TRIB
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2273/2023
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2273/2023
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 11 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per l'avv. CALATRONI Controparte_1
GUIDO.
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. BARABASCHI CHIARA. CP_2
L'avv. Calatroni precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. L'avv. Barabaschi precisa le conclusioni come da propria comparsa di risposta, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2273/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO FERRARI (CF: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verolanuova (BS) via Zanardelli n. 16;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, con sede legale in Via Mazzini n. 20, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. GUIDO CALATRONI del Foro di EM (cod. fisc. ) e C.F._3 presso lo studio del medesimo avvocato elettivamente domiciliata;
CONVENUTO/I
e con
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, , e per Controparte_3 P.IVA_2 essa (C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3 sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO
BARBARO del Foro di Messina (C.F. e dall'avv. MARIO ANZÀ (C.F. C.F._4
), ed elettivamente domiciliata in EM (CR), Via Zaccaria del Maino n. 13, C.F._5 presso e nello studio dell'avv. Chiara Barabaschi;
TERZO CHIAMATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 650 Parte_1
c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 761/2012 (RG 1662/2012) emesso dal Tribunale di EM, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia il
Tribunale adito In via pregiudiziale: sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 761/2012 D.I. e
n. 1662/2012 R.G., emesso dal Tribunale di EM, stante la fondatezza della presente opposizione, fondata su prova scritta, sussistendo, altresì, il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 249/2014 R.G. Tribunale di EM. In via principale nel merito: in virtù di quanto esposto nel presente atto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 761/2012 D.I. e n. 1662/2012 R.G.
pagina 2 di 5 emesso dal Tribunale di EM e dichiarare che nulla è dovuto da parte della signora
[...] in favore della per i titoli dedotti con il Parte_1 Controparte_4 ricorso per decreto ingiuntivo. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettere prova”.
Si è costituita in giudizio l'opposta in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, deducendo le seguenti domande ed eccezioni: “Attesa quindi la documentata assenza di legittimazione passiva della parte qui convenuta è pertanto conseguente che
l'adito Tribunale dovrà ritenere nullo e privo di qualsivoglia effetto l'atto introduttivo del presente giudizio disponendo altresì per la condanna della parte attrice opponente al ristoro dei compensi professionali, delle spese generali 15%, e degli oneri contributivi e fiscali come per legge, previamente revocata, per come più sopra argomentato, la declaratoria di contumacia della parte convenuta. Solo in via di estremo subordine si chiede, nella denegata e non creduta ipotesi che l'adito Tribunale non ritenesse di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della parte convenuta, quest'ultimo, sempre revocata la declaratoria di contumacia dell'Istituto di Credito convenuto, abbia a disporre affinché questa stessa, per propria garanzia, con concessione di un giusto termine, abbia ad evocare in giudizio il soggetto cessionario del credito come sopra individuato in Controparte_3 con sede in Roma, Via Piemonte 38, cod. fisc. .In ogni caso, sempre rifuse le spese di P.IVA_2 causa”. Con ordinanza del 23/7/2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'istanza di parte opposta, ha fissato, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo
Controparte_6
Si è dunque costituito in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il terzo chiamato Controparte_6 per mezzo di in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Che l'Ill.mo CP_2
Sig. Giudice adito Voglia: a) In via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione formulata ex adverso;
b) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta e tutte le domande
e le contestazioni avversarie, perché infondate ed inammissibili per quanto esposto;
c) condannare parte opponente alle spese del presente giudizio di opposizione”.
All'esito del deposito delle istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies.
All'udienza del 11/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha pronunciato la presente decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Premesso che con riguardo alla applicazione alla seguente causa del rito anteriore alla riforma Cartabia, si richiama quanto già affermato con ordinanza del 23/7/2024.
Premesso, ancora, che deve ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla , e ciò in quanto il decreto ingiuntivo (di cui il presente giudizio è una Controparte_1 sostanziale prosecuzione) è stato pronunciato nei suoi confronti. Come detto nell'ordinanza del 23/7/2024, peraltro, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, potendo comunque in ogni caso il successore a titolo particolare (nel caso di specie Controparte_7 intervenire o essere chiamato nel processo.
pagina 3 di 5 Le domande proposte da non possono essere comunque accolte, in quanto esse sono Parte_1 in parte inammissibili ed in parte infondate.
Invero, parte opponente ha introdotto il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (anche fuori dei termini previsti dall'art. 650 c.p.c.) a seguito del disposto di Cass., S.U. sent. n. 9479/2023 - originato dalle ormai ben note quattro sentenze del 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia Europea
(sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19, 1503, e CP_8
C831/19, Banco di Desio e della Brianza;
sentenza in C-725/19, Impuls sentenza in Controparte_9
C-869/19, Unicaja Banco), secondo cui – proprio nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c. – l'opponente consumatore, su invito del Giudice dell'esecuzione in corso nei suoi confronti, può nuovamente mettere in discussione la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto del decreto ingiuntivo.
L'eccezionalità della decisione suddetta – nonché le ragioni sulle quali la stessa si fonda, ossia la tutela del consumatore avverso la stipulazione di clausole vessatorie secondo il Codice del consumo – non consente tuttavia di estendere la facoltà di opposizione (tardiva) ad altri profili del credito portato dal decreto ingiuntivo non opposto, e che sarebbero dovuti essere portati all'attenzione del Giudice nel giudizio di opposizione (ordinaria) al decreto ingiuntivo.
Se ne deduce l'inammissibilità della presente opposizione tardiva con riferimento a tutti quei motivi
(asserita inesistenza del credito, indeterminatezza degli importi ingiunti, genericità delle clausole relative agli interessi e alla variazione delle condizioni economiche, usura) che non riguardano la denuncia della potenziale abusività delle clausole del contratto oggetto della pretesa monitoria.
Con riferimento invece ai motivi di opposizione che invece (legittimamente) riguardano la potenziale natura abusiva delle clausole da parte dell'opponente (deve ritenersi tardiva – in quanto svolta solo con la seconda memoria istruttoria della AN e dell'intervenuta – la contestazione sulla natura non consumeristica del rapporto e ogni conseguente produzione documentale a suffragio di tale tesi), si rileva che essi sono genericamente formulati e soprattutto non appaiono incidere (anche qualora fosse accertata la nullità delle clausole vessatorie) sulla pretesa creditoria in corso di esecuzione, o comunque tale incidenza non appare dedotta ed allegata dall'opponente. La clausola ritenuta vessatoria dall'opponente in quanto asseritamente in contrasto con l'art. 33 lett. h del Codice del consumo (secondo cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: … h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa”) è quella di cui all'art. 6 lett. c) del contratto di conto corrente (doc. 4 opponente), che prevede la facoltà della AN (nei confronti del correntista consumatore) di recedere e di ridurre l'apertura di credito concessa a tempo indeterminato “al ricorrere di una giusta causa”, con preavviso di 1 giorno nei confronti del correntista, che ha analoga facoltà di recesso mediante il pagamento di quanto dovuto.
Orbene, a parte il fatto che il codice del consumo presume la vessatorietà della clausola che consenta il recesso senza adeguato preavviso “tranne nel caso di giusta causa”, per cui all'evidenza tale pattuizione risulterebbe conforme al disposto dell'art. 33 lett. h citato, va comunque rilevato che l'allegazione relativa alla effettiva incidenza della nullità prospettata sul credito portato ad ingiunzione (e dunque dell'interesse ad agire stesso relativamente a tale opposizione tardiva) è del tutto carente: parte opponente non ha infatti dedotto se di tale clausola la AN opposta abbia effettivamente fatto applicazione nell'esecuzione del rapporto di conto corrente per cui è causa, né ha dedotto quali pagina 4 di 5 sarebbero state poi le conseguenze sull'importo ingiunto in caso in cui la clausola suddetta (e l'eventuale recesso) dovessero considerarsi nulli.
Si precisa peraltro che le contestazioni relative alle clausole n. 7 e 16 non attengono alla loro vessatorietà, per cui sono inammissibili come già spiegato;
in ogni caso, anche tali contestazioni si appalesano assolutamente generiche e non adeguatamente allegate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, in parte in quanto inammissibile ed in parte in quanto infondata.
Le spese del giudizio (avendo peraltro parte opponente esteso la sua domanda anche nei confronti di seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del Controparte_7 valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2273/2023 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da in parte in quanto inammissibile ed in parte Parte_1 in quanto infondata, come spiegato in motivazione.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla le spese del giudizio, che si liquidano Controparte_1 in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
CONDANNA parte opponente a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano Controparte_7 in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
EM, 11 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2273/2023
CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES C.P.C.
Oggi 11 marzo 2025 innanzi al dott. Luigi Enrico Calabrò, sono comparsi:
Per essuno. Parte_1
Per l'avv. CALATRONI Controparte_1
GUIDO.
Per l'avv. BARBARO ALESSANDRO, oggi sostituito dall'avv. BARABASCHI CHIARA. CP_2
L'avv. Calatroni precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente. L'avv. Barabaschi precisa le conclusioni come da propria comparsa di risposta, memorie depositate e verbali di causa.
Il Giudice invita quindi le parti a discutere oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della decisione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
IL GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2273/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO FERRARI (CF: ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Verolanuova (BS) via Zanardelli n. 16;
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, con sede legale in Via Mazzini n. 20, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. GUIDO CALATRONI del Foro di EM (cod. fisc. ) e C.F._3 presso lo studio del medesimo avvocato elettivamente domiciliata;
CONVENUTO/I
e con
(C.F. ), con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, , e per Controparte_3 P.IVA_2 essa (C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_3 sede legale in Messina, Via Bonsignore n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO
BARBARO del Foro di Messina (C.F. e dall'avv. MARIO ANZÀ (C.F. C.F._4
), ed elettivamente domiciliata in EM (CR), Via Zaccaria del Maino n. 13, C.F._5 presso e nello studio dell'avv. Chiara Barabaschi;
TERZO CHIAMATO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 650 Parte_1
c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 761/2012 (RG 1662/2012) emesso dal Tribunale di EM, per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, voglia il
Tribunale adito In via pregiudiziale: sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 761/2012 D.I. e
n. 1662/2012 R.G., emesso dal Tribunale di EM, stante la fondatezza della presente opposizione, fondata su prova scritta, sussistendo, altresì, il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, stante la pendenza della procedura esecutiva immobiliare n. 249/2014 R.G. Tribunale di EM. In via principale nel merito: in virtù di quanto esposto nel presente atto, dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare e, comunque, dichiarare illegittimo il decreto ingiuntivo n. 761/2012 D.I. e n. 1662/2012 R.G.
pagina 2 di 5 emesso dal Tribunale di EM e dichiarare che nulla è dovuto da parte della signora
[...] in favore della per i titoli dedotti con il Parte_1 Controparte_4 ricorso per decreto ingiuntivo. In via istruttoria: senza alcuna inversione dell'onere probatorio, ammettere prova”.
Si è costituita in giudizio l'opposta in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, deducendo le seguenti domande ed eccezioni: “Attesa quindi la documentata assenza di legittimazione passiva della parte qui convenuta è pertanto conseguente che
l'adito Tribunale dovrà ritenere nullo e privo di qualsivoglia effetto l'atto introduttivo del presente giudizio disponendo altresì per la condanna della parte attrice opponente al ristoro dei compensi professionali, delle spese generali 15%, e degli oneri contributivi e fiscali come per legge, previamente revocata, per come più sopra argomentato, la declaratoria di contumacia della parte convenuta. Solo in via di estremo subordine si chiede, nella denegata e non creduta ipotesi che l'adito Tribunale non ritenesse di accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della parte convenuta, quest'ultimo, sempre revocata la declaratoria di contumacia dell'Istituto di Credito convenuto, abbia a disporre affinché questa stessa, per propria garanzia, con concessione di un giusto termine, abbia ad evocare in giudizio il soggetto cessionario del credito come sopra individuato in Controparte_3 con sede in Roma, Via Piemonte 38, cod. fisc. .In ogni caso, sempre rifuse le spese di P.IVA_2 causa”. Con ordinanza del 23/7/2024, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento dell'istanza di parte opposta, ha fissato, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la nuova udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo
Controparte_6
Si è dunque costituito in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il terzo chiamato Controparte_6 per mezzo di in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Che l'Ill.mo CP_2
Sig. Giudice adito Voglia: a) In via preliminare, rigettare la domanda di sospensione dell'esecuzione formulata ex adverso;
b) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta e tutte le domande
e le contestazioni avversarie, perché infondate ed inammissibili per quanto esposto;
c) condannare parte opponente alle spese del presente giudizio di opposizione”.
All'esito del deposito delle istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies.
All'udienza del 11/3/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa come da verbale allegato, ed il Giudice ha pronunciato la presente decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Premesso che con riguardo alla applicazione alla seguente causa del rito anteriore alla riforma Cartabia, si richiama quanto già affermato con ordinanza del 23/7/2024.
Premesso, ancora, che deve ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla , e ciò in quanto il decreto ingiuntivo (di cui il presente giudizio è una Controparte_1 sostanziale prosecuzione) è stato pronunciato nei suoi confronti. Come detto nell'ordinanza del 23/7/2024, peraltro, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, potendo comunque in ogni caso il successore a titolo particolare (nel caso di specie Controparte_7 intervenire o essere chiamato nel processo.
pagina 3 di 5 Le domande proposte da non possono essere comunque accolte, in quanto esse sono Parte_1 in parte inammissibili ed in parte infondate.
Invero, parte opponente ha introdotto il giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (anche fuori dei termini previsti dall'art. 650 c.p.c.) a seguito del disposto di Cass., S.U. sent. n. 9479/2023 - originato dalle ormai ben note quattro sentenze del 17 maggio 2022 della Corte di Giustizia Europea
(sentenza in C-600/19, Ibercaja Banco;
sentenza in cause riunite C-693/19, 1503, e CP_8
C831/19, Banco di Desio e della Brianza;
sentenza in C-725/19, Impuls sentenza in Controparte_9
C-869/19, Unicaja Banco), secondo cui – proprio nelle forme di cui all'art. 650 c.p.c. – l'opponente consumatore, su invito del Giudice dell'esecuzione in corso nei suoi confronti, può nuovamente mettere in discussione la stabilità del decreto ingiuntivo non opposto quanto alla questione dell'assenza di clausole abusive nel contratto consumeristico, in assenza di esplicita motivazione sul punto del decreto ingiuntivo.
L'eccezionalità della decisione suddetta – nonché le ragioni sulle quali la stessa si fonda, ossia la tutela del consumatore avverso la stipulazione di clausole vessatorie secondo il Codice del consumo – non consente tuttavia di estendere la facoltà di opposizione (tardiva) ad altri profili del credito portato dal decreto ingiuntivo non opposto, e che sarebbero dovuti essere portati all'attenzione del Giudice nel giudizio di opposizione (ordinaria) al decreto ingiuntivo.
Se ne deduce l'inammissibilità della presente opposizione tardiva con riferimento a tutti quei motivi
(asserita inesistenza del credito, indeterminatezza degli importi ingiunti, genericità delle clausole relative agli interessi e alla variazione delle condizioni economiche, usura) che non riguardano la denuncia della potenziale abusività delle clausole del contratto oggetto della pretesa monitoria.
Con riferimento invece ai motivi di opposizione che invece (legittimamente) riguardano la potenziale natura abusiva delle clausole da parte dell'opponente (deve ritenersi tardiva – in quanto svolta solo con la seconda memoria istruttoria della AN e dell'intervenuta – la contestazione sulla natura non consumeristica del rapporto e ogni conseguente produzione documentale a suffragio di tale tesi), si rileva che essi sono genericamente formulati e soprattutto non appaiono incidere (anche qualora fosse accertata la nullità delle clausole vessatorie) sulla pretesa creditoria in corso di esecuzione, o comunque tale incidenza non appare dedotta ed allegata dall'opponente. La clausola ritenuta vessatoria dall'opponente in quanto asseritamente in contrasto con l'art. 33 lett. h del Codice del consumo (secondo cui “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: … h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa”) è quella di cui all'art. 6 lett. c) del contratto di conto corrente (doc. 4 opponente), che prevede la facoltà della AN (nei confronti del correntista consumatore) di recedere e di ridurre l'apertura di credito concessa a tempo indeterminato “al ricorrere di una giusta causa”, con preavviso di 1 giorno nei confronti del correntista, che ha analoga facoltà di recesso mediante il pagamento di quanto dovuto.
Orbene, a parte il fatto che il codice del consumo presume la vessatorietà della clausola che consenta il recesso senza adeguato preavviso “tranne nel caso di giusta causa”, per cui all'evidenza tale pattuizione risulterebbe conforme al disposto dell'art. 33 lett. h citato, va comunque rilevato che l'allegazione relativa alla effettiva incidenza della nullità prospettata sul credito portato ad ingiunzione (e dunque dell'interesse ad agire stesso relativamente a tale opposizione tardiva) è del tutto carente: parte opponente non ha infatti dedotto se di tale clausola la AN opposta abbia effettivamente fatto applicazione nell'esecuzione del rapporto di conto corrente per cui è causa, né ha dedotto quali pagina 4 di 5 sarebbero state poi le conseguenze sull'importo ingiunto in caso in cui la clausola suddetta (e l'eventuale recesso) dovessero considerarsi nulli.
Si precisa peraltro che le contestazioni relative alle clausole n. 7 e 16 non attengono alla loro vessatorietà, per cui sono inammissibili come già spiegato;
in ogni caso, anche tali contestazioni si appalesano assolutamente generiche e non adeguatamente allegate.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione, in parte in quanto inammissibile ed in parte in quanto infondata.
Le spese del giudizio (avendo peraltro parte opponente esteso la sua domanda anche nei confronti di seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del Controparte_7 valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2273/2023 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione promossa da in parte in quanto inammissibile ed in parte Parte_1 in quanto infondata, come spiegato in motivazione.
CONDANNA parte opponente a rifondere alla le spese del giudizio, che si liquidano Controparte_1 in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
CONDANNA parte opponente a rifondere a le spese del giudizio, che si liquidano Controparte_7 in euro 5.261,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
EM, 11 marzo 2025
IL GIUDICE dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 5 di 5