Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.
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- 1. In caso di incendio sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha è una concausaStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 16 luglio 2025
In caso di danni derivanti da incendio, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha avuto solo un ruolo concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario accertare con certezza il punto di innesco. Questo il principio affermato dalla Cassazione, con sentenza del 2 luglio 2025, n. 17980. La vicenda trae origine dall'incendio di un'autovettura ricoverata all'interno di un box condominiale. L'impresa assicuratrice surrogatasi, a norma dell'art. 1916 c.c. nei diritti dell'assicurato, aveva agito nei confronti del proprietario dell'autovettura ai sensi dell'art. 2051 c.c. Il Tribunale di Genova aveva accolto la domanda risarcitoria, essendo …
Leggi di più… - 2. Distanze minime recinzioni metalliche e riconfinamento fondi contiguiStudio Legale Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 29 giugno 2017
Si ponga il caso di due proprietari confinanti che decidano di rinnovare la rete di confine ma, anzichè installarne una sola, decidano di mettere ciascuno la propria. Le due reti si troveranno a distanza di pochi centimetri l'una dall'altra, creando un'intercapedine impossibile da ripulire da tutto ciò che vi crescerà all'interno. Il questito cui si tenterà di dare risposta è il seguente: il vicino che ha innalzato in un secondo tempo la nuova rete avrebbe dovuto mantenersi ad una distanza minima da quella già esistente? * * * * * La norma di riferimento, per quanto riguarda le distanze minime tra le costruzioni, è l'art. 873 C.C., il quale recita: “Le costruzioni su fondi finitimi, se …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/06/1999, n. 6121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6121 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Rel. Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL LO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURENTINA 1571, presso lo studio dell'avvocato UI RICCIONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE RI SI, DE RI CA, DE RI MO, TO IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RABIRIO 1, presso lo studio dell'avvocato DE GREGORIO GIULIO MARIA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 119/A, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FANCELLU, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato RICCARDO GIOVAGNOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 08775/97 proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EL TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato GIORGIO LESTI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DE RI SI, DE RI CA, DE RI MO, TO IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA RABIRIO 1, presso lo studio dell'avvocato DE GREGORIO GIULIO MARIA, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
EL LO UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURENTINA 1571, presso lo studio dell'avvocato UI RICCIONI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
AMM PROV ROMA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1415/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 12/12/95 e depositata il 17/04/96 (R.G. 2765/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/99 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato Luigi RICCIONI;
udito l'Avvocato Riccardo GIOVAGNOLI;
udito l'Avvocato Giulio DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del 1°, 2°, 3° e 5° motivo del ricorso principale, l'inammissibilità del 4°e l'inammissibilità o il rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO EL PROCESSO
1°) Nel 1985, De TA IM, LU, ON e EL CI, deducendo che:
- un fondo di loro proprietà era stato investito da un violento incendio che aveva causato rilevanti danni alle culture;
- l'incendio si era propagato attraverso il fondo di EL GA Luigi, che non aveva provveduto alle cautele imposte dalla legge e dagli usi appunto per la prevenzione degli incendi;
tutto ciò premesso:
hanno citato davanti al Tribunale di MA il EL GA, chiedendone la condanna la risarcimento dei danni, da accertarsi nel corso del processo, con rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale, decidendo nel contraddittorio tra le due parti originarie, il Comune e l'Amministrazione Provinciale di MA (chiamati in causa dagli attori), ha con sentenza resa in data 9.12.1992, rigettato la domanda risarcitoria e dichiarata abbandonata la domanda nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.
La Corte d'Appello di MA invece, con sentenza resa a sua volta in data 12.12.1995, ha condannato il EL GA e il Comune di MA in solido al pagamento della somma di L. 99.211.000 e delle spese processuali.
2°) Secondo tale sentenza, si era accertato che l'incendio si era sviluppato in una scarpata di proprietà del Comune di MA e si era propagato attraverso un fondo del Di GA a causa delle sterpaglie e della paglia che vi si trovavano e dell'assenza di solchi tagliafuoco.
Pertanto, erano responsabili degli effetti dannosi, sia il Comune, sia il Di GA.
Il primo, come proprietario e quindi custode della scarpata, era tenuto a prevenire attraverso idonea manutenzione i pericoli di incendio prevedibili in base alla infiammabilità, anche per autocombustione, della sterpaglia ivi esistente. Tale obbligo di prevenzione non poteva essere escluso, come invece aveva ritenuto il Tribunale, ne' per la estensione del bene, ne' per la fruizione pubblica che non riguardava direttamente la scarpata. Il EL GA era egualmente responsabile, perché la situazione del suo fondo era tale "da alimentare consistentemente l'incendio, così conferendogli in via aggiuntiva un dinamismo di sviluppo che ne facilitò la propagazione".
3°) Avverso tale sentenza il EL GA ha proposto ricorso in Cassazione affidato a cinque motivi, al quale resistono l'Amministrazione Provinciale e i De TA EL con controricorso e il Comune con controricorso e ricorso incidentale, al quale i De TA-EL resistono con controricorso. Il EL GA ha presentato note di udienza.
MOTIVI ELLA DECISIONE
1°) Con il primo motivo -formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 c.c. e 345-346 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, pur avendo accertato che l'incendio si era sviluppato nella scarpata di proprietà del Comune, abbia poi, interpretando erroneamente l'art. 2051 c.c. imputato gli effetti dell'incendio anche al EL GA proprietario di un fondo intermedio. L'errore risulta confermato dalla corretta lettura dell'art. 1611 c.c. che esonera da responsabilità per incendio l'inquilino che provi che questo non si è sviluppato ne' si poteva sviluppare nella sua abitazione.
Il secondo e il terzo motivo -formulati rispettivamente per violazione degli artt. 2050, 2043 c.c., 277, 245, 246 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c. (primo parte) nonché delle norme sulle fonti del diritto- in parte sviluppano le censure formulate nel primo, lamentando che erroneamente la sentenza impugnata abbia fatto derivare la responsabilità del ricorrente da fatti -la presenza di erbe secche e la mancanza di solchi tagliafuoco- che non possono rilevare a titolo di colpa (per negligenza) e con riferimento ad usi, che avrebbe dovuto indicare e certificare l'attore danneggiato. Altra censura riguarda la violazione delle norme processuali già indicate, per avere la sentenza impugnata giudicato in base ad una causa petendi prospettata in appello in maniera diversa (responsabilità del EL GA a qualsiasi titolo) da quella originaria (sua responsabilità come proprietario del fondo in cui si era sviluppato l'incendio).
2°) La seconda censura, che deve essere esaminata prioritariamente, è infondata, dato che già nel primo grado del giudizio -con la chiamata in causa del Comune, nella qualità di proprietario della scarpata dove si era sviluppato l'incendio- la controversia ha riguardato le rispettive responsabilità del Comune e del EL GA;
pertanto non si è avuta la lamentata modifica della causa petendi in appello.
Anche le altre critiche finora esposte sono infondate. In base alla consolidata giurisprudenza di questo S.C. per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato per lo sviluppo di un agente insito nella cosa (Cass.
6.5.1977 n. 1747; 13.5.1997 n. 4196) e che il soggetto convenuto abbia, per il rapporto con la cosa, l'obbligo di vigilare e di "tenere la cosa sotto controllo, la guisa da impedire che produca danni ai terzi" (Cass. Sent. 4196/97, cit.). Le disposizioni dell'art. 1611 c.c. riguardano altri tipi di rapporti e assetti di interessi del tutto differenti. Pertanto, non se ne può desumere la istituzionale inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. al custode di una cosa diversa da quella dove si è sviluppato l'incendio.
Ne deriva ulteriormente che il giudice di merito, con riferimento alla responsabilità del EL GA, doveva accertare in fatto se i danni erano stati prodotti "in conseguenza dell'insorgere (nel suo fondo) di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni" (Così specificamente sent. Cass. 4196/97 cit.); doveva pure correlativamente accertare se la cosa era obbiettivamente idonea a produrre danni "indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve" (Cass.
9.2.1998 n. 1321). La sentenza impugnata si è attenuta correttamente alla consolidata giurisprudenza, accertando, con motivazione immune da vizi logici e giuridici rilevanti in questa sede, che il fondo del EL GA si trovava in una situazione obiettivamente idonea a produrre danni e che, anche se l'incendio si era sviluppato in altro fondo, la sua situazione obbiettiva era tale e di fatto determinò un processo dannoso che alimentando con accentuato dinamismo la propagazione dell'incendio, contribuì concausalmente alla produzione del danno. In base a tali premesse, non risultano conferenti le osservazioni svolte dal ricorrente sulla doverosità di estirpare le erbacce e di curare i solchi tagliafuoco, dato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., è rilevante la situazione obbiettiva e non la responsabilità soggettiva del custode.
Egualmente inconferenti sono le censure sul richiamo agli usi agricoli, dato che evidentemente con tale espressione la sentenza impugnata ha indicato soltanto quelle prevenzioni di comune prudenza che vengono abitualmente praticate nelle campagne. Per le ragioni esposte, debbono essere rigettati i primi tre motivi. 3°) Il quarto motivo lamenta la mancata applicazione dell'art. 1227 c.c., per non avere la sentenza impugnata valutato il concorso di colpa del danneggiato, consistente nell'avere impiantato alberi senza rispettare le distanze di legge dal confine.
Il motivo, anche se ammissibile in questa sede, è infondato per le seguenti considerazioni: il fatto colposo del creditore, per determinare l'effetto indicato dall'art. 1227 c.c. deve sopravvenire a quello che ha causato il danno e non può invece consistere in una situazione precedente, anche se ipoteticamente non conforme al diritto;
non risulta che gli alberi danneggiati fossero stati impiantati in violazione delle norme di vicinato;
in ogni caso, essendo tali norme disposte a tutela dei diritti di vicinato, la loro violazione non potrebbe valere come fatto colposo concorrente nella determinazione del danno.
4°) Egualmente infondato è -con il quale il ricorrente lamenta di essere stato condannato alle spese nei confronti dell'amministrazione provinciale, in violazione degli artt. 91 e 277 c.p.c., non avendo tale amministrazione svolto alcuna richiesta-.
Infatti la condanna del soccombente nei confronti di tutte le controparti costituite deriva, appunto, dalla soccombenza e non dalle richieste svolte nei suoi confronti da ciascuna controparte. 5°) Il ricorso incidentale con il quale il Comune censura la decisione relativa alla sua responsabilità è inammissibile perché notificato tardivamente (in data 30 giugno 1997 dopo trascorso più di un anno dal deposito in cancelleria della sentenza di appello avvenuto il 17 aprile 1996) alle controparti, e in particolare ai controinteressati De TA-EL.
Anche se il ricorso dichiara di aderire a quello principale del EL GA, esso sostanzialmente censura e chiede la cassazione della decisione relativa alla responsabilità del Comune nei confronti dei De TA-EL, che era divenuta definitiva dopo un anno dal deposito della sentenza.
6°) Per le ragioni esposte, i ricorsi debbono essere riuniti, il principale deve essere rigettato e quello incidentale del Comune dichiarato inammissibile;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale del Comune;
compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in MA, il 5.3.1999.
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1999.