali si tornerà).
Il motivo va quindi disatteso.
Con il secondo motivo dell'appello principale, i debitori lamentano “l'erronea valutazione circa la portata preclusiva della mancata opposizione del d.i. n. 813/97”
e, ribadendo le medesime argomentazioni spese in prime cure, contestano
7 l'inesistenza delle fideiussioni asseritamente prestate da e Parte_2 [...]
(e, a seguito del decesso, il suo erede , odierno Per_1 Parte_1
appellante), a garanzia del debito della In primo grado essi hanno Parte_3 sostenuto l'inesistenza/invalidità delle fideiussioni sulla base, in sintesi, per le seguenti ragioni: “nel decreto ingiuntivo non compare, tuttavia, alcun limite di importo entro il quale le garanti sarebbero chiamate a rispondere del debito della società…né la sig.ra né tanto meno il sig. nella qualità di erede Pt_2 Pt_1
della sig.ra , hanno contezza di dette fideiussioni e dei loro limiti ovvero Per_1
non conoscono né a quali linee di credito della si riferirebbero, né Parte_3 conoscono l'importo massimo entro il quale le stesse dovrebbero rispondere a titolo di fideiussori.…La mancata consegna delle lettere di fideiussione…realizzerebbe di fatto una sostanziale fideiussione omnibus, che in quanto tale è da considerarsi illegittima…la mancata esibizione della fideiussione rende la stessa inesistente perché non provata, ed anche perché priva degli elementi essenziali, quali la data e
l'importo massimo garantito ed ai sensi dell'art. 1938 c.c.” (ragioni ribadite in atto di appello, pp. 21-22).
Ora, a fronte dell'efficacia preclusiva del D.I. ingiuntivo non opposto, riconosciuta sul punto dal primo Giudice, i suddetti fideiussori nell'atto di appello sostengono la rilevabilità d'ufficio della nullità delle fideiussioni, richiamando, in via del tutto fuorviante, la giurisprudenza della CGUE riguardante le ipotesi di fideiussioni rilasciate dal consumatore.
Tali motivazioni appaiono del tutto infondate.
Il primo Giudice ha eccezionalmente ritenuto superabile l'efficacia preclusiva del giudicato certamente formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, solo in relazione alla presenza di violazione di norma penale. Ma, come si dirà più dettagliatamente in prosieguo, tale efficacia preclusiva appare, nella nomofilachia della Suprema Corte, generale e incondizionata tale da non poter essere superata, e certo non per questioni di patologia contrattuale.
Non è comunque applicabile, al caso di specie, la giurisprudenza comunitaria relativa alla disciplina consumeristica, richiamata dagli appellanti.
8 Invero, e in disparte altre considerazioni, la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (18.2.2016 n. 49), citata dagli appellanti, riguarda fattispecie diversa, e cioè il potere del Giudice investito dell'esecuzione di una ingiunzione di pagamento, di valutare d'ufficio il carattere abusivo di clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore (ove l'autorità investita della domanda d'ingiunzione di pagamento non sia competente a procedere a una simile valutazione); questione ben diversa da quella che viene qui in evidenza e cioè possibilità per un debitore destinatario di decreto ingiuntivo, di avanzare in via principale e in altro differente giudizio di merito, contestazioni sulla validità di un contratto di fideiussione laddove sia stata omessa scientemente (non constano invalidità della notifica del D.I.) l'opposizione allo stesso decreto.
Tali eccezioni dovevano essere fatte valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, che non è mai stata proposta, acquisendo lo stesso D.I. efficacia preclusiva. Il giudice di prime cure ha correttamente dichiarato “inammissibile la domanda formulata dal fideiussore e dall'erede ( ), del fideiussore Pt_2 Pt_1
( ), volta all'accertamento dell'inesistenza e/o della limitazione della Per_1
garanzia invocata dalla banca nel d.i. divenuto definitivamente esecutivo …”
(sentenza impugnata, pp. 5 e ss).
Il motivo, di conseguenza, va disatteso.
Per l'effetto, l'appello principale va rigettato.
APPELLO INCIDENTALE
Con il primo motivo, la banca contesta il ricalcolo effettuato in primo grado del credito derivante dal decreto ingiuntivo, in particolare per le seguenti ragioni:
“mancata applicazione della capitalizzazione trimestrale nel calcolo degli interessi maturati successivamente al decreto;
mancata integrale applicazione del tasso ingiunto agli interessi maturati successivamente al decreto per la ritenuta necessità di adeguare il tasso ingiunto ai tassi soglia”.
Ed invero, se da un lato il primo Giudice afferma l'efficacia preclusiva del D.I. non opposto con riguardo alle contestate fideiussioni, dall'altro, cadendo in contraddizione, non ha riconosciuto la stessa forza di giudicato alla quantificazione del credito derivante dal D.I., accogliendo il calcolo risultante dalla seconda CTU
9 (del 30.10.2018), in base alla quale viene riconosciuto un credito (a favore della banca) pari a € 497.997,27 ottenuto partendo dal credito derivante dal decreto ingiuntivo (pari a € 223.360,37), ricalcolato:
- sommandovi il debito per interessi di mora pari a € 670.632,34 «facendo applicazione del tasso soglia in vigore nei trimestri in cui il tasso di mora è risultato superiore», cioè, riconoscendo l'usura sopravvenuta degli interessi moratori e riportandoli dunque al tasso legale;
- escludendo l'effetto della capitalizzazione illegittima;
- scomputando i versamenti effettuati pari a € 395.995,44.
Ora, non può tenersi conto di tale relazione tecnica (se non per il conteggio e l'imputazione dei versamenti effettuati), attesa, in primo luogo, l'irrilevanza dell'usura sopravvenuta;
secondo il fondamentale insegnamento della Cassazione,
«Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto». Sezioni Unite – Cass. n. 24675 del 19/10/2017). Ma soprattutto viene in evidenza, il discostamento dalle condizioni stabilite dal D.I. non opposto che ha invece acquisito efficacia di giudicato sul punto.
A tal proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “L'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico,
e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda” (cfr. ex
10 plurimis: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza
n. 18791 del 28/08/2009). Da ultimo, “Il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. (Nella specie la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato, formatosi a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un banca in relazione al saldo passivo di un conto corrente, la successiva domanda, proposta dal correntista, tesa ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall'istituto di credito in forza di clausole negoziali invalide)” (Cass. 24.9.2018, n. 22465), pronunzia evidentemente aderente alla fattispecie in esame.
Dunque, il credito relativo al conto corrente n. ***780 deve essere calcolato in conformità a quanto disposto dal D.I. non opposto, e dunque applicando alla sorte ingiunta “gli interessi di mora, dovuti al tasso convenzionale del 16,50% e con la capitalizzazione trimestrale, entrambi dall'1.10.1997 al soddisfo” (v. d.i. in atti), tenendo conto dei versamenti successivamente effettuati come accertati dal ctu, pari ad € 395.995,44.
Dei suddetti criteri stabili nel decreto ingiuntivo (gli interessi di mora, dovuti al tasso convenzionale del 16,50% e con la capitalizzazione trimestrale, entrambi dall'1.10.1997 al soddisfo) era stata fatta applicazione nella prima ctu di 1° grado, effettuata in data 16.10.2017. Tuttavia, la stessa non è utilizzabile, in quanto, nonostante il ctu vi affermi che “sono stati decurtati i versamenti effettuati da parte debitrice ex art. 1194”, non risulta chiaro come in concreto sia stato tenuto conto di detti versamenti: infatti, il debito ivi accertato, pari a € 3.782.662,10, sembra risultare esclusivamente dalla somma algebrica di € 223.360,37 (debito originario da d.i.) ed €
3.559.301,73 (applicazione del tasso di mora 16,50% + capitalizzazione trimestrale per 20 anni, dal 1.10.97 al 30.9.2017).
11 Il motivo è, pertanto, fondato e richiede una ulteriore C.T.U. contabile.
Con il secondo motivo di appello incidentale, con riguardo alla statuizione relativa al mutuo fondiario, la banca lamenta che sia stato effettuato il calcolo degli interessi corrispettivi al tasso legale anziché al tasso convenzionale per ritenuta indeterminatezza ed indeterminabilità di quest'ultimo e sia mancata integralmente l'applicazione, nel calcolo degli interessi moratori, del tasso convenzionale
(normativamente previsto) per la ritenuta necessità di adeguare il tasso convenzionale ai tassi soglia.
Il motivo è infondato, con riguardo al profilo degli interessi corrispettivi e fondato, sul punto degli interessi moratori.
Occorre preliminarmente precisare che il rapporto in questione riguarda il contratto di mutuo fondiario del 22.01.1993 stipulato da (Atto di Parte_2
erogazione finale e quietanza del 01/03/1993) con l'allora CO di IC S.P.A., per un ammontare di £ 436.000.000, pari € 225.175,21.
Quanto all'indeterminabilità degli interessi corrispettivi si osserva quanto segue.
L'art.3 dell'atto di erogazione e quietanza dell'1.3.1993 prevede che «le rate del mutuo, eccetto la prima che sarà comprensiva degli interessi al tasso iniziale convenuto nella misura del sette virgola settantacinque per cento (7,75%) semestrale, saranno soggette a variazioni semestrali per tutta la durata del mutuo per effetto dell'adeguamento del tasso di interesse che il CO è autorizzato ad effettuare al 1^ gennaio ed al 1^ luglio di ogni anno, senza obbligo di preavviso, in relazione alle caratteristiche delle obbligazioni indicizzate utilizzate per la provvista, secondo i parametri indicati nell'allegato “B”». In detto allegato B viene precisato che «il saggio d'interesse semestrale sarà pari al tasso equivalente a quello annuo ottenuto dalla somma dei parametri che seguono, maggiorato di una aliquota dell'1% semestrale spettante alla Sezione: - ½ del rendimento lordo del campione dei titoli pubblici soggetto ad imposta rilevato mensilmente dalla Banca d'IA (media aritmetica dei dati pubblicati su “Il Sole 24 Ore” relativi ai primi tre mesi dei dieci antecedenti alla scadenza della rata); - ½ del tasso della lira interbancaria lettera a tre mesi pubblicato su “Il Sole 24 Ore” (media aritmetica dei dati relativi al primo giorno lavorativo bancario di ogni settimana di ciascuno dei primi tre mesi dei dieci
12 antecedenti la scadenza della rata) maggiorata di 0,75.». Veniva altresì precisato che
«in caso di mancata pubblicazione, da parte della fonte sopra indicata, sarà utilizzato il tasso pubblicato per il medesimo giorno su altri quotidiani finanziari» ed ancora che «qualora non fosse possibile utilizzare detto parametro, in sua vece sarà assunto il rendimento annuo posticipato netto dei B.O.T. a tre mesi, relativo ai primi tre mesi dei dieci antecedenti la scadenza della rata».
A detta dell'appellante incidentale, tali parametri ancorché individuati per relationem, soddisfano pienamente i requisiti di determinabilità “essendo prestabiliti, oggettivi, estrinseci al documento negoziale ed eterodeterminati (cioè non rimessi all'arbitrio della banca), in quanto fissati su scala nazionale, nonché suscettibili di univoca individuazione”.
La tesi difensiva della banca non può condividersi, in quanto dall'esame delle condizioni di contratto è evidente l'indeterminatezza e indeterminabilità del tasso di interesse corrispettivo ivi pattuito, come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, che fa proprie le risultanze della CTU (v. risposta del CTU alle osservazioni di parte, 13.10.2017, fascicolo di 1° grado), «nel contratto di mutuo non viene specificamente indicato il tasso corrispettivo nominale annuo, ma si fa riferimento unicamente ad un tasso periodale, semestrale stabilito nella misura iniziale del
7,75%» in relazione al quale «non viene nemmeno precisato se lo stesso sia un tasso nominale o un tasso effettivo, ciò determinando differenti risultanze in termini di tassi
e di relativi interessi (come si evince alle pag. 13, 14 e 15 della relazione peritale)».
Devono, dunque, ritenersi nulle le clausole relative ai parametri, «che, pur apparendo di per sé analitiche si risolvono, da un punto di vista matematico finanziario, in enunciati non danti luogo ad una univoca applicazione, ma richiedenti la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante
l'applicazione di tassi di interessi diversi» (sentenza impugnata, p. 7).
Pertanto, si condivide la soluzione del Giudice di prime cure, atteso che il contratto di mutuo in questione non contiene l'individuazione specifica del saggio di interessi corrispettivi, bensì rinvia sul punto ad indici e criteri aritmetici del tutto non determinabili “ex ante” ed anzi sostanzialmente aleatori, in quanto di futura (oltre che periodica) verificazione;
il che equivale alla mancata indicazione di un tasso di interesse, contrariamente alle prescrizioni dell'art. 117 T.U.B..
13 Con riguardo agli interessi di mora relativi al contratto di mutuo, l'appellante incidentale (p. 38 e ss) condivide l'applicazione da parte del C.T.U. del tasso contrattuale, ossia quello stabilito dai decreti ministeriali che regolavano la materia, così come previsto nel capitolato allegato al contratto di mutuo, secondo cui «Ogni somma dovuta dalla parte mutuataria in dipendenza del contratto di mutuo e non pagata produce, dal giorno della scadenza, di pieno diritto in favore del CO mutuante, interessi di mora nella misura di cui al D.M. 2 marzo 1981 pubblicato nella G.U.R.I. n.136 del 20 maggio 1981 o in quella diversa misura che fosse in seguito consentita da nuove disposizioni in materia» (cfr. art.5). Tuttavia, la banca censura le operazioni del C.T.U. ove, relativamente ad alcuni periodi, ha adeguato i tassi ai limiti usurari previsti dai DD.MM. di cui alla L.108/1996, successiva alla stipulazione del mutuo (22.01.1993).
Sotto tale profilo, la censura merita accoglimento. Ed invero, la legge n. 108 del
1996 non è applicabile ai contratti di mutuo stipulati prima della sua entrata in vigore: qualora il tasso degli interessi (siano essi corrispettivi o moratori), lecito al momento della pattuizione, diventi successivamente usurario, per effetto della variazione del tasso stesso (in quanto pattuito in misura variabile), ovvero per effetto della variazione del tasso-soglia, ciò non incide sulla pattuizione degli interessi e non trova, comunque, applicazione la legge n. 108 del 1996. (. Cassazione Civile, Sez. III,
10 novembre 2021, n. 33004).
In accoglimento di tale aspetto, la causa va rimessa sul ruolo e disposta, con separata ordinanza, la consulenza tecnica d'ufficio, onde rideterminare la somma dovuta dalla in relazione al contratto di mutuo, tenuto conto dei pagamenti Pt_2 effettuati per un totale complessivo di € 106.561,58, applicando gli interessi di mora esclusivamente nella misura pattuita.
Conclusivamente, l'appello principale va rigettato e la causa va rimessa sul ruolo, onde esperire una C.T.U. sulle questioni accennate relative all'appello incidentale.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
14 La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, pronunciando in via non definitiva nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e Parte_3 Parte_1 Pt_2
con atto di citazione notificato il 19.12.2019, avverso la sentenza n.
[...]
3865/2019 del 24/07/2019 pronunciata dal Tribunale di Palermo;
2) dispone con separata ordinanza rimettersi la causa sul ruolo, per la prosecuzione;
3) spese al definitivo.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
13.3.2025.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della sezione III civile in data
__________
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
15