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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3502 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 11280/2019 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.11280/2019 R.G. promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Parte_1 C.F._1
Caldera e Sara Benedetta Zamboni, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Mestre (VE), via Bruno Maderna n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Controparte_1 C.F._2
Barellas e Marco Busatto, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Scorzè (VE), Via
Cercariolo n. 46, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_2 P.IVA_1
Simeoni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marika Scaggiante in Mestre (VE), via dell'Ospedale n.9;
TERZA CHIAMATA pagina 1 di 12 oggetto: responsabilità per danno causato da animali in custodia
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'attore hanno così concluso:
“Nel merito
- Accertato e dichiarato il diritto del Sig. al risarcimento del danno subito a seguito dell'evento lesivo de Parte_1 quo condannarsi la Sig.ra a risarcire tutti i danni subiti dall'odierno attore come individuati in premessa Controparte_1
e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva.”
I Procuratori della convenuta hanno così concluso:
“In merito.
- In via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- sempre nel merito in via ulteriormente principale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrice, dichiarare il terzo tenuto a manlevare la signora da qualsivoglia conseguenza circa Controparte_2 Controparte_1
i fatti per cui è lite;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Il Procuratore della terza chiamata ha così concluso:
“In via principale: Respingersi ogni ulteriore pretesa di parte attrice di entità superiore a quanto la deducente compagnia ha dichiarato di riconoscere in punto quantum all'udienza del 17.9.2025.
In subordine:
- Respingersi ogni ulteriore pretesa di parte attrice superiore a quanto contenuto nella proposta conciliativa del Giudice, di cui all'ordinanza 22.10.24, accettata da all'udienza del 5.12.2024. Controparte_2
In ogni caso: -
Spese di lite compensate tra assicurato e assicuratore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale Parte_1 di Venezia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1 del sinistro stradale verificatosi il 18.07.2018 a seguito di uno scontro tra il proprio motociclo e il cane di proprietà della convenuta.
Esponeva in sintesi l'attore che: a) in data 18.07.2018 si trovava alla guida del suo motociclo BMW
GS1200, in Via Moglianese con direzione Scorzé (VE); b) giunto all'altezza del civico n. 72/B il motociclo andava ad urtare contro un cane uscito improvvisamente dall'abitazione della convenuta;
c) a causa del suddetto urto egli era caduto a terra e la moto era finita contro l'autovettura della sig.ra che in Persona_1 quel momento stava percorrendo la carreggiata in direzione opposta;
d) al verificarsi dell'accaduto aveva assistito il sig. ; e) sul posto erano giunti i Carabinieri di Scorzè i quali, effettuati i rilievi del Parte_2 caso, avevano provveduto a redigere la relazione dell'incidente stradale;
f) per quanto accaduto l'odierna convenuta doveva ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. per la mancata custodia del proprio cane o, comunque, responsabile in forza del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; g) in conseguenza del sinistro aveva riportato postumi di carattere permanente pari al 4/5%, nonché un danno biologico temporaneo pari al 75% per 20 gg, al 50% per 30 gg, al 25% per 40 gg;
h) erano inoltre stati danneggiati alcuni suoi oggetti personali tra i quali il telefono, l'orologio ed il motociclo.
Tutto ciò premesso l'attore concludeva come in epigrafe.
La sig.ra costituitasi in giudizio, non contestava il fatto che il sinistro si fosse verificato Controparte_1
a seguito della comparsa improvvisa del proprio cane lungo la corsia ove l'attore stava transitando a bordo del suo motociclo, ma evidenziava come alcuna allegazione e prova fosse stata fornita dal sig. a Pt_1 dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, sicché invocava la sussistenza di profili di corresponsabilità dello stesso nella causazione del danno.
Parte convenuta contestava poi la quantificazione dei danni indicata dall'attore e chiedeva la chiamata in causa della società assicurativa con la quale aveva sottoscritto una polizza a Controparte_2 garanzia dei danni provocati dalla proprietà ed uso di cani, per essere tenuta indenne da qualsivoglia somma che fosse stata costretta a versare all'attore in conseguenza di un'eventuale condanna all'esito del giudizio.
Con decreto del 12.02.2020 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva quindi in giudizio Controparte_2
la quale nulla contestava in merito alla validità ed operatività della copertura assicurativa sottoscritta
[...] dalla assicurata aderiva nel merito alle difese della convenuta allegando l'esistenza di Controparte_1 un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro anche in virtù della presunzione di pagina 3 di 12 responsabilità posta a carico del conducente del veicolo ex art. 2054 c.c. e contestava la determinazione del quantum operata nell'atto introduttivo del giudizio.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU medico-legale, le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 17.11.2023, precisavano le conclusioni.
Con successiva ordinanza del 05.02.2023 il nuovo giudice assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 2837/2024 pubblicata il 08.08.2024 veniva accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore e con Controparte_1 contestuale ordinanza il Giudice, rilevata la necessità di disporre una CTU avente ad oggetto la stima dei danni subiti dal motociclo attoreo, rimetteva la causa sul ruolo disponendo una consulenza tecnico- estimativa.
All'udienza del 17.09.2024, fissata per il giuramento del CTU, rappresentava Controparte_2 la disponibilità a definire la controversia mediante la corresponsione a favore dell'attore della somma complessiva di € 21.720,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti (di cui: €
11.950,00 per il valore ante sinistro della moto, con detrazione della somma di € 200,00 per il valore del relitto, € 360,00 per soccorso stradale e cancellazione dal PRA e € 250,00 per l'immatricolazione di un nuovo mezzo).
Alla luce di tale proposta il giudice fissava udienza al 08.10.2024 per valutare nel contraddittorio delle parti la percorribilità di una soluzione conciliativa della lite.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata, a seguito di discussione con le parti, il giudice si riservava.
Con successiva ordinanza depositata in data 22.10.2024 veniva formulata la seguente proposta conciliativa:
“tenuto conto della garanzia assicurativa prestata da e della domanda di manleva della Controparte_2 convenuta Controparte_1 pagamento da parte della in favore dell'attore della somma di euro 23.000,00, a titolo di Controparte_2 ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente subito;
rimborso da parte della Controparte_2 in favore dell'attore delle spese processuali liquidate sulla scorta del criterio del decisum in euro 4.900,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, oltre al pagamento del contributo unificato calcolato sul valore del decisum, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), oltre al pagamento della somma di euro
88,00 a titolo di esborsi;
spese di CTU a carico della;
Controparte_2 compensazione delle spese di lite nel rapporto tra la e la convenuta ; Controparte_2 Controparte_1 pagina 4 di 12 contestualmente veniva fissata udienza per verifica esito del tentativo di conciliazione al 05.12.2024.
A tale udienza il procuratore attoreo si riportava alla nota depositata in data 02.12.2024 con la quale aveva dichiarato di aderire alla quantificazione del valore ante-sinistro del motociclo indicato dalla controparte ma di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale in quanto mancante di alcune poste risarcitorie ritenute meritevoli di ristoro. Le parti convenute, invece, dichiaravano di accettare la proposta di bonario componimento della controversia.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.02.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
* * *
Tenuto conto che con sentenza non definitiva n. 2837/2024 pubblicata il 08.08.2024 è stata accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro stradale occorso Controparte_1 all'attore, va esaminato il consequenziale profilo relativo alla determinazione del danno risarcibile.
A tal riguardo, mette conto anzitutto osservare che, quanto al pregiudizio patito dall' attore, deve prendersi a riferimento la relazione del C.T.U., il cui contenuto, perché pienamente rispondente al quesito assegnato e sorretto da argomentazioni scevre di incoerenze e di vizi di ordine logico e metodologico, deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
A causa del sinistro il sig. ha riportato una “politraumatismo con distorsione del rachide cervicale, concussione Pt_1 dorso-lombare, contusione del piede sinistro e sequele sintomatologiche”, sicché viene reclamato il risarcimento del danno alla persona, sia in relazione a quello che, a partire da Corte Cost. n. 184 del 1986, è stato definito come danno evento, ossia il danno biologico (oggi ridefinito come danno dinamico/relazionale, cfr. Cass.
n. 7513/2018, ma già in precedenza a partire da Corte Cost. n. 372 del 1994 riqualificato come danno conseguenza), da intendersi in senso lato come la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica, sia in relazione al danno morale ed a quello patrimoniale per spese mediche.
In merito ai parametri per la liquidazione del danno alla persona sulla base delle indicazioni del C.T.U. venendo in rilievo beni infungibili, per i quali non esiste un surrogato di mercato, si impone viepiù il ricorso al potere di valutazione secondo equità ex art. 1226 c.c.
Il dispiegamento del potere di valutazione equitativa ex art. 115 c.p.c., nel caso di specie, esclusa pagina 5 di 12 l'applicazione dell'art. 139 Cod. ass. (non vertendosi nell'ipotesi di lesioni c.d. micropermanenti da circolazione stradale stante la responsabilità da animali in custodia accertata in capo alla convenuta e l'impossibilità di applicazione analogica della norma al di fuori dei casi espressamente previsti da essa), si invera con il motivato ricorso ad uno strumento uniforme suscettibile di applicazione generalizzata.
Appare così possibile il ricorso alle tabelle milanesi, secondo la versione rilasciata nel 2024, posto che le suddette Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico- fisica costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226
c.c.; sicché i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella cui il giudice di merito sia diversamente pervenuto.
Così chiarito il quadro di riferimento, vale osservare che in base alle conclusioni del consulente tecnico alle lesioni accertate nell'immediatezza del fatto sono residuati in capo all'attore postumi obiettivabili costituiti che trovano equa quantificazione nella riduzione pari al 2-3 % dell'integrità psico-fisica del soggetto a titolo di danno biologico permanente (pag. 21 dell'elaborato peritale); al quale va ad aggiungersi un danno biologico temporaneo della durata complessiva di 60 giorni di cui giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% ed ulteriori giorni 30 al 25%.
In considerazione di tanto, tenuto conto delle ulteriori valutazioni medico-legali espresse dal C.T.U. (alle quali si rinvia) e dei valori tabellari di riferimento, si ritiene equo e conforme a giustizia determinare in €
3.000,00 l'entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente (danno dinamico- relazionale), importo già attualizzato.
Con riguardo alla compromissione psico-fisica, per il periodo di invalidità temporanea, deve essere liquidato quale pregiudizio biologico temporaneo l'importo di € 115,00 al giorno avuto riguardo al periodo complessivo di I.T. ottenuto sulla base del seguente prospetto:
o 10 giorni di invalidità al 75% € 862,50;
o 20 giorni di invalidità al 50% € 1.150,00;
o 30 giorni di invalidità al 25% € 862,50;
Importo complessivo di € 2.875,00 a valori attuali.
Deve escludersi inoltre la possibilità di procedere alla personalizzazione nella liquidazione della componente biologica sotto l'aspetto dinamico-relazionale, in assenza di puntuale allegazione di profili “del pagina 6 di 12 tutto anomali ed affatto peculiari” (cfr. Cass. 7513/2018) o “eccezionali” (cfr. 26304/2019; 2788/2019), in quanto tali esulanti l'ambito della valutazione effettuata in sede di C.T.U., ricordando come quest'ultima non sia solo di tipo anatomico, ma funzionale di base, sì che la personalizzazione del valore del punto non
è la regola, ma l'eccezione al cospetto di una precisa allegazione afferente profili relazionali esulanti l'ambito della normalità, oggi riorganizzata, e resa più sfumata, nel binomio conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Nella specie, l'attore non ha prospettato e provato l'esistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, ulteriori peraltro a quelle già considerate dal consulente incaricato e rientranti nella determinazione del danno biologico, di talché nulla va riconosciuto a titolo di maggiorazione delle somme liquidate.
In parallelo alla componente relativa alla lesione della salute deve essere valutato in modo autonomo il pregiudizio di natura morale rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. Cass. n. 7513/2018), inteso come aggressione alla sfera interna non avente base organica ed estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, ma da liquidare unitamente alla componente lesione/menomazione correlata di pertinenza medico-legale.
Giova ricordare che il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, deve tener conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima trattandosi di una categoria onnicomprensiva all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva. In assenza tuttavia di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già contenute nelle tabelle applicate per il risarcimento), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione. Ed infatti, pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite (Cass. n. 25164/2020).
Va quindi esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, sicché il ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto per la lesione all'integrità psicofisica, presuppone necessariamente un'attività di allegazione e dimostrazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo a cura della parte danneggiata.
V'è poi da considerare che, in ogni caso, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nella specie), corrisponde di regola un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose pagina 7 di 12 concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6443/2023).
Nel contesto dei principi richiamati, ritiene questo giudice che vada riconosciuto alla parte attrice un danno morale per il periodo di invalidità temporanea a fronte della sofferenza correlata all' iter riabilitativo (danno già ricompreso nel valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta previsto dalle tabelle milanesi 2024 pari ad € 115,00, di cui 31,00 € per danno da sofferenza soggettiva e, pertanto, già riconosciuto a favore del sig. . Pt_1
Nulla va invece riconosciuto all'attore a titolo di danno morale in relazione agli esiti da invalidità permanente, posto che difetta una puntuale allegazione e dimostrazione di fatti ed elementi, concretamente apprezzabili, idonei a supportare, sul piano rappresentativo, una sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo ulteriore rispetto a quella provocata dalla lesioni patite e già oggetto di risarcimento (secondo quanto sopra delineato).
Conclusivamente, a titolo di risarcimento del danno alla persona deve essere liquidato in favore dell'attore l'importo di € 5.875,00 già attualizzato.
Su tale somma, costituente un c.d. credito di valore – giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato – vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, i quali vanno riconosciuti alla parte danneggiata in presenza di una domanda estesa agli stessi (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 4938/2023, ma cfr. anche Cass. n. 5317/2022 che ammette il riconoscimento degli interessi compensativi anche d'ufficio perché compresi nell'originario petitum della domanda).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento delle somme e sono corrispondenti ai frutti che le somme di denaro dovute a titolo di indennizzo avrebbero prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
La misura degli stessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali da applicarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e di anno in anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo scolpito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 21396/2014 e Sez. Un. n.
1712/1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, pagina 8 di 12 comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
A titolo di danno patrimoniale devono invece essere liquidati i seguenti importi:
a) per spese mediche documentate e valutate congrue dal C.T.U. € 2.524,00 attualizzati (tenuto conto della rivalutazione monetaria) in € 2.992,00;
b) per c.t.p. medico-legale stragiudiziale € 488,00, attualizzati in € 621,00, considerato che il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale ha natura di danno emergente e ai fini della possibilità di addossarlo a carico della parte danneggiante, l'utilità del relativo esborso deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
nella specie, risulta dovuto il rimborso per le spese sostenute per la perizia medico-legale espletata ante causam, trattandosi di prestazione resasi necessaria al fine di far valere le proprie ragioni difensive nel successivo giudizio di merito, relativamente alla quale i giudici di legittimità hanno confermato trattarsi di conseguenza normale e regolare del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tener conto in sede di liquidazione del danno
- cfr. Cass. n. 3803/1982);
c) € 12.360,00 (di cui euro 11.750,00 per valore ante sinistro del mezzo già detratta la somma di euro
200,00 per il valore del relitto;
euro 360,00 per soccorso stradale e cancellazione dal PRA;
euro 250,00 per l'immatricolazione di un nuovo mezzo) trattandosi di importo riconosciuto direttamente dalla compagnia assicurativa all'udienza del 17.09.2024 e ritenuto congruo dalla parte attrice con nota difensiva del
02.12.2024, attualizzati tenuto conto della rivalutazione monetaria in € 14.590,00;
d) € 1.700,00 a valori attuali per danni subiti dal sig. ai propri beni ed oggetti personale in Pt_1 conseguenza del sinistro, liquidati secondo valutazione equitativa, tenuto conto che la prova del danneggiamento (casco, cellulare, navigatore, bauletto, vestiario, orologio rolex, occhiali da sole) va desunta dalla documentazione fotografica prodotta in atti dallo stesso attore (e non specificamente contestata dalla parte convenuta), nonché dagli esiti delle prove orali assunte, laddove la teste , escussa Tes_1 all'udienza del 24.06.2021, ha riferito di aver riscontrato direttamente i danni subiti dagli effetti personali dell'attore subito dopo il verificarsi del sinistro, affermando nello specifico: “Sono giunta sul luogo del sinistro, ad incidente avvenuto, perché chiamata al cellulare dall'attore il quale mi riferiva di aver fatto un incidente e di recarmi sul posto per aiutarlo”…Posso confermare che nell'immediatezza del sinistro ho constatato la rottura del bauletto della moto, del giubbotto senza maniche indossato dall'attore, delle scarpe da ginnastica indossate, del casco;
ho visto il rolex indossato in quel momento essere rovinato, stessa sorte per il navigatore satellitare. Successivamente, la sera, una volta che l'attore è stato dimesso dall'ospedale, ho visto che pure il cellulare si era rotto (è stato l'attore a farmi vedere il cellulare). Ricordo di aver visto gli occhiali da sole dell'attore sull'asfalto subito dopo l'incidente, gli stessi erano rovinati” (la somma liquidata in via pagina 9 di 12 equitativa tiene conto dei valori documentati dall'attore, nonché del verosimile grado di usura e deprezzamento nel tempo degli oggetti posseduti al momento dell'incidente; non potendosi riconoscere, in ogni caso, l'intera somma di cui al preventivo per la riparazione del posto che l'orologio, da quel che CP_3 consta dalle foto in atti, ha subito danni alla cassa sicché una completa revisione di esso, in assenza di ogni allegazione e prova che non fosse più correttamente funzionante, mediante smontaggio completo del movimento interno e di tutti i relativi componenti, non risulta in nesso di causa con le conseguenze del sinistro verificatesi.
Non possono essere invece essere riconosciuti:
- il rimborso per asserite spese di viaggio, mezzi pubblici, benzina, parcheggi (quantificate in € 200,00) in assenza della benché minima prova degli esborsi sostenuti;
-l'importo di € 350,00 a titolo di FRAM, posto che il danno da “fermo tecnico” di un veicolo incidentato va adeguatamente e specificamente provato, non essendo sufficiente, a tal fine, allegare la mera indisponibilità del veicolo per il tempo necessario alla sua sostituzione;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro mezzo sostitutivo o la perdita dei proventi ricavabili dall'uso del mezzo subìta a causa della rinuncia forzata al veicolo;
prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo offerta (cfr. Cass. n. 32946/2024).
Conseguentemente, l'ammontare complessivo del danno patrimoniale è corrispondente ad euro 19.903,00.
Su tale somma liquidata a titolo di danno patrimoniale, costituente un credito di valore, vanno conteggiati, secondo i criteri sopra indicati, gli interessi c.d. compensativi sulle somme devalutate quanto alle spese mediche e per c.t.p. alla data di ciascun pagamento, quanto all'importo per danni agli effetti personali nonché all'importo del valore ante-sinistro del mezzo e del soccorso stradale alla data di verificazione dell'evento illecito, quanto alle spese di immatricolazione del nuovo veicolo alla data dell'immatricolazione stessa, e rivalutate anno per anno sino alla data della presente decisione. Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
La convenuta va in definitiva condannata al pagamento, in favore dell'attore della Controparte_1 somma di € 5.875,00 a titolo di danno non patrimoniale e di €19.903,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi compensativi secondo i criteri sopra indicati.
Passando ora all'esame della domanda di manleva articolata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa mette conto rilevare che la stessa si appalesa fondata, Controparte_2 considerato che non è stato contestato il rapporto assicurativo, né la terza chiamata ha sollevato eccezioni pagina 10 di 12 in merito alla operatività della garanzia assicurativa ovvero sulla polizza, di talché essa va condannata a manlevare dalle conseguenze del presente giudizio. Controparte_1
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza, la parte convenuta è tenuta alla rifusione delle stesse a favore dell'attore (fermo il diritto di essere manlevate dalla propria compagnia assicurativa). Dette spese vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali vigenti, sulla scorta del criterio del decisum, avuto riguardo alle controversie comprese nello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000), facendo applicazione dei valori medi tabellari per ogni fase.
Le anticipazioni vanno rimborsate come da risultanze del fascicolo telematico.
Sempre in ragione della regola della soccombenza, alla parte convenuta vanno altresì addossate le spese della CTU come liquidate con decreto di data 05.07.2025 (per euro 1.830,00 inclusi accessori).
Per quanto concerne invece la richiesta di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese della consulenza di parte, mette conto osservare che la giurisprudenza, con orientamento al quale va data continuità, ha stabilito che in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte è possibile disporre la condanna della parte soccombente al pagamento delle stesse solo in presenza di prova dell'effettivo esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022).
Considerato che la parte attrice non ha documentato l'avvenuto pagamento delle competenze del proprio
CTP per l'attività svolta in giudizio, avendo solo dimesso in atti un preavviso di fattura emesso dal consulente di parte, nulla va riconosciuto a titolo di rimborso di dette spese.
Quanto alle spese sostenute dall'attore a titolo di compensi professionali del suo difensore per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita esse sono recuperabili come esborsi, ed il soccombente può certamente essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente. Le spese di negoziazione vanno in particolare assimilate alle spese del giudizio sostenute ai fini della sua instaurazione (cfr. Cass. n. 32306/2023) e liquidate sulla base dei valori tariffari previsti dal DM 55/2014, avuto riguardo alla sola fase di attivazione della procedura (considerato che la controparte non ha risposto all'invito alla negoziazione assistita), facendo applicazione dei minimi tabellari.
Con riferimento invece ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata le Controparte_2
pagina 11 di 12 spese di lite, considerata la condotta processuale di quest'ultima e l'assenza di eccezioni in merito alla operatività della garanzia assicurativa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 11280/2019 R.G., promossa da nei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
- in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità esclusiva della convenuta CP_1 nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore come da sentenza non definitiva n.
[...]
2837/2024, condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 5.875,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi compensativi come indicato in parte motiva, nonché della somma di € 19.903,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi compensativi come indicato in parte motiva, oltre agli interessi al saggio legale sulla somma complessiva risultante dalla data della presente decisione sino al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, € 88,00 per anticipazioni, €
221,00 per spese di attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre alle spese per contributo unificato e costi di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
-pone a definitivo carico di le spese di CTU;
Controparte_1
-condanna a manlevare di ogni somma che dovrà Controparte_2 Controparte_1 versare all'attore in esecuzione della presente decisione;
- compensa interamente le spese processuali nel rapporto tra e la terza chiamata Controparte_1
Controparte_2
Venezia, così deciso il 05.07.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 11280/2019 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Matteo Del Vesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.11280/2019 R.G. promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Parte_1 C.F._1
Caldera e Sara Benedetta Zamboni, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Mestre (VE), via Bruno Maderna n. 7, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
C.F. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Elena Controparte_1 C.F._2
Barellas e Marco Busatto, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Scorzè (VE), Via
Cercariolo n. 46, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTA
con la chiamata in causa di
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Controparte_2 P.IVA_1
Simeoni, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marika Scaggiante in Mestre (VE), via dell'Ospedale n.9;
TERZA CHIAMATA pagina 1 di 12 oggetto: responsabilità per danno causato da animali in custodia
CONCLUSIONI
I Procuratori dell'attore hanno così concluso:
“Nel merito
- Accertato e dichiarato il diritto del Sig. al risarcimento del danno subito a seguito dell'evento lesivo de Parte_1 quo condannarsi la Sig.ra a risarcire tutti i danni subiti dall'odierno attore come individuati in premessa Controparte_1
e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese. Sentenza provvisoriamente esecutiva.”
I Procuratori della convenuta hanno così concluso:
“In merito.
- In via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- sempre nel merito in via ulteriormente principale: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrice, dichiarare il terzo tenuto a manlevare la signora da qualsivoglia conseguenza circa Controparte_2 Controparte_1
i fatti per cui è lite;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
Il Procuratore della terza chiamata ha così concluso:
“In via principale: Respingersi ogni ulteriore pretesa di parte attrice di entità superiore a quanto la deducente compagnia ha dichiarato di riconoscere in punto quantum all'udienza del 17.9.2025.
In subordine:
- Respingersi ogni ulteriore pretesa di parte attrice superiore a quanto contenuto nella proposta conciliativa del Giudice, di cui all'ordinanza 22.10.24, accettata da all'udienza del 5.12.2024. Controparte_2
In ogni caso: -
Spese di lite compensate tra assicurato e assicuratore.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 12 Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, avanti il Tribunale Parte_1 di Venezia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza Controparte_1 del sinistro stradale verificatosi il 18.07.2018 a seguito di uno scontro tra il proprio motociclo e il cane di proprietà della convenuta.
Esponeva in sintesi l'attore che: a) in data 18.07.2018 si trovava alla guida del suo motociclo BMW
GS1200, in Via Moglianese con direzione Scorzé (VE); b) giunto all'altezza del civico n. 72/B il motociclo andava ad urtare contro un cane uscito improvvisamente dall'abitazione della convenuta;
c) a causa del suddetto urto egli era caduto a terra e la moto era finita contro l'autovettura della sig.ra che in Persona_1 quel momento stava percorrendo la carreggiata in direzione opposta;
d) al verificarsi dell'accaduto aveva assistito il sig. ; e) sul posto erano giunti i Carabinieri di Scorzè i quali, effettuati i rilievi del Parte_2 caso, avevano provveduto a redigere la relazione dell'incidente stradale;
f) per quanto accaduto l'odierna convenuta doveva ritenersi responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. per la mancata custodia del proprio cane o, comunque, responsabile in forza del generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; g) in conseguenza del sinistro aveva riportato postumi di carattere permanente pari al 4/5%, nonché un danno biologico temporaneo pari al 75% per 20 gg, al 50% per 30 gg, al 25% per 40 gg;
h) erano inoltre stati danneggiati alcuni suoi oggetti personali tra i quali il telefono, l'orologio ed il motociclo.
Tutto ciò premesso l'attore concludeva come in epigrafe.
La sig.ra costituitasi in giudizio, non contestava il fatto che il sinistro si fosse verificato Controparte_1
a seguito della comparsa improvvisa del proprio cane lungo la corsia ove l'attore stava transitando a bordo del suo motociclo, ma evidenziava come alcuna allegazione e prova fosse stata fornita dal sig. a Pt_1 dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, sicché invocava la sussistenza di profili di corresponsabilità dello stesso nella causazione del danno.
Parte convenuta contestava poi la quantificazione dei danni indicata dall'attore e chiedeva la chiamata in causa della società assicurativa con la quale aveva sottoscritto una polizza a Controparte_2 garanzia dei danni provocati dalla proprietà ed uso di cani, per essere tenuta indenne da qualsivoglia somma che fosse stata costretta a versare all'attore in conseguenza di un'eventuale condanna all'esito del giudizio.
Con decreto del 12.02.2020 il Tribunale autorizzava la chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva quindi in giudizio Controparte_2
la quale nulla contestava in merito alla validità ed operatività della copertura assicurativa sottoscritta
[...] dalla assicurata aderiva nel merito alle difese della convenuta allegando l'esistenza di Controparte_1 un concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro anche in virtù della presunzione di pagina 3 di 12 responsabilità posta a carico del conducente del veicolo ex art. 2054 c.c. e contestava la determinazione del quantum operata nell'atto introduttivo del giudizio.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali e l'espletamento di una CTU medico-legale, le parti, con note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 17.11.2023, precisavano le conclusioni.
Con successiva ordinanza del 05.02.2023 il nuovo giudice assegnatario del fascicolo tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 2837/2024 pubblicata il 08.08.2024 veniva accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore e con Controparte_1 contestuale ordinanza il Giudice, rilevata la necessità di disporre una CTU avente ad oggetto la stima dei danni subiti dal motociclo attoreo, rimetteva la causa sul ruolo disponendo una consulenza tecnico- estimativa.
All'udienza del 17.09.2024, fissata per il giuramento del CTU, rappresentava Controparte_2 la disponibilità a definire la controversia mediante la corresponsione a favore dell'attore della somma complessiva di € 21.720,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti (di cui: €
11.950,00 per il valore ante sinistro della moto, con detrazione della somma di € 200,00 per il valore del relitto, € 360,00 per soccorso stradale e cancellazione dal PRA e € 250,00 per l'immatricolazione di un nuovo mezzo).
Alla luce di tale proposta il giudice fissava udienza al 08.10.2024 per valutare nel contraddittorio delle parti la percorribilità di una soluzione conciliativa della lite.
Quindi, all'udienza da ultimo indicata, a seguito di discussione con le parti, il giudice si riservava.
Con successiva ordinanza depositata in data 22.10.2024 veniva formulata la seguente proposta conciliativa:
“tenuto conto della garanzia assicurativa prestata da e della domanda di manleva della Controparte_2 convenuta Controparte_1 pagamento da parte della in favore dell'attore della somma di euro 23.000,00, a titolo di Controparte_2 ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale complessivamente subito;
rimborso da parte della Controparte_2 in favore dell'attore delle spese processuali liquidate sulla scorta del criterio del decisum in euro 4.900,00 per compensi
[...] professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, se dovute, come per legge, oltre al pagamento del contributo unificato calcolato sul valore del decisum, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00), oltre al pagamento della somma di euro
88,00 a titolo di esborsi;
spese di CTU a carico della;
Controparte_2 compensazione delle spese di lite nel rapporto tra la e la convenuta ; Controparte_2 Controparte_1 pagina 4 di 12 contestualmente veniva fissata udienza per verifica esito del tentativo di conciliazione al 05.12.2024.
A tale udienza il procuratore attoreo si riportava alla nota depositata in data 02.12.2024 con la quale aveva dichiarato di aderire alla quantificazione del valore ante-sinistro del motociclo indicato dalla controparte ma di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Tribunale in quanto mancante di alcune poste risarcitorie ritenute meritevoli di ristoro. Le parti convenute, invece, dichiaravano di accettare la proposta di bonario componimento della controversia.
La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.02.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti finali ex art. 190 c.p.c.
* * *
Tenuto conto che con sentenza non definitiva n. 2837/2024 pubblicata il 08.08.2024 è stata accertata la responsabilità esclusiva della sig.ra nella causazione del sinistro stradale occorso Controparte_1 all'attore, va esaminato il consequenziale profilo relativo alla determinazione del danno risarcibile.
A tal riguardo, mette conto anzitutto osservare che, quanto al pregiudizio patito dall' attore, deve prendersi a riferimento la relazione del C.T.U., il cui contenuto, perché pienamente rispondente al quesito assegnato e sorretto da argomentazioni scevre di incoerenze e di vizi di ordine logico e metodologico, deve intendersi in questa sede integralmente richiamato.
A causa del sinistro il sig. ha riportato una “politraumatismo con distorsione del rachide cervicale, concussione Pt_1 dorso-lombare, contusione del piede sinistro e sequele sintomatologiche”, sicché viene reclamato il risarcimento del danno alla persona, sia in relazione a quello che, a partire da Corte Cost. n. 184 del 1986, è stato definito come danno evento, ossia il danno biologico (oggi ridefinito come danno dinamico/relazionale, cfr. Cass.
n. 7513/2018, ma già in precedenza a partire da Corte Cost. n. 372 del 1994 riqualificato come danno conseguenza), da intendersi in senso lato come la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica, sia in relazione al danno morale ed a quello patrimoniale per spese mediche.
In merito ai parametri per la liquidazione del danno alla persona sulla base delle indicazioni del C.T.U. venendo in rilievo beni infungibili, per i quali non esiste un surrogato di mercato, si impone viepiù il ricorso al potere di valutazione secondo equità ex art. 1226 c.c.
Il dispiegamento del potere di valutazione equitativa ex art. 115 c.p.c., nel caso di specie, esclusa pagina 5 di 12 l'applicazione dell'art. 139 Cod. ass. (non vertendosi nell'ipotesi di lesioni c.d. micropermanenti da circolazione stradale stante la responsabilità da animali in custodia accertata in capo alla convenuta e l'impossibilità di applicazione analogica della norma al di fuori dei casi espressamente previsti da essa), si invera con il motivato ricorso ad uno strumento uniforme suscettibile di applicazione generalizzata.
Appare così possibile il ricorso alle tabelle milanesi, secondo la versione rilasciata nel 2024, posto che le suddette Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico- fisica costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226
c.c.; sicché i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella cui il giudice di merito sia diversamente pervenuto.
Così chiarito il quadro di riferimento, vale osservare che in base alle conclusioni del consulente tecnico alle lesioni accertate nell'immediatezza del fatto sono residuati in capo all'attore postumi obiettivabili costituiti che trovano equa quantificazione nella riduzione pari al 2-3 % dell'integrità psico-fisica del soggetto a titolo di danno biologico permanente (pag. 21 dell'elaborato peritale); al quale va ad aggiungersi un danno biologico temporaneo della durata complessiva di 60 giorni di cui giorni 10 al 75%, giorni 20 al 50% ed ulteriori giorni 30 al 25%.
In considerazione di tanto, tenuto conto delle ulteriori valutazioni medico-legali espresse dal C.T.U. (alle quali si rinvia) e dei valori tabellari di riferimento, si ritiene equo e conforme a giustizia determinare in €
3.000,00 l'entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente (danno dinamico- relazionale), importo già attualizzato.
Con riguardo alla compromissione psico-fisica, per il periodo di invalidità temporanea, deve essere liquidato quale pregiudizio biologico temporaneo l'importo di € 115,00 al giorno avuto riguardo al periodo complessivo di I.T. ottenuto sulla base del seguente prospetto:
o 10 giorni di invalidità al 75% € 862,50;
o 20 giorni di invalidità al 50% € 1.150,00;
o 30 giorni di invalidità al 25% € 862,50;
Importo complessivo di € 2.875,00 a valori attuali.
Deve escludersi inoltre la possibilità di procedere alla personalizzazione nella liquidazione della componente biologica sotto l'aspetto dinamico-relazionale, in assenza di puntuale allegazione di profili “del pagina 6 di 12 tutto anomali ed affatto peculiari” (cfr. Cass. 7513/2018) o “eccezionali” (cfr. 26304/2019; 2788/2019), in quanto tali esulanti l'ambito della valutazione effettuata in sede di C.T.U., ricordando come quest'ultima non sia solo di tipo anatomico, ma funzionale di base, sì che la personalizzazione del valore del punto non
è la regola, ma l'eccezione al cospetto di una precisa allegazione afferente profili relazionali esulanti l'ambito della normalità, oggi riorganizzata, e resa più sfumata, nel binomio conseguenze indefettibili e conseguenze peculiari (cfr. Cass. n. 5865/2021).
Nella specie, l'attore non ha prospettato e provato l'esistenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari, ulteriori peraltro a quelle già considerate dal consulente incaricato e rientranti nella determinazione del danno biologico, di talché nulla va riconosciuto a titolo di maggiorazione delle somme liquidate.
In parallelo alla componente relativa alla lesione della salute deve essere valutato in modo autonomo il pregiudizio di natura morale rappresentato dalla sofferenza interiore (cfr. Cass. n. 7513/2018), inteso come aggressione alla sfera interna non avente base organica ed estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, ma da liquidare unitamente alla componente lesione/menomazione correlata di pertinenza medico-legale.
Giova ricordare che il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, deve tener conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima trattandosi di una categoria onnicomprensiva all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva. In assenza tuttavia di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza del sinistro (rispetto a quelle già contenute nelle tabelle applicate per il risarcimento), non può essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione. Ed infatti, pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre che venga provata la sussistenza di una sofferenza ulteriore rispetto a quella provocata dalle lesioni subite (Cass. n. 25164/2020).
Va quindi esclusa ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perché produttivo di duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in una ingiusta locupletatio del danneggiato, sicché il ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto per la lesione all'integrità psicofisica, presuppone necessariamente un'attività di allegazione e dimostrazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo a cura della parte danneggiata.
V'è poi da considerare che, in ogni caso, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come nella specie), corrisponde di regola un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose pagina 7 di 12 concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6443/2023).
Nel contesto dei principi richiamati, ritiene questo giudice che vada riconosciuto alla parte attrice un danno morale per il periodo di invalidità temporanea a fronte della sofferenza correlata all' iter riabilitativo (danno già ricompreso nel valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta previsto dalle tabelle milanesi 2024 pari ad € 115,00, di cui 31,00 € per danno da sofferenza soggettiva e, pertanto, già riconosciuto a favore del sig. . Pt_1
Nulla va invece riconosciuto all'attore a titolo di danno morale in relazione agli esiti da invalidità permanente, posto che difetta una puntuale allegazione e dimostrazione di fatti ed elementi, concretamente apprezzabili, idonei a supportare, sul piano rappresentativo, una sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo ulteriore rispetto a quella provocata dalla lesioni patite e già oggetto di risarcimento (secondo quanto sopra delineato).
Conclusivamente, a titolo di risarcimento del danno alla persona deve essere liquidato in favore dell'attore l'importo di € 5.875,00 già attualizzato.
Su tale somma, costituente un c.d. credito di valore – giacché assolve alla funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'interessato – vanno aggiunti anche gli interessi compensativi che costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno, i quali vanno riconosciuti alla parte danneggiata in presenza di una domanda estesa agli stessi (Cass. n. 10376/2024; Cass. n. 4938/2023, ma cfr. anche Cass. n. 5317/2022 che ammette il riconoscimento degli interessi compensativi anche d'ufficio perché compresi nell'originario petitum della domanda).
La rivalutazione monetaria, infatti, ha lo scopo di reintegrare il patrimonio del creditore per la perdita del valore subito;
mentre gli interessi compensativi sulle somme liquidate servono a compensare il pregiudizio derivato al credito dal ritardato conseguimento delle somme e sono corrispondenti ai frutti che le somme di denaro dovute a titolo di indennizzo avrebbero prodotto in caso di tempestivo ed immediato pagamento.
La misura degli stessi va determinata, in via presuntiva ed equitativa, nel saggio degli interessi legali da applicarsi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso e di anno in anno rivalutata, secondo il criterio di calcolo scolpito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 21396/2014 e Sez. Un. n.
1712/1995).
Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, pagina 8 di 12 comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
A titolo di danno patrimoniale devono invece essere liquidati i seguenti importi:
a) per spese mediche documentate e valutate congrue dal C.T.U. € 2.524,00 attualizzati (tenuto conto della rivalutazione monetaria) in € 2.992,00;
b) per c.t.p. medico-legale stragiudiziale € 488,00, attualizzati in € 621,00, considerato che il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale ha natura di danno emergente e ai fini della possibilità di addossarlo a carico della parte danneggiante, l'utilità del relativo esborso deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
nella specie, risulta dovuto il rimborso per le spese sostenute per la perizia medico-legale espletata ante causam, trattandosi di prestazione resasi necessaria al fine di far valere le proprie ragioni difensive nel successivo giudizio di merito, relativamente alla quale i giudici di legittimità hanno confermato trattarsi di conseguenza normale e regolare del fatto illecito della quale il giudice del merito deve tener conto in sede di liquidazione del danno
- cfr. Cass. n. 3803/1982);
c) € 12.360,00 (di cui euro 11.750,00 per valore ante sinistro del mezzo già detratta la somma di euro
200,00 per il valore del relitto;
euro 360,00 per soccorso stradale e cancellazione dal PRA;
euro 250,00 per l'immatricolazione di un nuovo mezzo) trattandosi di importo riconosciuto direttamente dalla compagnia assicurativa all'udienza del 17.09.2024 e ritenuto congruo dalla parte attrice con nota difensiva del
02.12.2024, attualizzati tenuto conto della rivalutazione monetaria in € 14.590,00;
d) € 1.700,00 a valori attuali per danni subiti dal sig. ai propri beni ed oggetti personale in Pt_1 conseguenza del sinistro, liquidati secondo valutazione equitativa, tenuto conto che la prova del danneggiamento (casco, cellulare, navigatore, bauletto, vestiario, orologio rolex, occhiali da sole) va desunta dalla documentazione fotografica prodotta in atti dallo stesso attore (e non specificamente contestata dalla parte convenuta), nonché dagli esiti delle prove orali assunte, laddove la teste , escussa Tes_1 all'udienza del 24.06.2021, ha riferito di aver riscontrato direttamente i danni subiti dagli effetti personali dell'attore subito dopo il verificarsi del sinistro, affermando nello specifico: “Sono giunta sul luogo del sinistro, ad incidente avvenuto, perché chiamata al cellulare dall'attore il quale mi riferiva di aver fatto un incidente e di recarmi sul posto per aiutarlo”…Posso confermare che nell'immediatezza del sinistro ho constatato la rottura del bauletto della moto, del giubbotto senza maniche indossato dall'attore, delle scarpe da ginnastica indossate, del casco;
ho visto il rolex indossato in quel momento essere rovinato, stessa sorte per il navigatore satellitare. Successivamente, la sera, una volta che l'attore è stato dimesso dall'ospedale, ho visto che pure il cellulare si era rotto (è stato l'attore a farmi vedere il cellulare). Ricordo di aver visto gli occhiali da sole dell'attore sull'asfalto subito dopo l'incidente, gli stessi erano rovinati” (la somma liquidata in via pagina 9 di 12 equitativa tiene conto dei valori documentati dall'attore, nonché del verosimile grado di usura e deprezzamento nel tempo degli oggetti posseduti al momento dell'incidente; non potendosi riconoscere, in ogni caso, l'intera somma di cui al preventivo per la riparazione del posto che l'orologio, da quel che CP_3 consta dalle foto in atti, ha subito danni alla cassa sicché una completa revisione di esso, in assenza di ogni allegazione e prova che non fosse più correttamente funzionante, mediante smontaggio completo del movimento interno e di tutti i relativi componenti, non risulta in nesso di causa con le conseguenze del sinistro verificatesi.
Non possono essere invece essere riconosciuti:
- il rimborso per asserite spese di viaggio, mezzi pubblici, benzina, parcheggi (quantificate in € 200,00) in assenza della benché minima prova degli esborsi sostenuti;
-l'importo di € 350,00 a titolo di FRAM, posto che il danno da “fermo tecnico” di un veicolo incidentato va adeguatamente e specificamente provato, non essendo sufficiente, a tal fine, allegare la mera indisponibilità del veicolo per il tempo necessario alla sua sostituzione;
il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro mezzo sostitutivo o la perdita dei proventi ricavabili dall'uso del mezzo subìta a causa della rinuncia forzata al veicolo;
prova che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo offerta (cfr. Cass. n. 32946/2024).
Conseguentemente, l'ammontare complessivo del danno patrimoniale è corrispondente ad euro 19.903,00.
Su tale somma liquidata a titolo di danno patrimoniale, costituente un credito di valore, vanno conteggiati, secondo i criteri sopra indicati, gli interessi c.d. compensativi sulle somme devalutate quanto alle spese mediche e per c.t.p. alla data di ciascun pagamento, quanto all'importo per danni agli effetti personali nonché all'importo del valore ante-sinistro del mezzo e del soccorso stradale alla data di verificazione dell'evento illecito, quanto alle spese di immatricolazione del nuovo veicolo alla data dell'immatricolazione stessa, e rivalutate anno per anno sino alla data della presente decisione. Sull'importo così determinato, divenuto debito di valuta, maturano gli interessi legali ai sensi dell'art. 1282, comma primo, c.c. decorrenti dalla data della presente decisione sino al saldo.
La convenuta va in definitiva condannata al pagamento, in favore dell'attore della Controparte_1 somma di € 5.875,00 a titolo di danno non patrimoniale e di €19.903,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre agli interessi compensativi secondo i criteri sopra indicati.
Passando ora all'esame della domanda di manleva articolata dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa mette conto rilevare che la stessa si appalesa fondata, Controparte_2 considerato che non è stato contestato il rapporto assicurativo, né la terza chiamata ha sollevato eccezioni pagina 10 di 12 in merito alla operatività della garanzia assicurativa ovvero sulla polizza, di talché essa va condannata a manlevare dalle conseguenze del presente giudizio. Controparte_1
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in ragione del principio della soccombenza, la parte convenuta è tenuta alla rifusione delle stesse a favore dell'attore (fermo il diritto di essere manlevate dalla propria compagnia assicurativa). Dette spese vanno liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri ministeriali vigenti, sulla scorta del criterio del decisum, avuto riguardo alle controversie comprese nello scaglione di riferimento (da euro 5.201 ad euro 26.000), facendo applicazione dei valori medi tabellari per ogni fase.
Le anticipazioni vanno rimborsate come da risultanze del fascicolo telematico.
Sempre in ragione della regola della soccombenza, alla parte convenuta vanno altresì addossate le spese della CTU come liquidate con decreto di data 05.07.2025 (per euro 1.830,00 inclusi accessori).
Per quanto concerne invece la richiesta di parte attrice avente ad oggetto il rimborso delle spese della consulenza di parte, mette conto osservare che la giurisprudenza, con orientamento al quale va data continuità, ha stabilito che in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte è possibile disporre la condanna della parte soccombente al pagamento delle stesse solo in presenza di prova dell'effettivo esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. n. 21402/2022).
Considerato che la parte attrice non ha documentato l'avvenuto pagamento delle competenze del proprio
CTP per l'attività svolta in giudizio, avendo solo dimesso in atti un preavviso di fattura emesso dal consulente di parte, nulla va riconosciuto a titolo di rimborso di dette spese.
Quanto alle spese sostenute dall'attore a titolo di compensi professionali del suo difensore per l'espletamento del procedimento di negoziazione assistita esse sono recuperabili come esborsi, ed il soccombente può certamente essere condannato al rimborso della relativa somma che la parte vittoriosa dimostri di aver sostenuto quale passaggio obbligato per l'accesso all'accertamento giudiziale della responsabilità del soccombente. Le spese di negoziazione vanno in particolare assimilate alle spese del giudizio sostenute ai fini della sua instaurazione (cfr. Cass. n. 32306/2023) e liquidate sulla base dei valori tariffari previsti dal DM 55/2014, avuto riguardo alla sola fase di attivazione della procedura (considerato che la controparte non ha risposto all'invito alla negoziazione assistita), facendo applicazione dei minimi tabellari.
Con riferimento invece ai rapporti tra la convenuta e la terza chiamata le Controparte_2
pagina 11 di 12 spese di lite, considerata la condotta processuale di quest'ultima e l'assenza di eccezioni in merito alla operatività della garanzia assicurativa, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa n. 11280/2019 R.G., promossa da nei confronti di con la chiamata in causa di Parte_1 Controparte_1 [...]
, così provvede: Controparte_2
- in accoglimento della domanda attorea, accertata la responsabilità esclusiva della convenuta CP_1 nella causazione del sinistro stradale occorso all'attore come da sentenza non definitiva n.
[...]
2837/2024, condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 5.875,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi compensativi come indicato in parte motiva, nonché della somma di € 19.903,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi compensativi come indicato in parte motiva, oltre agli interessi al saggio legale sulla somma complessiva risultante dalla data della presente decisione sino al saldo;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, € 88,00 per anticipazioni, €
221,00 per spese di attivazione della procedura di negoziazione assistita, oltre alle spese per contributo unificato e costi di iscrizione della causa a ruolo, oltre al rimborso spese generali al 15%, oltre Iva e Cpa, se dovute, come per legge;
-pone a definitivo carico di le spese di CTU;
Controparte_1
-condanna a manlevare di ogni somma che dovrà Controparte_2 Controparte_1 versare all'attore in esecuzione della presente decisione;
- compensa interamente le spese processuali nel rapporto tra e la terza chiamata Controparte_1
Controparte_2
Venezia, così deciso il 05.07.2025.
Il Giudice
dott. Matteo Del Vesco
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