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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. 1232/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dr.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 1232/2024 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Franco Canzerlo, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Katia Lepore, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024; in data 24.06.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 28.09.2009 e che dal rapporto sono nati due figli, , n. ad Persona_1
Avellino il 01.01.2010, e , n. ad Avellino il 17.07.2014, deducevano che la vita Persona_2
matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei figli, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 14.05.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dr.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.g. 1232/2024 V.G. del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "separazione a domanda congiunta", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Franco Canzerlo, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Katia Lepore, dom.ta come in atti;
Controparte_1
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.12.2024; in data 24.06.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.05.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 28.09.2009 e che dal rapporto sono nati due figli, , n. ad Persona_1
Avellino il 01.01.2010, e , n. ad Avellino il 17.07.2014, deducevano che la vita Persona_2
matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
I ricorrenti concordavano tutte le condizioni della separazione, riportate nel ricorso introduttivo che sottoscrivevano personalmente e chiedevano la omologa.
L'accordo raggiunto dai coniugi riportato nel ricorso introduttivo del presente giudizio va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei figli, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 14.05.2024, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del procedimento.
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano