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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/03/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
17911/2019
T R A
ALLA VIA M. Parte_1
AMORUSO N. 18/B, COD. FISC. in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Arcuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Celentano n. 25; Pt_1
- ATTORE -
P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Teresa MACARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via A. Gimma. n. 59; Pt_1
- CONVENUTA –
P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv ti Gianfranco Schirone e Stefania Scannicchio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio alla via Mazzitelli n. 130; - CONVENUTA -
All' udienza del 13.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano:
PER L'ATTORE ( dalla comparsa conclusionale ): “ … in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della espletata CTU alla luce delle molteplici eccezioni analiticamente esposte e sollevate, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 194, 195 e 196 cpc, in virtù delle mancate risposte del C.T.U. ai quesiti peritali, delle carenze, delle omissioni, dell'inadeguatezza e superficialità a svolgere l'incarico affidatogli;
per l'effetto, provvedere alla sostituzione del C.T.U. e alla rinnovazione delle operazioni peritali a mezzo di nuovo consulente da nominarsi;
nel merito, accertare che la costruzione in sopraelevazione per cui è
causa è stata realizzata in violazione dei divieti posti dal Regolamento del
[...]
della normativa di cui agli artt. 1102, 1117 ter, 1120 e 1122 del c.c. in materia Parte_2
di comunione e condominio negli edifici, delle disposizioni di cui all'art. 873 e segg. c.c. e della normativa speciale locale in materia di distanza nelle costruzioni e della normativa antisismica integrativa delle disposizioni di cui ai medesimi artt. 873 e segg. c.c. e regolamenti speciali;
di conseguenza,
dichiarare la illegittimità, abusività e irregolarità della stessa costruzione in oggetto eretta sul piazzale condominiale;
per l'effetto, ordinare alla in persona del leg. rappr. p.t. sig. Controparte_2
con sede in Cassano delle Murge (BA), residence Royal villa 36, loc. Fra Diavolo, e Controparte_3
alla in persona del leg. rappr. p.t. ing. , con sede legale in Controparte_1 Controparte_4
in via A. Gimma n. 59, in solido e ciascuno secondo il proprio titolo e grado di responsabilità, di Pt_1
provvedere alla rimozione della costruzione in sopraelevazione realizzata sulla terrazza-piazzale e al ripristino dello stato dei luoghi ex ante;
condannare, altresì, la e la CP_5 Controparte_2
in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., in solido e ciascuno secondo il proprio Controparte_1
titolo e grado di responsabilità, ai sensi di quanto previsto ex art. 872, comma II, c.c. al risarcimento del grave danno patito e patiendi dal Condominio ricorrente a causa della illegittima condotta delle predette società convenute, subito medio tempore a far data dalla realizzazione della costruzione sino alla effettiva rimozione della stessa, danno che si quantifica nella misura di €. 40.000,00; ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che, in alternativa, venga riconosciuta e liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pag. 2/11 con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento. Per le ragioni di cui al punto sub. 10) della presente memoria, si insiste nella la richiesta di prova testimoniale a mezzo del sig.
” Parte_3
PER LA CONVENUTA ( dalla comparsa conclusionale ) “ … nel Controparte_1
merito, rigettare tutte le domande del nei confronti della Parte_4 [...]
infondate in fatto e diritto;
dichiarare, in subordine, nel caso siano accertate difformità o Controparte_1
lesione di diritti, la responsabilità esclusiva della nei confronti del , con i Controparte_2 Parte_1
conseguenti eventuali obblighi a suo esclusivo carico e spesa, di rimozione della struttura realizzata e di ripristino dello stato dei luoghi e per l'effetto rigettare le domande effettuate nei confronti della
[...]
rigettare la domanda di risarcimento danni così come formulata del tutto destituita di Controparte_1
fondamento e priva di elementi probatori sia dell 'an che del quantum e/o in subordine, ridurne l'ammontare e porre l'eventuale pagamento ad esclusivo carico dell'esecutore e proprietario dell'opera con vittoria di spese e competenze del giudizio…” Controparte_2
PER LA CONVENUTA : ( dalla comparsa conclusionale ) “ … nel merito, Controparte_2
rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito, in via meramente gradata, ridurre l'eventuale risarcimento del danno a una cifra sensibilmente inferiore a quella richiesta da controparte per come provata nel giudizio;
Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 20/12/2019 il
19/B - Bari, evocava i giudizio le società ed Parte_5 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare che la costruzione in Controparte_2
sopraelevazione per cui è causa è stata realizzata in violazione dei divieti posti dal Regolamento di
Condominio ricorrente di e della normativa di cui agli artt. 1102, 1117 ter, Parte_2
1120 e 1122 del c.c. in materia di comunione e condominio negli edifici, nonché in violazione di quanto disposto dall'art. 873 e segg. c.c. in relazione alla distanza nelle costruzioni e della normativa antisismica integrativa delle disposizioni di cui ai medesimi artt. 873 e segg. c.c., dichiarandone la illegittimità e pag. 3/11 abusività della stessa;
2) per l'effetto, ordinare alla … e alla Controparte_1 Controparte_2
…, in solido e ciascuno secondo il proprio titolo e grado di responsabilità, la rimozione della costruzione in sopraelevazione realizzata sulla terrazza-piazzale condominiale e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante e della relativa destinazione d'uso; 3) condannare la e la Controparte_1 [...]
…, in solido e ciascuno secondo il proprio titolo e grado di responsabilità, ai sensi di CP_2
quanto previsto ex art. 872, comma II, c.c. al risarcimento del grave danno patito e patendo dal
Condominio ricorrente a causa della illegittima condotta delle predette società convenute, a far data dalla realizzazione della costruzione in sopraelevazione sulla terrazza/cortile condominiale sino alla effettiva rimozione della stessa, che si quantifica nella misura di €. 40.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche all'esito dell'espletanda CTU
o liquidata in via equitativa, ricorrendone i presupposti, ai sensi di quanto disposto ex art. 1226 c.c…”.
Deduceva che per la particolare disposizione dell'edificio, il piazzale-cortile condominiale circondava l'intero stabile e quindi la totalità delle principali facciate esterne e interne per cui tutti i balconi e finestre,
interni ed esterni di ciascuna unità abitativa, si affacciavano sul cortile;
che la parte di piazzale condominiale prospiciente il portone di accesso alle unità immobiliari di cui al civico 19/B era in uso esclusivo dei proprietari degli appartamenti mentre la rimanente parte, antistante i locali commerciali e la retrostante parte interna del palazzo, ove sono collocati i vani tecnici a servizio del
Condominio, era di uso esclusivo della proprietaria dei locali commerciali Controparte_1
condotti in locazione dalla che ivi esercitava l'attività di ristorazione denominata Controparte_2
“Elite Pizzeria”; che nel mese di Settembre 2018, sulla zona di cortile-piazzale condominiale in uso esclusivo della , senza alcuna preventiva richiesta e/o delibera autorizzativa Controparte_1
assembleare né comunicazione, in violazione del Regolamento condominiale e degli artt. 1102, 1117 ter,
1120 e 1122 c.c., veniva eretta una ingombrante costruzione contigua all'edificio con un prolungamento che la congiungeva a quest'ultimo mediante una pensilina e che consentiva un accesso diretto ai locali interni: questa parte della struttura era posta in aderenza alla parete condominiale, attaccata al di sotto del balcone del primo piano;
che il condominio promuoveva un procedimento ex art. 700 cpc rigettato in sede di reclamo al Collegio in quanto – pur ravvisandosi la sussistenza del fumus boni iuris – risultava carente del periculum in mora. Nel merito contestava: A) La violazione del Regolamento condominiale laddove pag. 4/11 qualunque modifica e innovazione alle cose comuni doveva essere autorizzata dall'assemblea dei condomini: la struttura in oggetto non era mai stata autorizzata dal Condominio e contravveniva alle disposizioni di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8 del regolamento;
B) La violazione delle norme di cui agli artt.
1102, 1117 ter, 1120 e 1122 c.c., in tema di uso della cosa comune, modificazioni delle destinazioni d'uso, innovazioni e opere su parti di proprietà o uso individuale;
C) Violazioni Edilizie-Urbanistiche, sia in ordine alla normativa sulle distanze previste dallo strumento urbanistico sia in ordine alla normativa antisismica in applicazione delle norme tecniche delle costruzioni NTC in zona sismica. Deduceva
che la violazione delle distanze previste dal codice civile ovvero dai regolamenti comunali nonché della normativa antisismica, la violazione del diritto di affaccio e di veduta in appiombo, l'alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi sotto il profilo del decoro architettonico, la sussistenza di un grave pericolo statico e di emergenza, la violazione della tranquillità, igiene e decoro condominiale legittimavano il Condominio a richiedere la tutela in forma specifica mediante il ripristino dello stato dei luoghi e la tutela risarcitoria per i danni patiti e patiendi quantificabili nella misura di €. 40.000,00 o da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. Si costituiva in giudizio la eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la mancanza nel ricorso di controparte dell'avvertimento ai convenuti di cui al numero 7)
del 3° comma dell'art 163 c.p.c., come invece espressamente richiesto dall'art 702 bis c.p.c.; chiedeva poi il mutamento di rito in ordinario e contestava nel merito la domanda, chiedendone il rigetto. Deduceva di essere estranea alle iniziative intraprese dalla propria conduttrice e di essersi attivata nei confronti della stessa al fine di evitare il contenzioso con il condominio;
rilevava che il regolamento condominiale non aveva natura contrattuale e, non accettato dai suoi danti causa non poteva contenere disposizioni limitative dei propri diritti reali e non le era opponibile entro tali limiti;
contestava la sussistenza di violazioni delle norme codicistiche in materia condominiale;
deduceva che il piazzale a suo uso esclusivo aveva destinazione d'uso commerciale;
contestava la descrizione dei luoghi operata dall'attore ed in particolare della struttura realizzata dalla evidenziando che la stessa era amovibile in quanto CP_2
appoggiata e non ancorata al piazzale. Si costituiva la eccependo l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge per le cause in materia condominiale;
deduceva l'inapplicabilità del regolamento condominiale alle parti di uso esclusivo;
contestava la violazione delle norme codicistiche in materia condominiale nonché l'infondatezza delle pag. 5/11 pretese violazioni edilizie urbanistiche;
chiedeva infine il mutamento di rito in ordinario. Nel corso del giudizio era disposta ed espletata la mediazione e fissata nuova udienza di discussione in relazione alla eccepita mancanza dell'avvertimento. Era poi disposto il mutamento di rito in ordinario con concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Nel corso dell'istruttoria era espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ed era disposta ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. Controparte_2 [...]
Parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità della perizia e la sostituzione del consulente. Per_1
Ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come siano irrilevanti ai fini del presente giudizio gli esiti del procedimento ex art. 700 c.p.c. ( n. 17159/2018 R.G. ) introdotto dall'odierno attore per le medesime causali e conclusosi con il rigetto della domanda in sede di reclamo al collegio dell'ordinanza del giudice monocratico. Ed infatti da un lato si tratta di un procedimento cautelare che presuppone una trattazione sommaria del merito della controversia, dall'altro la situazione dello stato dei luoghi è mutata nei tempi dei due procedimenti. Oggetto del presente giudizio è la realizzazione da parte dell' Controparte_2
conduttrice dell'immobile di proprietà della di una struttura su di un piazzale Controparte_1
condominiale di uso esclusivo della medesima che parte attrice ritiene illegittima e di Controparte_1
cui chiede la rimozione. La realizzazione della struttura violerebbe in primo luogo il regolamento condominiale. Tale prospettazione non è fondata. La ha infatti negato la natura Controparte_1
contrattuale del regolamento deducendo che non le sono opponibili le norme ivi contenute che costituiscono una limitazione dei propri diritti individuali non essendo stato tale regolamento approvato dai suoi danti causa e quindi dall'unanimità dei condomini. A fronte di tale eccezione parte attrice non ha dimostrato la natura contrattuale del regolamento in quanto nel regolamento prodotto in copia è contenuta solo la dizione “approvato con verbale dell'assemblea n. 5 del 05.02.66” di per sé neutra ( non prova l'approvazione del dante causa della convenuta ) mentre non risulta prodotto il verbale assembleare del
05.02.66. Non potendo il regolamento non contrattuale limitare in alcun modo rispetto ai limiti espressamente indicati dalla legge, il pieno godimento dei diritti reali dei condomini ( ivi compreso il diritto d'uso esclusivo di un bene condominiale ) le eventuali violazioni del regolamento devono pertanto considerarsi, di per sé, irrilevanti ai fini della valutazione circa la legittimità del comportamento del condomino. Infondata è anche la dedotta violazione delle norme codicistiche in tema di condominio. Ai
pag. 6/11 sensi dell'art.1122 c.c è consentito, infatti, al condomino ( e di riflesso all'utilizzatore del bene in virtù di un rapporto obbligatorio con il medesimo ), con alcuni limiti, di eseguire opere non solo sulla sua unità
immobiliare ma anche sulla parte comune quando a lui ne è stata assegnata la proprietà o l'uso:
“nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.” La disposizione si configura come eccezione all'art.1102 c.c.
intitolato “Uso della cosa comune”, a norma del quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danni degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Il 2°comma dell'art. 1120
c.c. dispone, poi, che “il condomino debba dare preventiva notizia all'amministratore delle opere che intenda fare, il quale ne deve riferire all'assemblea”. A fronte del dovere del condomino di dare preventiva notizia all'amministratore non è prevista alcuna autorizzazione o approvazione da parte dell'organo assembleare, trattandosi di opere eseguite su parti esclusive (per proprietà o per diritto d'uso);
è sancito, quindi, solo un diritto/dovere di informazione, al fine di consentire agli interessati la verifica dei presupposti della legittimità delle opere. Nel caso che ci occupa, la ha dimostrato di Controparte_1
avere comunicato con pec del 25.09.2018 all'amministratore l'esecuzione delle opere quando ne è venuta a conoscenza. Deve comunque rilevarsi come l'inosservanza dell'obbligo della preventiva comunicazione, non comporta alcuna specifica sanzione ed in particolare non comporta l'insorgere del diritto degli altri condomini a chiedere la riduzione in pristino. Analogamente, le presunte violazioni delle norme di cui agli artt.1102, 1117ter 1120 e 1122 c.c denunciate dal non possono trovare Parte_1
accoglimento nel caso di specie, in quanto il pertinenziale cortile è destinato all'uso individuale, e non sussiste la condizione citata dal che “il bene nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare Parte_1
anche le potenziali analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione”, atteso che l'uso esclusivo e la natura pertinenziale del cortile escludono l'utilizzo diretto dello stesso da parte degli altri condomini. Alla luce delle precedenti considerazioni le opere eseguite erano consentite a condizione che pag. 7/11 non recassero danno alle parti comuni ovvero determinassero un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio e tali violazioni avrebbero dovuto essere dimostrate dal Condominio,
che ne richiedeva la rimozione cosa che non è però avvenuta nel giudizio che ci occupa. Parte attrice deduce la violazione della normativa edilizia ed urbanistica. In riferimento a tali contestazioni deve farsi riferimento alle risultanze della C.T.U. espletata in corso di causa, corroborate dalle recenti riforme legislative in materia ( cfr. D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n.
105, successiva al deposito dell'elaborato peritale, che ha modificato l'articolo 6 D.P.R. n. 380/2001
(testo unico dell'edilizia) ed ha, tra l'altro, stabilito che sono attività di edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità
immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera…”). Deve
preliminarmente rilevarsi come parte attrice abbia contestato la nullità della C.T.U. formulando osservazioni sia di carattere procedurale che di merito. Per quanto attiene alle contestazioni procedurali deve rilevarsi come l'eventuale ritardo del C.T.U. nella esecuzione e nel completamento delle operazioni ovvero nel deposito di documentazione relativa alle medesime operazioni peritali non comporta alcuna conseguenza sulla validità formale della perizia e sulla valutazione dei suoi contenuti, ma potrà essere valutato ai fini della liquidazione del compenso del medesimo. Nello specifico deve comunque rilevarsi come le richieste di proroga presentate dal C.T.U. apparivano tutte giustificate, anche in relazione a specifiche richieste documentali delle parti ( in particolare proprio di parte attrice ). Per quanto attiene invece al merito della perizia questo giudice ne condivide le risultanze in quanto frutto di approfondita analisi ( anche in riferimento alle repliche alle osservazioni formulate da parte attrice ) ed esenti da vizi logici e procedimentali;
tali risultanze possono essere pertanto fatte proprie dal giudicante. In particolare negli elaborati del C.T.U. si legge che: “ … per ciò che attiene le caratteristiche della pergotenda, si è
rilevato che la copertura della pergola bioclimatica è realizzata in alette mobili orientabili in alluminio,
che la penda parasole non è chiusa sui due lati di collegamento alla pergola bioclimatica con profilati in metallo e vetrate fisse, il tutto come si evince dalla seguente documentazione fotografica ( cfr. pag. 14
dell'elaborato peritale )…”; “…la struttura realizzata non è vincolata ad un solaio ma è semplicemente pag. 8/11 poggiata ( cfr. pag.2 della sintetica valutazione delle osservazioni ) …”; “…il manufatto denominato pergotenda risulta rispondente rispetto a quanto urbanisticamente assentito nella più recente pratica edilizia SCIA 9951/2020, a meno di lievi differenze tra le distanze indicate sugli elaborati grafici rispetto a quanto rilevato sui luoghi, ancorché le distanze misurate sul posto dallo scrivente siano comunque maggiori rispetto a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
precisamente: - Distanza tra manufatto e fabbricato condominiale m 3,17 in luogo di m 3,00 (distanza indicata sugli elaborati grafici e misurata dalla parete dell'edificio al pian terreno essendo la pergotenda sottoposta rispetto al balcone al piano primo); - Distanza dal confine m 5,20 in luogo di m 5,27 (distanza indicata nell'elaborato grafico;
comunque, superiore al minimo di m 5,00); si è rilevato che la zoccolatura alla base della pergotenda risulta di altezza 0,20 cm, in luogo di 0,10 cm quale altezza riportata sull'elaborato grafico;
si desume che la maggior altezza sia volta a garantire adeguata planarità del piano della pedana di calpestio interna.
Infine, si precisa che la distanza dalla rampa carrabile di accesso al livello interrato è inferiore a m 3,00,
tuttavia tale rampa risulta essere di proprietà esclusiva e la proprietà in questione non risulta parte in causa nel presente giudizio…( cfr. pag. 16-17 dell'elaborato)” … “…la pergotenda è una struttura appoggiata e, pertanto, non è parte integrante della costruzione…( cfr. pag. 3 della sintetica valutazione delle osservazioni )”. Molte osservazioni fatte dal C.T.P. di parte attrice partono, invece, dall'erroneo presupposto che oggetto del contendere fosse una costruzione e non un pergolato scoperto non vincolato al suolo, come accertato dal C.T.U. ed ammesso dallo stesso C.T.P. Analizzando infatti la questione circa la violazione delle normative antisismiche si legge alla pag. 18 delle osservazioni del C.T.P.: “ …Il
C.T.U. ha acquisito anche la lettera prot. 72461 del 28/07/2021 a firma del Dirigente Supplente, ing.
della Città Metropolitana di Bari, che specifica al che l'intervento Persona_2 Parte_6
progettuale relativo al progetto depositato in data 09/08/2018 non costituiva sopraelevazione strutturale e quindi non necessitava della autorizzazione sismica prevista dall'art. 94 del D.P.R. 380/2001; … la precisazione dell' ing. è assolutamente corretta in quanto la costruzione/struttura realizzata dalla Per_2
non è vincolata strutturalmente al solaio ma è appoggiata e grava su di esso…”. Ne Controparte_6
deriva che anche la pretesa violazione della normativa antisismica non appare fondata. Deve comunque precisarsi come l'eventuale violazione di normative di carattere amministrativo potrà essere oggetto di ulteriore verifica in un eventuale procedimento in tale sede, mentre allo stato degli atti non risultano pag. 9/11 evidenziate violazioni della struttura sul piano amministrativo alla luce dei procedimenti già effettuati che, se hanno comportato la verifica della irregolarità della struttura originariamente realizzata dai convenuti, non hanno comportato, per quanto documentato in atti, conseguenze riguardo alla struttura tuttora esistente che, essendo stata oggetto di analisi sul piano amministrativo dalle autorità competenti,
deve ora ritenersi pertanto pienamente legittima da quel punto di vista. Non avendo la struttura oggetto di causa natura di costruzione non sono applicabili le norme civilistiche in materia di distanze nelle costruzioni. La circostanza del fissaggio dei due telai di sostegno della tenda ritraibile alla parete del fabbricato condominiale, evidenziata anche dal C.T.U., non incide sulla destinazione della parete condominiale né è dimostrato che abbia comportato danni per il o lesioni della sicurezza o Parte_1
stabilità dell'immobile per cui, pur dovendosi dare atto dell'esecuzione dell'opera in assenza d'autorizzazione non si ritiene che fosse illegittima ai sensi dell'art. 1102 c.c. per cui non CP_5
potrà essere ragione di accoglimento della domanda di rimozione. Parte attrice reitera anche la richiesta di prova testimoniale a mezzo del teste . Tale istanza era stata rigettata con provvedimento Testimone_1
del 25.03.2022 sulla base della considerazione che il predetto teste era parte in causa quale amministratore del attore. A fronte di tale provvedimento, parte attrice non ne aveva chiesto Parte_1
la revoca con la prima difesa utile successiva alla sua emissione ovvero nel corso della udienza del
24.06.2022, per cui deve ritenersi decaduta dalla relativa istanza. Deve comunque rilevarsi come le circostanze di prova dedotte, alla luce delle ulteriori risultanze processuali, sarebbero state da considerarsi irrilevanti ai fini del giudizio. Infondata è infine la domanda risarcitoria formulata da parte attrice ex art. 872 secondo comma c.p.c. in ragione del rigetto della domanda principale e del mancato accertamento di violazioni edilizie che ne costituivano il presupposto. Devono pertanto rigettarsi le domande attoree. Per
quel che concerne la regolamentazione delle spese di giudizio, deve rilevarsi come, tuttavia, dagli atti di causa risulti che i convenuti, ed in particolare la abbia modificato lo stato dei luoghi Controparte_2
e regolarizzato in corso di causa la struttura di cui parte attrice richiedeva la rimozione. La realizzazione della struttura ad opera della convenuta non è stata contestata, mentre risulta dagli atti di causa che CP_2
l'altra convenuta, la si era attivata al fine di sollecitare la propria inquilina a rispettare Controparte_1
le norme che regolavano la realizzazione di tale struttura anche in riferimento agli interessi del condominio. Si ritiene pertanto equo porre a carico di parte convenuta le spese Controparte_2
pag. 10/11 dell'espletata C.T.U., condannando parte attrice al pagamento della metà delle altre spese processuali di tale convenuta oltre che della totalità delle spese processuali dell'altra convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal allo stabile sito in alla via M. Amoruso n.19/B, in persona Parte_1 Pt_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti della e della Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, così provvede: Controparte_2
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- pone definitivamente a carico della le spese della espletata C.T.U.; Controparte_2
- condanna l'attore al pagamento in favore della della metà delle altre sue spese Controparte_2
processuali, che liquida, per tale quota, in €. 3.800,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e
Cassa come per legge;
- condanna l'attore al pagamneto delle spese processuali della che liquida in €. CP_1 Controparte_1
7.600,00 oltre alla maggiorazione per spese generali Iva e cassa come per legge.
Bari, 31.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario Avv. MASSIMILIANO LELLA in funzione di Giudice
Unico ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
17911/2019
T R A
ALLA VIA M. Parte_1
AMORUSO N. 18/B, COD. FISC. in persona dell'amministratore e legale P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Arcuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Celentano n. 25; Pt_1
- ATTORE -
P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Maria Teresa MACARIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via A. Gimma. n. 59; Pt_1
- CONVENUTA –
P. IVA in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv ti Gianfranco Schirone e Stefania Scannicchio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio alla via Mazzitelli n. 130; - CONVENUTA -
All' udienza del 13.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e come qui si riportano:
PER L'ATTORE ( dalla comparsa conclusionale ): “ … in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della espletata CTU alla luce delle molteplici eccezioni analiticamente esposte e sollevate, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 194, 195 e 196 cpc, in virtù delle mancate risposte del C.T.U. ai quesiti peritali, delle carenze, delle omissioni, dell'inadeguatezza e superficialità a svolgere l'incarico affidatogli;
per l'effetto, provvedere alla sostituzione del C.T.U. e alla rinnovazione delle operazioni peritali a mezzo di nuovo consulente da nominarsi;
nel merito, accertare che la costruzione in sopraelevazione per cui è
causa è stata realizzata in violazione dei divieti posti dal Regolamento del
[...]
della normativa di cui agli artt. 1102, 1117 ter, 1120 e 1122 del c.c. in materia Parte_2
di comunione e condominio negli edifici, delle disposizioni di cui all'art. 873 e segg. c.c. e della normativa speciale locale in materia di distanza nelle costruzioni e della normativa antisismica integrativa delle disposizioni di cui ai medesimi artt. 873 e segg. c.c. e regolamenti speciali;
di conseguenza,
dichiarare la illegittimità, abusività e irregolarità della stessa costruzione in oggetto eretta sul piazzale condominiale;
per l'effetto, ordinare alla in persona del leg. rappr. p.t. sig. Controparte_2
con sede in Cassano delle Murge (BA), residence Royal villa 36, loc. Fra Diavolo, e Controparte_3
alla in persona del leg. rappr. p.t. ing. , con sede legale in Controparte_1 Controparte_4
in via A. Gimma n. 59, in solido e ciascuno secondo il proprio titolo e grado di responsabilità, di Pt_1
provvedere alla rimozione della costruzione in sopraelevazione realizzata sulla terrazza-piazzale e al ripristino dello stato dei luoghi ex ante;
condannare, altresì, la e la CP_5 Controparte_2
in persona dei rispettivi leg. rappr. p.t., in solido e ciascuno secondo il proprio Controparte_1
titolo e grado di responsabilità, ai sensi di quanto previsto ex art. 872, comma II, c.c. al risarcimento del grave danno patito e patiendi dal Condominio ricorrente a causa della illegittima condotta delle predette società convenute, subito medio tempore a far data dalla realizzazione della costruzione sino alla effettiva rimozione della stessa, danno che si quantifica nella misura di €. 40.000,00; ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che, in alternativa, venga riconosciuta e liquidata in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
pag. 2/11 con vittoria delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento. Per le ragioni di cui al punto sub. 10) della presente memoria, si insiste nella la richiesta di prova testimoniale a mezzo del sig.
” Parte_3
PER LA CONVENUTA ( dalla comparsa conclusionale ) “ … nel Controparte_1
merito, rigettare tutte le domande del nei confronti della Parte_4 [...]
infondate in fatto e diritto;
dichiarare, in subordine, nel caso siano accertate difformità o Controparte_1
lesione di diritti, la responsabilità esclusiva della nei confronti del , con i Controparte_2 Parte_1
conseguenti eventuali obblighi a suo esclusivo carico e spesa, di rimozione della struttura realizzata e di ripristino dello stato dei luoghi e per l'effetto rigettare le domande effettuate nei confronti della
[...]
rigettare la domanda di risarcimento danni così come formulata del tutto destituita di Controparte_1
fondamento e priva di elementi probatori sia dell 'an che del quantum e/o in subordine, ridurne l'ammontare e porre l'eventuale pagamento ad esclusivo carico dell'esecutore e proprietario dell'opera con vittoria di spese e competenze del giudizio…” Controparte_2
PER LA CONVENUTA : ( dalla comparsa conclusionale ) “ … nel merito, Controparte_2
rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
sempre nel merito, in via meramente gradata, ridurre l'eventuale risarcimento del danno a una cifra sensibilmente inferiore a quella richiesta da controparte per come provata nel giudizio;
Con condanna alle spese e competenze del presente giudizio…”
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA: Con ricorso ex art. 702 bis cpc del 20/12/2019 il
19/B - Bari, evocava i giudizio le società ed Parte_5 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare che la costruzione in Controparte_2
sopraelevazione per cui è causa è stata realizzata in violazione dei divieti posti dal Regolamento di
Condominio ricorrente di e della normativa di cui agli artt. 1102, 1117 ter, Parte_2
1120 e 1122 del c.c. in materia di comunione e condominio negli edifici, nonché in violazione di quanto disposto dall'art. 873 e segg. c.c. in relazione alla distanza nelle costruzioni e della normativa antisismica integrativa delle disposizioni di cui ai medesimi artt. 873 e segg. c.c., dichiarandone la illegittimità e pag. 3/11 abusività della stessa;
2) per l'effetto, ordinare alla … e alla Controparte_1 Controparte_2
…, in solido e ciascuno secondo il proprio titolo e grado di responsabilità, la rimozione della costruzione in sopraelevazione realizzata sulla terrazza-piazzale condominiale e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante e della relativa destinazione d'uso; 3) condannare la e la Controparte_1 [...]
…, in solido e ciascuno secondo il proprio titolo e grado di responsabilità, ai sensi di CP_2
quanto previsto ex art. 872, comma II, c.c. al risarcimento del grave danno patito e patendo dal
Condominio ricorrente a causa della illegittima condotta delle predette società convenute, a far data dalla realizzazione della costruzione in sopraelevazione sulla terrazza/cortile condominiale sino alla effettiva rimozione della stessa, che si quantifica nella misura di €. 40.000,00 ovvero in quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche all'esito dell'espletanda CTU
o liquidata in via equitativa, ricorrendone i presupposti, ai sensi di quanto disposto ex art. 1226 c.c…”.
Deduceva che per la particolare disposizione dell'edificio, il piazzale-cortile condominiale circondava l'intero stabile e quindi la totalità delle principali facciate esterne e interne per cui tutti i balconi e finestre,
interni ed esterni di ciascuna unità abitativa, si affacciavano sul cortile;
che la parte di piazzale condominiale prospiciente il portone di accesso alle unità immobiliari di cui al civico 19/B era in uso esclusivo dei proprietari degli appartamenti mentre la rimanente parte, antistante i locali commerciali e la retrostante parte interna del palazzo, ove sono collocati i vani tecnici a servizio del
Condominio, era di uso esclusivo della proprietaria dei locali commerciali Controparte_1
condotti in locazione dalla che ivi esercitava l'attività di ristorazione denominata Controparte_2
“Elite Pizzeria”; che nel mese di Settembre 2018, sulla zona di cortile-piazzale condominiale in uso esclusivo della , senza alcuna preventiva richiesta e/o delibera autorizzativa Controparte_1
assembleare né comunicazione, in violazione del Regolamento condominiale e degli artt. 1102, 1117 ter,
1120 e 1122 c.c., veniva eretta una ingombrante costruzione contigua all'edificio con un prolungamento che la congiungeva a quest'ultimo mediante una pensilina e che consentiva un accesso diretto ai locali interni: questa parte della struttura era posta in aderenza alla parete condominiale, attaccata al di sotto del balcone del primo piano;
che il condominio promuoveva un procedimento ex art. 700 cpc rigettato in sede di reclamo al Collegio in quanto – pur ravvisandosi la sussistenza del fumus boni iuris – risultava carente del periculum in mora. Nel merito contestava: A) La violazione del Regolamento condominiale laddove pag. 4/11 qualunque modifica e innovazione alle cose comuni doveva essere autorizzata dall'assemblea dei condomini: la struttura in oggetto non era mai stata autorizzata dal Condominio e contravveniva alle disposizioni di cui agli artt. 4, 6, 7 e 8 del regolamento;
B) La violazione delle norme di cui agli artt.
1102, 1117 ter, 1120 e 1122 c.c., in tema di uso della cosa comune, modificazioni delle destinazioni d'uso, innovazioni e opere su parti di proprietà o uso individuale;
C) Violazioni Edilizie-Urbanistiche, sia in ordine alla normativa sulle distanze previste dallo strumento urbanistico sia in ordine alla normativa antisismica in applicazione delle norme tecniche delle costruzioni NTC in zona sismica. Deduceva
che la violazione delle distanze previste dal codice civile ovvero dai regolamenti comunali nonché della normativa antisismica, la violazione del diritto di affaccio e di veduta in appiombo, l'alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi sotto il profilo del decoro architettonico, la sussistenza di un grave pericolo statico e di emergenza, la violazione della tranquillità, igiene e decoro condominiale legittimavano il Condominio a richiedere la tutela in forma specifica mediante il ripristino dello stato dei luoghi e la tutela risarcitoria per i danni patiti e patiendi quantificabili nella misura di €. 40.000,00 o da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 c.c. Si costituiva in giudizio la eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la mancanza nel ricorso di controparte dell'avvertimento ai convenuti di cui al numero 7)
del 3° comma dell'art 163 c.p.c., come invece espressamente richiesto dall'art 702 bis c.p.c.; chiedeva poi il mutamento di rito in ordinario e contestava nel merito la domanda, chiedendone il rigetto. Deduceva di essere estranea alle iniziative intraprese dalla propria conduttrice e di essersi attivata nei confronti della stessa al fine di evitare il contenzioso con il condominio;
rilevava che il regolamento condominiale non aveva natura contrattuale e, non accettato dai suoi danti causa non poteva contenere disposizioni limitative dei propri diritti reali e non le era opponibile entro tali limiti;
contestava la sussistenza di violazioni delle norme codicistiche in materia condominiale;
deduceva che il piazzale a suo uso esclusivo aveva destinazione d'uso commerciale;
contestava la descrizione dei luoghi operata dall'attore ed in particolare della struttura realizzata dalla evidenziando che la stessa era amovibile in quanto CP_2
appoggiata e non ancorata al piazzale. Si costituiva la eccependo l'improcedibilità della Controparte_2
domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria per legge per le cause in materia condominiale;
deduceva l'inapplicabilità del regolamento condominiale alle parti di uso esclusivo;
contestava la violazione delle norme codicistiche in materia condominiale nonché l'infondatezza delle pag. 5/11 pretese violazioni edilizie urbanistiche;
chiedeva infine il mutamento di rito in ordinario. Nel corso del giudizio era disposta ed espletata la mediazione e fissata nuova udienza di discussione in relazione alla eccepita mancanza dell'avvertimento. Era poi disposto il mutamento di rito in ordinario con concessione dei termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. Nel corso dell'istruttoria era espletato l'interrogatorio formale del legale rappresentante della ed era disposta ed espletata C.T.U. a mezzo dell'ing. Controparte_2 [...]
Parte attrice chiedeva dichiararsi la nullità della perizia e la sostituzione del consulente. Per_1
Ritenuta matura per la decisione la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e viene ora in decisione. Deve preliminarmente rilevarsi come siano irrilevanti ai fini del presente giudizio gli esiti del procedimento ex art. 700 c.p.c. ( n. 17159/2018 R.G. ) introdotto dall'odierno attore per le medesime causali e conclusosi con il rigetto della domanda in sede di reclamo al collegio dell'ordinanza del giudice monocratico. Ed infatti da un lato si tratta di un procedimento cautelare che presuppone una trattazione sommaria del merito della controversia, dall'altro la situazione dello stato dei luoghi è mutata nei tempi dei due procedimenti. Oggetto del presente giudizio è la realizzazione da parte dell' Controparte_2
conduttrice dell'immobile di proprietà della di una struttura su di un piazzale Controparte_1
condominiale di uso esclusivo della medesima che parte attrice ritiene illegittima e di Controparte_1
cui chiede la rimozione. La realizzazione della struttura violerebbe in primo luogo il regolamento condominiale. Tale prospettazione non è fondata. La ha infatti negato la natura Controparte_1
contrattuale del regolamento deducendo che non le sono opponibili le norme ivi contenute che costituiscono una limitazione dei propri diritti individuali non essendo stato tale regolamento approvato dai suoi danti causa e quindi dall'unanimità dei condomini. A fronte di tale eccezione parte attrice non ha dimostrato la natura contrattuale del regolamento in quanto nel regolamento prodotto in copia è contenuta solo la dizione “approvato con verbale dell'assemblea n. 5 del 05.02.66” di per sé neutra ( non prova l'approvazione del dante causa della convenuta ) mentre non risulta prodotto il verbale assembleare del
05.02.66. Non potendo il regolamento non contrattuale limitare in alcun modo rispetto ai limiti espressamente indicati dalla legge, il pieno godimento dei diritti reali dei condomini ( ivi compreso il diritto d'uso esclusivo di un bene condominiale ) le eventuali violazioni del regolamento devono pertanto considerarsi, di per sé, irrilevanti ai fini della valutazione circa la legittimità del comportamento del condomino. Infondata è anche la dedotta violazione delle norme codicistiche in tema di condominio. Ai
pag. 6/11 sensi dell'art.1122 c.c è consentito, infatti, al condomino ( e di riflesso all'utilizzatore del bene in virtù di un rapporto obbligatorio con il medesimo ), con alcuni limiti, di eseguire opere non solo sulla sua unità
immobiliare ma anche sulla parte comune quando a lui ne è stata assegnata la proprietà o l'uso:
“nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.” La disposizione si configura come eccezione all'art.1102 c.c.
intitolato “Uso della cosa comune”, a norma del quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danni degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”. Il 2°comma dell'art. 1120
c.c. dispone, poi, che “il condomino debba dare preventiva notizia all'amministratore delle opere che intenda fare, il quale ne deve riferire all'assemblea”. A fronte del dovere del condomino di dare preventiva notizia all'amministratore non è prevista alcuna autorizzazione o approvazione da parte dell'organo assembleare, trattandosi di opere eseguite su parti esclusive (per proprietà o per diritto d'uso);
è sancito, quindi, solo un diritto/dovere di informazione, al fine di consentire agli interessati la verifica dei presupposti della legittimità delle opere. Nel caso che ci occupa, la ha dimostrato di Controparte_1
avere comunicato con pec del 25.09.2018 all'amministratore l'esecuzione delle opere quando ne è venuta a conoscenza. Deve comunque rilevarsi come l'inosservanza dell'obbligo della preventiva comunicazione, non comporta alcuna specifica sanzione ed in particolare non comporta l'insorgere del diritto degli altri condomini a chiedere la riduzione in pristino. Analogamente, le presunte violazioni delle norme di cui agli artt.1102, 1117ter 1120 e 1122 c.c denunciate dal non possono trovare Parte_1
accoglimento nel caso di specie, in quanto il pertinenziale cortile è destinato all'uso individuale, e non sussiste la condizione citata dal che “il bene nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare Parte_1
anche le potenziali analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione”, atteso che l'uso esclusivo e la natura pertinenziale del cortile escludono l'utilizzo diretto dello stesso da parte degli altri condomini. Alla luce delle precedenti considerazioni le opere eseguite erano consentite a condizione che pag. 7/11 non recassero danno alle parti comuni ovvero determinassero un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio e tali violazioni avrebbero dovuto essere dimostrate dal Condominio,
che ne richiedeva la rimozione cosa che non è però avvenuta nel giudizio che ci occupa. Parte attrice deduce la violazione della normativa edilizia ed urbanistica. In riferimento a tali contestazioni deve farsi riferimento alle risultanze della C.T.U. espletata in corso di causa, corroborate dalle recenti riforme legislative in materia ( cfr. D.L. n. 69/2024, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2024, n.
105, successiva al deposito dell'elaborato peritale, che ha modificato l'articolo 6 D.P.R. n. 380/2001
(testo unico dell'edilizia) ed ha, tra l'altro, stabilito che sono attività di edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità
immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera…”). Deve
preliminarmente rilevarsi come parte attrice abbia contestato la nullità della C.T.U. formulando osservazioni sia di carattere procedurale che di merito. Per quanto attiene alle contestazioni procedurali deve rilevarsi come l'eventuale ritardo del C.T.U. nella esecuzione e nel completamento delle operazioni ovvero nel deposito di documentazione relativa alle medesime operazioni peritali non comporta alcuna conseguenza sulla validità formale della perizia e sulla valutazione dei suoi contenuti, ma potrà essere valutato ai fini della liquidazione del compenso del medesimo. Nello specifico deve comunque rilevarsi come le richieste di proroga presentate dal C.T.U. apparivano tutte giustificate, anche in relazione a specifiche richieste documentali delle parti ( in particolare proprio di parte attrice ). Per quanto attiene invece al merito della perizia questo giudice ne condivide le risultanze in quanto frutto di approfondita analisi ( anche in riferimento alle repliche alle osservazioni formulate da parte attrice ) ed esenti da vizi logici e procedimentali;
tali risultanze possono essere pertanto fatte proprie dal giudicante. In particolare negli elaborati del C.T.U. si legge che: “ … per ciò che attiene le caratteristiche della pergotenda, si è
rilevato che la copertura della pergola bioclimatica è realizzata in alette mobili orientabili in alluminio,
che la penda parasole non è chiusa sui due lati di collegamento alla pergola bioclimatica con profilati in metallo e vetrate fisse, il tutto come si evince dalla seguente documentazione fotografica ( cfr. pag. 14
dell'elaborato peritale )…”; “…la struttura realizzata non è vincolata ad un solaio ma è semplicemente pag. 8/11 poggiata ( cfr. pag.2 della sintetica valutazione delle osservazioni ) …”; “…il manufatto denominato pergotenda risulta rispondente rispetto a quanto urbanisticamente assentito nella più recente pratica edilizia SCIA 9951/2020, a meno di lievi differenze tra le distanze indicate sugli elaborati grafici rispetto a quanto rilevato sui luoghi, ancorché le distanze misurate sul posto dallo scrivente siano comunque maggiori rispetto a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia;
precisamente: - Distanza tra manufatto e fabbricato condominiale m 3,17 in luogo di m 3,00 (distanza indicata sugli elaborati grafici e misurata dalla parete dell'edificio al pian terreno essendo la pergotenda sottoposta rispetto al balcone al piano primo); - Distanza dal confine m 5,20 in luogo di m 5,27 (distanza indicata nell'elaborato grafico;
comunque, superiore al minimo di m 5,00); si è rilevato che la zoccolatura alla base della pergotenda risulta di altezza 0,20 cm, in luogo di 0,10 cm quale altezza riportata sull'elaborato grafico;
si desume che la maggior altezza sia volta a garantire adeguata planarità del piano della pedana di calpestio interna.
Infine, si precisa che la distanza dalla rampa carrabile di accesso al livello interrato è inferiore a m 3,00,
tuttavia tale rampa risulta essere di proprietà esclusiva e la proprietà in questione non risulta parte in causa nel presente giudizio…( cfr. pag. 16-17 dell'elaborato)” … “…la pergotenda è una struttura appoggiata e, pertanto, non è parte integrante della costruzione…( cfr. pag. 3 della sintetica valutazione delle osservazioni )”. Molte osservazioni fatte dal C.T.P. di parte attrice partono, invece, dall'erroneo presupposto che oggetto del contendere fosse una costruzione e non un pergolato scoperto non vincolato al suolo, come accertato dal C.T.U. ed ammesso dallo stesso C.T.P. Analizzando infatti la questione circa la violazione delle normative antisismiche si legge alla pag. 18 delle osservazioni del C.T.P.: “ …Il
C.T.U. ha acquisito anche la lettera prot. 72461 del 28/07/2021 a firma del Dirigente Supplente, ing.
della Città Metropolitana di Bari, che specifica al che l'intervento Persona_2 Parte_6
progettuale relativo al progetto depositato in data 09/08/2018 non costituiva sopraelevazione strutturale e quindi non necessitava della autorizzazione sismica prevista dall'art. 94 del D.P.R. 380/2001; … la precisazione dell' ing. è assolutamente corretta in quanto la costruzione/struttura realizzata dalla Per_2
non è vincolata strutturalmente al solaio ma è appoggiata e grava su di esso…”. Ne Controparte_6
deriva che anche la pretesa violazione della normativa antisismica non appare fondata. Deve comunque precisarsi come l'eventuale violazione di normative di carattere amministrativo potrà essere oggetto di ulteriore verifica in un eventuale procedimento in tale sede, mentre allo stato degli atti non risultano pag. 9/11 evidenziate violazioni della struttura sul piano amministrativo alla luce dei procedimenti già effettuati che, se hanno comportato la verifica della irregolarità della struttura originariamente realizzata dai convenuti, non hanno comportato, per quanto documentato in atti, conseguenze riguardo alla struttura tuttora esistente che, essendo stata oggetto di analisi sul piano amministrativo dalle autorità competenti,
deve ora ritenersi pertanto pienamente legittima da quel punto di vista. Non avendo la struttura oggetto di causa natura di costruzione non sono applicabili le norme civilistiche in materia di distanze nelle costruzioni. La circostanza del fissaggio dei due telai di sostegno della tenda ritraibile alla parete del fabbricato condominiale, evidenziata anche dal C.T.U., non incide sulla destinazione della parete condominiale né è dimostrato che abbia comportato danni per il o lesioni della sicurezza o Parte_1
stabilità dell'immobile per cui, pur dovendosi dare atto dell'esecuzione dell'opera in assenza d'autorizzazione non si ritiene che fosse illegittima ai sensi dell'art. 1102 c.c. per cui non CP_5
potrà essere ragione di accoglimento della domanda di rimozione. Parte attrice reitera anche la richiesta di prova testimoniale a mezzo del teste . Tale istanza era stata rigettata con provvedimento Testimone_1
del 25.03.2022 sulla base della considerazione che il predetto teste era parte in causa quale amministratore del attore. A fronte di tale provvedimento, parte attrice non ne aveva chiesto Parte_1
la revoca con la prima difesa utile successiva alla sua emissione ovvero nel corso della udienza del
24.06.2022, per cui deve ritenersi decaduta dalla relativa istanza. Deve comunque rilevarsi come le circostanze di prova dedotte, alla luce delle ulteriori risultanze processuali, sarebbero state da considerarsi irrilevanti ai fini del giudizio. Infondata è infine la domanda risarcitoria formulata da parte attrice ex art. 872 secondo comma c.p.c. in ragione del rigetto della domanda principale e del mancato accertamento di violazioni edilizie che ne costituivano il presupposto. Devono pertanto rigettarsi le domande attoree. Per
quel che concerne la regolamentazione delle spese di giudizio, deve rilevarsi come, tuttavia, dagli atti di causa risulti che i convenuti, ed in particolare la abbia modificato lo stato dei luoghi Controparte_2
e regolarizzato in corso di causa la struttura di cui parte attrice richiedeva la rimozione. La realizzazione della struttura ad opera della convenuta non è stata contestata, mentre risulta dagli atti di causa che CP_2
l'altra convenuta, la si era attivata al fine di sollecitare la propria inquilina a rispettare Controparte_1
le norme che regolavano la realizzazione di tale struttura anche in riferimento agli interessi del condominio. Si ritiene pertanto equo porre a carico di parte convenuta le spese Controparte_2
pag. 10/11 dell'espletata C.T.U., condannando parte attrice al pagamento della metà delle altre spese processuali di tale convenuta oltre che della totalità delle spese processuali dell'altra convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal allo stabile sito in alla via M. Amoruso n.19/B, in persona Parte_1 Pt_1
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, nei confronti della e della Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, così provvede: Controparte_2
- rigetta le domande proposte da parte attrice;
- pone definitivamente a carico della le spese della espletata C.T.U.; Controparte_2
- condanna l'attore al pagamento in favore della della metà delle altre sue spese Controparte_2
processuali, che liquida, per tale quota, in €. 3.800,00 oltre alla maggiorazione per spese generali IVA e
Cassa come per legge;
- condanna l'attore al pagamneto delle spese processuali della che liquida in €. CP_1 Controparte_1
7.600,00 oltre alla maggiorazione per spese generali Iva e cassa come per legge.
Bari, 31.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Massimiliano Lella
pag. 11/11