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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/09/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1195 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Colleferro via O. Fallaci n. 3, presso Parte_1
lo studio del procuratore Avv. Stefania Lucchesi, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante , con sede in Controparte_1 Controparte_2
Colleferro, elettivamente domiciliata in Colleferro corso Giuseppe Garibaldi n. 14, presso lo studio dei procuratori Avv. Rocco Sofi e Avv. Marco Olevano, che la rappresentano e difendono
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato l'8 marzo 2023 ha rappresentato di aver Parte_1 lavorato alle dipendenze di (già , dal 27 settembre 2000 al Controparte_1 Controparte_3
settembre 2014, come impiegata e con inquadramento al 1° livello c.c.n.l. settore studi professionali;
di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione spettante per il periodo da gennaio 2012 alla cessazione del rapporto e del trattamento di fine rapporto.
In diritto, la lavoratrice ha affermato di essere creditrice della somma di € 62.480,00.
La ricorrente ha quindi convenuto in giudizio chiedendo al giudice di Controparte_1 condannare la società al pagamento in suo favore della somma di € 62.480,00 per differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi legali, o, in subordine, il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito la prescrizione del credito Controparte_1
fatto valere e contestato nel merito il ricorso depositato;
la società ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Con provvedimento del 9 dicembre 2024 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione del 10 settembre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Le parti hanno depositato tempestivamente note di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni da ciascuna rassegnate.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati dopo la data del 28 febbraio 2023.
3. Si procede all'esame delle questioni sottoposte all'Ufficio in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. ord. 9 gennaio 2019 n. 363).
3.1. La ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di € 62.480,00, a titolo di differenze retributive e di trattamento di fine rapporto, spettanti in forza del rapporto di lavoro intercorso tra le parti e cessato in data 20 settembre 2014.
La società ha eccepito la prescrizione di tale credito.
3.2. Occorre ricordare, in proposito, che le azioni proposte dal lavoratore e dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ., il quale decorre anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione alla qualifica superiore, soggetto alla prescrizione decennale (Cass. 8 aprile 2011, n. 8057).
3.3. Nel caso di specie, la lavoratrice ha depositato il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 27 settembre 2000 (doc. 1); la busta paga di settembre 2014, con indicazione del 30 settembre 2014 quale data di cessazione del rapporto (doc. 4); una lettera di riconoscimento del debito, datata 30 settembre 2014, che recita: “In virtù di regolare contratto di lavoro a fronte del mancato pagamento delle spettanze relative al periodo da Gennaio 2012 ad Agosto 2014, decurtando gli acconti presi, Le riconosciamo un credito di € 62.480,00 lorde” (doc. 2 del ricorso); copia della diffida di pagamento spedita e ricevuta dalla società il 17 marzo 2015 (doc. 5 del ricorso); copia della diffida di pagamento ricevuta dalla società il 5 maggio 2022 (doc. 6 del ricorso).
La ricorrente ha inoltre allegato di aver notificato una ulteriore diffida alla società, nel 2018, ma il documento non risulta indicato nell'indice degli allegati né depositato.
3.4. Sulla base di tali elementi, ritenuta l'applicabilità della prescrizione decennale ai crediti oggetto di causa, che trovano fondamento nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti, si deve dichiarare la prescrizione del diritto fatto valere.
Infatti, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro (e al contestuale atto di riconoscimento di debito) del 30 settembre 2014, dalla ricezione della diffida del 17 marzo 2015, considerato quale atto interruttivo della prescrizione, alla ricezione della successiva diffida, del 5 maggio 2022, è trascorso un periodo di tempo superiore a cinque anni senza che sia intervenuto alcun altro atto interruttivo della prescrizione.
3.5. Pertanto, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte resistente, si deve affermare la prescrizione dei crediti fatti valere, con rigetto della domanda della lavoratrice.
4. In via subordinata, ha domandato il risarcimento del danno, ex art. Parte_1
1218 c.c., derivante dalla mancata corresponsione di somme dovute a titolo di collaborazione professionale.
4.1. In tema di risarcimento del danno vi è difetto di allegazione e di prova del danno subito laddove il ricorrente si limiti ad indicare possibili criteri per la liquidazione del danno (ossia per la determinazione del quantum debeatur, che però non può prescindere dall'accertamento dell'an debeatur) e ad ipotizzare un danno in re ipsa che invece può essere riconosciuto solo nei casi di seria lesione di interessi protetti di rilevanza costituzionale (Cass. ord. 23 gennaio 2024, n. 2261).
4.2. Rileva l'Ufficio che la lavoratrice ha solo genericamente allegato il danno sofferto, riferendolo a una prospettata perdita di chance di godere di un tenore di vita migliore di quello vissuto, e di cui chiede il risarcimento, omettendo di indicare elementi specifici del danno, e ciò determina l'impossibilità di determinare la eventuale sussistenza di un pregiudizio effettivamente subito.
4.3. La domanda non può pertanto trovare accoglimento.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
6. La parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore della società resistente delle spese di giudizio liquidate in dispositivo e calcolate sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano in € 5.360,00, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 11 settembre 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi