CASS
Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
Massime • 1
L'eliminazione delle vedute abusive, che consentono di affacciarsi e guardare nel fondo altrui, non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il "corpus" della violazione denunciata, ben potendo la violazione medesima essere eliminata per altra via, mediante idonei accorgimenti, i quali, pur contemperando i contrastanti interessi delle parti, rispondano ugualmente al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione. Spetta, poi, al giudice dell'esecuzione la determinazione delle concrete modalità dell'opera o la scelta tra diverse articolazioni concrete di opere aventi comuni finalità e connotazioni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6184/2018 R.G. proposto da: NA NAPOLI, elettivamente domiciliata in Roma alla via P. Mercuri n. 8 presso lo studio dell’avv. Paolo Maria Gemelli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Tropiano e Ugo EL CU
- ricorrente -
contro TERESA LOPRESTI, elettivamente domiciliata in Roma alla via Paolo Emilio n. 7 presso lo studio dell’avv. Stefano Sergio Castelvetere, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Trichilo
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 663/2017 pubblicata il 16 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal Consigliere Danilo Chieca Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi gli avv.ti Giancarlo Tropiano e Ugo EL CU per la Civile Sent. Sez. 2 Num. 438 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 08/01/2024 2 di 11 ricorrente FATTI DI CAUSA ES ST, nell’allegata qualità di proprietaria di un fabbricato adibito a uso abitativo sito in Gioiosa NI (RC), contrada Maratà, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Locri -sezione distaccata di Siderno, IN LI, proprietaria confinante, lamentando, fra l’altro, che costei avesse realizzato un ampliamento del suo edificio a due piani, anche mediante l’avanzamento e la sopraelevazione dell’immobile preesistente, così da realizzare una servitù di veduta senza l’osservanza delle distanze prescritte dalla legge. Chiedeva, pertanto, previo accertamento dell’inesistenza della relativa servitù a carico del suo fabbricato, la condanna della convenuta all’eliminazione o regolarizzazione delle vedute illegittimamente create, oltre che al risarcimento dei danni cagionati. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ST, unitamente al proprio coniuge RO BA, volontariamente intervenuto nel processo. Entrambi, per quanto in questa sede ancora interessa, contestavano il fondamento delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 6/2003 del 10 gennaio 2003, il Tribunale adìto condannava i convenuti all’eliminazione delle vedute dirette e oblique create a carico del fondo della ST, «mediante la rimozione dei manufatti all’uopo realizzati», come meglio descritti nella relazione redatta dal c.t.u. nominato in corso di causa, nonchè al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in complessivi 3.000 euro, ponendo a loro carico anche le spese processuali. La decisione veniva appellata dai coniugi Lombardo-LI dinanzi 3 di 11 alla Corte distrettuale di Reggio Calabria, la quale, con sentenza n. 663/2017 del 16 novembre 2017, in parziale accoglimento dell’esperito gravame, così definitivamente statuiva: (1)accertato il difetto in capo al Lombardo della qualità di comproprietario dell’immobile dal quale veniva esercitata l’abusiva servitù di veduta, annullava le statuizioni condannatorie rese nei suoi confronti dal primo giudice, eccetto quella inerente alle spese di lite;
(2)confermava, nel resto, la pronuncia impugnata;
(3)condannava in solido gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Contro questa sentenza, notificata ex art. 285 c.p.c. il 19 dicembre 2017, la LI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La ST ha resistito mediante la notifica di un controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 6578/2019 del 6 marzo 2019, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente disatteso il motivo di gravame volto a denunciare il vizio di extrapetizione e ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale. Si deduce, al riguardo: che il primo giudice aveva condannato la LI alla rimozione di tutte le opere descritte nella relazione peritale redatta dal c.t.u., senza considerare che alcune di queste 4 di 11 (in particolare il vano scala e il sottotetto) risultavano prive di vedute e che, rispetto ad altre, era stata accertata dell’ausiliario l’inosservanza delle distanze legali fra costruzioni, questione estranea al thema decidendum;
che, inoltre, detto giudice, anziché valutare se le vedute aperte dalla LI rispettassero le distanze prescritte dalla legge, si sarebbe preoccupato di verificare se i manufatti realizzati nel suo fondo violassero le distanze rispetto alle preesistenti vedute esercitabili dall’edificio di proprietà dell’attrice; che in tal modo, in spregio al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, egli aveva finito per trasformare d’ufficio l’actio negatoria servitutis esperita dalla ST -così qualificata nella stessa sentenza di primo grado- in una non proposta actio confessoria servitutis. Con il secondo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente. Si rimprovera alla Corte reggina di avere, al pari del Tribunale, fondato la propria decisione sull’acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., il quale, nel suo elaborato, non si era premurato di indicare le vedute dirette od oblique aperte dalla convenuta in violazione delle distanze legali. A causa delle evidenziate lacune della relazione peritale, l’impugnata sentenza non consentirebbe di comprendere sulla base di quali elementi il collegio calabrese abbia potuto riconoscere la fondatezza della pretesa avanzata dall’attrice e conseguentemente condannare la LI al ripristino dello status quo ante. Con il terzo motivo è prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe tralasciato di considerare: (a)che il contestato ampliamento dell’immobile della LI era stato eseguito assumendo come riferimento la con la proprietà ST, 5 di 11 coincidente con il punto di giunzione dei rispettivi muri di fabbrica costruiti in aderenza;
(b)che la ST aveva realizzato un muro di cinta al muro di fabbrica della LI, circostanza da cui era evincibile che lo spostamento della linea di confine fra i due fondi fosse avvenuto successivamente alla sopraelevazione operata dall’odierna ricorrente;
(c)che, ai fini del computo delle distanze da osservare per l’apertura delle vedute, doveva aversi riguardo alla linea di confine di cui alla precedente lettera a), e non invece a quella, ad andamento irregolare, segnata dal muro di cinta. Viene soggiunto che, sulla scorta di tali elementi, erroneamente trascurati dal giudice d’appello, doveva ritenersi provata la legittimità delle opere in questione. Con il quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., nonché degli artt. 901, 905 e 906 c.c.. Si imputa alla Corte territoriale di aver immotivatamente condannato la LI alla demolizione dei manufatti che consentono l’esercizio delle vedute, quando invece sarebbe stato sufficiente ordinare la predisposizione di idonei accorgimenti atti ad impedire la possibilità di guardare e affacciarsi sul fondo della vicina, come peraltro espressamente richiesto, in via alternativa, dalla stessa attrice. Oltretutto, detti accorgimenti erano già stati preventivamente adottati dalla convenuta al momento della realizzazione delle opere contestate, in modo da rendere di fatto impossibile l’«inspicere et prospicere in alienum». Nell’ordine logico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, con il quale viene denunciato un vizio di nullità della sentenza che, ove ritenuto sussistente, comporterebbe l’assorbimento improprio delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente. Il motivo è infondato. 6 di 11 La Corte distrettuale ha fornito congrua e logica spiegazione delle ragioni per le quali deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, la dedotta violazione delle distanze prescritte dalla legge per l’apertura di vedute. In particolare, il collegio reggino ha richiamato a sostegno del decisum le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado e i rilievi fotografici allegati alla relazione peritale, riproducenti lo stato dei luoghi, dai quali ha tratto la conclusione che nel caso di specie «le distanze delle vedute sulla proprietà aliena sono, di fatto, nulle, e pertanto realizzate in aperta violazione degli artt. 905 e 906 c.c.» (pag. 12 della sentenza, primo periodo). Da quanto precede appare, quindi, evidente che la motivazione della sentenza non soltanto esiste materialmente, ma risulta comprensibile e non affetta da palese illogicità o contraddittorietà. In proposito, è utile rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte: -a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione;
con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 7 di 11 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014); -spetta in via esclusiva al giudice di merito il còmpito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, fra le complessive risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 28311/2022, Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 19523/2019, Cass. Sez. Un. n. 19525/2018). Proseguendo nell’ordine logico, va ora scrutinato il terzo motivo, con il quale si contesta l’erroneità e l’incompletezza dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza della denunciata violazione delle distanze legali per l’apertura di vedute. Tale motivo, pur non incorrendo nella preclusione stabilita dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. per il caso di duplice pronuncia conforme di merito (c.d. «doppia conforme») -non operante rispetto ai giudizi di appello introdotti, come nella specie, con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (arg. ex art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012)-, è comunque inammissibile sotto altro profilo. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto di cui ella lamenta l’omesso esame è stato preso in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale l’ha però ritenuto sprovvisto di prova e conseguentemente non ne ha tenuto conto ai fini della decisione. Si legge, infatti, alle pagg. 11-12 della sentenza gravata: «Dai 8 di 11 rilievi fotografici allegati alla c.t.u., acquisita nel primo grado di giudizio, ed ancora dalla descrizione delle opere e dalle considerazioni contenute nell’elaborato peritale, è agevole riscontrare che parte delle opere realizzate dalla LI oltrepassano, in linea d’aria, il confine delle rispettive proprietà delle parti in causa, segnato dal muro di cinta. Ciò si è verificato poiché quest’ultimo manufatto (il muro), eretto sulla linea di confine tra le corti, è di andamento obliquo (e rientrante) rispetto alla costruzione in aderenza dei fabbricati, cosicchè il balcone realizzato al primo piano nella porzione edificata dalla LI risulta invadere l’area soprastante la corte di proprietà della ST. Sul punto l’appellante assume che la costruzione del muro di confine fu postuma rispetto alla realizzazione del balcone (il cui spigolo si trovò giocoforza a prospicere in alienum), ma che le parti, a sèguito della modifica dello stato dei luoghi, non avrebbero concordato la demolizione dello spigolo della veduta preesistente, ”venuto a ricadere nell’area sovrastante la corte della ST“. Ebbene, della menzionata circostanza non vi è prova in atti (tanto riguardo alla preesistenza, quanto degli accordi intervenuti tra le parti), di talchè detta affermazione non può che avere quale unico effetto processuale quello di confermare quanto già rilevato dal c.t.u. incaricato dal giudice di primo grado e da quest’ultimo evidenziato nella sentenza impugnata, che il collegio ritiene di dover condividere…». A ben vedere, quindi, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., la sollevata censura degrada verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). A ciò va aggiunto che, secondo il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, l’omesso esame di cui alla citata 9 di 11 disposizione del codice di rito deve riguardare non già una semplice questione o un punto, bensì un vero e proprio ”fatto“ in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Nell’accezione indicata, non costituiscono, invece, fatti le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019). Anche se riguardato da questo diverso punto di vista, il motivo si appalesa inammissibile, posto che la stessa ricorrente fonda la censura sull’asserita <omessa o erronea disamina di elementi istruttori>, senza indicare un preciso fatto storico non esaminato dal giudice d’appello. Gli altri due motivi, ovvero il primo e il quarto in base all’ordine seguìto dal ricorrente, possono essere esaminati insieme perchè intimamente connessi. Essi appaiono fondati e meritano, pertanto, di essere accolti, per le ragioni di sèguito illustrate. Dalla stessa lettura della sentenza impugnata si ricava che in primo grado la ST aveva semplicemente richiesto l’eliminazione delle vedute abusivamente aperte dalla LI sul fondo di essa attrice, senza espressamente instare per l’abbattimento delle opere che consentono l’esercizio di tali vedute e mostrando, anzi, sia pure attraverso l’improprio richiamo alla previsione di cui all’art. 901 c.c. in tema di luci irregolari, di reputare sufficiente alla tutela del proprio diritto l’adozione di eventuali misure accomodatrici meno radicali dell’ordine di demolizione. A fronte di una domanda formulata in questi termini, il Tribunale adìto avrebbe, quindi, dovuto limitarsi a condannare la convenuta all’eliminazione delle vedute di cui era stata accertata l’illegittima 10 di 11 costituzione. Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, l’eliminazione delle vedute abusive che consentono di affacciarsi e guardare verso il fondo altrui non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il ”corpus“ della violazione denunciata, ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante l’adozione di accorgimenti -come, ad esempio, l’arretramento del parapetto o l’apposizione di pannelli che rendano impossibile l’«inspicere et prospicere in alienum»- idonei a contemperare i contrastanti interessi delle parti e ugualmente rispondenti al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione, e spettando, poi, al giudice dell’esecuzione determinare le concrete modalità di attuazione dell’obbligo di fare imposto dalla sentenza (cfr. Cass. n. 14194/2011, Cass. n. 9640/2006, Cass. n. 2959/2005, Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 1450/1996, Cass. n. 2343 /1995). Alla stregua del suenunciato principio di diritto, al quale si intende prestare adesione, appaiono fondate le doglianze mosse dalla ricorrente contro l’impugnata sentenza, che ha confermato l’ordine di demolizione impartito dal Tribunale, omettendo, fra l’altro, di verificare se da parte della LI fossero già stati predisposti - come da lei sostenuto- validi accorgimenti atti ad impedire stabilmente e permanentemente la possibilità di «inspectio et prospectio» sul fondo della ST (cfr. Cass. n. 1450/1996). La riconosciuta fondatezza dei motivi esaminati non impone la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza, in quanto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., mediante pronuncia di condanna della LI all’eliminazione delle vedute dirette e oblique abusivamente aperte sul fondo della ST, come descritte nella relazione redatta dal 11 di 11 consulente tecnico d’ufficio nominato in prime cure;
fermo restando che le concrete modalità di attuazione del dictum dovranno essere stabilite dal competente giudice dell’esecuzione, su ricorso della parte interessata, ai sensi dell’art. 612 del medesimo codice. Le spese dell’intero giudizio, da regolarsi in base all’esito complessivo e finale della lite, possono essere compensate per 1/3 e per la restante frazione poste a carico della LI, in ragione della sua prevalente soccombenza. Per la relativa liquidazione si rimanda al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri;
cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, condanna IN LI all’eliminazione delle vedute dirette e oblique abusivamente aperte sul fondo di proprietà di ES ST;
compensa fra le parti 1/3 delle spese dell’intero giudizio e condanna la LI a rifondere alla ST i restanti 2/3 delle spese dei due gradi di merito, come liquidate per l’intero nelle relative sentenze, e di quelle del presente grado di legittimità, liquidate in tale già ridotta misura in complessivi 1.200 euro (di cui 200 per esborsi); il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro TERESA LOPRESTI, elettivamente domiciliata in Roma alla via Paolo Emilio n. 7 presso lo studio dell’avv. Stefano Sergio Castelvetere, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Trichilo
- controricorrente -
avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA n. 663/2017 pubblicata il 16 novembre 2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2023 dal Consigliere Danilo Chieca Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi gli avv.ti Giancarlo Tropiano e Ugo EL CU per la Civile Sent. Sez. 2 Num. 438 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 08/01/2024 2 di 11 ricorrente FATTI DI CAUSA ES ST, nell’allegata qualità di proprietaria di un fabbricato adibito a uso abitativo sito in Gioiosa NI (RC), contrada Maratà, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Locri -sezione distaccata di Siderno, IN LI, proprietaria confinante, lamentando, fra l’altro, che costei avesse realizzato un ampliamento del suo edificio a due piani, anche mediante l’avanzamento e la sopraelevazione dell’immobile preesistente, così da realizzare una servitù di veduta senza l’osservanza delle distanze prescritte dalla legge. Chiedeva, pertanto, previo accertamento dell’inesistenza della relativa servitù a carico del suo fabbricato, la condanna della convenuta all’eliminazione o regolarizzazione delle vedute illegittimamente create, oltre che al risarcimento dei danni cagionati. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la ST, unitamente al proprio coniuge RO BA, volontariamente intervenuto nel processo. Entrambi, per quanto in questa sede ancora interessa, contestavano il fondamento delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 6/2003 del 10 gennaio 2003, il Tribunale adìto condannava i convenuti all’eliminazione delle vedute dirette e oblique create a carico del fondo della ST, «mediante la rimozione dei manufatti all’uopo realizzati», come meglio descritti nella relazione redatta dal c.t.u. nominato in corso di causa, nonchè al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa in complessivi 3.000 euro, ponendo a loro carico anche le spese processuali. La decisione veniva appellata dai coniugi Lombardo-LI dinanzi 3 di 11 alla Corte distrettuale di Reggio Calabria, la quale, con sentenza n. 663/2017 del 16 novembre 2017, in parziale accoglimento dell’esperito gravame, così definitivamente statuiva: (1)accertato il difetto in capo al Lombardo della qualità di comproprietario dell’immobile dal quale veniva esercitata l’abusiva servitù di veduta, annullava le statuizioni condannatorie rese nei suoi confronti dal primo giudice, eccetto quella inerente alle spese di lite;
(2)confermava, nel resto, la pronuncia impugnata;
(3)condannava in solido gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Contro questa sentenza, notificata ex art. 285 c.p.c. il 19 dicembre 2017, la LI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La ST ha resistito mediante la notifica di un controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 6578/2019 del 6 marzo 2019, non ravvisando i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1) e 5) c.p.c., la Sesta Sezione Civile ha rimesso la causa alla pubblica udienza di questa Sezione semplice, giusta il disposto dell’art. 380-bis, ultimo comma, del medesimo codice. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero ha depositato memoria, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, e la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello erroneamente disatteso il motivo di gravame volto a denunciare il vizio di extrapetizione e ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale. Si deduce, al riguardo: che il primo giudice aveva condannato la LI alla rimozione di tutte le opere descritte nella relazione peritale redatta dal c.t.u., senza considerare che alcune di queste 4 di 11 (in particolare il vano scala e il sottotetto) risultavano prive di vedute e che, rispetto ad altre, era stata accertata dell’ausiliario l’inosservanza delle distanze legali fra costruzioni, questione estranea al thema decidendum;
che, inoltre, detto giudice, anziché valutare se le vedute aperte dalla LI rispettassero le distanze prescritte dalla legge, si sarebbe preoccupato di verificare se i manufatti realizzati nel suo fondo violassero le distanze rispetto alle preesistenti vedute esercitabili dall’edificio di proprietà dell’attrice; che in tal modo, in spregio al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, egli aveva finito per trasformare d’ufficio l’actio negatoria servitutis esperita dalla ST -così qualificata nella stessa sentenza di primo grado- in una non proposta actio confessoria servitutis. Con il secondo motivo viene lamentata la nullità della sentenza per motivazione omessa o meramente apparente. Si rimprovera alla Corte reggina di avere, al pari del Tribunale, fondato la propria decisione sull’acritico recepimento delle conclusioni rassegnate dal c.t.u., il quale, nel suo elaborato, non si era premurato di indicare le vedute dirette od oblique aperte dalla convenuta in violazione delle distanze legali. A causa delle evidenziate lacune della relazione peritale, l’impugnata sentenza non consentirebbe di comprendere sulla base di quali elementi il collegio calabrese abbia potuto riconoscere la fondatezza della pretesa avanzata dall’attrice e conseguentemente condannare la LI al ripristino dello status quo ante. Con il terzo motivo è prospettato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Si sostiene che la Corte distrettuale avrebbe tralasciato di considerare: (a)che il contestato ampliamento dell’immobile della LI era stato eseguito assumendo come riferimento la
(b)che la ST aveva
(c)che, ai fini del computo delle distanze da osservare per l’apertura delle vedute, doveva aversi riguardo alla linea di confine di cui alla precedente lettera a), e non invece a quella, ad andamento irregolare, segnata dal muro di cinta. Viene soggiunto che, sulla scorta di tali elementi, erroneamente trascurati dal giudice d’appello, doveva ritenersi provata la legittimità delle opere in questione. Con il quarto motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., nonché degli artt. 901, 905 e 906 c.c.. Si imputa alla Corte territoriale di aver immotivatamente condannato la LI alla demolizione dei manufatti che consentono l’esercizio delle vedute, quando invece sarebbe stato sufficiente ordinare la predisposizione di idonei accorgimenti atti ad impedire la possibilità di guardare e affacciarsi sul fondo della vicina, come peraltro espressamente richiesto, in via alternativa, dalla stessa attrice. Oltretutto, detti accorgimenti erano già stati preventivamente adottati dalla convenuta al momento della realizzazione delle opere contestate, in modo da rendere di fatto impossibile l’«inspicere et prospicere in alienum». Nell’ordine logico si appalesa prioritario lo scrutinio del secondo motivo, con il quale viene denunciato un vizio di nullità della sentenza che, ove ritenuto sussistente, comporterebbe l’assorbimento improprio delle ulteriori censure sollevate dalla ricorrente. Il motivo è infondato. 6 di 11 La Corte distrettuale ha fornito congrua e logica spiegazione delle ragioni per le quali deve ritenersi sussistente, nel caso di specie, la dedotta violazione delle distanze prescritte dalla legge per l’apertura di vedute. In particolare, il collegio reggino ha richiamato a sostegno del decisum le risultanze della c.t.u. espletata in primo grado e i rilievi fotografici allegati alla relazione peritale, riproducenti lo stato dei luoghi, dai quali ha tratto la conclusione che nel caso di specie «le distanze delle vedute sulla proprietà aliena sono, di fatto, nulle, e pertanto realizzate in aperta violazione degli artt. 905 e 906 c.c.» (pag. 12 della sentenza, primo periodo). Da quanto precede appare, quindi, evidente che la motivazione della sentenza non soltanto esiste materialmente, ma risulta comprensibile e non affetta da palese illogicità o contraddittorietà. In proposito, è utile rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte: -a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.- di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione;
con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis, Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 7 di 11 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014); -spetta in via esclusiva al giudice di merito il còmpito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, fra le complessive risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 28311/2022, Cass. n. 18944/2021, Cass. n. 19523/2019, Cass. Sez. Un. n. 19525/2018). Proseguendo nell’ordine logico, va ora scrutinato il terzo motivo, con il quale si contesta l’erroneità e l’incompletezza dell’accertamento compiuto dalla Corte di merito in ordine alla sussistenza della denunciata violazione delle distanze legali per l’apertura di vedute. Tale motivo, pur non incorrendo nella preclusione stabilita dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c. per il caso di duplice pronuncia conforme di merito (c.d. «doppia conforme») -non operante rispetto ai giudizi di appello introdotti, come nella specie, con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012 (arg. ex art. 54, comma 2, D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012)-, è comunque inammissibile sotto altro profilo. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il fatto di cui ella lamenta l’omesso esame è stato preso in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale l’ha però ritenuto sprovvisto di prova e conseguentemente non ne ha tenuto conto ai fini della decisione. Si legge, infatti, alle pagg. 11-12 della sentenza gravata: «Dai 8 di 11 rilievi fotografici allegati alla c.t.u., acquisita nel primo grado di giudizio, ed ancora dalla descrizione delle opere e dalle considerazioni contenute nell’elaborato peritale, è agevole riscontrare che parte delle opere realizzate dalla LI oltrepassano, in linea d’aria, il confine delle rispettive proprietà delle parti in causa, segnato dal muro di cinta. Ciò si è verificato poiché quest’ultimo manufatto (il muro), eretto sulla linea di confine tra le corti, è di andamento obliquo (e rientrante) rispetto alla costruzione in aderenza dei fabbricati, cosicchè il balcone realizzato al primo piano nella porzione edificata dalla LI risulta invadere l’area soprastante la corte di proprietà della ST. Sul punto l’appellante assume che la costruzione del muro di confine fu postuma rispetto alla realizzazione del balcone (il cui spigolo si trovò giocoforza a prospicere in alienum), ma che le parti, a sèguito della modifica dello stato dei luoghi, non avrebbero concordato la demolizione dello spigolo della veduta preesistente, ”venuto a ricadere nell’area sovrastante la corte della ST“. Ebbene, della menzionata circostanza non vi è prova in atti (tanto riguardo alla preesistenza, quanto degli accordi intervenuti tra le parti), di talchè detta affermazione non può che avere quale unico effetto processuale quello di confermare quanto già rilevato dal c.t.u. incaricato dal giudice di primo grado e da quest’ultimo evidenziato nella sentenza impugnata, che il collegio ritiene di dover condividere…». A ben vedere, quindi, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., la sollevata censura degrada verso l’inammissibile richiesta di una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 4247/2023, Cass. n. 17702/2022, Cass. Sez. Un. n. 21973/2021, Cass. Sez. Un. n. 34476/2019). A ciò va aggiunto che, secondo il consolidato insegnamento di questo Supremo Collegio, l’omesso esame di cui alla citata 9 di 11 disposizione del codice di rito deve riguardare non già una semplice questione o un punto, bensì un vero e proprio ”fatto“ in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante. Nell’accezione indicata, non costituiscono, invece, fatti le argomentazioni o deduzioni difensive, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze o il vario insieme dei materiali di causa (cfr. Cass. n. 5616/2023, Cass. n. 976/2021, Cass. n. 17536/2020, Cass. 22397/2019). Anche se riguardato da questo diverso punto di vista, il motivo si appalesa inammissibile, posto che la stessa ricorrente fonda la censura sull’asserita <omessa o erronea disamina di elementi istruttori>, senza indicare un preciso fatto storico non esaminato dal giudice d’appello. Gli altri due motivi, ovvero il primo e il quarto in base all’ordine seguìto dal ricorrente, possono essere esaminati insieme perchè intimamente connessi. Essi appaiono fondati e meritano, pertanto, di essere accolti, per le ragioni di sèguito illustrate. Dalla stessa lettura della sentenza impugnata si ricava che in primo grado la ST aveva semplicemente richiesto l’eliminazione delle vedute abusivamente aperte dalla LI sul fondo di essa attrice, senza espressamente instare per l’abbattimento delle opere che consentono l’esercizio di tali vedute e mostrando, anzi, sia pure attraverso l’improprio richiamo alla previsione di cui all’art. 901 c.c. in tema di luci irregolari, di reputare sufficiente alla tutela del proprio diritto l’adozione di eventuali misure accomodatrici meno radicali dell’ordine di demolizione. A fronte di una domanda formulata in questi termini, il Tribunale adìto avrebbe, quindi, dovuto limitarsi a condannare la convenuta all’eliminazione delle vedute di cui era stata accertata l’illegittima 10 di 11 costituzione. Come, infatti, ripetutamente affermato da questa Corte, l’eliminazione delle vedute abusive che consentono di affacciarsi e guardare verso il fondo altrui non necessariamente deve essere disposta dal giudice tramite la demolizione di quelle porzioni immobiliari costituenti il ”corpus“ della violazione denunciata, ben potendo porsi rimedio alla violazione medesima per altra via, mediante l’adozione di accorgimenti -come, ad esempio, l’arretramento del parapetto o l’apposizione di pannelli che rendano impossibile l’«inspicere et prospicere in alienum»- idonei a contemperare i contrastanti interessi delle parti e ugualmente rispondenti al precetto legislativo da applicare al caso oggetto di cognizione, e spettando, poi, al giudice dell’esecuzione determinare le concrete modalità di attuazione dell’obbligo di fare imposto dalla sentenza (cfr. Cass. n. 14194/2011, Cass. n. 9640/2006, Cass. n. 2959/2005, Cass. n. 10649/2004, Cass. n. 1450/1996, Cass. n. 2343 /1995). Alla stregua del suenunciato principio di diritto, al quale si intende prestare adesione, appaiono fondate le doglianze mosse dalla ricorrente contro l’impugnata sentenza, che ha confermato l’ordine di demolizione impartito dal Tribunale, omettendo, fra l’altro, di verificare se da parte della LI fossero già stati predisposti - come da lei sostenuto- validi accorgimenti atti ad impedire stabilmente e permanentemente la possibilità di «inspectio et prospectio» sul fondo della ST (cfr. Cass. n. 1450/1996). La riconosciuta fondatezza dei motivi esaminati non impone la cassazione con rinvio dell’impugnata sentenza, in quanto, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c., mediante pronuncia di condanna della LI all’eliminazione delle vedute dirette e oblique abusivamente aperte sul fondo della ST, come descritte nella relazione redatta dal 11 di 11 consulente tecnico d’ufficio nominato in prime cure;
fermo restando che le concrete modalità di attuazione del dictum dovranno essere stabilite dal competente giudice dell’esecuzione, su ricorso della parte interessata, ai sensi dell’art. 612 del medesimo codice. Le spese dell’intero giudizio, da regolarsi in base all’esito complessivo e finale della lite, possono essere compensate per 1/3 e per la restante frazione poste a carico della LI, in ragione della sua prevalente soccombenza. Per la relativa liquidazione si rimanda al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri;
cassa l’impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, e, decidendo nel merito, condanna IN LI all’eliminazione delle vedute dirette e oblique abusivamente aperte sul fondo di proprietà di ES ST;
compensa fra le parti 1/3 delle spese dell’intero giudizio e condanna la LI a rifondere alla ST i restanti 2/3 delle spese dei due gradi di merito, come liquidate per l’intero nelle relative sentenze, e di quelle del presente grado di legittimità, liquidate in tale già ridotta misura in complessivi 1.200 euro (di cui 200 per esborsi); il tutto oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda