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Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 14/11/2024, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
N. 2065/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2065/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il Controparte_1
18/08/1967,
e nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. FESTA MAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 01/05/1995 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
29.03.2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 30/04/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1995 atto numero 14 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. Il Sig. e la Sig.ra provvederanno al Controparte_2 Controparte_1
mantenimento del figlio , nato il [...], in [...], Persona_1
studente fuori sede non ancora economicamente autosufficiente, il padre provvedendo nella misura dell'80% e del 20% la madre;
2. Il Sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche Controparte_2
non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra in favore di Controparte_2 Controparte_1
nato il [...], disoccupato, non ancora economicamente Persona_2 autosufficiente, un contributo al mantenimento di €150,00 mensile, fino a quando lo stesso non trovi stabile occupazione e abiti con la madre.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2065/2024 V.G., promossa da:
, nata a [...] il Controparte_1
18/08/1967,
e nato a [...] il [...], Controparte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. FESTA MAURA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/10/2024, e Controparte_1
esponevano che in data 01/05/1995 avevano contratto Controparte_2
matrimonio con rito concordatario, in MONTESILVANO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
29.03.2018, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
MONTESILVANO il 30/04/1995, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello
Stato Civile del Comune di MONTESILVANO, nell'anno 1995 atto numero 14 parte
II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. Il Sig. e la Sig.ra provvederanno al Controparte_2 Controparte_1
mantenimento del figlio , nato il [...], in [...], Persona_1
studente fuori sede non ancora economicamente autosufficiente, il padre provvedendo nella misura dell'80% e del 20% la madre;
2. Il Sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese mediche Controparte_2
non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
3. Il Sig. verserà alla Sig.ra in favore di Controparte_2 Controparte_1
nato il [...], disoccupato, non ancora economicamente Persona_2 autosufficiente, un contributo al mantenimento di €150,00 mensile, fino a quando lo stesso non trovi stabile occupazione e abiti con la madre.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
MONTESILVANO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 14.11.2024
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3