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Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03078/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 06/03/2026
N. 01835 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03078/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2023, proposto da
AR ZI CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune MI NO in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2405/2022 N. 03078/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune MI NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierna appellante è proprietaria di un'area sita in MI NO
(AV), alla Via S. Paolo, identificata al foglio 26, particella 398. Su tale area, in forza di concessione edilizia n. 142 del 2 dicembre 1994, veniva assentita la realizzazione di un fabbricato in parte destinato ad attività produttiva e in parte a civile abitazione.
Successivamente, in data 7 settembre 2004, la suddetta presentava istanza di permesso di costruire diretta al completamento/ricostruzione e ampliamento del manufatto.
L'amministrazione comunale adottava un primo diniego (in data 21 ottobre
2004) il quale, all'esito di un'articolata vicenda contenziosa, veniva annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1905 del 31 marzo 2009, per difetto di istruttoria e motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti del comune, da assumere alla stregua della strumentazione urbanistica sull'area interessata alla costruzione.
Con atto del 13 luglio 2009 la Sig.ra CA diffidava l'amministrazione comunale a pronunciarsi sull'istanza del 7 settembre 2004, da considerarsi ancora pendente. N. 03078/2023 REG.RIC.
In esecuzione della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1905 del
2009, l'Amministrazione riattivava il procedimento, acquisendo anche elaborati tecnici integrativi e adottando il provvedimento prot. n. 11223 del
26 novembre 2010 recante motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del
7 aprile 2009 atteso che “l'ampliamento dell'immobile è previsto in una parte del territorio del Comune di MI NO che non rientra nella zonizzazione individuata nella Tavola n. 2 del Piano di Ricostruzione vigente all'epoca. Indipendentemente dai motivi di cui sopra, all'epoca della presentazione dell'istanza erano in vigore le misure di salvaguardia del vigente P.R.G.”. E inoltre, il vigente PRG “non permette il rilascio del permesso di costruire sia per le condizioni espresse dall'art.15 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. sia per il rispetto delle distanze dai confini, previste dalle stesse norme in zona omogenea E1”.
Il preavviso di diniego veniva impugnato innanzi al TAR della Campania che, con sentenza n. 1751/2016, dichiarava il ricorso inammissibile stante la natura meramente interlocutoria dell'atto impugnato.
Successivamente, la Sig.ra CA, invitava e diffidava nuovamente l'amministrazione comunale a concludere il procedimento.
Con provvedimento prot. n. 4969 del 15 maggio 2017, il Comune respingeva definitivamente le istanze del 7 settembre 2004 e del 13 luglio
2009, esponendo tre principali ordini di motivi:
- il contrasto con le norme di salvaguardia del PRG del 1998, adottato con delibera consiliare n. 32 del 25 maggio 1998, vigenti all'epoca della richiesta, che non consentivano l'ampliamento del fabbricato, anche in ragione dei parametri delle N.T.A. richiamati – tra cui altezza massima e rapporto di copertura; N. 03078/2023 REG.RIC.
- la insistenza dell'area interessata dall'intervento non in zona soggetta ad espansione, ma in zona agricola, oltretutto non ricompresa nella tavola n. 2 del piano di ricostruzione di cui alla legge n. 1431 del 5 ottobre 1962, approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 1963 e reso esecutivo con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3032 del 1963, avente valore di piano particolareggiato. Ne conseguirebbe l'applicazione delle norme (fra cui la L.R. Campania n. 14 del 1982) in tema di altezza massima di mt. 7,00 e distanza dai confini di mt. 20,00; a fronte di un progetto che contempla invece altezze e distanze difformi;
- la difformità degli elaborati grafici presentati il 28 ottobre 2010 rispetto alla concessione edilizia n. 141/1994, pur da essi richiamata, con la conseguenza che l'istanza del 2004 dovrebbe qualificarsi come nuovo permesso di costruire, privo di legame con il titolo del 1994.
Con il ricorso iscritto al numero di registro generale 1215 del 2017, integrato da motivi aggiunti, la Sig.ra CA adiva il TAR Campania –
Sezione staccata di Salerno per l'annullamento del provvedimento di diniego, nonché del verbale della Commissione Edilizia recante il parere sfavorevole al rilascio del titolo edilizio. Domandava, altresì, la condanna del comune al risarcimento del danno conseguente alla perdita definitiva del bene della vita rappresentato dal rilascio del titolo abilitativo.
La ricorrente deduceva l'insistenza dell'area nel Piano comunale di ricostruzione, atteso che il decreto di approvazione in data 6 luglio 1963 del
Ministero dei Lavori pubblici non conteneva alcun riferimento espresso alla zona San Paolo, nella quale ricade l'area di proprietà CA, quale zona esclusa dal Piano e tenuto conto che lo stesso strumento urbanistico identifica come «zona di espansione» l'intero territorio pianificato, comprese le frazioni ed escluso solo l'abitato esistente. N. 03078/2023 REG.RIC.
Con Ordinanza n. 286 del 2 febbraio 2022, Il TAR della Campania –
Sezione staccata di Salerno disponeva una verificazione, da espletarsi a cura della D.G. Governo del territorio della Regione Campania, per accertare la conformità delle istanze del 2004 e del 2009 all'assetto urbanistico ed edilizio vigente alla data di notificazione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 1905/2009 (13 luglio 2009), richiamando il principio secondo cui l'esecuzione del giudicato incontra il limite delle sopravvenienze anteriori alla notificazione della decisione passata in giudicato.
Il Verificatore nominato depositava la propria relazione dalla quale emergeva:
- che alla data del 13 luglio 2009 lo strumento urbanistico vigente era il
P.R.G. adottato con delibera C.C. n. 32/1998 e approvato definitivamente con D.P. Presidente della Provincia di Avellino n. 01/bis/05 del 18 ottobre
2005;
- che l'area in esame è classificata Zona E1 – agricola e che le NTA del
Piano, all'art 11, prevedono che gli impianti e le attrezzature ammesse in questa zona sono solo quelli strettamente necessari alla conduzione dei fondi rustici. Le costruzioni non possono eccedere il limite di altezza massima di m. 7,00, gli indici fondiari sono stabiliti come da L.R. n.
14/1982; gli ampliamenti delle costruzioni esistenti sono consentiti solo fino al 20% della cubatura, purché direttamente utilizzate per la conduzione del fondo.
Sulla base di tali risultanze, il Tribunale amministrativo, con la sentenza n.
2405/2022, qui gravata, ha rilevato che l'intervento progettato non rientrasse tra quelli consentiti in zona E1, essendo destinato anche a civile abitazione e presentando parametri quali, tra l'altro, altezza e distanze dai N. 03078/2023 REG.RIC.
confini, difformi da quelli consentiti. Ha dichiarato sussistente la compatibilità dell'intervento con la disciplina di cui all'art 15 NTA sulle attività artigianali – che consente incrementi entro un rapporto di copertura massimo del 50% - solo per un limitato ampliamento del locale produttivo già esistente.
In ultimo, ha disatteso la tesi di parte ricorrente secondo cui alla data del 13 luglio 2009 il P.R.G. era solo adottato e le misure di salvaguardia erano decadute, ritenendo che il Decreto di approvazione del Presidente della
Provincia di Avellino n. 01/bis/05 del 18 ottobre 2005 costituisse sopravvenienza, anteriore alla notificazione della sentenza n. 1905/2009, idonea a conformare la disciplina urbanistica rilevante nella fase di riemanazione.
La sentenza ha compensato le spese di lite, salvo porre definitivamente a carico della ricorrente quelle di verificazione.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla sig.ra CA la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
I) Error in iudicando: omessa pronunzia su uno dei motivi di ricorso; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; erroneità della motivazione e carenza di istruttoria; violazione art. 3 L.n.
241 del 1990 anche in relazione all'art. 97 Costituzione; eccesso di potere per illogicità e perplessità; ingiustizia manifesta ed abnormità:
Con atto depositato in data 11 maggio 2024, il Comune di MI NO si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di smaltimento dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO N. 03078/2023 REG.RIC.
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla sig.ra CA (proprietaria di un immobile nel territorio del Comune di
MI NO - AV) per la riforma della sentenza del TAR della
Campania – Sezione saccata di Salerno, n. 2405/2022 con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento in data 15 maggio 2017 con il quale il Comune ha respinto le istanze di permesso di costruire da lei presentate nel corso del 2004 e del 2009.
2. Con il primo motivo, l'odierna appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sulla specifica domanda avanzata in primo grado in punto di accertamento della spettanza del bene della vita coincidente con l'esercizio del ius aedificandi vantato dall'appellante in relazione alle norme urbanistiche vigenti all'epoca di presentazione dell'istanza.
Lamenta che il TAR, focalizzando la decisione sulla incompatibilità urbanistica del manufatto alla data del 13 luglio 2009, a seguito della sopravvenuta approvazione del P.R.G. nel 2005, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla separata domanda – già proposta nel ricorso di primo grado – diretta ad ottenere la declaratoria di spettanza del bene della vita in relazione alle ragioni originarie di diniego esposte dal Comune alla vigenza del Piano di Ricostruzione nonché sulla violazione del giudicato formatosi sulla sentenza Cons. Stato n. 1905/2009 in punto di decadenza delle misure di salvaguardia del P.R.G. adottato. In tale prospettiva, il TAR avrebbe trascurato di verificare le ragioni autonome del diniego, tra cui la pretesa esclusione dell'area dalla “zona di espansione” del Piano di ricostruzione e l'asserita difformità degli elaborati del 2010, già specificamente censurate dalla ricorrente
Con ulteriori argomenti (articolati nell'ambito del medesimo motivo)
l'odierna appellante ripropone le censure spiegate con il ricorso di primo N. 03078/2023 REG.RIC.
grado in punto di illegittimità del provvedimento di diniego, accertamento della spettanza del bene della vita nonché di risarcimento del danno subito dall'appellante.
L'appellante deduce al riguardo:
- che il provvedimento comunale di diniego sarebbe viziato per violazione ed elusione del giudicato amministrativo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1905/2009, la quale aveva accertato che, alla data di presentazione dell'istanza del 7 settembre 2004, il PRG era solo adottato e non approvato e che le misure di salvaguardia erano decadute per decorso del termine legale. Nonostante ciò, il diniego definitivo del 2017 ha nuovamente fondato il rigetto sulla vigenza delle norme di salvaguardia, in aperto contrasto con quanto già definitivamente statuito dal giudice di appello,
- che lo stesso provvedimento risulterebbe viziato per violazione e falsa applicazione del Piano di Ricostruzione e delle relative NTA, avendo il comune erroneamente affermato che la proprietà dell'odierna appellante non rientrerebbe nella zonizzazione del Piano di Ricostruzione e ricadrebbe in zona agricola soggetta alla disciplina di cui alla L. R Campania n.
14/1982.
L'appellante osserva in contrario che le NTA del Piano stesso prevedono la divisione del territorio comunale in tre zone, estendendo la zona di espansione a tutto il territorio, escluso il solo abitato esistente, con esclusione delle sole aree espressamente indicate, tra le quali non rientra l'area di proprietà dell'appellante sig.ra CA. Ne consegue – secondo l'appellante - che l'area di sua proprietà doveva ritenersi assoggettata alla disciplina del Piano di Ricostruzione, con i relativi indici edificatori, e non alla normativa agricola regionale. N. 03078/2023 REG.RIC.
Il comune, inoltre, avrebbe fondato il diniego su una presunta Tavola n. 2 del Piano di Ricostruzione, la quale non risulta tuttavia tra gli elaborati ufficiali del Piano. L'Amministrazione non ha mai depositato in giudizio la tavola richiamata, nonostante fosse stata formulata una specifica istanza istruttoria ai sensi dell'articolo 65 del c.p.a.
Il provvedimento di diniego è stato inoltre censurato per carenza e contraddittorietà della motivazione, in quanto non spiega per quali ragioni il Piano di Ricostruzione, avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, non sarebbe applicabile all'area di proprietà dell'appellante; lo stesso provvedimento ignorerebbe inoltre le numerose certificazioni urbanistiche rilasciate dal Comune nel tempo, che attestavano l'edificabilità dell'area secondo il Piano di Ricostruzione; lo stesso infine non chiarirebbe le ragioni del mutamento di orientamento da parte dell'Amministrazione.
La ricorrente ha inoltre dedotto il vizio di eccesso di potere sotto plurimi profili, atteso che per oltre vent'anni il Comune ha qualificato l'area dell'appellante come edificabile e solo in epoca successiva, e in concomitanza con la richiesta risarcitoria, avrebbe mutato radicalmente impostazione: il diniego appare dunque frutto di una condotta vòlta esclusivamente a negare l'esercizio del ius aedificandi già in precedenza riconosciuto.
La ricorrente contesta inoltre l'assunto secondo cui gli elaborati depositati nel 2010 integrerebbero una nuova istanza edilizia, chiarendo che tali elaborati sono stati espressamente richiesti dalla Commissione Edilizia e
'fotografano' lo stato dei luoghi e le opere legittimamente già realizzate: la loro difformità rispetto al progetto originario sarebbe conseguenza diretta delle richieste istruttorie dell'Amministrazione e non potrebbe essere posta a fondamento del diniego. N. 03078/2023 REG.RIC.
L'appellante ripropone integralmente la domanda di accertamento del ius aedificandi, inteso come bene della vita finale ad essa spettante.
Ripropone quindi la domanda di risarcimento, deducendo la colpa grave del
Comune, desumibile dalla reiterazione di dinieghi illegittimi, dalla violazione del giudicato e dai ritardi procedimentali; nonché il nesso causale tra la condotta amministrativa e la perdita definitiva della possibilità edificatoria.
3. Le ragioni di impugnativa sin qui sinteticamente richiamate, nonostante la loro complessità in fatto e in diritto, possono essere esaminate in modo congiunto.
Esse risultano complessivamente infondate.
3.1. In primo luogo – e al fine della corretta delimitazione del thema decidendum – va ricordato che, con il ricorso di primo grado, l'appellante aveva chiesto l'annullamento del provvedimento comunale in data 15 maggio 2017 recante il definitivo diniego sulle istanze di permesso di costruire del 7 settembre 2004 e del 13 luglio 2009.
La stessa appellante ammette lealmente che – in ragione delle sopravvenienze medio tempore verificatesi - non è più possibile ottenere l'invocato titolo edilizio (e, quindi, procedere alla realizzazione del manufatto).
Quindi, sotto questo aspetto, non sussiste più un interesse diretto all'annullamento del provvedimento comunale del 2017 (almeno, ai fini della realizzazione di un intervento non più possibile).
L'appellante osserva tuttavia – anche in chiave critica rispetto alla decisione qui impugnata – che sussiste ancora un interesse alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di rigetto delle istanze del 2004 e del 2009, quanto meno al fine dell'affermazione (ora per allora) della spettanza del N. 03078/2023 REG.RIC.
bene della vita (i.e.: dell'originario diritto ad edificare il manufatto), con ogni conseguenza ai fini risarcitori.
Si tratta di un'impostazione certamente compatibile con la previsione dell'articolo 34, comma 3 del cod. proc. amm., secondo cui “quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.
3.2. Per le ragioni appena esposte occorre quindi domandarsi se il Comune
– con l'impugnato provvedimento del 15 maggio 2017 – abbia erroneamente ed illegittimamente rigettato sia l'istanza di permesso di costruire del 13 luglio 2009 che quella precedente in data 7 settembre 2004.
Se il provvedimento risultasse in parte qua illegittimo in relazione a entrambe le richieste (o anche in relazione a una sola di esse), potrebbe in effetti dirsi sussistente l'originario diritto al conseguimento del 'bene della vita' e quindi – ricorrendone le altre condizioni – il diritto al risarcimento per equivalente pecuniario (essendo ormai pacifica, anche nell'ottica dell'art. 2058 del cod. civ., l'impossibilità di ottenere il ristoro in forma specifica).
3.2.1. Ora, prendendo le mosse dal diniego – opposto nel corso del 2017 – dell'istanza di permesso di costruire avanzata a luglio del 2009, il provvedimento comunale risulta esente dai rubricati profili di illegittimità.
Ci si limita ad osservare al riguardo che, quando l'istanza di permesso di costruire è stata (ri-)proposta, era ormai entrato in vigore e divenuto efficace il nuovo PRG comunale (approvato in via definitiva il 18 ottobre
2005).
Il nuovo strumento di pianificazione generale (come rilevato dal verificatore in primo grado e come esattamente affermato dal TAR – con N. 03078/2023 REG.RIC.
statuizione non contestata neppure dall'appellante -) rende in effetti non più realizzabile l'intervento per cui è causa per ragioni riferibili, inter alia: i) alla destinazione d'uso dell'intervento; ii) all'altezza complessiva prevista del manufatto; iii) al rispetto del regìme delle distanze.
Ne consegue che non possa affermarsi che il provvedimento comunale del
2017 fosse illegittimo per aver respinto l'istanza (ri-)proposta nel corso del
2009 e, in via mediata, per aver negato che a tale data l'odierna appellante potesse legittimamente aspirare al relativo 'bene della vita' (consistente, in ultima analisi, nel diritto ad edificare il manufatto per cui è causa)
3.2.2. Occorre a questo punto esaminare la medesima questione in relazione all'istanza di permesso di costruire presentata nel corso del 2004 e chiedersi se – sulla base delle risultanze in atti – l'appellante potesse effettivamente vantare un ius aedificandi, illegittimamente negato dal Comune (con ogni conseguenza ai fini risarcitori).
Il Collegio osserva che al quesito occorra fornire risposta negativa, anche dando per acquisita la non applicabilità delle preclusioni (e delle disposizioni di salvaguardia) di cui al PRG adottato il 25 maggio 1998.
Ed infatti, trattandosi di provvedimento di carattere plurimotivato, è sufficiente che anche una sola delle ragioni ostative poste a suo fondamento resista alle censure formulate perché l'impugnativa ne suo complesso sia respinta (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VII, 19 febbraio 1924, n. 1596; id., VI 4 febbraio 2021, n. 1023; id., V, 13 settembre 2018, n. 5362).
In particolare, con l'impugnato provvedimento del maggio 2017 il Comune ha negato anche per tale ipotesi la possibilità di realizzare il manufatto e ha osservato che, anche a voler prendere in considerazione le previsioni del
Piano di ricostruzione adottato ai sensi della legge n. 1431 del 1962, il manufatto per cui è causa non avrebbe comunque potuto essere assentito in N. 03078/2023 REG.RIC.
quanto l'edificio avrebbe dovuto essere realizzato in area non soggetta ad espansione in quanto agricola (i.e.: in area nella quale vigevano le norme e i vincoli in tema di edificazione di cui alla legge regionale n. 14 del 1982).
Il Comune ha inoltre contestato che il Piano di ricostruzione – non equiparabile a un piano di programmazione generale – potrebbe disciplinare le sole aree urbane, ma non anche quelle agricole.
Il motivo di diniego dinanzi sinteticamente richiamato resiste alle censure proposte dall'appellante e deve essere confermato per l'assorbente ragione che le zone ricomprese nel Piano di ricostruzione possono consistere unicamente nell'abitato esistente, nella zona per espansione e nella zona per edilizia a carattere speciale.
Ai fini che qui rilevano va, in particolare, escluso che il sito ove avrebbe dovuto essere realizzato il manufatto ricadesse in 'zona di espansione'.
L'appellante fonda tale affermazione sulle previsioni della delibera di
Consiglio comunale n. 2 del 1973 (la quale avrebbe esteso la disciplina urbanistica di cui al Piano di ricostruzione per la zona di espansione all'intero territorio comunale – i.e.: anche alle aree classificate come agricole -).
Ma il punto è che – anche a voler ammettere la compatibilità di una tale delibera consiliare con le generali statuizioni di cui alla legge n. 1431 del
1962 – tale delibera consiliare (avente ad oggetto, in sostanza, una rilevante modifica contenutistica del Piano di ricostruzione) avrebbe dovuto essere adottata e approvata con il medesimo iter previsto dalla richiamata legge n.
1431 (il che, come è pacifico in atti, non è stato).
Viene conseguentemente meno la premessa maggiore del sillogismo sviluppato dall'odierna appellante (i.e.: la premessa secondo cui l'area su cui avrebbe dovuto sorgere il previsto manufatto, al settembre del 2004 N. 03078/2023 REG.RIC.
rientrasse fra le zone di espansione del Piano di ricostruzione, in tal modo non applicando i vincoli propri dell'edificazione in area agricola).
3.2.3. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle appena rassegnate può giungersi alla luce degli argomenti profusi in giudizio dall'odierna appellante.
Si osserva in primo luogo al riguardo che le conclusioni in parola non risultano in contrasto con gli obblighi conformativi rinvenienti dalla sentenza di questo Consiglio n. 1905 del 2009.
La sentenza in parola, infatti, nell'annullare il provvedimento comunale del
21 ottobre 2004 per difetto di istruttoria e di motivazione, non solo non ha affermato la sicura spettanza del bene della vita (demandando, al contrario, il seguito della procedura agli stessi uffici comunali), ma neppure ha affermato che l'area per cui è causa rientrasse di certo fra quelle incluse nelle 'zone di espansione'.
Al contrario, la sentenza n. 1905, cit. si è limitata a ribadire la portata secundum legem dei Piani di espansione, senza trarne la conseguenza (che qui invece viene invocata) della sicura spettanza del ius aedificandi (vi si legge infatti che “il Piano di ricostruzione, siccome adottato in applicazione della legge n. 1431 del 5 ottobre 1962, concernente
“provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962”, ha valore di “piano particolareggiato di esecuzione (…)”).
In secondo luogo il Collegio osserva che non può giungersi a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui esposte sulla base di una presunta contraddittorietà nel contegno serbato nel corso degli anni dal Comune (il quale avrebbe per lungo tempo ritenuto l'inclusione dell'area in questione N. 03078/2023 REG.RIC.
fra le 'zone di espansione', salvo poi modificare inopinatamente il proprio orientamento con l'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado).
Si osserva al riguardo che, per le ragioni dinanzi esposte, la questione della portata contenutistica del Piano di ricostruzione di cui alla legge n. 1431 del 1962, nonché la possibilità di integrarlo con successivi atti comunali costituisce una pura questione in diritto relativa all'interpretazione e all'applicazione delle pertinenti norme di settore.
Ne consegue che, anche ad ammettere che il Comune abbia – sino ad una certa fase – erroneamente individuato la portata normativa del Piano di ricostruzione, tale errore non possa vincolare in seguito l'attività dell'Ente, né far sorgere in capo ai destinatari dell'attività amministrativa posizioni di affidamento meritevoli di tutela.
Si osserva in terzo luogo che non può condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui esposte la mancata produzione della Tavola n. 2 del
Piano di ricostruzione (recante l'individuazione delle zone di espansione).
Ed infatti (per le ragioni dinanzi esposte, relative alla portata del Piano comunale di ricostruzione) l'insussistenza in capo all'appellante del ius aedificandi risulta non solo dal dato negativo (della non inclusione dell'area fra le 'zone di espansione') ma anche – e in via assorbente – dall'inclusione di tale area in zona agricola.
Si tratta di una circostanza ex se dirimente ai fini del decidere, la quale esclude in radice la possibilità (anche all'atto della presentazione dell'istanza del settembre 2004) di realizzare nell'area il previsto manufatto.
Di conseguenza ne resta esclusa la qui invocata 'spettanza del bene della vita' (i.e.: la sussistenza del ius ad aedificandum in quel momento storico)
e, in via mediata, ne resta altresì esclusa la fondatezza della pretesa N. 03078/2023 REG.RIC.
risarcitoria fondata sulla frustrazione del presunto diritto al 'bene della vita'.
4. Per le ragioni sin qui esposte l'appello deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 03078/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 06/03/2026
N. 01835 /2026 REG.PROV.COLL. N. 03078/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3078 del 2023, proposto da
AR ZI CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune MI NO in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2405/2022 N. 03078/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune MI NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nella udienza smaltimento del giorno 11 febbraio 2026 il Pres. Claudio
Contessa;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L'odierna appellante è proprietaria di un'area sita in MI NO
(AV), alla Via S. Paolo, identificata al foglio 26, particella 398. Su tale area, in forza di concessione edilizia n. 142 del 2 dicembre 1994, veniva assentita la realizzazione di un fabbricato in parte destinato ad attività produttiva e in parte a civile abitazione.
Successivamente, in data 7 settembre 2004, la suddetta presentava istanza di permesso di costruire diretta al completamento/ricostruzione e ampliamento del manufatto.
L'amministrazione comunale adottava un primo diniego (in data 21 ottobre
2004) il quale, all'esito di un'articolata vicenda contenziosa, veniva annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1905 del 31 marzo 2009, per difetto di istruttoria e motivazione, fatti salvi i successivi provvedimenti del comune, da assumere alla stregua della strumentazione urbanistica sull'area interessata alla costruzione.
Con atto del 13 luglio 2009 la Sig.ra CA diffidava l'amministrazione comunale a pronunciarsi sull'istanza del 7 settembre 2004, da considerarsi ancora pendente. N. 03078/2023 REG.RIC.
In esecuzione della richiamata pronuncia del Consiglio di Stato n. 1905 del
2009, l'Amministrazione riattivava il procedimento, acquisendo anche elaborati tecnici integrativi e adottando il provvedimento prot. n. 11223 del
26 novembre 2010 recante motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del
7 aprile 2009 atteso che “l'ampliamento dell'immobile è previsto in una parte del territorio del Comune di MI NO che non rientra nella zonizzazione individuata nella Tavola n. 2 del Piano di Ricostruzione vigente all'epoca. Indipendentemente dai motivi di cui sopra, all'epoca della presentazione dell'istanza erano in vigore le misure di salvaguardia del vigente P.R.G.”. E inoltre, il vigente PRG “non permette il rilascio del permesso di costruire sia per le condizioni espresse dall'art.15 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. sia per il rispetto delle distanze dai confini, previste dalle stesse norme in zona omogenea E1”.
Il preavviso di diniego veniva impugnato innanzi al TAR della Campania che, con sentenza n. 1751/2016, dichiarava il ricorso inammissibile stante la natura meramente interlocutoria dell'atto impugnato.
Successivamente, la Sig.ra CA, invitava e diffidava nuovamente l'amministrazione comunale a concludere il procedimento.
Con provvedimento prot. n. 4969 del 15 maggio 2017, il Comune respingeva definitivamente le istanze del 7 settembre 2004 e del 13 luglio
2009, esponendo tre principali ordini di motivi:
- il contrasto con le norme di salvaguardia del PRG del 1998, adottato con delibera consiliare n. 32 del 25 maggio 1998, vigenti all'epoca della richiesta, che non consentivano l'ampliamento del fabbricato, anche in ragione dei parametri delle N.T.A. richiamati – tra cui altezza massima e rapporto di copertura; N. 03078/2023 REG.RIC.
- la insistenza dell'area interessata dall'intervento non in zona soggetta ad espansione, ma in zona agricola, oltretutto non ricompresa nella tavola n. 2 del piano di ricostruzione di cui alla legge n. 1431 del 5 ottobre 1962, approvato con delibera di consiglio comunale n. 2 del 1963 e reso esecutivo con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3032 del 1963, avente valore di piano particolareggiato. Ne conseguirebbe l'applicazione delle norme (fra cui la L.R. Campania n. 14 del 1982) in tema di altezza massima di mt. 7,00 e distanza dai confini di mt. 20,00; a fronte di un progetto che contempla invece altezze e distanze difformi;
- la difformità degli elaborati grafici presentati il 28 ottobre 2010 rispetto alla concessione edilizia n. 141/1994, pur da essi richiamata, con la conseguenza che l'istanza del 2004 dovrebbe qualificarsi come nuovo permesso di costruire, privo di legame con il titolo del 1994.
Con il ricorso iscritto al numero di registro generale 1215 del 2017, integrato da motivi aggiunti, la Sig.ra CA adiva il TAR Campania –
Sezione staccata di Salerno per l'annullamento del provvedimento di diniego, nonché del verbale della Commissione Edilizia recante il parere sfavorevole al rilascio del titolo edilizio. Domandava, altresì, la condanna del comune al risarcimento del danno conseguente alla perdita definitiva del bene della vita rappresentato dal rilascio del titolo abilitativo.
La ricorrente deduceva l'insistenza dell'area nel Piano comunale di ricostruzione, atteso che il decreto di approvazione in data 6 luglio 1963 del
Ministero dei Lavori pubblici non conteneva alcun riferimento espresso alla zona San Paolo, nella quale ricade l'area di proprietà CA, quale zona esclusa dal Piano e tenuto conto che lo stesso strumento urbanistico identifica come «zona di espansione» l'intero territorio pianificato, comprese le frazioni ed escluso solo l'abitato esistente. N. 03078/2023 REG.RIC.
Con Ordinanza n. 286 del 2 febbraio 2022, Il TAR della Campania –
Sezione staccata di Salerno disponeva una verificazione, da espletarsi a cura della D.G. Governo del territorio della Regione Campania, per accertare la conformità delle istanze del 2004 e del 2009 all'assetto urbanistico ed edilizio vigente alla data di notificazione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 1905/2009 (13 luglio 2009), richiamando il principio secondo cui l'esecuzione del giudicato incontra il limite delle sopravvenienze anteriori alla notificazione della decisione passata in giudicato.
Il Verificatore nominato depositava la propria relazione dalla quale emergeva:
- che alla data del 13 luglio 2009 lo strumento urbanistico vigente era il
P.R.G. adottato con delibera C.C. n. 32/1998 e approvato definitivamente con D.P. Presidente della Provincia di Avellino n. 01/bis/05 del 18 ottobre
2005;
- che l'area in esame è classificata Zona E1 – agricola e che le NTA del
Piano, all'art 11, prevedono che gli impianti e le attrezzature ammesse in questa zona sono solo quelli strettamente necessari alla conduzione dei fondi rustici. Le costruzioni non possono eccedere il limite di altezza massima di m. 7,00, gli indici fondiari sono stabiliti come da L.R. n.
14/1982; gli ampliamenti delle costruzioni esistenti sono consentiti solo fino al 20% della cubatura, purché direttamente utilizzate per la conduzione del fondo.
Sulla base di tali risultanze, il Tribunale amministrativo, con la sentenza n.
2405/2022, qui gravata, ha rilevato che l'intervento progettato non rientrasse tra quelli consentiti in zona E1, essendo destinato anche a civile abitazione e presentando parametri quali, tra l'altro, altezza e distanze dai N. 03078/2023 REG.RIC.
confini, difformi da quelli consentiti. Ha dichiarato sussistente la compatibilità dell'intervento con la disciplina di cui all'art 15 NTA sulle attività artigianali – che consente incrementi entro un rapporto di copertura massimo del 50% - solo per un limitato ampliamento del locale produttivo già esistente.
In ultimo, ha disatteso la tesi di parte ricorrente secondo cui alla data del 13 luglio 2009 il P.R.G. era solo adottato e le misure di salvaguardia erano decadute, ritenendo che il Decreto di approvazione del Presidente della
Provincia di Avellino n. 01/bis/05 del 18 ottobre 2005 costituisse sopravvenienza, anteriore alla notificazione della sentenza n. 1905/2009, idonea a conformare la disciplina urbanistica rilevante nella fase di riemanazione.
La sentenza ha compensato le spese di lite, salvo porre definitivamente a carico della ricorrente quelle di verificazione.
La sentenza in questione è stata impugnata in appello dalla sig.ra CA la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi:
I) Error in iudicando: omessa pronunzia su uno dei motivi di ricorso; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; erroneità della motivazione e carenza di istruttoria; violazione art. 3 L.n.
241 del 1990 anche in relazione all'art. 97 Costituzione; eccesso di potere per illogicità e perplessità; ingiustizia manifesta ed abnormità:
Con atto depositato in data 11 maggio 2024, il Comune di MI NO si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di smaltimento dell'11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO N. 03078/2023 REG.RIC.
1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dalla sig.ra CA (proprietaria di un immobile nel territorio del Comune di
MI NO - AV) per la riforma della sentenza del TAR della
Campania – Sezione saccata di Salerno, n. 2405/2022 con cui è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento in data 15 maggio 2017 con il quale il Comune ha respinto le istanze di permesso di costruire da lei presentate nel corso del 2004 e del 2009.
2. Con il primo motivo, l'odierna appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia sulla specifica domanda avanzata in primo grado in punto di accertamento della spettanza del bene della vita coincidente con l'esercizio del ius aedificandi vantato dall'appellante in relazione alle norme urbanistiche vigenti all'epoca di presentazione dell'istanza.
Lamenta che il TAR, focalizzando la decisione sulla incompatibilità urbanistica del manufatto alla data del 13 luglio 2009, a seguito della sopravvenuta approvazione del P.R.G. nel 2005, avrebbe omesso di pronunciarsi sulla separata domanda – già proposta nel ricorso di primo grado – diretta ad ottenere la declaratoria di spettanza del bene della vita in relazione alle ragioni originarie di diniego esposte dal Comune alla vigenza del Piano di Ricostruzione nonché sulla violazione del giudicato formatosi sulla sentenza Cons. Stato n. 1905/2009 in punto di decadenza delle misure di salvaguardia del P.R.G. adottato. In tale prospettiva, il TAR avrebbe trascurato di verificare le ragioni autonome del diniego, tra cui la pretesa esclusione dell'area dalla “zona di espansione” del Piano di ricostruzione e l'asserita difformità degli elaborati del 2010, già specificamente censurate dalla ricorrente
Con ulteriori argomenti (articolati nell'ambito del medesimo motivo)
l'odierna appellante ripropone le censure spiegate con il ricorso di primo N. 03078/2023 REG.RIC.
grado in punto di illegittimità del provvedimento di diniego, accertamento della spettanza del bene della vita nonché di risarcimento del danno subito dall'appellante.
L'appellante deduce al riguardo:
- che il provvedimento comunale di diniego sarebbe viziato per violazione ed elusione del giudicato amministrativo di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1905/2009, la quale aveva accertato che, alla data di presentazione dell'istanza del 7 settembre 2004, il PRG era solo adottato e non approvato e che le misure di salvaguardia erano decadute per decorso del termine legale. Nonostante ciò, il diniego definitivo del 2017 ha nuovamente fondato il rigetto sulla vigenza delle norme di salvaguardia, in aperto contrasto con quanto già definitivamente statuito dal giudice di appello,
- che lo stesso provvedimento risulterebbe viziato per violazione e falsa applicazione del Piano di Ricostruzione e delle relative NTA, avendo il comune erroneamente affermato che la proprietà dell'odierna appellante non rientrerebbe nella zonizzazione del Piano di Ricostruzione e ricadrebbe in zona agricola soggetta alla disciplina di cui alla L. R Campania n.
14/1982.
L'appellante osserva in contrario che le NTA del Piano stesso prevedono la divisione del territorio comunale in tre zone, estendendo la zona di espansione a tutto il territorio, escluso il solo abitato esistente, con esclusione delle sole aree espressamente indicate, tra le quali non rientra l'area di proprietà dell'appellante sig.ra CA. Ne consegue – secondo l'appellante - che l'area di sua proprietà doveva ritenersi assoggettata alla disciplina del Piano di Ricostruzione, con i relativi indici edificatori, e non alla normativa agricola regionale. N. 03078/2023 REG.RIC.
Il comune, inoltre, avrebbe fondato il diniego su una presunta Tavola n. 2 del Piano di Ricostruzione, la quale non risulta tuttavia tra gli elaborati ufficiali del Piano. L'Amministrazione non ha mai depositato in giudizio la tavola richiamata, nonostante fosse stata formulata una specifica istanza istruttoria ai sensi dell'articolo 65 del c.p.a.
Il provvedimento di diniego è stato inoltre censurato per carenza e contraddittorietà della motivazione, in quanto non spiega per quali ragioni il Piano di Ricostruzione, avente valore di piano particolareggiato di esecuzione, non sarebbe applicabile all'area di proprietà dell'appellante; lo stesso provvedimento ignorerebbe inoltre le numerose certificazioni urbanistiche rilasciate dal Comune nel tempo, che attestavano l'edificabilità dell'area secondo il Piano di Ricostruzione; lo stesso infine non chiarirebbe le ragioni del mutamento di orientamento da parte dell'Amministrazione.
La ricorrente ha inoltre dedotto il vizio di eccesso di potere sotto plurimi profili, atteso che per oltre vent'anni il Comune ha qualificato l'area dell'appellante come edificabile e solo in epoca successiva, e in concomitanza con la richiesta risarcitoria, avrebbe mutato radicalmente impostazione: il diniego appare dunque frutto di una condotta vòlta esclusivamente a negare l'esercizio del ius aedificandi già in precedenza riconosciuto.
La ricorrente contesta inoltre l'assunto secondo cui gli elaborati depositati nel 2010 integrerebbero una nuova istanza edilizia, chiarendo che tali elaborati sono stati espressamente richiesti dalla Commissione Edilizia e
'fotografano' lo stato dei luoghi e le opere legittimamente già realizzate: la loro difformità rispetto al progetto originario sarebbe conseguenza diretta delle richieste istruttorie dell'Amministrazione e non potrebbe essere posta a fondamento del diniego. N. 03078/2023 REG.RIC.
L'appellante ripropone integralmente la domanda di accertamento del ius aedificandi, inteso come bene della vita finale ad essa spettante.
Ripropone quindi la domanda di risarcimento, deducendo la colpa grave del
Comune, desumibile dalla reiterazione di dinieghi illegittimi, dalla violazione del giudicato e dai ritardi procedimentali; nonché il nesso causale tra la condotta amministrativa e la perdita definitiva della possibilità edificatoria.
3. Le ragioni di impugnativa sin qui sinteticamente richiamate, nonostante la loro complessità in fatto e in diritto, possono essere esaminate in modo congiunto.
Esse risultano complessivamente infondate.
3.1. In primo luogo – e al fine della corretta delimitazione del thema decidendum – va ricordato che, con il ricorso di primo grado, l'appellante aveva chiesto l'annullamento del provvedimento comunale in data 15 maggio 2017 recante il definitivo diniego sulle istanze di permesso di costruire del 7 settembre 2004 e del 13 luglio 2009.
La stessa appellante ammette lealmente che – in ragione delle sopravvenienze medio tempore verificatesi - non è più possibile ottenere l'invocato titolo edilizio (e, quindi, procedere alla realizzazione del manufatto).
Quindi, sotto questo aspetto, non sussiste più un interesse diretto all'annullamento del provvedimento comunale del 2017 (almeno, ai fini della realizzazione di un intervento non più possibile).
L'appellante osserva tuttavia – anche in chiave critica rispetto alla decisione qui impugnata – che sussiste ancora un interesse alla declaratoria di illegittimità del provvedimento di rigetto delle istanze del 2004 e del 2009, quanto meno al fine dell'affermazione (ora per allora) della spettanza del N. 03078/2023 REG.RIC.
bene della vita (i.e.: dell'originario diritto ad edificare il manufatto), con ogni conseguenza ai fini risarcitori.
Si tratta di un'impostazione certamente compatibile con la previsione dell'articolo 34, comma 3 del cod. proc. amm., secondo cui “quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.
3.2. Per le ragioni appena esposte occorre quindi domandarsi se il Comune
– con l'impugnato provvedimento del 15 maggio 2017 – abbia erroneamente ed illegittimamente rigettato sia l'istanza di permesso di costruire del 13 luglio 2009 che quella precedente in data 7 settembre 2004.
Se il provvedimento risultasse in parte qua illegittimo in relazione a entrambe le richieste (o anche in relazione a una sola di esse), potrebbe in effetti dirsi sussistente l'originario diritto al conseguimento del 'bene della vita' e quindi – ricorrendone le altre condizioni – il diritto al risarcimento per equivalente pecuniario (essendo ormai pacifica, anche nell'ottica dell'art. 2058 del cod. civ., l'impossibilità di ottenere il ristoro in forma specifica).
3.2.1. Ora, prendendo le mosse dal diniego – opposto nel corso del 2017 – dell'istanza di permesso di costruire avanzata a luglio del 2009, il provvedimento comunale risulta esente dai rubricati profili di illegittimità.
Ci si limita ad osservare al riguardo che, quando l'istanza di permesso di costruire è stata (ri-)proposta, era ormai entrato in vigore e divenuto efficace il nuovo PRG comunale (approvato in via definitiva il 18 ottobre
2005).
Il nuovo strumento di pianificazione generale (come rilevato dal verificatore in primo grado e come esattamente affermato dal TAR – con N. 03078/2023 REG.RIC.
statuizione non contestata neppure dall'appellante -) rende in effetti non più realizzabile l'intervento per cui è causa per ragioni riferibili, inter alia: i) alla destinazione d'uso dell'intervento; ii) all'altezza complessiva prevista del manufatto; iii) al rispetto del regìme delle distanze.
Ne consegue che non possa affermarsi che il provvedimento comunale del
2017 fosse illegittimo per aver respinto l'istanza (ri-)proposta nel corso del
2009 e, in via mediata, per aver negato che a tale data l'odierna appellante potesse legittimamente aspirare al relativo 'bene della vita' (consistente, in ultima analisi, nel diritto ad edificare il manufatto per cui è causa)
3.2.2. Occorre a questo punto esaminare la medesima questione in relazione all'istanza di permesso di costruire presentata nel corso del 2004 e chiedersi se – sulla base delle risultanze in atti – l'appellante potesse effettivamente vantare un ius aedificandi, illegittimamente negato dal Comune (con ogni conseguenza ai fini risarcitori).
Il Collegio osserva che al quesito occorra fornire risposta negativa, anche dando per acquisita la non applicabilità delle preclusioni (e delle disposizioni di salvaguardia) di cui al PRG adottato il 25 maggio 1998.
Ed infatti, trattandosi di provvedimento di carattere plurimotivato, è sufficiente che anche una sola delle ragioni ostative poste a suo fondamento resista alle censure formulate perché l'impugnativa ne suo complesso sia respinta (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, VII, 19 febbraio 1924, n. 1596; id., VI 4 febbraio 2021, n. 1023; id., V, 13 settembre 2018, n. 5362).
In particolare, con l'impugnato provvedimento del maggio 2017 il Comune ha negato anche per tale ipotesi la possibilità di realizzare il manufatto e ha osservato che, anche a voler prendere in considerazione le previsioni del
Piano di ricostruzione adottato ai sensi della legge n. 1431 del 1962, il manufatto per cui è causa non avrebbe comunque potuto essere assentito in N. 03078/2023 REG.RIC.
quanto l'edificio avrebbe dovuto essere realizzato in area non soggetta ad espansione in quanto agricola (i.e.: in area nella quale vigevano le norme e i vincoli in tema di edificazione di cui alla legge regionale n. 14 del 1982).
Il Comune ha inoltre contestato che il Piano di ricostruzione – non equiparabile a un piano di programmazione generale – potrebbe disciplinare le sole aree urbane, ma non anche quelle agricole.
Il motivo di diniego dinanzi sinteticamente richiamato resiste alle censure proposte dall'appellante e deve essere confermato per l'assorbente ragione che le zone ricomprese nel Piano di ricostruzione possono consistere unicamente nell'abitato esistente, nella zona per espansione e nella zona per edilizia a carattere speciale.
Ai fini che qui rilevano va, in particolare, escluso che il sito ove avrebbe dovuto essere realizzato il manufatto ricadesse in 'zona di espansione'.
L'appellante fonda tale affermazione sulle previsioni della delibera di
Consiglio comunale n. 2 del 1973 (la quale avrebbe esteso la disciplina urbanistica di cui al Piano di ricostruzione per la zona di espansione all'intero territorio comunale – i.e.: anche alle aree classificate come agricole -).
Ma il punto è che – anche a voler ammettere la compatibilità di una tale delibera consiliare con le generali statuizioni di cui alla legge n. 1431 del
1962 – tale delibera consiliare (avente ad oggetto, in sostanza, una rilevante modifica contenutistica del Piano di ricostruzione) avrebbe dovuto essere adottata e approvata con il medesimo iter previsto dalla richiamata legge n.
1431 (il che, come è pacifico in atti, non è stato).
Viene conseguentemente meno la premessa maggiore del sillogismo sviluppato dall'odierna appellante (i.e.: la premessa secondo cui l'area su cui avrebbe dovuto sorgere il previsto manufatto, al settembre del 2004 N. 03078/2023 REG.RIC.
rientrasse fra le zone di espansione del Piano di ricostruzione, in tal modo non applicando i vincoli propri dell'edificazione in area agricola).
3.2.3. Né a conclusioni diverse rispetto a quelle appena rassegnate può giungersi alla luce degli argomenti profusi in giudizio dall'odierna appellante.
Si osserva in primo luogo al riguardo che le conclusioni in parola non risultano in contrasto con gli obblighi conformativi rinvenienti dalla sentenza di questo Consiglio n. 1905 del 2009.
La sentenza in parola, infatti, nell'annullare il provvedimento comunale del
21 ottobre 2004 per difetto di istruttoria e di motivazione, non solo non ha affermato la sicura spettanza del bene della vita (demandando, al contrario, il seguito della procedura agli stessi uffici comunali), ma neppure ha affermato che l'area per cui è causa rientrasse di certo fra quelle incluse nelle 'zone di espansione'.
Al contrario, la sentenza n. 1905, cit. si è limitata a ribadire la portata secundum legem dei Piani di espansione, senza trarne la conseguenza (che qui invece viene invocata) della sicura spettanza del ius aedificandi (vi si legge infatti che “il Piano di ricostruzione, siccome adottato in applicazione della legge n. 1431 del 5 ottobre 1962, concernente
“provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962”, ha valore di “piano particolareggiato di esecuzione (…)”).
In secondo luogo il Collegio osserva che non può giungersi a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui esposte sulla base di una presunta contraddittorietà nel contegno serbato nel corso degli anni dal Comune (il quale avrebbe per lungo tempo ritenuto l'inclusione dell'area in questione N. 03078/2023 REG.RIC.
fra le 'zone di espansione', salvo poi modificare inopinatamente il proprio orientamento con l'adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado).
Si osserva al riguardo che, per le ragioni dinanzi esposte, la questione della portata contenutistica del Piano di ricostruzione di cui alla legge n. 1431 del 1962, nonché la possibilità di integrarlo con successivi atti comunali costituisce una pura questione in diritto relativa all'interpretazione e all'applicazione delle pertinenti norme di settore.
Ne consegue che, anche ad ammettere che il Comune abbia – sino ad una certa fase – erroneamente individuato la portata normativa del Piano di ricostruzione, tale errore non possa vincolare in seguito l'attività dell'Ente, né far sorgere in capo ai destinatari dell'attività amministrativa posizioni di affidamento meritevoli di tutela.
Si osserva in terzo luogo che non può condurre a conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui esposte la mancata produzione della Tavola n. 2 del
Piano di ricostruzione (recante l'individuazione delle zone di espansione).
Ed infatti (per le ragioni dinanzi esposte, relative alla portata del Piano comunale di ricostruzione) l'insussistenza in capo all'appellante del ius aedificandi risulta non solo dal dato negativo (della non inclusione dell'area fra le 'zone di espansione') ma anche – e in via assorbente – dall'inclusione di tale area in zona agricola.
Si tratta di una circostanza ex se dirimente ai fini del decidere, la quale esclude in radice la possibilità (anche all'atto della presentazione dell'istanza del settembre 2004) di realizzare nell'area il previsto manufatto.
Di conseguenza ne resta esclusa la qui invocata 'spettanza del bene della vita' (i.e.: la sussistenza del ius ad aedificandum in quel momento storico)
e, in via mediata, ne resta altresì esclusa la fondatezza della pretesa N. 03078/2023 REG.RIC.
risarcitoria fondata sulla frustrazione del presunto diritto al 'bene della vita'.
4. Per le ragioni sin qui esposte l'appello deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 03078/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO