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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/12/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2316/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2316/2024
Oggi 10 dicembre 2025 alle ore 9,30 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
L'avv. Nazario Fabrizio Giuliani, il quale si riporta all'atto introduttivo e agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per il convenuto è presente l'avv. Capobianco Antonio il quale si riporta agli scritti difensivi e chiede che venga spedita a decisione.
Il Giudice alle ore 9,50 fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore
16,00 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2316/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI NAZARIO Parte_1 C.F._1
RI
ATTORE
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.07.2024 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:- “ accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in merito al sinistro occorso in data 22.01.24 all'interno dell'area ENI sita in Spoltore (PE), S. S. 16 bis n. 48, in danno del sig. ; - per l'effetto Parte_1 condannare la a pagare in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
, la somma di € 5.472,62 a titolo di risarcimento del danno biologico subito, nonché € 30.000,00
[...]
a titolo di danno da lucro cessante, ovvero le maggiori o minori somme che si riterranno di giustizia”.
Affermava che, in data 22.01.2024 alle ore 18 circa, si trovava a transitare a piedi Parte_1 all'interno dell'area ENI sita in Spoltore (PE), S.S. 16 bis n. 48, gestita dalla Controparte_1 allorquando – del tutto inavvertitamente e senza che potesse far nulla per evitarlo, perdeva l'equilibrio in ragione di una macchia d'olio presente sull'asfalto, non visibile né percettibile, e così cadeva rovinosamente a terra.
Sosteneva che, in data 24.01.2024, si recava presso il Pronto Soccorso di Pescara presso Parte_1 cui gli veniva diagnosticata una “frattura epifisi distale del radio polso sx” con una prognosi iniziale di giorni 30 per la guarigione.
Parte convenuta eccepiva: 1)il difetto di legittimazione passiva considerando che la pavimentazione ove sarebbe caduto l'attore, è di proprietà e gestita da soggetto diverso, pertanto declinava ogni potenziale dovere di custodia sul manufatto medesimo.; 2)la genericità della domanda in quanto nell'atto di citazione la narrativa relativa alla descrizione dell'evento risulta oltremodo scarna e lacunosa;
3) l'esosità della richiesta sotto il profilo del quantum.
Istruita la causa per tabulas e per testi veniva assunta a decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata in quanto merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva sollevata dalla convenuta considerando che, la pavimentazione ove sarebbe caduto l'attore, è di proprietà e gestita da soggetto diverso, cosicchè a carico della medesima non è ascrivile alcuna responsabilità per pretesa omessa custodia.
pagina 2 di 4 L'evento si è infatti verificato non per un comportamento adottato dalla che Controparte_1 gestisce esclusivamente il Bar denominato ” ma dal gestore dell'area di servizio Parte_2 soggetto ai doveri di custodia della pavimentazione in parola.
Inoltre lo stesso attore nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dell'udienza del 17.09.2025 ha dichiarato quanto segue: “Non è vero sono caduto di fronte la pompa del distributore davanti al marciapiede e sono caduto all'indietro sul marciapiede, scivolando su una macchia d'olio”, circostanza confermata anche dal teste indifferente il quale nel corso dell'udienza del Testimone_1
18.06.2025 ha dichiarato quanto segue: posso dichiarare che il giorno 22 gennaio 2024, in pomeriggio dopo le 17,30 in quanto ho lavorato fino alle ore 17,00, avevo un appuntamento con il sig. Pt_1
al quale dovevo restituire un computer ma, quando sono arrivato il medesimo si lamentava a
[...] causa di una caduta derivante dalla macchia dell'olio presente dinanzi alle pompe di benzina, attigue all'uscita del bar all'interno dell'area Eni sita in Spoltore. Il sig. mi ha riferito di essere Parte_1 scivolato all'indietro a causa della macchia dell'olio presente dinanzi alle pompe di benzina quindi io sono arrivato dopo la caduta a circa dieci minuti successivi.
Ne consegue che alcuna responsabilità può essere imputabile alla società che gestisce il bar ma unicamente al soggetto che distribuisce il carburante considerando che la caduta si sarebbe verificata sull'asfalto circostante l'esercizio commerciale cioè all'esterno dell'attività gestita dalla CP_1 ed all'interno del piazzale posto a servizio del distributore di carburanti.
[...]
Conseguentemente l'area in parola sulla quale si sarebbe verificato l'evento è di pertinenza del distributore di carburanti ENI che è gestito da un'altra società assolutamente estranea alla CP_1
[...]
Stante il principio della ragione più liquida che deve guidare il giudice nella formulazione della decisione in forza del quale la questione al vaglio del giudice può essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur subordinata, risulta assorbente e dunque rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni, si ritiene di aver esaurito le questioni da trattare (cfr. Cassazione Sezioni Unite del
2014 (n. 26242/14).
Rilevato che la soccombenza afferisce a questioni di carattere processuali assorbenti il merito stesso sussistono ragioni tali da compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
pagina 3 di 4 della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta in udienza.
Pescara, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2316/2024
Oggi 10 dicembre 2025 alle ore 9,30 innanzi al dott. Lorella Scelli, sono comparsi:
L'avv. Nazario Fabrizio Giuliani, il quale si riporta all'atto introduttivo e agli scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per il convenuto è presente l'avv. Capobianco Antonio il quale si riporta agli scritti difensivi e chiede che venga spedita a decisione.
Il Giudice alle ore 9,50 fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza alle ore
16,00 all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Lorella Scelli pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2316/2024 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIULIANI NAZARIO Parte_1 C.F._1
RI
ATTORE
E
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAPOBIANCO ANTONIO
CONVENUTA
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 26.07.2024 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale la per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:- “ accertare e Controparte_1 dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in merito al sinistro occorso in data 22.01.24 all'interno dell'area ENI sita in Spoltore (PE), S. S. 16 bis n. 48, in danno del sig. ; - per l'effetto Parte_1 condannare la a pagare in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
, la somma di € 5.472,62 a titolo di risarcimento del danno biologico subito, nonché € 30.000,00
[...]
a titolo di danno da lucro cessante, ovvero le maggiori o minori somme che si riterranno di giustizia”.
Affermava che, in data 22.01.2024 alle ore 18 circa, si trovava a transitare a piedi Parte_1 all'interno dell'area ENI sita in Spoltore (PE), S.S. 16 bis n. 48, gestita dalla Controparte_1 allorquando – del tutto inavvertitamente e senza che potesse far nulla per evitarlo, perdeva l'equilibrio in ragione di una macchia d'olio presente sull'asfalto, non visibile né percettibile, e così cadeva rovinosamente a terra.
Sosteneva che, in data 24.01.2024, si recava presso il Pronto Soccorso di Pescara presso Parte_1 cui gli veniva diagnosticata una “frattura epifisi distale del radio polso sx” con una prognosi iniziale di giorni 30 per la guarigione.
Parte convenuta eccepiva: 1)il difetto di legittimazione passiva considerando che la pavimentazione ove sarebbe caduto l'attore, è di proprietà e gestita da soggetto diverso, pertanto declinava ogni potenziale dovere di custodia sul manufatto medesimo.; 2)la genericità della domanda in quanto nell'atto di citazione la narrativa relativa alla descrizione dell'evento risulta oltremodo scarna e lacunosa;
3) l'esosità della richiesta sotto il profilo del quantum.
Istruita la causa per tabulas e per testi veniva assunta a decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
La domanda è infondata in quanto merita accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione processuale passiva sollevata dalla convenuta considerando che, la pavimentazione ove sarebbe caduto l'attore, è di proprietà e gestita da soggetto diverso, cosicchè a carico della medesima non è ascrivile alcuna responsabilità per pretesa omessa custodia.
pagina 2 di 4 L'evento si è infatti verificato non per un comportamento adottato dalla che Controparte_1 gestisce esclusivamente il Bar denominato ” ma dal gestore dell'area di servizio Parte_2 soggetto ai doveri di custodia della pavimentazione in parola.
Inoltre lo stesso attore nel corso dell'interrogatorio formale deferitogli dell'udienza del 17.09.2025 ha dichiarato quanto segue: “Non è vero sono caduto di fronte la pompa del distributore davanti al marciapiede e sono caduto all'indietro sul marciapiede, scivolando su una macchia d'olio”, circostanza confermata anche dal teste indifferente il quale nel corso dell'udienza del Testimone_1
18.06.2025 ha dichiarato quanto segue: posso dichiarare che il giorno 22 gennaio 2024, in pomeriggio dopo le 17,30 in quanto ho lavorato fino alle ore 17,00, avevo un appuntamento con il sig. Pt_1
al quale dovevo restituire un computer ma, quando sono arrivato il medesimo si lamentava a
[...] causa di una caduta derivante dalla macchia dell'olio presente dinanzi alle pompe di benzina, attigue all'uscita del bar all'interno dell'area Eni sita in Spoltore. Il sig. mi ha riferito di essere Parte_1 scivolato all'indietro a causa della macchia dell'olio presente dinanzi alle pompe di benzina quindi io sono arrivato dopo la caduta a circa dieci minuti successivi.
Ne consegue che alcuna responsabilità può essere imputabile alla società che gestisce il bar ma unicamente al soggetto che distribuisce il carburante considerando che la caduta si sarebbe verificata sull'asfalto circostante l'esercizio commerciale cioè all'esterno dell'attività gestita dalla CP_1 ed all'interno del piazzale posto a servizio del distributore di carburanti.
[...]
Conseguentemente l'area in parola sulla quale si sarebbe verificato l'evento è di pertinenza del distributore di carburanti ENI che è gestito da un'altra società assolutamente estranea alla CP_1
[...]
Stante il principio della ragione più liquida che deve guidare il giudice nella formulazione della decisione in forza del quale la questione al vaglio del giudice può essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur subordinata, risulta assorbente e dunque rende inutile la trattazione delle ulteriori questioni, si ritiene di aver esaurito le questioni da trattare (cfr. Cassazione Sezioni Unite del
2014 (n. 26242/14).
Rilevato che la soccombenza afferisce a questioni di carattere processuali assorbenti il merito stesso sussistono ragioni tali da compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
pagina 3 di 4 della in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
rigetta la domanda;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. e letta in udienza.
Pescara, 10 dicembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
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