Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 27/03/2026, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01719/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2024, proposto da
RO AN OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Bruno, IO Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IO Andreottola, Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
nei confronti
IO ST, non costituito in giudizio;
per l'annullamento della:
a) Nota prot. n. PG/2024/101115 del 1^ febbraio 2024, a firma del Dirigente dell'Area Infrastrutture e Stradali – Servizio Strade, Viabilità e Traffico del Comune di Napoli, trasmessa alla ricorrente in riscontro alla istanza/diffida inoltrata in data 22 gennaio 2024;
b) in uno con agli atti preordinati, conseguenti e/o comunque connessi con quelli che precedono, quali in specie tutti gli eventuali atti e/o provvedimenti di contenuto e data ignoti con cui il Comune di Napoli ha disposto la rimozione dei pali della pubblica illuminazione nella la via Ugo Ricci, dal civico n. 15 a al n. 26, abolendo il servizio di pubblica illuminazione;
nonché, ove occorra, per l'accertamento, ex art. 8 c.p.a., della natura di “uso pubblico” della via Ugo Ricci per il suo intero tratto di 130 (centotrenta) metri per la condanna in capo al Comune di Napoli di ripristinare il servizio di illuminazione pubblica del tratto di strada di via Ugo Ricci dal civico n. 15 al civico n. 26.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. LF RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La ricorrente, impugnando gli atti in epigrafe, premette di essere proprietaria di un appartamento sito in Napoli, alla via Ugo Ricci, 24 e che con Delibera di Giunta Comunale n. 3254 del 15 dicembre 2001, il Comune di Napoli ha inserito la Via Ugo Ricci, per il suo intero tratto di strada (130 metri), nell’elenco delle strade private ad uso pubblico, ricadenti nella circoscrizione Vomero (All. 2 del ric.), essendo da sempre interamente aperta al pubblico e destinata all’uso della collettività; che, del resto, il Comune di Napoli l’ha sempre considerata come tale, tant’è che sono state ininterrottamente garantite da parte dell’Ente comunale le ordinarie attività e servizi di pubblico interesse (Servizio di pubblica illuminazione, raccolta e smaltimento di rifiuti, cura del verde, regolamentazione del traffico ecc.).
Rappresenta, inoltre, che in data 30 novembre 2023, l’Ente comunale resistente, mediante l’affissione di appositi cartelli segnaletici lungo la Via Ugo Ricci, ha istituito un “DIVIETO ASSOLUTO DI SOSTA” dal giorno 4/12/2023 al 7/12/2023, specificando che “SI SVOLGERANNO LE LAVORAZIONI DI SOSTITUZIONE PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”, senza aggiungere altro (All. 3 del ric.), ma che, tuttavia, in data 20 dicembre 2023, la ditta incaricata dall’Ente ha eseguito i lavori di sostituzione dei pali di pubblica illuminazione, solo per i primi 90 metri di strada, rimuovendo, invece, del tutto inaspettatamente - senza provvedere alla loro sostituzione - i lampioni di illuminazione lungo i restanti 40 metri, dal civico n. 15 al n. 26, abolendo de facto, nel tratto di strada interessato, il servizio di pubblica illuminazione (cfr. rilievo fotografico in atti - all. n. 4 del ric.).
1.1. In ragione del grave disagio arrecato agli abitanti degli edifici circostanti, in data 22 gennaio 2024, la ricorrente, quale proprietaria di un appartamento ubicato al civico n. 24 della via Ugo Ricci, ha trasmesso all’amministrazione resistente una diffida (All. 5) invitando la stessa a provvedere alla “sostituzione dei pali di pubblica illuminazione eliminati”, specificando che la via Ugo Ricci è stata qualificata, dal medesimo Comune, come “strada privata ad uso pubblico”, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 3254/2001. In riscontro alla suddetta diffida, il Comune di Napoli, con la gravata nota del 1° febbraio 2024, pur riconoscendo la natura pubblica della via Ugo Ricci, in virtù della richiamata Deliberazione n. 3254/2001, ha affermato che: “Tale Deliberazione di Giunta Comunale è tuttavia gravata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2012, la quale ha statuito l’uso pubblico della via Ugo Ricci per il solo tratto di 90 m. a partire da via Santo Stefano, precisando altresì che non assume rilievo la stessa D.G.C. n. 3254/2001, atteso che l’adozione di tale provvedimento è successiva all’atto impugnato nell’ambito del contenzioso amministrativo”.
2. Con ordinanza n. 994 del 13 maggio 2024, la Sezione accoglieva la domanda cautelare, nei seguenti termini: “Premesso, in sintesi, che si controverte sulla rimozione di lampioni di pubblica illuminazione, effettuata dal competente servizio del Comune di Napoli su un segmento di 40 metri lineari della Via Ugo Ricci, sostenendo (sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 43 del 2012) che tale tratto di strada sarebbe di proprietà non pubblica ma asservita al condominio di cui fa parte la ricorrente, e che la contesta rimozione dei lampioni di pubblica illuminazione sarebbe avvenuta nell’ottica di “contenimento della spesa” ;
Considerato che tale ottica – anche in ragione della lunghezza di soli 40 metri lineari del tratto di strada de qua agitur - appare al Collegio recessiva a fronte delle esigenze di incolumità e sicurezza addotte da parte ricorrente;
Ritenuto, conseguentemente, che l’Amministrazione debba rideterminarsi sulla vicenda alla luce di quanto la ricorrente assume già in fatto”.
3. Tuttavia, su appello del Comune, il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 2708 del 15 luglio 2024, riformava l’ordinanza cautelare della sezione così motivando: “Ritenuto quanto al profilo del fumus :
- che il giudice di primo grado, pur menzionando nell’ordinanza gravata la sentenza di questa Sezione n. 43 del 2012, non sembra averne correttamente valutato le statuizioni in ordine all’accertamento dell’uso pubblico della via Ugo Ricci per il solo tratto di 90 metri a partire da via Santo Stefano, mentre la restante parte non ha le caratteristiche di una strada, non consentendo il transito tra strade comunali e non è caratterizzata dall’uso pubblico, dovendo porsi le spese manutentive e le conseguenti responsabilità ad esclusivo carico dei condomini, che usufruiscono in tutto degli spazi liberi a loro disposizione” (cfr. Cons. Stato, V, n. 43 del 2012).
Le parti producevano documenti memorie e repliche.
4. Alla pubblica Udienza del 19 novembre 2025 la causa è passata in decisione sulle conclusioni delle parti presenti indicate in verbale.
5. Con il primo motivo, in sintesi, la ricorrente deduce che il modus procedendi serbato dal Comune di Napoli, con la rimozione dei lampioni elettrici della pubblica illuminazione dal civico n. 15 al n. 26 della via Ugo Ricci, è viziato da evidente illogicità e contraddittorietà, essendo frutto di un difetto d’istruttoria, in cui è incorso l’Ente. In particolare, con la gravata nota prot. n. PG/2024/101115 del 1° febbraio 2024, il Comune di Napoli, pur riconoscendo la natura pubblica della via Ugo Ricci, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 3254/2001, ha affermato che l’intervento di rimozione del 20 dicembre 2023 sarebbe giustificato dall’erronea circostanza che la Deliberazione di Giunta Comunale in questione sarebbe “gravata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2012, la quale ha statuito l’uso pubblico della via Ugo Ricci per il solo tratto di 90 m a partire da via Santo Stefano …”.
Sostiene ancora la ricorrente che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3254/2001, con cui la via Ugo Ricci è stata classificata tra le strade di pertinenza comunale, è stata adottata nelle more del predetto giudizio, non essendo pertanto mai stata gravata d’impugnativa.
Pertanto, il relativo accertamento incidentale, compiuto nel giudizio circa la natura pubblica della via Ugo Ricci, si è svolto esclusivamente in ordine alla situazione di fatto e di diritto risultante al momento in cui sono state adottate le ordinanze nn. 256/1998 e 465/1998 oggetto d’impugnativa.
6. Con il secondo motivo, in sintesi, la ricorrente svolge censura contermine a quella articolata con il primo motivo, deducendo che Il Comune di Napoli fa, in buona sostanza, discendere in via automatica e meccanica una modifica in parte qua della Deliberazione n. 3254/2001, relativamente alla parte in cui la via Ugo Ricci viene qualificata come strada di pertinenza comunale per 130 metri, sulla scorta di un mero accertamento incidentale compiuto nell’ambito di un giudizio incardinato 25 anni prima – definitosi con sentenza del Consiglio di stato n. 42/2012 – e soprattutto, senza modificare o revocare la citata Deliberazione n. 3254/2001.
Tale modus procedendi sarebbe viziato per evidente illogicità e per erroneità dei presupposti, atteso che l’accertamento incidentale circa la natura pubblica della via Ugo Ricci per i soli 90 metri - di cui alla sentenza n. 43/2012 - non può avere valore di giudicato, essendo limitato esclusivamente a detto giudizio. Invero, a norma dell’art. 8, comma 1, c.p.a.: “1. Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.
4. I primi due sintetizzati motivi possono essere scrutinati congiuntamente, svolgendo analoghe censure.
Osserva il Collegio che il Comune non aveva ragione né interesse di annullare la Delibera di Giunta Comunale n. 3254/2001, che ha affermato che l’intervento di rimozione del 20 dicembre 2023 sarebbe giustificato dalla erronea circostanza che la Deliberazione di Giunta Comunale in questione sarebbe “gravata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 43/2012”, atteso, appunto, che detta delibera era soggetta all’efficacia vincolante della sentenza d’appello n. 43/2012 affermativa della natura pubblica della Via Ugo Ricci per soli 90 metri.
Quanto alla pretesa inidoneità della Sentenza del Consiglio di Stato a costituire accertamento con efficacia di giudicato, al Collegio non resta che prendere atto che tale efficacia è stata affermata dalla suindicata ordinanza del Consiglio di Stato, V Sez. n. 2708 del 15 luglio 2024, con la quale il giudice d’appello, riformando l’ordinanza n. 994/2024 della Sezione, ha ribadito che “che il giudice di primo grado, pur menzionando nell’ordinanza gravata la sentenza di questa Sezione n. 43 del 2012, non sembra averne correttamente valutato le statuizioni in ordine all’accertamento dell’uso pubblico della via Ugo Ricci per il solo tratto di 90 metri a partire da via Santo Stefano, mentre la restante parte non ha le caratteristiche di una strada, non consentendo il transito tra strade comunali e non è caratterizzata dall’uso pubblico , dovendo porsi le spese manutentive e le conseguenti responsabilità ad esclusivo carico dei condomini, che usufruiscono in tutto degli spazi liberi a loro disposizione (cfr. Cons. Stato, V, n. 43 del 2012)”.
Sulla scorta di quanto osservato, i primi due motivi di ricorso appaiono infondati e vanno conseguentemente disattesi.
5. Dal canto suo il Comune oppone quanto relazionato dal competente Servizio Strade, Viabilità e Traffico con la nota n. 407776 del 3.05.24, versata in atti: “Con ricorso N. 4678/1999 R.G., alcuni proprietari di immobili ubicati in via Ugo Ricci ricorrevano dinanzi al TAR Campania per ottenere l'annullamento delle ordinanze sindacali n. 256/1998 e n. 465 /1998 con cui il Comune di Napoli istituiva rispettivamente un divieto di sosta e gli stalli di sosta a pagamento (cd. strisce blu) nel piazzale situato nel tratto finale di via Ugo Ricci. Nelle more del giudizio, nell'ambito dell'aggiornamento dell'elenco generale delle strade di uso pubblico della città di Napoli di cui al progetto denominato "Catasto delle Strade", con Deliberazione di G.C. n. 3254 del 15/1212001, veniva richiesto alla Regione Campania l'aggiornamento degli elenchi delle strade di pertinenza comunale per la circoscrizione del Vomero, ove la via Ugo Ricci veniva classificata come strada di pertinenza comunale per la lunghezza totale di 130 metri. Il suddetto ricorso veniva definito con Sentenza di accoglimento n. 2978/2003 che disponeva l'annullamento delle ordinanze n. 256/1998 e n. 465/1998 sulla scorta dell'accertamento, in via incidentale, dell'uso pubblico di via Ugo Ricci per soli 90 metri, a partire da via S. Stefano, a fronte della lunghezza totale di metri 130. Avverso tale sentenza l'Ente interponeva gravame dinanzi al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con Sentenza n. 43/ 2012, respingeva il ricorso in appello confermando per l'effetto la sentenza di prime cure.”
Si rileva inoltre in tale relazione del Servizio Strade, che “con nota del 18/05/1989 dell'allora Dirigente di settore del Comune si comunicava che, a seguito di indagini e sopralluoghi sulla situazione di via Ugo Ricci, era risultato che l'acquisizione dell'area da parte del Comune, disposta nel 1964, non era stata mai perfezionata e che la classificazione come strada era stata limitata a 90 metri a partire da via S. Stefano, mentre la restante parte non aveva le caratteristiche di una strada non consentendo il transito tra strade comunali e non era pertanto caratterizzata dall'uso pubblico. Da tale circostanza, come rilevato dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 43/2012, deriva che l'area residua di circa metri 40 risulta sottratta alla destinazione di uso pubblico, essendo area asservita al condominio e priva di vocazione al pubblico passaggio”.
6. Con il terzo ed ultimo motivo, in sintesi, la ricorrente, rubricando VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, lamenta che il Comune di Napoli, a distanza di oltre vent’anni dall’adozione della Deliberazione n. 3254/2001 e di circa 12 anni dalla sentenza n. 43/2012 del Consiglio di Stato, ha arbitrariamente ed improvvisamente rimosso i pali della pubblica illuminazione, privando la ricorrente, oltre che tutti gli abitanti degli edifici interessati, del servizio di pubblica illuminazione. Orbene, su tale premessa risulterebbe violato il legittimo affidamento maturato dalla ricorrente rispetto alla natura pubblica della via Ugo Ricci.
6.1. Osserva al riguardo il Collegio che ostava ed osta al legittimo affidamento preteso dalla ricorrente l’efficacia della pronuncia n. 43 del 2012 del Consiglio di Stato, ripetesi, di recente ribadita dall’Ordinanza d’appello della Sez. V, n. 2708 del 15 luglio 2024.
In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il ricorso si prospetta infondato e va conseguentemente respinto.
7. Spese e compensi di lite possono essere compensati per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa spese e compensi di lite tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL ER, Presidente
LF RA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LF RA | OL ER |
IL SEGRETARIO