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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2024 procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 376 /2024, promosso da:
KU SI rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Baldi
CREDITORE ISTANTE
Contro
CV FOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale
PRATO alla VIA BOLOGNA 245/C Partita IVA 02522760970
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.11.2024 la Sig.ra KU SI ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, deducendo di avere un credito complessivo di € 3.999,94 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 991/2024 emesso dal Tribunale di Firenze ed un credito di € 4.057,24 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n.
1308/2024 emesso dal Tribunale di Firenze.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
pagina 1 di 6 La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 376/2024 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
Non si è costituita l'impresa debitrice.
All'udienza del 20.02.2025, comparso il procuratore di parte ricorrente, il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
*******
Sulla competenza del Tribunale di Firenze
In via preliminare, si rileva la corretta instaurazione del procedimento innanzi al Tribunale di Firenze.
La competenza è radicata, infatti, presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il centro di interessi principali del debitore, ex art. 27 CCI.
Il terzo comma del citato articolo, alla lettera c, stabilisce una presunzione semplice, per la quale il
COMI coincide con la sede legale dell'impresa, sede che, nel caso di specie, implicherebbe la competenza del Tribunale di Prato.
La coincidenza del COMI di CV Food s.r.l. con la propria sede legale è, tuttavia, in contrasto con le evidenze emergenti dagli atti (cfr. visura camerale ordinaria all. 3 ricorso, visura storica dep. Registro
Imprese 20.05.25), poiché il luogo in cui il debitore gestiva i propri affari e la propria attività economica in modo abituale e riconoscibile dai terzi non era Prato, bensì Cambi Bisenzio, che si trova nel circondario del Tribunale di Firenze.
La presunzione di cui all'art. 27 CCI deve ritenersi, dunque, superata (ord. Trib. Bolzano - n. R.g.
1/2022 del 04/11/2022 “La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività di impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere soltanto formale […]”).
In particolare, la collocazione del centro principale dell'attività della CV Food s.r.l. a Campi Bisenzio è ascrivibile alla circostanza che la società ha un'unità locale in Campi Bisenzio alla Via delle Tre Ville
15 (cfr. visure cit.) e si desume dalla intestazione delle buste paga prodotte dalla ricorrente, dov'è indicata la dicitura “CV FOOD SRL semplificata, Via delle Tre Ville 15, Campi Bisenzio” (doc. dep. ricorrente 18.02.25) e dai procedimenti di ingiunzione promossi dalla ricorrente innanzi al Tribunale di
Firenze, che ha emanato i d.i. n. 991/2024 e n. 1308/2024.
L'atto costitutivo della società, inoltre, è stato redatto a Firenze e, sempre a Firenze, è stato realizzato un trasferimento di quote societarie in data 3.10.2023, iscritto in data 12.10.2023. (cfr. visura cit.).
Appare evidente che le vicende principali che hanno interessato la società sin dalla sua costituzione oltre che la sua attività hanno avuto luogo nel circondario di Firenze ove, quindi, può dirsi collocato il pagina 2 di 6 centro principale dei suoi interessi: il Tribunale di Firenze è, quindi, competente per il presente procedimento.
Nel merito
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CV Food s.r.l.
È accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'esercizio e la gestione di bar, pub, caffetterie ecc.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti del creditore istante vanno aggiunti quelli nei confronti dell'INPS per € 57.283,33 (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ente, dep. 20.01.2025), quelli nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate per € 59.699,43 (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ente, dep. 20.01.2025), quelli nei confronti dell'INSP per € 1.193,91 (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ente, dep. 20.01.2025).
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, grava sull'imprenditore commerciale l'onere della relativa prova;
non essendosi CV Food s.r.l. costituita in giudizio, non è stato dedotto alcunché sull'eventuale dimensione “minore” dell'impresa, ne discende l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ex art. 121 CCI.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo
(attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n.
4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti del ricorrente dell'ente di riscossione, dell'INPS e dell'INAIL nonché gli esiti negativi del pignoramento presso terzi tentato dal creditore (cfr. all. 4 ricorso).
pagina 3 di 6 Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CV FOOD s.r.l., con sede legale in Prato
(PO), in via Bologna 245/C. P.IVA 02522760970 e, per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa Sapienza Roberta Fiorenza curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre pagina 4 di 6 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26-6-2025 ore 10.30 ore per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
pagina 5 di 6 Rosa Selvarolo Maria Novella Legnaioli
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Marta Pascale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
FALLIMENTARE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente dott. Rosa Selvarolo Giudice relatore dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 376 /2024, promosso da:
KU SI rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Baldi
CREDITORE ISTANTE
Contro
CV FOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale
PRATO alla VIA BOLOGNA 245/C Partita IVA 02522760970
DEBITORE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.11.2024 la Sig.ra KU SI ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa in epigrafe, deducendo di avere un credito complessivo di € 3.999,94 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n. 991/2024 emesso dal Tribunale di Firenze ed un credito di € 4.057,24 in virtù di precetto su decreto ingiuntivo n.
1308/2024 emesso dal Tribunale di Firenze.
Il giudice relatore designato ha fissato udienza ai sensi degli artt. 40 e ss., CCI.
pagina 1 di 6 La cancelleria ha, pertanto, formato il fascicolo del procedimento unitario, rubricato al n. 376/2024 CCI
P.U acquisendo tutti i dati e i documenti di cui al decreto di convocazione.
Non si è costituita l'impresa debitrice.
All'udienza del 20.02.2025, comparso il procuratore di parte ricorrente, il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
*******
Sulla competenza del Tribunale di Firenze
In via preliminare, si rileva la corretta instaurazione del procedimento innanzi al Tribunale di Firenze.
La competenza è radicata, infatti, presso il Tribunale nel cui circondario ha sede il centro di interessi principali del debitore, ex art. 27 CCI.
Il terzo comma del citato articolo, alla lettera c, stabilisce una presunzione semplice, per la quale il
COMI coincide con la sede legale dell'impresa, sede che, nel caso di specie, implicherebbe la competenza del Tribunale di Prato.
La coincidenza del COMI di CV Food s.r.l. con la propria sede legale è, tuttavia, in contrasto con le evidenze emergenti dagli atti (cfr. visura camerale ordinaria all. 3 ricorso, visura storica dep. Registro
Imprese 20.05.25), poiché il luogo in cui il debitore gestiva i propri affari e la propria attività economica in modo abituale e riconoscibile dai terzi non era Prato, bensì Cambi Bisenzio, che si trova nel circondario del Tribunale di Firenze.
La presunzione di cui all'art. 27 CCI deve ritenersi, dunque, superata (ord. Trib. Bolzano - n. R.g.
1/2022 del 04/11/2022 “La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività di impresa è altrove, e che la sede legale ha carattere soltanto formale […]”).
In particolare, la collocazione del centro principale dell'attività della CV Food s.r.l. a Campi Bisenzio è ascrivibile alla circostanza che la società ha un'unità locale in Campi Bisenzio alla Via delle Tre Ville
15 (cfr. visure cit.) e si desume dalla intestazione delle buste paga prodotte dalla ricorrente, dov'è indicata la dicitura “CV FOOD SRL semplificata, Via delle Tre Ville 15, Campi Bisenzio” (doc. dep. ricorrente 18.02.25) e dai procedimenti di ingiunzione promossi dalla ricorrente innanzi al Tribunale di
Firenze, che ha emanato i d.i. n. 991/2024 e n. 1308/2024.
L'atto costitutivo della società, inoltre, è stato redatto a Firenze e, sempre a Firenze, è stato realizzato un trasferimento di quote societarie in data 3.10.2023, iscritto in data 12.10.2023. (cfr. visura cit.).
Appare evidente che le vicende principali che hanno interessato la società sin dalla sua costituzione oltre che la sua attività hanno avuto luogo nel circondario di Firenze ove, quindi, può dirsi collocato il pagina 2 di 6 centro principale dei suoi interessi: il Tribunale di Firenze è, quindi, competente per il presente procedimento.
Nel merito
Ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società CV Food s.r.l.
È accertata la natura commerciale dell'impresa, avente quale oggetto l'esercizio e la gestione di bar, pub, caffetterie ecc.
Quanto al requisito di cui all'art. 49, ult. comma, CCI, deve osservarsi che al debito scaduto nei confronti del creditore istante vanno aggiunti quelli nei confronti dell'INPS per € 57.283,33 (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ente, dep. 20.01.2025), quelli nei confronti dell'Agenzia delle
Entrate per € 59.699,43 (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ente, dep. 20.01.2025), quelli nei confronti dell'INSP per € 1.193,91 (cfr. documentazione in atti prodotta dall'Ente, dep. 20.01.2025).
Con riferimento ai presupposti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCI, grava sull'imprenditore commerciale l'onere della relativa prova;
non essendosi CV Food s.r.l. costituita in giudizio, non è stato dedotto alcunché sull'eventuale dimensione “minore” dell'impresa, ne discende l'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, ex art. 121 CCI.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo
(attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent. n. 115/2001, Cass., sent. n.
4789/2005).
Come è noto, ai fini della configurazione dell'insolvenza l'imprenditore deve trovarsi nella situazione di non essere “più in grado” di soddisfare le proprie obbligazioni, e cioè nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi negozialmente assunti e di estinguere i rapporti obbligatori in corso;
l'impotenza così delineata deve impedire il soddisfacimento delle obbligazioni in maniera “regolare”, ossia tale da permanere per un apprezzabile periodo di tempo e, quindi, strutturalmente e non temporaneamente, viceversa non ravvisandosi insolvenza laddove la situazione di impotenza patrimoniale sia solo transitoria.
Nel caso di specie, dell'impossibilità di far fronte alla situazione debitoria sono indice il mancato pagamento dei debiti nei confronti del ricorrente dell'ente di riscossione, dell'INPS e dell'INAIL nonché gli esiti negativi del pignoramento presso terzi tentato dal creditore (cfr. all. 4 ricorso).
pagina 3 di 6 Alla luce di tali circostanze è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per conto desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Sussistono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società in epigrafe.
Per la nomina del curatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121, CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della CV FOOD s.r.l., con sede legale in Prato
(PO), in via Bologna 245/C. P.IVA 02522760970 e, per l'effetto, nomina la dott.ssa Rosa Selvarolo giudice delegato per la procedura;
nomina la dott.ssa Sapienza Roberta Fiorenza curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre pagina 4 di 6 esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26-6-2025 ore 10.30 ore per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 26.02.2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
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Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Marta Pascale
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