Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 6121
CASS
Sentenza 18 giugno 1999

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Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.

Commentari2

  • 1In caso di incendio sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha è una concausa
    Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 16 luglio 2025

    In caso di danni derivanti da incendio, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha avuto solo un ruolo concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario accertare con certezza il punto di innesco. Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 2 luglio 2025, n. 17980. La vicenda trae origine dall'incendio di un'autovettura ricoverata all'interno di un box condominiale. L'impresa assicuratrice surrogatasi, a norma dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato, aveva agito nei confronti del proprietario dell'autovettura ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda risarcitoria, essendo …

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  • 2Distanze minime recinzioni metalliche e riconfinamento fondi contigui
    Studio Legale Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 29 giugno 2017

    Si ponga il caso di due proprietari confinanti che decidano di rinnovare la rete di confine ma, anzichè installarne una sola, decidano di mettere ciascuno la propria. Le due reti si troveranno a distanza di pochi centimetri l'una dall'altra, creando un'intercapedine impossibile da ripulire da tutto ciò che vi crescerà all'interno. Il questito cui si tenterà di dare risposta è il seguente: il vicino che ha innalzato in un secondo tempo la nuova rete avrebbe dovuto mantenersi ad una distanza minima da quella già esistente? * * * * * La norma di riferimento, per quanto riguarda le distanze minime tra le costruzioni, è l'art. 873 C.C., il quale recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 6121
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6121
Data del deposito : 18 giugno 1999

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