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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/06/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Anna CARBONARA Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4588 del
R.G. 2023, avente ad oggetto cessazione degli effetti civili
del matrimonio,
T R A
elettivamente domiciliato Parte_1
presso l'avv. Luigi Mariano Fiorito, dal quale è
rappresentato e difeso per procura in atti.
ATTORE
E
, elettivamente domiciliata presso l'avv. Controparte_1
Donatella Settanni, dal quale è rappresentata e difesa per procura in atti. CONVENUTA
1 NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
INTERVENUTO
All'udienza del 19.3.2025 le parti precisavano le
conclusioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.9.23, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in
[...]
PI (TA) in data 4.6.2011 con , che Controparte_1 dalla loro unione era nato in data [...] il figlio Per_1
e che in data 7.12.2022 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Il ricorrente chiedeva altresì disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo del figlio, attesa l'inidoneità genitoriale della convenuta.
Instauratosi il contraddittorio, la non si opponeva CP_1 al divorzio, contestando la richiesta di affidamento esclusivo formulata dalla controparte.
Adottati i provvedimenti presidenziali, con sentenza non definitiva n. 2739/2024 il Tribunale pronunziava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con separata ordinanza per la ulteriore prosecuzione del giudizio.
Rimessa la causa innanzi all'istruttore, all'udienza del
19.3.25 le parti precisavano le conclusioni.
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, va rilevato che vanno decise in
2 primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e di collocazione del figlio minore . Per_1
A tale proposito, il Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento dei minori in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Ed infatti, dalla esaustiva relazione dei Servizi Sociali del 29.4.24, può evincersi il ruolo positivo esercitato da entrambi i genitori nei confronti del figlio Per_1
I predetti Servizi, nel sottolineare la funzione fondamentale svolta nella crescita del minore da parte delle sorelle del , hanno evidenziato che quest'ultimo ha Parte_1 da sempre palesato un atteggiamento responsabile nei confronti del bambino, mostrandosi interessato a curarne gli aspetti emotivi e materiali, rappresentando per lui una figura di riferimento autentica e non sottraendosi alla responsabilità genitoriale rispetto alle sua esigenze quotidiane di vita (scuola, catechismo ed attività extrascolastiche).
L'Ente incaricato, pur riferendo di una certa incostanza e di un atteggiamento delegante nella a causa egli CP_1 orari del suo lavoro di bracciante agricola, ha tuttavia riferito che quest'ultima mantiene contatti telefonici
3 quotidiani con il figlio, incontrandolo una volta alla settimana, accogliendolo nel week end presso la propria abitazione e coltivando il rapporto del minore con i nonni paterni cui è molto legato.
Nell'auspicio di una intensificazione dei rapporti con la figura materna, assolutamente fondamentale per l'interesse del minore, ritiene il tribunale che sussistano i presupposti per la conferma del suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Ciò premesso, alla luce dell'indiscusso ruolo positivamente svolto dalle zie paterne nella crescita del minore, è altresì opportuno confermare il suo consolidato e risalente regime di prevalente convivenza con il padre, con la conferma della regolamentazione del diritto di visita della madre già prevista in sede di separazione.
Per quanto riguarda gli aspetti economici del divorzio, attese le capacità patrimoniali delle parti nonché le esigenze di vita e di relazione del minore, sussistono i presupposti per porre a carico della l'obbligo di CP_1 corrispondere al la somma mensile di euro 100,00 Parte_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, importo che appare congruo per regolamentare tra le parti le conseguenze del divorzio.
La dovrà inoltre contribuire in ragione della metà CP_1 al pagamento delle spese sanitarie e scolastiche ed a quelle di natura straordinaria che dovessero occorrere nell'interesse del figlio, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma ad evenienze di carattere eccezionale ed imprevedibile.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
1) affida il figlio minore ad entrambi i genitori Per_1
con collocazione presso il domicilio paterno,
confermando la regolamentazione del diritto di visita della madre già prevista in sede di separazione;
2) pone a carico della l'obbligo di corrispondere CP_1
al la somma mensile di euro 100,00 a titolo Parte_1
di contributo per il mantenimento del figlio;
oltre alla rivalutazione Istat ed al 50% delle spese straordinarie così come specificate in motivazione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 9.6.25.
Il Presidente estensore
dott. Martino Casavola
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