Articolo 75 bis del Codice antimafia
Articolo 75Articolo 76
Versione
21 aprile 2015
>
Versione
9 dicembre 2023
Art. 75-bis. Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
(( 1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto e' consentito anche fuori dei casi di flagranza)).
Entrata in vigore il 9 dicembre 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente