Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 30/01/2025 N. 8652/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO
Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv.to BENVENUTI GIULIA nonchè dall'Avv.to Parte_1
CAPORALE ARMANDO ( ) Indirizzo Telematico;
ed elett.te dom.to C.F._1
presso lo studio in Indirizzo Telematico
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Parte_1
società resistente chiedendo al Giudice: Controparte_1
1/3 Dott. Riccardo Atanasio
2.122,57; per effetto accertare e dichiarare che la trattenuta per il mancato preavviso è pari ad euro 1.061,28; accertare e dichiarare altresì che la trattenuta per recupero ore assenza per la tredicesima è pari ad euro 131,36 e che la trattenuta per recupero ore assenza per la quattordicesima è pari ad euro 131,36, ovvero quelle diverse somme (maggiori o minori) ritenute di giustizia e/o risultante in corso di causa;
2) Per effetto condannare la società resistente a pagare al ricorrente la somma complessiva di euro 1.928,96 lorda, di cui euro 460,14 a titolo di saldo busta paga Settembre 2021 ed euro
1.468,82 a titolo di TFR, ovvero quella diversa somma (maggiore o minore) ritenuta di giustizia e/o risultante in corso di causa;
3) con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
4) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio di merito da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari”.
E' rimasta contumace la parte resistente
All'udienza di discussione, il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
IN DIRITTO
La domanda è fondata.
Parte ricorrente ha provato attraverso la produzione documentale delle buste paga e della lettera di dimissioni la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 22.6.20 al 24.9.21 quando rassegnava le dimissioni con preavviso di 15 giorni.
Pur avendo parzialmente lavorato il preavviso la società tuttavia tratteneva l'intero periodo di preavviso.
Pertanto la società va condannata a restituire la somma corrispondente al preavviso lavorato e la busta paga di ottobre
Gravava pertanto sulla società resistente l'onere di provare di avere integralmente assolto ai propri obblighi retributivi e contributivi.
In mancanza va condannata a corrispondere al ricorrente Controparte_1 [...]
le differenze retributive nella misura e per i titoli di cui al ricorso oltre interessi e Pt_1
rivalutazione, attesa la correttezza dei conteggi depositati dal punto di vista contabile.
In quanto soccombente la società resistente va altresì condannata Controparte_1
a rimborsare all'Avv.to BENVENUTI GIULIA e all'Avv.to CAPORALE ARMANDO dichiaratasi
2/3 Dott. Riccardo Atanasio antistatari le spese di lite determinate in € 1.400,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc
PQM
condanna la società resistente a pagare al ricorrente Controparte_1 Parte_1
la somma complessiva di euro 1.928,96 lordi, (di cui euro 460,14 a titolo di saldo busta paga
Settembre 2021 ed euro 1.468,82 a titolo di TFR) oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna altresì la società resistente a rimborsare all'Avv.to Controparte_1
BENVENUTI GIULIA e all'Avv.to CAPORALE ARMANDO dichiaratisi antistatari, le spese di lite che liquida in € 1.400,00 oltre accessori ed oltre 15% per spese generali.
Sentenza esecutiva
Milano, 30/01/2025 il Giudice del Lavoro
Dott. Riccardo Atanasio
3/3 Dott. Riccardo Atanasio