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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/12/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2023
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Benini Maria Laura Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 452/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC SS, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CC SS APPELLANTE Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 31 Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
UC UR e dell'avv. UC FILIPPO ( VIA GOITO 3 40100 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA GOITO, 3 BOLOGNA presso il difensore avv. UC UR APPELLATA
Nonché contro
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
) entrambi con il patrocinio dell'avv. SOFFRITTI C.F._5
AN e dell'avv. MELLINI FEDERICA ( ) VIA C.F._6
BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA;
elettivamente domiciliati in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SOFFRITTI AN APPELLATI
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO PER INFORTUNIO (MORTE) SUL LUOGO DI LAVORO – RIPARTIZIONE PRO QUOTA RESPONSABILITÀ – EFFETTI DEL GIUDICATO RIFLESSO – MANLEVA COMPAGNIA ASSICURATRICE
CONCLUSIONI PRECISATE EX ART. 352 CPC:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE << voglia la Corte di Appello, contrariis Parte_1
rejectis previo integrale rigetto, nei confronti di dell'appello Parte_1
incidentale formulato da CP_2
in riforma della sentenza n del 9.9.2022 resa dal Tribunale di Bologna. nella causa n.
13402/2018 RG:
- accertare e dichiarare la responsabilità prevalente di nella causazione CP_2
dell'infortunio mortale occorso in data 25 giugno 1998 in danno di o Persona_1 pagina 2 di 31 comunque superiore ad 1/3 e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di
a essere tenuto indenne da in persona del legale Parte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, per ogni eventuale somma che egli dovesse pagare in eccedenza rispetto al grado della effettiva responsabilità accertata in capo al medesimo;
- in ogni caso condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, a tenere integralmente indenne da ogni Parte_1
pretesa azionata nel presente giudizio e misura in cui ha trovato accoglimento con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine e per il denegato caso di rigetto della presente domanda compensare comunque le spese di entrambi i gradi di giudizio in via istruttoria SI REITERANO le istanze già formulate in primo grado, che si ritrascrivono pedissequamente: ammettersi
[OMISSIS]
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE << Voglia CP_2
l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni eccezione, deduzione e domanda ex art. 346
c.p.c., rigettare l'appello principale, siccome infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre la quota di responsabilità imputata a limitandone la denegata CP_2
soccombenza alla minor quota di responsabilità, ritenuto il prevalente concorso colposo di ciascuno dei convenuti, e , rispetto ad Parte_1 Controparte_1
e dichiarare tenuti gli appellati e alla restituzione CP_2 CP_4 Controparte_5
delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Col favore delle spese.
pagina 3 di 31 Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
[OMISSIS]
APPELLATA << voglia la Corte adita respingere Controparte_3
l'appello proposto da nei confronti di per Parte_2 Controparte_3
infondatezza delle pretese avanzate e con conferma sul punto della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.>>
APPELLATI E : << Voglia l'Ill.ma Corte CP_4 Controparte_5
d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Rigettare l'appello incidentale proposto da in relazione all'esclusione della CP_2
corresponsabilità della stessa per il sinistro oggetto di causa.
Con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2023, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello, e promuovendo altresì, in via istruttoria, interrogatorio formale e prova per testi.
1.1 Si costituiva l'appellata (anche solo ), Controparte_3 CP_3
chiedendo il rigetto del gravame promosso nei suoi confronti, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.2 Si costituiva (anche solo ) proponendo appello incidentale CP_2 CP_2
e avanzando. altresì, in via istruttoria, prova per testi.
1.3 Si costituivano altresì gli appellati e , già attori CP_4 Controparte_5
in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_2
pagina 4 di 31 1.4 Con ordinanza del 15.09.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
[...]
1.5 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 352 cpc.
2. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati.
Va premesso che con sentenza n. 2243/2022, resa in data 07.09.2022, depositata in data 09.09.2022 e non notificata, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, dichiarava la corresponsabilità paritaria di ed nella causazione Parte_1 Controparte_1 CP_2
dell'infortunio mortale, occorso in data 25 giugno 1998, in danno di Persona_1
condannava e in solido fra loro (in Parte_1 Controparte_1 CP_2
misura paritaria nei rapporti interni) al pagamento in favore di iure Controparte_5
proprio della somma di €. 159.145,73 oltre interessi compensativi;
rigettava le restanti domande attoree e, nello specifico, la domanda di risarcimento promossa da CP_4
e la domanda risarcitoria iure hereditatis;
accertava e dichiarava il diritto di
[...]
a essere tenuto indenne da e da per ogni Parte_1 Controparte_1 CP_2
eventuale somma che egli dovesse pagare in eccedenza rispetto al grado della effettiva responsabilità accertata in capo al medesimo;
rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti della chiamata in causa Parte_1 Controparte_3
condannava ed in solido fra
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_2
loro al pagamento delle spese processuali in favore di , distraendole in Controparte_5
favore degli avvocati del medesimo;
condannava infine al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della chiamata in causa Controparte_3
3. La sentenza impugnata va confermata, in quanto il Tribunale ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della prova per testi, delle prove documentali offerte dalle parti in causa, nonché del giudicato penale, di cui alla sentenza n. 11281/2010 Corte d'Appello di Bologna, e del giudicato civile, di cui alla sentenza n. 2262/2013 Tribunale di Bologna.
pagina 5 di 31 3.1 Va premesso che, con atto di citazione notificato in data 10-11.09.2018,
e , rispettivamente moglie separata e figlio di CP_4 Controparte_5 Per_1
in proprio e nella qualità di eredi di convenivano in
[...] Persona_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e Parte_1 CP_2 CP_1
al fine di far accertare e dichiarare la loro responsabilità nel decesso di
[...]
, avvenuto in data 25 giugno 1998 per folgorazione elettrica, con Persona_1
condanna degli stessi al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio, da perdita del rapporto parentale e, iure successionis, al danno patito dal de cuius per la perdita della propria vita.
Nello specifico, gli attori allegavano:
- il sinistro mortale da folgorazione elettrica, occorso al proprio familiare in data 25 giugno 1998 verso le 15 presso il cantiere in essere nello Persona_1
stabile di tre piani sito in Bologna, Via Bolognese 8 (committente il proprietario dell'immobile appaltatore PO IO s.r.l.; Parte_3
subappaltatore per i lavori preliminari DI Buonanno scarl, della quale all'epoca il era dipendente ma distaccato presso l'appaltatore PO IO s.r.l.); Per_1
- che era stato impartito al l'incarico di demolire il vecchio impianto Per_1
elettrico presente all'interno dello stabile, con l'assicurazione che nei locali non vi era corrente elettrica e che (la quale aveva realizzato un nuovo allacciamento rispetto CP_2
a quello, ritenuto inattivo, già esistente all'interno dello stabile) in data 24 giugno 1998 aveva effettuato l'allacciamento provvisorio del cantiere alla corrente elettrica;
- richiamavano gli esiti del procedimento penale e, nello specifico, la sentenza
2398/2005 mediante la quale il Tribunale di Bologna assolveva il committente
[...]
e il e, ravvisata la responsabilità del per il delitto di omicidio Pt_3 CP_1 Pt_1
colposo, lo condannava anche al risarcimento dei danni patiti dai congiunti del defunto
, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento di una Per_1
provvisionale, che liquidava in €. 30.000,00 in favore della e in €. 100.000,00 in CP_4
favore del figlio (v. doc. 1 fascicolo primo grado appellato ); CP_5 Per_1
pagina 6 di 31 - richiamavano gli esiti del giudizio di appello all'esito del quale la Corte
d'Appello di Bologna, con sentenza n. 11281/2010, confermava la responsabilità del e (in parziale riforma della sentenza di primo grado) ravvisava anche la Pt_1
responsabilità del e lo condannava, ai soli effetti civili, al risarcimento del CP_1
danno, in solido con il in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in Pt_1
separato giudizio (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellato ); Per_1
- richiamavano la sentenza del 02.11.2011 con la quale la Corte di cassazione penale dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dal CP_1
- davano atto che la PO IO aveva corrisposto la somma di €.
70.000,00 in favore degli attori a titolo di acconto sulle due provvisionali liquidate in loro favore dal Giudice del primo grado;
- deducevano che nel corso del processo penale emergevano gravi responsabilità anche in capo a in quanto l'impianto elettrico, che aveva causato la CP_2
morte del , era stato installato in violazione della normativa di sicurezza Per_1
all'epoca vigente;
- richiamavano gli esiti della causa civile instaurata da PO IO (poi e dal in proprio nei confronti di definita con la Controparte_6 Pt_1 CP_2
sentenza 2262/2013 con la quale il Tribunale civile di Bologna ravvisava la responsabilità al 50% di nella causazione del sinistro in solido con il e con il CP_2 Pt_1
e la condannava a tenere manlevato il al 50% di Controparte_6 Pt_1
quanto il medesimo aveva e avrebbe versato agli odierni attori a titolo di risarcimento del danno;
- evidenziavano di avere vanamente tentato una composizione bonaria ante causam.
In diritto ravvisavano la responsabilità in solido per il sinistro in capo al Pt_1
(quale legale rappresentante di PO IO, poi, fallita, e in proprio in quanto responsabile del cantiere), al (quale datore di lavoro del ) e a CP_1 Per_1 CP_2
(ex art. 2050 c.c.). Invocavano le tabelle in uso presso il Tribunale di Bologna ai fini pagina 7 di 31 della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, da essi patito iure proprio, al netto della provvisionale già percepita. Chiedevano altresì che fossero riconosciuti iure hereditatis il danno biologico terminale e comunque il danno tanatologico e catastrofale anche a prescindere dalla consapevolezza della vittima nel lasso di tempo fra lesioni e morte.
3.1.2 Si costituiva in giudizio, in data 17.12.2018, Controparte_1
chiedendo: a) in via preliminare, che fosse accertata la maturata prescrizione
(quinquennale) del diritto al risarcimento del danno e che per l'effetto ogni domanda attorea fosse rigettata;
b) nel merito chiedeva che la domanda attorea fosse rigettata nei propri confronti, in quanto infondata, poiché la morte del AR poteva dirsi il frutto di una pluralità di eventi antecedenti, che avevano concorso in modo assorbente alla causazione di tale evento;
c) in subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea anche nei propri confronti, chiedeva che fosse accertata la percentuale delle rispettive responsabilità dei convenuti;
d) chiedeva che, in ogni caso, fosse esclusa la configurabilità del danno iure hereditatis dedotto dagli attori.
3.1.3 Si costituiva in giudizio, in data 21.12.2018, , eccependo: Parte_1
a) in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione
(quinquennale) da illecito aquiliano;
b) nel merito, chiedeva che la domanda attorea fosse rigettata nei propri confronti, in quanto infondata poiché ogni responsabilità andava ravvisata in capo a alla luce di quanto emerso nei precedenti giudizi;
che CP_2
al più andava liquidato in favore di parte attrice il danno (iure proprio) da perdita del rapporto parentale, mentre (quanto al dedotto danno iure hereditatis) difettava la prova che il avesse mantenuto lucidità dalla folgorazione alla morte intervenuta Per_1
poco dopo;
c) chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il
[...]
oltre che (in forza della polizza 3930068 Controparte_7 Controparte_3
intestata a PO IO s.r.l.); d) in subordine, chiedeva che fossero accertate le somme effettivamente dovute anche tenuto conto delle provvisionali corrisposte e del vincolo di solidarietà con altre persone;
e) domandava che PO IO, il pagina 8 di 31 ed fossero condannate a tenerlo indenne da ogni eventuale somma che CP_1 CP_2
egli fosse condannato a pagare in eccedenza;
f) infine, chiedeva che Controparte_3
fosse condannata a tenerlo indenne anche con riferimento alle spese di lite.
[...]
3.1.4 Si costituiva in giudizio, in data 21.12.2018, eccependo: a) in CP_2
via preliminare, l'intervenuta prescrizione (quinquennale) del diritto azionato dagli attori;
b) deduceva che gli attori non potevano avvalersi delle statuizioni di responsabilità contenute nella sentenza civile n. 2262/2013 emessa dal Tribunale di
Bologna, in quanto si trattava di causa instaurata ai soli fini della ripartizione delle singole responsabilità fra condebitori;
c) nel merito, contestava di essersi resa responsabile per l'occorso e che la propria attività fosse riconducibile al disposto dell'articolo 2050 c.c.; d) in via subordinata contestava la domanda attorea anche nel quantum, ritenendo satisfattive o persino eccessive le provvisionali liquidate in sede penale e contestando le voci di danno dedotte da parte attrice iure hereditatis.
3.1.5 All'udienza del 18.07.2019 veniva autorizzata la chiamata in causa di la quale si costituiva in data 19.12.2019, chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda di manleva formulata nei suoi confronti dal Nello specifico: a) aderiva Pt_1
in toto alle considerazioni svolte dal rispetto all'assenza della sua responsabilità Pt_1
per l'occorso; b) negava l'operatività della polizza alla luce delle Condizioni generali
(art. 1 punto B) e delle Condizioni aggiuntive (art. 9); c) eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori, contestando comunque le pretese attoree nel quantum e negando la sussistenza di danno iure hereditario;
d) per il caso di accertata responsabilità del invocava il concorso dei responsabili solidali e Pt_1 CP_2 CP_1 richiamava altresì il massimale di polizza pari a €. 500.000,00.
3.1.6 Con ordinanza emessa in data 18.12.2020 venivano ammesse in parte le prove orali articolate dalla parte attrice;
gli attori venivano autorizzatati ad acquisire la sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di Bologna con attestazione dell'eventuale passaggio in giudicato;
il convenuto veniva abilitato alla prova contraria sui CP_1
pagina 9 di 31 capitoli attorei ammessi;
veniva fissata udienza per l'assunzione delle prove orali ammesse, tenutasi in data 23.03.2021.
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalle prove orali e dalle prove documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale: <Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Dichiara la corresponsabilità dei convenuti , Parte_1 CP_1
e nella causazione dell'infortunio mortale occorso in data 25
[...] CP_2
giugno 1998 in danno di Persona_1
• Condanna i convenuti , e in Parte_1 Controparte_1 CP_2
solido fra loro (in misura paritaria nei rapporti interni) al pagamento in favore della parte attrice iure proprio della somma di euro Controparte_5
159.145,73 oltre interessi compensativi: in misura pari al saggio legale sulla intera somma di euro 214.833,88 via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dal 25 giugno
1998 (data del fatto) sino al pagamento dell'acconto collocabile nella data presunta del 15 giugno 2009; dal 15 giugno 2009 a oggi, in misura pari al tasso legale sulla differenza fra il credito capitale devalutato alla data del sinistro e l'acconto percepito, anch'esso devalutato alla data del sinistro, e quindi sulla somma di euro
159.145,73 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
• Rigetta le restanti domande attoree.
• Accerta e dichiara il diritto di a essere tenuto indenne da Parte_1
e da per ogni eventuale somma che egli dovesse Controparte_1 CP_2
pagare in eccedenza rispetto al grado della effettiva responsabilità accertata in capo al medesimo.
• Rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei Parte_1
confronti della chiamata in causa . Controparte_3
pagina 10 di 31 • Condanna i convenuti , e in Parte_1 Controparte_1 CP_2
solido fra loro al pagamento delle spese processuali in favore di CP_5
, che si liquidano in euro 21.387,00 per compenso di avvocato ed euro
[...]
608,25 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore degli avvocati Federica Mellini e
SA RI gli onorari non riscossi e le spese che i medesimi hanno dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava in solido sulle tre parti convenute.
• Condanna il convenuto al pagamento in favore della chiamata Parte_1
in causa delle spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_3
in euro 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA come per legge. >>
4. L'appellante principale affida le proprie censure a tre Parte_1
motivi, promuovendo altresì istanza istruttoria (interrogatorio formale e prova per testi).
L'appellante incidentale censura la sentenza impugnata con un unico CP_2
motivo comprensivo di diverse ragioni di doglianza, proponendo altresì istanza istruttoria (prova per testi).
Le istanze istruttorie promosse dall'appellante principale e incidentale sono già state rigettate con ordinanza di questa Corte del 15 settembre 2023 e rispetto ad essa nulla è mutato.
4.1 Il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine sostanziale oltre che processuale.
4.1.1 Con il primo motivo di appello principale, rubricato << SS
ERRATA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE NONCHE' ERRONEA
CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CIRCA LA
RITENUTA QUOTA PARITARIA DI RESPONSABILITÀ DI OL Pt_1
pagina 11 di 31 (e ) NEI RAPPORTI INTERNI TRA Parte_4 CP_1
DE >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 4, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << sussistono pienamente i presupposti per ravvisare la responsabilità in solido delle tre parti qui convenute per il decesso del AR per quote identiche nei rapporti interni.
Difettano infatti concreti elementi che consentano di attribuire una diversa percentuale quanto a contributo alla causazione dell'evento fonte di danno risarcibile >> (cfr. sentenza impugnata pag. 33).
4.1.2 Con l'unico motivo di appello incidentale, rubricato << ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA PER AVERE RITENUTO SUSSISTENTE LA
RESPONSABILITÀ DI ANCHE IN RAGIONE DELLA EFFICACIA CP_2
RIFLESSA DEL GIUDICATO DERIVANTE DALLA SENTENZA CHE HA
GIUDICATO LA DOMANDA DI REGRESSO DI UNO DEI DE
SOLIDALI VERSO IN DENEGATA IPOTESI, PER AVERE RITENUTO CP_2
PARITARIA LA QUOTA DI RESPONSABILITÀ DI IN SOLIDO CP_2
CON I CORRESPONSABILI E Controparte_1 Parte_1
-> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 5, enfasi propria dell'originale), CP_2
censura la sentenza impugnata nella parte in cui, avvalendosi altresì del giudicato di cui alla sentenza civile n. 2262/2013 del Tribunale di Bologna, ha ritenuto sussistente una corresponsabilità paritaria di in solido con il nella causazione dell'infortunio CP_2 Pt_1
mortale de quo.
Le censure non sono fondate. Per_2
4.1.3.1 In estrema sintesi, l'appellante principale sostiene che la sentenza Pt_1
civile n. 2262/2013, passata in giudicato, del Tribunale di Bologna, richiamata dal
Giudice di prime cure al fine di statuire la responsabilità di e del in misura CP_2 Pt_1
paritaria, in realtà non individua << nessun profilo specifico e concreto di colpa […] in capo all'attuale appellante tanto è vero che […] il giudicato Parte_1
formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna […] circa la responsabilità per cui è
pagina 12 di 31 causa attiene esclusivamente a e a POLI NI RL >> (cfr. Atto CP_2
di citazione in appello pag. 6).
Sostiene altresì che << il alla data dell'evento, NON fosse il direttore del Pt_1
cantiere né il responsabile di cantiere […] ma solo un dirigente - amministratore unico
- della PO IO s.r.l.) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
4.1.3.2 L'appellante incidentale invece, con l'unico motivo di appello CP_2
incidentale, avanza due diverse censure: una relativa agli << effetti del giudicato riflesso >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 8, enfasi propria CP_2
dell'originale); l'altra relativa alla << responsabilità di Errata ricostruzione del CP_2
fatto e violazione di legge, sub art. 2043 c.c. Assenza di nesso causale. Omessa applicazione dell'art. 41 comma 2° c.p. >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 12, enfasi propria dell'originale). CP_2
In estrema sintesi sostiene, per quanto concerne gli effetti del giudicato riflesso, che, nel caso di specie, non vi sarebbe il diritto da parte degli originari attori di invocare in proprio favore gli effetti riflessi del giudicato di cui alla sentenza civile n.
2262/2013 Tribunale di Bologna - la quale, pronunciandosi sulla domanda di regresso del (condannato in sede penale in proprio), ha accertato le quote di responsabilità Pt_1
tra lo stesso ed in misura paritaria - in quanto il diritto degli stessi ad agire Pt_1 CP_2
per il risarcimento ottenuto non era subordinato o dipendente dall'esito di quella sentenza, vertente unicamente all'accertamento della responsabilità di CP_2
limitatamente all'azione di regresso azionata dal e gli allori attori avrebbero ben Pt_1
potuto agire contro anche in caso di differente esito della sentenza. CP_2
Per quanto concerne, invece, <La responsabilità di Errata CP_2
ricostruzione del fatto e violazione di legge, sub art. 2043 c.c. Assenza di nesso causale. Omessa applicazione dell'art. 41 comma 2° c.p. >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 12, enfasi propria dell'originale), impugna la sentenza CP_2
di primo grado sotto due distinti profili: il primo attiene alla sussistenza della affermata pagina 13 di 31 responsabilità; il secondo all'accertamento della paritaria ripartizione della stessa tra i tre condebitori solidali.
Nello specifico, sostiene che << il primo Giudice non ha interpretato correttamente le risultanze del procedimento penale. In entrambe le sentenze penali, è emersa l'estraneità e l'irrilevanza della posizione di rispetto all'evento >> (cfr. CP_2
Comparsa di costituzione e risposta pag. 13). CP_2
Per quanto concerne la paritaria ripartizione delle responsabilità, lamenta che
<< La gravità delle colpe descritte nella sentenza penale di appello […] avrebbe dovuto condurre ad una diversa ripartizione delle quote di responsabilità, che non possono essere considerate equivalenti >> (cfr. ibidem pagg. 20).
4.1.3.4 Ad avviso di questa Corte di merito, le censure de quibus sono da respingere, dovendosi condividere pienamente quanto statuito dal Giudice di prime cure per quanto riguarda la corresponsabilità del del e di Pt_1 CP_1 CP_2
Innanzitutto, erra l'appellante principale laddove afferma che << il alla Pt_1
data dell'evento, NON fosse il direttore del cantiere né il responsabile di cantiere […] ma solo un dirigente - amministratore unico - della PO IO s.r.l.) >>. Difatti, come irrevocabilmente accertato in sede penale, << è il legale Parte_1
rappresentante della POLI NI srl, appaltatrice dei lavori che si svolgevano nel cantiere di via Bolognesi 8.
In tale veste egli, in mancanza di deleghe a terzi soggetti, è il garante della sicurezza dei prestatori d' opera che lavorano nel quadro dell'organizzazione dell'impresa della POLI NI srl. Nel caso concreto […] era il garante della sicurezza anche del dipendente […] La posizione di garanzia del Per_1
POLI […] viene confermata e rafforzata […] dalla circostanza che il contratto
d'appalto concluso tra il (appaltante committente) e la POLI Parte_3
NI srl (appaltatore), prevede […] che il POLI ha la veste di direttore e responsabile di cantiere >> (cfr. sentenza penale n. 2398/2005 Trib. Bologna pagg. 16-
18). Si è altresì accertato in sede penale che il era << appaltatore che gestiva da Pt_1
pagina 14 di 31 solo tutti i lavori del cantiere con piena autonomia di direzione, mezzi e risorse, utilizzando a tal fine i prestatori d'opera che si era fatto appositamente inviare dalla società che li aveva alle proprie dipendenze, fornendo loro tutte le istruzioni e direttive che ricevettero […] ma anche la necessaria attrezzatura >> (cfr. sentenza n.
11281/2010 Corte Appello Bologna, pag. 21).
Nella veste de qua il in proprio, nonostante la prescrizione del reato Pt_1
ascrittogli, è stato ritenuto responsabile in ordine al reato di omicidio colposo ed è stato condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili (tra cui gli odierni appellati e ), statuizioni coperte dal giudicato. CP_4 Per_1
L'appellante principale erra altresì quando afferma che la sentenza civile n.
2262/2013, passata in giudicato, del Tribunale di Bologna, richiamata dal Giudice di prime cure al fine di statuire la responsabilità di e del in misura paritaria, in CP_2 Pt_1
realtà non individua << nessun profilo specifico e concreto di colpa […] in capo all'attuale appellante >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6). Parte_1
Difatti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la sentenza civile n. 2262/2013 ribadiva << la responsabilità dell'attore come accertata in Pt_1
sede penale >> (cfr. sentenza impugnata pag. 31).
Nello specifico, la responsabilità del e gli specifici profili di colpa ascritti Pt_1
allo stesso in sede penale e richiamati dalla sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di
Bologna, possono essere così individuati: << il con la propria condotta colposa Pt_1
contribuì a cagionare l'infortunio mortale occorso al perché egli nel Per_1
momento in cui iniziarono i lavori di demolizione e smantellamento dei vecchi impianti elettrici colposamente non considerò la possibilità che nel fabbricato potessero ancora esserci cavi elettrici in tensione;
-inoltre il doveva considerarsi responsabile per non avere fornito ai Pt_1
lavoratori impegnati nel cantiere adeguate istruzioni e informazioni in ordine al grave
e specifico rischio elettrico cui andavano incontro nell'esecuzione dei lavori di smantellamento dei vecchi impianti elettrici, trascurando di considerare (pur essendo
pagina 15 di 31 in grado di farlo) l'esistenza di un secondo e autonomo quadro elettrico nel locale al piano terreno >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 26-27).
Ad avviso di questa Corte di merito, si deve altresì condividere quanto statuito dal Giudice di prime cure in merito alla responsabilità solidale del di e del Pt_1 CP_2
per quote identiche nei rapporti interni, non essendo le censure e le CP_1
argomentazioni avanzate dall'appellante principale e da quello incidentale Pt_1 CP_2
idonee a confutare l'iter argomentativo e la decisione assunta in primo grado.
Difatti, con riferimento alle risultanze emerse dal giudizio penale, << risulta con chiarezza […] la prova della corresponsabilità del e del , in Pt_1 CP_1
concorso colposo, rispetto al verificarsi dell'infortunio a seguito del quale decedeva il
. Per_1
Così come sono emersi profili di responsabilità, sin dal giudizio penale, anche in capo a quale terzo soggetto corresponsabile >> (cfr. sentenza impugnata pag. CP_2
29).
Per quanto riguarda il difatti, veniva accertato in sede penale il suo CP_1
contributo causale e colposo in quanto, come correttamente sintetizzato dal Giudice di prime cure, << ometteva di assicurare l'incolumità dei propri dipendenti ceduti momentaneamente al POLI e alla sua società: anche il aveva effettuato CP_1
sopralluoghi in cantiere per valutare le lavorazioni, quindi avrebbe anch'egli dovuto raffigurarsi la possibilità che nei quadri e nei cavi dell'impianto elettrico da demolire
a cura dei suoi dipendenti circolasse ancora energia elettrica e che i piani abitativi e quello già adibito ad attività artigianale fossero serviti da due diversi e separati impianti elettrici;
veniva evidenziato che il secondo tracciato dei cavi e il diverso quadro elettrico di riferimento avrebbero dovuto essere autonomamente testati per verificare la perdurante circolazione di corrente elettrica (tanto più che la effettuata piombatura anche del secondo quadro elettrico avrebbe dovuto indurre a ritenere, come effettivamente era, che anche lì vi fosse passaggio di corrente);
pagina 16 di 31 -veniva accertata la piena riconoscibilità del rischio sia in capo al POLI sia in capo al , ai quali spettava di diligentemente ispezionare in via preventiva CP_1
il cantiere e di apprestare i presidi necessari e sufficienti a evitare l'infortunio; tanto più che la collocazione del cavo della tensione si trovava in una posizione ben visibile sulla parete esterna del fabbricato e altrettanto evidente era la sua biforcazione, da seguire nel suo sviluppo anche all'interno dell'immobile in quanto indice di una possibile duplicazione degli impianti;
dunque sia il sia il Pt_1 CP_1
avrebbero dovuto prevedere ciò e se lo avessero fatto avrebbero evitato il sinistro;
sarebbe bastato un tester per appurare il passaggio di energia elettrica dietro la cassetta -attaccata al muro prima dell'avulsione da parte del relativa Per_1
all'impianto collocato nel magazzino >> (cfr. sentenza impugnata pag. 28).
Per quanto riguarda la posizione di come correttamente statuito dal CP_2
Giudice di prime, sono emersi elementi di responsabilità della stessa sin dal giudizio penale laddove è stato accertato che << qualche giorno prima dell'infortunio CP_2
mortale aveva installato un nuovo quadro elettrico provvisorio di cantiere, e dunque era stata posta nella condizione di valutare e attivarsi per verificare l'eventuale esistenza di corrente in giro per l'immobile segnalandone in modo idoneo la pericolosità; in ordine al fatto che la seconda linea di tensione aveva un percorso ben visibile e percepibile nel contesto dell'edificio, quindi era percepibile anche da CP_2
per il tramite dei tecnici che effettuarono i sopralluoghi), ma anche quanto si legge alle pagine da 22 a 24 della sentenza di appello in particolare laddove la Corte ha rimarcato la condotta tenuta dai tecnici i quali, collocato un allaccio volante e CP_2
provvisorio di energia in vista dell'esecuzione dei lavori nel cantiere, si guardarono bene dal recarsi nei locali interni alla ricerca di eventuali altri quadri elettrici ancora eventualmente funzionanti;
la verifica da parte dei tecnici sarebbe stata da CP_2
effettuare tanto più che le planimetrie meramente cartacee del fabbricato esistenti presso non erano aggiornate, erano proprio obsolete e addirittura non CP_2
riportavano alcuna linea elettrica che alimentasse il fabbricato (il che avrebbe dovuto
pagina 17 di 31 mettere in allarme i tecnici inducendoli a dare corso a ogni opportuna e CP_2
doverosa verifica preliminare in loco prima di lasciare gli impianti a disposizione degli altri responsabili) >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 28-29).
Si deve altresì fare riferimento, per quanto concerne la corresponsabilità del e di alla sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di Bologna e alla CTU Pt_1 CP_2
esperita nel suddetto giudizio. Difatti, la soprarichiamata sentenza, pronunciando sulla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva o comunque prevalente di CP_2
nella causazione dell'infortunio mortale de quo e sulla domanda di regresso avanzata dal nei confronti di ha accertato le quote di responsabilità tra lo stesso Pt_1 CP_2 Pt_1
ed nella causazione dell'evento de quo in misura paritaria. CP_2
Nello specifico, la sentenza de qua, aderendo alle risultanze della CTU affidata al Dott. Ing. ravvisava la responsabilità di in quanto << le Persona_3 CP_2
planimetrie non riportavano la linea in questione;
CP_2
-che al momento del sopralluogo, effettuato dal tecnico ai fini CP_8
dell'allaccio temporaneo di cantiere nel giugno 1998 prima dell'infortunio mortale del
, il ometteva ogni sopralluogo interno e comunque non forniva Per_1 CP_8
alcuna informazione in merito alla presenza di una linea ancora attiva di bassa tensione all'interno dei luoghi da ristrutturare;
-che, come accertato dal CTU ing. la realizzazione e comunque il Per_4
mantenimento di una linea in bassa tensione all'interno dell'edificio era contraria alla normativa cogente e alle regole di sicurezza volontarie adottate da e comunque CP_2
alle regole di comune prudenza;
- […] la protezione meccanica della linea nella parte interna era del tutto fuori norma e fuorviante, e oltretutto mancava di idonea segnaletica e al piano terra era affidata unicamente alla piombatura dei morsetti nella parte della tavoletta;
CP_2
- che aveva violato le regole anche solo di ordinaria prudenza laddove nel CP_2
1994 all'atto della richiesta di cessazione dell'utenza da parte di aveva Parte_5
dato corso all'intervento lasciando a monte della citata tavoletta ben quattro metri
pagina 18 di 31 circa di cavi interni in tensione, di per sé non chiaramente riconoscibili come tali perché protetti in modo anonimo e la cui potenziale pericolosità poteva essere interrotta unicamente dalla cabina di trasformazione proprio la totale CP_2
anomalia dell'impianto rispetto allo standard imponeva a di interrompere la CP_2
linea immediatamente dopo l'ingresso nei locali portandola all'esterno in posizione inaccessibile, con rimozione della tavoletta, il che era possibile;
avrebbe in ogni CP_2
caso dovuto segnalare inequivocabilmente la persistente presenza interna di cavi sotto tensione mentre aveva affidato tale “allarme” unicamente alla sigillatura mediante piombatura >> (cfr. sentenza impugnata pag. 30). Pertanto, ribadita la responsabilità del come accertata in sede penale e ravvisata altresì la responsabilità di (in Pt_1 CP_2
quanto la condotta della società PO IO non integrava gli estremi del caso fortuito esimente rispetto all'attività pericolosa o di custodia di , statuiva la CP_2
corresponsabilità di entrambe le parti de quibus al decesso del AR.
La sentenza de qua è intervenuta tra le parti in causa in proprio e PO Pt_1
IO srl, da una parte, ed dall'altra. Secondo la giurisprudenza della CP_2
Suprema Corte << Ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e, dunque, non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi.
Questa Corte ha, tuttavia, statuito, con orientamento costante, che il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (v. Cass. n. 6788 del 2013; n. 2137 del 2014; n. 21240 del 2018; n. 8766 del 2019; n. 5733 del 2023; v. anche Cass. n.
pagina 19 di 31 8101 del 2020 che elenca i requisiti affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi;
v. Cass. n. 29301 del 2019 in cui sono enumerate le situazioni giuridiche di “dipendenza” che accompagnano, nella casistica giurisprudenziale,
l'efficacia riflessa del giudicato;
v. da ultimo, Cass. n. 7406 del 2024 con un'ampia rassegna dei precedenti di legittimità) >> (cfr. Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 26568 del 2025). La Suprema Corte ha altresì precisato che << questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Ed invero, architrave di tale orientamento
è il nesso di pregiudizialità-dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti
(pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo
d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente >> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7406 del 2024).
Nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, <<
Calando tali principi nel caso in esame, si vede bene come gli attori, nel vantare nel presente giudizio il diritto al risarcimento del danno nei confronti delle tre parti convenute, si siano posti in una posizione conseguente e dipendente rispetto alle statuizioni irrevocabili assunte nel precedente giudizio civile, fermo quanto accertato in via definitiva in sede penale nei confronti del del . Pt_1 CP_1
Quindi gli attori possono legittimamente invocare l'accertamento di responsabilità (da quel giudice civile ribadito rispetto al POLI, e accertato rispetto a
per trarne le conseguenze risarcitorie del caso >> (cfr. sentenza impugnata CP_2
pag. 32). In altre parole, << La sentenza Trib. Bologna n. 2262/2013, fa pertanto stato
pagina 20 di 31 fra le parti nei cui confronti è stata pronunciata in relazione alla ripartizione della reciproca responsabilità per il sinistro, inoltre, limitatamente all'accertamento del fatto storico della corresponsabilità delle stesse nella causazione della more del sig.
, fa anche stato nei confronti delle stesse e degli attori, il cui diritto di Per_1
risarcimento azionato col presente procedimento è dipendente da detto accertamento di fatto >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta e , pag. 4, enfasi CP_4 Per_1
propria dell'originale).
Difatti, nell'odierno procedimento, la e il (familiari di CP_4 Per_1 Per_1
hanno agito per ottenere il risarcimento del danno altresì nei confronti di
[...]
sul presupposto delle violazioni delle regole di sicurezza e informative accertate CP_2
con la sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di Bologna. Il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale è stato azionato dagli allori attori sul presupposto della responsabilità di nella causazione del decesso del . Il fondamento CP_2 Per_1
giuridico della responsabilità risarcitoria di poggia sulla violazione delle regole di CP_2
sicurezza e dei doveri informativi. L'accertamento della responsabilità di CP_2
costituiva parte del petitum della causa pregiudicante (definita con la sentenza civile n.
2262/2013) ed assume il ruolo di elemento costitutivo della causa petendi nel presente giudizio, sotto l'aspetto delle suddette violazioni come fattore causale del decesso.
Appare, quindi, sussistente il legame che rende il giudicato esterno produttivo di efficacia riflessa, per essere il diritto degli allori attori al risarcimento del danno dipendente e subordinato rispetto alla situazione giuridica definita nel processo pregiudicante, deciso con sentenza irrevocabile n. 2262/2013.
Né ricorre, nella fattispecie oggetto di causa, alcun pregiudizio per il diritto di difesa e al contraddittorio della parte nei cui confronti si invoca l'efficacia riflessa del giudicato, atteso che è stata parte anche del procedimento definito con la sentenza CP_2
civile irrevocabile n. 2262/2013.
In ogni caso, quanto emerso in sede di CTU e quanto statuito nella sentenza civile n. 2262/2013, unitamente a quanto emerso nel corso dei procedimenti penali,
pagina 21 di 31 consentono, ad avviso di questa Corte di merito, di ritenere provata la responsabilità di nella causazione dell'evento de quo. CP_2
Pertanto, si ritiene di individuare la corresponsabilità del del e Pt_1 CP_1
di in misura paritaria nei rapporti interni, potendo parificarsi le omissioni di CP_2
controllo del e del a quelle informative di ciò, comunque, anche ai Pt_1 CP_1 CP_2
sensi dell'art. 2055, comma 3, cpc.
In conclusione, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << sussistano pienamente i presupposti per ravvisare la responsabilità in solido delle tre parti qui convenute per il decesso del , per quote identiche nei rapporti Per_1
interni.
Difettano infatti concreti elementi che consentano di attribuire una diversa percentuale quanto a contributo alla causazione dell'evento fonte di danno risarcibile.
Ognuna delle tre parti convenute, ciascuna in forza della posizione rivestita al momento del fatto, era in grado di porre in essere una condotta che avrebbe potuto evitare l'evento-morte.
Tutte e tre le condotte hanno concorso in modo efficiente alla produzione dell'unico danno (evento morte) >> (cfr. sentenza impugnata pag. 33).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CIRCA LA OPERATIVITA' DELLA
POLIZZA >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 8, enfasi propria dell'originale),
l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che <<
La domanda di manleva proposta dal POLI nei confronti di va rigettata CP_3
-> (cfr. sentenza impugnata pag. 55).
4.2.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi, sostiene che non può essere escluso dalla Persona_1
qualifica di terzo in base agli artt. 3 e 9 CA della polizza 3930068 intestata a PO
IO s.r.l. (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellante e, pertanto, deve Pt_1
essere accolta << la domanda di manleva formulata da sia in quanto rientrante il Pt_1
pagina 22 di 31 danno azionato nel rischio assicurato in generale, sia, in subordine. nel rischio specificatamente assicurato per i dirigenti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
13).
Ad avviso di questa Corte di merito, la censura è da respingere, dovendosi condividere pienamente quanto statuito dal Giudice di prime cure e quanto affermato dalla difesa dell'appellata compagnia assicurativa Difatti, l'appellante CP_3
ripropone le medesime argomentazioni già correttamente respinte dal Giudice di prime.
Va premesso che, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e considerando quanto definitivamente accertato nella sentenza penale n. 11281/2010, << il rapporto intercorso fra PO IO e la cooperativa DI Buonanno, rispetto all'utilizzo del (e del ) nei lavori di demolizione, sia da qualificare Per_1 Pt_6
anche ai fini di polizza quale rapporto di somministrazione di mano d'opera.
DI Buonanno mise i propri dipendenti (manovale) e (muratore) a Pt_6 Per_1
disposizione di PO IO, che li utilizzò, come noto, provvedendo a concordare con DI Buonanno il costo orario della manodopera (da pagarsi da PO IO e
DI Buonanno).
Al momento del fatto non si era ancora perfezionato un rapporto di subappalto di lavori edili fra PO IO (appaltatrice rispetto al committente ) e Parte_3
DI Buonanno;
non risulta la stipulazione di un contratto scritto, né risulta che le due imprese avessero ad esempio redatto quantomeno un capitolato delle opere da subappaltare, con prezziario;
così come non risulta che le parti avessero concordato il corrispettivo, l'oggetto stretto delle lavorazioni e il termine finale per la loro esecuzione.
I dipendenti di DI Buonanno messi a disposizione di PO IO si dovevano occupare (su indicazione di PO IO, fermo quanto accertato rispetto al ruolo del ) delle attività di pulizia dei luoghi e delle prime demolizioni (anche CP_1
degli impianti compresi gli impianti elettrici) >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 57-
58).
pagina 23 di 31 Va altresì premesso che la polizza decennale per “Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro” (RCT e RCO) n. 39300688 venne stipulata originariamente da con con decorrenza 19.9.1989, poi Parte_7 CP_3
volturata a PO IO s.r.l. con decorrenza 11 gennaio 1993 con scadenza finale poi pattuita al 31.12.2005 (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellante . Pt_1
In base alla polizza de qua risultano applicabili le condizioni generali di assicurazione (anche solo “CG”) e le condizioni aggiuntive (anche solo “CA”) espressamente richiamate nel frontespizio della polizza (Mod. R 31), ossia le condizioni aggiuntive di cui ai numeri 1/2/3/4/5/6/7/8/9/11 e le allegate appendici.
La polizza de qua, oltre a garantire la società PO IO s.r.l., era volta ad assicurare anche la responsabilità civile personale dei dirigenti dell'assicurato per danni da loro arrecati nello svolgimento delle loro mansioni. Difatti, l'art. 9 CA riguardava la copertura assicurativa per la responsabilità personale dei dirigenti e, pertanto, anche per la responsabilità personale del che, all'epoca, risultava essere Pt_1
amministratore unico della PO IO S.r.l. nonché responsabile tecnico dei lavori eseguiti.
Ciò premesso, l'analisi delle clausole contrattuali invocate da parte appellante impongono il rigetto della domanda di manleva.
Difatti, ai sensi dell'art. 1 lett. A) delle CG (disciplinante l'oggetto dell'assicurazione con riferimento alla responsabilità civile verso terzi), << La Società si obbliga a tenere indenne l di quanto questi sia tenuto a pagare quale Parte_8
civilmente responsabile a' sensi di legge a titolo di risarcimento […] di danni involontariamente cagionati a terzi per morte […] in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
[…]
Non sono considerati terzi: […]
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l' […], eventuali Parte_8
subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali – indipendentemente
pagina 24 di 31 dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l' – subiscano il danno in Parte_8
conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia; […] >>.
Come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << già nell'ambito della clausola 1 delle C.G. il non può considerarsi terzo e non rientra nel rischio Per_1
assicurato in quanto: 1) non era dipendente di PO IO;
[…] 3) ebbe a subire il danno “in conseguenza della … partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia“ >> (cfr. sentenza impugnata pag. 58).
Per quanto riguarda l'art. 9 CA (disciplinante la responsabilità personale dei dirigenti), ai sensi del quale << L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dirigenti dell' per danni arrecati durante lo svolgimento Parte_8
delle loro mansioni:
a) a terzi, esclusi i dipendenti dell' stesso;
Parte_8
b) ai dipendenti dell'assicurato regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L. limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subiti >>, è pacifico che il , al momento del fatto, Per_1
non era dipendente dell'Assicurata PO IO e, pertanto, si è al di fuori della lett. b) dell'art. 9 CA.
Ad avviso di questa Corte di merito, il termine “terzi” di cui all'art. 9 lett. a)
CA deve essere interpretato, come correttamente statuito dal Giudice di prime e affermato dalla difesa dell'appellata < secondo la definizione e le CP_3
limitazioni contenute nell'art.
1-A delle C.G.A., vale a dire che non sono terzi i soggetti indicati al punto c) dell'art.
1-A e, quindi, non è terzo nemmeno Persona_1
rispetto alla responsabilità dei dirigenti >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. CP_3
5).
Difatti, il raccordo tra la clausola 9 lett. a) della CA con l'art. 1 lett. A) CG è giustificato dal fatto che << le clausole aggiuntive che prevedono deroghe alle condizioni generali di assicurazione lo riportano esplicitamente al loro interno
(clausole aggiuntive n. 1/3/4/6/7/8/10/12/13/14/15) mentre così non è per la clausola
pagina 25 di 31 sulla responsabilità dei dirigenti. Ciò a conferma del fatto che ove la volontà delle parti è stata quella di derogare a pattuizioni contenute nella C.G.A., detta deroga è stata indicata esplicitamente con la conseguenza che le clausole non derogative, come quella che ci occupa, devono essere interpretata in modo coordinato con le altre clausole >> (cfr. ibidem pagg. 5-6).
Il decesso del non può altresì rientrare nel rischio assicurato in base Per_1
alla clausola 3 della CA. Difatti, ai sensi della suddetta clausola, rubricata “Fornitori come terzi” << A parziale deroga di quanto disposto dal punto c) dell'art.
1-A delle condizioni generali di assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione. […] >>. Nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e argomentato dalla difesa dell'appellata << Innanzitutto le attività svolte dal nel cantiere non CP_3 Per_1
possono qualificarsi come “complementari” rispetto all'attività oggetto dell'assicurazione: al contrario, il ebbe a svolgere attività proprio Per_1
coincidenti con l'attività formante oggetto dell'assicurazione; scopo dell'attività di
PO IO era quello di procedere all'attività preliminare (tipica di ogni cantiere) di demolizione e pulizia, e poi di dar corso alla ristrutturazione, e il Per_1
nell'ambito del rapporto di somministrazione di mano d'opera in essere tra PO
IO e DI Buonanno eseguì le demolizioni fino al decesso.
In secondo luogo, la clausola include (a parziale deroga) fra i “terzi” (i cui infortuni rientrano nel rischio assicurato) i soggetti “in via occasionale” presenti nei locali aziendali (quali trasportatori, fornitori, clienti, soggetti adibiti al carico e scarico) e coinvolgibili in eventuali sinistri risarcibili grazie a detta clausola: ma allora neppure sotto tale punto di vista l'attività svolta dal è riconducibile Per_1
alla clausola, per la semplice ragione che egli si trovava nel cantiere non occasionalmente ma al contrario per effetto di una precisa scelta consistita nel
pagina 26 di 31 perfezionamento di un accordo di somministrazione di mano d'opera da parte di DI
Buonanno in favore di PO IO (per l'esecuzione di attività di demolizione non complementari ma coincidenti con quelle oggetto dell'assicurazione) >> (cfr. sentenza impugnata pag. 60). In altre parole, la clausola di cui all'art. 3 CA << riguarda solo i fornitori o i clienti che in via occasionale possano partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione. Ma la clausola è innanzitutto a favore dei fornitori e clienti (e certo tali non erano né il
né il ) e riguarda attività svolte occasionalmente, e tale condizione Per_1 Pt_6
non può certo applicarsi al che lavorava regolarmente nell'azienda della Per_1
perché ivi distaccato dal suo datore di lavoro sig. titolare della ditta Pt_1 Per_5
omonima >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. 5, enfasi propria CP_3
dell'originale). Difatti, << […] era impegnato nelle normali attività Persona_1
di inizio cantiere, partecipava ed avrebbe continuato a partecipare ai lavori in modo stabile e continuativo, prima attraverso il contratto di somministrazione alla PO
IO, e, successivamente, quale dipendente diretto della DI Buonanno in forza del contratto di appalto che le parti avevano intenzione di sottoscrive. […] l'attività che il stava svolgendo in cantiere era fondamentale e non complementare. Per_1
Non corrisponde al vero, infatti, che l'attività svolta dal lavoratore fosse limitata, come ex adverso sostenuto, alla “rimozione dei cavi di una linea di alimentazione
. CP_2
“Come accertato definitivamente in modo pertinente ed esaustivo in sede penale” (sentenza impugnata a pagina 25) l'attività del era quella di Per_1
sgomberare i locali, fare le demolizioni leggere, smantellare vecchi infissi e anche tutti gli impianti, fra cui quello elettrico. Vale a dire le lavorazioni preliminari tipiche di ogni cantiere >> (cfr. Comparsa conclusionale pagg. 3-4). CP_2
Infine, erra l'appellante laddove sostiene che il Giudice di prime cure Pt_1
avrebbe ritenuto “evidentemente” operante la clausola 10 lett. a) CA.
pagina 27 di 31 Innanzitutto, la suddetta clausola, ai sensi della quale << Premesso che
l' subappalta ad imprese regolarmente costituite parte dei lavori, nella Parte_8
misura indicata nella descrizione dell'attività, si conviene che: a) a parziale deroga dell'art.
1-A punto c) delle condizioni generali di assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione del lavoro, i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi. Sono, altresì, considerati terzi i dipendenti delle ditte subappaltatrici sempre che dall'evento derivi all una responsabilità da Parte_8
reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato […] >>, prevede una espressa, parziale deroga rispetto all'art.
1-A punto c) della CG con esclusivo riferimento ai casi in cui l abbia in essere un vero e proprio rapporto di Parte_8
subappalto e, pertanto, non concerne il caso de quo.
Il Giudice di prime cure, premettendo che << Si potrebbe dire allora che proprio casi “grigi” quale quello qui in esame (somministrazione di mano d'opera) meriterebbero tutela identica se non maggiore rispetto a quella del rapporto di subappalto codificato nella citata clausola in deroga >>, statuisce, testualmente, che
<< Tuttavia non è consentito eludere la clausola in deroga, espandendola e ampliandola oltre il suo chiaro tenore e così inammissibilmente snaturandola.
È verosimile che la clausola miri a responsabilizzare l (e il suo dirigente) Parte_8
nell'utilizzo di manodopera di terzi, nel senso che a fronte del tenore della polizza è chiaro che tali casi non sono coperti (il che può valere quale dissuasione preventiva per l' rispetto all'utilizzo di manodopera di terzi) >> (cfr. sentenza Parte_8
impugnata pag. 59, enfasi aggiunta).
In ogni caso, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata CP_3
< la clausola aggiuntiva n. 10 non è operante in quanto non attivata dall'assicurato.
[…] le condizioni aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza (Mod. R 31); la clausola in esame non è richiamata nella polizza tra le parti ove sono espressamente riportate solo le condizioni aggiuntive
1/2/3/4/5/6/7/8/9/11 >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. 6). CP_3
pagina 28 di 31 4.3 Con il terzo motivo, rubricato << INGIUSTA E ILLECITA RITENUTA
SOCCOMBENZA DEL CONVENUTO A Parte_4 Controparte_3
-> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14, enfasi propria dell'originale), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al pagamento Pt_1
delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa .. Controparte_3
4.3.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi, sostiene di aver aderito alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata dal Giudice di prime cure all'udienza del 28 maggio 2021. Pertanto, considerando altresì che, sempre secondo la tesi dell'appellante, l'interpretazione della polizza de qua appare problema di non facile soluzione, domanda la compensazione delle spese di lite anche nel caso di conferma della sentenza impugnata.
La ripartizione delle spese processuali - ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. - si fonda sul principio di soccombenza che esonera la parte totalmente vittoriosa dal pagamento delle stesse;
qualora, invece, ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in qual misura debba farsi luogo a compensazione (Cfr. Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, n.24724).
Ad avviso di questa Corte di merito, pertanto, la censura de qua è da respingere in quanto, nel caso de quo, ossia nei rapporti tra il e la Compagnia assicurativa, la Pt_1
soccombenza fa interamente capo all'appellante Pt_1
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale nonché di quella incidentale e, per l'effetto, la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante principale e di quello incidentale, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che si Controparte_5
liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza in base al
DM 55/2014 e succ. mod. per le fasi previste in relazione allo scaglione di valore calcolato sul decisum.
pagina 29 di 31 S'impone altresì, sempre secondo il principio della soccombenza, la condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_3
6. Ricorre per l'appellante principale e per quello incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1
, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio CP_2
in favore di , che liquida in €. 7.500,00 per compensi, oltre Controparte_5
rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida in Controparte_3
€. 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali pagina 30 di 31 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e della parte appellante incidentale di una Parte_1 CP_2
somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 05.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 31 di 31
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Benini Maria Laura Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 452/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CC SS, elettivamente domiciliato in VIA D'AZEGLIO 5 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. CC SS APPELLANTE Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COLIVA MASSIMO, CP_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GALLIERA 19 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. COLIVA MASSIMO APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE pagina 1 di 31 Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_2
UC UR e dell'avv. UC FILIPPO ( VIA GOITO 3 40100 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato C.F._3 in VIA GOITO, 3 BOLOGNA presso il difensore avv. UC UR APPELLATA
Nonché contro
(C.F. ) e (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
) entrambi con il patrocinio dell'avv. SOFFRITTI C.F._5
AN e dell'avv. MELLINI FEDERICA ( ) VIA C.F._6
BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA;
elettivamente domiciliati in VIA BELVEDERE N. 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. SOFFRITTI AN APPELLATI
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO PER INFORTUNIO (MORTE) SUL LUOGO DI LAVORO – RIPARTIZIONE PRO QUOTA RESPONSABILITÀ – EFFETTI DEL GIUDICATO RIFLESSO – MANLEVA COMPAGNIA ASSICURATRICE
CONCLUSIONI PRECISATE EX ART. 352 CPC:
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni e pertanto:
APPELLANTE << voglia la Corte di Appello, contrariis Parte_1
rejectis previo integrale rigetto, nei confronti di dell'appello Parte_1
incidentale formulato da CP_2
in riforma della sentenza n del 9.9.2022 resa dal Tribunale di Bologna. nella causa n.
13402/2018 RG:
- accertare e dichiarare la responsabilità prevalente di nella causazione CP_2
dell'infortunio mortale occorso in data 25 giugno 1998 in danno di o Persona_1 pagina 2 di 31 comunque superiore ad 1/3 e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di
a essere tenuto indenne da in persona del legale Parte_1 CP_2
rappresentante pro-tempore, per ogni eventuale somma che egli dovesse pagare in eccedenza rispetto al grado della effettiva responsabilità accertata in capo al medesimo;
- in ogni caso condannare in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, a tenere integralmente indenne da ogni Parte_1
pretesa azionata nel presente giudizio e misura in cui ha trovato accoglimento con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio;
in subordine e per il denegato caso di rigetto della presente domanda compensare comunque le spese di entrambi i gradi di giudizio in via istruttoria SI REITERANO le istanze già formulate in primo grado, che si ritrascrivono pedissequamente: ammettersi
[OMISSIS]
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE << Voglia CP_2
l'Ecc.ma Corte adita, richiamata ogni eccezione, deduzione e domanda ex art. 346
c.p.c., rigettare l'appello principale, siccome infondato in fatto e in diritto;
in via di appello incidentale, in riforma della impugnata sentenza, rigettare ogni domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome infondata in fatto e in diritto;
in subordine, ridurre la quota di responsabilità imputata a limitandone la denegata CP_2
soccombenza alla minor quota di responsabilità, ritenuto il prevalente concorso colposo di ciascuno dei convenuti, e , rispetto ad Parte_1 Controparte_1
e dichiarare tenuti gli appellati e alla restituzione CP_2 CP_4 Controparte_5
delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.
Col favore delle spese.
pagina 3 di 31 Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
[OMISSIS]
APPELLATA << voglia la Corte adita respingere Controparte_3
l'appello proposto da nei confronti di per Parte_2 Controparte_3
infondatezza delle pretese avanzate e con conferma sul punto della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.>>
APPELLATI E : << Voglia l'Ill.ma Corte CP_4 Controparte_5
d'Appello adita, contrariis reiectis,
- Rigettare l'appello incidentale proposto da in relazione all'esclusione della CP_2
corresponsabilità della stessa per il sinistro oggetto di causa.
Con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari. >>
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 08.03.2023, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti sul rilievo che essa era erroneamente emessa oltre che viziata, affidandosi a tre motivi di appello, e promuovendo altresì, in via istruttoria, interrogatorio formale e prova per testi.
1.1 Si costituiva l'appellata (anche solo ), Controparte_3 CP_3
chiedendo il rigetto del gravame promosso nei suoi confronti, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
1.2 Si costituiva (anche solo ) proponendo appello incidentale CP_2 CP_2
e avanzando. altresì, in via istruttoria, prova per testi.
1.3 Si costituivano altresì gli appellati e , già attori CP_4 Controparte_5
in primo grado, chiedendo il rigetto dell'appello incidentale proposto da CP_2
pagina 4 di 31 1.4 Con ordinanza del 15.09.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
[...]
1.5 La causa, senza alcuna attività istruttoria, era posta in decisione sulle rassegnate conclusioni con la concessione dei termini ex art. 352 cpc.
2. L'appello principale e l'appello incidentale sono infondati.
Va premesso che con sentenza n. 2243/2022, resa in data 07.09.2022, depositata in data 09.09.2022 e non notificata, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, dichiarava la corresponsabilità paritaria di ed nella causazione Parte_1 Controparte_1 CP_2
dell'infortunio mortale, occorso in data 25 giugno 1998, in danno di Persona_1
condannava e in solido fra loro (in Parte_1 Controparte_1 CP_2
misura paritaria nei rapporti interni) al pagamento in favore di iure Controparte_5
proprio della somma di €. 159.145,73 oltre interessi compensativi;
rigettava le restanti domande attoree e, nello specifico, la domanda di risarcimento promossa da CP_4
e la domanda risarcitoria iure hereditatis;
accertava e dichiarava il diritto di
[...]
a essere tenuto indenne da e da per ogni Parte_1 Controparte_1 CP_2
eventuale somma che egli dovesse pagare in eccedenza rispetto al grado della effettiva responsabilità accertata in capo al medesimo;
rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti della chiamata in causa Parte_1 Controparte_3
condannava ed in solido fra
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_2
loro al pagamento delle spese processuali in favore di , distraendole in Controparte_5
favore degli avvocati del medesimo;
condannava infine al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della chiamata in causa Controparte_3
3. La sentenza impugnata va confermata, in quanto il Tribunale ha fatto buon governo delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della prova per testi, delle prove documentali offerte dalle parti in causa, nonché del giudicato penale, di cui alla sentenza n. 11281/2010 Corte d'Appello di Bologna, e del giudicato civile, di cui alla sentenza n. 2262/2013 Tribunale di Bologna.
pagina 5 di 31 3.1 Va premesso che, con atto di citazione notificato in data 10-11.09.2018,
e , rispettivamente moglie separata e figlio di CP_4 Controparte_5 Per_1
in proprio e nella qualità di eredi di convenivano in
[...] Persona_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna e Parte_1 CP_2 CP_1
al fine di far accertare e dichiarare la loro responsabilità nel decesso di
[...]
, avvenuto in data 25 giugno 1998 per folgorazione elettrica, con Persona_1
condanna degli stessi al risarcimento dei danni non patrimoniali, iure proprio, da perdita del rapporto parentale e, iure successionis, al danno patito dal de cuius per la perdita della propria vita.
Nello specifico, gli attori allegavano:
- il sinistro mortale da folgorazione elettrica, occorso al proprio familiare in data 25 giugno 1998 verso le 15 presso il cantiere in essere nello Persona_1
stabile di tre piani sito in Bologna, Via Bolognese 8 (committente il proprietario dell'immobile appaltatore PO IO s.r.l.; Parte_3
subappaltatore per i lavori preliminari DI Buonanno scarl, della quale all'epoca il era dipendente ma distaccato presso l'appaltatore PO IO s.r.l.); Per_1
- che era stato impartito al l'incarico di demolire il vecchio impianto Per_1
elettrico presente all'interno dello stabile, con l'assicurazione che nei locali non vi era corrente elettrica e che (la quale aveva realizzato un nuovo allacciamento rispetto CP_2
a quello, ritenuto inattivo, già esistente all'interno dello stabile) in data 24 giugno 1998 aveva effettuato l'allacciamento provvisorio del cantiere alla corrente elettrica;
- richiamavano gli esiti del procedimento penale e, nello specifico, la sentenza
2398/2005 mediante la quale il Tribunale di Bologna assolveva il committente
[...]
e il e, ravvisata la responsabilità del per il delitto di omicidio Pt_3 CP_1 Pt_1
colposo, lo condannava anche al risarcimento dei danni patiti dai congiunti del defunto
, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento di una Per_1
provvisionale, che liquidava in €. 30.000,00 in favore della e in €. 100.000,00 in CP_4
favore del figlio (v. doc. 1 fascicolo primo grado appellato ); CP_5 Per_1
pagina 6 di 31 - richiamavano gli esiti del giudizio di appello all'esito del quale la Corte
d'Appello di Bologna, con sentenza n. 11281/2010, confermava la responsabilità del e (in parziale riforma della sentenza di primo grado) ravvisava anche la Pt_1
responsabilità del e lo condannava, ai soli effetti civili, al risarcimento del CP_1
danno, in solido con il in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in Pt_1
separato giudizio (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellato ); Per_1
- richiamavano la sentenza del 02.11.2011 con la quale la Corte di cassazione penale dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dal CP_1
- davano atto che la PO IO aveva corrisposto la somma di €.
70.000,00 in favore degli attori a titolo di acconto sulle due provvisionali liquidate in loro favore dal Giudice del primo grado;
- deducevano che nel corso del processo penale emergevano gravi responsabilità anche in capo a in quanto l'impianto elettrico, che aveva causato la CP_2
morte del , era stato installato in violazione della normativa di sicurezza Per_1
all'epoca vigente;
- richiamavano gli esiti della causa civile instaurata da PO IO (poi e dal in proprio nei confronti di definita con la Controparte_6 Pt_1 CP_2
sentenza 2262/2013 con la quale il Tribunale civile di Bologna ravvisava la responsabilità al 50% di nella causazione del sinistro in solido con il e con il CP_2 Pt_1
e la condannava a tenere manlevato il al 50% di Controparte_6 Pt_1
quanto il medesimo aveva e avrebbe versato agli odierni attori a titolo di risarcimento del danno;
- evidenziavano di avere vanamente tentato una composizione bonaria ante causam.
In diritto ravvisavano la responsabilità in solido per il sinistro in capo al Pt_1
(quale legale rappresentante di PO IO, poi, fallita, e in proprio in quanto responsabile del cantiere), al (quale datore di lavoro del ) e a CP_1 Per_1 CP_2
(ex art. 2050 c.c.). Invocavano le tabelle in uso presso il Tribunale di Bologna ai fini pagina 7 di 31 della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, da essi patito iure proprio, al netto della provvisionale già percepita. Chiedevano altresì che fossero riconosciuti iure hereditatis il danno biologico terminale e comunque il danno tanatologico e catastrofale anche a prescindere dalla consapevolezza della vittima nel lasso di tempo fra lesioni e morte.
3.1.2 Si costituiva in giudizio, in data 17.12.2018, Controparte_1
chiedendo: a) in via preliminare, che fosse accertata la maturata prescrizione
(quinquennale) del diritto al risarcimento del danno e che per l'effetto ogni domanda attorea fosse rigettata;
b) nel merito chiedeva che la domanda attorea fosse rigettata nei propri confronti, in quanto infondata, poiché la morte del AR poteva dirsi il frutto di una pluralità di eventi antecedenti, che avevano concorso in modo assorbente alla causazione di tale evento;
c) in subordine, per il caso di accoglimento della domanda attorea anche nei propri confronti, chiedeva che fosse accertata la percentuale delle rispettive responsabilità dei convenuti;
d) chiedeva che, in ogni caso, fosse esclusa la configurabilità del danno iure hereditatis dedotto dagli attori.
3.1.3 Si costituiva in giudizio, in data 21.12.2018, , eccependo: Parte_1
a) in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva e la prescrizione
(quinquennale) da illecito aquiliano;
b) nel merito, chiedeva che la domanda attorea fosse rigettata nei propri confronti, in quanto infondata poiché ogni responsabilità andava ravvisata in capo a alla luce di quanto emerso nei precedenti giudizi;
che CP_2
al più andava liquidato in favore di parte attrice il danno (iure proprio) da perdita del rapporto parentale, mentre (quanto al dedotto danno iure hereditatis) difettava la prova che il avesse mantenuto lucidità dalla folgorazione alla morte intervenuta Per_1
poco dopo;
c) chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa il
[...]
oltre che (in forza della polizza 3930068 Controparte_7 Controparte_3
intestata a PO IO s.r.l.); d) in subordine, chiedeva che fossero accertate le somme effettivamente dovute anche tenuto conto delle provvisionali corrisposte e del vincolo di solidarietà con altre persone;
e) domandava che PO IO, il pagina 8 di 31 ed fossero condannate a tenerlo indenne da ogni eventuale somma che CP_1 CP_2
egli fosse condannato a pagare in eccedenza;
f) infine, chiedeva che Controparte_3
fosse condannata a tenerlo indenne anche con riferimento alle spese di lite.
[...]
3.1.4 Si costituiva in giudizio, in data 21.12.2018, eccependo: a) in CP_2
via preliminare, l'intervenuta prescrizione (quinquennale) del diritto azionato dagli attori;
b) deduceva che gli attori non potevano avvalersi delle statuizioni di responsabilità contenute nella sentenza civile n. 2262/2013 emessa dal Tribunale di
Bologna, in quanto si trattava di causa instaurata ai soli fini della ripartizione delle singole responsabilità fra condebitori;
c) nel merito, contestava di essersi resa responsabile per l'occorso e che la propria attività fosse riconducibile al disposto dell'articolo 2050 c.c.; d) in via subordinata contestava la domanda attorea anche nel quantum, ritenendo satisfattive o persino eccessive le provvisionali liquidate in sede penale e contestando le voci di danno dedotte da parte attrice iure hereditatis.
3.1.5 All'udienza del 18.07.2019 veniva autorizzata la chiamata in causa di la quale si costituiva in data 19.12.2019, chiedendo il rigetto della Controparte_3
domanda di manleva formulata nei suoi confronti dal Nello specifico: a) aderiva Pt_1
in toto alle considerazioni svolte dal rispetto all'assenza della sua responsabilità Pt_1
per l'occorso; b) negava l'operatività della polizza alla luce delle Condizioni generali
(art. 1 punto B) e delle Condizioni aggiuntive (art. 9); c) eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori, contestando comunque le pretese attoree nel quantum e negando la sussistenza di danno iure hereditario;
d) per il caso di accertata responsabilità del invocava il concorso dei responsabili solidali e Pt_1 CP_2 CP_1 richiamava altresì il massimale di polizza pari a €. 500.000,00.
3.1.6 Con ordinanza emessa in data 18.12.2020 venivano ammesse in parte le prove orali articolate dalla parte attrice;
gli attori venivano autorizzatati ad acquisire la sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di Bologna con attestazione dell'eventuale passaggio in giudicato;
il convenuto veniva abilitato alla prova contraria sui CP_1
pagina 9 di 31 capitoli attorei ammessi;
veniva fissata udienza per l'assunzione delle prove orali ammesse, tenutasi in data 23.03.2021.
3.2 Sulla base delle risultanze emerse dalle prove orali e dalle prove documentali, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata con la quale: <Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
• Dichiara la corresponsabilità dei convenuti , Parte_1 CP_1
e nella causazione dell'infortunio mortale occorso in data 25
[...] CP_2
giugno 1998 in danno di Persona_1
• Condanna i convenuti , e in Parte_1 Controparte_1 CP_2
solido fra loro (in misura paritaria nei rapporti interni) al pagamento in favore della parte attrice iure proprio della somma di euro Controparte_5
159.145,73 oltre interessi compensativi: in misura pari al saggio legale sulla intera somma di euro 214.833,88 via via rivalutata secondo gli indici ISTAT dal 25 giugno
1998 (data del fatto) sino al pagamento dell'acconto collocabile nella data presunta del 15 giugno 2009; dal 15 giugno 2009 a oggi, in misura pari al tasso legale sulla differenza fra il credito capitale devalutato alla data del sinistro e l'acconto percepito, anch'esso devalutato alla data del sinistro, e quindi sulla somma di euro
159.145,73 da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT;
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo.
• Rigetta le restanti domande attoree.
• Accerta e dichiara il diritto di a essere tenuto indenne da Parte_1
e da per ogni eventuale somma che egli dovesse Controparte_1 CP_2
pagare in eccedenza rispetto al grado della effettiva responsabilità accertata in capo al medesimo.
• Rigetta la domanda di manleva proposta dal convenuto nei Parte_1
confronti della chiamata in causa . Controparte_3
pagina 10 di 31 • Condanna i convenuti , e in Parte_1 Controparte_1 CP_2
solido fra loro al pagamento delle spese processuali in favore di CP_5
, che si liquidano in euro 21.387,00 per compenso di avvocato ed euro
[...]
608,25 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA come per legge. Visto l'articolo 93 c.p.c., distrae in favore degli avvocati Federica Mellini e
SA RI gli onorari non riscossi e le spese che i medesimi hanno dichiarato di avere anticipato, liquidati come sopra e il cui pagamento grava in solido sulle tre parti convenute.
• Condanna il convenuto al pagamento in favore della chiamata Parte_1
in causa delle spese del presente giudizio, che si liquidano Controparte_3
in euro 9.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario 15%, CPA
4% e IVA come per legge. >>
4. L'appellante principale affida le proprie censure a tre Parte_1
motivi, promuovendo altresì istanza istruttoria (interrogatorio formale e prova per testi).
L'appellante incidentale censura la sentenza impugnata con un unico CP_2
motivo comprensivo di diverse ragioni di doglianza, proponendo altresì istanza istruttoria (prova per testi).
Le istanze istruttorie promosse dall'appellante principale e incidentale sono già state rigettate con ordinanza di questa Corte del 15 settembre 2023 e rispetto ad essa nulla è mutato.
4.1 Il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale possono essere esaminati congiuntamente in quanto avvinti da una matrice comune d'ordine sostanziale oltre che processuale.
4.1.1 Con il primo motivo di appello principale, rubricato << SS
ERRATA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE NONCHE' ERRONEA
CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CIRCA LA
RITENUTA QUOTA PARITARIA DI RESPONSABILITÀ DI OL Pt_1
pagina 11 di 31 (e ) NEI RAPPORTI INTERNI TRA Parte_4 CP_1
DE >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 4, enfasi propria dell'originale), si censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che << sussistono pienamente i presupposti per ravvisare la responsabilità in solido delle tre parti qui convenute per il decesso del AR per quote identiche nei rapporti interni.
Difettano infatti concreti elementi che consentano di attribuire una diversa percentuale quanto a contributo alla causazione dell'evento fonte di danno risarcibile >> (cfr. sentenza impugnata pag. 33).
4.1.2 Con l'unico motivo di appello incidentale, rubricato << ERRONEITÀ
DELLA SENTENZA PER AVERE RITENUTO SUSSISTENTE LA
RESPONSABILITÀ DI ANCHE IN RAGIONE DELLA EFFICACIA CP_2
RIFLESSA DEL GIUDICATO DERIVANTE DALLA SENTENZA CHE HA
GIUDICATO LA DOMANDA DI REGRESSO DI UNO DEI DE
SOLIDALI VERSO IN DENEGATA IPOTESI, PER AVERE RITENUTO CP_2
PARITARIA LA QUOTA DI RESPONSABILITÀ DI IN SOLIDO CP_2
CON I CORRESPONSABILI E Controparte_1 Parte_1
-> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 5, enfasi propria dell'originale), CP_2
censura la sentenza impugnata nella parte in cui, avvalendosi altresì del giudicato di cui alla sentenza civile n. 2262/2013 del Tribunale di Bologna, ha ritenuto sussistente una corresponsabilità paritaria di in solido con il nella causazione dell'infortunio CP_2 Pt_1
mortale de quo.
Le censure non sono fondate. Per_2
4.1.3.1 In estrema sintesi, l'appellante principale sostiene che la sentenza Pt_1
civile n. 2262/2013, passata in giudicato, del Tribunale di Bologna, richiamata dal
Giudice di prime cure al fine di statuire la responsabilità di e del in misura CP_2 Pt_1
paritaria, in realtà non individua << nessun profilo specifico e concreto di colpa […] in capo all'attuale appellante tanto è vero che […] il giudicato Parte_1
formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bologna […] circa la responsabilità per cui è
pagina 12 di 31 causa attiene esclusivamente a e a POLI NI RL >> (cfr. Atto CP_2
di citazione in appello pag. 6).
Sostiene altresì che << il alla data dell'evento, NON fosse il direttore del Pt_1
cantiere né il responsabile di cantiere […] ma solo un dirigente - amministratore unico
- della PO IO s.r.l.) >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6).
4.1.3.2 L'appellante incidentale invece, con l'unico motivo di appello CP_2
incidentale, avanza due diverse censure: una relativa agli << effetti del giudicato riflesso >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 8, enfasi propria CP_2
dell'originale); l'altra relativa alla << responsabilità di Errata ricostruzione del CP_2
fatto e violazione di legge, sub art. 2043 c.c. Assenza di nesso causale. Omessa applicazione dell'art. 41 comma 2° c.p. >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 12, enfasi propria dell'originale). CP_2
In estrema sintesi sostiene, per quanto concerne gli effetti del giudicato riflesso, che, nel caso di specie, non vi sarebbe il diritto da parte degli originari attori di invocare in proprio favore gli effetti riflessi del giudicato di cui alla sentenza civile n.
2262/2013 Tribunale di Bologna - la quale, pronunciandosi sulla domanda di regresso del (condannato in sede penale in proprio), ha accertato le quote di responsabilità Pt_1
tra lo stesso ed in misura paritaria - in quanto il diritto degli stessi ad agire Pt_1 CP_2
per il risarcimento ottenuto non era subordinato o dipendente dall'esito di quella sentenza, vertente unicamente all'accertamento della responsabilità di CP_2
limitatamente all'azione di regresso azionata dal e gli allori attori avrebbero ben Pt_1
potuto agire contro anche in caso di differente esito della sentenza. CP_2
Per quanto concerne, invece, <La responsabilità di Errata CP_2
ricostruzione del fatto e violazione di legge, sub art. 2043 c.c. Assenza di nesso causale. Omessa applicazione dell'art. 41 comma 2° c.p. >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta pag. 12, enfasi propria dell'originale), impugna la sentenza CP_2
di primo grado sotto due distinti profili: il primo attiene alla sussistenza della affermata pagina 13 di 31 responsabilità; il secondo all'accertamento della paritaria ripartizione della stessa tra i tre condebitori solidali.
Nello specifico, sostiene che << il primo Giudice non ha interpretato correttamente le risultanze del procedimento penale. In entrambe le sentenze penali, è emersa l'estraneità e l'irrilevanza della posizione di rispetto all'evento >> (cfr. CP_2
Comparsa di costituzione e risposta pag. 13). CP_2
Per quanto concerne la paritaria ripartizione delle responsabilità, lamenta che
<< La gravità delle colpe descritte nella sentenza penale di appello […] avrebbe dovuto condurre ad una diversa ripartizione delle quote di responsabilità, che non possono essere considerate equivalenti >> (cfr. ibidem pagg. 20).
4.1.3.4 Ad avviso di questa Corte di merito, le censure de quibus sono da respingere, dovendosi condividere pienamente quanto statuito dal Giudice di prime cure per quanto riguarda la corresponsabilità del del e di Pt_1 CP_1 CP_2
Innanzitutto, erra l'appellante principale laddove afferma che << il alla Pt_1
data dell'evento, NON fosse il direttore del cantiere né il responsabile di cantiere […] ma solo un dirigente - amministratore unico - della PO IO s.r.l.) >>. Difatti, come irrevocabilmente accertato in sede penale, << è il legale Parte_1
rappresentante della POLI NI srl, appaltatrice dei lavori che si svolgevano nel cantiere di via Bolognesi 8.
In tale veste egli, in mancanza di deleghe a terzi soggetti, è il garante della sicurezza dei prestatori d' opera che lavorano nel quadro dell'organizzazione dell'impresa della POLI NI srl. Nel caso concreto […] era il garante della sicurezza anche del dipendente […] La posizione di garanzia del Per_1
POLI […] viene confermata e rafforzata […] dalla circostanza che il contratto
d'appalto concluso tra il (appaltante committente) e la POLI Parte_3
NI srl (appaltatore), prevede […] che il POLI ha la veste di direttore e responsabile di cantiere >> (cfr. sentenza penale n. 2398/2005 Trib. Bologna pagg. 16-
18). Si è altresì accertato in sede penale che il era << appaltatore che gestiva da Pt_1
pagina 14 di 31 solo tutti i lavori del cantiere con piena autonomia di direzione, mezzi e risorse, utilizzando a tal fine i prestatori d'opera che si era fatto appositamente inviare dalla società che li aveva alle proprie dipendenze, fornendo loro tutte le istruzioni e direttive che ricevettero […] ma anche la necessaria attrezzatura >> (cfr. sentenza n.
11281/2010 Corte Appello Bologna, pag. 21).
Nella veste de qua il in proprio, nonostante la prescrizione del reato Pt_1
ascrittogli, è stato ritenuto responsabile in ordine al reato di omicidio colposo ed è stato condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili (tra cui gli odierni appellati e ), statuizioni coperte dal giudicato. CP_4 Per_1
L'appellante principale erra altresì quando afferma che la sentenza civile n.
2262/2013, passata in giudicato, del Tribunale di Bologna, richiamata dal Giudice di prime cure al fine di statuire la responsabilità di e del in misura paritaria, in CP_2 Pt_1
realtà non individua << nessun profilo specifico e concreto di colpa […] in capo all'attuale appellante >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 6). Parte_1
Difatti, come correttamente affermato dal Giudice di prime cure, la sentenza civile n. 2262/2013 ribadiva << la responsabilità dell'attore come accertata in Pt_1
sede penale >> (cfr. sentenza impugnata pag. 31).
Nello specifico, la responsabilità del e gli specifici profili di colpa ascritti Pt_1
allo stesso in sede penale e richiamati dalla sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di
Bologna, possono essere così individuati: << il con la propria condotta colposa Pt_1
contribuì a cagionare l'infortunio mortale occorso al perché egli nel Per_1
momento in cui iniziarono i lavori di demolizione e smantellamento dei vecchi impianti elettrici colposamente non considerò la possibilità che nel fabbricato potessero ancora esserci cavi elettrici in tensione;
-inoltre il doveva considerarsi responsabile per non avere fornito ai Pt_1
lavoratori impegnati nel cantiere adeguate istruzioni e informazioni in ordine al grave
e specifico rischio elettrico cui andavano incontro nell'esecuzione dei lavori di smantellamento dei vecchi impianti elettrici, trascurando di considerare (pur essendo
pagina 15 di 31 in grado di farlo) l'esistenza di un secondo e autonomo quadro elettrico nel locale al piano terreno >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 26-27).
Ad avviso di questa Corte di merito, si deve altresì condividere quanto statuito dal Giudice di prime cure in merito alla responsabilità solidale del di e del Pt_1 CP_2
per quote identiche nei rapporti interni, non essendo le censure e le CP_1
argomentazioni avanzate dall'appellante principale e da quello incidentale Pt_1 CP_2
idonee a confutare l'iter argomentativo e la decisione assunta in primo grado.
Difatti, con riferimento alle risultanze emerse dal giudizio penale, << risulta con chiarezza […] la prova della corresponsabilità del e del , in Pt_1 CP_1
concorso colposo, rispetto al verificarsi dell'infortunio a seguito del quale decedeva il
. Per_1
Così come sono emersi profili di responsabilità, sin dal giudizio penale, anche in capo a quale terzo soggetto corresponsabile >> (cfr. sentenza impugnata pag. CP_2
29).
Per quanto riguarda il difatti, veniva accertato in sede penale il suo CP_1
contributo causale e colposo in quanto, come correttamente sintetizzato dal Giudice di prime cure, << ometteva di assicurare l'incolumità dei propri dipendenti ceduti momentaneamente al POLI e alla sua società: anche il aveva effettuato CP_1
sopralluoghi in cantiere per valutare le lavorazioni, quindi avrebbe anch'egli dovuto raffigurarsi la possibilità che nei quadri e nei cavi dell'impianto elettrico da demolire
a cura dei suoi dipendenti circolasse ancora energia elettrica e che i piani abitativi e quello già adibito ad attività artigianale fossero serviti da due diversi e separati impianti elettrici;
veniva evidenziato che il secondo tracciato dei cavi e il diverso quadro elettrico di riferimento avrebbero dovuto essere autonomamente testati per verificare la perdurante circolazione di corrente elettrica (tanto più che la effettuata piombatura anche del secondo quadro elettrico avrebbe dovuto indurre a ritenere, come effettivamente era, che anche lì vi fosse passaggio di corrente);
pagina 16 di 31 -veniva accertata la piena riconoscibilità del rischio sia in capo al POLI sia in capo al , ai quali spettava di diligentemente ispezionare in via preventiva CP_1
il cantiere e di apprestare i presidi necessari e sufficienti a evitare l'infortunio; tanto più che la collocazione del cavo della tensione si trovava in una posizione ben visibile sulla parete esterna del fabbricato e altrettanto evidente era la sua biforcazione, da seguire nel suo sviluppo anche all'interno dell'immobile in quanto indice di una possibile duplicazione degli impianti;
dunque sia il sia il Pt_1 CP_1
avrebbero dovuto prevedere ciò e se lo avessero fatto avrebbero evitato il sinistro;
sarebbe bastato un tester per appurare il passaggio di energia elettrica dietro la cassetta -attaccata al muro prima dell'avulsione da parte del relativa Per_1
all'impianto collocato nel magazzino >> (cfr. sentenza impugnata pag. 28).
Per quanto riguarda la posizione di come correttamente statuito dal CP_2
Giudice di prime, sono emersi elementi di responsabilità della stessa sin dal giudizio penale laddove è stato accertato che << qualche giorno prima dell'infortunio CP_2
mortale aveva installato un nuovo quadro elettrico provvisorio di cantiere, e dunque era stata posta nella condizione di valutare e attivarsi per verificare l'eventuale esistenza di corrente in giro per l'immobile segnalandone in modo idoneo la pericolosità; in ordine al fatto che la seconda linea di tensione aveva un percorso ben visibile e percepibile nel contesto dell'edificio, quindi era percepibile anche da CP_2
per il tramite dei tecnici che effettuarono i sopralluoghi), ma anche quanto si legge alle pagine da 22 a 24 della sentenza di appello in particolare laddove la Corte ha rimarcato la condotta tenuta dai tecnici i quali, collocato un allaccio volante e CP_2
provvisorio di energia in vista dell'esecuzione dei lavori nel cantiere, si guardarono bene dal recarsi nei locali interni alla ricerca di eventuali altri quadri elettrici ancora eventualmente funzionanti;
la verifica da parte dei tecnici sarebbe stata da CP_2
effettuare tanto più che le planimetrie meramente cartacee del fabbricato esistenti presso non erano aggiornate, erano proprio obsolete e addirittura non CP_2
riportavano alcuna linea elettrica che alimentasse il fabbricato (il che avrebbe dovuto
pagina 17 di 31 mettere in allarme i tecnici inducendoli a dare corso a ogni opportuna e CP_2
doverosa verifica preliminare in loco prima di lasciare gli impianti a disposizione degli altri responsabili) >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 28-29).
Si deve altresì fare riferimento, per quanto concerne la corresponsabilità del e di alla sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di Bologna e alla CTU Pt_1 CP_2
esperita nel suddetto giudizio. Difatti, la soprarichiamata sentenza, pronunciando sulla domanda di accertamento della responsabilità esclusiva o comunque prevalente di CP_2
nella causazione dell'infortunio mortale de quo e sulla domanda di regresso avanzata dal nei confronti di ha accertato le quote di responsabilità tra lo stesso Pt_1 CP_2 Pt_1
ed nella causazione dell'evento de quo in misura paritaria. CP_2
Nello specifico, la sentenza de qua, aderendo alle risultanze della CTU affidata al Dott. Ing. ravvisava la responsabilità di in quanto << le Persona_3 CP_2
planimetrie non riportavano la linea in questione;
CP_2
-che al momento del sopralluogo, effettuato dal tecnico ai fini CP_8
dell'allaccio temporaneo di cantiere nel giugno 1998 prima dell'infortunio mortale del
, il ometteva ogni sopralluogo interno e comunque non forniva Per_1 CP_8
alcuna informazione in merito alla presenza di una linea ancora attiva di bassa tensione all'interno dei luoghi da ristrutturare;
-che, come accertato dal CTU ing. la realizzazione e comunque il Per_4
mantenimento di una linea in bassa tensione all'interno dell'edificio era contraria alla normativa cogente e alle regole di sicurezza volontarie adottate da e comunque CP_2
alle regole di comune prudenza;
- […] la protezione meccanica della linea nella parte interna era del tutto fuori norma e fuorviante, e oltretutto mancava di idonea segnaletica e al piano terra era affidata unicamente alla piombatura dei morsetti nella parte della tavoletta;
CP_2
- che aveva violato le regole anche solo di ordinaria prudenza laddove nel CP_2
1994 all'atto della richiesta di cessazione dell'utenza da parte di aveva Parte_5
dato corso all'intervento lasciando a monte della citata tavoletta ben quattro metri
pagina 18 di 31 circa di cavi interni in tensione, di per sé non chiaramente riconoscibili come tali perché protetti in modo anonimo e la cui potenziale pericolosità poteva essere interrotta unicamente dalla cabina di trasformazione proprio la totale CP_2
anomalia dell'impianto rispetto allo standard imponeva a di interrompere la CP_2
linea immediatamente dopo l'ingresso nei locali portandola all'esterno in posizione inaccessibile, con rimozione della tavoletta, il che era possibile;
avrebbe in ogni CP_2
caso dovuto segnalare inequivocabilmente la persistente presenza interna di cavi sotto tensione mentre aveva affidato tale “allarme” unicamente alla sigillatura mediante piombatura >> (cfr. sentenza impugnata pag. 30). Pertanto, ribadita la responsabilità del come accertata in sede penale e ravvisata altresì la responsabilità di (in Pt_1 CP_2
quanto la condotta della società PO IO non integrava gli estremi del caso fortuito esimente rispetto all'attività pericolosa o di custodia di , statuiva la CP_2
corresponsabilità di entrambe le parti de quibus al decesso del AR.
La sentenza de qua è intervenuta tra le parti in causa in proprio e PO Pt_1
IO srl, da una parte, ed dall'altra. Secondo la giurisprudenza della CP_2
Suprema Corte << Ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e, dunque, non estende i suoi effetti, e non è vincolante, rispetto ai terzi.
Questa Corte ha, tuttavia, statuito, con orientamento costante, che il giudicato, oltre ad avere una sua efficacia diretta nei confronti delle parti, loro eredi e aventi causa, è dotato anche di un'efficacia riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata emessa, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione, con la conseguenza reciproca che l'efficacia del giudicato non si estende a quanti siano titolari di un diritto autonomo rispetto al rapporto giuridico definito con la prima sentenza (v. Cass. n. 6788 del 2013; n. 2137 del 2014; n. 21240 del 2018; n. 8766 del 2019; n. 5733 del 2023; v. anche Cass. n.
pagina 19 di 31 8101 del 2020 che elenca i requisiti affinché una sentenza passata in giudicato possa produrre effetti riflessi;
v. Cass. n. 29301 del 2019 in cui sono enumerate le situazioni giuridiche di “dipendenza” che accompagnano, nella casistica giurisprudenziale,
l'efficacia riflessa del giudicato;
v. da ultimo, Cass. n. 7406 del 2024 con un'ampia rassegna dei precedenti di legittimità) >> (cfr. Cass.
Sez. L, Ordinanza n. 26568 del 2025). La Suprema Corte ha altresì precisato che << questa Corte ritiene di aderire all'orientamento secondo cui il giudicato può spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, quando sussista un nesso di pregiudizialità-dipendenza giuridica, ovvero quando il rapporto giuridico, pregiudiziale o condizionante, rientri nella fattispecie di altro rapporto giuridico condizionato, dipendente, il quale solo legittima l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti di soggetti in tutto o in parte diversi, nel rispetto dei diritti costituzionali del contraddittorio e di difesa. Ed invero, architrave di tale orientamento
è il nesso di pregiudizialità-dipendenza, che ricorre quando uno dei due rapporti
(pregiudiziale) entra a comporre la fattispecie costitutiva della situazione giuridica dipendente, conseguendone, sul piano sostanziale, il fatto che l'esistenza e il modo
d'essere del rapporto pregiudiziale condizionano l'esistenza e il modo d'essere della situazione giuridica dipendente >> (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7406 del 2024).
Nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, <<
Calando tali principi nel caso in esame, si vede bene come gli attori, nel vantare nel presente giudizio il diritto al risarcimento del danno nei confronti delle tre parti convenute, si siano posti in una posizione conseguente e dipendente rispetto alle statuizioni irrevocabili assunte nel precedente giudizio civile, fermo quanto accertato in via definitiva in sede penale nei confronti del del . Pt_1 CP_1
Quindi gli attori possono legittimamente invocare l'accertamento di responsabilità (da quel giudice civile ribadito rispetto al POLI, e accertato rispetto a
per trarne le conseguenze risarcitorie del caso >> (cfr. sentenza impugnata CP_2
pag. 32). In altre parole, << La sentenza Trib. Bologna n. 2262/2013, fa pertanto stato
pagina 20 di 31 fra le parti nei cui confronti è stata pronunciata in relazione alla ripartizione della reciproca responsabilità per il sinistro, inoltre, limitatamente all'accertamento del fatto storico della corresponsabilità delle stesse nella causazione della more del sig.
, fa anche stato nei confronti delle stesse e degli attori, il cui diritto di Per_1
risarcimento azionato col presente procedimento è dipendente da detto accertamento di fatto >> (cfr. Comparsa di costituzione e risposta e , pag. 4, enfasi CP_4 Per_1
propria dell'originale).
Difatti, nell'odierno procedimento, la e il (familiari di CP_4 Per_1 Per_1
hanno agito per ottenere il risarcimento del danno altresì nei confronti di
[...]
sul presupposto delle violazioni delle regole di sicurezza e informative accertate CP_2
con la sentenza civile n. 2262/2013 Tribunale di Bologna. Il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale è stato azionato dagli allori attori sul presupposto della responsabilità di nella causazione del decesso del . Il fondamento CP_2 Per_1
giuridico della responsabilità risarcitoria di poggia sulla violazione delle regole di CP_2
sicurezza e dei doveri informativi. L'accertamento della responsabilità di CP_2
costituiva parte del petitum della causa pregiudicante (definita con la sentenza civile n.
2262/2013) ed assume il ruolo di elemento costitutivo della causa petendi nel presente giudizio, sotto l'aspetto delle suddette violazioni come fattore causale del decesso.
Appare, quindi, sussistente il legame che rende il giudicato esterno produttivo di efficacia riflessa, per essere il diritto degli allori attori al risarcimento del danno dipendente e subordinato rispetto alla situazione giuridica definita nel processo pregiudicante, deciso con sentenza irrevocabile n. 2262/2013.
Né ricorre, nella fattispecie oggetto di causa, alcun pregiudizio per il diritto di difesa e al contraddittorio della parte nei cui confronti si invoca l'efficacia riflessa del giudicato, atteso che è stata parte anche del procedimento definito con la sentenza CP_2
civile irrevocabile n. 2262/2013.
In ogni caso, quanto emerso in sede di CTU e quanto statuito nella sentenza civile n. 2262/2013, unitamente a quanto emerso nel corso dei procedimenti penali,
pagina 21 di 31 consentono, ad avviso di questa Corte di merito, di ritenere provata la responsabilità di nella causazione dell'evento de quo. CP_2
Pertanto, si ritiene di individuare la corresponsabilità del del e Pt_1 CP_1
di in misura paritaria nei rapporti interni, potendo parificarsi le omissioni di CP_2
controllo del e del a quelle informative di ciò, comunque, anche ai Pt_1 CP_1 CP_2
sensi dell'art. 2055, comma 3, cpc.
In conclusione, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << sussistano pienamente i presupposti per ravvisare la responsabilità in solido delle tre parti qui convenute per il decesso del , per quote identiche nei rapporti Per_1
interni.
Difettano infatti concreti elementi che consentano di attribuire una diversa percentuale quanto a contributo alla causazione dell'evento fonte di danno risarcibile.
Ognuna delle tre parti convenute, ciascuna in forza della posizione rivestita al momento del fatto, era in grado di porre in essere una condotta che avrebbe potuto evitare l'evento-morte.
Tutte e tre le condotte hanno concorso in modo efficiente alla produzione dell'unico danno (evento morte) >> (cfr. sentenza impugnata pag. 33).
4.2 Con il secondo motivo, rubricato << ERRATA INTERPRETAZIONE
DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CIRCA LA OPERATIVITA' DELLA
POLIZZA >> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 8, enfasi propria dell'originale),
l'appellante principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui statuisce che <<
La domanda di manleva proposta dal POLI nei confronti di va rigettata CP_3
-> (cfr. sentenza impugnata pag. 55).
4.2.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi, sostiene che non può essere escluso dalla Persona_1
qualifica di terzo in base agli artt. 3 e 9 CA della polizza 3930068 intestata a PO
IO s.r.l. (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellante e, pertanto, deve Pt_1
essere accolta << la domanda di manleva formulata da sia in quanto rientrante il Pt_1
pagina 22 di 31 danno azionato nel rischio assicurato in generale, sia, in subordine. nel rischio specificatamente assicurato per i dirigenti >> (cfr. Atto di citazione in appello pag.
13).
Ad avviso di questa Corte di merito, la censura è da respingere, dovendosi condividere pienamente quanto statuito dal Giudice di prime cure e quanto affermato dalla difesa dell'appellata compagnia assicurativa Difatti, l'appellante CP_3
ripropone le medesime argomentazioni già correttamente respinte dal Giudice di prime.
Va premesso che, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e considerando quanto definitivamente accertato nella sentenza penale n. 11281/2010, << il rapporto intercorso fra PO IO e la cooperativa DI Buonanno, rispetto all'utilizzo del (e del ) nei lavori di demolizione, sia da qualificare Per_1 Pt_6
anche ai fini di polizza quale rapporto di somministrazione di mano d'opera.
DI Buonanno mise i propri dipendenti (manovale) e (muratore) a Pt_6 Per_1
disposizione di PO IO, che li utilizzò, come noto, provvedendo a concordare con DI Buonanno il costo orario della manodopera (da pagarsi da PO IO e
DI Buonanno).
Al momento del fatto non si era ancora perfezionato un rapporto di subappalto di lavori edili fra PO IO (appaltatrice rispetto al committente ) e Parte_3
DI Buonanno;
non risulta la stipulazione di un contratto scritto, né risulta che le due imprese avessero ad esempio redatto quantomeno un capitolato delle opere da subappaltare, con prezziario;
così come non risulta che le parti avessero concordato il corrispettivo, l'oggetto stretto delle lavorazioni e il termine finale per la loro esecuzione.
I dipendenti di DI Buonanno messi a disposizione di PO IO si dovevano occupare (su indicazione di PO IO, fermo quanto accertato rispetto al ruolo del ) delle attività di pulizia dei luoghi e delle prime demolizioni (anche CP_1
degli impianti compresi gli impianti elettrici) >> (cfr. sentenza impugnata pagg. 57-
58).
pagina 23 di 31 Va altresì premesso che la polizza decennale per “Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro” (RCT e RCO) n. 39300688 venne stipulata originariamente da con con decorrenza 19.9.1989, poi Parte_7 CP_3
volturata a PO IO s.r.l. con decorrenza 11 gennaio 1993 con scadenza finale poi pattuita al 31.12.2005 (v. doc. 2 fascicolo primo grado appellante . Pt_1
In base alla polizza de qua risultano applicabili le condizioni generali di assicurazione (anche solo “CG”) e le condizioni aggiuntive (anche solo “CA”) espressamente richiamate nel frontespizio della polizza (Mod. R 31), ossia le condizioni aggiuntive di cui ai numeri 1/2/3/4/5/6/7/8/9/11 e le allegate appendici.
La polizza de qua, oltre a garantire la società PO IO s.r.l., era volta ad assicurare anche la responsabilità civile personale dei dirigenti dell'assicurato per danni da loro arrecati nello svolgimento delle loro mansioni. Difatti, l'art. 9 CA riguardava la copertura assicurativa per la responsabilità personale dei dirigenti e, pertanto, anche per la responsabilità personale del che, all'epoca, risultava essere Pt_1
amministratore unico della PO IO S.r.l. nonché responsabile tecnico dei lavori eseguiti.
Ciò premesso, l'analisi delle clausole contrattuali invocate da parte appellante impongono il rigetto della domanda di manleva.
Difatti, ai sensi dell'art. 1 lett. A) delle CG (disciplinante l'oggetto dell'assicurazione con riferimento alla responsabilità civile verso terzi), << La Società si obbliga a tenere indenne l di quanto questi sia tenuto a pagare quale Parte_8
civilmente responsabile a' sensi di legge a titolo di risarcimento […] di danni involontariamente cagionati a terzi per morte […] in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
[…]
Non sono considerati terzi: […]
c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l' […], eventuali Parte_8
subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali – indipendentemente
pagina 24 di 31 dall'esistenza di un qualsiasi rapporto con l' – subiscano il danno in Parte_8
conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia; […] >>.
Come correttamente statuito dal Giudice di prime cure, << già nell'ambito della clausola 1 delle C.G. il non può considerarsi terzo e non rientra nel rischio Per_1
assicurato in quanto: 1) non era dipendente di PO IO;
[…] 3) ebbe a subire il danno “in conseguenza della … partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia“ >> (cfr. sentenza impugnata pag. 58).
Per quanto riguarda l'art. 9 CA (disciplinante la responsabilità personale dei dirigenti), ai sensi del quale << L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale dei dirigenti dell' per danni arrecati durante lo svolgimento Parte_8
delle loro mansioni:
a) a terzi, esclusi i dipendenti dell' stesso;
Parte_8
b) ai dipendenti dell'assicurato regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L. limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subiti >>, è pacifico che il , al momento del fatto, Per_1
non era dipendente dell'Assicurata PO IO e, pertanto, si è al di fuori della lett. b) dell'art. 9 CA.
Ad avviso di questa Corte di merito, il termine “terzi” di cui all'art. 9 lett. a)
CA deve essere interpretato, come correttamente statuito dal Giudice di prime e affermato dalla difesa dell'appellata < secondo la definizione e le CP_3
limitazioni contenute nell'art.
1-A delle C.G.A., vale a dire che non sono terzi i soggetti indicati al punto c) dell'art.
1-A e, quindi, non è terzo nemmeno Persona_1
rispetto alla responsabilità dei dirigenti >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. CP_3
5).
Difatti, il raccordo tra la clausola 9 lett. a) della CA con l'art. 1 lett. A) CG è giustificato dal fatto che << le clausole aggiuntive che prevedono deroghe alle condizioni generali di assicurazione lo riportano esplicitamente al loro interno
(clausole aggiuntive n. 1/3/4/6/7/8/10/12/13/14/15) mentre così non è per la clausola
pagina 25 di 31 sulla responsabilità dei dirigenti. Ciò a conferma del fatto che ove la volontà delle parti è stata quella di derogare a pattuizioni contenute nella C.G.A., detta deroga è stata indicata esplicitamente con la conseguenza che le clausole non derogative, come quella che ci occupa, devono essere interpretata in modo coordinato con le altre clausole >> (cfr. ibidem pagg. 5-6).
Il decesso del non può altresì rientrare nel rischio assicurato in base Per_1
alla clausola 3 della CA. Difatti, ai sensi della suddetta clausola, rubricata “Fornitori come terzi” << A parziale deroga di quanto disposto dal punto c) dell'art.
1-A delle condizioni generali di assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione. […] >>. Nel caso de quo, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure e argomentato dalla difesa dell'appellata << Innanzitutto le attività svolte dal nel cantiere non CP_3 Per_1
possono qualificarsi come “complementari” rispetto all'attività oggetto dell'assicurazione: al contrario, il ebbe a svolgere attività proprio Per_1
coincidenti con l'attività formante oggetto dell'assicurazione; scopo dell'attività di
PO IO era quello di procedere all'attività preliminare (tipica di ogni cantiere) di demolizione e pulizia, e poi di dar corso alla ristrutturazione, e il Per_1
nell'ambito del rapporto di somministrazione di mano d'opera in essere tra PO
IO e DI Buonanno eseguì le demolizioni fino al decesso.
In secondo luogo, la clausola include (a parziale deroga) fra i “terzi” (i cui infortuni rientrano nel rischio assicurato) i soggetti “in via occasionale” presenti nei locali aziendali (quali trasportatori, fornitori, clienti, soggetti adibiti al carico e scarico) e coinvolgibili in eventuali sinistri risarcibili grazie a detta clausola: ma allora neppure sotto tale punto di vista l'attività svolta dal è riconducibile Per_1
alla clausola, per la semplice ragione che egli si trovava nel cantiere non occasionalmente ma al contrario per effetto di una precisa scelta consistita nel
pagina 26 di 31 perfezionamento di un accordo di somministrazione di mano d'opera da parte di DI
Buonanno in favore di PO IO (per l'esecuzione di attività di demolizione non complementari ma coincidenti con quelle oggetto dell'assicurazione) >> (cfr. sentenza impugnata pag. 60). In altre parole, la clausola di cui all'art. 3 CA << riguarda solo i fornitori o i clienti che in via occasionale possano partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione. Ma la clausola è innanzitutto a favore dei fornitori e clienti (e certo tali non erano né il
né il ) e riguarda attività svolte occasionalmente, e tale condizione Per_1 Pt_6
non può certo applicarsi al che lavorava regolarmente nell'azienda della Per_1
perché ivi distaccato dal suo datore di lavoro sig. titolare della ditta Pt_1 Per_5
omonima >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. 5, enfasi propria CP_3
dell'originale). Difatti, << […] era impegnato nelle normali attività Persona_1
di inizio cantiere, partecipava ed avrebbe continuato a partecipare ai lavori in modo stabile e continuativo, prima attraverso il contratto di somministrazione alla PO
IO, e, successivamente, quale dipendente diretto della DI Buonanno in forza del contratto di appalto che le parti avevano intenzione di sottoscrive. […] l'attività che il stava svolgendo in cantiere era fondamentale e non complementare. Per_1
Non corrisponde al vero, infatti, che l'attività svolta dal lavoratore fosse limitata, come ex adverso sostenuto, alla “rimozione dei cavi di una linea di alimentazione
. CP_2
“Come accertato definitivamente in modo pertinente ed esaustivo in sede penale” (sentenza impugnata a pagina 25) l'attività del era quella di Per_1
sgomberare i locali, fare le demolizioni leggere, smantellare vecchi infissi e anche tutti gli impianti, fra cui quello elettrico. Vale a dire le lavorazioni preliminari tipiche di ogni cantiere >> (cfr. Comparsa conclusionale pagg. 3-4). CP_2
Infine, erra l'appellante laddove sostiene che il Giudice di prime cure Pt_1
avrebbe ritenuto “evidentemente” operante la clausola 10 lett. a) CA.
pagina 27 di 31 Innanzitutto, la suddetta clausola, ai sensi della quale << Premesso che
l' subappalta ad imprese regolarmente costituite parte dei lavori, nella Parte_8
misura indicata nella descrizione dell'attività, si conviene che: a) a parziale deroga dell'art.
1-A punto c) delle condizioni generali di assicurazione, sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione del lavoro, i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori stessi. Sono, altresì, considerati terzi i dipendenti delle ditte subappaltatrici sempre che dall'evento derivi all una responsabilità da Parte_8
reato colposo perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato […] >>, prevede una espressa, parziale deroga rispetto all'art.
1-A punto c) della CG con esclusivo riferimento ai casi in cui l abbia in essere un vero e proprio rapporto di Parte_8
subappalto e, pertanto, non concerne il caso de quo.
Il Giudice di prime cure, premettendo che << Si potrebbe dire allora che proprio casi “grigi” quale quello qui in esame (somministrazione di mano d'opera) meriterebbero tutela identica se non maggiore rispetto a quella del rapporto di subappalto codificato nella citata clausola in deroga >>, statuisce, testualmente, che
<< Tuttavia non è consentito eludere la clausola in deroga, espandendola e ampliandola oltre il suo chiaro tenore e così inammissibilmente snaturandola.
È verosimile che la clausola miri a responsabilizzare l (e il suo dirigente) Parte_8
nell'utilizzo di manodopera di terzi, nel senso che a fronte del tenore della polizza è chiaro che tali casi non sono coperti (il che può valere quale dissuasione preventiva per l' rispetto all'utilizzo di manodopera di terzi) >> (cfr. sentenza Parte_8
impugnata pag. 59, enfasi aggiunta).
In ogni caso, come correttamente affermato dalla difesa dell'appellata CP_3
< la clausola aggiuntiva n. 10 non è operante in quanto non attivata dall'assicurato.
[…] le condizioni aggiuntive sono operanti solo se espressamente richiamate nel frontespizio di polizza (Mod. R 31); la clausola in esame non è richiamata nella polizza tra le parti ove sono espressamente riportate solo le condizioni aggiuntive
1/2/3/4/5/6/7/8/9/11 >> (cfr. Comparsa conclusionale pag. 6). CP_3
pagina 28 di 31 4.3 Con il terzo motivo, rubricato << INGIUSTA E ILLECITA RITENUTA
SOCCOMBENZA DEL CONVENUTO A Parte_4 Controparte_3
-> (cfr. Atto di citazione in appello pag. 14, enfasi propria dell'originale), l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al pagamento Pt_1
delle spese di lite in favore della compagnia assicurativa .. Controparte_3
4.3.1 La censura non è fondata
In estrema sintesi, sostiene di aver aderito alla proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata dal Giudice di prime cure all'udienza del 28 maggio 2021. Pertanto, considerando altresì che, sempre secondo la tesi dell'appellante, l'interpretazione della polizza de qua appare problema di non facile soluzione, domanda la compensazione delle spese di lite anche nel caso di conferma della sentenza impugnata.
La ripartizione delle spese processuali - ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. - si fonda sul principio di soccombenza che esonera la parte totalmente vittoriosa dal pagamento delle stesse;
qualora, invece, ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se e in qual misura debba farsi luogo a compensazione (Cfr. Cassazione civile sez. II, 03/10/2019, n.24724).
Ad avviso di questa Corte di merito, pertanto, la censura de qua è da respingere in quanto, nel caso de quo, ossia nei rapporti tra il e la Compagnia assicurativa, la Pt_1
soccombenza fa interamente capo all'appellante Pt_1
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale nonché di quella incidentale e, per l'effetto, la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante principale e di quello incidentale, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di , che si Controparte_5
liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza in base al
DM 55/2014 e succ. mod. per le fasi previste in relazione allo scaglione di valore calcolato sul decisum.
pagina 29 di 31 S'impone altresì, sempre secondo il principio della soccombenza, la condanna dell'appellante principale al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_3
6. Ricorre per l'appellante principale e per quello incidentale la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale Parte_1
, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio CP_2
in favore di , che liquida in €. 7.500,00 per compensi, oltre Controparte_5
rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. condanna l'appellante principale al pagamento delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio in favore di che liquida in Controparte_3
€. 7.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali pagina 30 di 31 4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante principale e della parte appellante incidentale di una Parte_1 CP_2
somma pari all'importo del contributo unificato.
Così deciso in Bologna il 05.12.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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