Articolo 7 della Legge 9 giugno 1964, n. 405
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 luglio 1964
Art. 7.
I vincitori del concorso, di cui al comma, secondo dell'articolo 3, all'atto dell'ammissione all'Accademia sono nominati allievi ufficiali e contraggono una ferma, biennale.
I vincitori del concorso, provenienti dai sottufficiali, per la durata del corso biennale debbono rinunziare al grado rivestito e sono nominati allievi ufficiali.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge agli allievi ufficiali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni sullo stato dei militari di truppa, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in ferma.
Il servizio prestato come allievo ufficiale e' valido agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva.
Entrata in vigore il 1 luglio 1964