CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/07/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 114/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 18/01/2024 al n. 114/2024 r.g. promossa da:
HI (C.F. ) elettivamente domiciliato presso Pt_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. DI FALCO ADRIANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. FALDI ENRICO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze in data 13.12.2023 e pubblicata in data 14.12.2023; trattenuta in decisione e rimessa al collegio con ordinanza emessa dal consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 8.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Firenze, previa riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere la domanda di risarcimento spiegata da Parte_2 nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultimo,
[...] CP_1 all'integrale risarcimento dei danni in favore dell'appellante, nella misura di
€.10.000,00, o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata e appellante incidentale: “Voglia la Corte di Appello di
Firenze, previa ogni indagine ritenuta necessaria e ogni declaratoria in fatto e in diritto, richiamati tutti gli atti e i documenti del giudizio di I grado, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_2 diritto;
riformare, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , CP_1
l'ordinanza n. 10941/2023 del Tribunale di Firenze nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare al Parte_2 pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate secondo la normativa vigente;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_2 risarcimento dei danni da lite temeraria a favore di , da liquidarsi d'ufficio CP_1 in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo la normativa vigente, oltre rimborso forfettario per spese genarli, IVA e CPA come per legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
proponendo gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con la CP_1 quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni conseguenti a una denuncia-querela che aveva sporto nei suoi confronti e CP_1 alla quale era seguito un processo penale concluso con un sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il aveva esposto che, a Parte_2 seguito di una discussione avuta con l'allora collega presso i locali CP_1 dell'Autocarrozzeria Jolli Due s.r.l. di cui entrambi erano dipendenti, quest'ultimo, in data 23.05.2017, aveva presentato una denuncia-querela nei confronti del UT per
“minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili” chiedendo che il medesimo venisse perseguito penalmente per il reato di cui all'art. 612 c.p.; da tale querela era scaturito il procedimento penale R.G.N.R. n. 2345/2017 che si era concluso con la sentenza n. 1330/2021 del giudice di pace di Firenze che lo aveva assolto con la formula
“perché il fatto non sussiste”. Deducendo che tale vicenda gli aveva causato rilevanti danni patrimoniali e non patrimoniali, il aveva chiesto la condanna di Parte_2 CP_1
alla corresponsione della complessiva somma di € 10.000,00.
[...]
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale riteneva che, nel caso in esame, “sebbene durante la discussione verbale sia che si espressero in dialetto, come Parte_2 CP_1 riferisce il testimone che non specifica in quale dialetto, in considerazione delle Tes_1 origini pugliesi di è molto probabile che siano sorti in equivoci o Parte_2 CP_1 travisamenti sul reale contenuto di alcune espressioni utilizzate da che possono Parte_2 verosimilmente aver inciso – escludendola - sulla “mala fede” richiesta dal delitto di calunnia fra i suoi elementi costitutivi”. Esclusa la fattispecie della calunnia, aggiungeva che “la persona assolta può richiedere il rimborso per le spese legali sostenute per difendersi nel giudizio penale, solo nel caso in cui il denunciante abbia operato in modo temerario, cioè con colpa grave, ipotesi che questo giudice ritiene essere accaduta;
difatti ha ammesso dinanzi al Giudice di Pace di essersi recato verso le ore 12 CP_1 del 28.4.2017 a presentare la denuncia presso i Carabinieri, appena due ore dopo
l'accaduto, dunque non attendendo nemmeno un giorno per consentire che l'agitazione per l'accaduto si attenuasse e non incidesse sulla narrazione dei fatti ai CC dell'episodio
(si parla in questi casi di “denunce fatte a cuor leggero” ovvero con avventatezza e imprudenza)”. Tuttavia, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il primo giudice escludeva il diritto del UT ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in sede penale in quanto ai sensi dell'art. 542 c.p.p. avrebbero dovuto essere richieste nell'ambito del medesimo processo a cui si riferivano.
Il primo giudice disponeva, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivata sulla base della sussistenza della colpa grave del per aver CP_1 presentato una denuncia risultata infondata.
Esponeva l'appellante che l'ordinanza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) erronea esclusione della condotta calunniosa del di cui sussistevano gli CP_1 elementi oggettivo e soggettivo;
conseguente erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni per avere l'appellato falsamente accusato il UT di aver posto in essere “minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili” in danno del primo.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata ordinanza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante avverso l'ordinanza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per il seguente motivo: 1) erronea compensazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere poste a carico del stante il rigetto della domanda attorea in primo grado e l'assenza di Parte_2 alcuna colpa grave a carico del . CP_1
L'appellato - appellante incidentale chiedeva quindi che la Corte accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio con ordinanza emessa dal consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 8.07.2025 e quindi decisa dal Collegio in camera di consiglio.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestata la verificazione del fatto storico consistente nel diverbio intercorso tra e Parte_2 CP_1 in data 28.04.2017, presso i locali della Autocarrozzeria Jolly Due, di cui entrambe le parti erano all'epoca dipendenti. In particolare, non è controverso che la lite, avvenuta alla presenza di testimoni, aveva assunto toni accesi e che nel corso della stessa le parti si erano scambiate, urlando, una serie di frasi anche in dialetto (pugliese, quanto al
. Parte_2
E' documentato in atti che a seguito di tale discussione, entrambe le parti ricevevano dal datore di lavoro una contestazione disciplinare ex art. 7 legge 300/1970 cui seguiva la sanzione del rimprovero scritto.
Risulta quindi dalla documentazione in atti che in data 23.05.2017 sporgeva CP_1 denuncia querela nei confronti del UT per il reato di minaccia, per avere quest'ultimo proferito al suo indirizzo in occasione del predetto diverbio la frase intimidatoria “ti uccido… ti scanno…sei un ladro” e per aver comunque posto in essere nei confronti del “minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili” sul luogo CP_1 di lavoro. Incardinato il relativo procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Firenze, con decreto in data 13.11.2017, era stata disposta la citazione diretta a giudizio del UT davanti al Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 c.p. 'perché pronunciando le seguenti parole '…ti uccido…ti scanno' minacciava un ingiusto danno al collega di lavoro Il relativo processo, incardinato davanti al Giudice di CP_2
Pace di Firenze, nell'ambito del quale il si era costituito parte civile, si concludeva CP_1 con la sentenza n° 1330/21 con la quale il era assolto “perché il fatto non Parte_2 sussiste”. In particolare, il giudice penale, istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali, affermava che la versione dei fatti riferita dal non aveva trovato CP_1 riscontrato nell'istruttoria dibattimentale in quanto i testimoni escussi avevano sì confermato di aver visto le parti litigare, ma di non aver sentito proferire frase minacciose.
A seguito della suddetta assoluzione dal reato ascritto, il ha citato il a Parte_2 CP_1 giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta condotta calunniosa.
La controversia ha ad oggetto, dunque, la natura calunniosa della denuncia presentata dal , la qualificabilità in termini di fatto illecito della sua condotta ex art. 2043 c.c. CP_1
e la sussistenza o meno dei conseguenti danni arrecati al UT.
2.Il motivo di appello principale: il danno da calunnia - Con l'unico motivo di appello principale il ha rilevato l'erroneità del rigetto della domanda di Parte_2 risarcimento danni conseguenti al reato di calunnia asseritamente posto in essere dal
. CP_1
Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal Parte_2
“[…] con riferimento ai danni che l'imputato avrebbe subito dall'accusa altrui, poi dimostratasi infondata, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per il loro riconoscimento, affermando che il querelato-imputato assolto può agire nei confronti del querelante per ottenere ristoro dei danni subiti soltanto se vi sono gli estremi della calunnia o della colpa grave, che rappresentano due deroghe al principio generale per cui occorre tutelare il diritto di ciascun cittadino di agire per difendere i propri diritti. Se venisse stabilita una sanzione per l'azione giudiziaria questo diritto sarebbe limitato, anche nel caso in cui fosse infondata;
inoltre, durante il processo penale, l'azione non viene portata avanti solo dalla parte, come in una causa civile, bensì dallo Stato
(rappresentato dalla Procura della Repubblica) al quale non può essere mossa censura per tale profilo. Ebbene, non si verte in alcuno di questi casi.
Calunnia: l'imputato assolto deve dimostrare che il denunciante ha agito con l'intenzione di creare un danno all'altro nonostante sapesse che era innocente ancor prima di denunciarlo e certamente nel caso di specie non vi è calunnia, poiché, sebbene durante la discussione verbale sia che si espressero in dialetto, come riferisce il Parte_2 CP_1 testimone che non specifica in quale dialetto, in considerazione delle origini Tes_1 pugliesi di è molto probabile che siano sorti in equivoci o travisamenti Parte_2 CP_1 sul reale contenuto di alcune espressioni utilizzate da che possono Parte_2 verosimilmente aver inciso – escludendola - sulla “mala fede” richiesta dal delitto di calunnia fra i suoi elementi costitutivi”. L'appellante ha lamentato l'erroneità della detta statuizione del primo giudice evidenziando che, se il non avesse capito il significato esatto delle parole proferite CP_1 nei suoi confronti dal in dialetto, non avrebbe dovuto attribuirgli un significato Parte_2 minaccioso. Inoltre, l'appellante ha dedotto come la detta condotta fosse da ritenere connotata dal dolo di calunnia, atteso che “non è desumibile lo stato di agitazione di
al momento della presentazione della querela, in quanto, durante detto arco di CP_1 tempo, ha avuto il tempo necessario per ponderare e considerare compiutamente CP_1 il fatto del 28.04.2017, atteso che ha depositato la querela, innanzi ai Carabinieri CP_1 di Signa, in data 23.05.2017, ossia circa un mese dopo il fatto del 28.04.2017”.
Il motivo è da ritenere infondato per come di seguito specificato.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo
Cass. n° 12875/2025, conf. Cass. 30/11/2018, n. 30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271,
Cass. n. 15296 del 31/05/2024) la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come questo principio abbia un duplice fondamento: da un lato, si giustifica in relazione all'esigenza di favorire (e non già di scoraggiare) l'adempimento, da parte dei privati cittadini, del dovere civico di segnalare la sussistenza di fatti criminosi;
dovere che trova rispondenza nell'interesse pubblico alla repressione dei reati e che rischierebbe evidentemente di essere frustrato se il denunciante andasse incontro a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o infondata;
dall'altro lato detto principio trova una ulteriore ratio giustificativa nel rilievo che, al di fuori dell'ipotesi della denuncia, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, organo titolare di tale azione, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia e danno eventualmente subito dal denunciato.
I rilievi che precedono inducono a reputare manifestamente infondate le censure formulate con il primo motivo di appello principale, atteso che, per come di seguito specificato, nella fattispecie non sono stati provati i presupposti della calunnia. La calunnia, invero, è descritta dall'art. 368 c.p. come la condotta di chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (o simula a carico di lui le tracce di un reato).
Nel caso di specie con la denuncia querela presentata il 23/05/2017 presso la Stazione dei Carabinieri di Signa, esponeva quanto segue: “[…] i gravi fatti che CP_1 intendo denunciare si ripetono ormai quotidianamente da quando sono stato assunto.
Per tutto questo tempo infatti sono oggetto di minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili da parte del mio collega di lavoro anch'egli Parte_2 dipendente della “Jolly due”. Il UT mi minaccia continuamente proferendo le seguenti gravi frasi intimidatorie “Ti uccido, ti scanno”. In merito a ciò possono fornire testimonianza i miei colleghi di lavoro che di volta sono presenti e che potranno essere sentiti, a conferma, dagli organi inquirenti. In particolare, credo di aver capito, che il motivo principale di risentimento nei miei confronti da parte del sia dovuto al Parte_2 fatto che io ho accettato un contratto di lavoro proposto dalla “Jolly due” che mi corrisponde € 1.200 mensili circa che a suo dire non avrei dovuto accettare. Sono a conoscenza che per analoghi comportamenti il sempre a causa del suo Parte_2 comportamento aggressivo nei confronti di tutti i dipendenti ha litigato anche fisicamente con un altro collega di lavoro . Anche da un altro collega di Persona_1 lavoro si è addirittura licenziato pur di non avere più a che fare con lui. Il Persona_2
UT pone in essere tali comportamenti minacciosi e vessatori anche nei confronti degli altri colleghi di lavoro. Per tali gravi fatti, recentemente ho ricevuto una lettera di richiamo da parte della Direzione della società Jolly Due a cui ho fornito risposta con raccomandata A/R. Per quanto sopra esposto vivo nel terrore che il UT possa mettere in atto le gravi minacce di morte proferite nei miei confronti, considerato il suo atteggiamento villento e persecutorio. Con la presente intendo sporgere formale querela nei confronti di di cui non conosco le generalità ma, come già detto Parte_2
è dipendente della “Jolly Due”, per il reato di cui all'art. 612/2° comma c.p. e altri reati che saranno eventualmente accertati e perseguibili a querela di parte […]” (cfr. doc. 2 atto di citazione primo grado).
Nel verbale di ratifica della predetta denuncia, il precisava che “l'ultimo episodio CP_1 durante il quale ho subito le minacce del risale al 28.04.2017 allorquando Parte_2 verso le ore 08:30-9:00, mentre mi trovavo al lavoro presso la carrozzeria citata, mi si avvicinava il collega dicendomi: TI UCCIDO… TI SCANNO… SEI UN Parte_2 LADRO…ed altre parole offensive nel suo dialetto pugliese che poco comprendo. Il motivo del suo comportamento era dovuto al fatto che la sera precedente avevo prelevato ed utilizzato due cavalletti in ferro per appoggiare un paraurti che stavo smontando. Preciso che tale attrezzatura è di proprietà della ditta da cui entrambi dipendiamo e che la stavo utilizzando per motivi di lavoro. Dopo un breve litigio, nell'ambito del quale gli chiedevo cosa volesse da me, considerato anche che ha le mie stesse mansioni all'interno del luogo di lavoro, interveniva un terzo collega e cioè che mi invitava a lasciar perdere. Inoltre poco distante, in fondo Controparte_3 all'officina c'era il collega che, nel sentire le urla del HI e le Controparte_4 risposte del sottoscritto, si voltava per capire cosa stesse accadendo. A seguito di tale episodio ho ricevuto una lettera da parte della ditta, alla quale ho risposto ed infine sono stato sanzionato con un rimprovero scritto […].Purtroppo il comportamento del
HI è sempre stato aggressivo un po' con tutti e temo possa mettere in atto le sue minacce” (cfr. doc. 3 atto di citazione primo grado).
La sentenza penale n. 1330/2021 emessa dal Giudice di Pace di Firenze ha assolto il
UT dal reato di minaccia per insussistenza del fatto motivando come segue: “[…] all'esito della fase istruttoria del procedimento, deve rilevarsi come, in relazione all'episodio specifico, la tesi accusatoria è rimasta del tutto confinata nella versione resa dal , senza che sia emersa dal dibattimento processuale la conferma del fatto;
in CP_1 particolare la p.o., operaio di un'autocarrozzeria, lamentava di come quel giorno avesse appena timbrato l'ingresso, e recatosi alla propria postazione avesse trovato il parafango verniciato il giorno prima, e da lui poggiato sopra due cavalletti per farlo asciugare, posato in terra ed i cavalletti spostati in altro luogo. Poco dopo si avvicinava il che lo redarguiva per avergli sottratto i “suoi” cavalletti, minacciandolo con Parte_2 le frasi indicate nell'imputazione. Precisava che non era la prima volta e che in più circostanze avesse tenuto nei suoi riguardi un comportamento intimidatorio. L'episodio veniva però descritto in altri termini dai colleghi presenti, e , i quali hanno Tes_1 CP_3 sì visto i due litigare, ma di non aver sentito proferire frasi minacciose, né tantomeno visto questi ultimi venire alle mani. Il quadro probatorio raccolto, peraltro, non appare confortato da ulteriori riscontri probatori, ed in tale insufficienza questo decidente ritiene che la prova della colpevolezza dell'imputato sia rimasta in dubbio […]”.
Ciò posto, sotto il profilo del rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, va richiamato il principio secondo il quale “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.c.. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica” (cfr. Cass. n.17316 del 03/07/2018).
Pertanto il giudice civile, al di fuori delle ipotesi in cui l'illecito penale coincida materialmente con quello civile e costituisca un giudicato esterno, può liberamente utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale, al fine di ricostruire "allo scopo" i fatti oggetto della decisione e di procedere a una nuova valutazione del comportamento assunto dal denunciante.
Dunque la pronuncia del giudice penale dibattimentale avente ad oggetto il reato presupposto (ex art. 612 c.p.), pur passata in giudicato, non vincola il giudice civile nella valutazione della differente condotta calunniosa del denunciante, in funzione della quale è stato chiesto il risarcimento del danno. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale con riferimento al reato presupposto (cfr. Cass. n. 24475 del 2014).
Nel caso di specie il fatto storico oggetto della denuncia del cui è seguito il rinvio CP_1
a giudizio del ovvero il fatto che si fosse verificato un acceso alterco tra i due, Parte_2 con scambio di frasi pronunciate a voce alta, è risultato veritiero e non è stato del resto messo in dubbio dal giudice penale che ha assolto il ritenendo che Parte_2 dall'istruttoria non fosse risultato provato che lo stesso avesse proferito frasi a contenuto minaccioso. In particolare, in sede di dichiarazioni testimoniali, all'udienza del 11/01/2021, il teste , all'epoca dei fatti collega delle parti, ha Controparte_4 affermato di ricordare di aver visto il e il discutere esponendo: 'ricordo CP_1 Parte_2 che i due si sono litigati, non so le motivazioni, ho sentito che si sono urlati in dialetto
e non ho capito, urlavano entrambi”. Precisava quindi: 'ero a lavorare con una macchina
e ho sentito urlare, fui sentito dai Carabinieri'.
Successivamente risentito, il medesimo teste specificava: '…quel giorno ricordo di averli visti discutere;
parlavano in dialetto e mi è sfuggito il senso della discussione, non ricordo di aver sentito minacce”.
Analoghe circostanze venivano confermate anche dal teste , anch'esso Controparte_3 all'epoca dei fatti collega delle parti, il quale, sentito all'udienza dell'11.01.2021, dichiarava quanto segue: “ricordo di una discussione. Non ci furono frasi minacciose, ricordo una discussione nello spogliatoio in cui alzarono la voce, io ero in carrozzeria
[…] Sono stato collega dal 2006 al 2013 col non avevamo le stesse mansioni, Per_3 io ero montatoio. Non ho mai avuto discussioni con lui, ci sono sempre andato d'accordo.
Tranne questa discussione non ricordo altre tra e ”. Parte_2 CP_1 Se dunque entrambi i testi hanno confermato l'acceso litigio tra le parti, il primo ha riferito di non aver compreso il contenuto della conversazione sottolineando che erano pronunciate frasi in dialetto di cui non conosceva il senso, mentre il secondo ha sì escluso di aver sentito proferire frasi minacciose, ma ha anche sottolineato di trovarsi in carrozzeria, mentre la discussione avveniva nello spogliatoio, così potendosi inferire che tale ultimo teste non aveva seguito da vicino tutto lo svolgimento dello scambio di frasi tra i due litiganti.
In definitiva, dalle deposizioni testimoniali è possibile ricavare che certamente vi fu una discussione accesa tra le parti (come peraltro confermato dallo stesso , ma Parte_2 non è possibile ricavare quale sia stato l'esatto contenuto dell'intera discussione, tanto più che è risultato che il parlava in dialetto, con conseguente possibile rischio Parte_2 del suo interlocutore di travisare e fraintendere il reale significato delle parole pronunciate, sicuramente condizionato dai toni accesi e dall'atteggiamento ostile con cui la discussione si dipanava, come condivisibilmente sottolineato dal Tribunale.
Per quanto concerne poi l'elemento soggettivo, il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, si presenta solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è, dunque, esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione (cfr. Cass. pen sent n. 29117 del 15/06/2012).
Nel caso di specie il fatto che tra le parti sia effettivamente intervenuta una discussione dai toni concitati, nell'ambito della quale sono state pronunciate dal frasi in Parte_2 dialetto, integrano circostanze tali da far ritenere che il ne abbia effettivamente CP_1 frainteso il significato, percependo un contenuto minaccioso nei suoi confronti, dati anche i toni accesi della conversazione. In tal senso non può ritenersi provato l'elemento soggettivo che deve connotare la condotta calunniosa, ovvero la consapevolezza di dell'innocenza di già al momento della presentazione CP_1 Parte_2 della denuncia e la volontà di accusarlo ingiustamente. Né in senso contrario rileva il fatto che la denuncia sia stata presentata a circa un mese di distanza dai fatti, circostanza che di per sé sola non è idonea a superare le argomentazioni di cui sopra ed a far ritenere il dolo della calunnia;
semmai anzi qusto iato temporale induce a ritenere del tutto fuori luogo la valutazione del primo giudice secondo cui il CP_1 avrebbe sporto denuncia “a cuor leggero”, ovvero con avventatezza e imprudenza.
Detto questo, al di fuori dell'ipotesi della calunnia, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a carico del denunciante, mentre, per contro, essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, secondo che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d'ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (in tal senso consolidata giurisprudenza cfr. Cass., 20/10/2003, n.
15646, Cass., 30/11/2018, n. 309989, Cass. n. 13093 del 13/05/2024).
Il motivo di appello principale merita dunque di essere respinto.
L'esclusione dell'an del danno deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori questioni attinenti alla quantificazione del medesimo danno.
3.Il primo motivo di appello incidentale: la regolamentazione delle spese di lite del primo grado - Con l'unico motivo di appello incidentale, il ha lamentato CP_1
l'ingiusta compensazione delle spese di lite di primo grado, motivata dal primo giudice
“Per la ritenuta sussistenza della colpa grave di nell'aver presentato una denuncia CP_1 infondata”.
Secondo l'appellante incidentale “nessuna colpa grave è imputabile a . Non CP_1
è vero, intanto, quello che afferma il Giudice di I grado, cioè che la denuncia sia stata proposta due ore dopo il fatto. I documenti allegati confermano che la denuncia è stata proposta a distanza di quasi un mese dalla lite […] In ogni caso, comunque, la colpa grave non sussisterebbe, tenuto conto dei fatti emersi nel giudizio penale e della formula dell'assoluzione di che è stata richiamata”. Parte_2
A tale proposito l'appellante incidentale ha riferito alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado, la parte di motivazione con la quale il Tribunale ha escluso la risarcibilità delle spese del processo penale, esponendo: 'nel caso in cui non viene riconosciuta la calunnia – come nel caso in esame - la persona assolta può richiedere il rimborso per le spese legali sostenute per difendersi nel giudizio penale, solo nel caso in cui il denunciante abbia operato in modo temerario, cioè con colpa grave, ipotesi che questo giudice ritiene essere accaduta;
difatti ha ammesso dinanzi al Giudice di CP_1
Pace di essersi recato verso le ore 12 del 28.4.2017 a presentare la denuncia presso i
Carabinieri, appena due ore dopo l'accaduto, dunque non attendendo nemmeno un giorno per consentire che l'agitazione per l'accaduto si attenuasse e non incidesse sulla narrazione dei fatti ai CC dell'episodio (si parla in questi casi di “denunce fatte a cuor leggero” ovvero con avventatezza e imprudenza).
In questo caso, però, il risarcimento delle spese processuali doveva essere richiesto al
Giudice penale che ha concluso il processo con l'assoluzione e non al Giudice civile.
La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale ex art. 542 c.p.p. ed è obbligatorio per il giudice penale provvedere quando ne sia fatta domanda, poiché nel processo penale, in tema di regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 427 c.p.p. si debbono applicare le norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., con l'unico limite costituito dal divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa.
È principio pacifico quello per cui “la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale ed è obbligatorio provvedersi solo quando ne sia fatta domanda” (Cass. sez. III civ., n.
1748 del 7.2.2012)”.
In tal modo l'appellante incidentale disserta in ordine all'insussistenza della colpa grave per escludere i presupposti della compensazione delle spese del processo civile, utilizzando argomentazioni inerenti le spese del processo penale da porre, astrattamente, a carico del querelante nei casi previsti dall'art. 542 c.p.p..
Ciò posto, il motivo di appello è fondato, anche se la condivisibile erroneità della integrale compensazione delle spese di lite passa attraverso non la valutazione della sussistenza della colpa dell'attore nell'aver proposto una denuncia che ancorchè non calunniosa era stata ritenuta avventata (argomento che, come detto, poteva rilevare unicamente riguardo alle spese del processo penale, la cui condanna doveva all'evidenza essere richiesta dal al giudice penale, come previsto dalla norma), bensì la Parte_2 verifica dei presupposti cui le norme codicistiche limitano la possibilità del giudice civile di disporre la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, giusta o sbagliata che fosse la valutazione del primo giudice circa il fatto che il avesse agito con colpa grave nel presentare una denuncia rivelatasi CP_1 infondata, quel che è certo è che il Tribunale non poteva disporre la compensazione delle spese del giudizio risarcitorio per tale motivo.
L'art. 92 c.p.c., nella sua ultima formulazione già vigente ratione temporis, prevede la compensazione delle spese 'se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…' Su quest'ultima formulazione della norma è intervenuta la Corte Costituzionale che con pronuncia n° 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Alla luce della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del 18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti
e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Si comprende, dunque, che l'intervento della Corte Costituzionale, sebbene vada ad allargare l'ambito applicativo della disposizione, riconoscendo alle ipotesi nominate una funzione paradigmatica, fa sempre e comunque riferimento a fattispecie analoghe a quelle menzionate, “riconducibili alla stessa ratio giustificativa”, cioè situazioni impreviste ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste, le quali potrebbero costituire una remora a far valere i proprio diritti (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Nel caso di specie, in cui la domanda della parte attrice è stata interamente respinta, senza che la fattispecie esaminata concernesse alcuna questione nuova o oggetto di revirement giurisprudenziale, non sussiste alcuno dei presupposti per compensare, neppure parzialmente le spese di lite. Certamente la valutazione del comportamento di una delle parti con riferimento alla vicenda di merito non è elemento che può essere valorizzato in tal senso, peraltro in contrasto con il principio di soccombenza. In accoglimento dell'appello incidentale, la parte attrice , deve dunque essere Parte_2 condannata a pagare al le spese di lite del primo grado, in applicazione del detto CP_1 principio di soccombenza.
Come è stato, invero, rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, fatte salve le eccezioni sopra segnalate, “l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento”
(cfr. Corte Cost. n. 77/2018 e in senso conforme cfr. anche Cass. Civ. sez. I, ordinanza
n. 21823 del 29/07/2021).
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
4.Le spese di lite e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. – La parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante principale ex art. 96 c.p.c. Tale domanda CP_1 tuttavia non può trovare accoglimento perché l'appello è risultato semplicemente infondato (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite), e non pretestuoso e “tale da integrare un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale”, così come richiesto per la condanna per lite temeraria ex art. 96 co III
c.p.c. (cfr. Cass. n° 38528/2021; Cass. n° 22208/2021), tanto che per respingerlo si sono dovuti affrontare plurimi profili, sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti, sia all'inquadramento in diritto.
Neppure sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 co I c.p.c. non avendo l'appellato/appellante incidentale provato il danno concretamente subito come conseguenza del presente giudizio, come richiesto dalla norma.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va in primo luogo premesso come la statuizione sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in base all'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non influisce sulla statuizione in punto di spese di lite. In proposito la Cassazione ha infatti spiegato come “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.
Tale indirizzo è stato poi ribadito anche più di recente (cfr. Cass. 18036/22), con orientamento, a questo punto consolidato, dal quale non v'è ragione di discostarsi.
Ciò detto, atteso che l'appello principale è stato respinto, con conferma della decisione di merito del primo giudice, con accoglimento del gravame incidentale, limitato al motivo concernente le spese di primo grado, dovranno in questa sede essere liquidate le spese del secondo grado (oltre a quelle del primo, non ex art. 336 c.p.c. , ma in accoglimento del gravame, per come sopra già specificato).
Considerato l'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico del UT.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata integralmente respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale condanna a rifondere a Parte_2
le spese di lite di primo grado che si liquidano in euro 5.077,00 per CP_1 compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3)conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) respinge la domanda dell'appellante incidentale di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c.;
5) condanna parte appellante principale a rifondere a parte Parte_2 appellata/appellante incidentale le spese di lite del presente grado, che CP_1 vengono liquidate in complessivi € 3966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.07.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Maria Teresa Paternostro Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 18/01/2024 al n. 114/2024 r.g. promossa da:
HI (C.F. ) elettivamente domiciliato presso Pt_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. DI FALCO ADRIANO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'Avv. RUSSO ANTONIO e dell'avv. FALDI ENRICO che lo rappresentano e difendono come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE- avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze in data 13.12.2023 e pubblicata in data 14.12.2023; trattenuta in decisione e rimessa al collegio con ordinanza emessa dal consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 8.07.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'On.le Corte d'Appello di Firenze, previa riforma dell'ordinanza impugnata, accogliere la domanda di risarcimento spiegata da Parte_2 nei confronti di e, per l'effetto, condannare quest'ultimo,
[...] CP_1 all'integrale risarcimento dei danni in favore dell'appellante, nella misura di
€.10.000,00, o in quella, maggiore o minore, ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio”;
Per la parte appellata e appellante incidentale: “Voglia la Corte di Appello di
Firenze, previa ogni indagine ritenuta necessaria e ogni declaratoria in fatto e in diritto, richiamati tutti gli atti e i documenti del giudizio di I grado, contrariis reiectis, respingere integralmente l'appello proposto da perché infondato in fatto ed in Parte_2 diritto;
riformare, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da , CP_1
l'ordinanza n. 10941/2023 del Tribunale di Firenze nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare al Parte_2 pagamento delle spese del primo grado di giudizio liquidate secondo la normativa vigente;
condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al Parte_2 risarcimento dei danni da lite temeraria a favore di , da liquidarsi d'ufficio CP_1 in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo la normativa vigente, oltre rimborso forfettario per spese genarli, IVA e CPA come per legge”.
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_2
proponendo gravame avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con la CP_1 quale il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni conseguenti a una denuncia-querela che aveva sporto nei suoi confronti e CP_1 alla quale era seguito un processo penale concluso con un sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il aveva esposto che, a Parte_2 seguito di una discussione avuta con l'allora collega presso i locali CP_1 dell'Autocarrozzeria Jolli Due s.r.l. di cui entrambi erano dipendenti, quest'ultimo, in data 23.05.2017, aveva presentato una denuncia-querela nei confronti del UT per
“minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili” chiedendo che il medesimo venisse perseguito penalmente per il reato di cui all'art. 612 c.p.; da tale querela era scaturito il procedimento penale R.G.N.R. n. 2345/2017 che si era concluso con la sentenza n. 1330/2021 del giudice di pace di Firenze che lo aveva assolto con la formula
“perché il fatto non sussiste”. Deducendo che tale vicenda gli aveva causato rilevanti danni patrimoniali e non patrimoniali, il aveva chiesto la condanna di Parte_2 CP_1
alla corresponsione della complessiva somma di € 10.000,00.
[...]
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale riteneva che, nel caso in esame, “sebbene durante la discussione verbale sia che si espressero in dialetto, come Parte_2 CP_1 riferisce il testimone che non specifica in quale dialetto, in considerazione delle Tes_1 origini pugliesi di è molto probabile che siano sorti in equivoci o Parte_2 CP_1 travisamenti sul reale contenuto di alcune espressioni utilizzate da che possono Parte_2 verosimilmente aver inciso – escludendola - sulla “mala fede” richiesta dal delitto di calunnia fra i suoi elementi costitutivi”. Esclusa la fattispecie della calunnia, aggiungeva che “la persona assolta può richiedere il rimborso per le spese legali sostenute per difendersi nel giudizio penale, solo nel caso in cui il denunciante abbia operato in modo temerario, cioè con colpa grave, ipotesi che questo giudice ritiene essere accaduta;
difatti ha ammesso dinanzi al Giudice di Pace di essersi recato verso le ore 12 CP_1 del 28.4.2017 a presentare la denuncia presso i Carabinieri, appena due ore dopo
l'accaduto, dunque non attendendo nemmeno un giorno per consentire che l'agitazione per l'accaduto si attenuasse e non incidesse sulla narrazione dei fatti ai CC dell'episodio
(si parla in questi casi di “denunce fatte a cuor leggero” ovvero con avventatezza e imprudenza)”. Tuttavia, in applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, il primo giudice escludeva il diritto del UT ad ottenere il rimborso delle spese legali sostenute in sede penale in quanto ai sensi dell'art. 542 c.p.p. avrebbero dovuto essere richieste nell'ambito del medesimo processo a cui si riferivano.
Il primo giudice disponeva, infine, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivata sulla base della sussistenza della colpa grave del per aver CP_1 presentato una denuncia risultata infondata.
Esponeva l'appellante che l'ordinanza impugnata era ingiusta per il seguente motivo:
1) erronea esclusione della condotta calunniosa del di cui sussistevano gli CP_1 elementi oggettivo e soggettivo;
conseguente erroneo rigetto della domanda di risarcimento dei danni per avere l'appellato falsamente accusato il UT di aver posto in essere “minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili” in danno del primo.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata ordinanza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva che contestava le censure mosse CP_1 dalla parte appellante avverso l'ordinanza impugnata, nei confronti della quale proponeva a sua volta appello incidentale per il seguente motivo: 1) erronea compensazione delle spese di lite, che avrebbero dovuto essere poste a carico del stante il rigetto della domanda attorea in primo grado e l'assenza di Parte_2 alcuna colpa grave a carico del . CP_1
L'appellato - appellante incidentale chiedeva quindi che la Corte accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna dell'appellante principale al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio con ordinanza emessa dal consigliere istruttore ex art. 352 c.p.c. in data 8.07.2025 e quindi decisa dal Collegio in camera di consiglio.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione – Non è contestata la verificazione del fatto storico consistente nel diverbio intercorso tra e Parte_2 CP_1 in data 28.04.2017, presso i locali della Autocarrozzeria Jolly Due, di cui entrambe le parti erano all'epoca dipendenti. In particolare, non è controverso che la lite, avvenuta alla presenza di testimoni, aveva assunto toni accesi e che nel corso della stessa le parti si erano scambiate, urlando, una serie di frasi anche in dialetto (pugliese, quanto al
. Parte_2
E' documentato in atti che a seguito di tale discussione, entrambe le parti ricevevano dal datore di lavoro una contestazione disciplinare ex art. 7 legge 300/1970 cui seguiva la sanzione del rimprovero scritto.
Risulta quindi dalla documentazione in atti che in data 23.05.2017 sporgeva CP_1 denuncia querela nei confronti del UT per il reato di minaccia, per avere quest'ultimo proferito al suo indirizzo in occasione del predetto diverbio la frase intimidatoria “ti uccido… ti scanno…sei un ladro” e per aver comunque posto in essere nei confronti del “minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili” sul luogo CP_1 di lavoro. Incardinato il relativo procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Firenze, con decreto in data 13.11.2017, era stata disposta la citazione diretta a giudizio del UT davanti al Giudice di Pace per il reato di cui all'art. 612 c.p. 'perché pronunciando le seguenti parole '…ti uccido…ti scanno' minacciava un ingiusto danno al collega di lavoro Il relativo processo, incardinato davanti al Giudice di CP_2
Pace di Firenze, nell'ambito del quale il si era costituito parte civile, si concludeva CP_1 con la sentenza n° 1330/21 con la quale il era assolto “perché il fatto non Parte_2 sussiste”. In particolare, il giudice penale, istruita la causa mediante l'assunzione di prove orali, affermava che la versione dei fatti riferita dal non aveva trovato CP_1 riscontrato nell'istruttoria dibattimentale in quanto i testimoni escussi avevano sì confermato di aver visto le parti litigare, ma di non aver sentito proferire frase minacciose.
A seguito della suddetta assoluzione dal reato ascritto, il ha citato il a Parte_2 CP_1 giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta condotta calunniosa.
La controversia ha ad oggetto, dunque, la natura calunniosa della denuncia presentata dal , la qualificabilità in termini di fatto illecito della sua condotta ex art. 2043 c.c. CP_1
e la sussistenza o meno dei conseguenti danni arrecati al UT.
2.Il motivo di appello principale: il danno da calunnia - Con l'unico motivo di appello principale il ha rilevato l'erroneità del rigetto della domanda di Parte_2 risarcimento danni conseguenti al reato di calunnia asseritamente posto in essere dal
. CP_1
Il Tribunale ha così motivato il rigetto della domanda risarcitoria proposta dal Parte_2
“[…] con riferimento ai danni che l'imputato avrebbe subito dall'accusa altrui, poi dimostratasi infondata, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per il loro riconoscimento, affermando che il querelato-imputato assolto può agire nei confronti del querelante per ottenere ristoro dei danni subiti soltanto se vi sono gli estremi della calunnia o della colpa grave, che rappresentano due deroghe al principio generale per cui occorre tutelare il diritto di ciascun cittadino di agire per difendere i propri diritti. Se venisse stabilita una sanzione per l'azione giudiziaria questo diritto sarebbe limitato, anche nel caso in cui fosse infondata;
inoltre, durante il processo penale, l'azione non viene portata avanti solo dalla parte, come in una causa civile, bensì dallo Stato
(rappresentato dalla Procura della Repubblica) al quale non può essere mossa censura per tale profilo. Ebbene, non si verte in alcuno di questi casi.
Calunnia: l'imputato assolto deve dimostrare che il denunciante ha agito con l'intenzione di creare un danno all'altro nonostante sapesse che era innocente ancor prima di denunciarlo e certamente nel caso di specie non vi è calunnia, poiché, sebbene durante la discussione verbale sia che si espressero in dialetto, come riferisce il Parte_2 CP_1 testimone che non specifica in quale dialetto, in considerazione delle origini Tes_1 pugliesi di è molto probabile che siano sorti in equivoci o travisamenti Parte_2 CP_1 sul reale contenuto di alcune espressioni utilizzate da che possono Parte_2 verosimilmente aver inciso – escludendola - sulla “mala fede” richiesta dal delitto di calunnia fra i suoi elementi costitutivi”. L'appellante ha lamentato l'erroneità della detta statuizione del primo giudice evidenziando che, se il non avesse capito il significato esatto delle parole proferite CP_1 nei suoi confronti dal in dialetto, non avrebbe dovuto attribuirgli un significato Parte_2 minaccioso. Inoltre, l'appellante ha dedotto come la detta condotta fosse da ritenere connotata dal dolo di calunnia, atteso che “non è desumibile lo stato di agitazione di
al momento della presentazione della querela, in quanto, durante detto arco di CP_1 tempo, ha avuto il tempo necessario per ponderare e considerare compiutamente CP_1 il fatto del 28.04.2017, atteso che ha depositato la querela, innanzi ai Carabinieri CP_1 di Signa, in data 23.05.2017, ossia circa un mese dopo il fatto del 28.04.2017”.
Il motivo è da ritenere infondato per come di seguito specificato.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo
Cass. n° 12875/2025, conf. Cass. 30/11/2018, n. 30988; Cass. 12/06/2020, n. 11271,
Cass. n. 15296 del 31/05/2024) la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela, possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, con la conseguenza che colui che invochi il risarcimento del danno per avere subìto una denuncia calunniosa, ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, sicché, in mancanza di detta prova, la domanda risarcitoria deve essere rigettata. La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come questo principio abbia un duplice fondamento: da un lato, si giustifica in relazione all'esigenza di favorire (e non già di scoraggiare) l'adempimento, da parte dei privati cittadini, del dovere civico di segnalare la sussistenza di fatti criminosi;
dovere che trova rispondenza nell'interesse pubblico alla repressione dei reati e che rischierebbe evidentemente di essere frustrato se il denunciante andasse incontro a responsabilità per avere presentato una denuncia semplicemente inesatta o infondata;
dall'altro lato detto principio trova una ulteriore ratio giustificativa nel rilievo che, al di fuori dell'ipotesi della denuncia, stante il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, l'attività del pubblico ministero, organo titolare di tale azione, si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia e danno eventualmente subito dal denunciato.
I rilievi che precedono inducono a reputare manifestamente infondate le censure formulate con il primo motivo di appello principale, atteso che, per come di seguito specificato, nella fattispecie non sono stati provati i presupposti della calunnia. La calunnia, invero, è descritta dall'art. 368 c.p. come la condotta di chi, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente (o simula a carico di lui le tracce di un reato).
Nel caso di specie con la denuncia querela presentata il 23/05/2017 presso la Stazione dei Carabinieri di Signa, esponeva quanto segue: “[…] i gravi fatti che CP_1 intendo denunciare si ripetono ormai quotidianamente da quando sono stato assunto.
Per tutto questo tempo infatti sono oggetto di minacce gravi, continue, quotidiane e insopportabili da parte del mio collega di lavoro anch'egli Parte_2 dipendente della “Jolly due”. Il UT mi minaccia continuamente proferendo le seguenti gravi frasi intimidatorie “Ti uccido, ti scanno”. In merito a ciò possono fornire testimonianza i miei colleghi di lavoro che di volta sono presenti e che potranno essere sentiti, a conferma, dagli organi inquirenti. In particolare, credo di aver capito, che il motivo principale di risentimento nei miei confronti da parte del sia dovuto al Parte_2 fatto che io ho accettato un contratto di lavoro proposto dalla “Jolly due” che mi corrisponde € 1.200 mensili circa che a suo dire non avrei dovuto accettare. Sono a conoscenza che per analoghi comportamenti il sempre a causa del suo Parte_2 comportamento aggressivo nei confronti di tutti i dipendenti ha litigato anche fisicamente con un altro collega di lavoro . Anche da un altro collega di Persona_1 lavoro si è addirittura licenziato pur di non avere più a che fare con lui. Il Persona_2
UT pone in essere tali comportamenti minacciosi e vessatori anche nei confronti degli altri colleghi di lavoro. Per tali gravi fatti, recentemente ho ricevuto una lettera di richiamo da parte della Direzione della società Jolly Due a cui ho fornito risposta con raccomandata A/R. Per quanto sopra esposto vivo nel terrore che il UT possa mettere in atto le gravi minacce di morte proferite nei miei confronti, considerato il suo atteggiamento villento e persecutorio. Con la presente intendo sporgere formale querela nei confronti di di cui non conosco le generalità ma, come già detto Parte_2
è dipendente della “Jolly Due”, per il reato di cui all'art. 612/2° comma c.p. e altri reati che saranno eventualmente accertati e perseguibili a querela di parte […]” (cfr. doc. 2 atto di citazione primo grado).
Nel verbale di ratifica della predetta denuncia, il precisava che “l'ultimo episodio CP_1 durante il quale ho subito le minacce del risale al 28.04.2017 allorquando Parte_2 verso le ore 08:30-9:00, mentre mi trovavo al lavoro presso la carrozzeria citata, mi si avvicinava il collega dicendomi: TI UCCIDO… TI SCANNO… SEI UN Parte_2 LADRO…ed altre parole offensive nel suo dialetto pugliese che poco comprendo. Il motivo del suo comportamento era dovuto al fatto che la sera precedente avevo prelevato ed utilizzato due cavalletti in ferro per appoggiare un paraurti che stavo smontando. Preciso che tale attrezzatura è di proprietà della ditta da cui entrambi dipendiamo e che la stavo utilizzando per motivi di lavoro. Dopo un breve litigio, nell'ambito del quale gli chiedevo cosa volesse da me, considerato anche che ha le mie stesse mansioni all'interno del luogo di lavoro, interveniva un terzo collega e cioè che mi invitava a lasciar perdere. Inoltre poco distante, in fondo Controparte_3 all'officina c'era il collega che, nel sentire le urla del HI e le Controparte_4 risposte del sottoscritto, si voltava per capire cosa stesse accadendo. A seguito di tale episodio ho ricevuto una lettera da parte della ditta, alla quale ho risposto ed infine sono stato sanzionato con un rimprovero scritto […].Purtroppo il comportamento del
HI è sempre stato aggressivo un po' con tutti e temo possa mettere in atto le sue minacce” (cfr. doc. 3 atto di citazione primo grado).
La sentenza penale n. 1330/2021 emessa dal Giudice di Pace di Firenze ha assolto il
UT dal reato di minaccia per insussistenza del fatto motivando come segue: “[…] all'esito della fase istruttoria del procedimento, deve rilevarsi come, in relazione all'episodio specifico, la tesi accusatoria è rimasta del tutto confinata nella versione resa dal , senza che sia emersa dal dibattimento processuale la conferma del fatto;
in CP_1 particolare la p.o., operaio di un'autocarrozzeria, lamentava di come quel giorno avesse appena timbrato l'ingresso, e recatosi alla propria postazione avesse trovato il parafango verniciato il giorno prima, e da lui poggiato sopra due cavalletti per farlo asciugare, posato in terra ed i cavalletti spostati in altro luogo. Poco dopo si avvicinava il che lo redarguiva per avergli sottratto i “suoi” cavalletti, minacciandolo con Parte_2 le frasi indicate nell'imputazione. Precisava che non era la prima volta e che in più circostanze avesse tenuto nei suoi riguardi un comportamento intimidatorio. L'episodio veniva però descritto in altri termini dai colleghi presenti, e , i quali hanno Tes_1 CP_3 sì visto i due litigare, ma di non aver sentito proferire frasi minacciose, né tantomeno visto questi ultimi venire alle mani. Il quadro probatorio raccolto, peraltro, non appare confortato da ulteriori riscontri probatori, ed in tale insufficienza questo decidente ritiene che la prova della colpevolezza dell'imputato sia rimasta in dubbio […]”.
Ciò posto, sotto il profilo del rapporto tra giudizio penale e giudizio civile, va richiamato il principio secondo il quale “la sentenza penale, pronunciata sui medesimi fatti oggetto del giudizio civile, non ha efficacia di giudicato in quest'ultimo quando esuli dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 c.p.c.. le quali, avendo contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile, non sono suscettibili di applicazione analogica” (cfr. Cass. n.17316 del 03/07/2018).
Pertanto il giudice civile, al di fuori delle ipotesi in cui l'illecito penale coincida materialmente con quello civile e costituisca un giudicato esterno, può liberamente utilizzare il materiale probatorio acquisito in sede penale, al fine di ricostruire "allo scopo" i fatti oggetto della decisione e di procedere a una nuova valutazione del comportamento assunto dal denunciante.
Dunque la pronuncia del giudice penale dibattimentale avente ad oggetto il reato presupposto (ex art. 612 c.p.), pur passata in giudicato, non vincola il giudice civile nella valutazione della differente condotta calunniosa del denunciante, in funzione della quale è stato chiesto il risarcimento del danno. Ne consegue che il giudice civile deve interamente ed autonomamente rivalutare, il fatto in contestazione, sebbene possa tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale con riferimento al reato presupposto (cfr. Cass. n. 24475 del 2014).
Nel caso di specie il fatto storico oggetto della denuncia del cui è seguito il rinvio CP_1
a giudizio del ovvero il fatto che si fosse verificato un acceso alterco tra i due, Parte_2 con scambio di frasi pronunciate a voce alta, è risultato veritiero e non è stato del resto messo in dubbio dal giudice penale che ha assolto il ritenendo che Parte_2 dall'istruttoria non fosse risultato provato che lo stesso avesse proferito frasi a contenuto minaccioso. In particolare, in sede di dichiarazioni testimoniali, all'udienza del 11/01/2021, il teste , all'epoca dei fatti collega delle parti, ha Controparte_4 affermato di ricordare di aver visto il e il discutere esponendo: 'ricordo CP_1 Parte_2 che i due si sono litigati, non so le motivazioni, ho sentito che si sono urlati in dialetto
e non ho capito, urlavano entrambi”. Precisava quindi: 'ero a lavorare con una macchina
e ho sentito urlare, fui sentito dai Carabinieri'.
Successivamente risentito, il medesimo teste specificava: '…quel giorno ricordo di averli visti discutere;
parlavano in dialetto e mi è sfuggito il senso della discussione, non ricordo di aver sentito minacce”.
Analoghe circostanze venivano confermate anche dal teste , anch'esso Controparte_3 all'epoca dei fatti collega delle parti, il quale, sentito all'udienza dell'11.01.2021, dichiarava quanto segue: “ricordo di una discussione. Non ci furono frasi minacciose, ricordo una discussione nello spogliatoio in cui alzarono la voce, io ero in carrozzeria
[…] Sono stato collega dal 2006 al 2013 col non avevamo le stesse mansioni, Per_3 io ero montatoio. Non ho mai avuto discussioni con lui, ci sono sempre andato d'accordo.
Tranne questa discussione non ricordo altre tra e ”. Parte_2 CP_1 Se dunque entrambi i testi hanno confermato l'acceso litigio tra le parti, il primo ha riferito di non aver compreso il contenuto della conversazione sottolineando che erano pronunciate frasi in dialetto di cui non conosceva il senso, mentre il secondo ha sì escluso di aver sentito proferire frasi minacciose, ma ha anche sottolineato di trovarsi in carrozzeria, mentre la discussione avveniva nello spogliatoio, così potendosi inferire che tale ultimo teste non aveva seguito da vicino tutto lo svolgimento dello scambio di frasi tra i due litiganti.
In definitiva, dalle deposizioni testimoniali è possibile ricavare che certamente vi fu una discussione accesa tra le parti (come peraltro confermato dallo stesso , ma Parte_2 non è possibile ricavare quale sia stato l'esatto contenuto dell'intera discussione, tanto più che è risultato che il parlava in dialetto, con conseguente possibile rischio Parte_2 del suo interlocutore di travisare e fraintendere il reale significato delle parole pronunciate, sicuramente condizionato dai toni accesi e dall'atteggiamento ostile con cui la discussione si dipanava, come condivisibilmente sottolineato dal Tribunale.
Per quanto concerne poi l'elemento soggettivo, il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia, si presenta solo in caso di condotta dolosa del denunciante o del querelante volta alla attribuzione della commissione di un reato in capo a un soggetto della cui innocenza il denunciante sia consapevole. In tema di calunnia, la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è, dunque, esclusa quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione (cfr. Cass. pen sent n. 29117 del 15/06/2012).
Nel caso di specie il fatto che tra le parti sia effettivamente intervenuta una discussione dai toni concitati, nell'ambito della quale sono state pronunciate dal frasi in Parte_2 dialetto, integrano circostanze tali da far ritenere che il ne abbia effettivamente CP_1 frainteso il significato, percependo un contenuto minaccioso nei suoi confronti, dati anche i toni accesi della conversazione. In tal senso non può ritenersi provato l'elemento soggettivo che deve connotare la condotta calunniosa, ovvero la consapevolezza di dell'innocenza di già al momento della presentazione CP_1 Parte_2 della denuncia e la volontà di accusarlo ingiustamente. Né in senso contrario rileva il fatto che la denuncia sia stata presentata a circa un mese di distanza dai fatti, circostanza che di per sé sola non è idonea a superare le argomentazioni di cui sopra ed a far ritenere il dolo della calunnia;
semmai anzi qusto iato temporale induce a ritenere del tutto fuori luogo la valutazione del primo giudice secondo cui il CP_1 avrebbe sporto denuncia “a cuor leggero”, ovvero con avventatezza e imprudenza.
Detto questo, al di fuori dell'ipotesi della calunnia, la denuncia di un reato, quand'anche si riveli infondata all'esito del processo penale al cui inizio ha dato impulso, non costituisce ex se, attività antigiuridica idonea a determinare la nascita di una fattispecie di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. a carico del denunciante, mentre, per contro, essa costituisce l'occasione (necessaria o meno, secondo che il reato denunciato sia perseguibile a querela o d'ufficio) per l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero (in tal senso consolidata giurisprudenza cfr. Cass., 20/10/2003, n.
15646, Cass., 30/11/2018, n. 309989, Cass. n. 13093 del 13/05/2024).
Il motivo di appello principale merita dunque di essere respinto.
L'esclusione dell'an del danno deve ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori questioni attinenti alla quantificazione del medesimo danno.
3.Il primo motivo di appello incidentale: la regolamentazione delle spese di lite del primo grado - Con l'unico motivo di appello incidentale, il ha lamentato CP_1
l'ingiusta compensazione delle spese di lite di primo grado, motivata dal primo giudice
“Per la ritenuta sussistenza della colpa grave di nell'aver presentato una denuncia CP_1 infondata”.
Secondo l'appellante incidentale “nessuna colpa grave è imputabile a . Non CP_1
è vero, intanto, quello che afferma il Giudice di I grado, cioè che la denuncia sia stata proposta due ore dopo il fatto. I documenti allegati confermano che la denuncia è stata proposta a distanza di quasi un mese dalla lite […] In ogni caso, comunque, la colpa grave non sussisterebbe, tenuto conto dei fatti emersi nel giudizio penale e della formula dell'assoluzione di che è stata richiamata”. Parte_2
A tale proposito l'appellante incidentale ha riferito alla statuizione sulle spese di lite del giudizio di primo grado, la parte di motivazione con la quale il Tribunale ha escluso la risarcibilità delle spese del processo penale, esponendo: 'nel caso in cui non viene riconosciuta la calunnia – come nel caso in esame - la persona assolta può richiedere il rimborso per le spese legali sostenute per difendersi nel giudizio penale, solo nel caso in cui il denunciante abbia operato in modo temerario, cioè con colpa grave, ipotesi che questo giudice ritiene essere accaduta;
difatti ha ammesso dinanzi al Giudice di CP_1
Pace di essersi recato verso le ore 12 del 28.4.2017 a presentare la denuncia presso i
Carabinieri, appena due ore dopo l'accaduto, dunque non attendendo nemmeno un giorno per consentire che l'agitazione per l'accaduto si attenuasse e non incidesse sulla narrazione dei fatti ai CC dell'episodio (si parla in questi casi di “denunce fatte a cuor leggero” ovvero con avventatezza e imprudenza).
In questo caso, però, il risarcimento delle spese processuali doveva essere richiesto al
Giudice penale che ha concluso il processo con l'assoluzione e non al Giudice civile.
La condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale ex art. 542 c.p.p. ed è obbligatorio per il giudice penale provvedere quando ne sia fatta domanda, poiché nel processo penale, in tema di regolamento delle spese, ai sensi dell'art. 427 c.p.p. si debbono applicare le norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., con l'unico limite costituito dal divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa.
È principio pacifico quello per cui “la condanna del querelante alla rifusione delle spese sostenute dal querelato deve essere richiesta davanti al giudice del procedimento penale ed è obbligatorio provvedersi solo quando ne sia fatta domanda” (Cass. sez. III civ., n.
1748 del 7.2.2012)”.
In tal modo l'appellante incidentale disserta in ordine all'insussistenza della colpa grave per escludere i presupposti della compensazione delle spese del processo civile, utilizzando argomentazioni inerenti le spese del processo penale da porre, astrattamente, a carico del querelante nei casi previsti dall'art. 542 c.p.p..
Ciò posto, il motivo di appello è fondato, anche se la condivisibile erroneità della integrale compensazione delle spese di lite passa attraverso non la valutazione della sussistenza della colpa dell'attore nell'aver proposto una denuncia che ancorchè non calunniosa era stata ritenuta avventata (argomento che, come detto, poteva rilevare unicamente riguardo alle spese del processo penale, la cui condanna doveva all'evidenza essere richiesta dal al giudice penale, come previsto dalla norma), bensì la Parte_2 verifica dei presupposti cui le norme codicistiche limitano la possibilità del giudice civile di disporre la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, giusta o sbagliata che fosse la valutazione del primo giudice circa il fatto che il avesse agito con colpa grave nel presentare una denuncia rivelatasi CP_1 infondata, quel che è certo è che il Tribunale non poteva disporre la compensazione delle spese del giudizio risarcitorio per tale motivo.
L'art. 92 c.p.c., nella sua ultima formulazione già vigente ratione temporis, prevede la compensazione delle spese 'se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti…' Su quest'ultima formulazione della norma è intervenuta la Corte Costituzionale che con pronuncia n° 77 del 19.04.2018 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Alla luce della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità, la Suprema Corte ha affermato come ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. n° 4696 del 18.02.2019). In particolare la Corte ha affermato come “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti
e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”.
Si comprende, dunque, che l'intervento della Corte Costituzionale, sebbene vada ad allargare l'ambito applicativo della disposizione, riconoscendo alle ipotesi nominate una funzione paradigmatica, fa sempre e comunque riferimento a fattispecie analoghe a quelle menzionate, “riconducibili alla stessa ratio giustificativa”, cioè situazioni impreviste ed imprevedibili per la parte che agisce o resiste, le quali potrebbero costituire una remora a far valere i proprio diritti (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza n. 3977 del 18/02/2020).
Nel caso di specie, in cui la domanda della parte attrice è stata interamente respinta, senza che la fattispecie esaminata concernesse alcuna questione nuova o oggetto di revirement giurisprudenziale, non sussiste alcuno dei presupposti per compensare, neppure parzialmente le spese di lite. Certamente la valutazione del comportamento di una delle parti con riferimento alla vicenda di merito non è elemento che può essere valorizzato in tal senso, peraltro in contrasto con il principio di soccombenza. In accoglimento dell'appello incidentale, la parte attrice , deve dunque essere Parte_2 condannata a pagare al le spese di lite del primo grado, in applicazione del detto CP_1 principio di soccombenza.
Come è stato, invero, rilevato dalla stessa Corte Costituzionale, fatte salve le eccezioni sopra segnalate, “l'alea del processo grava sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa. Questa Corte ha in proposito affermato che «il costo del processo deve essere sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento”
(cfr. Corte Cost. n. 77/2018 e in senso conforme cfr. anche Cass. Civ. sez. I, ordinanza
n. 21823 del 29/07/2021).
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione quanto al grado di appello della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
4.Le spese di lite e la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. – La parte appellata ha chiesto la condanna dell'appellante principale ex art. 96 c.p.c. Tale domanda CP_1 tuttavia non può trovare accoglimento perché l'appello è risultato semplicemente infondato (circostanza che già trova la sua contropartita nella condanna alle spese di lite), e non pretestuoso e “tale da integrare un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale”, così come richiesto per la condanna per lite temeraria ex art. 96 co III
c.p.c. (cfr. Cass. n° 38528/2021; Cass. n° 22208/2021), tanto che per respingerlo si sono dovuti affrontare plurimi profili, sia con riferimento alla ricostruzione dei fatti, sia all'inquadramento in diritto.
Neppure sussistono i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 co I c.p.c. non avendo l'appellato/appellante incidentale provato il danno concretamente subito come conseguenza del presente giudizio, come richiesto dalla norma.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, va in primo luogo premesso come la statuizione sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., in base all'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, non influisce sulla statuizione in punto di spese di lite. In proposito la Cassazione ha infatti spiegato come “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.
Tale indirizzo è stato poi ribadito anche più di recente (cfr. Cass. 18036/22), con orientamento, a questo punto consolidato, dal quale non v'è ragione di discostarsi.
Ciò detto, atteso che l'appello principale è stato respinto, con conferma della decisione di merito del primo giudice, con accoglimento del gravame incidentale, limitato al motivo concernente le spese di primo grado, dovranno in questa sede essere liquidate le spese del secondo grado (oltre a quelle del primo, non ex art. 336 c.p.c. , ma in accoglimento del gravame, per come sopra già specificato).
Considerato l'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico del UT.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del valore del petitum (ricompreso nello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione principale è stata integralmente respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante principale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale;
2) in accoglimento dell'appello incidentale condanna a rifondere a Parte_2
le spese di lite di primo grado che si liquidano in euro 5.077,00 per CP_1 compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfettario ed oltre IVA e CPA come per legge;
3)conferma nel resto la sentenza impugnata;
4) respinge la domanda dell'appellante incidentale di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c.;
5) condanna parte appellante principale a rifondere a parte Parte_2 appellata/appellante incidentale le spese di lite del presente grado, che CP_1 vengono liquidate in complessivi € 3966,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 15.07.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni