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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 647 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del rappresentata e Parte_1 Pt_2 difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in primo grado, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale dell' , in viale degli Alimena n. 8 Pt_1
appellante e
Controparte_1
appellata non costituita
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento dell'indennità di vestizione/svestizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza n. 980/2024 emessa il 7.5.2024 e non notificata, per i motivi di gravame sopra esposti, poiché infondata e non conforme a legge e, in conseguenza, ritenere che nulla è dovuto dall' alla parte appellata a titolo di indennità di Parte_1 vestizione/svestizione atteso l'inesistenza di tale indennità nel CCN di Categoria. condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.>> § 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva giudizio l' e, premesso di essere alle sue dipendenze con qualifica infermiere parte_1 categoria d presso l'ospedale san giovanni fiore, esponeva prestare l'attività lavorativa articolata su tre turni e caratterizzata da continuità assistenziale. deduceva che per esercitare propria professione, previsione aziendale contrattuale, deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario lavoro, divisa composta casacca co pantaloni o camice zoccoli scarpe, gli viene fornita, lavata stirata dall;
pertanto giunge azienda indossando i propri indumenti prima prendere servizio, recarsi l'apposito locale aziendale, spogliarsi indossare custodisce nell'armadietto personale, infine reparto, dove inizia il proprio turno lavorativo;
alla fine del compie le operazioni inverse: si reca nell'apposito dismettere divisa, consegnarla lavaggio caso necessità ovvero riporla fino al successivo rivestirsi. rappresentava altresì presentarsi reparto all'inizio regolare , sua vestizione avvenire un tempo antecedente vero turno;
parimenti non può abbandonare struttura sanitaria termine turno, sicché svestizione della degli privati avviene solo dopo compiere tali ed iniziare puntualità trovarsi ospedale almeno 10 minuti l'inizio ad uscire dopo. tenuta, poter svolgere prestazioni. assumeva, quindi, necessario l'abbigliamento lavoro doveva incluso nell'orario lavorativo conseguentemente, retribuito. essere, aver argomentato diritto, richiamato norme contrattazione collettiva concludeva chiedendo
“accertare il diritto della parte ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere da giorno 1 Settembre 2018 al 31 Ottobre 2022., e per l'effetto condannare l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. a rifondere alla ricorrente la somma di € 4.468,36 come sopra specificati e dettagliati, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c.” L'azienda sanitaria provinciale si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione era ricompreso all'interno dell'orario di lavoro assegnato, ossia nelle 36 ore settimanali>>.
§3
Pag. 2 di 10 Il Tribunale, dopo avere escusso il teste addotto dal lavoratore, “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti Parte_1 della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di € 4468,36 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<… In punto di diritto si osserva che l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 dispone “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. n. 8623/2020), in fattispecie analoga a quella odierna, ha affermato che “[…] l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da Pt_3 questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il l'abbigliamento tempo di necessario servizio (c.d. ad indossare tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo»; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla «funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
[..] pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento
Pag. 3 di 10 dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016) [..]”. Tanto premesso, all'esito della prova orale, le allegazioni in fatto di parte ricorrente hanno trovato riscontro. Ed invero, il teste escusso ( ), collega di lavoro di parte ricorrente, ha Tes_1 riferito che il personale sanitario è tenuto ad arrivare prima di iniziare il turno di servizio per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall' e solo dopo aver compiuto Pt_1 detta attività di vestizione può iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. Ha altresì riferito che la timbratura non incide sull'orario di lavoro perché la retribuzione è corrisposta per le sei ore lavorative a prescindere dall'orario di timbratura. La ricorrente ha dunque dimostrato in giudizio di aver compiuto le necessarie, come ora si vedrà, attività di vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di lavoro effettivamente retribuito;
l'istruttoria, infatti, ha consentito di ritenere provata, da un lato, la necessità per la stessa, come per tutto il personale che opera all'interno dei reparti ospedalieri, di giungere in reparto con la divisa e ciò, come è evidente, è richiesto dalla natura dell'attività dalla stessa svolta sottoposta a stringenti cautele in tema di igiene del luogo di lavoro a prescindere da una specifica regolamentazione sul punto, e, dall'altro, ha consentito di ritenere provato che è tenuta a prestare attività lavorativa per tutta la durata del turno senza che nella durata dello stesso possa farsi rientrare il tempo di vestizione e svestizione. Per intuibili ragioni di igiene, non rilevando che sul punto l'azienda non abbia adottato una specifica regolamentazione, il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti dell'Azienda - e non ovviamente a casa - prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro. È dunque provato che le operazioni di vestizione/svestizione sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso. Inoltre, è pure pacifico, che la parte ricorrente, come tutto il personale sanitario è obbligata a indossare sul luogo di lavoro la divisa fornita dall'azienda, di cui la datrice di lavoro cura la custodia e disciplina l'uso, imponendo che essa sia utilizzata per tutta la permanenza dei dipendenti nella struttura ospedaliera. Neppure vi è questione in ordine alla circostanza che la parte ricorrente, non diversamente dalla generalità del personale sanitario turnista, sia tenuta per disposizione aziendale, a sostituire i colleghi smontanti al cambio turno direttamente in corsia, analogamente non potendo allontanarsi dal luogo di lavoro senza aver ottenuto il cambio dai lavoratori addetti al turno successivo. Il carattere eterodiretto vestizione/svestizione delle operazioni di dell'abbigliamento ospedaliero, l'obbligatorietà dell'operazione in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa, ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere. In definitiva, dunque, il tempo divisa nella fattispecie costituisce lavoro effettivo poiché risulta dalla natura della prestazione che la parte ricorrente all'orario di inizio lavoro -all'inizio del turno- già deve trovarsi con la
Pag. 4 di 10 divisa indossata in guisa da iniziare puntualmente il turno e deve terminare il turno con addosso la divisa che viene dismessa dopo la fine del turno. La durata deve, cioè, essere al netto del tempo di vestizione e svestizione. Va poi evidenziato come risultano assenti specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura, e detta evenienza, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro. Ritiene il giudice di condividere i conteggi predisposti da parte ricorrente, peraltro non contestati, posto che la disposizione della contrattazione collettiva prima richiamata, prevede che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore (come nel caso di specie, per come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente e come emerso dalla prova orale) l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, facendosi riferimento all'ordinario orario di lavoro non considerando affatto il tempo occorrente per lo svolgimento di supplementare. dette operazioni quale lavoro. La parte convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 4468,36 oltre interessi dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§4 Par La sentenza è gravata d'appello dall' , che ne lamenta l'erroneità:
1) per avere il giudicante riconosciuto il diritto al lavoratore senza che lo stesso, nel corso del giudizio di primo grado, abbia depositato le timbrature di entrate ed uscita, necessarie a provare le operazioni di vestizioni/svestizioni, di cui ha richiesto ed ottenuto il pagamento, così come previsto dall'art. 27 al comma 11 del ccnl;
2) laddove il Tribunale non si è avveduto che l'articolo 27 del CCNL 21 maggio 2018 non prevede alcuna monetizzazione del tempo per la vestizione/svestizione del personale dipendete;
3) circa il quantum, per avere accordato un importo genericamente e non correttamente determinato, in quanto “1. il calcolo della quota oraria non specifica con esatta certezza il costo per ogni singola ora da rapportarsi ai minuti occorrenti (il CTU richiama la lettera dell'art. 27 comma 12 del CCNL 2016-18, senza però riscontrare che i 15 minuti riportati si riferiscono ad un massimo e non ad un criterio standard), per la quantificazione dell'indennità;
2. i divisori individuati ed utilizzati (156 divisore orario - 26 divisore giornaliero) per addivenire alle conclusioni esposte dal CTU non vengono motivati dallo stesso, risultando il loro impiego basato su una valutazione sprovvista di oggettiva certezza;
3. il calcolo non può andare a ritroso, atteso che una tale richiesta (indennità), che si contesta perché non prevista in nessun modo dal contratto, qualora dovuta, non può essere riferita al periodo antecedente alla stipula del vigente contratto collettivo 2016-18, avvenuta in data 21.05.2018 e, pertanto, al ricorrente dovrebbe, eventualmente, riconoscersi, ma non è questo il caso, le somme soltanto dal 2018 sino al 2019 anziché come conteggiate dal 2014 in poi”.
Pag. 5 di 10 §4.1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è Controparte_1 costituita in giudizio.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello è suscettibile di accoglimento.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che parte appellata – dopo avere dedotto in fatto, a fondamento della propria pretesa, che la Direzione esige che la vestizione da parte del personale avvenga prima di timbrare il cartellino in entrata e dopo che il cartellino marcatempo segni l'uscita dal luogo di lavoro (“Giunge in azienda indossando i propri indumenti e, prima di prendere servizio, deve recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine recarsi in reparto, dove inizia il proprio turno lavorativo;
alla fine del turno il ricorrente compie le operazioni inverse: si reca nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità ovvero riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi. L'infermiere deve presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la regolare divisa, per tanto la sua vestizione deve avvenire in un tempo antecedente all'inizio vero e proprio del turno;
parimenti non può abbandonare la struttura sanitaria prima del termine del turno, sicché le operazioni di svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati avviene solo dopo il termine del turno. Per compiere tali operazioni ed iniziare con puntualità il turno di lavoro, deve trovarsi in ospedale almeno 10 minuti prima l'inizio del proprio turno e ad uscire almeno 10 minuti dopo. Esemplificando: se il turno di lavoro previsto è 08.00-14.00, il ricorrente è costretto a giungere in azienda alle 07.50 per indossare la divisa, onde essere in reparto alle 08.00, lasciare il reparto alle 14.00, recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali solo alle 14.10”) - lamenta che il tempo necessario per la vestizione
\svestizione, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, non è mai stato conteggiato dal datore di lavoro nelle 36 ore settimanali, né è mai stato retribuito dall'Azienda, che commisura la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio, senza considerare che il tempo di vestizione e\o svestizione (cosiddetto tempo tuta o tempo divisa) costituisca un vero e proprio onere della prestazione lavorativa dal quale deve necessariamente conseguire il diritto alla retribuzione;
richiama, in diritto, il CCNL del 21 maggio 2018, che, al comma 11 e al comma 12 dell'art. 27, dispone che nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti al profilo del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizioni e di svestizioni per ragioni di igiene e sicurezza
Pag. 6 di 10 debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere (comma 11), e che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate” (comma 12).
§5.2
Sennonché, osserva la Corte che il tempo di vestizione, sia ai sensi del comma 11^ che del 12^, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
È dunque evidente che a nulla giova il richiamo che fa il lavoratore, a giustificazione della propria pretesa, al disposto dei menzionati commi 11^ e 12^, perché il contenuto di tali norme contrattuali – laddove prevedono l'inclusione del tempo di vestizione/vestizione nell'orario lavorativo risultante dalle timbrature in entrate e in uscita;
- non collima con la deduzione secondo cui tali operazioni, per espressa imposizione datoriale, avverrebbero prima e dopo la timbratura.
Ed allora, la pretesa azionata è piuttosto da qualificare come richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, sicché occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Infatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del Data pubblicazione 18/02/2025 13 aprile 2015). In particolare, si è sottolineato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
§5.3
Pag. 7 di 10 Nel caso di specie, l'Azienda, nella memoria di costituzione di primo grado, ha espressamente disconosciuto che il ricorrente abbia svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che vi siano regolamenti aziendali che impongano l'effettuazione delle suddette operazioni al di fuori dell'orario del lavoro ordinario;
ha puntualizzato che i lavoratori o timbrano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto (8/14 e 14/20 e 20/8), o utilizzano il codice per lo straordinario (30) al momento della timbratura in entrata e/o uscita;
o utilizzano il codice di recupero orario (40) al momento della timbratura in entrata e/o uscita, compensando così l'ordinario orario di servizio, con la conseguenza che, nel primo caso l'indennità non è dovuta perché sono state rese le normali 36 ore di lavoro e, quindi, mancherebbe il surplus di orario che darebbe diritto all'indennità di che trattasi;
nel secondo caso per l'orario eccedente il normale orario di lavoro, il dipendente ha ricevuto lo straordinario che non può cumularsi con l'indennità di divisa;
nel terzo caso l'indennità di divisa non è dovuta perché l'orario svolto in più va a compensare le ore di lavoro non rese.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione, nel confermare le sentenze di questa Corte che hanno deciso in senso favorevole alla parte datoriale i ricorsi dei lavoratori portatori di pretese sovrapponibili e quelle qui azionate, ha avuto modo di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature". (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/02/2025, ud. 17/12/2024, dep. 18/02/2025, ORDINANZA n.4253).
§5.4
Nell'ipotesi in esame, il teste sentito in primo grado, ha riferito Testimone_2 quanto segue: <…ho una causa in corso. Lavoro nella casa circondariale di , Pt_1 come infermiera. Anche la ricorrente. Io lavoro lì da 4 anni, la ricorrente da parecchi anni prima di me come infermiera. Facciamo 3 turni: dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 20:00 dalle 20:00 alle 7:00. Io, come la ricorrente, arrivo al lavoro circa 10 minuti prima dell'inizio del turno per effettuare l'attività di vestizione e per prendere le consegne dal collega del turno precedente. Esco circa 10 minuti dopo la fine del turno in quanto dovevo provvedere all'attività di svestizione e per garantire il passaggio di consegne. Devo iniziare il turno lavorativo già con indosso i vestiti di lavoro (camice, ecc.). Non Part abbiamo un badge, firmiamo l'ingresso e l'uscita su un foglio che poi portiamo all' Firmiamo sia l'ingresso che l'uscita. Quando firmiamo siamo obbligati per disposizione aziendale a mettere l'orario lavorativo di inizio e fine turno, anche se arriviamo 10-15 minuti prima dell'inizio del turno. Così anche per l'uscita>>.
Pag. 8 di 10 Orbene, osserva il Collegio che la deposizione della testimone, alla luce della circostanza dalla medesima ammessa, della pendenza di un analogo giudizio da lei instaurato nei confronti della datrice di lavoro, è da reputare scarsamente attendibile, trattandosi di teste interessato alla definizione della causa in senso favorevole alla collega di lavoro per conseguire un precedente da fare valere anche nel proprio o comunque una deposizione di favore;
il suo dichiarato, pertanto, avrebbe dovuto essere corroborato da altri elementi probatori, invero carenti.
D'altro canto, dalla disamina delle buste paga prodotte dall'odierna appellata (cfr. fascicolo di parte di primo grado), emerge il costante pagamento, da parte dell' , di un cospicuo monte ore di lavoro straordinario – sicché appare Pt_1 confermata l'impostazione difensiva della parte datoriale, secondo cui il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione viene remunerato attraverso la corresponsione della retribuzione per straordinario.
Peraltro, a fronte della rilevata scarsa attendibilità della testimone, la deduzione attorea, secondo cui il tempo dedicato alle operazioni di vestizione/svestizione/cambio turno, avverrebbe al di fuori del tempo di lavoro registrato attraverso gli appositi strumenti di rilevazione della presenza;
- avrebbe dovuto essere corroborata attraverso la produzione in atti delle registrazioni giornaliere suddette - al fine di consentire di verificare la perfetta coincidenza del turno lavorativo per come registrato con quello ordinario esigibile dal prestatore. Sennonché, i fogli di presenza di cui parla la teste non risultano prodotti dalla ricorrente, che di detta produzione era onerata in conformità al principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 CC.
Vero è che la sig.ra nel ricorso introduttivo, aveva chiesto che fosse ordinata CP_1 Par all' l'esibizione delle buste paga e delle timbrature in entrata e in uscita per il periodo dal 1^ settembre 2018 al 31 Ottobre 2022, sennonché il Tribunale, avendo valorizzato la sola deposizione testimoniale, ha ritenuto di non dare corso alla richiesta, in quanto reputata evidentemente superflua – richiesta che, stante la contumacia della lavoratrice nel presente grado, non è stata reiterata, sicché non può essere neppure scrutinata in questa sede.
§6
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da CP_1
[...]
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato l'11.6.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Pag. 9 di 10 Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 980/2024 resa in data 8 maggio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1.314,00 e per il secondo grado in euro 1458,00, oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 7 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 10 di 10
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente rel.
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 647 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, in persona del rappresentata e Parte_1 Pt_2 difesa dall'avv. Alfonso Niccoli, in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione in primo grado, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale dell' , in viale degli Alimena n. 8 Pt_1
appellante e
Controparte_1
appellata non costituita
Avente ad oggetto: Appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Pagamento dell'indennità di vestizione/svestizione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: < istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere: - riformare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cosenza n. 980/2024 emessa il 7.5.2024 e non notificata, per i motivi di gravame sopra esposti, poiché infondata e non conforme a legge e, in conseguenza, ritenere che nulla è dovuto dall' alla parte appellata a titolo di indennità di Parte_1 vestizione/svestizione atteso l'inesistenza di tale indennità nel CCN di Categoria. condannare parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.>> § 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
La vicenda processuale è così sintetizzata nella sentenza gravata: <con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe conveniva giudizio l' e, premesso di essere alle sue dipendenze con qualifica infermiere parte_1 categoria d presso l'ospedale san giovanni fiore, esponeva prestare l'attività lavorativa articolata su tre turni e caratterizzata da continuità assistenziale. deduceva che per esercitare propria professione, previsione aziendale contrattuale, deve obbligatoriamente indossare, durante l'orario lavoro, divisa composta casacca co pantaloni o camice zoccoli scarpe, gli viene fornita, lavata stirata dall;
pertanto giunge azienda indossando i propri indumenti prima prendere servizio, recarsi l'apposito locale aziendale, spogliarsi indossare custodisce nell'armadietto personale, infine reparto, dove inizia il proprio turno lavorativo;
alla fine del compie le operazioni inverse: si reca nell'apposito dismettere divisa, consegnarla lavaggio caso necessità ovvero riporla fino al successivo rivestirsi. rappresentava altresì presentarsi reparto all'inizio regolare , sua vestizione avvenire un tempo antecedente vero turno;
parimenti non può abbandonare struttura sanitaria termine turno, sicché svestizione della degli privati avviene solo dopo compiere tali ed iniziare puntualità trovarsi ospedale almeno 10 minuti l'inizio ad uscire dopo. tenuta, poter svolgere prestazioni. assumeva, quindi, necessario l'abbigliamento lavoro doveva incluso nell'orario lavorativo conseguentemente, retribuito. essere, aver argomentato diritto, richiamato norme contrattazione collettiva concludeva chiedendo
“accertare il diritto della parte ricorrente alla remunerazione dell'indennità di vestizione maturata negli anni a decorrere da giorno 1 Settembre 2018 al 31 Ottobre 2022., e per l'effetto condannare l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. a rifondere alla ricorrente la somma di € 4.468,36 come sopra specificati e dettagliati, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, o altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c.” L'azienda sanitaria provinciale si costituiva contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza deducendo che il tempo occorrente per le operazioni di vestizione/svestizione era ricompreso all'interno dell'orario di lavoro assegnato, ossia nelle 36 ore settimanali>>.
§3
Pag. 2 di 10 Il Tribunale, dopo avere escusso il teste addotto dal lavoratore, “accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento nei confronti Parte_1 della parte ricorrente, a titolo di differenze retributive, della somma di € 4468,36 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nonché delle spese di lite che liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi”.
§3.1
A tali statuizioni perviene alla luce delle seguenti argomentazioni:
<… In punto di diritto si osserva che l'art. 27, commi 11 e 12, del CCNL di settore del 21.5.2018 dispone “Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. L. n. 8623/2020), in fattispecie analoga a quella odierna, ha affermato che “[…] l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in contrasto con quanto affermato da Pt_3 questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il l'abbigliamento tempo di necessario servizio (c.d. ad indossare tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo»; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla «funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
[..] pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità è saldamente ancorato al riconoscimento
Pag. 3 di 10 dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016) [..]”. Tanto premesso, all'esito della prova orale, le allegazioni in fatto di parte ricorrente hanno trovato riscontro. Ed invero, il teste escusso ( ), collega di lavoro di parte ricorrente, ha Tes_1 riferito che il personale sanitario è tenuto ad arrivare prima di iniziare il turno di servizio per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall' e solo dopo aver compiuto Pt_1 detta attività di vestizione può iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. Ha altresì riferito che la timbratura non incide sull'orario di lavoro perché la retribuzione è corrisposta per le sei ore lavorative a prescindere dall'orario di timbratura. La ricorrente ha dunque dimostrato in giudizio di aver compiuto le necessarie, come ora si vedrà, attività di vestizione e svestizione al di fuori dell'orario di lavoro effettivamente retribuito;
l'istruttoria, infatti, ha consentito di ritenere provata, da un lato, la necessità per la stessa, come per tutto il personale che opera all'interno dei reparti ospedalieri, di giungere in reparto con la divisa e ciò, come è evidente, è richiesto dalla natura dell'attività dalla stessa svolta sottoposta a stringenti cautele in tema di igiene del luogo di lavoro a prescindere da una specifica regolamentazione sul punto, e, dall'altro, ha consentito di ritenere provato che è tenuta a prestare attività lavorativa per tutta la durata del turno senza che nella durata dello stesso possa farsi rientrare il tempo di vestizione e svestizione. Per intuibili ragioni di igiene, non rilevando che sul punto l'azienda non abbia adottato una specifica regolamentazione, il personale infermieristico deve necessariamente indossare e dismettere la divisa di lavoro negli stessi ambienti dell'Azienda - e non ovviamente a casa - prima dell'entrata e dopo l'uscita dai relativi reparti, rispettivamente, prima e dopo i relativi turni di lavoro. È dunque provato che le operazioni di vestizione/svestizione sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso. Inoltre, è pure pacifico, che la parte ricorrente, come tutto il personale sanitario è obbligata a indossare sul luogo di lavoro la divisa fornita dall'azienda, di cui la datrice di lavoro cura la custodia e disciplina l'uso, imponendo che essa sia utilizzata per tutta la permanenza dei dipendenti nella struttura ospedaliera. Neppure vi è questione in ordine alla circostanza che la parte ricorrente, non diversamente dalla generalità del personale sanitario turnista, sia tenuta per disposizione aziendale, a sostituire i colleghi smontanti al cambio turno direttamente in corsia, analogamente non potendo allontanarsi dal luogo di lavoro senza aver ottenuto il cambio dai lavoratori addetti al turno successivo. Il carattere eterodiretto vestizione/svestizione delle operazioni di dell'abbigliamento ospedaliero, l'obbligatorietà dell'operazione in vista dell'espletamento dell'attività lavorativa, ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere. In definitiva, dunque, il tempo divisa nella fattispecie costituisce lavoro effettivo poiché risulta dalla natura della prestazione che la parte ricorrente all'orario di inizio lavoro -all'inizio del turno- già deve trovarsi con la
Pag. 4 di 10 divisa indossata in guisa da iniziare puntualmente il turno e deve terminare il turno con addosso la divisa che viene dismessa dopo la fine del turno. La durata deve, cioè, essere al netto del tempo di vestizione e svestizione. Va poi evidenziato come risultano assenti specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura, e detta evenienza, lungi dal determinare l'estraneità dell'operazione all'ambito del lavoro effettivo, ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro. Ritiene il giudice di condividere i conteggi predisposti da parte ricorrente, peraltro non contestati, posto che la disposizione della contrattazione collettiva prima richiamata, prevede che nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore (come nel caso di specie, per come dedotto dalla parte ricorrente e non contestato dalla resistente e come emerso dalla prova orale) l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, facendosi riferimento all'ordinario orario di lavoro non considerando affatto il tempo occorrente per lo svolgimento di supplementare. dette operazioni quale lavoro. La parte convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di € 4468,36 oltre interessi dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo>>.
§4 Par La sentenza è gravata d'appello dall' , che ne lamenta l'erroneità:
1) per avere il giudicante riconosciuto il diritto al lavoratore senza che lo stesso, nel corso del giudizio di primo grado, abbia depositato le timbrature di entrate ed uscita, necessarie a provare le operazioni di vestizioni/svestizioni, di cui ha richiesto ed ottenuto il pagamento, così come previsto dall'art. 27 al comma 11 del ccnl;
2) laddove il Tribunale non si è avveduto che l'articolo 27 del CCNL 21 maggio 2018 non prevede alcuna monetizzazione del tempo per la vestizione/svestizione del personale dipendete;
3) circa il quantum, per avere accordato un importo genericamente e non correttamente determinato, in quanto “1. il calcolo della quota oraria non specifica con esatta certezza il costo per ogni singola ora da rapportarsi ai minuti occorrenti (il CTU richiama la lettera dell'art. 27 comma 12 del CCNL 2016-18, senza però riscontrare che i 15 minuti riportati si riferiscono ad un massimo e non ad un criterio standard), per la quantificazione dell'indennità;
2. i divisori individuati ed utilizzati (156 divisore orario - 26 divisore giornaliero) per addivenire alle conclusioni esposte dal CTU non vengono motivati dallo stesso, risultando il loro impiego basato su una valutazione sprovvista di oggettiva certezza;
3. il calcolo non può andare a ritroso, atteso che una tale richiesta (indennità), che si contesta perché non prevista in nessun modo dal contratto, qualora dovuta, non può essere riferita al periodo antecedente alla stipula del vigente contratto collettivo 2016-18, avvenuta in data 21.05.2018 e, pertanto, al ricorrente dovrebbe, eventualmente, riconoscersi, ma non è questo il caso, le somme soltanto dal 2018 sino al 2019 anziché come conteggiate dal 2014 in poi”.
Pag. 5 di 10 §4.1
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso in appello, non si è Controparte_1 costituita in giudizio.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del lasso temporale fissato con decreto del 5 giugno 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5
L'appello è suscettibile di accoglimento.
§5.1
Orbene, rileva il Collegio che parte appellata – dopo avere dedotto in fatto, a fondamento della propria pretesa, che la Direzione esige che la vestizione da parte del personale avvenga prima di timbrare il cartellino in entrata e dopo che il cartellino marcatempo segni l'uscita dal luogo di lavoro (“Giunge in azienda indossando i propri indumenti e, prima di prendere servizio, deve recarsi presso l'apposito locale aziendale, spogliarsi e indossare la divisa che custodisce nell'armadietto personale, infine recarsi in reparto, dove inizia il proprio turno lavorativo;
alla fine del turno il ricorrente compie le operazioni inverse: si reca nell'apposito locale per dismettere la divisa, consegnarla per il lavaggio in caso di necessità ovvero riporla nell'armadietto fino al turno successivo e rivestirsi. L'infermiere deve presentarsi in reparto all'inizio del turno indossando la regolare divisa, per tanto la sua vestizione deve avvenire in un tempo antecedente all'inizio vero e proprio del turno;
parimenti non può abbandonare la struttura sanitaria prima del termine del turno, sicché le operazioni di svestizione della divisa e vestizione degli indumenti privati avviene solo dopo il termine del turno. Per compiere tali operazioni ed iniziare con puntualità il turno di lavoro, deve trovarsi in ospedale almeno 10 minuti prima l'inizio del proprio turno e ad uscire almeno 10 minuti dopo. Esemplificando: se il turno di lavoro previsto è 08.00-14.00, il ricorrente è costretto a giungere in azienda alle 07.50 per indossare la divisa, onde essere in reparto alle 08.00, lasciare il reparto alle 14.00, recarsi presso il locale adibito a spogliatoio onde dismettere la divisa aziendale ed indossare i propri abiti privati e lasciare finalmente i locali aziendali solo alle 14.10”) - lamenta che il tempo necessario per la vestizione
\svestizione, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, non è mai stato conteggiato dal datore di lavoro nelle 36 ore settimanali, né è mai stato retribuito dall'Azienda, che commisura la retribuzione solamente alla durata del turno vero e proprio, senza considerare che il tempo di vestizione e\o svestizione (cosiddetto tempo tuta o tempo divisa) costituisca un vero e proprio onere della prestazione lavorativa dal quale deve necessariamente conseguire il diritto alla retribuzione;
richiama, in diritto, il CCNL del 21 maggio 2018, che, al comma 11 e al comma 12 dell'art. 27, dispone che nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti al profilo del ruolo tecnico addetti all'assistenza debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizioni e di svestizioni per ragioni di igiene e sicurezza
Pag. 6 di 10 debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere (comma 11), e che “Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate” (comma 12).
§5.2
Sennonché, osserva la Corte che il tempo di vestizione, sia ai sensi del comma 11^ che del 12^, deve risultare, di regola, dalla timbratura, essendo definibili dalle Aziende e dagli Enti solo le regolamentazioni di dettaglio.
È dunque evidente che a nulla giova il richiamo che fa il lavoratore, a giustificazione della propria pretesa, al disposto dei menzionati commi 11^ e 12^, perché il contenuto di tali norme contrattuali – laddove prevedono l'inclusione del tempo di vestizione/vestizione nell'orario lavorativo risultante dalle timbrature in entrate e in uscita;
- non collima con la deduzione secondo cui tali operazioni, per espressa imposizione datoriale, avverrebbero prima e dopo la timbratura.
Ed allora, la pretesa azionata è piuttosto da qualificare come richiesta di pagamento della c.d. indennità di divisa, sicché occorre stabilire se esistesse l'obbligo - nascente da disposizione del datore di lavoro - di indossare gli indumenti di lavoro fin dall'orario di inizio del turno, oppure, fosse consentito ai singoli di indossarli in un momento successivo all'inizio della prestazione (Cass., SU, n. 11828 del 2013, pagina 7 della motivazione, non massimata).
Infatti, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'attività consistente nell'indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati non solo - ad esempio - dal passaggio in successivi tornelli azionabili con il badge (posti all'ingresso dello stabilimento e all'ingresso del reparto), ma anche dal limite stabilito dalla parte aziendale prima dell'inizio del turno, secondo obblighi e divieti sanzionati disciplinarmente, stabiliti dal datore di lavoro e riferibili all'interesse aziendale, senza alcuno spazio di discrezionalità per i dipendenti (in motivazione, ex plurimis, Cass., Sez. L, n. 7397 del 13 aprile 2015; Cass., Sez. L, n. 7396 del Data pubblicazione 18/02/2025 13 aprile 2015). In particolare, si è sottolineato che il lavoratore avrebbe diritto alla retribuzione per il cambio d'abito soltanto qualora dimostri che la vestizione e la svestizione avvenivano prima e dopo l'orario di lavoro ordinario, di tal che al tempo necessario possa essere riconosciuta un'autonoma retribuzione (Cass., Sez. L, n. 11049 del 10 giugno 2020).
§5.3
Pag. 7 di 10 Nel caso di specie, l'Azienda, nella memoria di costituzione di primo grado, ha espressamente disconosciuto che il ricorrente abbia svolto l'attività in questione al di fuori dell'orario lavorativo ordinario e che vi siano regolamenti aziendali che impongano l'effettuazione delle suddette operazioni al di fuori dell'orario del lavoro ordinario;
ha puntualizzato che i lavoratori o timbrano l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto (8/14 e 14/20 e 20/8), o utilizzano il codice per lo straordinario (30) al momento della timbratura in entrata e/o uscita;
o utilizzano il codice di recupero orario (40) al momento della timbratura in entrata e/o uscita, compensando così l'ordinario orario di servizio, con la conseguenza che, nel primo caso l'indennità non è dovuta perché sono state rese le normali 36 ore di lavoro e, quindi, mancherebbe il surplus di orario che darebbe diritto all'indennità di che trattasi;
nel secondo caso per l'orario eccedente il normale orario di lavoro, il dipendente ha ricevuto lo straordinario che non può cumularsi con l'indennità di divisa;
nel terzo caso l'indennità di divisa non è dovuta perché l'orario svolto in più va a compensare le ore di lavoro non rese.
Di recente, peraltro, la Corte di Cassazione, nel confermare le sentenze di questa Corte che hanno deciso in senso favorevole alla parte datoriale i ricorsi dei lavoratori portatori di pretese sovrapponibili e quelle qui azionate, ha avuto modo di chiarire che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'infermiere, che deduca di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario di lavoro, come risultante dalle apposite timbrature in entrata e in uscita, sostenendo che, in assenza di istruzioni sul punto del datore, avrebbe indossato e dismesso la divisa rispettivamente prima e dopo dette timbrature, e che chieda, per questa ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione altrimenti spettante, è tenuto ad allegare e a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione anteriormente e successivamente a tali timbrature". (cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/02/2025, ud. 17/12/2024, dep. 18/02/2025, ORDINANZA n.4253).
§5.4
Nell'ipotesi in esame, il teste sentito in primo grado, ha riferito Testimone_2 quanto segue: <…ho una causa in corso. Lavoro nella casa circondariale di , Pt_1 come infermiera. Anche la ricorrente. Io lavoro lì da 4 anni, la ricorrente da parecchi anni prima di me come infermiera. Facciamo 3 turni: dalle 7:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 20:00 dalle 20:00 alle 7:00. Io, come la ricorrente, arrivo al lavoro circa 10 minuti prima dell'inizio del turno per effettuare l'attività di vestizione e per prendere le consegne dal collega del turno precedente. Esco circa 10 minuti dopo la fine del turno in quanto dovevo provvedere all'attività di svestizione e per garantire il passaggio di consegne. Devo iniziare il turno lavorativo già con indosso i vestiti di lavoro (camice, ecc.). Non Part abbiamo un badge, firmiamo l'ingresso e l'uscita su un foglio che poi portiamo all' Firmiamo sia l'ingresso che l'uscita. Quando firmiamo siamo obbligati per disposizione aziendale a mettere l'orario lavorativo di inizio e fine turno, anche se arriviamo 10-15 minuti prima dell'inizio del turno. Così anche per l'uscita>>.
Pag. 8 di 10 Orbene, osserva il Collegio che la deposizione della testimone, alla luce della circostanza dalla medesima ammessa, della pendenza di un analogo giudizio da lei instaurato nei confronti della datrice di lavoro, è da reputare scarsamente attendibile, trattandosi di teste interessato alla definizione della causa in senso favorevole alla collega di lavoro per conseguire un precedente da fare valere anche nel proprio o comunque una deposizione di favore;
il suo dichiarato, pertanto, avrebbe dovuto essere corroborato da altri elementi probatori, invero carenti.
D'altro canto, dalla disamina delle buste paga prodotte dall'odierna appellata (cfr. fascicolo di parte di primo grado), emerge il costante pagamento, da parte dell' , di un cospicuo monte ore di lavoro straordinario – sicché appare Pt_1 confermata l'impostazione difensiva della parte datoriale, secondo cui il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione viene remunerato attraverso la corresponsione della retribuzione per straordinario.
Peraltro, a fronte della rilevata scarsa attendibilità della testimone, la deduzione attorea, secondo cui il tempo dedicato alle operazioni di vestizione/svestizione/cambio turno, avverrebbe al di fuori del tempo di lavoro registrato attraverso gli appositi strumenti di rilevazione della presenza;
- avrebbe dovuto essere corroborata attraverso la produzione in atti delle registrazioni giornaliere suddette - al fine di consentire di verificare la perfetta coincidenza del turno lavorativo per come registrato con quello ordinario esigibile dal prestatore. Sennonché, i fogli di presenza di cui parla la teste non risultano prodotti dalla ricorrente, che di detta produzione era onerata in conformità al principio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 CC.
Vero è che la sig.ra nel ricorso introduttivo, aveva chiesto che fosse ordinata CP_1 Par all' l'esibizione delle buste paga e delle timbrature in entrata e in uscita per il periodo dal 1^ settembre 2018 al 31 Ottobre 2022, sennonché il Tribunale, avendo valorizzato la sola deposizione testimoniale, ha ritenuto di non dare corso alla richiesta, in quanto reputata evidentemente superflua – richiesta che, stante la contumacia della lavoratrice nel presente grado, non è stata reiterata, sicché non può essere neppure scrutinata in questa sede.
§6
Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza gravata, nel senso del rigetto del ricorso proposto da CP_1
[...]
Le spese del doppio grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...]
, con ricorso depositato l'11.6.2024, avverso la sentenza del Parte_1
Pag. 9 di 10 Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 980/2024 resa in data 8 maggio 2024, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda della ricorrente di primo grado;
2. condanna l'appellata al pagamento delle spese del giudizio liquidate per il primo grado in euro 1.314,00 e per il secondo grado in euro 1458,00, oltre accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il 7 luglio 2025
Il Presidente estensore dott.ssa Barbara Fatale
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