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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 6550/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. AVELLA VERONICA, Parte_1 P.IVA_1 presso cui domicilia, come da mandato in calce all'atto di appello;
Parte appellante
e
(già , Partita Iva n. CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUONAJUTO RENATO e presso lo studio ultimo P.IVA_1 della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto a margine dell'atto di citazione di primo grado;
Parte appellata
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2971/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore e depositata il 27.05.2019.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale era stata rigettata la domanda di primo grado, tramite la quale si dichiaravano dovute le somme a questi richieste dalla per il totale di euro CP_1
91,00 a titolo di corrispettivo della fornitura servizi idrici ad uso domestico, di cui euro 9,00 per il servizio di fognatura ed euro 25,80 per quello di depurazione.
In primo grado, l'attore, lamentando l'omessa controprestazione (servizio di depurazione) chiedeva il rimborso di quanto pagato ex art. 2033 o 2041 c.c. e, pertanto, della complessiva somma di euro 34.80; con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace, invero, riteneva come non provato il disservizio lamentato (o meglio, la funzionalità del servizio stesso) e, pertanto, concludeva per il rigetto della domanda, con condanna alle spese di lite.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia di CP_1 prime cure;
con vittoria di spese.
La causa, all'udienza telematica del 02.04.2025, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Va, in primo luogo, evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, infatti, oggetto della domanda è la richiesta di restituzione della somma di euro 34,80, all'uopo, altresì, precisando come parte opponente, a ben vedere sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduca l'esistenza del contratto e della fornitura del servizio idrico;
ciò, pertanto, esclude l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 113
e 339 c.p.c. (al solo fine di ritenere inappellabile la sentenza di primo grado).
D'altronde detto appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante specificato, con sufficiente dettaglio, le censure come articolate nei confronti della sentenza di primo grado. Inoltre, va altresì dato atto di come l'appello sia tempestivo.
Tanto premesso e venendo al merito, l'appello è fondato.
In primo luogo, la ricorrente – in primo grado, non potendo, in grado di appello, mutare la domanda processuale, ovvero da domanda di restituzione di euro 34,80 a domanda di restituzione della maggior somma di euro 91,00 – non censura il calcolo presuntivo dei costi di cui alla impugnata fattura;
chiede, invece, la mera restituzione delle somme pagate a titolo di canone di depurazione, sul presupposto che detto servizio non sia mai stato fornito, in quanto non funzionante.
Si precisa sin d'ora, peraltro, come oggetto della presente pronuncia sia il canone di depurazione e l'importo relativo, ovvero euro 25,80, giacché i residui euro 9,00 pertengono ad altra voce (la fognatura) di cui, in disparte dell'importo complessivamente richiesto (definito
“canone di depurazione”), non allega le ragioni a sostegno, né chiede che venga restituita la quota di spettanza.
D'altronde, come correttamente osservato dalla l'oggetto delle pronunce di seguito CP_1 indicate (ivi compresa quella della Corte costituzionale) ha riguardato, esclusivamente, il canone di depurazione.
Pertanto, limitatamente a tale somma richiesta in restituzione, la relativa domanda è senz'altro fondata.
Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione proprio nell'ambito di un ricorso proposto dalla (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14/12/2015, n. 25114), ove è stato affermato Controparte_1 che, in ossequio alla lettura costituzionale della disciplina relativa alla debenza del canone di depurazione delle acque, il pagamento del canone di depurazione non è dovuto se il è CP_3 sfornito di impianto di depurazione (Cass. 12 aprile 2011, n. 8318).
La Corte costituzionale, nel 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio
1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione
è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335). La Corte di Cassazione ha, a tal fine, anche stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza (nel caso di specie mai messo in discussione), con la conseguenza che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (v. anche Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920).
La Cassazione, nella richiamata pronuncia, ha affermato che gli oneri riferiti al servizio di depurazione non sono dovuti in assenza di prova dell'esistenza di un impianto funzionante nel periodo in considerazione e della effettiva fruizione del servizio di depurazione (v. anche Cass.
4-6- 2013 n. 14042).
Nell'approfondire i medesimi profili controversi nel presente giudizio, ha precisato che, secondo la L. n. 13 del 2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri connessi alle depurazione e che l'importo doveva essere individuato dalle rispettive autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 208 del 2008.
La mancanza della determinazione degli importi da restituire da parte dell'Autorità d'Ambito non può, tuttavia, impedire l'accoglimento dell'azione di ripetizione, visto che l'utente non è tenuto al pagamento per una prestazione non ricevuta e che il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non costituisce motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme ingiustamente pagate dell'utente.
Il con D.M. 30/09/2009, avente Controparte_4 ad oggetto l'individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, all'art. 1 ha stabilito che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e che, qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito, specificando che, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. Nel caso di specie, la in primo grado, non ha Controparte_1 documentalmente dimostrato che l'impianto di depurazione, pur esistente, fosse all'epoca dei fatti effettivamente funzionante, all'uopo limitandosi a chiedere una prova testi – dal contenuto chiaramente valutativo – ed una c.t.u., invece, di natura chiaramente esplorativa (sul punto, infra).
La documentazione prodotta ha ad oggetto l'effettiva sussistenza dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato, ma non è affatto dimostrata la circostanza dell'effettivo funzionamento dello stesso che, come visto, è condizione essenziale per la legittima percezione delle relative somme da parte degli utenti.
A tal fine, la Corte di Cassazione (sent n. 7947/2020) ha stabilito come “…la sentenza impugnata ha deciso la questione dell'onere della prova dell'esistenza di un impianto funzionante ponendolo
a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte
(Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013: “Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale pretende la riscossione”; cfr. anche Cass., 5, n. 24312 del 14/11/2014)”, ponendo, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto a carico del Gestore del servizio idrico.
Orbene, in relazione ai mezzi di prova articolati in primo grado:
- la capitolazione testimoniale “vero che il depuratore Santa Maria delle Grazie è attivo e funzionante”, in uno, peraltro, anche al capitolo precedente di pari tenore, è chiaramente valutativa e, pertanto, inammissibile
- e del tutto esplorativa, poi, la richiesta di C.T.U. “per accertare i fatti di causa”.
Infatti, pur nella consapevolezza della natura percipiente di alcuni accertamenti tecnici complessi, l'onerato deve sempre e comunque allegare, specificatamente, i fatti di cui chiede accertarsi e, peraltro, documentarli con un principio di prova scritta (ad esempio, una c.t.u. di parte, nel caso di specie, mai prodotta).
Sennonché, nel caso di specie, il credito vantato dall'appellante nemmeno può ritenersi prescritto nel termine quinquennale, come indicato dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 335/2008. Infatti, nel caso di specie, agli atti di causa – in relazione al fascicolo di primo grado – vi sono due messe in mora:
- una ricevuta il giorno 08.05.2009, giusta copia della ricevuta di ritorno;
- l'altra, invece, il 28.05.2014, giusta copia della ricevuta di consegna (entro, pertanto, il termine quinquennale come indicato nella data 30.09.2014), laddove il ricorso, poi, risulta essere stato iscritto il 24.07.2018.
Conseguentemente, anche tenuto conto dell'omessa specifica contestazione circa la ricezione di quanto sopra indicato, non può ritenersi affatto che il credito si sia prescritto.
La domanda di primo grado, pertanto, risulta fondata, tuttavia, da limitarsi alla sola somma di euro 25,80, giacché questa e solo questa è la quota – come si evince in fattura – pagata per il canone di depurazione, residuando l'altra quale quota per la fognatura;
ciò, peraltro, a prescindere dalle contestazioni della circa la tardiva produzione del documento CP_1 determina n. 425 del 17.03.2016, dedotto come inserito, nel fascicolo di primo grado, tardivamente, ininfluente ai fini della decisione.
D'altronde, da un esame del fascicolo di parte di primo grado, prodotto in formato cartaceo, la determina suddetta è indicata al documento n. 6 (DER N. 425-55) e, all'interno del fascicolo, è apposto il timbro di Cancelleria, con depositato del 24.07.2018 e relativa sottoscrizione.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, previa compensazione per 1/3 tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea, vanno poste a carico della d in favore CP_1 di nonché liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri Parte_1 minimi di cui al DM n. 55/2014 – come modificato dal DM n. 147/2022 – avuto riguardo al grado processuale di riferimento, al valore della controversia, alla sua complessità bassa, nonché all'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, - condanna la come sopra generalizzata, al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1 come sopra generalizzato, della somma di euro 25,80, per le causali di cui in
[...] parte motiva;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite del primo CP_1 grado di giudizio, in favore di che si liquidano in euro 115,34 per Parte_1 compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. VERONICA AVELLA, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
- condanna n persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 224,67 per Parte_1 compensi, oltre 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. VERONICA
AVELLA, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/07/2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. AVELLA VERONICA, Parte_1 P.IVA_1 presso cui domicilia, come da mandato in calce all'atto di appello;
Parte appellante
e
(già , Partita Iva n. CP_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUONAJUTO RENATO e presso lo studio ultimo P.IVA_1 della quale è elettivamente domiciliata come da mandato apposto a margine dell'atto di citazione di primo grado;
Parte appellata
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2971/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore e depositata il 27.05.2019.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza in epigrafe indicata, con la quale era stata rigettata la domanda di primo grado, tramite la quale si dichiaravano dovute le somme a questi richieste dalla per il totale di euro CP_1
91,00 a titolo di corrispettivo della fornitura servizi idrici ad uso domestico, di cui euro 9,00 per il servizio di fognatura ed euro 25,80 per quello di depurazione.
In primo grado, l'attore, lamentando l'omessa controprestazione (servizio di depurazione) chiedeva il rimborso di quanto pagato ex art. 2033 o 2041 c.c. e, pertanto, della complessiva somma di euro 34.80; con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace, invero, riteneva come non provato il disservizio lamentato (o meglio, la funzionalità del servizio stesso) e, pertanto, concludeva per il rigetto della domanda, con condanna alle spese di lite.
La costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della pronuncia di CP_1 prime cure;
con vittoria di spese.
La causa, all'udienza telematica del 02.04.2025, veniva trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti per le memorie conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
Va, in primo luogo, evidenziata l'ammissibilità dell'appello.
Nel caso di specie, infatti, oggetto della domanda è la richiesta di restituzione della somma di euro 34,80, all'uopo, altresì, precisando come parte opponente, a ben vedere sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, deduca l'esistenza del contratto e della fornitura del servizio idrico;
ciò, pertanto, esclude l'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 113
e 339 c.p.c. (al solo fine di ritenere inappellabile la sentenza di primo grado).
D'altronde detto appello è ammissibile anche ai sensi dell'art. 342 c.p.c., avendo parte appellante specificato, con sufficiente dettaglio, le censure come articolate nei confronti della sentenza di primo grado. Inoltre, va altresì dato atto di come l'appello sia tempestivo.
Tanto premesso e venendo al merito, l'appello è fondato.
In primo luogo, la ricorrente – in primo grado, non potendo, in grado di appello, mutare la domanda processuale, ovvero da domanda di restituzione di euro 34,80 a domanda di restituzione della maggior somma di euro 91,00 – non censura il calcolo presuntivo dei costi di cui alla impugnata fattura;
chiede, invece, la mera restituzione delle somme pagate a titolo di canone di depurazione, sul presupposto che detto servizio non sia mai stato fornito, in quanto non funzionante.
Si precisa sin d'ora, peraltro, come oggetto della presente pronuncia sia il canone di depurazione e l'importo relativo, ovvero euro 25,80, giacché i residui euro 9,00 pertengono ad altra voce (la fognatura) di cui, in disparte dell'importo complessivamente richiesto (definito
“canone di depurazione”), non allega le ragioni a sostegno, né chiede che venga restituita la quota di spettanza.
D'altronde, come correttamente osservato dalla l'oggetto delle pronunce di seguito CP_1 indicate (ivi compresa quella della Corte costituzionale) ha riguardato, esclusivamente, il canone di depurazione.
Pertanto, limitatamente a tale somma richiesta in restituzione, la relativa domanda è senz'altro fondata.
Sul punto si è pronunciata la Corte di cassazione proprio nell'ambito di un ricorso proposto dalla (v. Cass. civ. Sez. VI - 3, Ord., 14/12/2015, n. 25114), ove è stato affermato Controparte_1 che, in ossequio alla lettura costituzionale della disciplina relativa alla debenza del canone di depurazione delle acque, il pagamento del canone di depurazione non è dovuto se il è CP_3 sfornito di impianto di depurazione (Cass. 12 aprile 2011, n. 8318).
La Corte costituzionale, nel 2008, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 5 gennaio
1994, n. 36, art. 14, comma 1, (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia testo originario, sia nel testo modificato dalla L. 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione
è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi” (Corte cost., 10 ottobre 2008, n. 335). La Corte di Cassazione ha, a tal fine, anche stabilito che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che, anche se determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte nel contratto di utenza (nel caso di specie mai messo in discussione), con la conseguenza che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione in mancanza della controprestazione, non potendosi ritenere, stante l'unitarietà della tariffa, che le sue singole componenti abbiano natura non omogenea e, conseguentemente, che anche solo una di esse, a differenza delle altre, non abbia natura di corrispettivo contrattuale ma di tributo (v. anche Cons. Stato, 30 giugno 2011, n. 3920).
La Cassazione, nella richiamata pronuncia, ha affermato che gli oneri riferiti al servizio di depurazione non sono dovuti in assenza di prova dell'esistenza di un impianto funzionante nel periodo in considerazione e della effettiva fruizione del servizio di depurazione (v. anche Cass.
4-6- 2013 n. 14042).
Nell'approfondire i medesimi profili controversi nel presente giudizio, ha precisato che, secondo la L. n. 13 del 2009, gli importi da restituire agli utenti dovevano essere identificati in virtù dei criteri stabiliti dal Ministero dell'ambiente e dalle autorità d'ambito, dai quali in ogni caso dovevano essere dedotti gli oneri connessi alle depurazione e che l'importo doveva essere individuato dalle rispettive autorità d'ambito entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 208 del 2008.
La mancanza della determinazione degli importi da restituire da parte dell'Autorità d'Ambito non può, tuttavia, impedire l'accoglimento dell'azione di ripetizione, visto che l'utente non è tenuto al pagamento per una prestazione non ricevuta e che il mancato tempestivo calcolo delle somme da restituire da parte delle autorità competenti non costituisce motivo per non accogliere la domanda di restituzione delle somme ingiustamente pagate dell'utente.
Il con D.M. 30/09/2009, avente Controparte_4 ad oggetto l'individuazione dei criteri e dei parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione, all'art. 1 ha stabilito che, nei casi in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, gli utenti hanno diritto alla restituzione della quota di tariffa imputata in bolletta al servizio di depurazione e che, qualora nella bolletta non sia espressamente prevista la voce riferita al servizio di depurazione, l'Autorità competente provvede alla ricostruzione della medesima secondo le previsioni del Piano d'ambito, specificando che, per le utenze al servizio delle quali sia stata prevista nei Piani d'ambito o da atti formali dei competenti organi comunali la realizzazione di impianti di depurazione, dall'importo vanno dedotti gli oneri derivati dalle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo oggetto di rimborso. Nel caso di specie, la in primo grado, non ha Controparte_1 documentalmente dimostrato che l'impianto di depurazione, pur esistente, fosse all'epoca dei fatti effettivamente funzionante, all'uopo limitandosi a chiedere una prova testi – dal contenuto chiaramente valutativo – ed una c.t.u., invece, di natura chiaramente esplorativa (sul punto, infra).
La documentazione prodotta ha ad oggetto l'effettiva sussistenza dell'impianto di depurazione cui fa capo anche la zona di residenza dell'odierno appellato, ma non è affatto dimostrata la circostanza dell'effettivo funzionamento dello stesso che, come visto, è condizione essenziale per la legittima percezione delle relative somme da parte degli utenti.
A tal fine, la Corte di Cassazione (sent n. 7947/2020) ha stabilito come “…la sentenza impugnata ha deciso la questione dell'onere della prova dell'esistenza di un impianto funzionante ponendolo
a carico del soggetto erogatore del servizio in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte
(Cass., 3, n. 14042 del 4/6/2013: “Configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale pretende la riscossione”; cfr. anche Cass., 5, n. 24312 del 14/11/2014)”, ponendo, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
l'onere della prova del corretto funzionamento dell'impianto a carico del Gestore del servizio idrico.
Orbene, in relazione ai mezzi di prova articolati in primo grado:
- la capitolazione testimoniale “vero che il depuratore Santa Maria delle Grazie è attivo e funzionante”, in uno, peraltro, anche al capitolo precedente di pari tenore, è chiaramente valutativa e, pertanto, inammissibile
- e del tutto esplorativa, poi, la richiesta di C.T.U. “per accertare i fatti di causa”.
Infatti, pur nella consapevolezza della natura percipiente di alcuni accertamenti tecnici complessi, l'onerato deve sempre e comunque allegare, specificatamente, i fatti di cui chiede accertarsi e, peraltro, documentarli con un principio di prova scritta (ad esempio, una c.t.u. di parte, nel caso di specie, mai prodotta).
Sennonché, nel caso di specie, il credito vantato dall'appellante nemmeno può ritenersi prescritto nel termine quinquennale, come indicato dalla pronuncia della Corte Costituzionale
n. 335/2008. Infatti, nel caso di specie, agli atti di causa – in relazione al fascicolo di primo grado – vi sono due messe in mora:
- una ricevuta il giorno 08.05.2009, giusta copia della ricevuta di ritorno;
- l'altra, invece, il 28.05.2014, giusta copia della ricevuta di consegna (entro, pertanto, il termine quinquennale come indicato nella data 30.09.2014), laddove il ricorso, poi, risulta essere stato iscritto il 24.07.2018.
Conseguentemente, anche tenuto conto dell'omessa specifica contestazione circa la ricezione di quanto sopra indicato, non può ritenersi affatto che il credito si sia prescritto.
La domanda di primo grado, pertanto, risulta fondata, tuttavia, da limitarsi alla sola somma di euro 25,80, giacché questa e solo questa è la quota – come si evince in fattura – pagata per il canone di depurazione, residuando l'altra quale quota per la fognatura;
ciò, peraltro, a prescindere dalle contestazioni della circa la tardiva produzione del documento CP_1 determina n. 425 del 17.03.2016, dedotto come inserito, nel fascicolo di primo grado, tardivamente, ininfluente ai fini della decisione.
D'altronde, da un esame del fascicolo di parte di primo grado, prodotto in formato cartaceo, la determina suddetta è indicata al documento n. 6 (DER N. 425-55) e, all'interno del fascicolo, è apposto il timbro di Cancelleria, con depositato del 24.07.2018 e relativa sottoscrizione.
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, previa compensazione per 1/3 tenuto conto del parziale accoglimento della domanda attorea, vanno poste a carico della d in favore CP_1 di nonché liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri Parte_1 minimi di cui al DM n. 55/2014 – come modificato dal DM n. 147/2022 – avuto riguardo al grado processuale di riferimento, al valore della controversia, alla sua complessità bassa, nonché all'agevole soluzione delle questioni giuridiche prospettate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, - condanna la come sopra generalizzata, al pagamento, in favore di CP_1 Pt_1 come sopra generalizzato, della somma di euro 25,80, per le causali di cui in
[...] parte motiva;
- condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite del primo CP_1 grado di giudizio, in favore di che si liquidano in euro 115,34 per Parte_1 compensi, oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. VERONICA AVELLA, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
- condanna n persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite del presente CP_1 grado di giudizio in favore di che si liquidano in euro 224,67 per Parte_1 compensi, oltre 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. VERONICA
AVELLA, dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25/07/2025
Il Giudice dott. Simone Iannone