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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 445/2024 promossa
DA
, C.F. , nato il [...] a [...], e Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentati e difesi, giusta Pt_2 C.F._2
procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Pantaleoni Diomede, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Marozzi Sergio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE avente ad oggetto Risarcimento danni da dequalificazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 28 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3 luglio 2024 e , premettendo di esser stati Parte_1 Parte_2 assunti a tempo indeterminato dall'allora il primo dal 15 novembre 2008 come operatore CP_2 specializzato esperto autista di ambulanza e soccorritore con inquadramento in categoria C e cessato dal servizio il I agosto 2000 ed il secondo dal I gennaio 2009 come operatore specializzato esperto autista di ambulanza e soccorritore con inquadramento in categoria B e tuttora in servizio, esponevano: - di esser sempre stati addetti al servizio di ambulanza-soccorritori, operando in equipe con il personale sanitario medico ed infermieristico anche nell'attività di rianimazione, effettuazione di massaggi cardiaci e di aver effettuato il servizio di coordinamento delle ambulanze in situazioni maxi-emergenziali, nonché di esser stati reperibili nella fascia notturna per eventuali trasferimenti interni nelle strutture sanitarie;
- di aver seguito corsi specifici di aggiornamento quantomeno annuali;
- di aver patito, da febbraio 2016, un demansionamento, con conseguente svalutazione della professionalità sino ad allora conseguita, venendo assegnati a mansioni di autista magazziniere, trasporto di emoderivati, vitto, farmaci e documentazione di tutto il distretto e venendo privati del ruolo di autista-soccorritore di ambulanza.
Nel richiamarsi alle declaratorie della contrattazione collettiva nonché alla disciplina di cui all'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 ed alle prerogative richieste all'autista soccorritore rispetto al normale autista, domandavano il ristoro del danno patito sotto il profilo della perdita di professionalità e di chance da liquidarsi in via equitativa.
Con memoria difensiva depositata il 18 settembre 2024 si costituiva l'
[...]
, domandando il rigetto del ricorso. Controparte_1
Rilevava come le mansioni da ultimo assegnate, tra cui rientrava la guida di automezzo proprio o dell'amministrazione, rispecchiassero il livello d'inquadramento di operatori tecnici specializzati autista di ambulanza assegnato ai ricorrenti, assegnati inizialmente al presidio ospedaliero di
Amandola e poi transitati nell'allora area Vasta di dal I gennaio 2013. CP_1
Sottolineava che già dall'epoca erano attive, per il servizio urgente e programmato, convenzioni per il servizio di trasporto sanitario urgente e programmato e dal 2016 per il territorio amandolese e che ai ricorrenti erano state assegnate, oltre alle mansioni di operatore tecnico specializzato – trasporto di plasma, sangue ed emoderivati –, anche quelle di traporto di vitto, farmaci e documenti del distretto e dei presidi limitrofi, con mantenimento del livello retributivo.
Nel rivendicare la conformità dello ius variandi e sottolineare che in sede di conciliazione lo Pt_2 aveva meramente rivendicato differenze retributive ma non il demansionamento e che entrambi avevano svolto il servizio di pronta disponibilità, rilevava anche sotto il profilo del quantum la carenza di prova.
La causa, istruita con le produzioni di parte e con le prove testimoniali sui capitoli ammessi,
è stata discussa in forma orale all'udienza del 28 gennaio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
Va innanzitutto osservato che , a seguito di selezione interna per la Parte_1 progressione verticale ex art. 18 del c.c.n.l. per la copertura di quattro posti di operatore tecnico specializzato esperto autista di ambulanza, è stato assunto dall'allora Controparte_3
di Ascoli Piceno) dal 15 novembre 2008 presso il presidio di Amandola, con
[...] inquadramento in categoria C nel profilo di operatore tecnico specializzato esperto autista di ambulanza di cui all'art. 18 del c.c.n.l. per il persona del comparto sanità del 19 aprile 2004 e riconoscimento del livello retributivo di euro 19.584,24 ripartito in dodici mensilità.
, a seguito di operazioni concorsuali per stabilizzazione ex l. n. 296/2006, è stato assunto Parte_2 dall' di Ascoli Piceno) dal I gennaio 2009, con Controparte_3 inquadramento in categoria B liv. Ec. Bs nel profilo professionale di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza e riconoscimento del livello retributivo di euro 17.703,36 ripartito in dodici mensilità.
I ricorrenti, dal I febbraio 2016, in considerazione del nuovo assetto della POTES di Amandola e dell'esternalizzazione alla Croce Azzurra di S. Vittoria in Matenano, sono stati posti su indicazione del datore di lavoro a disposizione della Direzione Sanitaria, ferma la reperibilità notturna per i trasporti secondari non differibili in partenza da Amandola.
Seguiva ordine di servizio del 14 marzo 2016, con cui dal 21 marzo dello stesso anno costoro erano assegnati quotidianamente da lunedì a sabato al trasporto dei campioni prelevati dall'ospedale di
Amandola e da quello di Montegiorgio sino all'ospedale di e lunedì, mercoledì e venerdì alle CP_1 incombenze delle varie unità operative e del settore amministrativo, nonché al trasporto dei prelievi il pomeriggio di giovedì. CP_4
Con ordine di servizio 10 ottobre 2017, stante la carenza di autisti presso l'ospedale Murri di CP_1
i ricorrenti sono stati posti a disposizione immediatamente per trenta giorni e comunque sino alla riapertura del Servizio di Diagnostica per Immagine di Amandola, del Direttore Medico di Presidio di per tutte le attività di servizio richieste, tranne la reperibilità notturna. CP_1
L'assegnazione era prorogata a novembre e dicembre del 2017 ed essi da gennaio del 2018 erano posti sotto la direzione della Direttrice del presidio ospedaliero Murri.
L'istruttoria orale svolta ha restituito un quadro fattuale secondo cui lo ed il in equipe Pt_2 Pt_1 con il personale medico ed infermieristico svolgevano al bisogno pure attività di rianimazione, massaggio cardiaco con defibrillatore sotto il controllo dei sanitari e, in caso di necessità, collaboravano per organizzare i trasporti, specie nel corso della maxi emergenza a seguito dell'evento sismico che aveva coinvolto la zona nel corso del quale avevano collaborato con le altre Croci, erano reperibili di notte per trasferimenti ad altro nosocomio, mentre dal 2016 non avevano più effettuato trasporto di pazienti, né usato l'ambulanza ma solo auto e furgone (cfr. deposizione di Tes_1
).
[...] La teste ha ricordato e confermato che entrambi i ricorrenti aiutavano medici ed Testimone_2 infermieri nella rianimazione e nel praticare il massaggio cardiaco con defibrillatore e, se prima del febbraio del 2016, uscivano con il personale del 118 in ambulanza poi non l'avevano più fatto e non avevano più usato l'ambulanza.
La testimone dott.ssa ha riferito che, nel periodo in cui era direttore medico di presidio, Tes_3
i ricorrenti erano in carico al suo settore e svolgevano la pronta disponibilità notturna e festiva nell'ambito delle attività di emergenza o urgenza correlata al paziente tra cui trasporto di plasma, documenti diagnostici o farmaci.
A detta della teste dal 2016 i ricorrenti non avevano più supportato il personale medico e Tes_3 paramedico nella rianimazione e nel massaggio cardiaco, in quanto il servizio era stato esternalizzato, ed avevano mantenuto la pronta disponibilità, venendo addetti al trasporto di sostanze ematiche e provette, nonché di strumenti per le sale operatorie.
Si ricava un quadro in cui era avvenuta l'esternalizzazione del servizio di trasporto dei pazienti mediante assegnazione alle varie CRI in forza della legge Regione Marche n. 36/1998 secondo cui
“il trasporto sanitario o prevalentemente sanitario è affidato secondo il seguente ordine di priorità:
a) con convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato, la CRI, altri enti pubblici accreditati, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese effettivamente sostenute, al fine di garantire l'espletamento del servizio di interesse generale. Le convenzioni sono rese pubbliche in conformità a quanto previsto dalla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici;
b) con contratti a titolo oneroso stipulati nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi.
5. Il trasporto non prevalentemente sanitario è affidato ai soggetti indicati all'articolo 26 bis, sulla base di procedure concorsuali, prioritariamente basate sulla non sovracompensazione dei costi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, pubblicità dei risultati dell'affidamento, economicità ed efficienza, in conformità alla normativa statale ed europea in materia di contratti pubblici di servizi [...]”.
In virtù di tale quadro di elevata esternalizzazione, tanto che non erano più presenti ambulanze nel presidio ma solo mezzi per il trasporto di sangue, strumenti e documenti, i ricorrenti siano stati adibiti al servizio di pronta disponibilità ed al trasporto in emergenza di sangue, emoderivati, plasma, rientrante nel trasporto sanitario che include il trasporto di infermi con personale di soccorso e di organi e sangue, per cui è richiesto dalla legge regionale n. 36/1998 un attestato di idoneità, nonché di vitto e farmaci.
Non è invece emerso che essi coordinassero il servizio delle ambulanze, se solo si considera che a detta della testimone tale era una prerogativa del 118, mentre le prime due testi sentite hanno Tes_3 parlato di generica collaborazione nel servizio, ma non di attività organizzativo-gestoria.
In tale quadro allora l'attività assegnata ai ricorrenti in rapporto all'esternalizzazione del servizio del trasporto di pazienti in ambulanza, si ancòra legittimamente all'art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, applicabile in materia di pubblico impiego privatizzato, secondo cui il prestato di lavoro deve esser adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore acquisita a seguito di procedure selettive.
L'equivalenza professionale assurge a limite del potere organizzativo del datore di lavoro pubblico, secondo il parametro della classificazione prevista dalla contrattazione collettiva.
L'all. 1 al c.c.n.l. di comparto sanità 1998/2001 inquadra nel livello B il dipendente che esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature, avendo cura delle stesse, nel livello Bs colui che svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, con l'ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzature avendo cura delle stesse, tra cui viene indicata la mansione di autista di ambulanza e nel livello C il lavoratore che ricopre posizioni di lavoro richiedenti conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti d'intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo degli altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.
E nel caso in esame le mansioni assegnate dal 2016, in rapporto all'esternalizzazione del servizio, appaiono equivalenti nell'ambito del livello di inquadramento attribuito, se solo si osserva la peculiarità del trasporto di sangue e plasma che richiedeva il conseguimento di una specifici idoneità
e comunque la marginalità delle operazioni di massaggio cardiaco e di rianimazione che comunque erano svolte dal personale medico e infermieristico e solo come attività ausiliaria dai ricorrenti che del resto hanno documentato di aver svolto corsi di limitata durata oraria ed inidonei a formare adeguatamente sotto l'aspetto clinico in tale delicate operazioni.
Ne discende l'insussistenza di demansionamento e dunque, conseguentemente, l'infondatezza dell'azione risarcitoria, su cui peraltro i ricorrenti si limitano in modo apodittico a dedurre un presunto pregiudizio alla professionalità, senza indicare i risvolti e danni concreti, e di perdita di chance senza indicare nel dettaglio le ripercussioni, non adempiendo all'onere probatorio richiesto.
Invero dal demansionamento non deriva automaticamente un danno, che comunque il lavoratore è tenuto a dimostrare unitamente al nesso di causalità con la condotta datoriale.
In tale quadro allora il ricorso andrà respinto. Quanto alle spese di lite, liquidate come da d.m. n. 55/2014 in base a natura e valore della controversia, va fatta applicazione del criterio di soccombenza, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido tra loro, attesa la sovrapponibilità di posizione processuale e la comunanza d'interesse, all' . Controparte_5
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna e , in solido tra loro, alla rifusione Parte_2 Parte_1 all' delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.350,00, Controparte_1 oltre al rimborso spese generali del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Fermo, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan