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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2465/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 2 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
– , in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 CP_1 dall'avv. Michele Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Donatori del Sangue n. 35/a, come da procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; RICORRENTE in RIASSUNZIONE E
(C.F. ), residente in [...], CP_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Federica Suardi in 56124 Pisa, alla Via Malagoli n. 12; CONVENUTO in RIASSUNZIONE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 4.8.2023 e ritualmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo
" in data 8.9.2023, Email_1 Controparte_3 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, per ivi sentir rigettare, in quanto CP_2 infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da ritenendo validamente incardinato il CP_2 pignoramento presso terzi notificato il 26.03.2019 e non prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento presupposte di competenza di questo giudice. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. non si è costituito in giudizio nel procedimento riassunto. CP_2
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 2 maggio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. , con ricorso ex art. art. 617 c.p.c. (doc. 4 depositato il 20.12.2024), ritualmente CP_2 notificato ad , si è opposto al pignoramento esattoriale presso terzi n. 04120193300000007000 CP_4 notificatogli in data 26.03.2019 dalla odierna ricorrente, chiedendone l'annullamento “per inesistenza degli atti prodromici (cartelle di pagamento) ad esso sotteso, e avvenuto decorso del termine prescrizionale” con riferimento a una serie di cartelle esattoriali ivi specificate, tra le quali alcune (ossia quelle oggetto del presente giudizio) portanti crediti previdenziali.
5. In sintesi, il debitore ha ivi lamentato la nullità del pignoramento in quanto il precedente pignoramento esattoriale presso terzi era stato oggetto di sospensione inaudita altera parte; la nullità del pignoramento, in quanto inoltrato nelle forme “ordinarie” e non secondo quanto disposto dall'art. 72- bis del d.p.r. n. 602/73, con conseguente carenza dei requisiti formali di cui agli artt. 492 e ss. c.p.c, nonché la nullità della sua notifica;
la inesistenza/irregolarità delle notifiche delle cartelle sottese in quanto effettuate a familiare convivente con invio di raccomandata informativa tramite posta privata (TNT Post e Nexive) e non tramite l'indebito utilizzo del servizio postale privato Controparte_5 per la notifica degli atti tributari;
l'irrilevanza degli estratti di ruolo e conseguente dovere per l CP_4
pagina 1 di 5 di dover produrre gli originali degli atti contestati;
l'indeterminatezza dell'an e del quantum della pretesa creditoria e, infine, la prescrizione della stessa.
6. si è ritualmente costituita nel giudizio introdotto da resistendo all'opposizione CP_4 CP_2 avversaria e il Giudice dell'Esecuzione adito, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.05.2019, con ordinanza del 7.1.2020 (doc. 2) ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando alla parte interessata termine per l'introduzione del giudizio di merito e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare, sulla base del presupposto che gli atti interruttivi della prescrizione fossero stati notificati con gestore privato e non con circostanza questa che veniva qualificata Controparte_5 come causa di un'irrituale notifica1.
7. A cura di veniva, quindi, tempestivamente notificato alla controparte atto di citazione per CP_4 l'introduzione del giudizio di merito, ove venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare in quanto infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal sig. e ritenere validamente incardinato il pignoramento presso terzi notificato il 26.3.2019 e non CP_2 prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento presupposte. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
8. La causa veniva iscritta al ruolo n. 3161/20 R.G. Tribunale di Firenze, III sezione civile, e ivi si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva in via preliminare CP_2 l'incompetenza funzionale del giudice ordinario adito a favore del Giudice del Lavoro e nel merito ribadiva le medesime ragioni di nullità e illegittimità del pignoramento, concludendo per il rigetto della domanda.
9. Con sentenza n. 1765/2023 (doc. 4) il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 04120070023866820 501; e assegnava il “termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito davanti al Giudice competente per eventuale ulteriore contenzioso, come sopra indicato;
spese del presente giudizio compensate.”.
10. Tutto ciò premesso, deve precisarsi che, come risulta dagli estratti di ruolo sub doc. 1, a seguito dell'annullamento ex lege di alcune cartelle originariamente impugnate, per effetto dei provvedimenti 1 Ordinanza G.E. 7.1.2020, doc. 2: “Non è fondata la doglianza relativa alla nullità del pignoramento perché pende sospensione inaudita altera parte di separata procedura: difatti, con il provvedimento di sospensione della esecuzione esattoriale viene sospesa la singola procedura e non la efficacia esecutiva degli atti presupposti, che ove esistente condurrebbe alla sospensione ex art. 623 cpc della esecuzione. La doglianza relativa, poi, alla mancata indicazione delle ragioni di credito nell'atto di pignoramento (ossia qual è la Con natura dei crediti per i quali l agisce in sede esecutiva) si ricollega, necessariamente, alla notifica degli atti presupposti all'atto di pignoramento, nei quali, al contrario dell'indicazione analitica delle voci di credito contenuta nel pignoramento, viene specificamente riportata. L'atto notificato ex art. 72 bic DPR 602/73, infatti, richiama per relationem le cartelle precedentemente notificate. Discende da ciò che l'accoglimento dell'eccezione presentata ricorre unicamente nel caso in cui l'atto presupposto, richiamato per relationem quanto all'identificazione del credito, non sia stato notificato. Nel caso di specie, la doglianza trova smentita Con nella prova offerta dall della notifica delle cartelle di pagamento in un caso al destinatario e, nell'altro, al familiare convivente. Nell'ambito delle predette cartelle vengono esattamente individuate non solamente le ragioni di credito (ossia la natura dei tributi per i quali si agisce), ma altresì l'anno della commessa violazione ed ogni elemento idoneo ad identificare con esattezza la ragione di credito vantata nei confronti del contribuente. Tuttavia, parte opponente lamenta che vi sarebbe una irregolarità delle notifiche in quanto l'avviso di cui all'art. 60 DPR 602/1973 lett. b bis è stato inviato non servendosi di Posteitaliane spa ma di servizio di poste privato. Pertanto, pur sottolineando la peculiarità della rilevanza della notifica a mezzo di gestore privato del servizio postale della mera informativa, non può che rilevarsi che, dalla produzione CP_ documentale di emerge che vi sono anche atti successivi, interruttivi della prescrizione ( che risultano notificati ex art. 26 bis esclusivamente con gestore privato. … In altri termini, quindi, vista anche la giurisprudenza in materia di notifica in materia tributaria sul punto (si vedano Cass. 2173/2018 nonché i precedenti in essa richiamati), quantomeno per le notifiche anteriori al 10 settembre 2017, la attribuzione in esclusiva a , quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le Controparte_5 comunicazioni e notificazioni degli atti giudiziari, la opposizione non pare sfornita, in parte qua, del necessario fumus di fondatezza nei limiti della cognizione sommaria propria della fase.”.
pagina 2 di 5 normativi di deflazione introdotti nelle more del giudizio, l'oggetto di causa è a oggi limitato alle seguenti cartelle di pagamento: - 041 2006 0035101035 - Inps sede Firenze;
- 041 2006 0037765380 - Inail sede Firenze;
- 041 2007 0038096628 - Inps sede Firenze;
- 041 2007 0040614807 - Inail sede Firenze.
11. In primo luogo, dunque, si ritiene non fondata l'eccezione di nullità del pignoramento perché notificato in pendenza della sospensione della separata procedura n. 3674/2018 R.G. Esecuzioni, disposta dal G.E. con ordinanza del 7.1.2020 ex artt. 615 e 624 c.p.c. (doc. 2 depositato il 20.12.2024): difatti, con il provvedimento di sospensione della esecuzione esattoriale viene sospesa la singola procedura e non la efficacia esecutiva dei titoli presupposti.
12. In secondo luogo, ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento perché carente degli CP_2 elementi essenziali riconosciuti per la sua validità ed efficacia dagli artt. 492 e 493 c.p.c., essendo ricorsa alla disciplina di cui all'art. 543 e ss c.p.c. e non alla disciplina speciale dell'ordine di CP_4 pagamento esattoriale di cui all'art. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
13. Ritiene il giudicante che anche tale eccezione sia infondata.
14. Diversamente da quanto sostenuto da infatti, il pignoramento presso terzi incardinato da CP_2
risulta conforme alla normativa ordinaria di cui agli art. 492 e seg. c.p.c., contenendo, infatti, CP_4 tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti da tale disciplina: è presente l'invito al debitore ad eleggere domicilio;
è presente l'ingiunzione ad astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alle garanzie del credito le somme assoggettate a pignoramento;
è presente l'avviso di cui all'art. 492 comma 3, relativo alla facoltà per il debitore di proporre istanza di conversione (allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di nel procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. 3B). CP_4
15. Inoltre, deve rilevarsi come l'art. 543 c.p.c., dettato nello specifico per il pignoramento presso terzi, preveda semplicemente che l'atto esecutivo rechi, tra le altre cose, “l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto”, elementi che - nella fattispecie concreta – l'esecutato può ravvisare nell'atto a lui stesso destinato, ove egli ritrova: - l'elencazione delle cartelle di pagamento costituenti titolo esecutivo esattoriale;
- la data della loro avvenuta notifica;
- il riferimento all'intimazione di pagamento inoltrata precedentemente rispetto all'avvio dell'azione esecutiva, con la relativa data di notifica, ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73; - l'importo complessivo distinto in capitale, interessi e sanzioni, per cui si procede.
16. Per quanto, dunque, attiene, in particolare, alla asserita mancata indicazione delle ragioni di credito nell'atto di pignoramento (ossia qual è la natura dei crediti per i quali agisce in sede esecutiva), CP_4 si rileva che l'atto di pignoramento per cui è causa, quanto all'identificazione dei crediti, richiama per relationem le cartelle di pagamento precedentemente notificate, nelle quali vengono esattamente individuati, non soltanto, le ragioni di credito (ossia la natura dei contributi per il recupero dei quali si agisce), ma, altresì, il periodo contributivo cui si riferiscono i contributi non versati e ogni elemento idoneo ad identificare con esattezza la ragione di credito vantata nei confronti del contribuente.
17. Quanto poi alla contestazione dell'avvenuta notifica ai sensi di legge delle cartelle impugnate, si rileva che ha comprovato che le suddette cartelle esattoriali sono state tutte notificate in data CP_4 10.10.2008 a mani di qualificatasi al messo notificatore come coniuge del destinatario Parte_2 e, quindi, persona legittimata al ritiro degli atti (allegato 4B alla comparsa di costituzione di nel CP_4 procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. 3B). 18. Lamenta, però, l'odierno convenuto in riassunzione che le predette cartelle sono state notificate a suo
“familiare convivente” con invio della raccomandata di garanzia (informativa) tramite servizio di poste private “TNT POST”, e per tale motivo “contesta la inesistenza e l'illegittimità della notifica così effettuata, con conseguente inesigibilità del credito.”.
19. Orbene, con riguardo a tale eccezione, da cui il debitore fa discendere la pretesa inesigibilità del credito, deve osservarsi che, come comprovato dall'allegato 6 alla comparsa di costituzione di CP_4 nel procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. 3B, nel corso dell'anno 2009 ha ricevuto a mani CP_2 proprie la notifica di più intimazioni di pagamento relative anche alle quattro cartelle per cui residua causa.
20. Pertanto, a giudizio del Tribunale (come, peraltro, eccepito da alle pagg. 6 e ss. del ricorso in CP_4 riassunzione), avrebbe dovuto far valere la asserita inesistenza della notifica della singola CP_2
pagina 3 di 5 cartella esattoriale nel termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla notifica della relativa intimazione di pagamento, ex art. 617 c.p.c.
21. In altri termini, l'eccepita inesistenza della notifica delle cartelle per cui residua causa, costituisce un vizio suscettibile di essere esaminato nel merito solo se fatto valere entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale deve, pertanto, essere verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (v., in argomento, fra le molte, Cass. n. 24506/2016).
22. Diversamente, qualora, per ipotesi (ma non si vede come alla luce di una piana lettura dell'opposizione dell'esecutato ex art. 617 c.p.c. depositata da sub doc. 4 del 20.12.2024), si ritenesse che il CP_4 debitore abbia chiesto l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, per intervenuta prescrizione, sul rilievo della inesistente notifica delle cartelle esattoriali, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46 del 1999, poiché in tal caso l'azione parteciperebbe della natura dell'opposizione all'esecuzione in quanto il vizio relativo alla mancata notifica della cartella sarebbe funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (e non a far valere vizi dell'azione esecutiva), dovrebbe, comunque, concludersi per il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 CP_7 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”, Cass. n. 7514/2022).
23. In conclusione, si ritiene preclusa la proponibilità dell'eccezione in esame.
24. Per quanto, poi, riguarda l'assunto del debitore secondo cui avrebbe l'onere di produrre l'intera CP_4 cartella con relativa relata, pare sufficiente rammentare che la S.C. Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. n. 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016, 12888/2015, 3212/2017) è consolidata nell'affermare che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”. La cartella esattoriale consiste, infatti, nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'Amministrazione “non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”, e la produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa contributiva (“Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, …”, così, fra le altre, Cass. n. 26244/2016, 12888/2015).
25. Infine, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal debitore con riguardo al periodo successivo alla notificazione delle cartelle (“La Cassazione … ha … affermato che la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale è sempre di cinque anni, quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento notificata dall ), come nel Controparte_8 CP_9
pagina 4 di 5 caso di cui è causa.”, pag. 23 opposizione), si rileva che mediante i documenti di cui agli CP_4 allegati da 5 a 8 alla comparsa di costituzione di nel procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. CP_4 3B, ha comprovato di aver validamente e tempestivamente interrotto la decorrenza del termine. 26. Rammentato, infatti, che le cartelle in questione, portanti crediti maturati negli anni 2005 e 2006 (doc.
1), sono state notificate il 10.10.2008 e che nell'anno 2009 ha personalmente ricevuto la CP_2 notifica a mani delle relative intimazioni di pagamento, con riguardo agli ulteriori atti interruttivi documentati in atti (preavvisi di fermo amministrativo e intimazioni di pagamento), relativi agli anni 2013, 2014, 2026 2017 e 2018, pare sufficiente rilevare, rispetto a quanto osservato al riguardo nell'ordinanza di sospensione del 7.1.2020 del G.E. in atti, che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18541/2024, ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Controparte_5 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (e non, quindi, degli
[...] atti tributari sostanziali).
27. È assorbito, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore profilo controverso, di rito e/o di merito e/o istruttorio.
28. Il pignoramento presso terzi n. 04120193300000007000 notificato a il 26.03.2019 CP_2 risulta, quindi, validamente incardinato per i motivi sin qui esposti e, pertanto, deve essere rigettata la domanda dell'esecutato volta a conseguirne l'annullamento ex art. 617 c.p.c.
29. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio di merito (le spese risultano già regolate dal G.E. quanto alla fase cautelare come da ordinanza in atti), liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda di competenza del Giudice del Lavoro e all'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di (non CP_2 è stata chiesta la distrazione, né, nel ricorso in riassunzione, né, nelle note ex art. 127-ter c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge l'opposizione proposta da ex art. 617 c.p.c. e dichiara validamente CP_2 incardinato il pignoramento presso terzi n. 04120193300000007000 notificatogli il 26.03.2019;
- condanna a rifondere ad le spese di lite che, ex CP_2 Controparte_3 D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 2 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In altri termini, così delineata la natura dell'azione, la questione in esame attiene al merito della controversia in quanto il debitore, pur deducendo l'omessa notifica in realtà intende con tale motivo superare la tardività dell'opposizione al fine di far valere la prescrizione del credito.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 2 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
– , in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 CP_1 dall'avv. Michele Esposito ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Donatori del Sangue n. 35/a, come da procura alle liti allegata ai sensi dell'art. 83 c.p.c.; RICORRENTE in RIASSUNZIONE E
(C.F. ), residente in [...], CP_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Federica Suardi in 56124 Pisa, alla Via Malagoli n. 12; CONVENUTO in RIASSUNZIONE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 4.8.2023 e ritualmente notificato a mezzo PEC all'indirizzo
" in data 8.9.2023, Email_1 Controparte_3 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, per ivi sentir rigettare, in quanto CP_2 infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta da ritenendo validamente incardinato il CP_2 pignoramento presso terzi notificato il 26.03.2019 e non prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento presupposte di competenza di questo giudice. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. non si è costituito in giudizio nel procedimento riassunto. CP_2
3. La causa è stata istruita mediante i documenti in atti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 2 maggio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. , con ricorso ex art. art. 617 c.p.c. (doc. 4 depositato il 20.12.2024), ritualmente CP_2 notificato ad , si è opposto al pignoramento esattoriale presso terzi n. 04120193300000007000 CP_4 notificatogli in data 26.03.2019 dalla odierna ricorrente, chiedendone l'annullamento “per inesistenza degli atti prodromici (cartelle di pagamento) ad esso sotteso, e avvenuto decorso del termine prescrizionale” con riferimento a una serie di cartelle esattoriali ivi specificate, tra le quali alcune (ossia quelle oggetto del presente giudizio) portanti crediti previdenziali.
5. In sintesi, il debitore ha ivi lamentato la nullità del pignoramento in quanto il precedente pignoramento esattoriale presso terzi era stato oggetto di sospensione inaudita altera parte; la nullità del pignoramento, in quanto inoltrato nelle forme “ordinarie” e non secondo quanto disposto dall'art. 72- bis del d.p.r. n. 602/73, con conseguente carenza dei requisiti formali di cui agli artt. 492 e ss. c.p.c, nonché la nullità della sua notifica;
la inesistenza/irregolarità delle notifiche delle cartelle sottese in quanto effettuate a familiare convivente con invio di raccomandata informativa tramite posta privata (TNT Post e Nexive) e non tramite l'indebito utilizzo del servizio postale privato Controparte_5 per la notifica degli atti tributari;
l'irrilevanza degli estratti di ruolo e conseguente dovere per l CP_4
pagina 1 di 5 di dover produrre gli originali degli atti contestati;
l'indeterminatezza dell'an e del quantum della pretesa creditoria e, infine, la prescrizione della stessa.
6. si è ritualmente costituita nel giudizio introdotto da resistendo all'opposizione CP_4 CP_2 avversaria e il Giudice dell'Esecuzione adito, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 09.05.2019, con ordinanza del 7.1.2020 (doc. 2) ha sospeso la procedura esecutiva, assegnando alla parte interessata termine per l'introduzione del giudizio di merito e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare, sulla base del presupposto che gli atti interruttivi della prescrizione fossero stati notificati con gestore privato e non con circostanza questa che veniva qualificata Controparte_5 come causa di un'irrituale notifica1.
7. A cura di veniva, quindi, tempestivamente notificato alla controparte atto di citazione per CP_4 l'introduzione del giudizio di merito, ove venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare in quanto infondata, in fatto e in diritto, l'opposizione proposta dal sig. e ritenere validamente incardinato il pignoramento presso terzi notificato il 26.3.2019 e non CP_2 prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento presupposte. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
8. La causa veniva iscritta al ruolo n. 3161/20 R.G. Tribunale di Firenze, III sezione civile, e ivi si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con la quale eccepiva in via preliminare CP_2 l'incompetenza funzionale del giudice ordinario adito a favore del Giudice del Lavoro e nel merito ribadiva le medesime ragioni di nullità e illegittimità del pignoramento, concludendo per il rigetto della domanda.
9. Con sentenza n. 1765/2023 (doc. 4) il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla cartella n. 04120070023866820 501; e assegnava il “termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito davanti al Giudice competente per eventuale ulteriore contenzioso, come sopra indicato;
spese del presente giudizio compensate.”.
10. Tutto ciò premesso, deve precisarsi che, come risulta dagli estratti di ruolo sub doc. 1, a seguito dell'annullamento ex lege di alcune cartelle originariamente impugnate, per effetto dei provvedimenti 1 Ordinanza G.E. 7.1.2020, doc. 2: “Non è fondata la doglianza relativa alla nullità del pignoramento perché pende sospensione inaudita altera parte di separata procedura: difatti, con il provvedimento di sospensione della esecuzione esattoriale viene sospesa la singola procedura e non la efficacia esecutiva degli atti presupposti, che ove esistente condurrebbe alla sospensione ex art. 623 cpc della esecuzione. La doglianza relativa, poi, alla mancata indicazione delle ragioni di credito nell'atto di pignoramento (ossia qual è la Con natura dei crediti per i quali l agisce in sede esecutiva) si ricollega, necessariamente, alla notifica degli atti presupposti all'atto di pignoramento, nei quali, al contrario dell'indicazione analitica delle voci di credito contenuta nel pignoramento, viene specificamente riportata. L'atto notificato ex art. 72 bic DPR 602/73, infatti, richiama per relationem le cartelle precedentemente notificate. Discende da ciò che l'accoglimento dell'eccezione presentata ricorre unicamente nel caso in cui l'atto presupposto, richiamato per relationem quanto all'identificazione del credito, non sia stato notificato. Nel caso di specie, la doglianza trova smentita Con nella prova offerta dall della notifica delle cartelle di pagamento in un caso al destinatario e, nell'altro, al familiare convivente. Nell'ambito delle predette cartelle vengono esattamente individuate non solamente le ragioni di credito (ossia la natura dei tributi per i quali si agisce), ma altresì l'anno della commessa violazione ed ogni elemento idoneo ad identificare con esattezza la ragione di credito vantata nei confronti del contribuente. Tuttavia, parte opponente lamenta che vi sarebbe una irregolarità delle notifiche in quanto l'avviso di cui all'art. 60 DPR 602/1973 lett. b bis è stato inviato non servendosi di Posteitaliane spa ma di servizio di poste privato. Pertanto, pur sottolineando la peculiarità della rilevanza della notifica a mezzo di gestore privato del servizio postale della mera informativa, non può che rilevarsi che, dalla produzione CP_ documentale di emerge che vi sono anche atti successivi, interruttivi della prescrizione ( che risultano notificati ex art. 26 bis esclusivamente con gestore privato. … In altri termini, quindi, vista anche la giurisprudenza in materia di notifica in materia tributaria sul punto (si vedano Cass. 2173/2018 nonché i precedenti in essa richiamati), quantomeno per le notifiche anteriori al 10 settembre 2017, la attribuzione in esclusiva a , quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le Controparte_5 comunicazioni e notificazioni degli atti giudiziari, la opposizione non pare sfornita, in parte qua, del necessario fumus di fondatezza nei limiti della cognizione sommaria propria della fase.”.
pagina 2 di 5 normativi di deflazione introdotti nelle more del giudizio, l'oggetto di causa è a oggi limitato alle seguenti cartelle di pagamento: - 041 2006 0035101035 - Inps sede Firenze;
- 041 2006 0037765380 - Inail sede Firenze;
- 041 2007 0038096628 - Inps sede Firenze;
- 041 2007 0040614807 - Inail sede Firenze.
11. In primo luogo, dunque, si ritiene non fondata l'eccezione di nullità del pignoramento perché notificato in pendenza della sospensione della separata procedura n. 3674/2018 R.G. Esecuzioni, disposta dal G.E. con ordinanza del 7.1.2020 ex artt. 615 e 624 c.p.c. (doc. 2 depositato il 20.12.2024): difatti, con il provvedimento di sospensione della esecuzione esattoriale viene sospesa la singola procedura e non la efficacia esecutiva dei titoli presupposti.
12. In secondo luogo, ha eccepito l'illegittimità dell'atto di pignoramento perché carente degli CP_2 elementi essenziali riconosciuti per la sua validità ed efficacia dagli artt. 492 e 493 c.p.c., essendo ricorsa alla disciplina di cui all'art. 543 e ss c.p.c. e non alla disciplina speciale dell'ordine di CP_4 pagamento esattoriale di cui all'art. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
13. Ritiene il giudicante che anche tale eccezione sia infondata.
14. Diversamente da quanto sostenuto da infatti, il pignoramento presso terzi incardinato da CP_2
risulta conforme alla normativa ordinaria di cui agli art. 492 e seg. c.p.c., contenendo, infatti, CP_4 tutti i requisiti di forma e contenuto prescritti da tale disciplina: è presente l'invito al debitore ad eleggere domicilio;
è presente l'ingiunzione ad astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alle garanzie del credito le somme assoggettate a pignoramento;
è presente l'avviso di cui all'art. 492 comma 3, relativo alla facoltà per il debitore di proporre istanza di conversione (allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di nel procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. 3B). CP_4
15. Inoltre, deve rilevarsi come l'art. 543 c.p.c., dettato nello specifico per il pignoramento presso terzi, preveda semplicemente che l'atto esecutivo rechi, tra le altre cose, “l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto”, elementi che - nella fattispecie concreta – l'esecutato può ravvisare nell'atto a lui stesso destinato, ove egli ritrova: - l'elencazione delle cartelle di pagamento costituenti titolo esecutivo esattoriale;
- la data della loro avvenuta notifica;
- il riferimento all'intimazione di pagamento inoltrata precedentemente rispetto all'avvio dell'azione esecutiva, con la relativa data di notifica, ai sensi dell'art. 50 Dpr 602/73; - l'importo complessivo distinto in capitale, interessi e sanzioni, per cui si procede.
16. Per quanto, dunque, attiene, in particolare, alla asserita mancata indicazione delle ragioni di credito nell'atto di pignoramento (ossia qual è la natura dei crediti per i quali agisce in sede esecutiva), CP_4 si rileva che l'atto di pignoramento per cui è causa, quanto all'identificazione dei crediti, richiama per relationem le cartelle di pagamento precedentemente notificate, nelle quali vengono esattamente individuati, non soltanto, le ragioni di credito (ossia la natura dei contributi per il recupero dei quali si agisce), ma, altresì, il periodo contributivo cui si riferiscono i contributi non versati e ogni elemento idoneo ad identificare con esattezza la ragione di credito vantata nei confronti del contribuente.
17. Quanto poi alla contestazione dell'avvenuta notifica ai sensi di legge delle cartelle impugnate, si rileva che ha comprovato che le suddette cartelle esattoriali sono state tutte notificate in data CP_4 10.10.2008 a mani di qualificatasi al messo notificatore come coniuge del destinatario Parte_2 e, quindi, persona legittimata al ritiro degli atti (allegato 4B alla comparsa di costituzione di nel CP_4 procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. 3B). 18. Lamenta, però, l'odierno convenuto in riassunzione che le predette cartelle sono state notificate a suo
“familiare convivente” con invio della raccomandata di garanzia (informativa) tramite servizio di poste private “TNT POST”, e per tale motivo “contesta la inesistenza e l'illegittimità della notifica così effettuata, con conseguente inesigibilità del credito.”.
19. Orbene, con riguardo a tale eccezione, da cui il debitore fa discendere la pretesa inesigibilità del credito, deve osservarsi che, come comprovato dall'allegato 6 alla comparsa di costituzione di CP_4 nel procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. 3B, nel corso dell'anno 2009 ha ricevuto a mani CP_2 proprie la notifica di più intimazioni di pagamento relative anche alle quattro cartelle per cui residua causa.
20. Pertanto, a giudizio del Tribunale (come, peraltro, eccepito da alle pagg. 6 e ss. del ricorso in CP_4 riassunzione), avrebbe dovuto far valere la asserita inesistenza della notifica della singola CP_2
pagina 3 di 5 cartella esattoriale nel termine perentorio di 20 giorni decorrente dalla notifica della relativa intimazione di pagamento, ex art. 617 c.p.c.
21. In altri termini, l'eccepita inesistenza della notifica delle cartelle per cui residua causa, costituisce un vizio suscettibile di essere esaminato nel merito solo se fatto valere entro il termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla notifica del primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale deve, pertanto, essere verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (v., in argomento, fra le molte, Cass. n. 24506/2016).
22. Diversamente, qualora, per ipotesi (ma non si vede come alla luce di una piana lettura dell'opposizione dell'esecutato ex art. 617 c.p.c. depositata da sub doc. 4 del 20.12.2024), si ritenesse che il CP_4 debitore abbia chiesto l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, per intervenuta prescrizione, sul rilievo della inesistente notifica delle cartelle esattoriali, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, co. 5 d.lgs. n. 46 del 1999, poiché in tal caso l'azione parteciperebbe della natura dell'opposizione all'esecuzione in quanto il vizio relativo alla mancata notifica della cartella sarebbe funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione, altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (e non a far valere vizi dell'azione esecutiva), dovrebbe, comunque, concludersi per il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva di “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 CP_7 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”, Cass. n. 7514/2022).
23. In conclusione, si ritiene preclusa la proponibilità dell'eccezione in esame.
24. Per quanto, poi, riguarda l'assunto del debitore secondo cui avrebbe l'onere di produrre l'intera CP_4 cartella con relativa relata, pare sufficiente rammentare che la S.C. Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. n. 26244/2016, 12352/2016, 3452/2016, 2790/2016, 12888/2015, 3212/2017) è consolidata nell'affermare che, nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, “non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”. La cartella esattoriale consiste, infatti, nella stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, mentre il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'Amministrazione “non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice”, e la produzione dell'estratto di ruolo è idonea a individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella e a documentare la pretesa contributiva (“Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione. L'estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell'amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall'opponente) perché contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, …”, così, fra le altre, Cass. n. 26244/2016, 12888/2015).
25. Infine, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal debitore con riguardo al periodo successivo alla notificazione delle cartelle (“La Cassazione … ha … affermato che la prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale è sempre di cinque anni, quando il titolo esecutivo è una cartella di pagamento notificata dall ), come nel Controparte_8 CP_9
pagina 4 di 5 caso di cui è causa.”, pag. 23 opposizione), si rileva che mediante i documenti di cui agli CP_4 allegati da 5 a 8 alla comparsa di costituzione di nel procedimento R.G. 1163/2019, sub doc. CP_4 3B, ha comprovato di aver validamente e tempestivamente interrotto la decorrenza del termine. 26. Rammentato, infatti, che le cartelle in questione, portanti crediti maturati negli anni 2005 e 2006 (doc.
1), sono state notificate il 10.10.2008 e che nell'anno 2009 ha personalmente ricevuto la CP_2 notifica a mani delle relative intimazioni di pagamento, con riguardo agli ulteriori atti interruttivi documentati in atti (preavvisi di fermo amministrativo e intimazioni di pagamento), relativi agli anni 2013, 2014, 2026 2017 e 2018, pare sufficiente rilevare, rispetto a quanto osservato al riguardo nell'ordinanza di sospensione del 7.1.2020 del G.E. in atti, che la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 18541/2024, ha confermato il proprio orientamento circa la legittimità delle notifiche effettuate da agenzie postali private a partire dal 30 aprile 2011, avendo il d.lgs. n. 58/2011 riservato a Controparte_5 solo la notifica degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada (e non, quindi, degli
[...] atti tributari sostanziali).
27. È assorbito, in applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, ogni ulteriore profilo controverso, di rito e/o di merito e/o istruttorio.
28. Il pignoramento presso terzi n. 04120193300000007000 notificato a il 26.03.2019 CP_2 risulta, quindi, validamente incardinato per i motivi sin qui esposti e, pertanto, deve essere rigettata la domanda dell'esecutato volta a conseguirne l'annullamento ex art. 617 c.p.c.
29. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio di merito (le spese risultano già regolate dal G.E. quanto alla fase cautelare come da ordinanza in atti), liquidate come in dispositivo in base al valore della domanda di competenza del Giudice del Lavoro e all'attività difensiva concretamente svolta (assenza di attività istruttoria), segue il criterio legale della soccombenza di (non CP_2 è stata chiesta la distrazione, né, nel ricorso in riassunzione, né, nelle note ex art. 127-ter c.p.c.).
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge l'opposizione proposta da ex art. 617 c.p.c. e dichiara validamente CP_2 incardinato il pignoramento presso terzi n. 04120193300000007000 notificatogli il 26.03.2019;
- condanna a rifondere ad le spese di lite che, ex CP_2 Controparte_3 D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 2 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In altri termini, così delineata la natura dell'azione, la questione in esame attiene al merito della controversia in quanto il debitore, pur deducendo l'omessa notifica in realtà intende con tale motivo superare la tardività dell'opposizione al fine di far valere la prescrizione del credito.