Sentenza breve 19 marzo 2026
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Circolazione stradale: sulla revoca della patente di guida ex art. 128, comma 2, d.lgs. 285/1992 decide il giudice ordinario TAR Piemonte, sezione I, 19 marzo 2026, n. 632 Circolazione stradale: la revisione della patente di guida ha natura cautelare Consiglio di Stato, sezione V, 2 gennaio 2026, n. 16 Circolazione stradale: non sono incostituzionali la perdurante previsione come reato della guida senza patente in caso di recidiva infrabiennale e il relativo trattamento sanzionatorio Corte costituzionale, 21 ottobre 2025, n. 154 Procedura penale: l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (come la sospensione della patente di guida ex art. 222 c.d.s.) non può essere oggetto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 19/03/2026, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00632/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Ramin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in persona del Prefetto pro tempore , Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento del -OMISSIS-, notificato in data 03.12.2025, con il quale la Prefettura di Cuneo ha revocato, ai sensi dell’art. 128, comma 2, c.d.s., le patenti di guida del ricorrente e ne ha ordinato la riconsegna;
- “dell’avviso di revisione della patente notificato in data 22 maggio 2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione del ricorrente”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. PI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Prefettura resistente ha revocato al ricorrente la patente di guida, ai sensi dell’art. 128, comma 2, c.d.s., per avere circolato alla guida di un veicolo nonostante la sospensione del titolo, in precedenza disposta dalla Motorizzazione civile di Torino in conseguenza della mancata sottoposizione dello stesso ricorrente ad un nuovo esame di idoneità tecnica, impostogli a seguito di revisione della patente per esaurimento del relativo punteggio (art. 126, comma 6 bis , c.d.s.).
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistendo al ricorso.
All’udienza camerale del 18 marzo 2026 il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. A seguito della discussione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via pregiudiziale, il Collegio ritiene sussistente il proprio difetto di giurisdizione sulla controversia oggetto di causa, essendo devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. Secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione “ …il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario… ” (Cass. civ., sez. un., sent. n. 15573/2015, nello stesso senso cfr. Cons. di Stato, sent. n. 4775/2020).
Con particolare riferimento ad una fattispecie nella quale “ …la revoca della patente in discussione è stata pronunciata in conseguenza dell’avvenuto azzeramento dei punti sulla patente…” , è stato affermato in giurisprudenza che “ …la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, in quanto il provvedimento di revoca si configura come atto dovuto, “partecipando l'atto che dispone la revisione della medesima natura di sanzione accessoria propria dei vari atti di perdita dei punti, applicati in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale” (cfr. Cassazione Sezioni unite civili, 24 luglio 2015, n. 15573; id. 13 marzo 2012, n. 3936; Cons. Stato, sentenza n. 1342 del 2019; Cons. Stato sentenza n. 4775 del2020; Cons. Stato sentenza n. 1179 del 2021) ” (Tar Emilia Romagna - Parma, sent. n. 31/2022).
2.2. In applicazione di tali principi, deve ritenersi che la controversia oggetto di causa rientri nella giurisdizione del giudice ordinario, riguardando il provvedimento di revoca della patente di guida del ricorrente emesso, ai sensi dell’art. 128, comma 2, c.d.s., per avere quest’ultimo circolato alla guida di un veicolo nonostante la sospensione del titolo, in precedenza disposta dalla Motorizzazione civile di Torino in conseguenza della mancata sottoposizione dello stesso ricorrente ad un nuovo esame di idoneità tecnica, impostogli a seguito di revisione della patente per esaurimento del relativo punteggio (art. 126, comma 6 bis , c.d.s.).
Nel caso di specie, infatti, l’Amministrazione resistente non ha esercitato un potere valutativo, ma ha applicato la sanzione amministrativa accessoria prevista per l’illecito di cui all’art. 128, comma 2, c.d.s., a norma del quale “ …Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi da 1 a 1-quater è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli accertamenti stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 678 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida di cui all'articolo 219… ”.
3. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
PI AN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI AN | FA RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.