Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00747/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 747 del 2024, proposto da
EN PA, rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Fernando Mimmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Torino, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
del Decreto Ministeriale nr. 333AGG/9016.3.84 Id CLC 2023-27 del 11.01.2024 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale degli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato- Sezione Affari Generali- 2^ Divisione – Ufficio Ricompense inerente le determinazioni del Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento nella seduta del 27/10/2023 e del Provvedimento di compiacimento del Questore di Torino del 23/02/2024 emesso nei confronti del ricorrente, notificato con nota della Questura di Torino CAT.R.15/PERS. nr. 95/22 PROT. nr. 2494 (M.F.) del 07/03/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. OR MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte EN PA, agente scelto della Polizia di Stato, impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, mediante i quali gli veniva riconosciuta la ricompensa del “compiacimento”, in relazione al servizio prestato, consistito nell’aver scongiurato il suicidio di un ragazzo che minacciava di togliersi la vita.
Secondo il ricorrente l’amministrazione avrebbe dovuto adottare un provvedimento di “encomio” piuttosto che di “compiacimento”.
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione di legge (norme e principi generali in materia di impiego pubblico; art. 97 Cost.).
2. Violazione o falsa applicazione di legge (art. 68 e 69 e 74 75 d.p.r. 782/1985), così come innovati da d. lgs 05/10/2018 n. 126 e dal dpr 21/06/2019 n. 82.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di stile per resistere al ricorso.
All’odierna udienza parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso.
Il Collegio, preso atto del deposito, ad opera di parte resistente, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Mediante i due motivi di ricorso, i quali possono essere scrutinati congiuntamente per identità di ratio , il ricorrente censura gli atti impugnati evidenziandone l’illegittimità per disparità di trattamento rispetto a casi analoghi e per violazione dei criteri che la stessa amministrazione si è data per valutare l’opportunità di concedere ricompense per la particolare meritevolezza dell’attività svolta dai propri dipendenti.
Il motivo di ricorso è fondato.
Va, preliminarmente, delineato il contenuto degli atti impugnati.
Quanto al Decreto Ministeriale nr. 333AGG/9016.3.84 Id CLC 2023-27 del 11.01.2024 (doc. 4 allegato al ricorso), mediante tale atto il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento ha ritenuto di non accogliere la proposta di encomio formulata dalla Questura di Torino, rinviando gli atti alla stessa per valutare la concessione di un premio in denaro.
Quanto al provvedimento del Questore di Torino del 23.2.2024, mediante tale atto viene riconosciuta in favore del ricorrente la ricompensa del “compiacimento”.
Ciò chiarito, è necessario ai fini della decisione delineare il sistema delle ricompense per il personale della Polizia di Stato.
Rileva, a tal fine, l’art. 68 del d.P.R. n. 782 del 1985, rubricato « Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento », a tenore del quale « Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono: a) promozione per merito straordinario; b) encomio solenne ».
Al secondo comma, la norma in esame prevede che « Le ricompense per lodevole comportamento sono: a) encomio; b) lode; c) premio in denaro; d) compiacimento ».
Il terzo comma della disposizione prevede, in punto di valutazione demandata all’amministrazione, che « Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, quando ricorrono i presupposti di cui all’articolo 69 del presente decreto, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l’attività svolta ».
Rileva ai fini della decisione anche il successivo art. 69, il quale delinea i presupposti necessari per il riconoscimento delle singole ricompense.
La disposizione prevede quanto segue:
« 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 68, comma 4, l’encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all’amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all’esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L’encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all’amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.
4. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell’espletamento dei compiti d’istituto.
5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.
6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell’espletamento del servizio ».
La disciplina in esame è altresì oggetto di una circolare “esplicativa” adottata dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, la quale essenzialmente replica i criteri normativi di attribuzione delle ricompense.
Quanto ai confini del sindacato giudiziale sulla determinazione dell’amministrazione in materia di ricompense, vanno condivisi i principi enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui « nell’ordinamento del personale della P.S. il sistema delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da un’accentuata discrezionalità, la quale anzi diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello delle ricompense (Consiglio di Stato, sez. III, 23/10/2015, n. 4889) e, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità, davanti al giudice amministrativo, solo se risulti viziata da travisamento dei fatti o da macroscopica illogicità ».
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve osservarsi quanto segue.
In primo luogo, con specifico riferimento alla determinazione assunta dal Consiglio delle ricompense con Decreto Ministeriale nr. 333AGG/9016.3.84 Id CLC 2023-27 del 11.01.2024, ritiene il Tribunale che sia fondata la censura formulata dal ricorrente in relazione alla prospettata disparità di trattamento rispetto a casi analoghi o, comunque, equiparabili.
In particolare, viene in rilievo come termine di confronto il riconoscimento, da parte del Consiglio per le ricompense, della lode all’agente scelto US il quale, nella veste di operatore COT (centrale operativa territoriale) ha coordinato un’operazione all’esito della quale due agenti di Polizia hanno tratto in salvo una donna che aveva tentato di lanciarsi dal balcone e che stava pendendo da quest’ultimo, tenuta da un’altra donna che la tratteneva dai polsi.
Ciò posto, deve ritenersi manifestamente irragionevole la disparità tra il trattamento riservato al ricorrente e quello, più favorevole, riservato all’agente scelto US, in particolar modo tenuto conto che l’agente scelto PA è intervenuto personalmente sui luoghi ove si trovava il ragazzo che, seduto nella parte esterna del balcone minacciava di suicidarsi, non giustificandosi un trattamento deteriore rispetto a quello di chi ha semplicemente coordinato le operazioni di soccorso, pur in una situazione di emergenza.
Vero è che nella vicenda che ha visto protagonista l’agente scelto US il grado di esposizione al pericolo degli agenti presenti sul posto e delle altre persone coinvolte era ben maggiore, in quanto la donna aveva concretamente tentato di saltare nel vuoto, ma è tuttavia anche rilevante la minore esposizione al pericolo dell’agente scelto US rispetto al ricorrente.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, deve concludersi nel senso di ritenere che l’amministrazione abbia, in modo irragionevole, operato, in relazione al ricorrente, una valutazione deteriore rispetto a quella formulata in merito ad una situazione in concreto equiparabile.
È solo il caso di evidenziare, peraltro, che la difesa di parte resistente non spende argomentazioni in merito a tale profilo di censura, non consentendo al Tribunale l’apprezzamento di eventuali elementi di fatto che potrebbero escludere i rilevati profili di irragionevolezza.
Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento adottato dal Consiglio per le ricompense, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo.
In conseguenza dell’accertata illegittimità, deve anche ritenersi illegittima la determinazione della questura di Torino con la quale è stata riconosciuta la ricompensa del compiacimento, atteso che la stessa, pur costituendo espressione di un autonomo potere discrezionale rispetto a quello esercitato dal Consiglio delle ricompense, è stata adottata assumendo come presupposto l’illegittima valutazione operata dal Consiglio. Dunque, anche tale determinazione va caducata.
Si impone, per tutte le ragioni sopra esposte, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati, fatto salvo il (necessario) riesercizio del potere da parte dell’amministrazione.
Le spese di lite vanno compensate, alla luce della peculiarità del caso oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
OR MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR MA LI | OS NA |
IL SEGRETARIO