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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 298/2022 R.G. promossa
DA
(P.I.: ; C.F.: Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Via P.IVA_2
Giorgio Baglivi n. 8, presso lo studio dell' Avv. Pierpaolo Russo (C.F.: , da cui C.F._1
è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: ); Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Corso Cavour n. 143, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Ernesto Fiorillo (C.F.: ), da cui è rappresentato e difeso giusta procura C.F._2 agli atti (PEC: Email_2
APPELLATO
*********************
Oggetto: Appello avverso la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. rep. n. 962/2022 del 6 aprile 2022 del
Tribunale di Messina – Seconda Sezione Civile - resa nella causa civile iscritta al n.
3032/2017 R.G. avente ad oggetto: azione di arricchimento senza causa.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)” in via principale, statuire e dichiarare il diritto dell'Associazione ricorrente al compenso e/o risarcimento di una somma non inferiore ad € 12.000,00 ovvero quella maggiore o minore che
1 risulterà dovuta, ovvero determinata in via equitativa e per l'effetto condannare l' Controparte_2
al relativo pagamento, oltre interessi ed accessori fino all'effettivo soddisfo;
2) in subordine,
[...] dichiarare ex art. 2041 c.c. il diritto dell'Associazione ricorrente al compenso e/o risarcimento di una somma non inferiore ad € 12.000,00 ovvero quella maggiore o minore che risulterà dovuta, ovvero determinata in via equitativa e per l'effetto condannare l' al relativo Controparte_2 pagamento, oltre interessi ed accessori fino all'effettivo soddisfo;
3) con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l' appellato:
1)” in via preliminare ritenere e dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c.; 2) sempre in via preliminare, ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis e ter c.p.c.; 3) nel merito ritenere e dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto e quindi rigettarlo integralmente con conferma della ordinanza impugnata;
4) con vittoria di spese e compensi di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l' in epigrafe ha impugnato Parte_1 davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina – Seconda
Sezione Civile ha rigettato il ricorso dalla stessa proposto condannandola al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Alla udienza cartolare del 27 maggio 2024 la Corte, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha posto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado sotto un triplice ordine di motivi.
Col primo ha dedotto la violazione della disciplina di cui all'art. 1137 C.C.
Ed invero il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare la vicenda solo sotto il profilo dell'esistenza di un contratto scritto tra le parti, omettendo completamente di accertare, sulla scorta delle vicende fattuali e della documentazione prodotta, la responsabilità precontrattuale della P.A. ex art. 1337 C.C.
Col secondo motivo di gravame ha censurato il provvedimento di primo grado per aver omesso del tutto la motivazione in ordine alla dichiarazione di infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento.
Al riguardo il Giudicante, con riferimento all' an della domanda, avrebbe solamente richiamato una massima giurisprudenziale senza svolgere alcun approfondimento in ordine al principio giuridico in
2 esso contenuto, passando poi incomprensibilmente al quantum della domanda, anche qui con motivazione del tutto avulsa dal contesto della causa.
Infine, col terzo ed ultimo motivo di appello, la odierna istante ha dedotto la omessa valutazione di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., (fatti decisivi) consistenti nella immotivata interruzione, da parte dell'
i delle trattative contrattuali, nonché nella continuazione di prestazione dell'attività CP_2 CP_1 professionale, da parte dell' , successivamente alla scadenza contrattuale del 31.12.2015. Parte_1
Nell'odierno grado si è costituito l' originario convenuto il quale, in via preliminare, ha evidenziato la inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la integrale conferma della sentenza appellata, del tutto esente da vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni preliminari sono infondate e vanno respinte.
Quanto alla inammissibilità della impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c., la Corte rileva che, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione in materia, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ. 13535/18).
Ora, poiché dal contenuto del gravame proposto dall' risultano in modo chiaro Parte_1 ed intuitivo le parti della sentenza censurate ed ampiamente esposte le ragioni a supporto di una decisione contraria a quella gravata, l'eccezione va rigettata.
La eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis e ter c.p.c. è chiaramente superata, essendo la causa giunta alla fase decisionale.
Passando al merito della vicenda, la Corte osserva.
Il primo motivo è infondato.
Sostiene parte appellante che la condotta posta in essere dal è certamente fonte di Controparte_2 responsabilità ex art. 1337 c.c., per lesione del principio di buona fede, di protezione e di legittimo affidamento, la cui violazione determina una responsabilità precontrattuale che si collega alla mancata osservanza della regola di condotta, stabilita a tutela del corretto svolgimento dell'iter di formazione del contratto (atto di appello, pag. 6, rigo 18 e segg.).
3 Al riguardo, se è vero che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti è emerso che: a) il Teatro aveva rassicurato l' che avrebbe provveduto al rinnovo “a breve” del contratto stipulato a Parte_1 gennaio 2015 e scaduto a dicembre dello stesso anno;
b) nel mese di marzo 2016 era stato inviato all' , da parte del il contratto da rinnovare anche per la stagione Parte_1 Controparte_2
2016/1017; c) il ritardo era conseguenza di una mera difficoltà operativa nel predisporre gli atti di competenza della Unità Organizzativa dell' Ente teatrale;
d) il contratto per l'anno 2016 venne effettivamente inviato dal Teatro all'Associazione con una lettera di scuse del referente (“eccoTi quanto dovuto, scusa il ritardo. Il contratto in allegato è identico a quello della passata stagione;
se va bene, firmalo ed inviamelo così lo controfirmo e lo reinvio”), è altrettanto innegabile che la odierna istante era perfettamente a conoscenza della esistenza di circostanze ostative al rinnovo contrattuale o comunque che avrebbero reso difficoltoso il perfezionamento dell'accordo.
In particolare l'Ente convenuto aveva chiaramente informato l' che “le sopraggiunte Parte_1 dimissioni del sovrintendente vanno a complicare la situazione” ed aveva, per bocca del direttore del
Teatro, addirittura consigliato all' “di avvertire la compagnie internazionali già Parte_1 contattate che per quest'anno (2016: ndr) sarà difficile impostare una collaborazione come quella dello scorso anno”.
Tali circostanze, delle quali l' era stata resa perfettamente edotta, avrebbero dovuto Parte_1 metterla in guardia circa il probabile (per non dire certo) mancato rinnovo del contratto già scaduto.
In tale contesto fattuale e documentale, quest'ultimo caratterizzato dalla chiara previsione contrattuale della improrogabilità tacita, nessun legittimo affidamento dell' risulta essere stato leso, Parte_1 né può imputarsi all' la lesione del principio di buona fede nelle trattative contrattuali. CP_3
Al contrario, la sussistenza di impedimenti protratti nel tempo, e soprattutto la mancanza di un apposito contratto che disciplinasse anche per l'anno 2016 i rapporti tra le parti in contesa, porta a ritenere che nessuna violazione dell'art. 1337 C.C. si è realizzata nella fattispecie che ci occupa.
In definitiva, ritiene la Corte che dallo scambio epistolare intercorso tra le odierni contendenti non può evincersi alcuna violazione, ad opera dell' , del principio Controparte_1 della buona fede nelle trattative, né tantomeno la condotta dei singoli soggetti agenti in nome e per conto della appellata può ritenersi integratrice degli estremi della scorrettezza, slealtà e negligenza.
Tale motivo di doglianza va pertanto rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello, la Corte osserva.
Sostiene parte appellante che, con riferimento alla domanda di ingiustificato arricchimento, spiegata in via subordinata dall' , il Decidente non abbia motivato in alcun modo il rigetto, Parte_1 limitandosi a richiamare una massima giurisprudenziale (nello specifico la pronuncia della S.C. n.
15243 del 12/06/2018) il cui principio viene di seguito riportato: “il riconoscimento della utilità non
4 costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della pubblica amministrazione, che – ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato – sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole”.
In ciò si esaurisce la scarna motivazione posta a fondamento della reiezione della domanda ex art. 2041 C.C.
La doglianza sollevata dall'appellante è in parte qua fondata.
Ed invero il richiamo, operato dal Giudicante, alla suddetta pronuncia appare non pertinente e comunque non esaustivo ai fini di una congrua motivazione sul punto.
Non si riesce, infatti, a comprendere il ragionamento seguito dal Tribunale per giustificare il rigetto della domanda.
Ed a rendere ancor più disarticolata la pronunzia oggetto di gravame concorre anche la circostanza che il Tribunale, subito dopo essersi pronunciato circa l' an della domanda, rigettandola, passa inopinatamente alla disamina del quantum, (disamina) chiaramente superflua
Ed allora è bene puntualizzare quanto segue.
“L'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041, per la sua natura complementare e sussidiaria, può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico idoneo a far valere il diritto di credito;
b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti, incidenti su due situazioni diverse ed in modo indipendente l'uno dall'altro, con conseguente esclusione dei casi di arricchimento cd. indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito …………..” (Cass. Sez. 3, sentenza n. 29672 del
22/10/2021).
A ben vedere, nella fattispecie che ci occupa sussistono entrambi i presupposti di cui alla richiamata pronuncia.
Sussiste innanzitutto la mancanza di un titolo contrattuale su cui fondare la pretesa, stante la improrogabilità tacita del contratto, nonché la infondatezza ab origine dell'azione ex art. 1337 C.C. in quanto non è stata riscontrata la violazione della regola della buona fede nella condotta dell'
[...]
con la conseguenza che non opera, nella fattispecie de qua, il divieto di cui all'art. 2042 C.C. CP_1
(in tal senso Cass. Sezz. Unite, sentenza n. 33954 del 5 dicembre 2023).
Inoltre sussiste pure l'arricchimento della P.A., consistente nell'aver beneficiato dell'attività svolta dall'Associazione, dalla stessa analiticamente documentata, cui fa da pendant l'impoverimento di
5 quest'ultima per avere espletato una prestazione professionale senza averne tratto alcun beneficio economico.
In tale contesto argomentativo, può certamente essere valorizzato il richiamo, operato dal Decidente, al principio espresso dalla S.C. in seno alla pronunzia n. 15243 del 12/06/2018, nel senso che: a) seppure non sia richiesto, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2041-2042 C.C., alcun riconoscimento di utilità da parte della P.A.; b) quest'ultima può ben sottrarsi alla condanna ma solo se dimostra di non aver voluto l'arricchimento ovvero di non esserne stata pienamente consapevole.
Ora, nel caso che ci occupa, se è certamente vero che la P.A. non ha formalmente riconosciuto la utilità della prestazione svolta dall' , è altrettanto vero che il medesimo Ente non ha fornito Parte_1 alcuna prova in ordine alla circostanza di non aver voluto l'arricchimento né di esserne stato consapevole.
Al contrario, dalla documentazione offerta dalla originaria attrice – odierna appellante emerge chiaramente che l'Ente Teatro era ben consapevole delle prestazioni svolte in suo favore dall'Associazione, dimostrando così di volerne beneficiare a tutto detrimento dell'Associazione.
Tanto basta per delibare positivamente l'an della domanda di arricchimento.
Resta ora da definire la quantificazione del pregiudizio sofferto dalla originaria attrice – odierna appellante.
Al riguardo, la Corte non può non evidenziare che l' non ha fornito alcun elemento Parte_1 probatorio da cui possa desumersi che la stessa abbia subìto un danno di natura economica per aver continuato a svolgere la sua attività in favore dell'Ente.
Non ha addotto, né provato, ad esempio, di aver sostenuto costi nell'espletamento della sua attività,
(costi) di cui abbia richiesto il rimborso.
In termini ancor più esplicativi, osta al riconoscimento di un indennizzo economico in favore della odierna appellante la funzione recuperatoria, e non corrispettiva, dell'azione di ingiustificato ex art. 2041 C.C., come più volte ricordato dalla S.C. in diverse pronunce, tra le quali merita di essere richiamata l'ordinanza n. 21138 del 29 luglio 2024, la cui massima di seguito si trascrive:
“L'indennizzo per ingiustificato arricchimento ha una funzione recuperatoria (tesa a compensare
l'iniquità prodottasi mediante lo spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione) e non corrispettiva (tesa a reintegrare il concreto ammontare del danno subìto); ne consegue che l'esecutore di una prestazione in forza di un contratto invalido non può pretendere, per compensare la diminuzione patrimoniale subìta, di ottenere quanto avrebbe percepito
a titolo di utile se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace perché l'esigenza restitutoria
6 che fonda l'istituto comunque non può neutralizzare l'inesistenza ovvero l'invalidità originaria o sopravvenuta di quel rapporto”.
Nel caso che ci occupa, l' ha preteso l'indennizzo pieno, a titolo di corrispettivo Parte_1 per l' annualità 2016, e ciò contravvenendo al chiaro principio di diritto sopra richiamato cui la Corte ritiene di doversi attenere in quanto del tutto condivisibile.
Le argomentazioni poste a base del rigetto di tale motivo di appello rendono superfluo l'esame del terzo motivo di gravame, che può intendersi ivi assorbito.
L'esito dell'odierno giudizio, caratterizzato dalla soccombenza totale dell'appellante, comporta la condanna di quest'ultima al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese processuali del presente grado che, in applicazione del D.M. 13/08/2022, n. 147 nei valori minimi dello scaglione di riferimento (€ 12.000,00), vengono liquidate nella misura di € 2.906,00 così distinta: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante, totalmente soccombente, al pagamento del doppio del Contributo Unificato versato per l'odierno grado.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 298/2022 R.G. promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., così dispone: Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, seppure sulla base di argomentazioni in parte diverse rispetto a quelle poste a base della pronuncia di primo grado;
2) condanna l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell' in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.906,00 così distinti: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale, oltre R.S.F. (15 %), CPA ed IVA come per legge, se dovuti.
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 30 ottobre 2025.
7 Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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