Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4664 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di udienza di discussione del 11/06/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 14344/2024 R.G.
TRA
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. BRANDI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE presso il cui studio in Napoli elettivamente domicilia, giusta procura in atti RICORRENTE E in persona dell'Amministratore delegato Geom. Controparte_1 [...]
, rapp.ta e difesa dagli Avv. CUBUZIO MASSIMILIANO e CUBUZIO PAOLO MARIO CP_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 20.06.2024, parte ricorrente, alle dipendenze della società convenuta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato con mansioni di operaio al livello 4 del CCNL Metalmeccanica – Piccola Industria, con sede di lavoro presso , chiedeva di CP_3 accertare l'illegittimità, l'inefficacia e comunque la nullità del licenziamento intimato, con ogni conseguenza di legge, con effetto differito alla cessazione dello stato di malattia. Per l'effetto, chiedeva di ordinare alla società la reintegrazione nel posto di lavoro precedentemente CP_1 occupato e di condannare la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento fino a quella dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Chiedeva, altresì, di condannare la società convenuta al risarcimento degli ulteriori danni alla salute mentale e fisica del lavoratore subiti a causa del licenziamento illegittimo, da quantificarsi anche mediante C.T.U.; con vittoria di spese con attribuzione al procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi. Espletata prova per testi, la causa è decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che la motivazione che segue chiarirà. Il provvedimento estromissivo impugnato afferisce all'ultima contestazione disciplinare, consegnata il 29 Marzo 2024: “Ella dal 30 Gennaio 2024 risulta come dai numeri di protocollo dei certificati medici in nostro possesso, in malattia, e ad oggi l'ultimo certificato fornitoci è valido fino al 4 Aprile 2024. La scrivente società è venuta a conoscenza che ella in costanza di malattia sta svolgendo un'attività lavorativa presso terzi. L'attività che ella svolge presso terzi, reca un pregiudizio al rientro in servizio presso la nostra azienda, rallentando e ostacolando la sua guarigione e pertanto impedisce il pieno recupero dell'integrità psicofisica. Tale comportamento non le è consentito in quanto ella è legato alla scrivente società da un contratto di lavoro che le impedisce di assumere atteggiamenti in contrasto con le norme collettive, con gli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e di fedeltà, nonché con i doveri generali della correttezza e della buona fede, ex art. 1175 e 1375 c.c. che debbono presiedere all'esecuzione del contratto e che nel rapporto di lavoro, fondano l'obbligo in capo al lavoratore di tenere una condotta che non si riveli lesiva dell'interesse del datore di lavoro all'effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. La ulteriore attività che ella sta svolgendo durante la malattia
- Lo svolgimento di un'attività presso terzi;
- Violazione del CCNL di Categoria in particolar modo art. 69 (doveri tra le parti);
- La violazione del minimum eticum;
- Violazione dei doveri generali di correttezza, buona fede e di diligenza;
- La violazione degli obblighi contrattuali;
- La fraudolenta simulazione di malattia in quanto svolge una attività presso terzi
- Inidoneità della malattia a determinare uno stato di incapacità lavorativa
- Il venir meno del rapporto di fiducia;
La invitiamo pertanto a fornire le Sue giustificazioni entro giorni 5 dal ricevimento della presente riservandoci all'esito ogni ulteriore comunicazione e provvedimento così come previsto dal CCNL di categoria”. Ad esso ha seguito la lettera di licenziamento del 3.4.2024, impugnato dal ricorrente con atto ricevuto il 9.4.24 dalla società. Da un esame del ricorso, accanto alla impugnazione del licenziamento per assenza di giusta causa, l'istante allega di esser stato “da tempo vittima di atti vessatori sul luogo di lavoro, trasformando il rapporto di lavoro in una patetica contesa personale nei confronti del lavoratore, parte debole del rapporto contrattuale”, a tal fine richiamando degli episodi accaduti a far epoca dall'11.1.2024, che avrebbero, a dire della parte istante, causato un “ambiente lavorativo stressogeno” e sarebbero culminate in condotte vessatorie di parte datoriale costituenti, a prescindere dall'intento persecutorio, comportamenti contrari all'obbligo di tutela di cui all'art. 2087 c.c., ovvero cd. straining. Su tali basi ha proposto domanda di risarcimento degli ulteriori danni alla propria salute mentale e fisica subiti a causa del licenziamento illegittimo. Orbene, posto che le contestazioni del 13.01.2024 e 16.01.2024 - aventi ad oggetto il seguente addebito: violazione della normativa del CCNL di categoria;
assenze ingiustificate per i giorni 25 e 26 dicembre 2023; assenze ingiustificate per due giorni consecutivi;
inosservanza del turno di servizio;
recidiva infrabiennale delle assenze del 30 settembre e 1° novembre 2023; violazione della normativa;
violazione del minimum etico;
l'aver dichiarato circostanze inveritiere all'ente assicurativo e alla pubblica amministrazione – sono meramente richiamate in ricorso ad colorandum, senza che in ordine ad esse sia proposta domanda alcuna, bensì solo per provare la ricorrenza del detto ambiente stressogeno;
e posto che analogamente deve dirsi con riferimento alla lettera raccomandata del 06 febbraio 2024, con cui la contestava al lavoratore “la sua condotta CP_1 contraria alle norme imperative del CCNL di riferimento poiché recatosi al pronto soccorso in data 12.01.2024, sulla base dei fatti narrati dal lavoratore, la fattispecie veniva considerata come infortunio sul lavoro”; al fine di esaminare la giusta causa di licenziamento è stata svolta istruttoria orale. I testi escussi hanno reso le seguenti dichiarazioni:
- amico di lunga data del ricorrente e proprietario dell'autocarrozzeria sita in via Testimone_1 Pomigliano 175, in Somma Vesuviana, aperta con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 19,00, ha escluso che l'istante abbia mai lavorato presso la sua autocarrozzeria;
ha ammesso che il Pt_1 aveva frequentato quel sito in un periodo in cui stava attraversando delle difficoltà personali, ma “giusto per un caffè o una chiacchierata;
si tratteneva di più con mio fratello che ha una rivendita di auto e riparazioni a cui si accede passando attraverso la carrozzeria;
è l'unico accesso per andare da lui. Il negozio di mio fratello segue più o meno i miei orari di lavoro… Mio fratello abita in via Pomigliano 175 Somma Vesuviana e a detta abitazione si accede tramite il cancello della carrozzeria. Il ricorrente è mio cliente nonché amico;
quando veniva mi diceva che l'ingegnere con cui lui lavorava
“gli dava fastidio” ”.
- responsabile di cantiere e dipendente di parte resistente presso il sito di Napoli Testimone_2 Gianturco, ha ricordato che l'11.1.2024 si recò al binario 1 del unitamente ad entrambi gli CP_5 avvocati di parte resistente, l'ing. e il dott. per discutere di alcune questioni con Testimone_3 Per_1 il ricorrente, avendo “anche problemi a consegnare al ricorrente alcune comunicazioni”; ha escluso ogni atteggiamento aggressivo da parte di costoro verso il lavoratore;
ha ricordato “che il ricorrente cacciò la carta d'identità per farci vedere l'indirizzo che corrispondeva a quello al quale noi indirizzavamo la corrispondenza”, che “il 29.1.24 il ricorrente era ritornato al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia, con turno 6/14. Non passò dal capoturno per ritirare l'ordine di servizio, ma gli operai lo trovarono presso il locale attrezzeria, seduto presso una sedia, che lamentava un dolore al petto. Arrivò il 118 che sottopose il ricorrente ai dovuti controlli;
dagli stessi non risultò nulla di anomalo, ma il ricorrente volle comunque salire in autombulanza. Da quel giorno in poi non l'ho più visto a lavoro, credo si sia assentato per malattia”; che “è prassi recarsi presso un binario da un lavoratore in caso di necessità di comunicazione, anche unitamente ai legali della società e all'ing. Tes
. Il dott. è il responsabile dell'ufficio del personale. Tanto in quanto l'ambiente di lavoro è Per_1 rumoroso e quindi è difficile comunicare con cellulare con chi lavora presso il sito”;
- amico di lunga data di parte ricorrente e fratello di , in merito Persona_2 Testimone_1 ai luoghi oggetto della relazione dell'agenzia investigativa Intercontinental s.r.l. richiamata nell'impugnato licenziamento, ha riferito con riferimento specifico alle foto ed ad un video prodotto dalla resistente;
più precisamente, escludendo che il ricorrente abbia mai lavorato per il fratello o all'interno della carrozzeria, ha ammesso che egli, quale amico di entrambi “sicuramente Tes_1 è passato presso la carrozzeria o a casa mia per chiacchierare e svagarsi, in quanto si lamentava del proprio principale”, pur non ricordando se ciò sia avvenuto quando era ancora dipendente o quando era già cessato il rapporto con la resistente. “La foto del 13.3.2024 file IMG 2094 rappresenta la discesa all'interno della quale è posta la carrozzeria. Il video di cui al documento n. 10 del 15.3.2024 rappresenta un uomo che attraversa il piazzale dove si trova un edificio;
l'edificio per la parte ricoperta di bianco indica lo spazio che al di sotto è occupato dalla carrozzeria di mio fratello, mentre la parte ricoperta di rosso al di sotto ha il mio appartamento. Andando dietro alla parte ricoperta di rosso si entra all'interno del mio garage. Dunque, la discesa dalla quale si accede al mio garage non corrisponde a quella discesa rappresentata nella prima foto che lei mi ha mostrato. La foto in esame indica quella discesa che si trova subito dopo il cancello a sinistra sotto la parte bianca, nel video al punto 00.35(secondi dall'inizio del video). Nel mio garage io ho una vendita di auto e faccio qualche riparazione alle auto che vendo. Il ricorrente non ha mai lavorato presso questo garage né per mio conto”.
- infine, responsabile dell' avendo effettuato Testimone_4 Controparte_6 i rilievi che hanno portato alla redazione della relazione investigativa del marzo 2024, ha spiegato che “l'auto del ricorrente veniva parcheggiata all'esterno dell'officina o, meglio, nel vicoletto posto prima del cancello all'interno del quale era posta la carrozzeria. Io vedevo in tutti i giorni in cui ho fatto i miei sopralluoghi il ricorrente superare il cancello, attraversare il piazzale, non entrare mai all'interno della palazzina e andare più avanti nel piazzale, girare a sinistra…. La foto del 13.3.2024 file IMG 2094 rappresenta la discesa all'interno della quale era posta la carrozzeria, che si trovava sulla sinistra dopo aver attraversato il piazzale. La foto del 15.3.2024 in “altri scatti” rappresenta la palazzina posta a sinistra entrando nel piazzale, che il ricorrente superava per recarsi nella sua parte posteriore;
la terza e quarta foto di “altri scatti” rappresenta l'ingresso della carrozzeria, la quinta foto rappresenta il percorso che vedevo fare al ricorrente. La foto del 15.3.2024 IMG 2035 rappresenta il percorso che io vedevo fare al ricorrente… La foto IMG 2036 indica il ricorrente che, attraversato lo spazio libero dopo il cancello, gira a sinistra ed entra nella carrozzeria. In uscita, sempre intorno alle 16,50 circa, dalla mia postazione vedevo il ricorrente uscire da quell'angolo e poi prendere l'auto che si trovava nel vialetto;
indi lo stesso tornava a casa. Il ricorrente non è mai entrato nella palazzina. Non so chi abita nella palazzina in esame. Il video di cui documento 10 in atti di parte resistente meglio rappresenta il percorso che vedevo fare al ricorrente;
la persona che si vede camminare è il ricorrente. Ho eseguito i rilievi esterni, non ho mai visto il ricorrente lavorare all'interno della carrozzeria. Riconosco altresì il percorso seguito di cui all'altro documento n. 10 del 18.3.2024. Il ricorrente indossava sempre una tuta blu, un giubbotto se ben ricordo con il logo della società ed un cappellino calato sulla testa;
lo si vede anche nelle fotografie in atti”. Orbene, posto che deve reputarsi pacifico, alla luce di quanto dichiarato dai testi di entrambi le parti, che la foto del 13.3.2024 file IMG 2094 rappresenti la discesa all'interno della quale è posta la carrozzeria, e ritenuto provato che il ricorrente non vi si recava, ma accedeva semmai al garage di la cui discesa non corrisponde alla discesa di accesso all'autocarrozzeria, ed è post Persona_2 nella parte sottostante il tetto ricoperto di rosso;
ritenuto che
non può dirsi raggiunta la prova dello svolgimento di attività lavorativa del ricorrente per conto di terzi, né di conseguenza alcuna violazione dei doveri generali di correttezza, buona fede e diligenza, o di obblighi contrattuali;
non potendosi ritener provata alcuna fraudolenta simulazione di malattia, non essendo emerso in giudizio né provato che la malattia, di contro comprovata dai certificati medici in atti, abbia lasciato permanere uno stato di idoneità al lavoro che sia stato “sfruttato” fraudolentemente dall'istante; reputa il giudicante che non ricorra la giusta causa di licenziamento. Al contempo, considerato che non può reputarsi, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi o delle prove in atto, provato che vi sia stato un “ambiente lavorativo stressogeno” cagionato da condotte vessatorie di parte datoriale verso il ricorrente, e ciò in quanto, in mancanza di prova raggiunta circa la “forte pressione psicologica” esercitata nei di lui confronti in data 11.1.2024 dalla compagine datoriale, in persona dei soggetti individuati in ricorso, o circa il comportamento datoriale di cambio dei turni in modo vessatorio ossia non giustificato oggettivamente o esercitato unicamente nei confronti dell'istante ed a suo discapito, non è ravvisabile alcun nesso tra i fatti riferiti (e non provati) e lo stato di salute del ricorrente;
per tali ragioni la domanda di risarcimento del danno va disattesa, non potendosi provvedere a nomina di CTU medico-legale. Quanto alle conseguenze dell'accoglimento della domanda di impugnativa di licenziamento, reputa il giudicante applicabile l'art. 18 comma 4 Stat. Lav., non ricorrendo la giusta causa addotta dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato;
la domanda principale va accolta come in dispositivo, anche con riferimento alle spese di lite, che seguono la soccombenza di parte resistente, previa compensazione per 1/3 atteso il limitato accoglimento della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, annulla il licenziamento intimato al sig. Parte_2
in persona del legale rapp.te p.t., e per l'effetto condanna quest'ultima alla reintegra del
[...] ricorrente nel posto di lavoro da lui precedentemente occupato, nonchè al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento (7.6.2024) fino a quella di effettiva reintegra, nei limiti di cui alla norma richiamata in motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, e con condanna al versamento della contribuzione assistenziale e previdenziale;
- rigetta nel residuo;
- condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, che, compensate per 1/3, liquida nel residuo in €. 3.086,00, oltre CPA, IVA e spese forfettarie come per legge con attribuzione all'avv. Brandi Giuseppe. Così deciso in Napoli l'11.6.2025
Il Giudice
dr.ssa Roberta Manzon