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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/04/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai SI.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 392 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025 vertente
TRA
e entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
GALLETTI PAOLO, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto Parte_1 Parte_2
si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e
[...] Parte_2
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate a seguito della modifica operata all'udienza del 4.04.2025, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e coniugi per Parte_1 Parte_2
matrimonio contratto in data 12.11.2023 in Quiliano (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Quiliano al numero 11, parte I, anno 2023, alle condizioni di seguito esposte:
1) I signori e vivranno separati;
Parte_2 Parte_1
2) il figlio rimane affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione Per_1
abitativa prevalente presso la madre nella ex casa coniugale sita in Quiliano Via Gagliardi ½ che,
per l'effetto, viene assegnata alla SI.ra ; Parte_2
3) le decisioni riguardo l'indirizzo di vita e l'educazione di saranno concordate tra i Per_1
genitori così come le scelte riguardanti la salute, lo sport, la scuola;
4) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente previo accordo direttamente con lui;
5) il SI. verserà per il mantenimento del figlio € 400,00 mensili, annualmente Parte_1
rivalutabili secondo gli indici Istat., da corrispondere in favore della SI.ra entro il Parte_3
giorno 5 di ogni mese. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi si obbligano a concordarle preventivamente per iscritto se di valore superiore ad € 50,00 ed a sostenerle in misura pari ad 1/3 a carico della madre e 2/3 a carico del padre. Per tali spese i coniugi fanno riferimento alle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Genova il 15.09.16 e quindi:
A) SPESE SANITARIE: spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante;
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche, spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria;
spese sanitarie urgenti;
spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private,
oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa come ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico,
occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.;
B) SPESE SCOLASTICHE: tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado relative a istituti pubblici;
tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria;
tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché
eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado imposte da istituti privati;
tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da Atenei privati;
spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
spese per partecipazione a gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
spese per corsi di recupero e lezioni private;
costi per l'alloggio presso la sede universitaria e relative utenze;
costi per la frequenza del cd. pre-scuola; costi per la frequenza del cd. doposcuola;
costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce;
C) SPESE EXTRASCOLASTICHE: spese per il conseguimento della patente di guida B;
spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago)
(artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo;
spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno,
pittura); spese per corsi di informatica;
spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
spese relative all'utilizzo e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto), che i coniugi dichiarano di conoscere ed accettare, saranno suddivise tra gli stessi in misura pari ad 1/3
a carico della madre e 2/3 a carico del padre e saranno, previo accordo scritto, documentate dal genitore che le ha anticipate al fine di ottenere il rimborso dall'altro della sua quota di competenza;
6) in caso di vacanza con il figlio ciascun genitore sosterrà integralmente le spese del viaggio senza gravare sull'altro;
7) la sig.ra avrà il godimento dell'autovettura Toyota Aygo GL010DP e dello Parte_2
scooter Kimko 125 EJ18632 intestati a e si obbliga a pagare tutto quanto occorra per Parte_1
il loro mantenimento, ivi compresi bollo, assicurazione, revisione e tutto quanto consegua al loro uso, ivi comprese sanzioni, multe, riparazioni tenendone indenne il marito;
8) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti nei rispettivi rapporti e di non avere altro da richiedere l'uno dall'altra, avendo già definito ogni pregresso rapporto economico.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 704.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Erica Passalalpi) (Dott.ssa Lorena Canaparo)