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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 714/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
, c.f./P.Iva (avv. GIOLI ANDREA Parte_1 C.F._1
GINO DONEGATTI FEDERICO ) P.ZZA RISORGIMENTO, C.F._2
6 45026 LENDINARA;
) ATTORE/I contro c.f./P.Iva (avv. GRECO RAFFAELLA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
-Accertarsi e dichiararsi la vessatorietà delle clausole nn. 2-3-6-7-9 contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto personalmente dal Sig in data Parte_1
16.11.2006, perché contrarie all'art.33 e all'art.33 II° co.lett.t Codice del Consumo;
-Per l'effetto revocarsi con la presente opposizione tardiva autorizzata ex art.650 cpc il decreto ingiuntivo r.g. 1200/2020 n.521/2020 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 24.06.2020 dal Giudice Istruttore Dott.ssa Pierangela Congiu;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta:
- nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in atti e documentalmente comprovate, rigettare l'opposizione per cui si procede, in tutte le istanze ed i motivi e, per l'effetto, confermare la legittimità e la validità di tutte le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto personalmente dal signor Pt_1
, codice fiscale , ivi incluse quelle ex adverso
[...] C.F._1 impugnate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 521/2020 del pagina 1 di 4 24/06/2020 e condanna di parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma legittimamente ingiunta;
[...]
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il signor , codice Parte_1 fiscale , nella sua qualità di garante, è debitore nei confronti di C.F._1 per l'importo ingiunto pari ad € 90.132,50, oltre interessi come Controparte_1 da domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 521/2020 del 24/06/2020, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento, in favore di della somma legittimamente ingiunta;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 27.04.2024 proponeva opposizione tardiva ex Parte_1 art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 521/2020, col quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di euro 90.132,50, oltre accessori e spese. Controparte_1
Il decreto non era stato tempestivamente opposto e , previa notifica del CP_1 precetto, aveva intrapreso esecuzione presso terzi, rubricata al n. 899/2023 R.G., in seno alla quale il debitore proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo l'inefficacia di alcune clausole del contratto di fideiussione da egli sottoscritto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 206/2005, con richiamo a Cass. SS.UU. 9479/2023.
Il G.E. assegnava quindi termine di giorni 40 per notificare la citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., ciò che il faceva, instaurando il presente giudizio. Pt_1
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse Controparte_1 pretese, rilevando come il credito derivasse da una fideiussione rilasciata nel 2005 da parte di in favore di a garanzia Parte_1 Controparte_2 dei crediti maturandi relativi al c/c 18743, acceso presso Banca Antonveneta.
Poiché questa era rimasta debitrice della somma di euro 90.132,50, la Banca comunicava decadenza dal beneficio del termine, quindi, con una serie di cessioni e cartolarizzazioni, il credito era pervenuto a che aveva agito Controparte_1 monitoriamente.
La causa, in quanto documentale, era trattata con rito sommario e, non abbisognando di istruttoria, era trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, per essere oggi decisa come segue.
L'opposizione va respinta, in quanto il non rivestiva all'epoca dei fatti e Pt_1 con riferimento allo specifico affare per cui è causa la qualifica di consumatore.
Tale è, come noto, la persona fisica che agisca al di fuori della propria attività professionale, per scopi puramente personali.
Nel caso di specie il , nel momento in cui rilasciava la garanzia personale, Pt_1 rivestiva la qualifica di presidente del C.D.A. e l.r.p.t. della società, a partire dal 2000, con conferma nel 2003 e nel 2006 (cfr visura CCIAA in atti).
Sebbene sia stato superato l'orientamento per cui, per valutare la qualifica o meno di consumatore del fideiussore, stante l'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, doveva guardarsi a quest'ultima e agli scopi per cui è contratta, non di meno occorre avere riguardo agli scopi per cui il garante ha agito e, in casi come quello di specie, all'interesse dello stesso nella società e/o ai ruoli in essa rivestiti.
Così che, nel caso in cui il garante sia socio o amministratore della società, la garanzia prestata non potrà dirsi rilasciata per scopi estranei alla propria attività professionale, essendo vero semmai il contrario. pagina 3 di 4 Si veda in proposito il seguente arresto: “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale)” (cfr Cass. 32225/2018).
Principio ribadito da varie pronunce, da ultimo anche da Cass. 8662/2020, par. 7.1.
Se così è, poiché il all'epoca dei fatti rivestiva importanti cariche Pt_1 all'interno della compagine sociale, titolare del rapporto principale, la fideiussione da lui rilasciata non può ritenersi estranea alla sua attività professionale, sicchè lo stesso non può qualificarsi come consumatore.
In ogni caso, quand'anche al andasse riconosciuta la qualifica di Pt_1 consumatore, l'inefficacia delle clausole contrattuali indicate dall'opponente non eliminerebbe né il debito per capitale, né quello per gli accessori.
L'opposizione va dunque rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.000,00 (valori medi fasi 1-2, valori minimi fasi 3-4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 20/02/2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 714/2024 promossa da:
, c.f./P.Iva (avv. GIOLI ANDREA Parte_1 C.F._1
GINO DONEGATTI FEDERICO ) P.ZZA RISORGIMENTO, C.F._2
6 45026 LENDINARA;
) ATTORE/I contro c.f./P.Iva (avv. GRECO RAFFAELLA ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
-Accertarsi e dichiararsi la vessatorietà delle clausole nn. 2-3-6-7-9 contenute nel contratto di fideiussione sottoscritto personalmente dal Sig in data Parte_1
16.11.2006, perché contrarie all'art.33 e all'art.33 II° co.lett.t Codice del Consumo;
-Per l'effetto revocarsi con la presente opposizione tardiva autorizzata ex art.650 cpc il decreto ingiuntivo r.g. 1200/2020 n.521/2020 emesso dal Tribunale di Rovigo in data 24.06.2020 dal Giudice Istruttore Dott.ssa Pierangela Congiu;
-Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per parte convenuta:
- nel merito, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in atti e documentalmente comprovate, rigettare l'opposizione per cui si procede, in tutte le istanze ed i motivi e, per l'effetto, confermare la legittimità e la validità di tutte le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto personalmente dal signor Pt_1
, codice fiscale , ivi incluse quelle ex adverso
[...] C.F._1 impugnate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 521/2020 del pagina 1 di 4 24/06/2020 e condanna di parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma legittimamente ingiunta;
[...]
- in via subordinata, accertare e dichiarare che il signor , codice Parte_1 fiscale , nella sua qualità di garante, è debitore nei confronti di C.F._1 per l'importo ingiunto pari ad € 90.132,50, oltre interessi come Controparte_1 da domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 521/2020 del 24/06/2020, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento, in favore di della somma legittimamente ingiunta;
Controparte_1
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Con citazione del 27.04.2024 proponeva opposizione tardiva ex Parte_1 art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 521/2020, col quale gli era stato ingiunto di pagare a la somma di euro 90.132,50, oltre accessori e spese. Controparte_1
Il decreto non era stato tempestivamente opposto e , previa notifica del CP_1 precetto, aveva intrapreso esecuzione presso terzi, rubricata al n. 899/2023 R.G., in seno alla quale il debitore proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., eccependo l'inefficacia di alcune clausole del contratto di fideiussione da egli sottoscritto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 206/2005, con richiamo a Cass. SS.UU. 9479/2023.
Il G.E. assegnava quindi termine di giorni 40 per notificare la citazione in opposizione ex art. 650 c.p.c., ciò che il faceva, instaurando il presente giudizio. Pt_1
Si costituiva contestando in fatto e in diritto le avverse Controparte_1 pretese, rilevando come il credito derivasse da una fideiussione rilasciata nel 2005 da parte di in favore di a garanzia Parte_1 Controparte_2 dei crediti maturandi relativi al c/c 18743, acceso presso Banca Antonveneta.
Poiché questa era rimasta debitrice della somma di euro 90.132,50, la Banca comunicava decadenza dal beneficio del termine, quindi, con una serie di cessioni e cartolarizzazioni, il credito era pervenuto a che aveva agito Controparte_1 monitoriamente.
La causa, in quanto documentale, era trattata con rito sommario e, non abbisognando di istruttoria, era trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, per essere oggi decisa come segue.
L'opposizione va respinta, in quanto il non rivestiva all'epoca dei fatti e Pt_1 con riferimento allo specifico affare per cui è causa la qualifica di consumatore.
Tale è, come noto, la persona fisica che agisca al di fuori della propria attività professionale, per scopi puramente personali.
Nel caso di specie il , nel momento in cui rilasciava la garanzia personale, Pt_1 rivestiva la qualifica di presidente del C.D.A. e l.r.p.t. della società, a partire dal 2000, con conferma nel 2003 e nel 2006 (cfr visura CCIAA in atti).
Sebbene sia stato superato l'orientamento per cui, per valutare la qualifica o meno di consumatore del fideiussore, stante l'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione principale, doveva guardarsi a quest'ultima e agli scopi per cui è contratta, non di meno occorre avere riguardo agli scopi per cui il garante ha agito e, in casi come quello di specie, all'interesse dello stesso nella società e/o ai ruoli in essa rivestiti.
Così che, nel caso in cui il garante sia socio o amministratore della società, la garanzia prestata non potrà dirsi rilasciata per scopi estranei alla propria attività professionale, essendo vero semmai il contrario. pagina 3 di 4 Si veda in proposito il seguente arresto: “I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la qualità di consumatore in capo al fideiussore detentore del 70% del patrimonio sociale della società garantita, ancorché non amministratore della stessa, ed in assenza di prove idonee ad escludere il collegamento tra la fideiussione e lo svolgimento dell'attività professionale)” (cfr Cass. 32225/2018).
Principio ribadito da varie pronunce, da ultimo anche da Cass. 8662/2020, par. 7.1.
Se così è, poiché il all'epoca dei fatti rivestiva importanti cariche Pt_1 all'interno della compagine sociale, titolare del rapporto principale, la fideiussione da lui rilasciata non può ritenersi estranea alla sua attività professionale, sicchè lo stesso non può qualificarsi come consumatore.
In ogni caso, quand'anche al andasse riconosciuta la qualifica di Pt_1 consumatore, l'inefficacia delle clausole contrattuali indicate dall'opponente non eliminerebbe né il debito per capitale, né quello per gli accessori.
L'opposizione va dunque rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in euro 9.000,00 (valori medi fasi 1-2, valori minimi fasi 3-4), oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione.
Condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano come da motivazione.
Rovigo, 20/02/2025
Il Giudice
dott. Giulio Borella
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