Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 4900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4900 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2219/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.01.2025 da
1) Parte_1
Nata il 03/03/1991 a SEGRATE (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]N.45 20122 MILANO ITALIA con l'Avv. FERRINGO DONATO GIULIO elettivamente domiciliato VIA PODGORA,
4 20122
MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nato il 03/01/1988 a Fier in ALBANIA cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...]45 20122 MILANO ITALIA con l'Avv. CAMPANILE MASSIMO NICOLA elettivamente domiciliato PIAZZA
CASTELLO 21 presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
1
; C.F._3
- , nato a [...], il [...], cittadinanza italiana, C.F. Parte_3 [...]
C.F._4
FATTO
Con ricorso ex artt. 316/337 e seguenti c.c. e art. 473 bis. 12 c.p.c., depositato in data 21 gennaio 2025, la signora adiva il Tribunale di Milano al fine di Parte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento, modalità di visita paterne ai minori e Per_1
, nonché al fine di determinare il contributo indiretto al mantenimento degli stessi Pt_3
a carico del padre.
In data 02.05.2025 si costituiva in giudizio il Sig. Parte_2
All'udienza del 20.05.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo e concordemente chiedevano al Tribunale di accogliere le seguenti condizioni:
“1. i figli minori ed restano affidati in via condivisa al padre ed alla Per_1 Pt_3 madre con collocamento prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
3. il padre durante la settimana potrà vedere i minori un giorno infrasettimanale, indicativamente il mercoledì, con pernottamento dall'uscita da scuola/ piscina fino al giorno dopo con accompagnamento a scuola;
4. durante il periodo di vacanza natalizio i minori trascorreranno dal 23 dicembre al
30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori. Nel 2025
i minori trascorreranno il primo periodo con il padre;
5. i minori trascorreranno alternativamente di anno in anno con ciascuno dei genitori l'intero periodo di vacanza pasquale, resta inteso che Pasqua del 2026 sarà di spettanza materna;
6. durante le vacanze estive il padre trascorrerà con i minori due /tre settimane anche non consecutive periodo da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno.
7. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
8. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile dei figli l'importo complessivo di euro 150 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese in via anticipata con decorrenza dal mese di giugno 2025, importo rivalutabile annualmente secondo indici istat;
2 9.il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra assegno secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
10. il padre rinuncia all'assegno unico universale dei minori che verrà trattenuto al
100% dalla madre;
3 11. il padre ogni anno nel mese di gennaio consegnerà alla madre la documentazione necessaria per la compilazione del modello Isee, quest'anno provvederà entro il 10 giugno 2025;
12. i genitori prestano l'assenso per il rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i minori;
13. i genitori compileranno le deleghe richieste dalla scuola per il ritiro dei minori indicando persone di fiducia;
14. il padre entro il 10. 6. 2025 trasferirà altrove la residenza e comunicherà la nuova residenza alla signora;
Pt_1
15. i genitori dovranno comunicarsi dove si recheranno in vacanza con i minori;
16. il genitore che avrà con sé i minori durante le vacanze estive garantirà all'altro genitore una videochiamata/ telefonata al giorno, resta inteso che verranno garantite 3 videochiamate per l'intero periodo di vacanza.”
Le parti chiedevano che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte e contestualmente rinunciavano al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 21.05.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare, confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4 2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 04.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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