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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 17/11/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza -Sezione Lavoro- nelle persone magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2025, la seguente:
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 260 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
T R A
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 263;
APPELLANTE
E
, contumace;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria – appello avverso la sentenza n. 953/2022, pubblicata il 1/12/2022, del giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott. Eugenio Facciolla;
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del l.r.p.t.,: “1) Annullare /o riformare la sentenza n. 953, emessa dal Pt_1
Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Facciolla all'udienza del
1° dicembre 2022, di accoglimento della domanda del ricorrente con la quale egli aveva chiesto, previa sospensione del titolo esecutivo, che venisse dichiarato nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 335/2020, emesso in data 3 dicembre 2020, notificato dall' in data 21 dicembre 2020, e Pt_1 per l'effetto chiedeva dichiararsi come non dovute le somme portate dal medesimo provvedimento monitorio per mancanza della prova scritta del credito;
2) per l'effetto, dichiarare inammissibili o rigettare tutte le domande come formulate, dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare a pagare in favore dell' la somma di € 2.506,48 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR, CP_1 Pt_1 anticipata dall' al lavoratore richiedente, , in quanto gestore del Fondo di Garanzia Pt_1 Parte_2 istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, oltre accessori di legge;
4) condannare in ogni caso controparte alla rifusione di spese, competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio”;
per l'appellato: nessuno è comparso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 la parte ricorrente chiedeva l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 953, emessa dal Tribunale di Potenza che aveva accolto la domanda di con la CP_1 quale quest'ultimo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2020, nell'ambito del proc.
N. 1991/2020 RGT, notificato dall' il 21.12.2020, asserendo la nullità della stesso per mancanza di Pt_1 prova scritta.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., per il 14.12.2023.
L'odierno appellato, per non essere stato in alcun modo vocato in giudizio, mancando in atti qualsivoglia tentativo di notifica del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non era stato messo in grado di costituirsi.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVAZIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per i motivi di cui al seguito.
Nessun tentativo di notifica dell'appello, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato posto in essere dall'appellante, di talché non si reputa applicabile la previsione normativa di cui all'art. 291 co. 1
c.p.c., seppur in generale estendibile al processo del lavoro. Ed invero, nella specie, lungi dall'essere in costanza di un vizio che importi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, il quale ultimo, una volta rilevato dal giudice, giustifica, ai sensi della norma citata, la concessione di un termine perentorio, da parte del predetto, per consentire la rinnovazione della stessa, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, ci si trova dinanzi ad un'omissione assoluta della medesima, sub specie di totale mancata consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ciò che ha impedito in radice qualsivoglia instaurazione del rapporto giuridico processuale (vocatio in ius) con le parti individuate come legittimi contraddittori nell'editio actionis di cui al ricorso introduttivo.
In tale fattispecie, ritiene la Corte che, versandosi in ipotesi di giuridica inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, l'insanabilità di quest'ultima, per la quale non si reputa applicabile la previsione di cui all'art. 291, co. 1, c.p.c., attagliatesi alle sole fattispecie di nullità sanabile, determini, quale unica conseguenza giuridicamente apprezzabile, l'improcedibilità della domanda (cfr., al riguardo, quanto da ultimo statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 30 luglio 2008, n. 20604, il cui principio, mutatis mutandis, si reputa applicabile al caso di specie).
Ne consegue la declaratoria di cui in dispositivo.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio, stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato come legittimo contraddittore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 260 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Pt_
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , ogni altra domanda, CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rosa LAROCCA Dr. Roberto SPAGNUOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza -Sezione Lavoro- nelle persone magistrati:
dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 30 ottobre 2025, la seguente:
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 260 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
T R A
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria n. 263;
APPELLANTE
E
, contumace;
CP_1
APPELLATO
OGGETTO: ingiunzione in materia di previdenza obbligatoria – appello avverso la sentenza n. 953/2022, pubblicata il 1/12/2022, del giudice del lavoro presso il Tribunale di Potenza, dott. Eugenio Facciolla;
CONCLUSIONI
Per l'appellante in persona del l.r.p.t.,: “1) Annullare /o riformare la sentenza n. 953, emessa dal Pt_1
Tribunale di Potenza in composizione monocratica, nella persona del dott. Eugenio Facciolla all'udienza del
1° dicembre 2022, di accoglimento della domanda del ricorrente con la quale egli aveva chiesto, previa sospensione del titolo esecutivo, che venisse dichiarato nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 335/2020, emesso in data 3 dicembre 2020, notificato dall' in data 21 dicembre 2020, e Pt_1 per l'effetto chiedeva dichiararsi come non dovute le somme portate dal medesimo provvedimento monitorio per mancanza della prova scritta del credito;
2) per l'effetto, dichiarare inammissibili o rigettare tutte le domande come formulate, dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
3) in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare a pagare in favore dell' la somma di € 2.506,48 a titolo di crediti di lavoro diversi dal TFR, CP_1 Pt_1 anticipata dall' al lavoratore richiedente, , in quanto gestore del Fondo di Garanzia Pt_1 Parte_2 istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, oltre accessori di legge;
4) condannare in ogni caso controparte alla rifusione di spese, competenze e onorari di causa per il doppio grado di giudizio”;
per l'appellato: nessuno è comparso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.12.2022 la parte ricorrente chiedeva l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 953, emessa dal Tribunale di Potenza che aveva accolto la domanda di con la CP_1 quale quest'ultimo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335/2020, nell'ambito del proc.
N. 1991/2020 RGT, notificato dall' il 21.12.2020, asserendo la nullità della stesso per mancanza di Pt_1 prova scritta.
Il Presidente fissava l'udienza di discussione, ex art. 435 c.p.c., per il 14.12.2023.
L'odierno appellato, per non essere stato in alcun modo vocato in giudizio, mancando in atti qualsivoglia tentativo di notifica del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non era stato messo in grado di costituirsi.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza odierna, tenutasi sub specie di trattazione scritta, la Corte si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVAZIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per i motivi di cui al seguito.
Nessun tentativo di notifica dell'appello, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato posto in essere dall'appellante, di talché non si reputa applicabile la previsione normativa di cui all'art. 291 co. 1
c.p.c., seppur in generale estendibile al processo del lavoro. Ed invero, nella specie, lungi dall'essere in costanza di un vizio che importi la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, il quale ultimo, una volta rilevato dal giudice, giustifica, ai sensi della norma citata, la concessione di un termine perentorio, da parte del predetto, per consentire la rinnovazione della stessa, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, ci si trova dinanzi ad un'omissione assoluta della medesima, sub specie di totale mancata consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, ciò che ha impedito in radice qualsivoglia instaurazione del rapporto giuridico processuale (vocatio in ius) con le parti individuate come legittimi contraddittori nell'editio actionis di cui al ricorso introduttivo.
In tale fattispecie, ritiene la Corte che, versandosi in ipotesi di giuridica inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, l'insanabilità di quest'ultima, per la quale non si reputa applicabile la previsione di cui all'art. 291, co. 1, c.p.c., attagliatesi alle sole fattispecie di nullità sanabile, determini, quale unica conseguenza giuridicamente apprezzabile, l'improcedibilità della domanda (cfr., al riguardo, quanto da ultimo statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 30 luglio 2008, n. 20604, il cui principio, mutatis mutandis, si reputa applicabile al caso di specie).
Ne consegue la declaratoria di cui in dispositivo.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio, stante la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'appellato come legittimo contraddittore.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 260 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Pt_
in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di , ogni altra domanda, CP_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile l'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 30 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rosa LAROCCA Dr. Roberto SPAGNUOLO