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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4854 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2049/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 662/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20/01/2023, notificata in data 20/03/2023, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura a mergine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Francesco Cristiani, (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E (P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dagli Avv.ti Gabriella Gallo (C.F. ) e Lucia CodiceFiscale_3
MO (C.F. ), giusta procura allegata alla CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: risoluzione per inadempimento e pagamento penale contrattuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “In via istruttoria, ammettere l'istanza istruttoria rigettata in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: disporre l'assunzione del mezzo di prova richiesto e reiterato, cioè la prova per testi con l'indicato teste
, nonché col teste , così come Testimone_1 Testimone_2
indicati in memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in atti .. Indi, riformare l'impugnata sentenza e perciò accogliere la domanda proposta in primo grado di giudizio, e per l'effetto condannare la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di
€.200,000,00, con gli interessi di legge dalla data del 31/10/2012 all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa minor somma ritenuta di ragione e diritto, a titolo di penale per l'inadempimento del contratto di esclusiva discografica per registrazioni fonografiche stipulato in data
23/11/2011 e dichiarato risolto con atto notificato in data 31/10/2012; condannare altresì la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €.100,000,00, con gli interessi di legge dalla pag. 2/25 data del 23/11/2012 all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa minor somma ritenuta di ragione e diritto a titolo di penale per
l'inadempimento del contratto di management in esclusiva stipulato in data 18/11/2011 e dichiarato risolto con atto notificato in data
23/11/2012 .. In ogni caso, in rito e nel merito, riformare l'impugnata sentenza rigettando integralmente ogni avversa domanda fatta valere in primo grado a titolo di riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto .. con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata, “ Voglia l'On.le Corte di Controparte_1
Appello adita rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 662/2023 pubblicata in data 20.01.2023 dal Tribunale di Napoli II sez. Civile nella persona del Giudice Unico dott.ssa F. Ucchiello nel procedimento rubricato al numero di ruolo generale 25734/2013 e all'uopo confermare la condanna dell'appellante al pagamento delle somme già liquidate dal Giudice di prime cure oltre svalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio .. Rigetti l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza perchè non suffragata dai presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 31.7.2013, conveniva la Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo: Controparte_1
di avere stipulato, in data 23.11.2011, quale compositore e interprete musicale, con la una scrittura privata Controparte_1
pag. 3/25 denominata “Contratto di esclusiva discografica per registrazioni fonografiche” e, in data 18.11.2011, una scrittura privata denominata
“Contratto di management in esclusiva”; che la controparte si rendeva gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte e, in particolare, all'obbligo di provvedere alla promozione radiofonica dell'artista con violazione degli artt. 11/G) e 14 del contratto di esclusiva discografica e violazione dell'art. 4 del contratto di management;
che in data 31.10.2012, l'istante dichiarava risolto il contratto di esclusiva discografica e chiedeva pertanto il pagamento della penale contrattuale fissata in euro 200.000,00; che in data
23.11.2012, l'attore comunicava, altresì, la risoluzione del contratto di management e conseguentemente chiedeva il pagamento della penale contrattuale pari ad euro 100.000,00.
Tanto premesso, l'attore concludeva chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 200.00,00, nonché di euro 100.000,00, con gli interessi di legge dalla data di risoluzione all'effettivo soddisfo, a titolo di penali per l'inadempimento dei contratti sottoscritti con la società convenuta.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento delle penali contrattuali previste per il contratto discografico e di management, quantificate rispettivamente in euro 200.000,00 ed euro 100.000,00.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa con audizione di testi e produzioni documentali, all'esito il Tribunale pag. 4/25 pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva:
“1) rigetta le domande proposte da 2) accoglie la Parte_1
domanda riconvenzionale così come formulata dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 Parte_1
di euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore della convenuta, Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 450,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, notificatagli in data 20/03/2023,
l'originario attore proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data
18/04/2023, iscritto tempestivamente a ruolo il 27/04/2023, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma, chiedeva accogliersi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata resisteva al gravame e ne sollecitava al rigetto.
Con ordinanza emessa in data 25.9.2023, all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; non ammette le istanze istruttorie formulate dall'appellante; fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza
pag. 5/25 del giorno 26.9.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ex art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione dell'udienza del 26.9.2025 mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza comunicata il 29.9.2025, assegnava la causa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premetteva che, nella specie, a fronte delle contrapposte domande di inadempimento contrattuale ad opera delle parti, andava fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive ed in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma;
e tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
In fatto il Giudice rilevava che “l'attore allegava e provava i titoli contrattuali costituiti dalle scritture denominate “contratto di esclusiva
pag. 6/25 discografica per registrazioni fonografiche” e “contratto di management in esclusiva” e dunque la fonte negoziale, deducendo l'inadempimento della che nella fattispecie sarebbe costituito Controparte_1
dalla mancata promozione radiofonica dell'opera dell'attore. A tal uopo, invocava, dapprima, l'art. 14 del contratto di esclusiva discografica, ai sensi del quale “la società avrà la facoltà autonomamente di svolere la pubblicità che essa riterrà necessaria nelle forme, nella misura e nel tempo che saranno da essa determinati per promozione delle vendite dei fonogrammi (rispettando quanto previsto dall'allegato A)”; nonché l'art.
11 del predetto contratto secondo cui “la società si obbliga (…) G) a sopportare, o a far sopportare le spese di realizzazione promozionale, come da allegato A”.
Il Tribunale evidenziava, altresì, che la convenuta, costituendosi, aveva
“dedotto in maniera specifica e documentalmente provato di aver adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto e in particolare di aver, dapprima, realizzato 10 registrazioni contenenti i brani interpretati dall'Artista, sostenendo le relative spese e pubblicato il primo singolo dal titolo “Tornerai” che precedeva l'uscita del CD. Quanto poi alla promozione del brano, la provvedeva: a far effettuare spot sull'emittente “RADIO VELA” dal 1 giugno al 30 luglio 2012 (doc. 10); a far effettuare spot sull'emittente dal 1 giugno al 7 luglio 2012 CP_3
(doc. 11); a far effettuare spot sull'emittente “Radio Sis” dal 2 giugno al 1 luglio 2012 (doc. 12); a far effettuare spot sull'emittente “Radio Cosenza
Centrale” (doc. 13); a promuovere il brano chiedendone la trasmissione alle emittenti radiofoniche nel periodo compreso tra il 01.06.2012 e il
pag. 7/25 30.07.2012; ad inviare il brano all'emittente Radio Kiss Kiss e a richiedere costi per la campagna spot sull'emittente; a realizzare un videoclip che doveva fare da supporto al lancio del singolo. Senonché alla luce della documentazione versata in atti, la assolvendo CP_1
pienamente l'onere probatorio su di essa gravante, ha fornito piena prova dell'adempimento di detta obbligazione”.
Soggiungeva il primo Giudice che, del resto, i testi intimati dall'attore non avevano in alcun modo provato le circostanze dedotte dal Pt_1
e negate dalla convenuta.
Riguardo al teste , intimato dalla parte attrice, il Testimone_1
Giudice rilevava che “i Carabinieri ai quali veniva richiesto
l'accompagnamento coattivo del teste in udienza avevano relazionato di non aver rinvenuto lo stesso all'indirizzo indicato dalla parte” e che, per tale motivo, con ordinanza emessa il 20.4.2021, la prova orale relativamente a detto teste era stata revocata e la causa introitata in decisione.
Sulla scorta di tali rilievi, il Giudice respingeva le domande di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di condanna della controparte al pagamento delle penali, proposte dal Pt_1
§ 4.
Con il primo motivo di gravame, il nel censurare il rigetto, ad Pt_1
opera del Giudice, delle domande da esso proposte, si doleva della mancata disamina, da intendersi alla stregua di un tacito rigetto, della pag. 8/25 richiesta con la quale esso aveva sollecitato la revoca dell'ordinanza del
20.4.2021.
Sosteneva di avere tempestivamente sollecitato la revoca di tale provvedimento, col primo scritto successivo alla relativa comunicazione, e in sede di conclusioni.
Rimarcava come l'audizione del teste fosse fondamentale per la decisione nel merito.
Eccepiva che “L'ordinanza di revoca emessa dall'istruttore è innanzitutto fondata su una argomentazione non suffragata da alcun riscontro. In atti non risulta che i Carabinieri abbiano svolto alcuna attività di ricerca, come invece disposto dal Giudice con l'ordinanza del
08/01/2021. Si ribadisce che detto teste, seppure di difficile reperibilità
(in udienza era stato evidenziato al Giudice Istruttore che, da informazioni assunte, la difficile reperibilità era legata al suo lavoro marittimo o comunque per attività legate alla navigazione) era stato presente all'udienza del 17/11/2015.
A tale udienza il Giudice aveva ritenuto di non escuterlo, volendo preliminarmente pronunciarsi su una eccezione sollevata da parte convenuta (il computo dei termini per il deposito delle memorie ex art.
183, 6° comma, c.p.c.).
Successivamente a tale udienza il teste non è stato più presente, nonostante gli innumerevoli tentativi di notifica dell'invito.
Indi, i motivi che il Giudice ha rilevato con l'ordinanza tempestivamente impugnata, di revoca dell'ammissione dei mezzi istruttori in danno della
pag. 9/25 presente parte, compromettono il diritto alla difesa dell'attore, il quale è invece da considerare, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice, il soggetto processualmente più interessato e già ligio al rilevato principio di economia processuale, visto che il teste era presente già Tes_1
all'udienza del 17/11/2015, e il procuratore dell'attore ne aveva chiesto
l'escussione .. D'altro canto, nel revocare l'ordinanza di ammissione della prova, il Giudice neppure ha consentito alla presente parte di formulare altra richiesta di ammissione, nell'ambito dei mezzi di prova già articolati in memoria istruttoria, né ha in sentenza in qualche modo dato motivazione a tale decisione, pur essendo stata l'ordinanza tempestivamente impugnata e la richiesta reiterata in atti conclusivi”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con la sopra citata ordinanza del 25.9.2023, aveva già respinto la richiesta dell'appellante, osservando testualmente:
“ritenuto, quanto alla richiesta istruttoria formulata dall'appellante, che la stessa vada disattesa, avendo la parte chiesto di escutere il teste
, del quale il primo Giudice revocava l'ammissione, Testimone_1
con provvedimento del 20.4.2021, per non essere lo stesso mai comparso in udienza, salvo che in data 17.11.2015, allorquando però non veniva sentito, nonostante l'accompagnamento coattivo disposto a mezzo dei
CC, i quali rilevavano di non averlo reperito al luogo di residenza anagrafica (si vedano i verbali di udienza dell'8.11.2019, dell'8.1.2021).
Orbene, nel sollecitare l'escussione del teste, nulla l'appellante ha dedotto in merito ad eventuali ricerche anagrafiche, tese ad individuarne la pag. 10/25 residenza, per cui, allo stato, permarrebbero le stesse condizioni
(oggettiva irreperibilità del teste, non rinvenuto nemmeno dai
Carabinieri) che giustificavano il provvedimento adottato dal primo
Giudice. Con riguardo all'altro teste, , del quale Testimone_2
pure l'appellante sollecitava l'audizione, l'istanza appare inammissibile, non avendo l'odierno appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, espressamente reiterato la relativa richiesta istruttoria (cfr. note di trattazione scritta depositate dal in primo grado in data Pt_1
5.10.2022)”.
Al cospetto di siffatta ordinanza, il nei successivi scritti Pt_1
depositati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., non formulava alcuna argomentata obiezione, né richiesta di revoca, riportandosi alle censure già svolte con l'appello.
Deve, quindi, ritenersi che difettino i presupposti per dare ingresso all'assunzione, sollecitata dall'appellante, dell'ulteriore mezzo di prova orale, atteso che, deve ribadirsi, in relazione al teste di cui era stato disposto l'accompagnamento coattivo, l'ostacolo del mancato reperimento dello stesso nel luogo di residenza anagrafica, evidenziato dal G.I. nel provvedimento del 20.4.2021, non è stato sconfessato da risultanze di contrario contenuto prodotte dall'istante.
L'ammissione della prova, quindi, risulterebbe defatigatoria e contraria alla ragionevole durata del giudizio.
Sotto altro profilo, nemmeno può omettersi di evidenziare che, in parte qua, la censura risulti anche generica, avendo il Giudice di primo grado pag. 11/25 dato compiutamente conto delle risultanze documentali, idonee a comprovare l'adempimento della società convenuta, e dell'inidoneità delle deposizioni testimoniali rese dai testi, escussi su richiesta dell'attore, a smentire quanto emergeva dal compendio documentale.
Al cospetto di tale specifica ratio decidendi, l'appellante, nel sollecitare l'ammissione della prova orale, nemmeno aveva cura di chiarire le ragioni per le quali la stessa avrebbe, in tesi, potuto consentire di superare la valenza probatoria della documentazione prodotta in atti dalla convenuta. Del resto, ad ulteriore conforto di quanto appena evidenziato, merita rimarcare come l'appellante, nel reiterare l'istanza istruttoria, ometteva finanche di trasfondere, nel corpo del motivo di gravame e, in generale, dell'atto di appello (e, giova soggiungere, nemmeno negli scritti difensivi successivi), il contenuto dei capitoli di prova di cui invocava l'ammissione.
Quindi, anche tale carenza, in uno al mancato deposito di copia della memoria istruttoria depositata in primo grado dal corrobora il Pt_1
convincimento della Corte relativo alla genericità, oltre che infondatezza, del motivo di appello.
§ 6.
Con il secondo motivo, il censurava il rigetto delle domande da Pt_1
esso proposte, opinando come, a prescindere dalla mancata ammissione della prova orale, la relativa fondatezza già fosse comprovata dalle risultanze in atti.
pag. 12/25 Al riguardo, premesso di avere contestato all'originaria convenuta la mancata promozione radiofonica dell'opera di esso istante, obiettava che il Tribunale non aveva operato alcun raffronto tra l'attività promozionale valorizzata in sentenza e l'impegno contrattuale assunto dalla società, con particolare riferimento all'art. 4 del contratto di management, e all'allegato A.
Deduceva che l'allegato A indicava un nutrito elenco di emittenti radiofoniche, operanti nel Centro-Sud Italia, presso cui la promozione avrebbe dovuto farsi e che, invece, nella specie, per ammissione della convenuta, questa aveva del tutto omesso di considerare tale elenco di emittenti radiofoniche.
In definitiva, siccome la convenuta, come accertato in sentenza, aveva svolto la promozione dell'opera del solo presso 4 emittenti, in Pt_1
luogo di tutte quelle indicate nell'elenco sottoscritto dalle parti, la prova dell'inadempimento contrattuale della società era già in atti, a prescindere dalla mancata ammissione della prova orale.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Giova, anche in ordine a tale censura, stigmatizzare il fatto che l'appellante, pur dolendosi dell'erronea interpretazione da parte del
Giudice di una clausola contrattuale, nella specie l'allegato A al contratto di management in esclusiva, del 18/11/2011, ometteva finanche di depositare tale documento.
pag. 13/25 Nondimeno, tale carenza non impedisce di valutare nel merito la doglianza, sia in quanto il tenore della clausola emergeva, in parte, dagli scritti difensivi, sia per avere l'appellata depositato la copia dei due contratti intercorsi, ad eccezione, peraltro, del menzionato allegato
A.
Ciò posto, premesso che con il contratto di management in esclusiva, del 18/11/2011, il affidava alla società Pt_1 Controparte_1
mandato di assisterlo nello svolgimento, tutela e promozione della sua carriera artistica, l'articolo 4 della scrittura prevedeva testualmente che: “al fine dell'espletamento del suindicato incarico, la Società porrà in essere ogni sorta di attività consulenza, consultazione ed atto che ritenga necessario e/o opportuno al fine dello svolgimento del compito affidatole. In particolare, e a mero titolo identificativo, la Società svolgerà, a favore dell'artista, le seguenti attività di consulenza per quanto concerne: (…)- individuazione delle emittenti radiofoniche ritenute interessanti, per tipo di target e budget, da un punto di vista promozionale per l'Artista; (…) - al compimento di tutti quegli atti che siano strumentali e/o complementari rispetto ai fini di cui sopra
(rispettando quanto previsto dall'allegato A)”.
Il tenore della clausola negoziale induce ad escludere che essa imponesse alla di effettuare un predeterminato Controparte_1
numero di promozioni radiofoniche dei brani ed a ritenere che la stessa individuazione delle emittenti era rimessa alla valutazione della società, nell'ambito di quelle che fossero state ritenute interessanti per tipo di target e budget.
pag. 14/25 Infatti, l'articolo 4 lasciava alla società ampio margine di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione consistente nella promozione dell'opera dell'artista.
Peraltro, quella consistente nei passaggi radiofonici era solo una delle attività di promozione dell'opera dell'artista che la CP_1
avrebbe dovuto svolgere.
[...]
In definitiva, le attività, analiticamente descritte in sentenza, il cui concreto svolgimento il Giudice desumeva dall'esame della documentazione offerta dalla e che, comunque, il Controparte_1
con il motivo di appello, non ha nemmeno specificamente Pt_1
negato, debbono ritenersi ampiamente idonee a comprovare l'avvenuto adempimento, ad opera della società convenuta, degli obblighi a suo carico nascenti dal contratto de quo.
§ 8.
Il Giudice di primo grado riteneva, altresì, fondata la domanda riconvenzionale con la quale la , sul presupposto Controparte_1
della violazione, ad opera del degli obblighi nascenti dal Pt_1
contratto di management in esclusiva e da quello di esclusiva discografica per registrazioni fonografiche, ne aveva sollecitato la condanna al pagamento delle penali convenzionalmente pattuite.
In particolare, il Tribunale osservava: “L'istruttoria svolta ha comprovato che il volesse imporre la Pt_1 Parte_2
quale azienda che si occupasse della promozione dei
[...]
fonogrammi e della sua carriera, imponendone i costi alla Sul CP_1
pag. 15/25 punto, rilevano le affermazioni del teste che, all'udienza Testimone_3
del 06.02.2015, dichiarava “preciso che la società al tramonto non Pt_2
è società di promozione bensì è società di produzione discografica come la e pertanto la richiesta di ha creato anche problemi di Pt_1
concorrenza con la in quanto la proposta del portava al Pt_1
paradosso di imporre alla di pagare una società di produzione discografica per fare il lavoro che spettava a ertanto la richiesta CP_1
del stata rifiutata” (cfr. verbale di udienza del 06.02.2015). Pt_1
Senonché, con il probabile scopo di eludere il vincolo contrattuale il inviava all'odierna convenuta due lettere di diffida (l'una del Pt_1
31.10.2012, l'altra del 18.11.2012) mediante le quali, nel contestare
l'inadempimento grave e colpevole della controparte – assunti sconfessati nella presente sede processuale – dichiarava risolti di diritto i contratti con la stessa sottoscritti, invocando il diritto alle penali contrattuali e al risarcimento dei relativi danni. Ebbene, tali lettere di diffida trovavano riscontro negativo della che, invero, CP_1
evidenziava l'infondatezza delle contestazioni e riteneva a tutti gli effetti pienamente validi ed efficaci, sino alla loro naturale scadenza, i contratti medesimi. Ciò detto, il sebbene ancora vincolato alla Pt_1 CP_1
per la sua esclusiva discografica, concludeva con la
[...]
un contratto discografico. Invero, dagli atti di causa Parte_2
emerge che l'attore, nel febbraio del 2013, procedeva alla pubblicazione di un nuovo singolo “Cade” con la periodo in cui Parte_2
il contratto di esclusiva discografica e di management non potevano dirsi
pag. 16/25 ancora risolti (cfr. doc. nn. 39 e 40 in allegato alla comparsa di costituzione).
Quanto, poi, al Contratto di management in esclusiva, l'art. 2 dello stesso disponeva “… l'Artista conferisce in esclusiva alla Società, l'incarico di promuovere e concludere, sia in Italia sia all'estero, contratti di rappresentazione ed esibizione dal vivo anche promozionali e tournée, testimonial aziendali, concedendo, altresì, alla Società la facoltà di produrre direttamente e/o tramite terzi, per tutta la durata del presente contratto, spettacoli in genere e tournee in genere ed ogni sorta di spettacolo in ogni sua forma, in genere. L'esclusiva comprende nello specifico: Concerti, feste di piazza, serate danzanti, cerimonie in genere, sia pubbliche che private, spot pubblicitari, apparizioni in Disco-Bar,
Discoteche, Disco-night, ospitate e conduzione di programmi televisivi, film, musical, fiction televisive, telenovelas, registrazioni audio-video musicali su qualsiasi supporto presente e futuro, sia pubblico che privato, etc. e, quant'altro non menzionato facente parte del mondo dello spettacolo”.
Il contratto prevedeva dunque un affidamento in capo alla in CP_1
esclusiva, in ordine alla pianificazione di qualsivoglia esibizione del
La società convenuta, dal canto suo, si era impegnata, in data Pt_1
20.02.2012, alla sottoscrizione di un accordo con la – Controparte_4
in qualità di organizzazione di spettacoli – avente ad oggetto
l'affidamento all'Agenzia in ordine alla gestione, programmazione e sviluppo della attività artistica del per quanto riguarda le Pt_1
esibizioni di feste di piazza, con garanzia di minimo n. 15 prestazioni da
pag. 17/25 effettuarsi in tutta Italia, isole comprese (cfr. doc. 2 produzione di parte convenuta).
Ciò posto, è stato dimostrato dalla società convenuta la violazione da parte del del patto di esclusiva attraverso la partecipazione ad Pt_1
eventi non organizzati né tantomeno contrattualizzati dalla CP_1
(cfr. doc. 28, 30, 31, 32); circostanza che, si badi bene, oltre ad essere documentata, non è mai stata contestata da parte attrice.
Nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, c.p.c., ovvero nel primo atto successivo al deposito della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, parte attrice si limitava ad affermare, in modo assolutamente generico, che “Quanto alla domanda riconvenzionale, essa appare evidentemente sfornita di ogni fondamento, sia fattuale che probatorio. Innanzitutto inconsistenti sono i rilievi di inadempimento da cui essa trarrebbe causa. Ed inoltre, affinché la stessa possa essere presa in considerazione, sarebbe prima necessario che la casa discografica allegasse e asseverasse il proprio integrale, preciso e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali”, senza, tuttavia, contestare
i fatti allegati da parte convenuta, ovvero la violazione dell'esclusiva di
e la documentazione prodotta sub. nn. da 28 a 32 e nn. 39 e 40.
Ebbene, si reputa che la parte convenuta/attrice in riconvenzionale abbia fornito prova delle sue allegazioni, ovvero della violazione da parte dell'obbligo di esclusiva di cui al contratto discografico e Pt_1
di management, stante la produzione della documentazione indicata e tenuto conto della assoluta mancata contestazione da parte del
. Pt_1
pag. 18/25 Per effetto di quanto sin qui riportato, quindi, il primo Giudice riteneva dimostrata la sussistenza di un inadempimento grave dell'attore, alle obbligazioni assunte nei contratti per cui è causa, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava il a pagare, alla Pt_1
società , le penali contrattuali di cui all'art. 16 del Controparte_1
contratto di esclusiva discografica ed all'art. 8 del contratto di management in esclusiva, pari, rispettivamente, ad euro 200.000,00 e ad euro 100.000,00.
§ 9.
Nel censurare, con l'ultimo motivo di appello, tale capo di decisione, il opinava che il Giudice aveva travisato gli esiti della prova Pt_1
orale, in quanto aveva ritenuto dimostrata, sulla scorta delle deposizioni del teste , una pretesa imposizione, da parte Testimone_3
sua, delle prestazioni della società “ ”, senza, Parte_2
tuttavia, spiegare in quali attività tale imposizione si sarebbe concretata.
Del pari, andava escluso che esso istante avesse inviato le lettere di diffida alla controparte per eludere il vincolo contrattuale, quando, al contrario, tanto era conseguenza della condotta inadempiente della convenuta, per effetto del quale esso attore dichiarava risolti di diritto i contratti, invocando il diritto alle penali contrattuali e al risarcimento dei relativi danni.
Peraltro, il Giudice aveva omesso di considerare che, al cospetto delle contestazioni da esso rivoltele, la avrebbe dovuto Controparte_1
pag. 19/25 dare la prova di essere stata adempiente, ma che, tuttavia, tale prova si era rivelata carente.
Non rispondeva, quindi, a verità che, quando a febbraio del 2013, esso aveva pubblicato un nuovo singolo “Cade” con la Parte_2
, i contratti di esclusiva discografica e di management con la
[...]
convenuta fossero ancora validi ed efficaci, essendosi, invece, gli stessi risolti a causa dell'altrui inadempimento.
Né, peraltro, il Giudice aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, atteso che esso istante, in primo grado, aveva contestato tutte le avverse allegazioni e considerato che la contestazione era insita nel fatto stesso di avere invocato una responsabilità per inadempimento, con le prodotte lettere del
31/10/2012 e del 18/11/2012.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Al cospetto dell'argomentata motivazione della sentenza di primo grado, che riteneva integrata la prova della violazione del contratto di esclusiva discografica, per avere il affidato la pubblicazione del Pt_1
singolo “Cade” ad altra società discografica ( ), Parte_2
l'istante, non negava la circostanza, ma deduceva che, all'epoca cui risaliva il contratto con la ”, il contratto di esclusiva Parte_2
discografica con la si era risolto. CP_1
Analogamente, l'appellante non negava di avere effettivamente preso parte ad eventi non organizzati o, comunque, promossi dalla pag. 20/25 sostenendo che tanto non integrava la violazione del patto di CP_1
esclusiva, essendo i contratti con la a quell'epoca ormai CP_1
risolti.
In contrario deve, tuttavia, osservarsi come l'assunto dell'appellante sia smentito dal rilievo per cui la semplice manifestazione, ad opera del della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, Pt_1
esternata attraverso l'invio delle lettere del 31/10/2012 e del
18/11/2012, non abbia, di per sé, determinato in maniera automatica la risoluzione di diritto dei contratti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., avendo la già in sede stragiudiziale, come rilevato dal primo CP_1
Giudice, contestato la fondatezza dell'avversa contestazione e dedotto,
a sua volta, l'inadempimento del Pt_1
A conforto di quanto osservato milita, infatti, il principio secondo cui
“In materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27692 del 12/10/2021).
E' chiaro, quindi, che, una volta ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento della rispetto alla condotta tenuta dal CP_1
la risoluzione di diritto da quest'ultimo invocata non possa Pt_1
essere più ritenuta operante.
pag. 21/25 Per l'effetto, del tutto condivisibilmente, il Giudice rilevava che il nonostante i contratti conclusi con la fossero Pt_1 CP_1
ancora in essere, aveva violato l'obbligo di esclusiva, avendo perfezionato un accordo per la registrazione di un brano con la
[...]
” e, inoltre, partecipato ad eventi non organizzati né Parte_2
tantomeno contrattualizzati dalla CP_1
Riguardo, poi, al rilievo che il Giudice attribuiva alla condotta processuale di non contestazione serbata dall'attore, la doglianza si rivela generica, essendosi l'appellante limitato a sostenere di avere contestato le avverse deduzioni. Tale affermazione, di per sé, non permette di ritenere superata l'affermazione operata dal Tribunale, a mente della quale il nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, Pt_1
c.p.c., ovvero nel primo atto successivo al deposito della comparsa di costituzione, non aveva contestato “i fatti allegati da parte convenuta, ovvero la violazione dell'esclusiva di e la documentazione prodotta sub. nn. da 28 a 32 e nn. 39 e 40”.
Del resto, come dinanzi già osservato, nemmeno in questo grado di giudizio il negava di avere posto in essere le condotte Pt_1
ascrittegli dal Giudice, salvo assumere che esse non integrerebbero la violazione dell'esclusiva per essere cessata l'efficacia dei contratti con la (asserzione da ritenersi, tuttavia, come visto, CP_1
giuridicamente infondata).
Né, invero, al fine di contestare la correttezza della sentenza, è sufficiente opinare che la non aveva dato prova CP_5
dell'adempimento, in quanto, ribadendo quanto già evidenziato in pag. 22/25 relazione al secondo motivo, tale asserzione è ampiamente sconfessata dalle risultanze istruttorie valorizzate dalla sentenza di primo grado.
Circa, poi, la pretesa erronea valutazione che il Giudice aveva operato delle deposizioni testimoniali, si deve, ancora una volta, rimarcare come il non abbia addotto risultanze capaci di smentire il Pt_1
contenuto delle prove valorizzate in sentenza.
In particolare, l'appellante ha circoscritto le sue obiezioni alla valenza assegnata dal Giudice al termine imporre, impiegato dal teste Tes_3
senza, tuttavia, considerare che la deposizione testimoniale, nel
[...]
suo complesso, dimostrava quale era stato il comportamento tenuto dal urante l'esecuzione del rapporto, vale a dire, che l'odierno Pt_1
appellante aveva rifiutato di avvalersi delle prestazioni di Persona_1
e (cfr. al riguardo anche le coerenti deposizioni resi Controparte_6
dai predetti testi), rispettivamente, tecnico del suono ed arrangiatore, pagati dalla e che analogamente aveva fatto rispetto al CP_1
social manager , preferendo avvalersi dell'opera del Parte_3
fratello, Testimone_2
Inoltre, non risponde al vero che il teste si limitava a parlare di imposizione senza aggiungere ulteriori riferimenti, avendo, al contrario, lo stesso chiarito che la proposta del che per tale Pt_1
motivo era stata rifiutata, avrebbe portato al paradosso che la
[...]
società di produzione discografica, avrebbe dovuto pagare, per CP_1
l'attività che essa normalmente svolgeva, la società , Parte_2
che operava nello stesso settore.
pag. 23/25 Dalla deposizione, quindi, emerge chiaramente come il avesse Pt_1
preteso di avvalersi dell'opera di una società che di fatto era concorrente delle e che tale sua richiesta non era stata CP_1
accolta dall'originaria convenuta.
§ 11.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, tenuto conto del disputatum, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 24/25 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con atto di citazione notificato il 18/04/2023, nei confronti di
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che Controparte_1
liquida in euro 20.119,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2049/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 662/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20/01/2023, notificata in data 20/03/2023, pendente:
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura a mergine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, dall'Avv. Francesco Cristiani, (C.F.
); C.F._2
APPELLANTE
E (P.IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dagli Avv.ti Gabriella Gallo (C.F. ) e Lucia CodiceFiscale_3
MO (C.F. ), giusta procura allegata alla CodiceFiscale_4
comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
Oggetto: risoluzione per inadempimento e pagamento penale contrattuale.
Conclusioni:
per l'appellante: “In via istruttoria, ammettere l'istanza istruttoria rigettata in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: disporre l'assunzione del mezzo di prova richiesto e reiterato, cioè la prova per testi con l'indicato teste
, nonché col teste , così come Testimone_1 Testimone_2
indicati in memoria n. 2 ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in atti .. Indi, riformare l'impugnata sentenza e perciò accogliere la domanda proposta in primo grado di giudizio, e per l'effetto condannare la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di
€.200,000,00, con gli interessi di legge dalla data del 31/10/2012 all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa minor somma ritenuta di ragione e diritto, a titolo di penale per l'inadempimento del contratto di esclusiva discografica per registrazioni fonografiche stipulato in data
23/11/2011 e dichiarato risolto con atto notificato in data 31/10/2012; condannare altresì la società convenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €.100,000,00, con gli interessi di legge dalla pag. 2/25 data del 23/11/2012 all'effettivo soddisfo, ovvero della diversa minor somma ritenuta di ragione e diritto a titolo di penale per
l'inadempimento del contratto di management in esclusiva stipulato in data 18/11/2011 e dichiarato risolto con atto notificato in data
23/11/2012 .. In ogni caso, in rito e nel merito, riformare l'impugnata sentenza rigettando integralmente ogni avversa domanda fatta valere in primo grado a titolo di riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e diritto .. con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio”;
per l'appellata, “ Voglia l'On.le Corte di Controparte_1
Appello adita rigettare l'appello e confermare la sentenza n. 662/2023 pubblicata in data 20.01.2023 dal Tribunale di Napoli II sez. Civile nella persona del Giudice Unico dott.ssa F. Ucchiello nel procedimento rubricato al numero di ruolo generale 25734/2013 e all'uopo confermare la condanna dell'appellante al pagamento delle somme già liquidate dal Giudice di prime cure oltre svalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio .. Rigetti l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza perchè non suffragata dai presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora “.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata il 31.7.2013, conveniva la Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo: Controparte_1
di avere stipulato, in data 23.11.2011, quale compositore e interprete musicale, con la una scrittura privata Controparte_1
pag. 3/25 denominata “Contratto di esclusiva discografica per registrazioni fonografiche” e, in data 18.11.2011, una scrittura privata denominata
“Contratto di management in esclusiva”; che la controparte si rendeva gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte e, in particolare, all'obbligo di provvedere alla promozione radiofonica dell'artista con violazione degli artt. 11/G) e 14 del contratto di esclusiva discografica e violazione dell'art. 4 del contratto di management;
che in data 31.10.2012, l'istante dichiarava risolto il contratto di esclusiva discografica e chiedeva pertanto il pagamento della penale contrattuale fissata in euro 200.000,00; che in data
23.11.2012, l'attore comunicava, altresì, la risoluzione del contratto di management e conseguentemente chiedeva il pagamento della penale contrattuale pari ad euro 100.000,00.
Tanto premesso, l'attore concludeva chiedendo la condanna della controparte al pagamento della somma di euro 200.00,00, nonché di euro 100.000,00, con gli interessi di legge dalla data di risoluzione all'effettivo soddisfo, a titolo di penali per l'inadempimento dei contratti sottoscritti con la società convenuta.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulando domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'attore al pagamento delle penali contrattuali previste per il contratto discografico e di management, quantificate rispettivamente in euro 200.000,00 ed euro 100.000,00.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa con audizione di testi e produzioni documentali, all'esito il Tribunale pag. 4/25 pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva:
“1) rigetta le domande proposte da 2) accoglie la Parte_1
domanda riconvenzionale così come formulata dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 Parte_1
di euro 300.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore della convenuta, Parte_1
delle spese processuali, che si liquidano in euro 450,00 per esborsi ed euro 14.103,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, notificatagli in data 20/03/2023,
l'originario attore proponeva appello, mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., in data
18/04/2023, iscritto tempestivamente a ruolo il 27/04/2023, con il quale, sollecitandone l'integrale riforma, chiedeva accogliersi le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellata resisteva al gravame e ne sollecitava al rigetto.
Con ordinanza emessa in data 25.9.2023, all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte così provvedeva: “Rigetta l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante; non ammette le istanze istruttorie formulate dall'appellante; fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza
pag. 5/25 del giorno 26.9.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c.”.
Quindi, depositate dalle parti le memorie ex art. 352 c.p.c., disposta la sostituzione dell'udienza del 26.9.2025 mediante la concessione alle parti del termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., questa Corte, con ordinanza comunicata il 29.9.2025, assegnava la causa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premetteva che, nella specie, a fronte delle contrapposte domande di inadempimento contrattuale ad opera delle parti, andava fatta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive ed in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario far luogo ad un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di ambedue le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte nonché della conseguente alterazione del sinallagma;
e tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
In fatto il Giudice rilevava che “l'attore allegava e provava i titoli contrattuali costituiti dalle scritture denominate “contratto di esclusiva
pag. 6/25 discografica per registrazioni fonografiche” e “contratto di management in esclusiva” e dunque la fonte negoziale, deducendo l'inadempimento della che nella fattispecie sarebbe costituito Controparte_1
dalla mancata promozione radiofonica dell'opera dell'attore. A tal uopo, invocava, dapprima, l'art. 14 del contratto di esclusiva discografica, ai sensi del quale “la società avrà la facoltà autonomamente di svolere la pubblicità che essa riterrà necessaria nelle forme, nella misura e nel tempo che saranno da essa determinati per promozione delle vendite dei fonogrammi (rispettando quanto previsto dall'allegato A)”; nonché l'art.
11 del predetto contratto secondo cui “la società si obbliga (…) G) a sopportare, o a far sopportare le spese di realizzazione promozionale, come da allegato A”.
Il Tribunale evidenziava, altresì, che la convenuta, costituendosi, aveva
“dedotto in maniera specifica e documentalmente provato di aver adempiuto alle obbligazioni dedotte in contratto e in particolare di aver, dapprima, realizzato 10 registrazioni contenenti i brani interpretati dall'Artista, sostenendo le relative spese e pubblicato il primo singolo dal titolo “Tornerai” che precedeva l'uscita del CD. Quanto poi alla promozione del brano, la provvedeva: a far effettuare spot sull'emittente “RADIO VELA” dal 1 giugno al 30 luglio 2012 (doc. 10); a far effettuare spot sull'emittente dal 1 giugno al 7 luglio 2012 CP_3
(doc. 11); a far effettuare spot sull'emittente “Radio Sis” dal 2 giugno al 1 luglio 2012 (doc. 12); a far effettuare spot sull'emittente “Radio Cosenza
Centrale” (doc. 13); a promuovere il brano chiedendone la trasmissione alle emittenti radiofoniche nel periodo compreso tra il 01.06.2012 e il
pag. 7/25 30.07.2012; ad inviare il brano all'emittente Radio Kiss Kiss e a richiedere costi per la campagna spot sull'emittente; a realizzare un videoclip che doveva fare da supporto al lancio del singolo. Senonché alla luce della documentazione versata in atti, la assolvendo CP_1
pienamente l'onere probatorio su di essa gravante, ha fornito piena prova dell'adempimento di detta obbligazione”.
Soggiungeva il primo Giudice che, del resto, i testi intimati dall'attore non avevano in alcun modo provato le circostanze dedotte dal Pt_1
e negate dalla convenuta.
Riguardo al teste , intimato dalla parte attrice, il Testimone_1
Giudice rilevava che “i Carabinieri ai quali veniva richiesto
l'accompagnamento coattivo del teste in udienza avevano relazionato di non aver rinvenuto lo stesso all'indirizzo indicato dalla parte” e che, per tale motivo, con ordinanza emessa il 20.4.2021, la prova orale relativamente a detto teste era stata revocata e la causa introitata in decisione.
Sulla scorta di tali rilievi, il Giudice respingeva le domande di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di condanna della controparte al pagamento delle penali, proposte dal Pt_1
§ 4.
Con il primo motivo di gravame, il nel censurare il rigetto, ad Pt_1
opera del Giudice, delle domande da esso proposte, si doleva della mancata disamina, da intendersi alla stregua di un tacito rigetto, della pag. 8/25 richiesta con la quale esso aveva sollecitato la revoca dell'ordinanza del
20.4.2021.
Sosteneva di avere tempestivamente sollecitato la revoca di tale provvedimento, col primo scritto successivo alla relativa comunicazione, e in sede di conclusioni.
Rimarcava come l'audizione del teste fosse fondamentale per la decisione nel merito.
Eccepiva che “L'ordinanza di revoca emessa dall'istruttore è innanzitutto fondata su una argomentazione non suffragata da alcun riscontro. In atti non risulta che i Carabinieri abbiano svolto alcuna attività di ricerca, come invece disposto dal Giudice con l'ordinanza del
08/01/2021. Si ribadisce che detto teste, seppure di difficile reperibilità
(in udienza era stato evidenziato al Giudice Istruttore che, da informazioni assunte, la difficile reperibilità era legata al suo lavoro marittimo o comunque per attività legate alla navigazione) era stato presente all'udienza del 17/11/2015.
A tale udienza il Giudice aveva ritenuto di non escuterlo, volendo preliminarmente pronunciarsi su una eccezione sollevata da parte convenuta (il computo dei termini per il deposito delle memorie ex art.
183, 6° comma, c.p.c.).
Successivamente a tale udienza il teste non è stato più presente, nonostante gli innumerevoli tentativi di notifica dell'invito.
Indi, i motivi che il Giudice ha rilevato con l'ordinanza tempestivamente impugnata, di revoca dell'ammissione dei mezzi istruttori in danno della
pag. 9/25 presente parte, compromettono il diritto alla difesa dell'attore, il quale è invece da considerare, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice, il soggetto processualmente più interessato e già ligio al rilevato principio di economia processuale, visto che il teste era presente già Tes_1
all'udienza del 17/11/2015, e il procuratore dell'attore ne aveva chiesto
l'escussione .. D'altro canto, nel revocare l'ordinanza di ammissione della prova, il Giudice neppure ha consentito alla presente parte di formulare altra richiesta di ammissione, nell'ambito dei mezzi di prova già articolati in memoria istruttoria, né ha in sentenza in qualche modo dato motivazione a tale decisione, pur essendo stata l'ordinanza tempestivamente impugnata e la richiesta reiterata in atti conclusivi”.
§ 5.
Il motivo è infondato.
Questa Corte, con la sopra citata ordinanza del 25.9.2023, aveva già respinto la richiesta dell'appellante, osservando testualmente:
“ritenuto, quanto alla richiesta istruttoria formulata dall'appellante, che la stessa vada disattesa, avendo la parte chiesto di escutere il teste
, del quale il primo Giudice revocava l'ammissione, Testimone_1
con provvedimento del 20.4.2021, per non essere lo stesso mai comparso in udienza, salvo che in data 17.11.2015, allorquando però non veniva sentito, nonostante l'accompagnamento coattivo disposto a mezzo dei
CC, i quali rilevavano di non averlo reperito al luogo di residenza anagrafica (si vedano i verbali di udienza dell'8.11.2019, dell'8.1.2021).
Orbene, nel sollecitare l'escussione del teste, nulla l'appellante ha dedotto in merito ad eventuali ricerche anagrafiche, tese ad individuarne la pag. 10/25 residenza, per cui, allo stato, permarrebbero le stesse condizioni
(oggettiva irreperibilità del teste, non rinvenuto nemmeno dai
Carabinieri) che giustificavano il provvedimento adottato dal primo
Giudice. Con riguardo all'altro teste, , del quale Testimone_2
pure l'appellante sollecitava l'audizione, l'istanza appare inammissibile, non avendo l'odierno appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, espressamente reiterato la relativa richiesta istruttoria (cfr. note di trattazione scritta depositate dal in primo grado in data Pt_1
5.10.2022)”.
Al cospetto di siffatta ordinanza, il nei successivi scritti Pt_1
depositati ai sensi dell'art. 352 c.p.c., non formulava alcuna argomentata obiezione, né richiesta di revoca, riportandosi alle censure già svolte con l'appello.
Deve, quindi, ritenersi che difettino i presupposti per dare ingresso all'assunzione, sollecitata dall'appellante, dell'ulteriore mezzo di prova orale, atteso che, deve ribadirsi, in relazione al teste di cui era stato disposto l'accompagnamento coattivo, l'ostacolo del mancato reperimento dello stesso nel luogo di residenza anagrafica, evidenziato dal G.I. nel provvedimento del 20.4.2021, non è stato sconfessato da risultanze di contrario contenuto prodotte dall'istante.
L'ammissione della prova, quindi, risulterebbe defatigatoria e contraria alla ragionevole durata del giudizio.
Sotto altro profilo, nemmeno può omettersi di evidenziare che, in parte qua, la censura risulti anche generica, avendo il Giudice di primo grado pag. 11/25 dato compiutamente conto delle risultanze documentali, idonee a comprovare l'adempimento della società convenuta, e dell'inidoneità delle deposizioni testimoniali rese dai testi, escussi su richiesta dell'attore, a smentire quanto emergeva dal compendio documentale.
Al cospetto di tale specifica ratio decidendi, l'appellante, nel sollecitare l'ammissione della prova orale, nemmeno aveva cura di chiarire le ragioni per le quali la stessa avrebbe, in tesi, potuto consentire di superare la valenza probatoria della documentazione prodotta in atti dalla convenuta. Del resto, ad ulteriore conforto di quanto appena evidenziato, merita rimarcare come l'appellante, nel reiterare l'istanza istruttoria, ometteva finanche di trasfondere, nel corpo del motivo di gravame e, in generale, dell'atto di appello (e, giova soggiungere, nemmeno negli scritti difensivi successivi), il contenuto dei capitoli di prova di cui invocava l'ammissione.
Quindi, anche tale carenza, in uno al mancato deposito di copia della memoria istruttoria depositata in primo grado dal corrobora il Pt_1
convincimento della Corte relativo alla genericità, oltre che infondatezza, del motivo di appello.
§ 6.
Con il secondo motivo, il censurava il rigetto delle domande da Pt_1
esso proposte, opinando come, a prescindere dalla mancata ammissione della prova orale, la relativa fondatezza già fosse comprovata dalle risultanze in atti.
pag. 12/25 Al riguardo, premesso di avere contestato all'originaria convenuta la mancata promozione radiofonica dell'opera di esso istante, obiettava che il Tribunale non aveva operato alcun raffronto tra l'attività promozionale valorizzata in sentenza e l'impegno contrattuale assunto dalla società, con particolare riferimento all'art. 4 del contratto di management, e all'allegato A.
Deduceva che l'allegato A indicava un nutrito elenco di emittenti radiofoniche, operanti nel Centro-Sud Italia, presso cui la promozione avrebbe dovuto farsi e che, invece, nella specie, per ammissione della convenuta, questa aveva del tutto omesso di considerare tale elenco di emittenti radiofoniche.
In definitiva, siccome la convenuta, come accertato in sentenza, aveva svolto la promozione dell'opera del solo presso 4 emittenti, in Pt_1
luogo di tutte quelle indicate nell'elenco sottoscritto dalle parti, la prova dell'inadempimento contrattuale della società era già in atti, a prescindere dalla mancata ammissione della prova orale.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Giova, anche in ordine a tale censura, stigmatizzare il fatto che l'appellante, pur dolendosi dell'erronea interpretazione da parte del
Giudice di una clausola contrattuale, nella specie l'allegato A al contratto di management in esclusiva, del 18/11/2011, ometteva finanche di depositare tale documento.
pag. 13/25 Nondimeno, tale carenza non impedisce di valutare nel merito la doglianza, sia in quanto il tenore della clausola emergeva, in parte, dagli scritti difensivi, sia per avere l'appellata depositato la copia dei due contratti intercorsi, ad eccezione, peraltro, del menzionato allegato
A.
Ciò posto, premesso che con il contratto di management in esclusiva, del 18/11/2011, il affidava alla società Pt_1 Controparte_1
mandato di assisterlo nello svolgimento, tutela e promozione della sua carriera artistica, l'articolo 4 della scrittura prevedeva testualmente che: “al fine dell'espletamento del suindicato incarico, la Società porrà in essere ogni sorta di attività consulenza, consultazione ed atto che ritenga necessario e/o opportuno al fine dello svolgimento del compito affidatole. In particolare, e a mero titolo identificativo, la Società svolgerà, a favore dell'artista, le seguenti attività di consulenza per quanto concerne: (…)- individuazione delle emittenti radiofoniche ritenute interessanti, per tipo di target e budget, da un punto di vista promozionale per l'Artista; (…) - al compimento di tutti quegli atti che siano strumentali e/o complementari rispetto ai fini di cui sopra
(rispettando quanto previsto dall'allegato A)”.
Il tenore della clausola negoziale induce ad escludere che essa imponesse alla di effettuare un predeterminato Controparte_1
numero di promozioni radiofoniche dei brani ed a ritenere che la stessa individuazione delle emittenti era rimessa alla valutazione della società, nell'ambito di quelle che fossero state ritenute interessanti per tipo di target e budget.
pag. 14/25 Infatti, l'articolo 4 lasciava alla società ampio margine di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione consistente nella promozione dell'opera dell'artista.
Peraltro, quella consistente nei passaggi radiofonici era solo una delle attività di promozione dell'opera dell'artista che la CP_1
avrebbe dovuto svolgere.
[...]
In definitiva, le attività, analiticamente descritte in sentenza, il cui concreto svolgimento il Giudice desumeva dall'esame della documentazione offerta dalla e che, comunque, il Controparte_1
con il motivo di appello, non ha nemmeno specificamente Pt_1
negato, debbono ritenersi ampiamente idonee a comprovare l'avvenuto adempimento, ad opera della società convenuta, degli obblighi a suo carico nascenti dal contratto de quo.
§ 8.
Il Giudice di primo grado riteneva, altresì, fondata la domanda riconvenzionale con la quale la , sul presupposto Controparte_1
della violazione, ad opera del degli obblighi nascenti dal Pt_1
contratto di management in esclusiva e da quello di esclusiva discografica per registrazioni fonografiche, ne aveva sollecitato la condanna al pagamento delle penali convenzionalmente pattuite.
In particolare, il Tribunale osservava: “L'istruttoria svolta ha comprovato che il volesse imporre la Pt_1 Parte_2
quale azienda che si occupasse della promozione dei
[...]
fonogrammi e della sua carriera, imponendone i costi alla Sul CP_1
pag. 15/25 punto, rilevano le affermazioni del teste che, all'udienza Testimone_3
del 06.02.2015, dichiarava “preciso che la società al tramonto non Pt_2
è società di promozione bensì è società di produzione discografica come la e pertanto la richiesta di ha creato anche problemi di Pt_1
concorrenza con la in quanto la proposta del portava al Pt_1
paradosso di imporre alla di pagare una società di produzione discografica per fare il lavoro che spettava a ertanto la richiesta CP_1
del stata rifiutata” (cfr. verbale di udienza del 06.02.2015). Pt_1
Senonché, con il probabile scopo di eludere il vincolo contrattuale il inviava all'odierna convenuta due lettere di diffida (l'una del Pt_1
31.10.2012, l'altra del 18.11.2012) mediante le quali, nel contestare
l'inadempimento grave e colpevole della controparte – assunti sconfessati nella presente sede processuale – dichiarava risolti di diritto i contratti con la stessa sottoscritti, invocando il diritto alle penali contrattuali e al risarcimento dei relativi danni. Ebbene, tali lettere di diffida trovavano riscontro negativo della che, invero, CP_1
evidenziava l'infondatezza delle contestazioni e riteneva a tutti gli effetti pienamente validi ed efficaci, sino alla loro naturale scadenza, i contratti medesimi. Ciò detto, il sebbene ancora vincolato alla Pt_1 CP_1
per la sua esclusiva discografica, concludeva con la
[...]
un contratto discografico. Invero, dagli atti di causa Parte_2
emerge che l'attore, nel febbraio del 2013, procedeva alla pubblicazione di un nuovo singolo “Cade” con la periodo in cui Parte_2
il contratto di esclusiva discografica e di management non potevano dirsi
pag. 16/25 ancora risolti (cfr. doc. nn. 39 e 40 in allegato alla comparsa di costituzione).
Quanto, poi, al Contratto di management in esclusiva, l'art. 2 dello stesso disponeva “… l'Artista conferisce in esclusiva alla Società, l'incarico di promuovere e concludere, sia in Italia sia all'estero, contratti di rappresentazione ed esibizione dal vivo anche promozionali e tournée, testimonial aziendali, concedendo, altresì, alla Società la facoltà di produrre direttamente e/o tramite terzi, per tutta la durata del presente contratto, spettacoli in genere e tournee in genere ed ogni sorta di spettacolo in ogni sua forma, in genere. L'esclusiva comprende nello specifico: Concerti, feste di piazza, serate danzanti, cerimonie in genere, sia pubbliche che private, spot pubblicitari, apparizioni in Disco-Bar,
Discoteche, Disco-night, ospitate e conduzione di programmi televisivi, film, musical, fiction televisive, telenovelas, registrazioni audio-video musicali su qualsiasi supporto presente e futuro, sia pubblico che privato, etc. e, quant'altro non menzionato facente parte del mondo dello spettacolo”.
Il contratto prevedeva dunque un affidamento in capo alla in CP_1
esclusiva, in ordine alla pianificazione di qualsivoglia esibizione del
La società convenuta, dal canto suo, si era impegnata, in data Pt_1
20.02.2012, alla sottoscrizione di un accordo con la – Controparte_4
in qualità di organizzazione di spettacoli – avente ad oggetto
l'affidamento all'Agenzia in ordine alla gestione, programmazione e sviluppo della attività artistica del per quanto riguarda le Pt_1
esibizioni di feste di piazza, con garanzia di minimo n. 15 prestazioni da
pag. 17/25 effettuarsi in tutta Italia, isole comprese (cfr. doc. 2 produzione di parte convenuta).
Ciò posto, è stato dimostrato dalla società convenuta la violazione da parte del del patto di esclusiva attraverso la partecipazione ad Pt_1
eventi non organizzati né tantomeno contrattualizzati dalla CP_1
(cfr. doc. 28, 30, 31, 32); circostanza che, si badi bene, oltre ad essere documentata, non è mai stata contestata da parte attrice.
Nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, c.p.c., ovvero nel primo atto successivo al deposito della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, parte attrice si limitava ad affermare, in modo assolutamente generico, che “Quanto alla domanda riconvenzionale, essa appare evidentemente sfornita di ogni fondamento, sia fattuale che probatorio. Innanzitutto inconsistenti sono i rilievi di inadempimento da cui essa trarrebbe causa. Ed inoltre, affinché la stessa possa essere presa in considerazione, sarebbe prima necessario che la casa discografica allegasse e asseverasse il proprio integrale, preciso e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali”, senza, tuttavia, contestare
i fatti allegati da parte convenuta, ovvero la violazione dell'esclusiva di
e la documentazione prodotta sub. nn. da 28 a 32 e nn. 39 e 40.
Ebbene, si reputa che la parte convenuta/attrice in riconvenzionale abbia fornito prova delle sue allegazioni, ovvero della violazione da parte dell'obbligo di esclusiva di cui al contratto discografico e Pt_1
di management, stante la produzione della documentazione indicata e tenuto conto della assoluta mancata contestazione da parte del
. Pt_1
pag. 18/25 Per effetto di quanto sin qui riportato, quindi, il primo Giudice riteneva dimostrata la sussistenza di un inadempimento grave dell'attore, alle obbligazioni assunte nei contratti per cui è causa, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava il a pagare, alla Pt_1
società , le penali contrattuali di cui all'art. 16 del Controparte_1
contratto di esclusiva discografica ed all'art. 8 del contratto di management in esclusiva, pari, rispettivamente, ad euro 200.000,00 e ad euro 100.000,00.
§ 9.
Nel censurare, con l'ultimo motivo di appello, tale capo di decisione, il opinava che il Giudice aveva travisato gli esiti della prova Pt_1
orale, in quanto aveva ritenuto dimostrata, sulla scorta delle deposizioni del teste , una pretesa imposizione, da parte Testimone_3
sua, delle prestazioni della società “ ”, senza, Parte_2
tuttavia, spiegare in quali attività tale imposizione si sarebbe concretata.
Del pari, andava escluso che esso istante avesse inviato le lettere di diffida alla controparte per eludere il vincolo contrattuale, quando, al contrario, tanto era conseguenza della condotta inadempiente della convenuta, per effetto del quale esso attore dichiarava risolti di diritto i contratti, invocando il diritto alle penali contrattuali e al risarcimento dei relativi danni.
Peraltro, il Giudice aveva omesso di considerare che, al cospetto delle contestazioni da esso rivoltele, la avrebbe dovuto Controparte_1
pag. 19/25 dare la prova di essere stata adempiente, ma che, tuttavia, tale prova si era rivelata carente.
Non rispondeva, quindi, a verità che, quando a febbraio del 2013, esso aveva pubblicato un nuovo singolo “Cade” con la Parte_2
, i contratti di esclusiva discografica e di management con la
[...]
convenuta fossero ancora validi ed efficaci, essendosi, invece, gli stessi risolti a causa dell'altrui inadempimento.
Né, peraltro, il Giudice aveva fatto corretta applicazione del principio di non contestazione, atteso che esso istante, in primo grado, aveva contestato tutte le avverse allegazioni e considerato che la contestazione era insita nel fatto stesso di avere invocato una responsabilità per inadempimento, con le prodotte lettere del
31/10/2012 e del 18/11/2012.
§ 10.
Il motivo è infondato.
Al cospetto dell'argomentata motivazione della sentenza di primo grado, che riteneva integrata la prova della violazione del contratto di esclusiva discografica, per avere il affidato la pubblicazione del Pt_1
singolo “Cade” ad altra società discografica ( ), Parte_2
l'istante, non negava la circostanza, ma deduceva che, all'epoca cui risaliva il contratto con la ”, il contratto di esclusiva Parte_2
discografica con la si era risolto. CP_1
Analogamente, l'appellante non negava di avere effettivamente preso parte ad eventi non organizzati o, comunque, promossi dalla pag. 20/25 sostenendo che tanto non integrava la violazione del patto di CP_1
esclusiva, essendo i contratti con la a quell'epoca ormai CP_1
risolti.
In contrario deve, tuttavia, osservarsi come l'assunto dell'appellante sia smentito dal rilievo per cui la semplice manifestazione, ad opera del della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, Pt_1
esternata attraverso l'invio delle lettere del 31/10/2012 e del
18/11/2012, non abbia, di per sé, determinato in maniera automatica la risoluzione di diritto dei contratti, ai sensi dell'art. 1456 c.c., avendo la già in sede stragiudiziale, come rilevato dal primo CP_1
Giudice, contestato la fondatezza dell'avversa contestazione e dedotto,
a sua volta, l'inadempimento del Pt_1
A conforto di quanto osservato milita, infatti, il principio secondo cui
“In materia di clausola risolutiva espressa, anche quando la parte interessata abbia manifestato la volontà di avvalersene, il giudice deve valutare l'eccezione di inadempimento proposta dall'altra parte, attesa la pregiudizialità logica della stessa rispetto all'avverarsi degli effetti risolutivi che normalmente discendono in modo automatico, ai sensi dell'art. 1456 c.c., dall'accertamento di un inadempimento colpevole”
(cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 27692 del 12/10/2021).
E' chiaro, quindi, che, una volta ritenuta fondata l'eccezione di inadempimento della rispetto alla condotta tenuta dal CP_1
la risoluzione di diritto da quest'ultimo invocata non possa Pt_1
essere più ritenuta operante.
pag. 21/25 Per l'effetto, del tutto condivisibilmente, il Giudice rilevava che il nonostante i contratti conclusi con la fossero Pt_1 CP_1
ancora in essere, aveva violato l'obbligo di esclusiva, avendo perfezionato un accordo per la registrazione di un brano con la
[...]
” e, inoltre, partecipato ad eventi non organizzati né Parte_2
tantomeno contrattualizzati dalla CP_1
Riguardo, poi, al rilievo che il Giudice attribuiva alla condotta processuale di non contestazione serbata dall'attore, la doglianza si rivela generica, essendosi l'appellante limitato a sostenere di avere contestato le avverse deduzioni. Tale affermazione, di per sé, non permette di ritenere superata l'affermazione operata dal Tribunale, a mente della quale il nella memoria ex art. 183 VI comma, n. 1, Pt_1
c.p.c., ovvero nel primo atto successivo al deposito della comparsa di costituzione, non aveva contestato “i fatti allegati da parte convenuta, ovvero la violazione dell'esclusiva di e la documentazione prodotta sub. nn. da 28 a 32 e nn. 39 e 40”.
Del resto, come dinanzi già osservato, nemmeno in questo grado di giudizio il negava di avere posto in essere le condotte Pt_1
ascrittegli dal Giudice, salvo assumere che esse non integrerebbero la violazione dell'esclusiva per essere cessata l'efficacia dei contratti con la (asserzione da ritenersi, tuttavia, come visto, CP_1
giuridicamente infondata).
Né, invero, al fine di contestare la correttezza della sentenza, è sufficiente opinare che la non aveva dato prova CP_5
dell'adempimento, in quanto, ribadendo quanto già evidenziato in pag. 22/25 relazione al secondo motivo, tale asserzione è ampiamente sconfessata dalle risultanze istruttorie valorizzate dalla sentenza di primo grado.
Circa, poi, la pretesa erronea valutazione che il Giudice aveva operato delle deposizioni testimoniali, si deve, ancora una volta, rimarcare come il non abbia addotto risultanze capaci di smentire il Pt_1
contenuto delle prove valorizzate in sentenza.
In particolare, l'appellante ha circoscritto le sue obiezioni alla valenza assegnata dal Giudice al termine imporre, impiegato dal teste Tes_3
senza, tuttavia, considerare che la deposizione testimoniale, nel
[...]
suo complesso, dimostrava quale era stato il comportamento tenuto dal urante l'esecuzione del rapporto, vale a dire, che l'odierno Pt_1
appellante aveva rifiutato di avvalersi delle prestazioni di Persona_1
e (cfr. al riguardo anche le coerenti deposizioni resi Controparte_6
dai predetti testi), rispettivamente, tecnico del suono ed arrangiatore, pagati dalla e che analogamente aveva fatto rispetto al CP_1
social manager , preferendo avvalersi dell'opera del Parte_3
fratello, Testimone_2
Inoltre, non risponde al vero che il teste si limitava a parlare di imposizione senza aggiungere ulteriori riferimenti, avendo, al contrario, lo stesso chiarito che la proposta del che per tale Pt_1
motivo era stata rifiutata, avrebbe portato al paradosso che la
[...]
società di produzione discografica, avrebbe dovuto pagare, per CP_1
l'attività che essa normalmente svolgeva, la società , Parte_2
che operava nello stesso settore.
pag. 23/25 Dalla deposizione, quindi, emerge chiaramente come il avesse Pt_1
preteso di avvalersi dell'opera di una società che di fatto era concorrente delle e che tale sua richiesta non era stata CP_1
accolta dall'originaria convenuta.
§ 11.
In conclusione, quindi, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Al rigetto dell'impugnazione segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore della controparte, delle spese processuali del presente grado di giudizio, la cui liquidazione viene operata, nella misura indicata in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore da euro 260.001,00 ad euro
520.000,00, tenuto conto del disputatum, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 24/25 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, con atto di citazione notificato il 18/04/2023, nei confronti di
[...]
avverso la sentenza in epigrafe indicata, Controparte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che Controparte_1
liquida in euro 20.119,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 25/25