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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 260/2025 R.G. vertente
TRA
Parte_1 C.F. 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. POMPEI
CLINO
RICORRENTE
E
CP_1 C.F. 2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. APREA MATTIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
"Parte_2 premesso di aver contratto Con ricorso depositato il 10/2/2025, Parte_1 e matrimonio in RN (LT) il 30/07/2022, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di RN (LT) dell'anno 2022, al n. 16, parte II, Serie A e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni che di seguito si trascrivono:
"1 Assegnare la casa coniugale sita in Roma in Via Giovanni Battista De Rossi n.12 alla signora [...]
Pt 2 , che si è assunta ogni obbligazione in merito al pagamento delle utenze e del canone locativo;
2 Il signor Parte_1 se ne è già allontanato, per decisione condivisa, in data 24 Marzo
2024; 3 Hanno già diviso i beni personali ivi presenti nella casa coniugale. A tal proposito il Signor
Parte_1 cede alla Signora Parte_2 la parte dei mobili di sua proprietà a titolo gratuito e senza diritto ad alcunchè. I predetti beni diverranno di esclusiva proprietà della sig.ra [...]
Pt_2 ; 4 Entrambi i coniugi presteranno, reciprocamente, il consenso all'espatrio in favore dell'altro, impegnandosi a fare quanto necessario per rendere concretamente operante tale diritto;
5 Gli istanti sono entrambi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti. Non percepiranno, reciprocamente, qualsiasi forma di mantenimento e/o sostentamento economico;
Ordinare alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Minturno (LT) perché provveda alle annotazioni.
In relazione alla domanda di divorzio: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Minturno come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio atto n° 16 P.
2 S. A Anno 2022, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Minturno (LT) di provvedere alle conseguenti annotazioni;
- In ordine alle statuizioni patrimoniali e non, confermare le seguenti condizioni di separazione: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di rispetto. La casa coniugale verrà assegnata alla signora Parte_2 ; 2) Gli istanti sono entrambi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti. Non percepiranno, reciprocamente, qualsiasi forma di mantenimento e/o sostentamento economico;
3) Entrambi i coniugi presteranno, reciprocamente, il consenso all'espatrio in favore dell'altro, impegnandosi a fare quanto necessario per rendere concretamente operante tale diritto."
All'udienza del 23/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo e il Tribunale, con sentenza non definitiva in pari data, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni come sopra descritte e ha impartito, con ordinanza sempre del 23.4.2025, i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con riguardo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato iscritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di RN (LT) dell'anno 2022, al n. 16,
parte II, Serie A;
con sentenza depositata il 23.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c.
1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 260/2025 R.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➤ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RN (LT) il
30/07/2022, dai coniugi Parte_1 e Parte_2 ;
ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio - Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RN (LT) dell'anno 2022, al n. 16, parte II, Serie A;
riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
compensa le spese di lite.
Cassino, li 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Virgilio Notari Giudice
- dott. Michela Grillo Giudice
Riunito nella camera di consiglio del 17/12/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 260/2025 R.G. vertente
TRA
Parte_1 C.F. 1 parte rappresentata e difesa dall'Avv. POMPEI
CLINO
RICORRENTE
E
CP_1 C.F. 2 parte rappresentata e difesa dall'Avv. APREA MATTIA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
"Parte_2 premesso di aver contratto Con ricorso depositato il 10/2/2025, Parte_1 e matrimonio in RN (LT) il 30/07/2022, atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di RN (LT) dell'anno 2022, al n. 16, parte II, Serie A e che dall'unione non erano nati figli, hanno chiesto dichiararsi la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi alle condizioni che di seguito si trascrivono:
"1 Assegnare la casa coniugale sita in Roma in Via Giovanni Battista De Rossi n.12 alla signora [...]
Pt 2 , che si è assunta ogni obbligazione in merito al pagamento delle utenze e del canone locativo;
2 Il signor Parte_1 se ne è già allontanato, per decisione condivisa, in data 24 Marzo
2024; 3 Hanno già diviso i beni personali ivi presenti nella casa coniugale. A tal proposito il Signor
Parte_1 cede alla Signora Parte_2 la parte dei mobili di sua proprietà a titolo gratuito e senza diritto ad alcunchè. I predetti beni diverranno di esclusiva proprietà della sig.ra [...]
Pt_2 ; 4 Entrambi i coniugi presteranno, reciprocamente, il consenso all'espatrio in favore dell'altro, impegnandosi a fare quanto necessario per rendere concretamente operante tale diritto;
5 Gli istanti sono entrambi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti. Non percepiranno, reciprocamente, qualsiasi forma di mantenimento e/o sostentamento economico;
Ordinare alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di Minturno (LT) perché provveda alle annotazioni.
In relazione alla domanda di divorzio: - Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Minturno come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio atto n° 16 P.
2 S. A Anno 2022, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Minturno (LT) di provvedere alle conseguenti annotazioni;
- In ordine alle statuizioni patrimoniali e non, confermare le seguenti condizioni di separazione: 1) I coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di rispetto. La casa coniugale verrà assegnata alla signora Parte_2 ; 2) Gli istanti sono entrambi patrimonialmente ed economicamente autosufficienti. Non percepiranno, reciprocamente, qualsiasi forma di mantenimento e/o sostentamento economico;
3) Entrambi i coniugi presteranno, reciprocamente, il consenso all'espatrio in favore dell'altro, impegnandosi a fare quanto necessario per rendere concretamente operante tale diritto."
All'udienza del 23/4/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo e il Tribunale, con sentenza non definitiva in pari data, ha dichiarato la separazione personale dei coniugi alle condizioni come sopra descritte e ha impartito, con ordinanza sempre del 23.4.2025, i provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con riguardo alla domanda di divorzio.
All'udienza del 17.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo i termini del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa delle parti di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta.
Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato iscritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di RN (LT) dell'anno 2022, al n. 16,
parte II, Serie A;
con sentenza depositata il 23.4.2025 è stata dichiarata la separazione personale delle parti.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate.
A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra le parti sia venuta meno senza possibilità di ricostituzione. Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c.
1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970.
Nulla osta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le intese delle parti sono conformi alla legge e non vi sono figli minori o maggiori non autonomi.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 260/2025 R.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➤ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RN (LT) il
30/07/2022, dai coniugi Parte_1 e Parte_2 ;
ordina all'ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio - Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RN (LT) dell'anno 2022, al n. 16, parte II, Serie A;
riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
compensa le spese di lite.
Cassino, li 17/12/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi