Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 11/12/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 152/2025/M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al nr. 46503 del registro di Segreteria.
TRA
OMISSIS, nato il OMISSIS a OMISSIS e residente a [...]C.F. OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in calce su documento informatico separato - ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. - dall’Avv. Renzo Filoia (C.F. [...]) e dall’Avv. Francesca Torre (C.F. [...]), entrambi del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Firenze, Lungarno Amerigo Vespucci n. 18;
RICORRENTE
CONTRO
l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. Mariateresa Nasso (C.F.: [...]), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e TE AN (C.F.: [...]), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it con i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso la sede INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313
RESISTENTE
All’udienza del 09.12. 2025 con l’assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, alla presenza dell’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS, nessuno presente per il ricorrente dopo la discussione, il giudizio passava in decisione.
Rilevato:
· che il ricorrente, adiva questo giudice a causa di una significativa riduzione della perequazione automatica in forza delle leggi di bilancio degli ultimi anni in particolare ai sensi dell’art. 1, commi 309 e 310 della legge finanziaria n. 197/2022;
· che le disposizioni succitate, prevedendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100 per cento unicamente per gli importi inferiori o pari a quattro volte il valore del minimo INPS e in misura decrescente per quelli superiori, determinano una notevole limitazione della perequazione dei trattamenti pensionistici;
· che il meccanismo della perequazione automatica, introdotto per adeguare le pensioni all’inflazione, è stato più volte limitato dal legislatore per esigenze di contenimento della spesa pubblica;
· che le ultime leggi di bilancio hanno introdotto ulteriori restrizioni, penalizzando soprattutto i trattamenti pensionistici di importo più elevato, senza tener conto delle differenze tra le diverse categorie previdenziali e senza distinguere tra fonti di reddito;
· che la Corte costituzionale con la sentenza n. 167/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 19/11/2025 ha rigettato la questione sottopostale da questo giudice;
- che tale circostanza è elemento sufficiente per la compensazione delle spese di giudizio
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa per intero le spese di giudizio.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”, dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l’annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, 9 dicembre 2025
IL GIUDICE UNICO
dott. Marco Catalano f.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 11 dicembre 2025 Il Direttore della Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.
Bologna, 11 dicembre 2025 Il Direttore di Segreteria
(dott. Laurino Macerola)
f.to digitalmente